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AVVISO DI ACCERTAMENTO
In questa lezione esamineremo l’avviso di accertamento.
Alcuni degli elementi formali, che però vedremo nella prossima lezione, sono essenziali,
per cui addirittura un avviso di accertamento che dovesse mancare di alcuni di questi
elementi essenziali sarebbe talmente invalido che il contribuente potrebbe anche non
interessarsi della emissione di quell’avviso di accertamento, potrebbe addirittura rischiare
di non fare ricorso in commissione tributaria perché il provvedimento assolutamente non
valido.
Il primo esame fondamentale concerne il contenuto dell’avviso di accertamento e qui noi
distinguiamo vari metodi di accertamento e varie tipologie di accertamento che sono
molto importanti e molto rilevanti.
Sotto il profilo dei METODI distinguiamo almeno tre se non quattro forme di accertamento
tributario: 1
1. L’accertamento analitico.
Teoricamente il metodo di accertamento principale dovrebbe essere il metodo
analitico, teoricamente perché il metodo analitico consiste nell’analisi punto per
punto dei singoli redditi (nel caso delle imposte sui redditi) che vengono a
comporre la base imponibile così come nel caso di altre imposte l’accertamento
analitico va a guardare analiticamente, per esempio, tutte le fatture emesse agli
effetti dell’IVA, tutte le fatture ricevute, quindi va a fare un riscontro punto per punto
e dovrebbe essere il risultato di tutta l’attività istruttoria che abbiamo visto nella
scorsa lezione.
L’accertamento analitico ha una sua sottoforma ovvero sia il cosiddetto
accertamento analitico contabile con delle sue particolarità.
Ecco spiegato perché Marchetti parlava di tre se non quattro forme di
accertamento tributario sotto il profilo dei metodi, appunto perché se
l’accertamento analitico contabile lo consideriamo come una forma particolare – e
vedremo che è una forma particolare – dovremo dire che sono quattro i metodi di
accertamento;
Dunque con riguardo all’accertamento analitico va operata una distinzione:
• Accertamento analitico nei confronti delle persone fisiche non esercenti
attività di impresa né esercenti attività di tipo professionale, cioè tutte
quelle persone fisiche che di fatto non hanno obblighi contabili.
L’accertamento analitico per le persone fisiche è previsto dall’art. 38
dell’ormai famoso DPR 600/1973 che stiamo esaminando da qualche
settimana.
Nei confronti delle persone fisiche l’accertamento analitico si applica
essenzialmente per le imposte sui redditi, quindi non sarà altro che
un’analisi punto per punto dei singoli redditi (redditi di lavoro, redditi
fondiari, redditi di capitale, redditi diversi) che possono essere realizzati
dalle persone fisiche, andando quindi a verificare se il reddito di lavoro è
stato correttamente dichiarato, se il reddito fondiario è stato correttamente
dichiarato, andando quindi a fare un’analisi punto per punto correggendo le
eventuali omissioni di dichiarazioni oppure – se il contribuente non ha
proprio presentato la dichiarazione e non ha pagato le imposte – l’ufficio
ricostruirà quali sono i redditi imponibili, gli calcolerà l’imponibile e quindi
l’imposta.
Non è molto frequente nei confronti delle persone fisiche un accertamento
di questo tipo perché normalmente può essere utilizzato per ricostruire
l’imponibile per redditi fondiari ecc (magari vi sono delle evasioni sui redditi
fondiari perché vengono scoperte locazioni fatte in nero) in cui il fisco viene
a determinare il maggiore imponibile e a chiedere la maggiore imposta (con
relativi interessi e sanzioni) applicabili per l’evasione totale o parziale
commessa dal contribuente;
• Ed accertamento analitico nei confronti dei soggetti sottoposti invece ad
obblighi contabili, quindi imprenditori (ovviamente dalla persona fisica fino
alla Spa) o professionisti.
L’accertamento analitico nei confronti dei soggetti tenuti a contabilità è
previsto dall’art. 39 del DPR 600/1973 e poi da una serie – come diremo fra
breve – di disposizioni speciali. 1
Decisamente più importante (rispetto all’accertamento analitico nei
confronti delle persone fisiche non esercenti attività di impresa né esercenti
attività di tipo professionale) è l’accertamento nei confronti dei soggetti
tenuti a contabilità disciplinato – come dicevamo – essenzialmente dall’art.
39, cui poi rinvia l’art. 40 concernente le società ma applicando
sostanzialmente il metodo di cui all’art. 39.
Questo metodo analitico nei confronti appunto dei soggetti tenuti a
contabilità (imprenditori e professionisti) normalmente si chiama appunto
analitico contabile perché in realtà questo metodo si esaurisce, si realizza
in un riscontro della contabilità punto per punto.
Nella scorsa lezione abbiamo infatti detto che gli obblighi contabili da parte
di imprenditori e professionisti sono obblighi fondamentali, richiesti in
maniera essenziale dalla disciplina fiscale proprio perché è sulla contabilità
che si va a basare il principale metodo di accertamento utilizzato nei
confronti appunto di questi soggetti.
DOMANDA: Che cosa significa analizzare punto per punto la contabilità?
RISPOSTA: E’ proprio il risultato di solito di quegli accessi, ispezioni e
verifiche perché è dalla verifica che viene fuori una ricostruzione punto per
punto in cui le singole poste contabili (per esempio i ricavi) vengono
controllati, viene verificato se i ricavi iscritti in contabilità corrispondano
effettivamente ai ricavi conseguiti dal soggetto o se ha omesso di iscrivere
in contabilità alcuni ricavi (e quindi di emettere anche la fattura IVA per
alcuni ricavi) e quindi viene corretto ed aggiunto il ricavo in nero che in
sede di verifica dovesse essere stato scoperto.
Oppure viene fatto il controllo punto per punto di tutti i costi verificando se i
costi sono stati effettivamente sostenuti o se il contribuente si è inventato un
po’ di costi per abbassare la sua base imponibile.
Si tenga conto che i soggetti tenuti a contabilità determinano il reddito
imponibile come differenza tra quelli che si chiamano elementi attivi (cioè
tra i ricavi) meno gli elementi passivi (cioè i costi) ed il reddito imponibile è
la differenza tra i due, quindi andare a correggere i ricavi in più o andare a
correggere i costi in meno significa andare ad aumentare la base
imponibile.
Riscontro, quindi, punto per punto – statuisce la norma – anche dei singoli
costi e vedere se i costi sono effettivi, se i costi sono inerenti (vedremo il
concetto di inerenza nel reddito di impresa ed anche di lavoro autonomo)
cioè se sono costi per l’attività di impresa e non già costi del contribuente
come persona fisica che li ha fatti passare come costi di impresa ed
eventualmente correggere eliminando determinati costi o aggiungendo
determinati ricavi.
La norma conclude statuendo che l’esistenza di attività non dichiarate (cioè
l’esistenza di ricavi non dichiarati dal contribuente) ovvero la inesistenza di
passività dichiarate (quindi la correzione dei ricavi ovvero la correzione dei
costi) è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché
queste siano gravi, precise e concordanti.
Quindi non soltanto se vado a correggere un ricavo devo trovare, per
esempio, una contabilità in nero e vedere che è stata fatta una determinata
operazione economica o una determinata cessione di cui il contribuente
non ha né emesso fattura né tenuto conto agli effetti dei ricavi per le
imposte sui redditi oppure con riferimento ai costi – viceversa – debbo 1
andare a trovare quei costi che sono inesistenti o non veritieri ecc, ma il
tutto lo posso presumere, lo posso dedurre sulla base di presunzioni ma
queste presunzioni debbono essere gravi, precise e concordanti, secondo i
requisiti richiesti dal codice civile.
Presunzione grave, precisa e concordante significa che dal fatto noto che
viene accertato, viene verificato in sede di verifica o anche a tavolino
dall’ufficio per altre notizie, si possa in maniera precisa, secondo una
concordanza logica ed immediata, risalire al fatto ignoto.
Ad esempio il fisco va a fare una verifica presso un altro soggetto, trova
che quest’altro soggetto ha fatto un acquisto da parte di una determinata
impresa e trova materialmente il bene acquistato ma non trova la fattura di
acquisto, farà la sua contestazione a questo primo contribuente e poi andrà
dal contribuente venditore dicendo lui che da un dato certo è stato
verificato che vi è stata una vendita che non risulta fatturata.
Il contribuente venditore, quindi, dovrà dimostrare di averla iscritta come
ricavo e che ha emesso regolarmente fattura (magari è stato l’acquirente
ad avere buttato via la fattura regolarmente emessa dal venditore),
altrimenti ho in mano una presunzione grave, precisa e concordante per
ricostruire quel determinato ricavo e quindi chiedere al contribuente
venditore la maggiore imposta su quel determinato ricavo.
Riparleremo di presunzioni più avanti perché adesso la cosa importante da
dire è che tra le presunzioni gravi, precise e concordanti vi sono – per
disposizione legislative – i cosiddetti studi di settore.
Gli studi di settore sono strumenti che consentono all’amministrazione
finanziaria di ricostruire il volume di ricavi, di ricostruire il volume di affari
del contribuente, attraverso dei metodi che la legge definisce come metodi
presuntivi aventi la caratteristica ex lege di essere gravi, precisi e
concordanti.
Ecco quindi che questa norma che consente appunto la ricostruzione dei
ricavi, la ricostruzione dell’attività o del volume di affari IVA (perché tutte
queste norme – lo ripetiamo per l’ennesima volta – sono normalmente
applicabile anche agli effetti dell’IVA), oppure la ricostruzione dei
componenti negativi attraverso delle presunzioni gravi, precise e
concordanti, è stata a suo tempo implementata dal nostro legislatore
attraverso questo strumento degli studi di settore.
Cerchiamo di capire che cosa siano gli studi di settore dal punto di vista
giuridico, come vengano costruiti e quali sono i valori di questi studi di
settore e quindi le possibilità dei contribuenti di fornire delle prove
contrarie.
Gli studi di settore sono – come vengono definiti – un metodo analitico
contabile induttivo attraverso cui l’ufficio può ricostruire il volume d’affari d