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LAVORO AUTONOMO

Un conto sono i proventi che derivano a terzi diversi dall'autore o dall'inventore, che magari sono successori a titolo universale o particolare che non possono certamente considerarsi produttori di reddito da lavoro autonomo, ma R. DIVERSI.

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Quando l'apporto dell'associato è costituito da lavoro R. LAVORO AUTONOMO

A proposito dei Redditi da capitale, si disse che: il contratto di associazione in partecipazione è un contratto associativo ma non si crea un soggetto unico tra associante e associato, l'associante rimane l'unico titolare dell'impresa e l'associato apporta capitale o lavoro in cambio di una partecipazione agli utili dell'impresa o di un determinato affare.

Se l'apporto dell'associato è rappresentato da denaro, quindi è un finanziatore Il reddito che l'associato ritrarrà sarà da considerarsi

redditodi capitale perché deriva dall’investimento di una somma capitale e rientra,come tale, perfettamente nel novero della categoria.Se l’apporto dell’associato è costituito da una prestazione lavorativa -> Ilreddito che l’associato ritrae è un reddito da lavoro autonomo. Nonpotrebbe essere diversamente:fra associante e associato non si crea un rapporto di dipendenza emancherebbe il requisito necessario per poterlo collocare nei redditi dalavoro dipendente.

- REDDITI DEGLI SPORTIVI DILETTANTI

E’ chiaro che il reddito che percepisce il calciatore professionista è redditoda lavoro autonomo. Ma anche gli sportivi dilettanti che percepisconocompensi ai sensi della legge n.91/1981 che regola il lavoro sportivo, siconsiderano anch’essi reddito da lavoro autonomo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

- COMPONENTI POSITIVI

1. Tutti i compensi in denaro o in natura percepiti. Per l’avvocato l’importo cheincassa

dal cliente è componente di reddito da lavoro autonomo mateoricamente lo è anche il valore normale del regalo del cliente grato per la prestazione lavorativa. Dovrebbe essere perché nessuno lo assoggetta a tassazione. Se in qualche misura quel regalo non ha natura meramente liberale ma costituisce un modo per sdebitarsi, siamo in presenza di un reddito da lavoro autonomo. La distinzione: - Il cliente è soddisfatto della mia prestazione lavorativa e a Natale mi fa arrivare delle bottiglie di champagne lo fa a titolo gratuito e si può sostenere che quella utilità non costituisce reddito da lavoro autonomo. - Se ho svolto una prestazione lavorativa nei confronti di un cliente e, per qualsiasi ragione, ho detto al cliente: non mi stia a pagare. Il mio cliente per sdebitarsi mi fa arrivare queste bottiglie, si può sostenere che qui non c'è l'animus donandi ma la volontà di sdebitarsi, attraverso l'erogazione di un benefit.

In natura nei confronti di colui che ha svolto l'attività lavorativa.

Plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, oggetti di antiquariato o da collezione.

Anche il lavoratore autonomo può impiegare beni strumentali nello svolgimento della sua attività lavorativa, si tratti di un immobile all'interno della quale l'attività lavorativa è resa. Si tratti della fotocopiatrice, si tratti dei tavoli di lavoro dell'architetto o tutti gli altri strumenti, non c'è dubbio che siano beni strumentali e i cui costi vanno dedotti sulla base dei coefficienti di ammortamento. Compro una fotocopiatrice e vado a vedere nel decreto ministeriale quale è il coefficiente di ammortamento per le imprese di servizi a cui posso equipararmi quando impiegano una fotocopiatrice. Quindi, anche qui, ci sono beni plusvalenti. Se io cedo un bene plusvalente, realizzo una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito da.

Lavoro autonomo. La legge esclude da questa fattispecie le plusvalenze realizzate sulla cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione.

Su questo, una riflessione va fatta: le spese relative all'acquisto di questi beni, le tratta in modo particolare. Stiamo parlando di un professionista che decide di comprare un'opera d'arte che colloca nel suo studio e questa evidentemente non risponde soltanto alla funzione di allietare il professionista stesso ma anche una funzione promozionale, perché promuove la sua immagine sia come persona colta e raffinata, sia come professionista di successo che può permettersi di spendere cifre considerevoli.

Io l'opera d'arte la posso comprare per tenerla a casa mia e siamo al di fuori dell'inerenza. Oppure mi godo questa opera d'arte quotidianamente ma i clienti non ne hanno la più pallida idea, perché non la colloco nella stanza dove li ricevo perché non hanno accesso alla stanza.

dove scrivo i pareri e ricorsi.

Quindi, abbiamo una stessa fattispecie: ho comprato un quadro che può avere destinazioni diverse:

  • Tenerlo a casa mia
  • Tenerlo nella mia stanza in studio
  • Tenerlo nella stanza delle riunioni dove ricevo i clienti.

Queste distinzioni che sono teoricamente comprensibili, all'atto pratico sono difficilmente verificabili, per il Fisco capire dove è il quadro non è agevole.

Il legislatore per togliersi da questi problemi di qualificazione e di individuazione e accertamento della destinazione data ad un bene dice:

  1. La spesa per l'acquisto dell'opera d'arte che tieni a casa → NON DEDUCIBILE
  2. La spesa per l'acquisto dell'opera d'arte che tieni in studio → Non la considero come una spesa per l'acquisto di un bene strumentale → ma è una SPESA DI RAPPRESENTANZA → Ne limito la deducibilità nell'ammontare di cui parleremo. Essendo una spesa di rappresentanza con una
deducibilità molto limitata, il legislatore in qualche modo non da rilevanza al costo di acquisto del bene strumentale consentendone l'ammortamento e, coerentemente, al momento in cui l'oggetto in questione, l'opera d'arte è venduta, non determina il realizzo di plusvalenze, se così non fosse avremo una doppia tassazione: da un lato non consenti la deducibilità integrale, dall'altro mi tassi al momento in cui cedo l'opera d'arte. Il legislatore come contropartita esclude la rilevanza delle plusvalenze realizzate attraverso la loro cessione. In linea generale concorrono a formare reddito da lavoro autonomo: le plusvalenze dei beni strumentali quando vengono realizzate per la cessione a titolo oneroso del bene strumentale PREZZO - COSTO AL NETTO DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO. Se sono realizzate mediante risarcimento anche in forma assicurativa per danneggiamento o perdita di bene strumentale (niente di nuovo rispetto a quanto visto).rispetto alla fattispecie vista nel reddito di impresa) Se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio della professione, con una perfetta simmetria rispetto a quanto visto nell'ambito del reddito di impresa, in relazione a questi beni strumentali, le minusvalenze, laddove il costo fiscalmente riconosciuto sia superiore al prezzo di cessione, rilevano soltanto se realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso del bene plusvalente ovvero se conseguenti alla perdita o al danneggiamento del bene strumentale. In altri termini: la destinazione del bene strumentale al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'arte o della professione, rileva quale fatto generatore di plusvalenze tassabili ma non anche come fatto generatore di minusvalenze deducibili. Questo per evitare delle manovre.

elusive da parte del professionista, cosicome abbiamo visto essere avvenire nell'ambito del reddito di impresa.Concorrono, e in questo il legislatore è intervenuto con una norma ad hoc:concorrono a formare reddito da lavoro autonomo i corrispettivi percepitidal professionista per la cessione della clientela o del c.d. avviamento. Seio smetto la mia attività lavorativa e cedo il mio studio (in realtà cedo deirapporti professionali, magari dei crediti, l'avviamento che si è generatoattraverso la mia attività lavorativa) ad un terzo, percependo uncorrispettivo, questo concorrerà alla formazione del reddito da lavoroautonomo. Per quanto riguarda le spese deducibili: abbiamo le quote diammortamento dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte e diantiquariato. È consentita la deduzione dei canoni di locazione finanziaria,quindi relativi all'acquisto dei beni strumentali. Se io compro in leasing unostrumento, un macchinario,

è consentita la deduzione del canone per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto. E' ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito con i decreti. Se il periodo di ammortamento, per quel determinato bene è stabilito in 10 anni, posso procedere alla deduzione dei canoni di ammortamento per un periodo non inferiore alla metà, quindi 5 anni. Laddove il bene strumentale abbia un costo di acquisizione a 516.4 euro, è consentita, in luogo della deduzione per quote di ammortamento, la deduzione integrale nel periodo di imposta nel quale il bene strumentale è stato acquistato. Acquisto una fotocopiatrice e la pago 400 euro. In luogo di procedere all'ammortamento, trattandosi di un bene strumentale, posso procedere alla deduzione integrale del costo nel periodo di imposta in.cui il bene è stato acquistato. Per quanto riguarda le spese c.d. promiscue, il legislatore detta una regola ad hoc. Si pensi a quanto frequente sia l'ipotesi in cui il lavoratore autonomo (avvocato, ingegnere) svolga la propria attività lavorativa all'interno di locali adibiti promiscuamente allo svolgimento dell'attività lavorativa e ad abitazione privata. Quando io sostengo un costo per l'acquisto di determinati beni mobili o per il rifacimento del portone di ingresso, questo costo è deducibile o no? Se si tratta di costi relativi a beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione insieme all'uso personale o familiare del contribuente, il costo è ammortizzabile nella misura del 50%. Con la stessa logica, se acquisto un'automobile e sono un medico di base, la impiego sia per girare tra i miei pazienti che per uso personale.
Dettagli
A.A. 2021-2022
240 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laleggeasugliappunti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Dominici Remo.