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Le operazioni intracomunitarie:

(VEDERE DISPENSA SU ARIEL)

  • operazioni che si svolgono tra due soggetti che risiedono in due diversi paesi dell'UE: tutti i paesi membri devono aver istituito l'imposta di valore aggiunto;
  • si applica solo alle cessioni di beni che intercorrono tra due soggetti residenti in due paesi diversi dell'Unione Europea;
  • si distingue tra:
    • operazioni tra operatori economici (business to business): cessioni che intercorrono tra due soggetti che sono entrambi nel loro paese due soggetti passivi in senso giuridico. Il legislatore comunitario applica il principio dell'imposizione nel paese di destinazione (ex. imprenditore italiano che cede beni a imprenditore francese emette una fattura senza addebito dell'imposta, imposta che verrà applicata in Francia poiché è là che il bene verrà venduto).

Tutti i soggetti che hanno la partita IVA nel paese di residenza si devono iscrivere

all'archivioVIES che attribuisce un codice identificativo ai soggetti che vi si iscrivono e che devono comunicare tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari che pongono in essere (mensilmente o trimestralmente) al fine di consentire e di rendere tempestivi i controlli. Il cedente emette la fattura senza IVA (indica con precisione i suoi dati e codici e quelli del cessionario, oltre a descrivere l'operazione), quando il cessionario riceve la fattura la dovrà integrare rinumerandola (attribuendole un numero proprio) e applicandone l'IVA secondo l'aliquota del suo paese (in Italia è il 22%). La fattura dovrà essere annotata sia nel registro degli acquisti, sia nel registro delle vendite: alla fine del periodo di rilevanza, per conteggiare l'IVA da versare all'Erario basterà vedere l'ammontare dell'IVA risultante dal registro delle vendite (IVA a debito) e sottrarre questa IVA dall'IVA risultante dal registro.

degli acquisti (IVA a credito) → annotando la sua fattura in entrambi i registri l'acquirente realizza la neutralità

Caso direverse charge;

b) operazioni tra operatore economico e consumatore finale (business to consumer): cessioni che intercorrano tra un soggetto (cedente) che è passivo e l'acquirente che invece non riveste la qualità di soggetto passivo dell'IVA nell'ordinamento di residenza. Per non addossare ai consumatori finali degli adempimenti onerosi il legislatore ha deciso che in queste operazioni non vale il principio dell'imposizione nel paese di destinazione. Se l'acquirente è un privato, l'imprenditore italiano emette fattura con addebito di imposta e sarà l'imposta secondo l'aliquota vigente in Italia. Il consumatore finale straniero è quindi equiparato al consumatore finale italiano.

Reverse charge o in versione contabile:

  • può manifestarsi attraverso una

Integrazione da parte del cessionario della fattura emessa dal cedente senza applicazione dell'IVA oppure in modo più radicale: la fattura viene emessa da chi riceve l'operazione e non da chi la compie e viene emessa con auto-applicazione dell'IVA. In questo caso il soggetto che riceve la prestazione o la cessione dei beni e si autofattura annoterà questa fattura sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.

Split payment:

  • Articolo 17ter: ""
  • Un soggetto imprenditore pone in essere operazioni nei confronti di una amministrazione pubblica (enti pubblici NON economici) che non è tenuta a versare al soggetto da cui riceve l'operazione l'imposta che gli viene addebitata in fattura, questa IVA la versa direttamente all'Erario.

Lezione 59

Procedimento di imposizione, dinamica dell'imposta→Norme di carattere procedimentale norme che hanno il compito di portare ad attuazione i precetti contenuti.

nelle norme di carattere sostanziale. Attraverso questa disciplina, si studiano le modalità in cui, le norme generali ed astratte, vengono portate a concreta attuazione e cioè dell'individuazione dei soggetti passivi, identificazione degli imponibili, determinazione quindi della base imponibile, della liquidazione dell'imposta e riscossione dell'imposta. Obbiettivi che si prefigge il legislatore dettando la disciplina in materia di accertamento. Quando parliamo di accertamento dobbiamo pensare a un'attività che sia dominata dall'intervento della pubblica amministrazione. Nel modello impositivo che attualmente ispira l'ordinamento tributario, l'intervento della pubblica amministrazione è un intervento che risulta eventuale, è lasciato agli stessi contribuenti determinare l'imponibile, liquidare le imposte e provvedere al pagamento, ed è riservata all'amministrazione una funzione di controllo.degli adempimenti e di scoperta degli inadempimenti dei contribuenti.

Premessa: i legislatori di tutte le epoche hanno avuto a disposizione 3 possibilità, 3 modelli distinti:

  • Tributi senza imposizione: questo modello si addice a tributi molto semplici, in cui non è complesso determinare la base imponibile. Es: tasse automobilistiche. Quindi a verificarsi al presupposto del tributo, lo stesso soggetto passivo provvede a pagare le imposte. Non c'è un'attività diretta alla determinazione dell'imponibile e alla liquidazione del tributo. Il contribuente, alla richiesta del presupposto, paga e assolve il suo debito tributario. Certo, l'amministrazione finanziaria potrà svolgere dei controlli, e tuttavia non sono dei controlli finalizzati a determinare né l'imponibile né l'imposta, ma sono semplici controlli al fine di verificare se il contribuente abbia pagato o no.
  • Tributi con imposizione: diviso a sua
imposizione eventuale: in questo caso, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi, indicando i propri guadagni e le spese sostenute. Sulla base di queste informazioni, l'amministrazione finanziaria calcola l'imposta dovuta e richiede al contribuente di effettuare il pagamento. Questo modello permette di semplificare la gestione del sistema fiscale, ma richiede una maggiore responsabilità da parte del contribuente nel fornire informazioni corrette e complete.imposizione eventuale è lo stesso soggetto passivo che provvede a verificare la propria soggettività passiva, a determinare l'imponibile, a liquidare le imposte e quindi a pagare. anche in questo caso quindi al fisco spetta il compito di controllare che gli adempimenti dei contribuenti siano stati tempestivi e corretti. Quindi lo stato agisce in funzione di controllo. Ovviamente qualora il contribuente si sottragga a questi compiti, che sono oggetto di veri e propri obblighi, sarà l'amministrazione a dover agire in prima battuta, qualora acquisisca la prova degli inadempimenti. E in questi casi si avrà l'applicazione di imposizione necessaria. Quando l'amministrazione finanziaria agisce, lo fa sulla base di poteri autoritativi, nell'ambito dei quali non è riconosciuta all'amministrazione stessa alcun tipo di discrezionalità amministrativa. Esiste un principio tassatività, di vincolatezza alla legge, che

presiede a questa materia della dinamica dell'imposta. L'amministrazione non agisce mai, valutando cosa sia meglio fare nel caso di specie, contemperando eventuali interessi del singolo contribuente, non valuta mai l'opportunità di agire, ma agisce sempre applicando la legge.

Gli adempimenti dei contribuenti devono avvenire entro specifici limiti temporali, se non vengono rispettati determinano delle conseguenze significative. Anche le attività del fisco devono avvenire entro precisi termini decadenziali.

(Schema fatto dal prof sull'accertamento) La fascia alta, quella tra la linea superiore tratteggiata e il margine superiore del foglio è contrassegnata dalla lettera P processo tributario. Ci sono delle frecce che si dipartono nella parte alta dei vari blocchetti e vanno verso la fascia del processo. In quei blocchetti sono sintetizzate attività che si traducono nell'emissione di atti che hanno natura provvedimentale e che sono

quindi devono essere adottati secondo le regole del procedimento amministrativo. Questi atti possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie, che sono organi specializzati nella risoluzione delle controversie fiscali. La fascia centrale del documento è dedicata al procedimento di imposizione. Qui troviamo il termine "accertamento", rappresentato dalla lettera A, che indica l'atto con cui l'amministrazione fiscale determina l'importo dell'imposta da pagare. La parte bassa del documento, compresa tra la linea orizzontale tratteggiata e il margine inferiore del foglio, è dedicata alla "riscossione", rappresentata dalla lettera R. Qui troviamo le attività legate al pagamento dell'imposta. Ogni volta che vediamo una freccia che parte da un blocco nella fascia centrale e punta verso il basso, significa che quel blocco corrisponde a un'attività che comporta l'emissione di un atto che richiede il pagamento dell'imposta. La dinamica dell'imposta implica l'intreccio delle procedure di accertamento e riscossione. Infatti, l'accertamento non ha solo lo scopo di determinare l'importo dell'imposta, ma anche di stabilire quali imposte devono essere pagate e assicurarsi che vengano effettivamente pagate. Ogni volta che vengono emessi atti impositivi, che sono atti di natura provvedimentale, devono essere adottati secondo le regole del procedimento amministrativo. In caso di controversie, questi atti possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie.

Cioè destinati ad imporsi nei costi del destinatario, il quale ha come unica possibilità quella di impugnarli davanti al giudice per chiedere l'annullamento, e quindi le frecce che si dipartono nella parte alta dei blocchetti e vanno verso la fascia del processo istituiscono un coordinamento fra l'accertamento e il processo tributario.

Troviamo a sinistra due blocchetti con le lettere D e D2, poi una linea verticale, poi troviamo due blocchetti con l'indicazione di due norme del decreto 29 settembre 1973 n. 600, poi linea verticale tratteggiata e poi la parte successiva dello schema.

La linea verticale continua sta a indicare che i primi blocchetti corrispondono attività che costituiscono obblighi per i contribuenti. Per adempiere a questi obblighi i contribuenti devono presentare le dichiarazioni. A sinistra della linea verticale continua ci sono attività obbligatorie da parte dei contribuenti, a destra ci sono attività che sono espressione

di poteri/doveri dell'amministrazione. Man mano che si procede da sinistra verso destra, le attività che si trovano nei blocchetti, risultano s

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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IreneDona di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Albertini Francesco.