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IRES

È il complemento dell’Irpef perché assoggetta a tassazione tutti i soggetti che sono diversi dalle persone fisiche, |

Tributario

tranne i casi visti per il regime della trasparenza fiscale.

Nel caso degli enti diversi dalle persone fisiche si è posto il problema se fosse necessario considerarli come una

capacità contributiva autonoma dell’ente, perché comunque dietro agli enti stanno delle persone fisiche. Diritto

La scelta è stata quella di assoggettare autonomamente gli enti perché questi hanno idoneità ad essere titolari di

rapporti giuridici da cui scaturisce una ricchezza. Così sono anche idonei ad essere titolari del rapporto giuridico di

Appunti

d’imposta, e quindi debitori nei confronti dell’erario. 20

Il problema successivo è che questa ricchezza, quando affluisce in capo ai soci, viene nuovamente tassata in base

all’Irpef. Si pone quindi il problema della doppia tassazione economica: una prima volta in capo alla società e una

seconda volta in base al socio.

NB: La doppia tassazione economica è diversa dalla doppia tassazione giuridica (due volte in capo allo stesso

soggetto). La doppia tassazione giuridica è vietata e si verifica generalmente a livello internazionale (diversa

residenza e produzione) e il rimedio per eliminarla è la concessione del credito in Italia per le imposte pagate

all’estero. La doppia imposizione economica invece non ha un rimedio giuridico ma l’eliminazione è necessaria

(anche se non è vietata) perché se così non fosse si verificherebbero dei problemi di costituzionalità perché

- La tassazione potrebbe risultare espropriativa (violazione art. 53 e 51 Cost.)

- Violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza fiscale (art. 2 e 3 Cost.) perché la produzione da

parte di questi enti a struttura societaria, a parità di capacità contributiva, è svantaggiata rispetto alla stessa

attività svolta a livello individuale.

Il problema si pone solo per gli enti con scopo di lucro perché quelli senza scopo di lucro non distribuiscono la

ricchezza prodotta (tutto l’utile è reinvestito per raggiungere le finalità dell’ente).

Sono previsti in tutti gli ordinamenti dei metodi per eliminare la doppia tassazione economica

1. Omologare i dividendi agli interessi – cioè consentire la deduzione di tutti gli utili distribuiti (es. Brasile). Si

considera la remunerazione del capitale proprio come la remunerazione del capitale di debito. Questo

metodo elimina anche una situazione di sfavore che ha il finanziamento della società tramite capitale

proprio. Infatti allo stato attuale è conveniente finanziare la società tramite capitale di debito perché

o È meno rischioso

o Posso dedurre gli interessi passivi

Se invece immetto capitale proprio io pago le imposte sul capitale ma l’impresa non li deduce.

È uno dei motivi per cui le imprese sono fortemente indebitate (rapporti di leva finanziaria molto alti).

Da qualche anno è stato introdotto un meccanismo che tende a bilanciare la remunerazione del capitale

proprio e di debito: l’ACE. Su tutti gli incrementi patrimoniali che sono fatti a favore dell’impresa

(finanziamenti a titolo di equity) viene attribuito un rendimento figurativo del 4,5% che la società può

dedurre. In questo modo si riequilibra la differenza della tassazione debito/equity e favorisce la

patrimonializzazione.

2. Esentare la società quando produce il reddito e tassare il socio al momento della percezione del dividendo –

l’inconveniente di questo metodo è che la tassazione sarebbe rimessa alla volontà dei soci. Infatti se i soci

non deliberano mai la distribuzione degli utili della società non sarebbero mai tassati. Lo stato ha necessità

di stimare il gettito Ires e in questo modo non sarebbe possibile perché la distribuzione è a totale

discrezionalità dei soci.

3. Tassare la società e esentare il socio (metodo dell’esenzione del socio) – nella sua forma pura elimina la

doppia imposizione ma può essere utilizzato soltanto in quegli stati che adottano anche per le persone

2016 fisiche una forma di tassazione proporzionale simile o vicina a quelle delle società. Nei sistemi con tassazione

progressiva invece può provocare delle distorsioni. Per il socio “ricco” diventa conveniente far tassare il

Spring reddito in capo alla società, in socio “povero” invece perde.

Questo metodo è stato utilizzato ma sono previste delle forme di esenzione parziale in capo al socio e non

|

Tributario totale. Esenzione parziale in capo al socio – la tassazione risulta indifferente a quella che si avrebbe per i soci

“ricchi” e “poveri”.

4. Trasparenza fiscale – lo stesso metodo che, in ragione giuridica, viene applicata dalle società di persone. Se

Diritto una Snc realizza nel 2014 un RI che viene tassato, quando i dividendi verranno distribuiti non saranno tassati.

5. Credito d’imposta – È il metodo che veniva adottato in Italia prima dell’introduzione del metodo

di

Appunti dell’esenzione. La società pagava l’Irpeg e l’utile netto veniva distribuito al socio. Quando il socio riceveva i

21 dividendi doveva indicare l’utile lordo, gli veniva riconosciuto un credito pari all’imposta pagata dalla società

e rimaneva da pagare solo la differenza

  

100 utile Irpeg 36% 64 utile netto distribuito a socio A che dichiara 100, credito per la sua aliquota

Irpef (es. 40%) – 36 pagati dalla società = 4 di tasse

 Distribuito al socio B che è povero e ha aliquota 20%, dichiara 100 quindi 20 di tasse, ma tolgo

l’”acconto” da Irpeg che è 36 e ottengo 20-36 = -16. Ha un credito d’imposta.

L’imposta pagata dalla società era un acconto che veniva conguagliata poi in capo al socio.

Ora invece l’ires pagata dalle società è definitiva e non può mai essere restituita, ora il socio andrà se mai a

compensare aggiungendo qualcosa.

È stato eliminato perché il rimborso delle imposte (il credito) non veniva concesso ai cittadini esteri, le

imposte erano tassata due volte (era una tassazione economica). Siccome siamo in Europa non è possibile

attuare alcun tipo di discriminazione: un soggetto residente in GE non può essere trattata peggio di un

cittadino IT. Il metodo dell’esenzione invece non è in contrasto perché le regole per le esenzioni valgono sia

per residenti che non residenti.

Quali sono le esenzioni riconosciute in capo ai soci sui dividendi? 

a) Il socio percettore potrebbe essere una società di capitali o un ente commerciale in questo caso

l’esenzione è pari al 95% del dividendo percepito. La tassazione di fatto è l’1,..% 

b) Il socio percettore potrebbe essere una società di persone o un imprenditore individuale in questo caso

l’esenzione è per il 50,28% del dividendo percepito 

c) Il percettore è una persona fisica non imprenditore in questo caso bisogna distinguere partecipazioni

qualificate e non qualificate (soglia: 2% se la società è quotata e 20% se la società non è quotata)

a. Se è qualificata l’esenzione che viene concessa è del 50,28% (tassato il 49,72%)

b. Se non è qualificata c’è una tassazione dell’intero dividendo percepito nella misura del 26% (ritenuta

alla fonte a titolo d’imposta) e non va nella base imponibile (e quindi nella dichiarazione dei redditi).

In tutti i casi ad una tassazione della società si aggiunge una tassazione del socio.

Nel caso di persona fisica (o i società di persone e imprenditore individuale) si arriva ad un’aliquota simile alla più

alta dell’Irpef.

L’esenzione, oltre ad essere riconosciuta ai dividendi, è riconosciuta anche alle plusvalenze che derivano dalla

cessione delle partecipazioni possedute. Se una società di capitali ottiene una plusvalenza questa è esente per il

95%. Il regime delle plusvalenze è esattamente coincidente a quello dei dividenti. In questo modo le plusvalenze

sono idealmente “gli utili della società”.

Nell’attuale sistema di tassazione con il metodo dell’esenzione vi è una distorsione: sono stati favoriti sempre i soci

risparmiatori che avevano le partecipazioni non qualificate. L’aliquota che ora è del 26% prima era del 20%. Qualche

anno fa è stata aumentata l’aliquota senza modificare la soglia di esenzione e quindi l’ammontare che viene tassato

 ora il socio capitalista riceve una tassazione di circa il 21% < 26%. Per riportarla alla soglia di indifferenza 2016

andrebbe ridotta l’esenzione. Spring

Chi sono i soggetti passivi dell’Ires? |

Possono essere distinti in tre gruppi Tributario

1. Società di capitali ed enti commerciali residenti (art. 73 TU)

2. Enti non commerciali residenti

3. Società e enti non residenti Diritto

di

I binari su cui ruota la soggettività passiva sono due: commercialità/non commercialità e residenza/ non residenza. Appunti

All’interno degli enti rientra qualunque organizzazione che non paga già altre imposte (quindi negli enti rientrano

residuamene tutto quello che non è la società). 22

A seconda della categoria di appartenenza le regole di definizione della base imponibile sono diverse.

Come si stabilisce se un ente è commerciale o meno?

Art. 55 TU – detta la nozione di attività commerciale ai fini fiscali: sono quelle che danno luogo al reddito d’impresa.

NB: è diversa e più ampia di quella prevista dal codice civile.

Un ente sarà considerato commerciale se svolge in modo esclusivo o permanente una delle attività commerciali

indicato all’art. 55 del TU. Viceversa sarà considerato non commerciale se non ne svolge alcuna o se le svolge in

modo marginale o temporanea.

La distinzione dipende dal capitale impiegato relativo e dagli introiti relativi, nel momento in cui ci dovesse essere

una prevalenza dell’attività commerciale l’ente diventa qualificato come commerciale dall’inizio del periodo

d’imposta.

Inoltre gli enti non commerciali nel nostro paese godo di una serie di vantaggi: per alcuni circoli /associazioni

l’attività di somministrazione di cibo/bevande al bar a favore dei soci sono redditi non tassabili (la somministrazione

dovrebbe avvenire ad un costo non superiore al costo), ci sono quindi molte associazioni commerciali che sono

mascherati da club per mascherare l’attività commerciali.

Il secondo parametro è la residenza: per le società e gli ent

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chelafi306 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Contrino Angelo.