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Riforma del sistema sanzionatorio fino al 1997

Fino al 1997 il sistema sanzionatorio risultava essere disciplinato dalla combinazione di leggi di portata generale come la L. 4 del 29 e la 516 del 82, con una miriade di leggi di imposta e disposizioni speciali che rendevano necessario un continuo e difficile lavoro di coordinamento. Vi era quindi la necessità di una riforma generale dell'intero settore che sostituisse una normativa estremamente disordinata, di difficile interpretazione, con una disciplina organica redatta per principi.

Sulla base della delega data al governo per l'emanazione di una disciplina organica basata sull'adozione di un'unica sanzione amministrativa, intrasmissibile agli eredi, assoggetta ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza, con il D. Lgs. 18 dicembre 97 si è ottenuta una completa e organica riforma caratterizzata dalla codificazione dei principi generali della materia. La riforma ha accolto un sistema sanzionatorio di tipo...

personalistico. Il sistema in seguito alle riforme appare organico e unitario, ciò è riconducibile al fatto che le riforme hanno conferito alle sanzioni tributarie un modello di riferimento comune.

Tipologia delle sanzioni e principio di specialità

La prima classificazione è tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. Sono sanzioni penali la reclusione e la multa, per i delitti, l'arresto e l'ammenda per le contravvenzioni. Tali possono essere stabilite solo con atto avente forza di legge e non possono avere efficacia retroattiva.

La sanzione amministrativa è costituita dalla sanzione pecuniaria che ha carattere afflittivo. Le sanzioni amministrative poi si distinguono dalle sanzioni civili costituite dagli interessi di mora che hanno una funzione restitutoria o riparatoria.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e penali è regolata dal principio di specialità, in base a questo quando uno stesso fatto è punito da

una disposizione incriminatrice e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. La giustifica teorica di tale principio è insita nel non volere che uno stesso soggetto sia punito due volte. Un'ulteriore distinzione è tra sanzioni principali e sanzioni accessorie. La sanzione principale consegue alla violazione della norma che prevede l'obbligo tributario, la sanzione accessoria deriva dall'applicazione della sanzione principale e consiste nella limitazione di facoltà, poteri o status. Esiste una distinzione poi tra sanzioni proprie e improprie, ma non ha alcun fondamento. Infine si distinguono le sanzioni dirette e le sanzioni indirette. Per sanzione indiretta si intende la conseguenza negativa, derivante dalla violazione di una norma tributaria, che rilevi in altri settori dell'ordinamento. Le sanzioni civili Gli interessi di mora sono previsti dalla legge per i casi di ritardato adempimento del

contribuente all'obbligazione tributaria. La legge prevede iteressi di mora che decorrono dalla notifica della cartella esattoriale e si applicano fino alla data dell'effettivo pagamento. Hanno natura risarcitoria e restitutoria. Il sistema prevede interessi a carico dell'erario nel caso di rimborso di imposte non dovute, in tal caso denominati interessi compensativi. Esistono inoltre interessi corrispettivi che il contribuente deve corrispondere per prolungata rateazione.

Le sanzioni amministrative

La nuova disciplina si concentra sulla persona del trasgressore, colui che è colpevole della violazione e destinatario della sanzione. In base a tale principio, anche nel caso di illeciti compiuti da enti o società deve rispondere la persona fisica che materialmente ha realizzato le violazioni.

Principio di legalità e successione di leggi nel tempo

La riforma ha recepito il principio di legalità in base al quale l'esercizio di ogni potere dello

Statodeve essere vincolato dalla legge. La prima espressione di garanzia è data dalla irretroattività dellanorma, stabilisce anche che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo unalegge posteriore non costituice più violazione punibile (abolitio criminis). Quanto all'abolitio crimins è stabilito che se la sanzione è stata già irrogata con provvedimentodefinito si estingue solo il debito residuo e non è ammesssa la ripetizione di quanto pagato; taleprincipio avrà applicazione in tutti quei casi in cui la sanzione non è stata ancora irrogata o è statairrogata, ma l'obbligato non ha pagato alcuna somma. La riforma ha recepito anche il principio del favor rei in base al quale, in tutte le ipotesi in cui unalegge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive stabilisconosanzioni di entità diversa, deve essere applicata la legge.più favorevole per l'agente. Tale principio può essere applicato fino a quando il provvedimento sanzionatorio non diventi definitivo. b) L'elemento soggettivo dell'illecito Affinché un illecito amministrativo possa ritenersi esistente occorre che vi sia stata una violazione della norma sostenuta da un atteggiamento psicologico qualificato. Quest'ultimo è definito elemento soggettivo e si articola in due livelli: l'imputabilità e la colpevolezza. Per imputabilità si intende la capacità di intendere e di volere e tale condizione deve sussistere al momento della violazione. Alla valutazione di imputabilità segue quella di colpevolezza, che può assumere una duplice forma: la colpa o il dolo. Si ritiene possa sussistere colpa in tutti i casi in cui un agente, pur potendo osservare un precetto, l'abbia violato. Si parla di colpa grave quando l'imperizia o la negligenza siano indiscutibili. Si trattadi dolo invece la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta a ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. Esistono poi delle cause di non punibilità, suddivise in due tipologie: quelle totalmente recepite dal diritto penale quali l'errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente, l'ignoranza inevitabile della legge, la forza maggiore e quelle stabilite per il settore tributario come ad esempio le rilevazioni contabili eseguite nel rispetto dei valori di bilancio e secondo correnti valori contabili e comunque non possono essere ritenute colpose le valutazioni estimative che differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%. Altra causa di non punibilità è l'obiettiva incertezza, si verifica nel caso in cui la carenza dell'ordinamento sia tale da impedire al soggetto chiamato all'applicazione di una norma di avere chiarezza.in ordine al suo contenuto, ed è necessario che il soggetto sia in buona fede. La giurisprudenza ha formulato degli indici per valutare e questi sono riscontrati nell'oscurità, ambiguità e contraddittorietà del testo normativo.
  1. Tipologia delle sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria (obbligazione di pagamento di una somma di denaro) e le sanzioni accessorie. La sanzione amministrativa ha natura afflittiva ed è riferibile alla persona che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Tale sanzione è intrasmittibile e la somma irrogata non produce interessi. Le sanzioni accessorie invece consistono in intedizioni (dall'esercizio di cariche amministrative, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare di forniture o appalti) o sospensioni dall'esercizio di attività (lavoro autonomo o impresa).
  1. La determinazione della

Per quanto riguarda la determinazione della misura della sanzione sono stabilite in funzione delle differenti fattispecie tre modalità:

  1. Fra un minimo ed un massimo. Sono irrigate dagli uffici amministrativi in una misura compresa fra il minimo e il massimo.
  2. In misura proporzionale al tributo evaso. Tale tipologia di sanzione oltre a reprimere un comportamento antisociale, spinge il contribuente ad adempiere piuttosto che ad evadere.
  3. In misura fissa.

Nella determinazione della sanzione si può tener conto anche della recidiva, si configura quando nel corso dei precedenti tre anni il trasgressore abbia realizzato violazioni della stessa indole, cioè relative alle medesime disposizioni o a disposizioni di tipo diverso ma che presentino comunque profili di identità.

Nel caso in cui vengano violate più norme sanzionatorie il trasgressore soggiace al cumulo materiale, consistente nell'irrogazione della totalità delle sanzioni.

previste dalle disposizioni violate. Al fine di mitigare la misura della sanzione in alcune di queste ipotesi è stato previsto il cumulo giuridico, in base al quale viene irrogata un'unica sanzione con gli aumenti previsti dalla legge, la sanzione irrogata non può mai essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni. La riforma ha anche introdotto l'istituto del ravvedimento operoso, attraverso il quale è previsto un trattamento sanzionatorio premiale per tutti i trasgressori che dopo aver commesso la violazione, volontariamente si adoperino per porvi rimedio entro termini stabiliti. Tale istituto non è più possibile allorquando la violazione sia già stata contestata o nel caso in cui il trasgressore abbia avuto formale conoscenza dell'imminente inizio delle operazioni di verifica a suo riguardo. e) Responsabili per le violazioni e responsabili per le sanzioni In base al D.Lgs.

472/97 quando più persone concorrono nella realizzazione di una violazione ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Per l'applicazione dell'istituto concorso di persone si rende necessario la presenza di un pluralità di soggetti, la realizzazione di una condotta illecita, il contributo di ciascun soggetto. In funzione poi del principio di personalità ogni concorrente può rispondere di una sanzione differente nella misura.

Sono previste delle limitazioni di responsabilità per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria, tali violazioni sono punibili in capo al consulente solo in caso di dolo o colpa grave.

Esiste poi la figura dell'autore mediato, quando un soggetto sotto la violenza o la minaccia di un terzo compie delle violazioni. In tali casi l'autore materiale è privo di ambidue i requisiti richiesti per l'esistenza dell'illecito, cioè

dell'imputabilità e della colpevolezza. La responsabilità è addossata a colui che ha determinato lo stato di incapacità o se ne è
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A.A. 2004-2005
96 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fantozzi Augusto.