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REGOLAMENTI
Varie categorie di regolamenti:
- Regolamenti esecutivi
- Regolamenti attuativi o integrativi
- Regolamenti autonomi o indipendenti
- Regolamenti delegati (in materie non coperte da riserva assoluta di legge ed in virtù di specifica legge di autorizzazione).
In diritto tributario non possono esservi regolamenti autonomi o indipendenti, ma solo regolamenti esecutivi o attuativi-integrativi.
Esempi: decreti ministeriali che approvano i modelli per le dichiarazioni dei redditi e le istruzioni per la relativa compilazione.
Dai regolamenti vanno differenziati gli ATTI GENERALI.
Sono atti amministrativi che regolano, con riferimento a fattispecie particolari, l'attuazione della norma tributaria o il modo di porsi dell'Amministrazione chiamata ad darvi attuazione.
Esempi: il Decreto Ministeriale
Che fissa le quote di ammortamento dei beni strumentali;
b) il Decreto Ministeriale (c.d. redditometro) che predetermina il reddito derivante dalla disponibilità di beni o servizi considerati rilevanti.
LE FONTI LOCALI
Sono fonti promananti da Comuni, Province e Regioni.
EVOLUZIONE STORICA
RIFORMA MINGHETTI DEL 1865
Criterio di tendenziale separazione della finanza locale dalla finanza statale.
TESTO UNICO DEL 1931
Riconosciuto uno spazio alla potestà tributaria degli Enti locali (v. l'imposta sui consumi).
Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 35 - Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
RIFORMA DEGLI ANNI SETTANTA
Riduzione dello spazio operativo degli Enti locali (soppressi i tributi istituiti nel 1931).
Devoluzione ad essi solo di quote di tributi erariali o del gettito di alcuni di essi (c.d. FINANZA DERIVATA).
Facoltà di intervenire sulle aliquote.
LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142
Art. 54:
Riconosciuta agli enti locali una potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe.
LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001
I punti salienti della disciplina:
- Ai sensi del novellato art. 117 Cost., il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientra tra le materie di legislazione corrente, mentre prima era riservato allo Stato.
- L'art. 119 Cost., prevede che:
- Le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- Tali enti dispongono di risorse autonome stabilendo ed applicando tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione".
Sul federalismo fiscale si rinvia alla L. 5 maggio 2009, n. 42.
Università del Salento Facoltà
di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 36–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
LE FONTI COMUNITARIE
Si tratta di norme operanti nell’ordinamento tributario interno di uno Stato che però derivano da un ordinamento autonomo distinto.
Quale, dunque, il fondamento costituzionale di operatività di tali norme?
Secondo una parte della dottrina:
L’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale
Art. 10 Cost.: generalmente riconosciute.
Secondo la prevalente dottrina:
L’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle
Art. 11 Cost.: limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
FONTI COMUNITARIE PRIMARIE
Disposizioni elaborate direttamente dagli Stati membri e contenute nel Trattato e negli atti che lo modificano o integrano.
TRATTATO DI ROMA include
nell'ambito della "Politica delladel 25 marzo 1957, istitutivo della CEE,Comunità", alcune norme in materia di fiscalità: a) divieto di discriminazione fiscale (art. 90 - ex art. 95): divieto di applicare a prodotti degli Stati membri imposizioni maggiori di quelle applicate ai prodotti nazionali similari; b) divieto di beneficiare i prodotti esportati di un ristorno di imposizioni interne superiore a quelle ad essi applicate direttamente o indirettamente (art. 91 - ex art. 96); c) obbligo di istituire in ciascuno Stato membro una imposta sulla cifra d'affari (art. 92 - ex artt. 97 e 98); d) adozione da parte del Consiglio, delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative all'imposta sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed ad altre.imposte indirette, nelle misura in cui dettasia necessaria per l'instaurazione ed il funzionamento delarmonizzazionemercato interno (art. 93 - ex art. 99). N.B.: l'art. 93 dispone solo in merito all'armonizzazione dei tributi indiretti. trova giustificazione nel contesto storico in cui l'art.Tale limite 93 ha assunto la sual'art. 17 dell'Attopiù recente formulazione (con Unico Europeo del 1986modificativo del Trattato di Roma), cioè in occasione del passaggio dal mercatocomune (zona di libero scambio) al mercato interno (area economica integrata indirezione di un'unione economica e monetaria). Tale innovazione rendeva necessaria, dal punto di vista fiscale, la creazione di unoattraverso l'eliminazionespazio senza frontiere interne delle barriere doganali el'introduzione di un sistema di tassazione sui consumi quanto più neutrale possibile.all' di ricorrere all'uso delle direttiveSempre in merito armonizzazione,Possibilità per favorire il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed un'incidenza diretta sull'instaurazione amministrative degli Stati membri che abbiano o sul funzionamento del mercato comune (art. 94 - ex art. 100).
L'art. 94 del Trattato, sebbene abbia una portata generale, rappresenta la base giuridica dei principali provvedimenti comunitari di armonizzazione fiscale in materia di imposte dirette.
Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 38 - Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
Facendo ricorso all'art. 94 del Trattato sono state indirettamente legittimate le iniziative di armonizzazione fiscale anche in materia di imposte dirette, superando il limite indicato dall'art. 93 del Trattato. L'unanimità.
N.B.: tutte le deliberazioni comunitarie in materia fiscale richiedono dei Paesi membri.
Il principio dell'unanimità frena il
Il processo di armonizzazione delle legislazioni fiscali dei Paesi membri.
N.B.: i Paesi membri mostrano ostilità a rinunciare o limitare la propria sovranità in favore delle istituzioni comunitarie. La leva fiscale, dopo l'eliminazione fiscale della politica dei cambi conseguente all'introduzione dell'euro, resta un importante ed "irrinunciabile" strumento di politica economica a disposizione dei governi nazionali.
N.B.: la nuova Costituzione europea non ha introdotto alcuna novità in materia dell'unanimità fiscale. In sostanza tutto è rimasto inalterato, compreso il quorum resta un limite oggettivo all'armonizzazione dei regimi impositivi degli Stati membri.
DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO
Disposizioni emanate dagli organi della Comunità:
Esse si distinguono in REGOLAMENTI e DIRETTIVE (entrambi rilevanti in materia tributaria)
REGOLAMENTI
- Hanno portata precettiva generale;
- Sono obbligatori in tutti i loro elementi;
sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;
prevalgono direttamente sulla legislazione ordinaria anteriore e posteriore.– –Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 39–Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
DIRETTIVE
- Vincolano lo stato membro quanto al risultato da raggiungere entro un termineperentorio, salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e aimezzi di attuazione;
- Es.: D.P.R. 633/72, istitutivo della disciplina sul valore aggiunto, in attuazionedella Direttiva n. 67/227. “sesta Direttiva” n.Rilevante importanza assume la 77/388, recepita con il D.P.R. 29gennaio 1979, n. 24 e il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, che detta una puntualedisciplina in relazione ai principali elementi dell’I.V.A..
DIRETTIVE “SELF CONTRASTANTI CON LEGGI INTERNEEXECUTING”
Direttiva può dirsi “self quando:
La executing”- ponga un termine per
la sua attuazione;- sia incondizionata;- detti obblighi chiari e precisiIn tale caso si rende applicabile all'interno dello Stato se, entro il termine prefissato,non è stata recepita all'interno dell'ordinamento nazionale.
La diretta applicazione della Direttiva potrà essere fatta valere solo nei confronti delloStato (effetto diretto verticale), in quanto il fondamento della immediataapplicabilità va ricercato nell'esigenza di impedire che lo Stato inadempiente possaopporre ai singoli, giovandosene, il proprio inadempimento.
Si tratta di un effetto diretto verticale solo unilaterale, ovvero:- il singolo potrà fare valere un proprio diritto nei confronti dello Statoinadempiente;- ma, lo Stato non potrà far valere un obbligo del singolo sancito dalla Direttiva nonrecepita.
Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010 40-Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof.
Giovanni Girelli
Per mera completezza (atteso che l'obbligazione tributaria vede la amministrazione finanziaria parte necessaria della fattispecie tributaria), la stessa giurisprudenza ha l'effetto diretto orizzontale: escluso- possibilità per il singolo di far valere la norma anche nei confronti di soggetti privati.
PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DA PARTE DEL PRIVATO:
La Corte Costituzionale ha ritenuto che in caso di contrasto tra norma interna e direttiva "self debba prevalere la direttiva comunitaria executing" (sent. n. 168/1991).
1° CASO) Il contribuente a cui sia richiesto un tributo dovut