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I tributi rientrano nell’ambito delle entrate di diritto

I tributi

pubblico, poiché trovano fonte in una norma di legge (art 23

cost.), la cui caratteristica principale si rileva nella coattività,

obbligatorietà, quindi è la manifestazione di un potere d’imperio,

iure imperii, in quanto la volontà del soggetto non rileva ai fini del

pagamento del tributo stesso. Non si può decidere di pagare o

meno un tributo. Tuttavia la G può anche essere finanziata con

entrate di diritto privato, iure gestionis, derivanti dai beni

patrimoniali dello stato o dal’esercizio diretto di attività

economiche, le quali trovano fonte in un contratto. se lo stato

possiede e affitta un immobile, con il canone che percepisce

sostiene la G

La nozione di tributo non è mai stata effettivamente prevista dal

punto di vista giuridico, tuttavia per definire la nozione di tributo

si tengono in considerazione innanzitutto articoli della nostra

costituzione, quali:

ART 75 COST, che dispone il divieto di abrogazione

• mediante referendum per le leggi tributarie.

ART 81 COST, che vieta l’istituzione di nuovi tributi con la

• legge di approvazione del bilancio.

ART 14 COST, ritiene legittime le deroghe al principio di

• inviolabilità del domicilio per accertare l’evasione di tributi.

quindi senza nessuna definizione di tributo vi sono dei principi

della carta costituzionale che fanno riferimento al concetto di

tributo. Per dare dunque una definizione al concetto di tributo

soccorre la corte costituzionale secondo cui una prestazione

patrimoniale può considerarsi tributo qualora:

1. Sia prelevata in modo coattivo, cui consegue l’essenza di un

rapporto sinallagmatico.

2. Determini la decurtazione definitiva del patrimonio

personale o della società, definitiva perché non è prevista una

restituzione

3. Sia finalizzata al sostenimento della spesa pubblica

figura principale di prelievo tributario, si riferisce a

IMPOSTA:

prestazioni patrimoniali coattive ( no sinallagma ) prelevate

esclusivamente in relazione ad una manifestazione di capacità

contributiva del soggetto e per far fronte alla G. La causa

impositionis dell’imposta risiede nel rispetto dei precetti

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costituzionali art 2, 3 e 53, che sanciscono il dovere di solidarietà

economica, uguaglianza tributaria e capacità contributiva,

rappresentando come scopo quello di determinare un’entrata per

l’erario necessaria per il finanziamento delle spese collettive

indistintamente rivolte a tutti. Gli indici di capacità contributiva,

espressivi di forza economica, oggetto di imposizione

tradizionalmente di rilevano nei redditi, consumi e patrimoni

secondo un meccanismo di autoliquidazione. Le imposte sul

reddito sono maggiormente tollerate dalla collettività perché il

possesso del reddito denota la sussistenza della capacità

contributiva, mentre le imposte patrimoniali sono meno tollerate

perché non è detto che chi possiede un certo bene patrimoniale, es

un terreno, dispone di un reddito per far fronte alla prestazione

tributaria. Talvolta per far fronte ad esigenze di cassa straordinarie

si provvede ad istituire prelievi fiscali con diversa collocazione,

denominati:

SOVRAIMPOSTA, tributo autonomo ai fini della cui

• determinazione però si prevede l’uso della base imponibile di

un altro tributo

ADDIZIONALE, prestazione patrimoniale non autonoma che

• consiste nell’applicare un aliquota aggiuntiva ad un tributo

esistente, destinando il relativo gettito ad un ente diverso

dall’erario. prestazione patrimoniale prevista per

TASSA : (una specie di sinallagma)

finanziare servizi pubblici divisibili, rispondente al principio del

beneficio secondo cui essa rappresenta il corrispettivo pagato dal

contribuente in relazione al beneficio che lo stesso trae dal

servizio pubblico che l’ente gli garantisce.

Tale assunzione però non trova rilievo dal punto di vista giuridico,

rispetto al quale la tassa si configura come prelievo tributario

collegato all’esercizio di una pubblica funzione poiché non

sempre il suo ammontare coincide con il prezzo del servizio

fornito.

Le tasse inoltre pur non colpendo manifestazioni di capacità

contributiva non si configurano come illegittime sotto il profilo

costituzionale, in quanto la corte costituzionale ha chiarito che il

principio fissato all’art 53 di capacità contributiva incide sul

sistema fiscale nel suo complesso e non sui singoli prelievi,

essendo possibile che una spesa collettiva sia coperta con entrate

dovute solo da chi richiede la prestazione pubblica (giustificato

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dalle esigenze di gettito) . tuttavia la capacità contributiva, sia pur

in modo debole, rileva anche in ambito delle tasse al fine di

evitare che esse gravino su soggetti sprovvisti di mezzi per far

farvi fronte, vessando chi non presenta una capacità economica

adeguata.

I MONOPOLI FISCALI.

L’art 41 della costituzione afferma il principio di libera iniziativa

economica. ​ ​ ​ ​ ​ Lo stato, tuttavia, può

riservare lo svolgimento di una determinata attività ad un soggetto

per esigenze di tutela generale riguardati beni e soprattutto servizi

che il legislatore reputa di particolare interesse pubblico. Es. la

produzione di sigarette. Si tratta dei c.d MONOPOLI DI

DIRITTO. ​ ​ Differenti invece sono I MONOPOLI

FISCALI, che garantiscono un determinato gettito allo stato.

Tuttavia non tutti i monopoli di diritto divengono monopoli fiscali

ma tutti i monopoli fiscali sono di diritto. Il soggetto che opera in

regime di monopolio fiscale applica un prezzo superiore rispetto a

quello fornibile in un regime di concorrenza perfetta, prezzo che

contiene una componente corrispettiva, connessa al bene o

servizio ceduto, sia una componente aggiuntiva, il cui effetto è

quello di determinare una decurtazione del patrimonio del privato,

che lo stato si riserva di acquisire, qualificabile come prestazione

patrimoniale imposta (tributo). Il monopolio fiscale dunque è

annoverabile nell’ambito delle imposte sui consumi poiché il

presupposto della decurtazione è rappresentato dal consumo di

determinati beni.

TRIBUTI AMBIENTALI.

Prestazioni coattive giustificate dal danno recato all’ambiente da

un soggetto, tendenzialmente di categorie:

1. Carattere indennitario, risarcitorio, qualora gli effetti

negativi sull’ambiente connessi allo svolgimento di

determinate attività economiche sono INEVITABILI.

2. Carattere sanzionatorio, natura penale o amministrativa,

qualora l’inquinamento è EVITABILE, rispondendo al

principio “chi inquina paga”

EROGAZIONI LIBERALI.

Negli ultimi anni si sta sempre più valorizzando il legame tra le

erogazioni finanziarie effettuate dai contribuenti a favore di alcuni

soggetti pubblici e privati (facenti parte del c.d. terzo settore) che

svolgono servizi di pubblico interesse particolarmente meritevoli

(università, onlus ecc ) e il concorso alla G. Le erogazioni liberali

in questione infatti, sono deducibili dal reddito tassabile ai fini

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dell’IPERF/ IRES sul presupposto che determinano un risparmio

di risorse pubbliche: maggiore è il sostegno finanziario del

contribuente a questi enti , minore è l’esborso dello stato per il

finanziamento diretto o indiretto di tali servizi, portando così

l’erario a rinunciare ad una parte dell’imposta sui redditi, in

quanto il sostegno finanziario dei privati agli enti in questione

contestualmente riduce la spesa per i servizi pubblici da essi

erogati.

Non costituiscono forme di erogazione liberale l’8 x 1000 e il 5 x

1000 del tributo IPERF, che il contribuente però in sede di

presentazione della dichiarazione può decidere di destinare a

determinati soggetti. es alla chiesa cattolica. Tuttavia tali somme

rientrano cmq tra quelle dovute a titolo di IPERF, non vi è quindi

uno spirito di liberalità nell’erogazione della somma in questione,

ma semplicemente una possibilità di incidere sulla destinazione

del prelievo fiscale.

LE FONTI.

Per diritto tributario s’intende il complesso di norme giuridiche

volte a regolare nel suo complesso il fenomeno della tassazione,

norme che tendono a disciplinare il rapporto giuridico tributario

caratterizzato dalla presenza di:

▪ Un soggetto attivo, ente pubblico

▪ Un soggetto passivo, contribuente

Il diritto tributario è un diritto derivato poiché influenzato da

elementi giuridici, economici, aziendalistici .. colpisce fatti

economicamente rilevanti portando le norme che lo compongono

ad essere intrise di tecnicismi e dunque di complessa

interpretazione, ma esso è comunque una disciplina giuridica

governata da principi e regole fissati sul piano astratto da fonti del

diritto, tra loro ordinate in base ad un criterio gerarchico.

Per fonti del diritto di considerano tutti gli atti o fatti idonei a

produrre legge, e la fonte interna di rango privilegiato, natura

superlegislativa, è rappresentata dalla che fissa specifici

costituzione

principi su cui si fonda la materia tributaria:

❖ ARTICOLO 23, principio di riserva della competenza a

favore della legge per la disciplina dei tributi, sancendo che

nessuna prestazione, patrimoniale o personale, può essere

imposta se non in base alla legge.

❖ ARTICOLO 53, principio della necessaria sussistenza di

una capacità contributiva per giustificare l’imposizione

fiscale, sancendo al 1°comma che tutti devono contribuire

alla spesa pubblica in ragione alla propria capacità

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contributiva, al 2° comma la vigenza di un sistema tributario

formato a criteri di progressività.

Vi sono inoltre altri principi importanti che assumo rilievo in

diritto tributario e non solo, quali:

➢ Art 2, prevede doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale (motivo per il quale il nostro sistema è

informato a criteri di progressività)

➢ Art 3, sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini

(non si può, a parità di capacità contributiva, discriminare,

facendo pagare più un soggetto rispetto un altro)

➢ Art 24, garantisce l’esercizio del diritto di difesa in materia

tributaria, con limiti che permettano di garantire l’interesse

fiscale, anche se delle volte questo viene leso. Es. nel caso in

cui si viola il domicilio.

➢ Art 75, vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie.

(se ci fosse un referendum che abrogherebbe l’IPERF, è

chiaro che tutti andrebbero a votare)

➢ Art 81, vieta di imporre nuovi tributi con la legge di

approvazione del bilancio dello stato, tale articolo è collegato

all’art 23 che sancisce che nessuna prestazione, personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Quindi il legislatore ha sentito la necessità di tutelare il

contribuente dalle vessazioni di uno stato bramoso di gettito.

➢ Art 97, impone imparzialità e buon andamento anche

all’azione dei pubblici uffici tributari (agenzia delle entrate,

AF) , il contenuto/ principio di tale articolo è stato

enfatizzato negli ultimi anni a seguito del miglioramento del

rapporto tributario , si è mitigato lo stato di debolezza che

caratterizzava il contribuente ( introduzione norme

riequilibratrici ed istituti per deflazionare il contenzioso)

➢ ART 111, si riferisce al giusto processo, ogni giusto processo

si svolge nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità

davanti ad un giudice terzo imparziale, per se nel settore

tributario non lo è completamente (terzo) almeno nei primi

due gradi di giudizio perché le commissioni tributarie

dipendono dal ministero dell’economia e da questo dipende

dall’agenzia delle entrate ecc

➢ Art 117, disciplina la potestà impositiva tributaria degli enti

locali

Subordinati alla costituzione vi sono le leggi ordinarie statali o

regionali e gli atti aventi forza di legge, quali i decreti legge e i

decreti legislativi. Tra esse assume particolare rilievo

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LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE:

approvato con legge n°212 del 2000, il quale stabilisce una serie

di principi e regole cui devono attenersi:

Il legislatore, nell’esercizio del potere normativo

• L’amministrazione finanziaria, nell’esercizio dell’attività di

• controllo ed impositiva ,

al fine di apportare garanzie rispetto alla posizione del

contribuente che ha subito un miglioramento tramite un

riequilibramento del rapporto tributario.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Lo statuto già all’art.1 si autoqualifica come norma di attuazione

degli art 2,3,23,53,97 della costituzione, contenente i principi

generali dell’ordinamento tributario, portando parte della dottrina

a consideralo una “legge ordinaria rafforzata” con maggiore

valenza rispetto alle altre leggi ordinarie tributarie ​ ​

Le fonti del diritto tributario, tuttavia, non si esauriscono nelle

disposizioni normative interne ma è opportuno anche considerare

le FONTI COMUNITARIE, facendo parte l’Italia dell’U.

economica europea , la cui competenza in Italia in materia

tributaria è legittimata dal TFUE, trattato di funzionamento

dell’unione europea, determinando in tale ambito una parziale

riduzione della sovranità nazionale. La modifica apportata al titolo

V della costituzione all.117 infatti ha previsto espressamente che

la legislazione interna debba rispettare i vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario, portando le norme europee a

prevalere su quelle interne configurandosi come fonti di rango

superlegislativo al pari della costituzione. Tale prevalenza del

diritto comunitario si completa con l’affermazione del principio di

effettività, per cui alle norme comunitarie deve essere assicurata

immediata ed effettiva applicazione presso i singoli stati membri,

anche travolgendo eventuali disposizioni interne che ne ostacolino

l’applicazione stessa.

Parametri valutazione concreta attuazione buona

à

amministrazione/ giusto processo

ARTICOLO 23 COSTITUZIONE.

Tale articolo asserisce che “nessuna prestazione personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”,

introducendo così un PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

tramite il quale si riserva al legislatore la facoltà di istituire entrate

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di diritto pubblico. Il legislatore dunque ha posto un paletto per

garantire i diritti dei contribuenti, evitando soprusi, sancendo che

il loro sacrificio possa avvenire solo previa sussistenza di uno

strumento garantista qual è la legge. ​ ​ ​ ​ ​ ​

Tuttavia l’espressione “in base alla legge” usata in alternativa a

quella “per legge” ha portato la dottrina e la giurisprudenza a

ritenere soddisfatto il requisito della riserva di legge, non solo

qualora vengano adottate leggi ordinarie, approvate dal

parlamento, ma anche altri aventi forza e valore di legge, quali

decreti legge e decreti legislativi, atti di emanazione del

parlamento;

Decreti legislativi, il cui ricorso è giustificato dall’eccessivo

• tecnicismo delle norme tributarie

Decreti legge, il cui uso è giustificato dalla necessità di gettito

• ed immediatezza

In materia tributaria però, si è fatto abuso della decretazione

d’urgenza servendosene per istituire nuovi tributi. In tale

prospettiva lo statuto del contribuente ha posto un freno sancendo

la possibilità con il decreto legge, non di introdurre nuovi tributi

ma solo di variare la disciplina dei tributi esistenti, con

riferimento alla modifica dei criteri di determinazione della base

imponibile e delle aliquote. ​ ​ Ovviamente la riserva di

legge non si riferisce solo alle leggi statali ma anche a quelle

regionali, conferendo potere alle regioni di istituire tributi propri

che non siano una duplicazione di quelli erariali ma colpiscano

fatti economici legati al territorio.

L’uso dell’espressione “in base alla legge” ha inoltre consentito

alla corte costituzionale di affermare un duplice carattere del

principio di riserva:

ASSOLUTO, per quanto concerne gli elementi essenziali

• della prestazione

RELATIVO, circa elementi non essenziali del tributo, i cui

• aspetti possono essere regolati anche da atti subordinati alla

legge, quali i regolamenti governativi e ministeriali,

comunali e provinciali, nonché decreti ministeriali (es.

ammortamento)

ARTICOLO 53 COSTITUZIONE.

L’articolo 53 della costituzione fissa il principio di natura

sostanziale per cui il concorso alla G deve avvenire in base alla

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sergiocala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Martella Melo.
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