I tributi rientrano nell’ambito delle entrate di diritto
I tributi
pubblico, poiché trovano fonte in una norma di legge (art 23
cost.), la cui caratteristica principale si rileva nella coattività,
obbligatorietà, quindi è la manifestazione di un potere d’imperio,
iure imperii, in quanto la volontà del soggetto non rileva ai fini del
pagamento del tributo stesso. Non si può decidere di pagare o
meno un tributo. Tuttavia la G può anche essere finanziata con
entrate di diritto privato, iure gestionis, derivanti dai beni
patrimoniali dello stato o dal’esercizio diretto di attività
economiche, le quali trovano fonte in un contratto. se lo stato
possiede e affitta un immobile, con il canone che percepisce
sostiene la G
La nozione di tributo non è mai stata effettivamente prevista dal
punto di vista giuridico, tuttavia per definire la nozione di tributo
si tengono in considerazione innanzitutto articoli della nostra
costituzione, quali:
ART 75 COST, che dispone il divieto di abrogazione
• mediante referendum per le leggi tributarie.
ART 81 COST, che vieta l’istituzione di nuovi tributi con la
• legge di approvazione del bilancio.
ART 14 COST, ritiene legittime le deroghe al principio di
• inviolabilità del domicilio per accertare l’evasione di tributi.
quindi senza nessuna definizione di tributo vi sono dei principi
della carta costituzionale che fanno riferimento al concetto di
tributo. Per dare dunque una definizione al concetto di tributo
soccorre la corte costituzionale secondo cui una prestazione
patrimoniale può considerarsi tributo qualora:
1. Sia prelevata in modo coattivo, cui consegue l’essenza di un
rapporto sinallagmatico.
2. Determini la decurtazione definitiva del patrimonio
personale o della società, definitiva perché non è prevista una
restituzione
3. Sia finalizzata al sostenimento della spesa pubblica
figura principale di prelievo tributario, si riferisce a
IMPOSTA:
prestazioni patrimoniali coattive ( no sinallagma ) prelevate
esclusivamente in relazione ad una manifestazione di capacità
contributiva del soggetto e per far fronte alla G. La causa
impositionis dell’imposta risiede nel rispetto dei precetti
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costituzionali art 2, 3 e 53, che sanciscono il dovere di solidarietà
economica, uguaglianza tributaria e capacità contributiva,
rappresentando come scopo quello di determinare un’entrata per
l’erario necessaria per il finanziamento delle spese collettive
indistintamente rivolte a tutti. Gli indici di capacità contributiva,
espressivi di forza economica, oggetto di imposizione
tradizionalmente di rilevano nei redditi, consumi e patrimoni
secondo un meccanismo di autoliquidazione. Le imposte sul
reddito sono maggiormente tollerate dalla collettività perché il
possesso del reddito denota la sussistenza della capacità
contributiva, mentre le imposte patrimoniali sono meno tollerate
perché non è detto che chi possiede un certo bene patrimoniale, es
un terreno, dispone di un reddito per far fronte alla prestazione
tributaria. Talvolta per far fronte ad esigenze di cassa straordinarie
si provvede ad istituire prelievi fiscali con diversa collocazione,
denominati:
SOVRAIMPOSTA, tributo autonomo ai fini della cui
• determinazione però si prevede l’uso della base imponibile di
un altro tributo
ADDIZIONALE, prestazione patrimoniale non autonoma che
• consiste nell’applicare un aliquota aggiuntiva ad un tributo
esistente, destinando il relativo gettito ad un ente diverso
dall’erario. prestazione patrimoniale prevista per
TASSA : (una specie di sinallagma)
finanziare servizi pubblici divisibili, rispondente al principio del
beneficio secondo cui essa rappresenta il corrispettivo pagato dal
contribuente in relazione al beneficio che lo stesso trae dal
servizio pubblico che l’ente gli garantisce.
Tale assunzione però non trova rilievo dal punto di vista giuridico,
rispetto al quale la tassa si configura come prelievo tributario
collegato all’esercizio di una pubblica funzione poiché non
sempre il suo ammontare coincide con il prezzo del servizio
fornito.
Le tasse inoltre pur non colpendo manifestazioni di capacità
contributiva non si configurano come illegittime sotto il profilo
costituzionale, in quanto la corte costituzionale ha chiarito che il
principio fissato all’art 53 di capacità contributiva incide sul
sistema fiscale nel suo complesso e non sui singoli prelievi,
essendo possibile che una spesa collettiva sia coperta con entrate
dovute solo da chi richiede la prestazione pubblica (giustificato
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dalle esigenze di gettito) . tuttavia la capacità contributiva, sia pur
in modo debole, rileva anche in ambito delle tasse al fine di
evitare che esse gravino su soggetti sprovvisti di mezzi per far
farvi fronte, vessando chi non presenta una capacità economica
adeguata.
I MONOPOLI FISCALI.
L’art 41 della costituzione afferma il principio di libera iniziativa
economica. Lo stato, tuttavia, può
riservare lo svolgimento di una determinata attività ad un soggetto
per esigenze di tutela generale riguardati beni e soprattutto servizi
che il legislatore reputa di particolare interesse pubblico. Es. la
produzione di sigarette. Si tratta dei c.d MONOPOLI DI
DIRITTO. Differenti invece sono I MONOPOLI
FISCALI, che garantiscono un determinato gettito allo stato.
Tuttavia non tutti i monopoli di diritto divengono monopoli fiscali
ma tutti i monopoli fiscali sono di diritto. Il soggetto che opera in
regime di monopolio fiscale applica un prezzo superiore rispetto a
quello fornibile in un regime di concorrenza perfetta, prezzo che
contiene una componente corrispettiva, connessa al bene o
servizio ceduto, sia una componente aggiuntiva, il cui effetto è
quello di determinare una decurtazione del patrimonio del privato,
che lo stato si riserva di acquisire, qualificabile come prestazione
patrimoniale imposta (tributo). Il monopolio fiscale dunque è
annoverabile nell’ambito delle imposte sui consumi poiché il
presupposto della decurtazione è rappresentato dal consumo di
determinati beni.
TRIBUTI AMBIENTALI.
Prestazioni coattive giustificate dal danno recato all’ambiente da
un soggetto, tendenzialmente di categorie:
1. Carattere indennitario, risarcitorio, qualora gli effetti
negativi sull’ambiente connessi allo svolgimento di
determinate attività economiche sono INEVITABILI.
2. Carattere sanzionatorio, natura penale o amministrativa,
qualora l’inquinamento è EVITABILE, rispondendo al
principio “chi inquina paga”
EROGAZIONI LIBERALI.
Negli ultimi anni si sta sempre più valorizzando il legame tra le
erogazioni finanziarie effettuate dai contribuenti a favore di alcuni
soggetti pubblici e privati (facenti parte del c.d. terzo settore) che
svolgono servizi di pubblico interesse particolarmente meritevoli
(università, onlus ecc ) e il concorso alla G. Le erogazioni liberali
in questione infatti, sono deducibili dal reddito tassabile ai fini
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dell’IPERF/ IRES sul presupposto che determinano un risparmio
di risorse pubbliche: maggiore è il sostegno finanziario del
contribuente a questi enti , minore è l’esborso dello stato per il
finanziamento diretto o indiretto di tali servizi, portando così
l’erario a rinunciare ad una parte dell’imposta sui redditi, in
quanto il sostegno finanziario dei privati agli enti in questione
contestualmente riduce la spesa per i servizi pubblici da essi
erogati.
Non costituiscono forme di erogazione liberale l’8 x 1000 e il 5 x
1000 del tributo IPERF, che il contribuente però in sede di
presentazione della dichiarazione può decidere di destinare a
determinati soggetti. es alla chiesa cattolica. Tuttavia tali somme
rientrano cmq tra quelle dovute a titolo di IPERF, non vi è quindi
uno spirito di liberalità nell’erogazione della somma in questione,
ma semplicemente una possibilità di incidere sulla destinazione
del prelievo fiscale.
LE FONTI.
Per diritto tributario s’intende il complesso di norme giuridiche
volte a regolare nel suo complesso il fenomeno della tassazione,
norme che tendono a disciplinare il rapporto giuridico tributario
caratterizzato dalla presenza di:
▪ Un soggetto attivo, ente pubblico
▪ Un soggetto passivo, contribuente
Il diritto tributario è un diritto derivato poiché influenzato da
elementi giuridici, economici, aziendalistici .. colpisce fatti
economicamente rilevanti portando le norme che lo compongono
ad essere intrise di tecnicismi e dunque di complessa
interpretazione, ma esso è comunque una disciplina giuridica
governata da principi e regole fissati sul piano astratto da fonti del
diritto, tra loro ordinate in base ad un criterio gerarchico.
Per fonti del diritto di considerano tutti gli atti o fatti idonei a
produrre legge, e la fonte interna di rango privilegiato, natura
superlegislativa, è rappresentata dalla che fissa specifici
costituzione
principi su cui si fonda la materia tributaria:
❖ ARTICOLO 23, principio di riserva della competenza a
favore della legge per la disciplina dei tributi, sancendo che
nessuna prestazione, patrimoniale o personale, può essere
imposta se non in base alla legge.
❖ ARTICOLO 53, principio della necessaria sussistenza di
una capacità contributiva per giustificare l’imposizione
fiscale, sancendo al 1°comma che tutti devono contribuire
alla spesa pubblica in ragione alla propria capacità
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contributiva, al 2° comma la vigenza di un sistema tributario
formato a criteri di progressività.
Vi sono inoltre altri principi importanti che assumo rilievo in
diritto tributario e non solo, quali:
➢ Art 2, prevede doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale (motivo per il quale il nostro sistema è
informato a criteri di progressività)
➢ Art 3, sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini
(non si può, a parità di capacità contributiva, discriminare,
facendo pagare più un soggetto rispetto un altro)
➢ Art 24, garantisce l’esercizio del diritto di difesa in materia
tributaria, con limiti che permettano di garantire l’interesse
fiscale, anche se delle volte questo viene leso. Es. nel caso in
cui si viola il domicilio.
➢ Art 75, vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie.
(se ci fosse un referendum che abrogherebbe l’IPERF, è
chiaro che tutti andrebbero a votare)
➢ Art 81, vieta di imporre nuovi tributi con la legge di
approvazione del bilancio dello stato, tale articolo è collegato
all’art 23 che sancisce che nessuna prestazione, personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Quindi il legislatore ha sentito la necessità di tutelare il
contribuente dalle vessazioni di uno stato bramoso di gettito.
➢ Art 97, impone imparzialità e buon andamento anche
all’azione dei pubblici uffici tributari (agenzia delle entrate,
AF) , il contenuto/ principio di tale articolo è stato
enfatizzato negli ultimi anni a seguito del miglioramento del
rapporto tributario , si è mitigato lo stato di debolezza che
caratterizzava il contribuente ( introduzione norme
riequilibratrici ed istituti per deflazionare il contenzioso)
➢ ART 111, si riferisce al giusto processo, ogni giusto processo
si svolge nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità
davanti ad un giudice terzo imparziale, per se nel settore
tributario non lo è completamente (terzo) almeno nei primi
due gradi di giudizio perché le commissioni tributarie
dipendono dal ministero dell’economia e da questo dipende
dall’agenzia delle entrate ecc
➢ Art 117, disciplina la potestà impositiva tributaria degli enti
locali
Subordinati alla costituzione vi sono le leggi ordinarie statali o
regionali e gli atti aventi forza di legge, quali i decreti legge e i
decreti legislativi. Tra esse assume particolare rilievo
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LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE:
approvato con legge n°212 del 2000, il quale stabilisce una serie
di principi e regole cui devono attenersi:
Il legislatore, nell’esercizio del potere normativo
• L’amministrazione finanziaria, nell’esercizio dell’attività di
• controllo ed impositiva ,
al fine di apportare garanzie rispetto alla posizione del
contribuente che ha subito un miglioramento tramite un
riequilibramento del rapporto tributario.
Lo statuto già all’art.1 si autoqualifica come norma di attuazione
degli art 2,3,23,53,97 della costituzione, contenente i principi
generali dell’ordinamento tributario, portando parte della dottrina
a consideralo una “legge ordinaria rafforzata” con maggiore
valenza rispetto alle altre leggi ordinarie tributarie
Le fonti del diritto tributario, tuttavia, non si esauriscono nelle
disposizioni normative interne ma è opportuno anche considerare
le FONTI COMUNITARIE, facendo parte l’Italia dell’U.
economica europea , la cui competenza in Italia in materia
tributaria è legittimata dal TFUE, trattato di funzionamento
dell’unione europea, determinando in tale ambito una parziale
riduzione della sovranità nazionale. La modifica apportata al titolo
V della costituzione all.117 infatti ha previsto espressamente che
la legislazione interna debba rispettare i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, portando le norme europee a
prevalere su quelle interne configurandosi come fonti di rango
superlegislativo al pari della costituzione. Tale prevalenza del
diritto comunitario si completa con l’affermazione del principio di
effettività, per cui alle norme comunitarie deve essere assicurata
immediata ed effettiva applicazione presso i singoli stati membri,
anche travolgendo eventuali disposizioni interne che ne ostacolino
l’applicazione stessa.
Parametri valutazione concreta attuazione buona
à
amministrazione/ giusto processo
ARTICOLO 23 COSTITUZIONE.
Tale articolo asserisce che “nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”,
introducendo così un PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
tramite il quale si riserva al legislatore la facoltà di istituire entrate
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di diritto pubblico. Il legislatore dunque ha posto un paletto per
garantire i diritti dei contribuenti, evitando soprusi, sancendo che
il loro sacrificio possa avvenire solo previa sussistenza di uno
strumento garantista qual è la legge.
Tuttavia l’espressione “in base alla legge” usata in alternativa a
quella “per legge” ha portato la dottrina e la giurisprudenza a
ritenere soddisfatto il requisito della riserva di legge, non solo
qualora vengano adottate leggi ordinarie, approvate dal
parlamento, ma anche altri aventi forza e valore di legge, quali
decreti legge e decreti legislativi, atti di emanazione del
parlamento;
Decreti legislativi, il cui ricorso è giustificato dall’eccessivo
• tecnicismo delle norme tributarie
Decreti legge, il cui uso è giustificato dalla necessità di gettito
• ed immediatezza
In materia tributaria però, si è fatto abuso della decretazione
d’urgenza servendosene per istituire nuovi tributi. In tale
prospettiva lo statuto del contribuente ha posto un freno sancendo
la possibilità con il decreto legge, non di introdurre nuovi tributi
ma solo di variare la disciplina dei tributi esistenti, con
riferimento alla modifica dei criteri di determinazione della base
imponibile e delle aliquote. Ovviamente la riserva di
legge non si riferisce solo alle leggi statali ma anche a quelle
regionali, conferendo potere alle regioni di istituire tributi propri
che non siano una duplicazione di quelli erariali ma colpiscano
fatti economici legati al territorio.
L’uso dell’espressione “in base alla legge” ha inoltre consentito
alla corte costituzionale di affermare un duplice carattere del
principio di riserva:
ASSOLUTO, per quanto concerne gli elementi essenziali
• della prestazione
RELATIVO, circa elementi non essenziali del tributo, i cui
• aspetti possono essere regolati anche da atti subordinati alla
legge, quali i regolamenti governativi e ministeriali,
comunali e provinciali, nonché decreti ministeriali (es.
ammortamento)
ARTICOLO 53 COSTITUZIONE.
L’articolo 53 della costituzione fissa il principio di natura
sostanziale per cui il concorso alla G deve avvenire in base alla
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