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Interpello

Può succedere che il contribuente non sappia quale sia la disciplina fiscale applicabile ad un atto o un'operazione, non sapendo quindi a quale disciplina assoggettarla in dichiarazione.

Per questo motivo l'ordinamento fiscale consente al contribuente, mediante presentazione di istanza di interpello, di chiedere all'AgE, prima di compiere l'operazione, qual è secondo il suo parere la disciplina fiscale applicabile a questa operazione.

L'agenzia dell'entrata quindi manifesta un'opinione/parere.

Ci sono quattro tipi di interpelli, disciplinati dall'art. 11 della legge 2012/2000 (statuto dei diritti del contribuente): interpello Riguarda l'interpretazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di ordinario incertezza sull'applicazione di tali disposizioni all'operazione, all'atto, al negozio o al contratto che sta per compiere o

Concludere il contribuente → richiesta di parere

Incertezza sulla portata, contenuto e ambito applicativo di una norma fiscale (II tipo). Riguarda la richiesta rivolta all'agenzia se il contribuente si trova in condizioni, la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali richieste dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali (magari di favore) nei casi espressamente previsti.

Interpello: Il contribuente sta per compiere un'operazione e sospetta o teme che l'agenzia delle entrate antielusivo potrebbe ritenere questa operazione come elusiva o abusiva, quindi prima chiede l'opinione dell'agenzia delle entrate.

Interpello: C'è un regime fiscale di favore per il contribuente (deduzione, detrazione, credito di imposta), peraltro ci sono anche delle norme che in particolari situazioni escludono il contribuente dal poter fruire di questo regime di vantaggio. Il contribuente teme che potrebbe secondo l'agenzia delle entrate,

nei casi in cui non si può beneficiare, quindi faistanza per richiedere nel suo caso si può disapplicare la norma che impedisce di fruire il regime fiscale di vantaggio. Questa istanza si rivolge alla direzione regionale delle entrate. Nell'istanza bisogna indicare: generalità contribuente, descrivere l'operazione che si sta compiendo. Il caso deve riguardare personalmente il contribuente che presenta l'istanza e deve essere un caso reale e concreto. L'istanza deve essere preventiva, prima che si realizzi l'operazione. RISPOSTA DELL'AGENZIA L'agenzia deve fornire la risposta entro 90gg in tutti i casi, tranne nel caso di interpello disapplicativo in cui salgono a 120 gg. Se l'agenzia dell'entrate non risponde entro il termine previsto, si forma il silenzio assenso = si ritiene che l'agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione fornita nell'istanza del contribuente fondamentale quindi che

Nell'istanza il contribuente indichi la propria interpretazione.

La risposta esplicita o implicita vincola l'Agenzia, che non può emettere un provvedimento in contrasto con tale risposta. Qualunque provvedimento in contrasto con la risposta è nullo.

Il contribuente è libero di adeguarsi o meno alla risposta, ma sarà controllato dall'Agenzia e, se non si adegua, riceverà la notifica di un provvedimento con cui l'Agenzia applicherà all'operazione compiuta dal contribuente la disciplina che ritiene corretta.

Se il contribuente non gradisce la risposta fornita dall'agenzia (non soddisfatto), la legge stabilisce che la risposta fornita dall'agenzia non è impugnabile dal contribuente, salvo la risposta che riguarda l'interpello disapplicativo in cui il contribuente (art. 6 DLgs 156/2015) può impugnare la risposta davanti al giudice insieme all'eventuale provvedimento emesso.

dall'agenzia dell'entrate.

CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Essendo la dichiarazione un'autoliquidazione da parte del contribuente, il fisco interviene solo eventualmente per controllare l'esatto comportamento del contribuente, ovvero che abbia soddisfatto correttamente il suo obbligo della liquidazione di imposta.

Il fisco quindi fa 2 tipi di controlli:

- controllo formale
- controllo sostanziale

Il controllo formale consiste nel verificare che la dichiarazione sia stata compilata correttamente e che siano stati rispettati tutti i requisiti formali richiesti.

Il controllo sostanziale, invece, consiste nel verificare che il contribuente abbia dichiarato tutti i presupposti impositivi, ovvero che non abbia sottratto alla tassazione per errore una parte dei suoi redditi.

CONTROLLO FORMALE

A questo tipo di controllo sono assoggettate tutte le dichiarazioni.

Si distingue a sua volta in:

- liquidazione automatica
- controllo formale in senso stretto

Entrambi hanno la stessa funzione, ovvero di ricercare e correggere errori di calcolo o materiali (anzi che scrivere un numero ne scrive un altro). Inoltre, si verifica la correttezza degli oneri deducibili calcolati.

Nella dichiarazione e la correttezza del calcolo delle detrazioni sulla base di quello che risulta dalla dichiarazione. Infine, si valuta la correttezza dei pagamenti a titolo di acconto e di saldo. La procedura è uguale sia per la liquidazione automatica che per il controllo formale in senso proprio: l'ufficio verifica se c'è un errore. In caso positivo fa una comunicazione al contribuente in cui informa dell'esistenza dell'errore = "avviso bonario": in quanto questo non è un atto impugnabile davanti al giudice. Con questa comunicazione il contribuente può:

  • non fare nulla
  • entro 30gg se l'errore sussiste effettivamente, il contribuente può pagare l'imposta pagare nell'avviso (ottemperando alla richiesta dell'agenzia), l'interesse e la sanzione ridotta (in caso di omesso pagamento per errore formale, è pari al 30% dell'imposta versata in meno)
  • se il contribuente provvede ad

adempiere allorala sanzione si riduce ad 1/3 (10%)- entro 30gg se il contribuente sostiene che l'errore non sussista, può fare pervenire all'agenzia delle entrate una replica delle informazioni. L'AgE, se riconosce che l'errore non sussiste ferma la procedura (spesso→utilizzando il silenzio assenso) altrimenti rispondendo. L'AgE dopo aver inviato l'avviso bonario trasferisce il credito in carico ad agenzia entrate riscossione (ente pubblico che ha il compito di riscuotere esecutivamente le somme di cui è creditrice l'agenzia delle entrate). Questa poi notifica al contribuente una cartella di pagamento. Questa contiene la richiesta al contribuente di pagare l'imposta + interessi + sanzione intera (30%), pagato entro 60gg. Se il contribuente non provvede a pagare entro il termine, dal 61gg in avanti, l'agenzia delle entrate può iniziare le procedure di riscossione forzata sui beni del contribuente che non ha pagato ("moroso").

Il contribuente può impugnare la cartella davanti al giudice se l'errore non sussiste. Differenze tra le 2 tipologie: - Liquidazione automatica: si applica a tutte le dichiarazioni, nessuna esclusa. È fatta in via automatica dai computer dell'agenzia delle entrate. Riguarda solo i dati indicati nella dichiarazione. Può richiedere al contribuente ulteriori documenti oltre alla dichiarazione, come ad esempio la correttezza degli oneri deducibili o detrazioni, chiedendo la documentazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese. - Controllo formale in senso stretto: è un controllo a cui sono sottoposte solo alcune dichiarazioni, scelte a campione o per motivi particolari dall'agenzia delle entrate. Controllo sostanziale: Sono controlli tramite i quali l'agenzia delle entrate verifica che il contribuente abbia esattamente dichiarato l'esistenza di elementi di sostanze economiche che costituiscono il presupposto impositivo.baseimponibile delle imposte oggetto di dichiarazione. Per esercitare questo controllo di carattere sostanziale, l'agenzia delle entrate possiede una serie di poteri istruttori (di indagine). Questi possono anche essere svolti dalla guardia di finanza, la quale può svolgere anche controlli e verifiche in ambito tributario (organo di polizia tributario); questa però ha solo il potere di svolgere controlli, non potendo concludere il controllo emettendo l'atto conclusivo del controllo. Quest'ultimo atto viene emesso, nel momento in cui si trova della materia imponibile o presupposti non dichiarati dal contribuente, da parte dell'agenzia delle entrate, con il quale determina e liquida l'imposta dovuta dal contribuente relativi agli elementi di ricchezza non dichiarati dal contribuente tramite l'avviso di accertamento. Tra i poteri istruttori ce ne sono di più o meno invasivi: - meno invasivi: questionari possono inviare dei questionari al contribuente per ottenere informazioni aggiuntive o chiarimenti sulla sua situazione fiscale; - più invasivi: accesso agli atti e documenti possono richiedere al contribuente di fornire documenti o accesso ai suoi registri contabili per verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate.

contribuente o a terzi che hanno avuto rapporti con il contribuente, chiedendo di compilarle per iscritto

richiesta di produzione documentale: richiesta di documenti al contribuente o a terzi che hanno avuto rapporti con il contribuente, trasmettendo specifici documenti relativi a degli anni

convocazione: al contribuente o a terzi che hanno avuto rapporti con il contribuente, affinché si presenti, per chiedere informazioni e chiarimenti (presentandosi al comando della guardia di finanza o all'ufficio dell'agenzia delle entrate)

più invasivi:

  • CONTROLLI BANCARI/FINANZIARI: accedere ai c/c del contribuente e controllare i movimenti dei c/c. da qualche anno nell'anagrafe tributaria, in un'apposita sezione, si ha un registro con dati dei c/c dei contribuenti italiani. questo può scaturire 2 possibili presunzioni:

tutti i contribuenti: se l'importo dei versamenti sul c/c supera l'ammontare del reddito dichiarato, la

La differenza si presume essere un reddito non dichiarato dal contribuente titolare del conto corrente, a meno che il contribuente non spieghi e dimostri da dove provengano le somme versate in eccesso rispetto al reddito dichiarato. Ad esempio, potrebbero derivare da una fonte reddituale già assoggettata a ritenuta a titolo di imposta o da entrate extrareddituali come donazioni.

Questa presunzione si applica solo agli imprenditori: se ci sono prelievi dal conto corrente dell'imprenditore che non compaiono nella contabilità, questi si considerano ricavi non dichiarati. Questo può sembrare assurdo, poiché il prelievo rappresenta la copertura di una spesa. La giustificazione pratica è che la norma consente di evitare la presunzione indicando il nominativo del soggetto a cui è stato versato il denaro da quel conto corrente, consentendo così di effettuare l'accertamento.

ACCESSI, ISPEZIONI

E VERIFICHE: 47 Accesso: l'ingresso dei
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Alberto Maria.