Appunti del corso di DIRITTO TRIBUTARIO
sulla base delle lezioni di A. M. Gaffuri
A.A. 2020/2021 INTRODUZIONE
DIRITTO TRIBUTARIO: studia, analizza e disciplina le entrate tributarie
DEF. TRIBUTO: è quell’entrata acquisita al patrimonio dello stato o di un altro ente pubblico (es. enti locali:
regioni, comuni, aree metropolitane), che ha una serie di caratteristiche, solo se l’entrata
rispetta le 4 condizioni/requisiti che possiede un tributo, si può arrivare alla conclusione che
quell’entrata rientra nella tipologia dell’entrata.↓
4 REQUISITI: il TRIBUTO è …
1. UN’OBBLIGAZIONE PECUNIARIA = il tributo consiste nel pagamento di una somma di denaro, corrisposta
allo stato o ad un altro ente pubblico. Raramente il tributo può essere assolto versando allo stato un bene
diverso dal tributo. Le somme acquisite attraverso il prelievo fiscale sono risorse monetarie necessarie
per organizzare i pubblici servizi.
espropriazione invece differisce invece dal trasferimento di un bene dal privato alla PA (no 1), con
oggetto un bene diverso dal denaro
2. …DI NATURA COATTIVA = consiste nel trasferimento monetario imposto alla legge (non è un atto
→
spontaneo) norma di legge che obbliga, in presenza di certe situazioni, un soggetto a versare la somma
di denaro che costituisce il tributo
differisce dalle entrate di diritto privato, che consistono nel pagare denaro all’ente pubblico (1), ma
questa non è imposta dalla legge ma basata su un contratto stipulato tra ente pubblico/stato e privato
che richiede a questi un servizio o eroga un bene
3. il PRESUPPOSTO del tributo è un FATTO ECONOMICO LECITO = il tributo si deve pagare perché il soggetto
passivo (contribuente) realizza un atto o un fatto che ha una rilevanza economica e che è perfettamente
→
conforme con le norme dell’ordinamento (rispettoso della legge) non è mai una violazione della legge
pagare il tributo
diverso ad esempio dalle sanzioni amministrative che consistono nel pagamento di una somma di
denaro (1), ma deve essere pagata quando il soggetto realizza un atto illecito (no 3)
4. ha come FINALITÀ il FINANZIAMENTO DELLE SPESE PUBBLICHE = attraverso il pagamento del tributo, il
soggetto passivo concorre insieme agli altri cittadini al finanziamento delle spese pubbliche, per
organizzare i servizi pubblici per la popolazione
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TRIBUTO
Nell’ambito di una disciplina di un tributo distinguiamo:
▪ il PRESUPPOSTO = quel fatto o atto di natura economica, la cui realizzazione determina l’obbligo di pagare
il tributo. Es: IRES, IRPEF è il conseguimento di un reddito durante l’anno solare
▪ la BASE IMPONIBILE = il risultato economico espresso in valore monetario prodotto dal fatto o dall’atto
che costituisce il presupposto del tributo. Es: IVA ha come presupposto del tributo l’esercizio di un’attività
commerciale o professionale, base imponibile = prezzo beni o servizi ceduti nell’esercizio dell’attività. In
certi casi lo stesso fatto costituisce insieme base imponibile e presupposto del tributo (es: IRES, IRPEF).
Costituisce la base di partenza per calcolare il valore del tributo.
▪ l’ALIQUOTA = tasso percentuale che viene applicato alla base imponibile per determinare l’importo del
tributo. Es: IVA 22%, IRAP 3.9% della base imponibile
Soggetto obbligato a pagare il tributo è colui che realizza il presupposto = CONTRIBUENTE o SOGG. PASSIVO
TIPOLOGIE DI TRIBUTI 1
IMPOSTE tributi largamente diffusi nel nostro ordinamento. Es: IRPEF, IRES, IVA, imp. registro, ecc.
presupposto del tributo: generazione di reddito
caratteristica fondamentale: nella realizzazione del presupposto del tributo non concorre
mai l’attività della PA, il contribuente realizza il presupposto del tributo da solo,
esclusivamente con la propria attività/beni.
TASSE Sono meno frequenti e meno importanti dal punto di vista del gettito. Es: tassa di registro
presupposto del tributo: compenso che la legge impone ad un soggetto di pagare nel
momento in cui chiede un servizio alla PA
caratteristica fondamentale: alla realizzazione del presupposto della tassa concorre
un’attività della PA.
Alla base del trasferimento monetario non c’è un contratto ma un obbligo di legge.
CONTRIBUTI è quel tributo che viene richiesto dalla legge a quei cittadini che ottengono un beneficio
economico dalla realizzazione di un’opera pubblica.
DISTINZIONE TRA TASSA E CANONE O TARIFFA
I tributi locali, che spettano alle regioni, province, comuni e città metropolitane; talvolta le tasse sono
sostituite da entrate di diritto pubblico diverse, che vengono chiamate tariffe o canoni – questi non vengono
considerati tributi.
Es: Barista chiede in concessione parte di suolo pubblico per ampliarsi, quindi otterrà un vantaggio
dall’occupazione del suolo pubblico, per incremento del suo volume d’affari, mettendolo in condizioni di
finanziare la spesa pubblica. Pagherà TOSAP tassa e poi COSAP a titolo canone.
▪ TASSA: la si versa perché si ottiene un vantaggio economico da una certa prestazione dell’ente pubblico,
questo mette in condizioni di pagare per finanziare le spese pubbliche
▪ CANONE: anch’essa è un’obbligazione pecuniaria coattiva, ma è inteso come è un vero e proprio
corrispettivo, prezzo del servizio ottenuto (compenso).
Sotto il punto di vista dei corrispettivi possiamo avere:
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE – entrata di diritto privato. es: comune eroga un servizio/bene in seguito a
conclusione di un contratto con un soggetto interessato, che versa al comune il corrispettivo di quanto
ottenuto
TASSA – è un tributo, anche se una sorta di corrispettivo.
in mezzo a questi due ci sono:
CANONI – che sono dei corrispettivi, ma il pagamento avviene in base ad una norma di legge che impone un
soggetto che ottiene un bene o un servizio da un ente pubblico di pagare un corrispettivo (il PREZZO)
TARIFFE
FONTI NORMATIVE
il nostro ordinamento è composto da norme giuridiche, ovvero da comandi rivolti agli associati. Es: norma
tributaria: alla realizzazione di un certo presupposto si debba un tributo (comando rivolto ai consociati = tutti
coloro che perfezionano il fatto che costituisce il presupposto del tributo stabilito dalla norma devono
pagare il tributo)
le norme giuridiche sono inserite nell’ordinamento giuridico tramite appositi atti che le contengono (= fonti
normative). tra le fonti normative esiste una scala gerarchica:
1. Costituzione
2. Legge e Atti avente forza di legge
3. Regolamenti
La norma di rango inferiore non può essere mai contrastante con quella di rango superiore. (in caso
contrario quella di rango inferiore deve essere eliminata)
ART. 23 COST.
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”
2
• Norma garantista a favore del cittadino: ad esso non può essere chiesta alcuna prestazione ed attività di
natura personale o patrimoniale se questa non è prevista da una norma di legge.
personali: rese con le proprie energie psicofisiche (es. servizio militare)
patrimoniali: trasferire la proprietà di un bene dal patrimonio di un cittadino alle casse della PA (es.
tributo – pagamento somma denaro)
• riserva di legge: l’articolo riserva solamente alla legge il compito di introdurre e disciplinare un tributo (in
questo caso relativa)
relativa: non tutti gli elementi della disciplina devono essere obbligatoriamente stabiliti dalla legge (solo
gli aspetti fondamentali, contenuto essenziale), gli aspetti di dettaglio devono essere disciplinati da
norme di rango inferiore (aspetti di natura procedurale)
elementi fondamentali:
- chi deve pagare il tributo: contribuente o soggetto passivo
- presupposto del tributo: qual è il fatto/atto realizzato il quale sorge l’obbligo di pagare il
tributo(quando bisogna pagare il tributo?)
- misura del tributo: importo – stabilendo sia base imponibile che aliquota
- eventuali agevolazioni o norme di vantaggio
- eventuali sanzione applicate a chi evade il tributo
assoluta: tutta la disciplina della prestazione deve essere contenuta e prevista dalla legge, in tutti i suoi
aspetti, nessuno escluso.
• “legge”: intende la:
legge ordinaria (atti normativi che sono emanati dal parlamento),
atti che hanno forza di legge:
fonti normative interne:
- decreto legge: atto gov. in casi straordinaria necessità e urgenza, che contiene norme con stessa
→
efficacia legge, poi convertito entro 60gg; (abusato negli anni passati in materia fiscale statuto dei
diritti dei contribuenti (legge 212/2000): stabilito che non può essere introdotto un nuovo tributo
→
tramite un decreto legge ma dato che decreto legge e legge hanno la stessa valenza, se venisse
emanato un nuovo tributo con decreto legge, secondo la gerarchia, “vincerebbe” quello più recente)
- decreto legislativo: atto gov. adottato su delega del parlamento tramite legge delega in cui si indica
materie su cui si può legiferare di ambito strettamente tecniche e specialistiche, principi fondamentali,
termine
fonti normative extranazionali (o comunitarie o di diritto europeo)
- direttiva: deve essere recepita nell’ordinamento tramite una norma di legge interna. inoltre, impone
solamente un obbiettivo da raggiungere ed un termine in cui deve essere recepita (altrimenti la
direttiva, se conteneva una disciplina sufficientemente analitica e specifica, la direttiva decorso il
termine entrava in vigore nell’ordinamento dello stato membro che aveva omesso di adottarla =
direttive self executing)
- regolamento: vincolante in tutti i suoi aspetti ed entra direttamente in vigore negli ordinamenti degli
stati membri
FEDERALISMO FISCALE
Quando la legge viene adottata dal parlamento, questa legge che contiene le norme entra in vigore e
aggiunge le stesse all’ordinamento.
E’ il popolo, che attraverso i propri rappresentanti (stato-parlamento e ragioni-consiglio, attraverso la
potestà legislativa), si impone il pagamento di un tributo. Occorre coordinare la potestà legislativa dello stato
→
(legge statale) con quella delle regioni (legge regionale) “Federalismo Fiscale”
ART. 119 COST: 3
“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.”
1. autonomia di entrata: gli enti locali stabiliscono attraverso quali strumenti possono acquisire le risorse
necessarie per erogare servizi alla cittadinanza
2. autonomia di spesa: stabiliscono (in linea di principio) come spendere le somme che acquisiscono
attraverso l’applicazione dei tributi o altri strumenti
questo potere in realtà viene fortemente limitato, sia sul versante delle entrate sia dal punto di vista
delle spese
ART. 117 COST:
(criteri generali che devono presiedere al coordinamento della potestà legislativa dello stato con quella
delle regioni)
Potestà legislativa:
esclusiva: Prevede che in relazione a certe materie la potestà legislativa spetta esclusivamente allo stato.
Tra queste materie c’è la disciplina del sistema tributario statale (quel sistema costituito da tributi statali).
Un tributo si definisce statale se il gettito del tributo (= somme reperite con l’applicazione del tributo,
pagate dai contribuenti) va nelle casse dello stato.
concorrente: L’art. poi prevede che relazione a certe materie ci sia una competenza concorrente a stato e
regioni, ovvero possono legiferare entrambi. Tra queste materie vi è il coordinamento tra sistema
tributario statale (tributi statali) e il sistema tributario delle regioni e degli enti locali (tributi locali).
In queste materie concorrenti la legge statale definisce i criteri fondamentali, mentre la legge regionale
definisce la norma di dettaglio (norme applicative)
residuale: in tutte le altre materie che non sono attribuite alla potestà legislativa esclusiva e concorrente
dello stato, legifera esclusivamente la regione.
LEGGE 42/2009 (statale)
legge delega che stabilisce le regole fondamentali a cui si doveva attenere il governo nell’adottare i decreti
legislativi in cui dovevano essere contenute le regole generali del sistema tributario statale e di quello
regionale. In forza a questa legge gli enti locali dispongono di 3 fondamentali tipologie di tributo:
1. tributi propri derivati: quei tributi introdotti e disciplinati da una legge statale, ma il cui gettito viene
destinato a regioni/province/comuni/città metropolitane. Le capacità potestative degli enti locali sono
limitate: può intervenire con la propria legge per stabilire delle aliquote diverse da quella stabilita dalla
legge statale o per prevedere delle esenzioni/agevolazioni.
2. addizionale: tributo che viene applicato allo stesso presupposto ed alla stessa base imponibile di un
tributo statale (es. addizionale comunale all’IRPEF). anch’esse sono previsti e stabiliti dalla legge statale,
ma sono tributi il cui gettito viene destinato a regioni/province/comuni/città metropolitane. Le capacità
potestative degli enti locali sono limitate: può intervenire con la propria legge solo per delle aliquote
diverse da quella ordinaria o per prevedere delle esenzioni/agevolazioni.
3. tributi propri: tributi introdotti, previsti e disciplinati dalla legge regionale.
Attribuisce alle regioni di introdurre nuovi tributi, tramite la legge regionale, ma stabilisce che la
regione non può introdurre un nuovo tributo che vada a colpire un presupposto o una base imponibile
già colpiti da un tributo statale. Presenza di numerosissimi tributi statali = margine di manovra delle
regioni è esiguo.
+ prevista istituzione di un fondo perequativo alimentato dai tributi statali, destinato a vantaggio di quelle
regioni che hanno una popolazione con una minore capacità contributiva (= pagamento tributi), ovvero
economicamente deboli/meno abbienti, con l’obiettivo di compensare il gap tra capacità contributiva di
queste regioni e capacità contributiva superiore della popolazione di altre regioni.
+ i servizi pubblici erogati dagli enti locali dovrebbero essere eroganti nel rispetto del cosiddetto costo
standard (costo medio ordinario) uguale in ciascuna regione. La somma dei tributi propri derivati (applicati
4
ad aliquota standard normale) + addizionali (applicati ad aliquota standard normale) + risorse fondo
perequativo = devono andare a coprire l’erogazione dei servizi dell’ente locale o della regione, al costo
standard. Se non riesce ad erogare un servizio ad un costo standard, ma ad un costo superiore, quindi l’ente
locale è inefficiente – per coprire un maggior costo, la legge regionale deve intervenire sulle aliquote
aumentandole (tributo proprio derivato e addizionale), oppure introducendo un tributo proprio.
CARATTERISTICHE LEGGE TRIBUTARIA
La legge tributaria, per quanto concerne la sua applicazione:
spaziale: si applica esclusivamente nel territorio dello stato italiano (mai al di fuori del territorio nazionale).
Nonostante ciò, questa può regolare anche fatti che avvengono al di fuori dello stato. Es: IRPEF prevede
che le persone fisiche residenti in italia, vengano tassate anche per i redditi prodotti al di fuori dello stato.
temporale: entra in vigore con la pubblicazione sulla gazzetta della repubblica italiana, inoltre rimane
applicabile finchè non viene abrogata; può avvenire in diversi modi:
- da una norma successiva che contenga una regola in contrasto con la norma anteriore = abrogazione per
incompatibilità = abrogata ex nunc: perde efficacia solo dal momento in cui entra in vigore dalla norma
successiva;
- quando norma posteriore esplicita l’abrogazione norma posteriore con effetto ex nunc;
- quando incompatibile, il giudice della Corte Costituzionale ha il compito di stabilire se una legge o un atto
→
avente forza di legge è incompatibile con la costituzione (di grado superiore) abrogata ex tunc: perde
efficacia fin dall’origine (come se non fosse mai stata vigente);
hanno il diritto ad essere rimborsati del tributo, solo quei contribuenti che nel momento in cui è stata
pubblicata la sentenza di incostituzionalità si trovano ancora nei termini di chiedere il rimborso delle
imposte secondo la disciplina del tributo dichiarato incostituzionale. Es: tributo prevedeva rimborso
imposta andava richiesto entro 2 anni, se viene dichiarato incostituzionale (2020), possono chiederlo
solo chi ha pagato il tributo nei 2 anni prima della dichiarazione (2018)
- da una sentenza della corte di giustizia dell’unione europea, che è deputato a giudicare la compatibilità di
una norma di un ordinamento statale con l’ordinamento comunitario; la norma in questo caso diventa
inapplicabile (formalmente non viene abrogata)
- secondo la gerarchia delle fonti: regolamento non può contenere norme in contrasto con la legge
ART. 53 COST: principio della capacità contributiva
C1: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.”
principio della capacità contributiva: Questo obbligo è generalizzato (riguarda qualsiasi soggetto che
appartiene alla collettività nazionale = il cittadino). Il tributo si paga non perché il cittadino riceve dei
servizi, ma è tenuto a concorrere la spesa pubblica se ed in quanto possiedono una capacità contributiva.
La capacità contributiva (in linea generale) è la ricchezza complessiva/somma delle disponibilità
economiche/forza economica che possiede il singolo cittadino/contribuente; il possesso di questa ricchezza
è rivelata da indici di capacità contributiva che sono:
- indici diretti: il reddito ed il patrimonio. Es: impost
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