Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Gallarati, libro consigliato Trust e Società  Pag. 1 Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Gallarati, libro consigliato Trust e Società  Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Gallarati, libro consigliato Trust e Società  Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Gallarati, libro consigliato Trust e Società  Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Gallarati, libro consigliato Trust e Società  Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Gallarati, libro consigliato Trust e Società  Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTI ECONOMICI:

Allocano loro il diritto ad ottenere la percentuale di reddito stabilita nell'atto istitutivo, nonché il diritto al trasferimento della trust property rimanente al momento dell'esaurimento del rapporto.

DIRITTI AMMINISTRATIVI:

  • Attribuiscono la possibilità di ottenere informazioni circa l'amministrazione della trust property e il rendiconto.
  • Autorizzare eventuali transazioni in violazione della legge.
  • Autorizzare il manager ad una operazione vietata dal settlor, nonché modificare l'atto istitutivo e porre fine al rapporto.

I beneficiaries, inoltre, possono:

  • Revocare manager e protector, nominandone nuovi.
  • Agire nei confronti di essi per ottenere l'adempimento delle rispettive obbligazioni e il risarcimento del danno.
  • Following tracings spetta l'esercizio di due particolarissime tecniche rimediali, il ed il following.

a) Il essi sono in grado di localizzare presso il trustee e presso

terzil'originario bene mobile trasferito al manager sul quale vantino il beneficiai interest. Con il, invece, possono identificare ciò che in una nuova forma fisica rappresenta il bene originario. e sono tecniche di identificazione dell'oggetto della domanda, idonee a individuare un bene che originariamente appartenesse alla trust property ovvero un nuovo bene ottenuto dall'alienazione o dalla trasformazione di quello originario. A tali operazioni consegue l'imposizione su quanto identificato di un - di cui più avanti vedremo le caratteristiche -, che obblighi il soggetto in possesso dei beni originari o dei loro sostituti a mantenerli a disposizione dei beneficiaries. Nel caso in cui siano presenti la e la , ma manchi la , in quanto i beneficiaires non siano ancora stati determinati, ovvero sia assente la loro indicazione nell'atto istitutivo.o, ancora, la categoria non sia descritta sufficientemente, ci si troverà davanti ad un resulting trust in favore del settlor e dei suoi eredi.

Un resulting trust è un trust non espressamente istituito, privo di settlor, e riconosciuto ex post da una corte per far fronte ad una patologia nell'istituzione di un trust espressamente istituito o per ovviare ad un deficit normativo del common law.

Ai resulting trusts si affiancano i constructive trusts anch'essi privi di settlor e riconosciuti ex post da una corte ogniqualvolta sopravvenga una dissociazione involontaria tra il controllo e la titolarità di uno o più beni o diritti e ne consegua il rischio che un soggetto possa appropriarsi di quanto spetti ad un altro, profittando dell'assenza di un divieto legale.

In particolare, la protezione scatta qualora la trust property (in tutto o in parte) o i suoi frutti entrino, a causa di un illecito del trustee, nella sfera di

Appartenenza di un terzo, stranger to the trust, purché quest'ultimo non sia né un acquirente di buona fede, a titolo oneroso, privo di informazioni circa l'esistenza del trust né abbia acquistato protetto da una previsione legislativa.

Il constructive trust opera nei confronti del manager originario qualora esso tragga un vantaggio dalla propria posizione, abusando della fiducia in lui riposta.

In questo senso, dovrà essere amministrato nell'interesse dei beneficiari:

  1. Il contratto di lease relativamente al quale il gestore abbia ottenuto il rinnovo in favore proprio, o del proprio coniuge.
  2. Qualsiasi «addition» alla trust property cui il trustee abbia proceduto.
  3. I beni o i diritti che il gestore abbia tratto per sé da una transazione in conflitto di interesse.
  4. Le «directorship fees» ottenute dal trustee che sia stato eletto nel consiglio di amministrazione di una società le cui azioni siano.

dallo stesso amministrate in trust, salvo il caso in cui sia stato autorizzato dal settlor;

e) le somme percepite quali commissioni per il compimento di uno specifico affare contemplato dall'adempimento dell'obbligazione gestoria, nonché;

f) il profitto derivante dall'aver comunicato a terzi un'informazione confidenzialmente ricevuta.

Il constructive trust, invece, è stato protagonista di un utilizzo più capillare, in numerose situazioni di diritto civile e commerciale, caratterizzate dal rischio di appropriazione in assenza di un divieto legale.

Così accade, ad esempio, in caso di:

a) mutual wills, disposizioni testamentarie concordate tra due soggetti, rispetto alle quali l'Equity, impone(va) al sopravvissuto gestire i beni oggetto del testamento nell'interesse di coloro che erano stati beneficiati dal defunto, evitando l'allocazione di una perdita secca in capo a quest'ultimi;

b) donazione di un fondo o di un pacchetto azionario,

in cui il donante è costruttore trustee in favore del donatario finché non sia trascritto il nome di quest'ultimo nei registri immobiliari o nel libro soci e l'effetto traslativo si produca;

pagamento dell'indebito, ove è costruttore trustee colui il quale abbia consapevolmente ricevuto l'erroneo pagamento, nonché

rivelazione di un'informazione confidenziale da parte di fiduciario, che sarà costruttore trustee del vantaggio tratto.

Sono inoltre costruttore trustee rispetto a beni o diritti pervenuti in occasione dell'adempimento nella loro sfera di appartenenza:

  1. i corporate directors rispetto alla società;
  2. un partner rispetto agli altri;
  3. i dipendenti rispetto ai datori di lavoro;
  4. i solicitors rispetto ai clienti;
  5. gli agents rispetto ai loro principali (nel significato giuridico dei termini).

Il modello di trust oggetto dell'indagine

Il modello di riferimento saranno invece gli

express trusts, utilizzati per le gestioni patrimoniali e nel commercio internazionale, nei cui ambiti le destinazioni dell'istituto di common law sono moltissime. Esse, tuttavia, possono essere sostanzialmente raggruppate in tre classi, a seconda che si intenda sfruttare la dissociazione tra l'interesse ed il controllo sulla proprietà,

  1. la possibilità di segragare un patrimonio o, ancora,
  2. la facoltà, offerta dal trust, di unire, nella figura del trustee, il controllo verso l'esterno quando la
  3. proprietà è frazionata tra più soggetti i cui interessi concorrono.

Nei paesi di diritto continentale il trust volontariamente istituito è in linea di massima ricondotto alla proprietà fiduciaria, ed immaginato come un diritto reale (minore).

2. IL TRUST: PROPRIETÀ, CONTRATTO O ORGANIZZAZIONE COMPLESSA?

La tesi contrattualista osserva come il mutamento dei beni relativamente ai quali oggi nella maggior parte dei casi si

è soliti istituire un trustabbia a sua volta determinato un cambiamento delle regole di responsabilità del trustee e della tutela accordata ai beneficiari. Infatti, mentre un tempo il trust era sostanzialmente utilizzato a fini di salvaguardia del patrimonio familiare, oggi è strumento della finanza internazionale e, spesso, ha per oggetto denaro e beni non materiali (come strumenti finanziari). Il ruolo del trustee è sovente giocato da una persona giuridica, una trust company o una corporate fiduciary. Nello stesso senso, le obbligazioni fiduciarie che ne regolano l'attività sono diventate derogabili e prevedono standards comportamentali ritagliabili a piacimento, allocando agli investitori la possibilità di far qualsiasi transazione e di operare all'interno di una vastissima gamma di scelte. Gli anti-contractarîans, invece, hanno enfatizzato l'assetto reale, messo a disposizione dei beneficiari, e nell'idoneità a

separare il patrimonio gestito dal patrimonio personale del trustee. In tal modo, si permette al manager di agire tanto come "a naturaiperson", che agisce per conto proprio, quanto quale "an artificial person", che agisce per conto dei beneficiari, risultato cui nessun modello contrattuale è in grado di pervenire.

Infatti, mentre in passato l'idea del trust come organizzazione complessa è stata vissuta quale eccezione per porre rimedio ad un provvedimento inefficiente.

Oggi, mi pare sia la regola, tanto in common law quanto in quelle giurisdizioni continentali che hanno recepito la Convenzione dell'Aja. Questo avvicinamento dei tratti tipici della Law of Trusts a quelli della Organizational Law è avvenuto sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

Dal punto di vista SOGGETTIVO: il diritto anglo-americano ha registrato, sulla scorta delle giurisdizioni off-shore, l'incremento degli attori che partecipano al trust

con la nomina, sempre più frequente, di un protector, soggetto scelto dal settlor per vegliare o dirigere la gestione del trust. Dal punto di vista OGGETTIVO, invece, l'avvicinamento alle organizzazioni complesse mi pare dovuto non tanto all'emersione di una natura contrattuale, bensì al continuo affermarsi del trust come modello ad assetto proprietario che gli ha permesso di abbracciare moltissime situazioni. L'accostamento alle organizzazioni complesse è giustificato. Quanto agli ordinamenti di civil law alla luce dei trusts retti dalla Convenzione dell'Aja. Anche questi, infatti, dal punto vista soggettivo contemplano sistematicamente il protector, figura essenziale in considerazione della consueta internazionalità del rapporto e, da quello oggettivo, sono utilizzati per governare situazioni sempre più complicate. Inoltre, l'assetto reale dei trusts dell'Aja articoli 11 e 15 della Convenzione risulta attenuato dalla restrizione.

introdotta dagli stessa.

ART.11= dispone, in materia di diritti ed obblighi dei terzi possessori di beni on trust, l'applicazione della legge delineata delle regole di conflitto del foro.

ART.15= aggiunge l'impossibilità per la Convenzione di ostacolare l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché dette disposizioni siano sottratte alla disponibilità delle parti e regolino, tra l'altro, il trasferimento della proprietà ovvero "la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede".

Pertanto, dal momento che il generale criterio di collegamento utilizzato dalle regole di conflitto in materia di proprietà, possesso e vicende connesse, è quello della lex rei sitae, legge del luogo in cui il bene si trova, la possibilità di usufruire delle tecniche rimediali di following e tracing, più importanti indici dellarealità dell'istituto,

è subordinata alla sua previsione da parte della citata leg

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
21 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Gallarati Alberto.