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OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Una delle caratteristiche fondamentali del tributo è che esso consiste nel pagamento di una somma di
denaro. È un’obbligazione pecuniaria: dal punto di vista delle caratteristiche strutturali non differisce
dall’obbligazione contrattuale. La differenza è che è disciplinata interamente dalla legge; in quella privata
sono le due parti che decidono come disciplinare il pagamento.
Indisponibilità dell’obbligazione
L’amministrazione finanziaria – Ente Pubblico – è il creditore. Il creditore non può rinunciare al proprio
credito (definizione di indisponibilità). Tale obbligo è imposto e disciplinato dalla legge.
Nel caso della transazione fiscale, la quale si applica alle imprese in concordato preventivo e in accordo di
ristrutturazione di debiti, l’impresa trova un accordo con i debitori per stabilire la misura entro cui l’impresa
pagherà l’importo e i tempi entro i quali l’impresa pagherà i creditori. L’impresa troverà un accordo con i
creditori se questi rinunciano in parte alle loro pretese. Nell’ambito di questi accordi tra i soggetti coinvolti ci
può anche essere l’amministrazione finanziaria. Quindi è previsto che l’impresa possa effettuare questa
procedura anche con loro. Deve essere previsto un trattamento non inferiore rispetto a quello concesso a
creditori che hanno privilegi della stessa natura inferiori o uguali a quelli del fisco. L’accordo tra fisco e
impresa è volto alla riduzione del credito concordato da parte dell’amm. finanziaria.
Se il contribuente riceve un accertamento e intende contestare l’atto di accertamento, può impugnarlo
davanti al giudice con ricorso alla Commissione Tributaria competente. Per gli atti che riguardano valori di
imposta fino a 20.000€, prima di presentare il ricorso, il contribuente deve presentare un reclamo all’Agenzia
delle Entrate (stesso ufficio che ha emanato l’atto che egli vuole contestare). Ricevuto il reclamo, se l’ufficio
non intende accettarlo, l’ufficio stesso può formulare una proposta di mediazione, tenuto conto di
incertezza delle questioni dibattute (potrebbe avere ragione il contribuente);
grado di sostenibilità della pretesa (giurisprudenza contraria a quella d’ufficio);
principio di economicità dell’azione amministrativa (si sa che il contribuente non riuscirebbe
comunque a pagare l’imposta [xk magari non ha neanche beni aggredibili] e non conviene all’ufficio
continuare a pretendere l’imposta accumulando solo costi per l’azione di richiesta dell’imposta); a
questo punto l’ufficio può riconoscere una mediazione, ovvero una riduzione della pretesa,
rinunciando comunque ad una parte del credito.
L’Art. 17 bis D.lgs 546/92 “Legge sul processo tributario”: è la norma che disciplina il reclamo/mediazione.
Elementi dell’obbligazione tributaria
SOGGETTO ATTIVO: Amministrazione finanziaria. A capo di tutto c’è il MEF (Ministero dell’Economia e delle
Finanze). Il MEF ha compiti di direzione, coordinamento e controllo.
Il braccio operativo dell’amministrazione finanziaria sono le quattro Agenzie:
1) Agenzia delle Entrate getione di tutti i tributi statali, tranne le accise e i tributi doganali;
2) Agenzia delle Dogane si occupa dei tributi doganali e delle accise;
3) Agenzia del Territorio si occupa dell’attribuzione della rendita catastale ai beni immobili;
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4) Agenzia del Demanio si occupa di gestire i beni immobili dello Stato (es. concessione di una
spiaggia dello Stato ad un privato)
Tutte le Agenzie hanno personalità giuridica autonoma e hanno autonomia contabile, finanziaria e
regolamentare. Pur essendo autonome sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del MEF.
La sede centrale dell’Agenzia delle Entrate e di tutte le agenzie è a Roma; poi ci sono le direzioni regionali
(presso ogni capoluogo di regione), direzioni provinciali (presso ogni capoluogo di provincia) e gli uffici locali
(presso città più grandi. Le direzioni provinciali e locali sono quelle che hanno il diretto rapporto con i
contribuenti svolgendo attività di controllo e verifica.
Oltre alle Agenzie fiscali, fa parte dell’amm. finanziaria anche la Guardia di Finanza. Sia l’Agenzia delle
Entrate sia la Guardia di Finanza possono svolgere indagini. Solitamente la GdF svolge indagini che poi passa
all’Ag. Delle Entrate che poi agisce. La GdF non può fare un accertamento.
Un altro organo che fa parte è l’Equitalia. È una S.p.A, il cui capitale è controllato per il 51% dall’Agenzia
delle Entrate e per il 49% dall’Inps. Si occupa della riscossione normale e coattiva dei tributi. Una volta
accertato il tributo non pagato, Equitalia si occupa di riscuotere nei confronti del contribuente che non ha
pagato. Equitalia a sua volta controla 3 società: Equitalia Nord (si occupa del nord), Equitalia Centro e
Equitalia Sud. Sono S.p.A controllate dal Equitalia e sono queste che attraverso le loro articolazioni
territoriali provvedono ad aggredire il patrimonio del contribuente che non ha versato.
SOGGETTO PASSIVO: Contribuente (colui che realizza il presupposto). Normalmente chi realizza il
presupposto è un solo soggetto; in certe ipotesi il presupposto è realizzato contemporaneamente da più
soggetti, i quali partecipano insieme alla realizzazione del presupposto: qui sorge il problema di stabilire se
l’obbligazione tributaria sia
Solidale: ciascuno dei condebitori risponde nei confronti del creditore per l’intero;
Parziaria: ciascun soggetto risponde esclusivamente per la sua quota: il fisco non può rivalersi sugli
altri soggetti.
Ai sensi del Codice Civile, quando ci sono più condebitori, il principio cardine è la solidarietà.
Questo principio si applica anche ai rapporti fiscali? NO. Nei rapporti fiscali la regola è la parziarietà. La
solidarietà è l’eccezione quando è espressamente stabilita dalla legge.
Nel diritto tributario abbiamo due tipi di solidarietà:
1) Solidarietà paritaria: esiste quando più soggetti realizzano insieme il presupposto impositivo (Es.
imposta di registro, compravendite immobiliari);
2) Solidarietà dipendente: riguarda un soggetto (Responsabile d’imposta) che non realizza il
presupposto imponibile ma aiuta, coopera con altri soggetti a realizzare il presupposto imponibile.
Ad esempio compravendite immobiliari: è responsabile d’imposta anche il notaio, perché aiuta le
parti alla realizzazione del presupposto impositivo. Tra il compratore e venditore c’è una solidarietà
paritaria, mentre con il notaio dipendente. Nella solidarietà paritaria, quando un soggetto paga al
posto dell’altro, ha il diritto di rivalersi nei confronti del condebitore soltanto pro-quota (solo sulla
quota che riguarda il condebitore). Quando a pagare è il responsabile d’imposta (solidarietà
dipendente) per inadempienza delle parti, egli ha diritto di rivalsa nei confronti delle parti che
realizzano il presupposto (xk lui aiuta alla realizzazione ma non lo realizza) per l’intero importo
dell’imposta, perché essa colpisce i realizzatori del presupposto, ovvero i contraenti (può chiedere
l’intero importo sia al venditore sia al compratore).
Per legge il notaio ha il diritto a farsi anticipare il costo dell’imposta e sele parti non la anticipano,
egli ha diritto a rifiutarsi di concludere l’atto.
Supponendo che ci siano due condebitori che non pagano l’imposta. Il fisco può emettere l’accertamento ad
uno o ad entrambi. Chiede ad entrambi il pagamento dell’intero tributo. Se:
Nessuno dei due impugna l’accertamento: l’Agenzia delle Entrate passa il credito a Equitalia che
agisce di solito a chi ha più proprietà o beni;
Tutti e due i condebitori impugnano l’accertamento:
1. tutti e due possono vincere davanti al giudice e ottengono l’annullamento dell’accertamento.
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2. Il ricorso viene respinto a tutti e due. L’accertamento permane e il credito viene passato ad
Equitalia.
3. Un condebitore vince il ricorso e l’altro si vede respinto il ricorso. Il condebitore che ha perso
può avvalersi dell’effetto di annullamento ottenuta dall’altro condebitore? NO. Chi perde, per
ottenere il ribaltamento della sentenza sfavorevole dovrà ricorrere all’appello. Se non lo fa,
l’accertamento rimane in piedi e il credito viene trasferito ad Equitalia.
il condebitore che ha visto annullato l’accertamento non deve più niente, però la vittoria
potrebbe essere inutile perché siccome c’è sempre la solidarietà, quando il condebitore che ha
perso sarà costretto a pagare l’imposta, avrà il diritto di rivalsa nei confronti del condebitore che
ha ottenuto l’annullamento dell’accertamento. Egli si troverà esposto all’azione di rivalsa del
condebitore che ha avuto la conferma dell’accertamento.
4. I due condebitori ricevono l’accertamento. Solo il condebitore A impugna l’accertamento
ottenendo l’annullamento dell’accertamento. B può far valere gli effetti positivi di annullamento
della sentenza ottenuta da A? SI. Il condebitore che non ha impugnato può avvalersi degli effetti
positivi di annullamento della sentenza ottenuta dall’altro condebitore che ha impugnato, solo
fino a quando non ha ancora pagato. Se il condebitore che non ha impugnato ha già pagato
(prima che l’altro ottenesse la sentenza favorevole), non può chiedere il rimborso sulla base
della sentenza favorevole ottenuta dall’altro.
SOSTITUZIONE
Abbiamo due tipi di sostituzione:
1) sostituzione d’imposta;
2) Sostituzione d’acconto.
Nei due casi abbiamo due soggetti: il sostituto e il sostituito. Il sostituito è colui che realizza il presupposto
impositivo. Il sostituto, però, è il soggetto tenuto a versare l’imposta. Come si giustifica la sostituzione:
Tra sostituto e sostituito c‘è un rapporto di diritto privato in forza del quale il sostituto è debitore nei
confronti del sostituito di una somma di denaro che costituisce il presupposto e la base imponibile
dell’imposta che sarebbe dovuta dal sostituito. La sostituzione si applica nel caso di imposte sul reddito.
L’esempio principale è il rapporto di lavoro dipendente: il lavoratore dipendente è il sostituito e il datore di
lavoro è il sostituto.
Quando il sostituto (lavoratore) deve versare le somme al sostituito (dipendente), non versa al sostituito
l’intera somma dovuta, ma trattiene