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Appunti di Diritto Tributario

Prof. Contrino - Bendotti

Autore: Michela Filippini

Introduzione

Esame

 Primo parziale

Parte nozionale x 3 (6 punti ciascuna) + domande a risposta aperta (non nozionali ma pratiche) x 13

 Secondo parziale

Orale

NB: il programma non segue la partizione del libro

Lo stato e gli altri enti pubblici territoriali devono essere provvisti di mezzi economici per adempiere alle proprie

funzioni, per poter gestire, procacciare ed estendere queste risorse si struttura l’attività finanziaria dello Stato.

L’insieme delle norme che gestiscono l’attività finanziaria dello Stato è il diritto finanziario, una branca del diritto

pubblico. Queste norme contengono e regolamentano sia istituti di matrice civilistica (stato e altri enti pubblici si

pongono in condizioni di parità con gli altri soggetti, sottostando alle norme civili), sia istituti di matrice pubblicistica

(quegli istituti in cui lo Stato si pone in condizioni di supremazia, imponendo certe condizioni).

La contabilità di stato, sottoinsieme del diritto finanziario, comprende quelle norme che disciplinano i rapporti tra

stato e privati quando lo stato si pone in condizioni di parità. Quando lo stato invece si pone in condizioni di

supremazia ho quella branca del diritto finanziario che si chiama diritto tributario.

L’oggetto del diritto tributario sono quindi tutte quelle norme che disciplinano l’attività dello stato e degli altri enti

pubblici volta a procacciare risorse finanziarie tramite i tributi, per il perseguimento delle loro finalità di erogazione

dei servizi pubblici.

Il tributo è il mezzo per acquisire risorse finanziarie, nonché il criterio attraverso cui lo stato ripartisce tra tutti i

consociati le spese comuni, cioè le spese pubbliche. Il tributo è quasi connaturale all’esistenza di qualsiasi gruppo

sociale perché vivere in gruppo comporta delle spese comuni.

Il diritto tributario ha punti di contatto con diritto costituzionale (art. 23 e art. 53 della Cost.), civile (compreso il

commerciale, essendo che i presupposti sono generalmente fatti normati dal diritto civile: atto di acquisto, contratti,

attività di lavoro autonoma, dipendente o d’impresa…), amministrativo (perché gli atti con cui l’agenzia delle entrate

chiede il pagamento ai contribuenti sono atti amministrativi emanati dalla pubblica amministrazione), processuale

civile (il processo tributario ha una disciplina autonoma molto simile al processo civile ma che rimanda, in caso di

lacune, al processuale civile), penale (per le sanzioni, ad esempio il favor rei retroattivo e l’irretroattività delle norme

penali).

I tributi costituiscono solo una parte delle entrate dello stato, le entrate si distinguono in

2016  Entrate di diritto privato = acquisite tramite negozi di diritto privato (es. affitti di locali del comune, vendita

Spring di immobili di proprietà statale)

 Entrate di diritto pubblico = si caratterizzano per l’imposizione da parte dello stato che si trova in posizione

|

Tributario di supremazia, sono quindi caratterizzate da coattività perché non concorre la volontà delle parti: è

sufficiente la volontà dell’ente statale.

o Prestazioni sanzionatorie = sanzioni pecuniarie che vengono fatte pagare quando il cittadino compie

Diritto una violazione di legge (es. multe, 100/200% dell’imposta evasa).

o Prestiti forzosi = viene applicato soltanto in tempi di guerra o crisi (obbligo di dare a prestito o

di

Appunti proroga obbligata). Ad esempio negli anni ’90 il presidente Amato fece un prelievo forzoso, la

cosiddetta imposta straordinario sui conti correnti, del 6 per mille con decreto legge.

1 o Contributi previdenziali e assistenziali (o prestazioni parafiscali) = pagati all’INPS o all’INAIL, il

dipendente non può rifiutarsi di pagare i contributi.

o Espropriazioni per pubblica utilità = quando l’ente pubblico ha bisogno di un cespite per una finalità

pubblica, può espropriarlo pagando al proprietario un equo indennizzo. C’è un’entrata da parte

dell’ente pubblico perché se paga un “equo” indennizzo di 100 per un bene che vale 150 ho

l’equivalente di un’entrata di 50.

o Tributi (art. 53 Cost.) = Il tributo è un’obbligazione di diritto pubblico di carattere definitivo che sorge

al verificarsi di un fatto economico ed è funzionale alla ripartizione delle spese pubbliche in ragione

della capacità contributiva.

Il primo connotato del tributo è che, ferma restando la coattività, sotto il profilo degli effetti fa

nascere un’obbligazione tributaria (di diritto pubblico) nei confronti di un ente pubblico (debito che

deve essere adempiuto) con carattere definitivo. Questo connotato distingue il tributo perché, ad

esempio, nelle espropriazioni non nasce alcuna obbligazione ma è solo un atto di imperio.

L’obbligazione ha effetti definitivi, quindi non può essere restituita (a differenza dei prestiti forzosi).

Il terzo elemento è che questa obbligazione sorge al verificarsi di un fatto economico (a differenza

delle prestazioni sanzionatorie che sorgono per effetto della violazione di una norma). Il quarto

elemento è che dal punto di vista funzionale il tributo serve al finanziamento delle spese pubbliche

in ragione della capacità economico contributiva del singolo.

È un’obbligazione di diritto pubblico definitiva che sorgere al verificarsi di una situazione economica.

La Corte Costituzionale ha accettato nei tempi definizioni di tributo molto ampie (ad esempio ha

deciso di eliminare i tributi per i contributi ad enti previdenziali e assistenziali), per evitare di dover

andare a referendum con riferimento a tasse che, in modo restrittivo, non sarebbero altrimenti

classificabili come tributi (e che quindi potrebbero essere eliminati per referendum).

 

Imposte è il tributo per eccellenza, cioè quella che più risponde alla definizione di tributo.

L’imposta si caratterizza per il fatto di essere pagata a prescindere dal fatto che il

contribuente riceva un qualche servizio o una qualche attività dall’ente pubblico. Esiste

perché esiste una spesa pubblica generale e non fa riferimento ad un’attività specifica del

singolo. L’imposta è una obbligazione di riparto, quindi lo strumento attraverso cui la spesa

pubblica viene ripartita tra tutti i cittadini.

Es. la spesa pubblica come un condominio, che ha delle spese comuni ripartite sulla base dei

millesimi (l’evasore è come il condomino che non paga la suo quota di spese).

Il creditore pubblico, a differenza del creditore privato, non può disporre dell’obbligazione

cioè non può decidere di non esercitare più l’obbligazione (non può rinunciare a raccogliere

delle imposte perché significherebbe metterle a carico degli altri). L’obbligazione tributaria è

indisponibile.

 

Tasse viene fatta pagare in relazione ad un servizio pubblico ricevuto dal contribuente (es.

tasse universitarie pubbliche per gli studenti). La tassa non è un corrispettivo perché manca 2016

il nesso sinallagmatico (la tassa non corrisponde al valore del servizio che tu ricevi, ma è Spring

molto meno).

Es. lo studente dell’università pubblica paga una tassa, noi della Bocconi paghiamo un |

corrispettivo per il servizio che riceviamo perché è commisurato al suo valore Tributario

Ci sono dei servizi pubblici che vengono erogati ad un prezzo non di mercato (es. biglietto

del tram), la differenza tra il prezzo e il valore del servizio viene ripianato dalla Regione e dal

Comune. È un cosiddetto “prezzo pubblico”. Qual è la differenza tra la tassa e il prezzo Diritto

pubblico? di

Non dipende dal tipo di servizio ma la tassa è imposta, mentre il prezzo pubblico è pagato Appunti

dopo un atto negoziale. Il biglietto del tram è un contratto per una prestazione di servizio.

 

Contributi stanno tra le imposte e le tasse. 2

Es. i contributi di urbanizzazione vengono pagati quando qualcuno costruisce una casa

perché il comune ha messo la strada, le luci, il servizio fognario ecc. Pago il tributo perché ne

ho un beneficio indiretto, il servizio infatti è stato fatto per la collettività (spesa generale

ripartita, quindi molto simile all’imposta).

o Monopoli fiscali = fanno riferimento a quelle attività su cui lo stato si riserva l’esclusiva e

conseguentemente si riserva di imporre la tassazione preferita. In Italia rimangono i tabacchi e il gioco

del lotto. Non sono tributi perché manca il requisito della coattività: sei libero di acquistare le sigarette

concludendo un contratto di diritto privato ma lo Stato decide il prezzo in piena discrezionalità. Inoltre

non sono valutate in ragione della capacità contributiva.

Problema: Cos’è il canone RAI? È un tributo trasmutevole. Nasce come tassa negli anni ’70 (la RAI offriva il servizio e

il canone era la tassa relativa). Negli anni ’80 Mediaset inizia ad offrire lo stesso servizio gratuitamente. La Corte

Costituzionale si era già espressa sulla natura del canone (definito come tassa) ma rivede la sua sentenza

definendolo imposta. Tuttavia il canone RAI non è un’obbligazione di riparto basata su un fatto economico, ci sono

due problemi: non è proporzionale al reddito e il fatto di possedere la televisione non è un fatto economico. Non è

un tributo più giustificabile costituzionalmente, non vi è più un presupposto ragionevole. Non è tassa perché non

dipende dal servizio (le tv private davano lo stesso servizio, quindi anche loro avrebbero dovuto ricevere il canone

per equità), non è imposta perché non è di riparto e non è contributo. Il punto fondamentale è che tutti pagano i

canoni RAI, a prescindere dall’utilizzo.

I tributi sono disciplinati da norme (norme tributarie). Le fonti del diritto in generale sono

o Scritte

o La costituzione, che comprende una serie di norme specifiche per

 La produzione delle norme tributarie

Art. 23 Cost. “I tributi possono essere imposti solo per legge”

Art. 53 Cost. “Tutti devono pagare le imposte in ragione della capacità contributiva”

Art. 75 che vieta i referendum abrogativi di tributi, art. 81 “non si possono istituire i tributi

con la legge di approvazione del bilancio”

Art 117 e 119 che prevedono la possibilità per le Regioni di istituire dei tributi con

determinati limiti)

 Il contenuto

Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza che vale anche in campo fiscale, che viene messo in

correlazione con l’art. 53 (tutti in relazione alla capacità contributiva) ne deriva che due

persone con redditi diversi non possono essere tassati nello stesso modo. Allo stesso modo

due persone che hanno una stessa capacità contributiva non possono essere tassati in modo

2016 diverso. Quando si pongono questioni di costituzionalità di solito si cita la violazione di

entrambi gli articoli: 3 e 53.

Spring o Legge, sia in senso letterale sia gli atti con forza di legge (decreto legge e decreto legislativo

emessi dal Governo). La titolarità del potere legislativo è solo del Parlamento che interviene

|

Tributario anche nel decreto legislativo (approvando la legge delega) e nel decreto legge (che deve essere

convertito in legge).

I decreti legislative sono molto usati nel diritto tributario: il Parlamento emette una legge delega

Diritto (che però negli anni passati sono state molto vaghe lasciando molta libertà al Governo con dei

principi direttivi estremamente ampi) che viene poi convertita in legge. Tuttavia se la legge

di

Appunti delega è così generica l’atto normativo difficilmente può essere contestato per eccesso di delega,

con una delega in bianco qualsiasi cosa è compatibile.

3 Anche i decreti legge sono molto utilizzati per evitare il “fuggi fuggi”, negli anni ’90 l’Italia era

sull’orlo del fallimento e fu introdotta un’imposta straordinaria sugli investimenti (una tantum)

che gravava sui depositi e sui conti corrente (ISI del 6 per mille). Se ci fosse stata una legge gli

italiani avrebbero provveduto a svuotare i conti. Nel 2000 è stato introdotto uno statuto dei

contribuenti che dice che i tributi non possono essere modificati per decreto legge, tuttavia,

avendo potere di legge ordinaria, può essere abrogato da qualsiasi legge successiva. Andrebbe

dato più potere allo statuto, inserendolo a metà strada tra la legge ordinaria e la costituzione. I

decreti legge sono stati molto abusati, nonostante possano essere emanati solo in condizioni di

straordinaria necessità e urgenza (molti decreti leggi violano l’art. 77 Cost). Quando è stato fatto

lo statuto del contribuente (a tutela del contribuente nei rapporti con l’istituzione finanziaria) si

stabilì che non possono essere istituiti o modificati in senso peggiorativo i tributi tramite decreto

legge. Tuttavia lo statuto è stato approvato con legge ordinaria e quindi ha forza pari ai decreti

legge. Una recente giurisprudenza ha stabilito che siccome lo statuto è scritto in base a norme

fondamentali del nostro ordinamento allora si collocano in mezzo, non permettendo quindi

l’emanazione di decreti che lo abrogano. In realtà dopo il 2005 la Corte ha svalutato la posizione

dello Statuto che è ora sulla stessa posizione della legge ordinaria: qualunque legge successiva in

contrasto prevale.

o Non scritte (consuetudini)

Nel diritto tributario le fondi devono essere necessariamente scritte, devono essere esplicitamente previste dalla

legge: se la legge non prevede un determinato fatto come tassabile non può essere imposta un tributo (come nel

diritto penale, se non esiste una norma che dichiara illegale un certo comportamento non può essere considerato

reato). Non esistono quindi fonti non scritte del diritto tributario.

Quando due norme sono in contrasto

o La legge di grado superiore prevale

o La legge successiva in ordine temporale prevale (abrogazione specifica della precedente)

o Le leggi speciali prevalgono sempre sulle leggi generali, precedenti e successive

A seguito della riforma anche le regioni possono emanare leggi in materia tributaria e hanno competenza in tutte le

materie che non sono di competenza dello Stato. Le leggi regionali hanno lo stesso valore delle leggi statali (art.119).

I tributi regionali propri vengono istituiti con leggi regionali sulla base di esigenze nate a livello regionale.

Art. 119 riconosce

1) Autonomia per entrata di spesa

2) Possibilità di stabilire tributi propri

3) Possibilità di introdurre delle addizionali sui presupposti che si formano sul loro territorio (es. per IRPEF

esistono addizionali a livello comunale, provinciale e regionale). 2016

Vengono chiamati tributi proprio quindi devono esistere a livello regionale anche dei tributi impropri regionali. Spring

I tributi impropri regionali sono quei tributi che vengono prelevati su presupposti che si fondano sul territorio della

regione, sono destinati come gettito al territorio della regioni però sono istituiti con legge statale e non con legge |

regionale. Tributario

Es. l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è un tributo regionale improprio, anche l’imposta di soggiorno

è un’imposta comunale che viene applicata sui presupposti formatosi sul territorio ma istituita con legge statale. Diritto

Le regioni a statuto speciale hanno dei privilegi (es. il gettito IRPEF va a finire nelle casse regionali con percentuali di

diverse, in Sicilia è la totalità della tassa). Non sono state toccate dalla riforma costituzionale perché per modificare Appunti

gli statuti delle regioni speciali servono le stesse maggioranze che servono per la modifica della costituzionale. 4

Le regioni a statuto speciale possono stabilire tributi propri, senza però il vincolo della legge quadro, purché siano in

armonia con i principi del sistema tributario. Però i tributi propri delle regioni a statuto speciale possono essere

istituiti su presupposti diversi da quelli su cui insistono i tributi statali e devono essere direttamente connessi a

servizi offerti ai cittadini. Neanche le regioni a statuto speciali sono riuscite a creare tributi propri.

Le fonti sovraordinate sono

o Fonti europee

o Trattati : una serie di disposizioni prevedono l’armonizzazione dell’imposta sui redditi e altri principi,

oltre alle libertà (es. circolazione…) che valgono anche per le leggi tributarie. Hanno tutte un diretto

riflesso sulla normativa interna. (es. se tasso un cittadino francese in Italia in modo maggiore di un

cittadino italiano quella norma è contraria ad una libertà sancita dal trattato europeo)

o Direttive : fissano dei principi e dei criteri che poi gli Stati devono attuare con norme interne entro

una certa scadenza. Sono molto utilizzate in materia di imposte dirette perché vi sono molte

differenze a riguardo nelle varie nazioni, in questo modo si lascia la libertà di impostare la modifica

in modo conforme all’ordinamento interno. Fanno eccezione le cosiddette direttive self-executing:

sono direttive per cui è scaduto il termine entro il quale lo stato doveva convertire e che hanno un

livello di dettagli sufficiente a permetterne l’applicazione diretta. È una norma fatta per sanzionare

gli stati che non attuano le direttive, impedendo al cittadino di usufruire di quella legge europea.

o Regolamenti : sono direttamente applicabili nell’ordinamento e vengono molto utilizzata in materia

di imposte indirette perché la normativa è più armonizzata (es. IVA).

La normativa europea prevale sempre sulla norma interna, senza abrogarla. Quando vi è contrasto su di

una materia normata in modo difforme quella italiana è disapplicata.

Es. la legge c.d. “bail in&

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chelafi306 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Contrino Angelo.
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