LEZIONE 1
Diritto tributario Branca che studia i tributi. rapporto di carattere finanziario destinato a pesare sul
Patrimonio
Prestazioni patrimoniali di rapporto debito-credito tra un soggetto creditore e debitore
Oggetto debito-credito: prestazione di carattere finanziario (pagamento). Prestazione imposta in base alla
legge quindi vi è una base legislativa.
SOVRAORDINAZIONE DELLO STATO SUL CLIENTE: non vi è parità tra soggetti. Stato agisce in forza di poteri
pubblicistici riconosciuti dalla legge. Deve realizzare finalità istituzionali per le quali servono risorse
finanziarie.
RISORSE/ENTRATE:
• Diritto Privato: vendita di beni demaniali che non utilizza lo stato e li darà in “affitto” a cittadini privati
contro un pagamento di un canone. In questo caso tra i soggetti vi è parità.
• Diritto Pubblico: sovra-ordinazione dello Stato su soggetto privato perché è la legge che a ricorrere
di un presupposto farà sorgere un rapporto debito-credito.
PRESTAZIONI CHE SORGONO IN BASE ALLA LEGGE, DOVUTE COATTIVAMENTE, NON RICADONO SOLO
TRIBUTI MA ANCHE ALTRE RISORSE.
TRIBUTO non esiste una definizione legislativa. Prestazione patrimoniale caratterizzata dalla COATTIVITA’
che è dovuta dalla legge. Comporta il sorgere di una obbligazione o altra forma di decurtazione patrimoniale.
I suoi effetti sono definitivi, irreversibili.
Altri ELEMENTI:
1. ASSENZA VIOLAZIONE DELLA LEGGE: nasce dall’esistenza di distinguere i tributi dalle sanzioni e
multe. Diritto tributario prevede degli obblighi/doveri dei soggetti come Dichiarazione dei redditi ecc.
2. TITOLO DEFINITIVO: pagamento tributo rispetto al quale non può chiedere la restituzione. Precisione
perché nel passato c’era il prestito forzoso(utilizzato in periodo di crisi)
3. SENZA CORRISPETTIVO: distinguere il tributo dal caso di espropriazione forzata (Stato darà al
soggetto un equo indennizzo).
SPESE:
1. INDIVISIBILI: per fornitura di servizi che andranno a favore di tutti i cittadini. Esempio rifacimento
strade
2. DIVISIBILI: riferibili ad un determinato contribuente o a una platea di cittadini
IMPOSTA Tributo per eccellenza. Obbligazione di riparto in quanto vi è una spesa INDIVISIBILE per lo Stato
che deve essere ripartito su TUTTI i cittadini. Obbligazione fondata su indici di riparto (di carattere
economico). Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica
del presupposto. NON HA UNA PRESTAZIONE VINCOLATA.
TASSA Tributo che deve essere di corrispondenza biunivoca con carichi DIVISIBILI. Mancanza di
corrispettività ovvero il servizio non si basa su rapporto privatistico. Prestazione patrimoniale, esigenza che
vi sia un atto della Pubblica Amministrazione. Si realizza un rapporto tra Ente Pubblico e uno specifico
cittadino. Atto amministrativo base per ricorrere al tributo.
VERIFICARE LE CARATTERISTICHE PER CAPIRE SE SIAMO DIFRONTE AD UNA TASSA O AD UN TRIBUTO.
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CONTRIBUTI sono figura di incerta collocazione tra imposta e tasse, versato a fronte di un beneficio di
servizi pubblici che determinano un aumento di carattere patrimoniale.
Le sanzioni non sono tributi perché sorgono con la violazione di una legge.
ART. 75: tributo è caratterizzata dalla ricorrenza di due elementi essenziali:
1. L’imposizione di un sacrificio economico individuale
2. La destinazione del gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a
coprire le spese pubbliche.
Vi sono due tipi di norme tributarie:
1. SOSTANZIALI: si intende il complesso di norme che disciplinano il presupposto di un tributo, le
esenzioni, i soggetti passivi la misura ecc.. Fotografano un fatto economico e quindi scaturisce un
rapporto debito-credito.
Fatto economico un fatto di fattispecie. La norma ha oggetto una condotta che è stata presa come
Campione dal legislatore ed è stata utilizzata come regola vale per tutto il resto. Fatto che fa sorgere
un’obbligazione tributaria TESTO UNIICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI; possesso di redditi in denaro
rientranti in una delle categorie dell’ART. 6.
2. PROCEDIMENTALI/PROCEDURALI: si realizza questo credito vantato dall’erario . obblighi dichiarativi,
pagamento imposte. Ambito del diritto finanziario.
LEZIONE 2
Prestazioni patrimoniali imposte -> entrate pubbliche di diritto pubblico. Vi sono tributi e altre imposte che
non hanno valore tributario.
Imposizione tributaria per la Costituzione è vista come uno strumento di coesione sociale e di
redistribuzione del reddito.
Fonti normative:
• ART.23 COSTITUZIONE: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.” Vi sono tre aspetti principali da tenere in considerazione:
1. Nozione di “legge” raccolta del legislatore: legge ordinaria, decreti legge e legislativi (stessa
efficacia legge ordinaria), leggi regionali, per province Trento e Bolzano le leggi provinciali.
Problema: Rapporto fonti diritto UE con le leggi tributarie nazionali. la corte costituzionale
ha chiarito con ART 11 atti istituzioni sovranazionali posso entrare nel nostro ordinamento
secondo la procedura che ogni Stato prevede. Quindi vi è un filtro grazie alla Cost., art 11
consente alle fonti del diritto UE di penetrare nel nostro ordinamento. Compatibilità art. 23
con legge sovranazionale
2. Rapporto tra ripartizione tra norme sostanziali e norme procedurali. La norma sostanziale
deve essere stabilita come legge. Le norme procedurali sono quelle norme che consento al
creditore di attuare il suo credito (stesso scenario del diritto privato). Norme procedurali
fissa la dichiarazione dei redditi. Si ritiene che art 23 vincoli il legislatore solo per le norme
sostanziali, mentre per quelle procedurali non vi è il vincolo dell’art. 23.
3. Se si tratta di una riserva assoluta o relativa. La circostanza dell’art. 23 “… se non in base alla
legge” la prestazione patrimoniale deve avere una base nella legge. ART 23: Riserva relativa.
Riserva assoluta: intera fattispecie descritta in fonti di rango equiparato. Riserva relativa: la
legge può limitarsi a disciplinare le linee fondamentali della materia, rimettendone il
completamento a norme di rango inferiore.
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• Elementi che devono essere scritti nella norma di legge: PRESUPPOSTO D’IMPOSTA(fatto economico)
– SOGGETTO PASSIVO – BASE IMPONIBILE(esatto ammontare della ricchezza ai fini fiscali).
Legge caratterizzata sul base della forza (vigore più forte di quelle fonti inferiori), e sulla base valore (legge
una volta che è stata adottata può costituire un solo mandato di Costituzionalità EX ROLLING TAX).
RISERVA DI LEGGE la circostanza che dei carichi tributari che incidono sulla proprietà privata necessitava
di uno strumento che può garantire un controllo di democraticità per la riduzione della proprietà privata,
carichi tributari stabiliti in maniera conforme in base alla normalità imposta dai cittadini.
Decreto legge(Art. 77): la funzione legislativa non è esclusiva del Governo, gli atti adottati dal Governo
devono essere convertiti in legge solo nel momento in cui viene presentata dal Parlamento. Controllo di
democraticità viene confermato. Il parlamento individua i principi per l’adozione della legislazione in
questione. Nel diritto tributario le più importanti riforme vengono svolte attraverso il decreto di Legge.
Decreto legislativo consente di ottenere un controllo da parte Parlamento dei principi da adottare.
L’adozione dei decreti leggi è consentita solo se vi è una necessità urgenza e in maniera straordinaria.
• STATUTO DEI DIRITTI CONTRIBUENTE (ART 212 DEL 2000): principi di raccordo tra doveri e diritti
dell’amministrazione e diritti del cittadino. Si suddivide in due parti
1) caratteristiche della legge tributaria
2) disciplinano i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Prima parte: ART 1: “Le disposizioni della presente legge in attuazione degli articoli 3,23,53, 97 della
Costituzione costituiscono i principi generali dell’ordinamento tributario”. Questo comporta sul
piano dell’interpretazione che lo statuto rappresenti una sorta di insiemi di criteri guida per
legislatore tributario per l’adozione di norme. Legge centrale tra legislazione tributario e norme
tributario e tra amministrazione finanziaria e contribuente. Prevede che le norme dello Statuto non
possono essere modificate espressamente e mai dalle leggi speciali ma solo da leggi generali.
• TESTI UNICI: testo normativo caratterizzato da un particolare contenuto, ossia la raccolta e la
riunificazione di norme, relative alla stessa materia ma contenute in più testi. Sono tutte imposte che
trovano la loro disciplina nel testo unico, è un atto generalmente riferito per una specifica materia.
ESEMPIO IRES E IRPEF. Viene adottato con una delle fonti descritte in precedente. NON E’ UNA FONTE
ASSESTANTE. EX: testo unico delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro ecc…
• REGOLAMENTI: fonte di rango non legislativo, in campo tributario trovano attuazione secondo
regolamenti attuativi. Non possono essere in contrasto con norme di legge, se sono contrari alla legge
sono illegittimi. Norma legge può demandare a una fonte di rango regolamentare che non rispetta
art. 23 per la definizione di alcuni profili. Emanazione governativa o ministeriale e NON tengono i
requisiti dell’ART 23.
LEZIONE 3
- RIPARTIZIONE POTESTA’ IMPOSITIVA TRA STATO E REGIONI
- POTESTA’ REGOLAMENTARE
- DIRITTO UE
- CONVENZIONE INTERNAZIONALE E CEDU
1) Rapporto tra Stato ed enti regionali: 3
Norme che descrivono questo rapporto art. 5 (Repubblica riconosce le autonomie locali), Titolo quinto della
Costituzione: riformato nel 2001 disciplina in materia finanziaria il rapporto tra Stato e autonomia locali.
ART 114: stato e altri enti sub statali (regioni, province, città metropolitane). Questi sono enti autonomi con
propri statuti poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La costituzione prevede che ogni
ente deve svolgere delle proprie funzioni. Per poter svolgere funzioni deve aver bisogno di risorse finanziare
quindi devono gravare di imposte e tributi.
ART 117:
Comma 1: potestà legislativa (potere di adottare le leggi) è esercitata dallo Stato e dalle Regioni. Gli altri enti
non hanno potestà legislativa ovvero province comuni e città metropolitana.
Comma 2:”Lo Stato ha potestà legislativa in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di
perequazione delle risorse finanziarie.” Stato ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Quindi lo
stato ha una RISERVA ASSOLUTA rispetto alle Regioni. Competenza esclusiva su rapporti internazionali,
politica estera, moneta e tutela del risparmio. Materie che interessano all’intera communita. Ricordarsi la
lettera E: materia esclusiva il sistema tributario e contabile dello Stato e le perequazioni delle risorse
finanziarie.
Comma 3: Competenza concorrente tra Stato e Regioni in alcune materie descritte nell’articolo. Ovvero
potranno legiferare lo Stato e le regioni in maniera concorrente. Le regioni hanno la priorità legislativa salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario è una materia concorrente perché regioni intervengono a
coordinare del sistema tributario locale. Infine possiamo dire che le Regioni hanno potestà legislativa
concorrente e potestà legislativa residuale
Comma 4: spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia che non ha l’esclusività lo
Stato. I tributi non si riferiscono a materie ma ad ambiti materiali.
Comma 6: potestà regolamentare spetta allo Stato per le materie esclusive salvo delega alle regioni, per tutte
le altre materie spetta alle regioni. Comuni province e città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento secondo le funzioni a loro attribuite.
ART 119: “le Regioni e gli enti locali stabiliscono ed applicano tributi propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”
Comma 1: I Comuni le province e città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci.
PRINCIPIO CARDINE DEL FEDERALISMO FISCALE: gli enti locali hanno autonomia di entrata e di spesa.
(premessa per il comma 2)
Comma 2: gli enti locali hanno risorse autonome, indipendenti rispetto a quelle dello Stato. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate proprie (QUESTO VALE SOLO PER LE REGIONI!). gli altri enti hanno solo la
possibilità di applicare solo nel caso in cui Stato/Regioni hanno già legiferato sulla materia.
LEGGE DELEGA 42 DEL 2009: FEDERALISMO FISCALE il quale norma con la Costituzione la ripartizione
tributaria degli enti locali. Riforma del Titolo quinto.
Rapporto tra Stato e Regioni viene espresso negli art. 117 e 119.
Ripartizione tra stato ed enti segue criteri territoriali.
Comma 3: la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante così da aiutare l’ente.
LEGGE 42 DEL 2009: Presente legge costituisce attuazione dell’Art.119 della Cost., assicurando autonomia di
entrata e di spesa di comuni e province e città metropolitane. Vengono fissati i principi dell’art 119 comma
2. Criterio individuazione territoriale delle risorse finanziare ha importanza preminente per la determinazioni
di tributi ma ci sono altri criteri di collegamento tra presupposti d’imposta e territorio. Ha previsto istituzione
tre tipologie di tributi: 4
1) Tributi propri derivati: sono tributi istituiti con legge dello Stato ma il cui gettito va a favore dell’ente
locale. Viene riconosciuta la possibilità che gli enti locali ovvero le regioni possano intervenire su
alcuni aspetti della base imponibile o introducendo delle detrazione.
2) Addizionali: assumono come base di partenza una base statale ovvero gli elementi principali e si
concretizzano in una sovrimposizione. Consiste nel gravare del contribuente di un carico ulteriore
rispetto alla base di partenza. Es. IRPEF DEL 30% l’addizionale può essere il +2% rispetto al 30%.il 2%
andrà a favore ente locale
3) Propri: tributi istituiti con legge Regionale e il cui gettito va a favore delle regioni.
ART 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 446 DEL 1997 (DOMANDA ESAME):
“Province e comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per
quanto attiene all’ individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”
Ribadisce che non hanno potestà legislative ma SOLO regolamentare.
FONTI SOVRANAZIONALI (DIRITTO UE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI):
dimensione economica dell’UE assume importanza dominante. Non può esistere una concorrenza fiscale
dannosa. ci deve essere una concorrenza equiparabile ad un unico mercato. Diritto UE bisogna distinguere
tra fonti primarie e secondare:
1: le basi del diritto dell’UE sono poste dal Trattato sull’Unione Europea (TUE), dal Trattato sul
funzionamento dell’UE (TFUE) e dalla Carta di Nizza.
2: regolamenti pareri e decisioni delle istituzioni europee. Direttive sono vincolanti solo in quanto gli
effetti che bisogna raggiungere. Le direttive sono state utilizzate in ambito di imposizione diretta, gli stati
membri rimangono sovrani dell’imposizione diretta. Pareri e decisioni: atti amministrativi che hanno un
destinatario individuato, i pareri non sono vincolanti ma di soft-law ovvero opinioni dell’UE.
Fonti di maggior rilievo sono le convenzioni di doppia imposizioni: contratti tra due stati al fine di eliminare
o ridurre le doppie imposizioni e prevenire ed evitare elusioni o evasioni da parte dei contribuenti. Servono
anche a ridurre le imposizioni delle Multinazionali nel pieno rispetto della legge.
EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO: TEMPO art 15 delle pre-leggi ovvero leggi preliminari
del Codice Civile che valgono per l’intero sistema giuridico. La legge non dispone che per l’avvenire essa non
può avere effetto retroattivo. Stesso principio viene enunciato anche nell’art 3 Comma 1 della Legge 212 del
2000. In materia tributaria possiamo trovare delle norme retroattive, retroattività che riguardano il
presupposto: prende in considerazione un presupposto che è già successo e quelle degli effetti: gli effetti di
individuazione di una fattispecie o gli effetti della fattispecie. SPAZIO: i provvedimenti legislativi hanno
efficacia nel territorio politico dello Stato. Quelli degli enti locali hanno efficacia nel territorio dell’ente locale.
La territorialità viene derogata su alcuni fattispecie che vengono svolte nel territorio estero.
LEZIONE 4
TEMPO: entrata in vigore leggi dopo il 15 giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Efficacia può
seguire o precedere l’entrata in vigore. Retroattività: produrre effetti prima che siano entrate in vigore, può
riguardare: 1 Fattispecie 2 Effetti 3 Fattispecie ed effetti (decreto legge non convertito in legge).
La legge cessa quando c’è(ART 15 PRELEGGI): un abrogazione espressa (provvedimento legislativo pronuncia
che un determinano articolo non ha più efficacia), abrogazione per incompatibilità (il precedente viene
abrogato dal successivo), regolazione all’interno della materia.
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Per le leggi tributarie pronunciate incostituzionali cessano tutti gli effetti e se vi sono riscossi tributi in base a
queste norme devono essere rimborsate ai contribuenti.
SPAZIO: La legge tributaria esplica i suoi effetti in tutto il territorio politico nazionale
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