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I TRIBUTI
INTRODUZIONE
Il diritto tributario è una branca del diritto pubblico che si è sviluppata nel corso della storia.
L’oggetto del diritto tributario sono i tributi, che esistono da quando esistono le comunità organizzate che
dovevano soddisfare delle spese a vantaggio della comunità stessa.
Sebbene l’oggetto è antico, il diritto tributario è una disciplina moderna, la quale si occupa dei rapporti tra
lo Stato (ente impositore) ed il cittadino (contribuente). Questo rapporto è caratterizzato dalle singole
imposte, le quali prendono i nomi di tributi.
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
Tra i tributi, assume importanza l'imposta che consiste in un prelievo coattivo di ricchezza dal
contribuente volto a finanziare i servizi pubblici generali (forze armate) e a ridurre la liquidità monetaria
nel sistema economico del Paese. Tra queste annoveriamo:
IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche): è un’imposta generale, poiché riguarda tutti coloro
➔ che hanno un reddito, e personale, perché colpisce la singola persona. Tale imposta rappresenta la
colonna portante del sistema fiscale italiano.
IRES (Imposta sul reddito delle società): colpisce gli enti, in particolare quelli dotati di personalità
➔ giuridica, ovvero le società commerciali di capitale (SPA, SRL).
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): è un’imposta sui consumi che colpisce il 99% dei beni o dei
➔ servizi che si acquistano scontano. L’IVA non colpisce i beni di prima necessità (es: farmaci salvavita).
Queste sono le 3 grandi colonne della fiscalità italiana che forniscono all’ente impositore l’80% del
gettito complessivo, il quale si aggira intorno ai 550 miliardi l’anno.
L’imposta si differenzia dalla tassa e dal contributo che sono comunque dei tributi.
La tassa, infatti, è un tributo dovuto dai cittadini allo Stato e si differenzia dall’imposta in quanto viene
applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come
corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse
portuali, tasse riguardanti la piscina pubblica). La tassa inoltre è relativa a un servizio di cui un cittadino
può decidere se avvalersi o meno e in generale non dipende né da reddito a né dal costo del servizio
richiesto.
Il contributo, invece, è un tributo che si paga coattivamente per la fornitura di un bene o di un servizio e si
differenzia dall’imposta perché il servizio è effettuato a seguito di una richiesta e non importa se si utilizzo
o meno (ad es. una strada di campagna), mentre l’imposta si paga per il semplice fatto che si possegga un
reddito.
RAPPORTI STATO-CITTADINO
I tributi si inseriscono all’interno del segmento Stato-cittadino: lo Stato, detiene il potere di imposizione,
cioè può imporre il pagamento delle imposte, e il potere punitivo o sanzionatorio.
Nel momento in cui si realizzano le condizioni per le quali lo Stato deve riscuotere, in capo ad esse nasce un
diritto di credito.
Lo Stato, inoltre, è detentore del potere generale (grava su tutti) ed astratto (non è diretto al singolo
soggetto). Da tale potere nasce l’individualità del diritto di credito a riscuotere/percepire l’imposta.
Dall’altra parte del nostro segmento, si colloca il cittadino contribuente: il destinatario del potere il quale
diventa titolare del dovere contributivo.
La coppia Potere ↔ dovere, è una coppia generale ed astratta che si sostiene reciprocamente: il potere è in
mano allo Stato, regioni, province e comuni e il dovere è in capo al cittadino contribuente. Lo Stato in ragione
di questo potere poi diventa anche titolare di un diritto di credito nel momento in cui quel potere si sostanzia.
A fronte di questo diritto di credito sta in capo al contribuente una obbligazione di pagamento.
La coppia Diritto di credito ↔ Obbligazione di pagamento (debito), è una coppia individuale e concreta
del rapporto, che nella lega Stato e contribuente (credito e debito). PG
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LE FONTI
LO STATO E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Lo Stato è la figura che detiene il potere impositivo.
Nel passato, il potere impositivo veniva esercitato dal sovrano, dal re o dall’imperatore in sostanziale
libertà, sulla base delle esigenze delle casse reali.
La prima restrizione al potere del sovrano si ebbe con la Magna Carta (Inghilterra 1275) nella quale
apparve il principio “no taxation without representation” (motto politico di ribellione verso il potere
sovrano, che significa nessuna tassazione senza la rappresentanza). A seguito di questa ribellione, per la
prima volta vennero imposti dei limiti al sovrano, il quale non poteva più prendere decisioni
autonomamente ed era assoggettato alla volontà dei rappresentanti eletti dal corpo elettorale.
Sul finire del 1700, il motto riprese forza in Europa durante la Rivoluzione francese (1789) e negli Stati
Uniti d’America nella Rivoluzione americana.
In effetti uno dei passi salienti della Rivoluzione francese fu la questione fiscale, difatti, l’obiettivo dei
rivoluzionari era quello di riacquisire la possibilità di una gestione del potere impositivo. Il vero motivo
per il quale i popoli volevano riappropriarsi del potere impositivo era dato dal fatto che tale potere
incideva direttamente sul diritto di proprietà.
Il motto, poi, venne articolato di un sotto-principio: si disse che il no taxation implicava
l’autodeterminazione dei popoli per le limitazioni alla proprietà, cioè il corpo elettorale stabiliva la
porzione della sua ricchezza da destinare alla collettività (l’odierna spesa pubblica). Si era in questo modo
rovesciato la situazione: non era più il sovrano a stabilire quanta proprietà veniva sottratta ai sudditi, ma
erano i sudditi ad imporre al sovrano di rispettare i limiti che essi stessi si erano dati (stabilivano loro
stessi quanto era necessario che il sovrano prendesse).
LA RISERVA DI LEGGE
Il principio no taxation without representation lo possiamo ritrovare nella nostra Costituzione nell’art.
23, ma l’origine di quel principio, ovvero l’autolimitazione e autodeterminazione del corpo elettorale, è
stata rimossa: questo principio è oggi una regola formale.
In realtà, infatti, il Parlamento aderisce alle richieste fatte dal Governo (il potere esecutivo) sulla base
delle esigenze di bilancio proprie dello Stato.
L’art. 23 della Costituzione dispone: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge’’.
In tale enunciato, il concetto di prestazione patrimoniale contiene anche le prestazioni tributarie, anche se
si riferisce a un concetto più ampio.
Al principio espresso nell’art. 23 Cost. la dottrina e la giurisprudenza costituzionale attribuiscono la
funzione di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli nei confronti del potere esecutivo.
Ma la riserva di legge è soprattutto espressione della democrazia rappresentativa. Le riserve di legge
previste dalla Costituzione sono di due tipi:
● assoluta: tutti gli elementi riguardanti un istituto giuridico sono stabiliti dalla fonte primaria, ossia
dalla legge;
● relativa: solo alcuni elementi sono disciplinati dalla legge, mentre altri elementi possono essere
regolati da fonti secondarie, ossia dai regolamenti.
Nel nostro caso, siamo di fronte ad una riserva di legge relativa, per cui alcuni elementi riguardanti il
rapporto tributario devono essere indicati nella legge, mentre altri aspetti possono essere disciplinati dai
regolamenti. PG
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LE FONTI DEL DIRITTO
Nel sistema giuridico italiano, le fonti del diritto si classificano in:
● costituzionali: è il livello più alto e si collocano in queste fonti la Costituzione, le leggi costituzionali,
le fonti dei trattati dell’Unione europea e alcune convenzioni internazionali (CEDU → Carta Europea
dei Diritti dell’Uomo).
● primarie: comprendono le leggi ordinarie del Parlamento, i decreti legge ( provvedimenti normativi
adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza, ma che devono essere convertiti dal
Parlamento in legge entro 60 giorni), i decreti delegati (il Parlamento adotta una legge delega, nella
quale indica i principi ed i criteri direttivi che devono essere seguiti dal Governo) e le leggi regionali.
● secondarie: i regolamenti statali, i regolamenti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), i
regolamenti governativi, i regolamenti ministeriali (sono i più adottati dai singoli ministri), i
regolamenti degli enti territoriali (regolamenti comunali: i comuni non hanno potestà di legge, ma solo
regolamentare)
● usi e consuetudini (in diritto tributario non trovano spazio gli usi).
Sebbene non siano fonti giuridiche in senso stretto, nel diritto tributario hanno forza orientativa le
circolari: nate in periodo di guerra il cui obiettivo era quello di far circolare gli ordini che venivano dati
sui campi di battaglia. Sono state riprese nell’ambito della pubblica amministrazione per uniformare i
comportamenti nei vari territori. Oltre a tale funzione, le circolari rappresentano atti interni della pubblica
amministrazione che hanno un’efficacia orientativa all’esterno, cioè ai contribuenti.
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Tra le fonti è degno di nota citare le leggi subcostituzionali o leggi ad efficacia rafforzata: si tratta di
leggi dotate di forza superiore alla legge ordinaria, ma inferiore alle leggi costituzionali. Tra queste leggi
si collocano le preleggi, ovvero gli articoli posti prima del codice civile, e le disposizioni sulla legge in
generale. Si tratta di norme di carattere generale e intangibili: dal 1942 non hanno mai subito variazioni.
Nel diritto tributario, la legge 212/2000 ha le caratteristiche di una legge ad efficacia rafforzata.
Tale legge prende il nome di Statuto dei diritti dei contribuenti, il quale tutela i diritti del contribuente
poiché pone rigidi vincoli al legislatore e all'amministrazione finanziaria.
Lo Statuto dei diritti dei contribuenti ritrae la sua forza direttamente dalla Costituzione ed è ritenuto ad
efficacia rafforzata, perché attua alcune norme costituzionali, in gli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione.
Inoltre, per espressa previsione dello stesso Statuto, le norme non possono essere modificate da leggi
ordinarie successive.
Uno dei principi fondamentali di questo Statuto è che le leggi di imposta non possono essere retroattive,
ma possono essere previste solo per il futuro. Spesso però accade che alcune leggi colpiscono fatti che
sono accaduti prima della legge stessa, dunque, in queste circostanze la legge tributaria diventa
retroattiva. In questo caso, affinché operi la retroattività, il Parlamento deve prevedere espressamente la
deroga al divieto di retroattività previsto nello Statuto.
ART. 23 COSTITUZIONE
L’art. 23 Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.”) prevede una riserva di legge relativa, in altri termini, non tutto deve essere previsto per legge,
sicché la disciplina di molti aspetti riguardanti i tributi ed il procedimento di imposta possono essere
fissati con regolamenti.
L'art. 23 non sancisce gli elementi che devono essere fissati dalla legge (Parlamento).
Per questo motivo, la Corte costituzionale (organo che vigila sul rispetto della costituzione da parte delle
leggi e che ha un ruolo interpretativo dei principi costituzionali) ha stabilito che sono tre gli elementi della
tassazione che obbligatoriamente devono comparire nella legge:
1. i soggetti passivi: sono i soggetti destinatari del tributo, ovvero coloro che devono sopportare il carico
tributario, l'onore di imposta. PG
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Al contempo, la Corte stabilisce che non è necessario che la legge indichi il soggetto attivo, perché
questo elemento è insito nel tributo (se è una legge statale non può che essere lo Stato, se è una legge
regionale non può che essere la regione). Infatti, il soggetto attivo si desume.
2. presupposto oggettivo del tributo: rappresenta il fatto economico posto a base del tributo stesso.
Ad esempio, nel caso dell'IRPEF, il suo presupposto è il possesso del reddito
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