Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
1. Il bollo e l'imposta di bollo.
A) Il bollo, nel significato di marca o valore bollato, è una carta valore (come le banconote e i francobolli). Il fisco realizza un'entrata con la vendita delle carte da bollo (o di un equivalente). Il tributo è assolto non tanto con l'acquisto del bollo, ma con il suo uso. Le marche da bollo sono state e sono usate anche per il pagamento di tributi diversi dall'imposta di bollo, come le tasse sulle concessioni governative e le imposte di fabbricazione (su carte da gioco, fiammiferi, ecc.) e per il pagamento di entrate non tributarie (marche previdenziali o assistenziali, come la marca detta Cicerone, ora abolita, usata per la previdenza forense). Le marche da bollo sono dunque un mezzo con cui lo Stato (o altro ente pubblico) si procura una entrata, tributaria o non tributaria.
B) Il presupposto dell'imposta di bollo è costituito dalla redazione, dall'uso, di atti, documenti
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta, è accompagnato da una tariffa che indica, nella parte prima, gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta fin dall'origine e, nella parte seconda, i casi d'uso. Segue la tabella delle esenzioni.
Tra gli atti soggetti all'imposta sin dall'origine vi sono gli atti rogati o autenticati da notai e da altri pubblici ufficiali, le scritture private, i ricorsi e le istanze ad organi amministrativi, i certificati rilasciati da organi amministrativi, le cambiali, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e circolari, i registri delle società. Vi rientrano pure gli atti rogati, le domande presentate all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico e le domande di concessione o registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale.
Sono soggetti ad imposta di bollo in caso d'uso gli atti, documenti e registri che non sono
compresiné nell'elenco degli atti per i quali il bollo è da applicare sin dall'origine né in quello degli atti esenti:si tratta, dunque, di una categoria residuale.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentatiall'Agenzia delle entrate per la registrazione. Gli atti processuali non sono soggetti al bollo,essendo dovuto il contributo unificato per gli atti giudiziari.
Bollo e Iva sono tributi alternativi. Le fatture, le quietanze, le note e altri documenti, relativi adoperazioni soggette ad Iva, sono esenti dal bollo.
C) L'imposta di bollo è assolta:
- mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia un contrassegno telematico;
- in modo virtuale, mediante pagamento all'Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati, o mediante versamento in conto corrente postale.
L'imposta è dovuta in misura fissa o proporzionale.
è dovuta per un dato importo per ogni foglio (formato da quattro facciate). Nei casi in cui è proporzionale, la misura dell'imposta dipende dal valore dell'atto: è il caso del bollo sulle cambiali.
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni amministrative:
- tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni in materia di bollo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
Chi riceve un atto, documento o registro non in regola con il bollo è tenuto a regolarizzarsi entro quindici giorni presentandolo all'Agenzia delle Entrate e pagando l'imposta.
Sono soggette all'imposta di bollo le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, anche
quando non vi sia un obbligo di deposito in custodia e amministrazione, ivi compresi i depositi bancari e postali (art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima). Qui il tributo assume i caratteri di imposta patrimoniale, perché non colpisce la formazione di un atto scritto, ma il fatto in sé dell'esistenza di prodotti finanziari; inoltre, si tratta di un'imposta proporzionale (2 per mille). 2. L'imposta ipotecaria e catastale. L'imposta ipotecaria è disciplinata dal T.u. approvato con D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 e non riguarda solo le ipoteche, ma tutte le formalità eseguite nei registri della proprietà immobiliare. I trasferimenti immobiliari comportano infatti il pagamento dell'imposta di registro o sulle successioni e, insieme, dell'imposta ipotecaria, vale a dire dell'imposta sulle trascrizioni di atti e sentenze che trasferiscono la proprietà o costituiscono o trasferiscono altri diritti reali; iscrizioni.Erinnovazioni di ipoteche, annotazioni per cancellazioni o riduzioni di ipoteche, ecc.
L'imposta sulle trascrizioni è proporzionale ed è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni; è fissa l'imposta sulla trascrizione dei contratti preliminari ex art. 2645-bis c.c. e sui trasferimenti soggetti all'Iva.
L'imposta catastale è dovuta sulle volture, nella misura del 10 per mille del valore dell'immobile determinato ai fini dell'imposta di registro o sulle successioni e donazioni.
3. Il contributo unificato per le spese di giustizia.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.u. spese di giustizia) prevede il pagamento del "contributo unificato di iscrizione a ruolo" per ciascun grado del processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Il contributo è dovuto in misura variabile in relazione al valore della controversia.
(importoprogressivo per scaglioni). Dev'essere pagato dalla parte che dà inizio al processo (o che si sostituisce per prima), con diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della lite, determinato a norma degli artt. 10 e ss. c.p.c., dev'essere indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Il contributo, se non è assolto spontaneamente, è riscosso, previo invito al pagamento, mediante iscrizione a ruolo da parte dell'ufficio del Ministero di giustizia che riscuote le spese di giustizia. 4. Le tasse di concessione governativa. Le tasse sulle concessioni governative (disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641) colpiscono i provvedimenti amministrativi emessi da amministrazioni statali. Sono soggetti alla tassa non solo le concessioni in senso stretto, ma gli atti concessori in senso lato (autorizzazioni, licenze, legalizzazioni, certificazioni, ecc.). Le tasse in esame possonoessereraggruppate in relazione al modo concui sono collegate al procedimento amministrativo; si dividono perciò in:- tasse di domanda;
- tasse di rilascio;
- tasse periodiche;
- tasse cui è estranea ogni forma di attività amministrativa.
Versamento all'agente dellariscossione) o in modo straordinario (mediante l'impiego di marche), o negli altri modi stabiliti dalle singole voci della Tariffa.
L'imposta sugli intrattenimenti.
L'imposta sugli intrattenimenti (disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) colpisce le manifestazioni nelle quali prevale l'aspetto ludico ed è assente ogni profilo culturale. Gli spettacoli non soggetti a questa imposta sono tassati con Iva.
Il presupposto dell'imposta è l'attività spettacolistica intesa in senso ampio e l'elemento essenziale, ai fini impositivi, non è la fruizione dello spettacolo, ma l'organizzazione dell'intrattenimento.
Le attività rientranti nel campo di applicazione dell'imposta sono indicate specificamente nella Tariffa allegata al decreto legislativo.
Vi sono comprese le esecuzioni musicali (ma non i concerti musicali, vocali e strumentali) e gli intrattenimenti danzanti (quando
L'esecuzione di musica dal vivo non sia prevalente). L'imposta colpisce anche i proventi degli apparecchi da divertimento (bigliardini, flippers, ecc.) e delle sale da gioco.
6. I tributi ambientali.
Tributi ambientali, in senso generale, sono i tributi a finalità ambientale, come i tributi che hanno per scopo di coprire i costi di servizi ambientali o di finanziare la spesa pubblica nel campo ambientale, o di disincentivare comportamenti dannosi per l'ambiente.
Nei tributi con funzione ambientale il gettito è devoluto ad una destinazione ambientale (come l'imposta di soggiorno e l'imposta sugli sbarchi).
Tributi ambientali in senso stretto sono i tributi la cui base imponibile è costituita da una unità fisica che ha un provato e specifico impatto negativo sull'ambiente. Sono tributi ambientali in senso stretto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; il tributo speciale
Per il conferimento dei rifiuti in discarica; la tariffa per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto; la tassa per i rifiuti (Tari); l'imposta sulle emissioni di anidride solforosa; l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili; la carbon tax. Con la Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, n.2003/96/CE, è stata armonizzata la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In Italia la Direttiva è stata recepita dal D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26. La ratio delle nuove norme è di tassare il contenuto energetico di ogni prodotto capace di generare calore o movimento.
7. La web tax. L'imposta sui servizi digitali, o web tax, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 35-49-bis), che ha sostituito la precedente imposta sulle transazioni digitali (prevista dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 legge di bilancio 2018 art. 1, commi 1011-1016, ma mai entrata in
i una piattaforma digitale - non hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e che sono rivolte a soggetti non residenti in Italia. L'imposta si applica alle seguenti categorie di servizi: - Servizi di pubblicità online - Servizi di intermediazione online - Servizi di trasmissione di dati - Servizi di hosting - Servizi di accesso a banche dati - Servizi di fornitura di contenuti digitali L'aliquota dell'imposta è del 22% e deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione di servizio. Per il calcolo dell'imposta, si considera il valore totale dei servizi resi nel corso del trimestre solare precedente. Le imprese che superano il limite di 10.000 euro di valore dei servizi resi nel corso dell'anno solare sono tenute a registrarsi presso l'Agenzia delle Entrate e a presentare una dichiarazione trimestrale. L'imposta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici è stata introdotta per garantire una maggiore equità fiscale tra le imprese tradizionali e quelle che operano online.