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TUIR delle persone fisiche

Il TUIR delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. Si tratta di una enunciazione di principio cui si collegano disposizioni sistematicamente correlate che la strutturano di volta in volta fino ad arrivare a disposizioni di dettaglio.

L'art. 6 prevede che "i singoli redditi TUIR sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi". La prima categoria è proprio quella dei redditi fondiari, i quali sono poi oggetto di una serie di disposizioni contenute negli artt. 25 ss. che rappresentano la relativa disciplina di dettaglio. Queste disposizioni vanno confrontate con il presupposto dell'imposta patrimoniale. L'art. 25 stabilisce che "sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel...".

territorio dello Stato che sono devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio-urbano". L'art. 26 completa affermando che "i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale". Si tratta di un'altra norma di principio che poi ha una serie di specificazioni ulteriori. Il possesso del reddito è il presupposto dell'imposta sui redditi; una categoria reddituale, i redditi fondiari, si rende dovuta al verificarsi di una relazione qualificata tra un soggetto passivo e un bene, relazione che nella generalità dei casi e salvo eccezioni, si riconduce a quello che la legge definisce come possesso a titolo di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Dunque, vi è un soggetto che possiede a vario titolo un territorio dello Stato che deve essere iscritto nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio-urbano, e i redditi derivanti da tale possesso concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto.immobile che si trova in una relazione qualificata con il bene, e proprio questa circostanza integra la definizione generale di presupposto di imposta sui redditi fondiari che è il possesso di tali redditi. 4.5. La definizione del presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) sul patrimonio. L'art. 8 D.Lgs. 23/2011 definisce anch'esso il presupposto: "l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale". Nella definizione del soggetto passivo, che deve integrare la nozione di presupposto definita all'art. 8, l'art. 9 afferma che sono "soggetti passivi dell'imposta municipale propria il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione".

enfiteusi, superficie sugli stessi". Si ha una coincidenza, perché il possesso di uno di questi beni a titolo di diritto reale di proprietà o di godimento identifica il soggetto passivo che integra il presupposto, che qui non è il possesso del reddito, bensì il possesso dell'immobile. Attraverso due formulazioni obiettivamente diverse, l'una finalizzata alla tassazione di redditi fondiari, l'altra finalizzata alla tassazione del patrimonio, si realizzano due prelievi sostanzialmente equivalenti: il prelievo dei redditi ricavabili dal patrimonio e il prelievo sul patrimonio. Questo conferma ciò che gli studiosi di scienze delle finanze hanno sempre detto, ossia che "patrimonio e reddito sono due entità economiche strettamente collegate l'una con l'altra" sicché "tassare il reddito equivale a tassare il patrimonio con aliquote proporzionate". In definitiva si tratta di due definizioni del

presupposto non coincidente ma comunque equivalenti negli effetti e questa è la ragione per la quale l'art. 8, co. 1, D.Lgs. 23/2011, ha stabilito che "l'imposta municipale propria [...] sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili". Il legislatore ha ben chiaro che, attraverso le due definizioni del presupposto, ha sovrapposto un prelievo che negli effetti produce conseguenze equivalenti ad un altro, ed ha quindi posto una regola di alternatività tra tassazione dei redditi fondiari della prima casa (e in altri casi) e tassazione, stabilendo che l'IMU sostituisce la parte fondiaria del reddito IMU sottoposto a tassazione a carico delle persone fisiche. L'alternatività non opera per le seconde case e per i beni non locati, per i quali si verifica

Il cumulo di tassazione sui redditi fondiari e sul patrimonio. Da questo fatto, si realizza una discriminazione qualitativa dei redditi fondiari che aggrava la posizione dei più abbienti.

5. L'obbligazione e il soggetto passivo.

5.1. L'art. 53 Cost. La partecipazione al finanziamento delle spese pubbliche e la capacità contributiva del soggetto passivo.

5.1.1. L'esenzione del minimo vitale.

5.1.2. Il carattere di "effettività" della capacità contributiva.

5.1.3. Il carattere di "attualità" della capacità contributiva.

5.1.4. La misura massima del tributo o del complesso di prelievi.

5.2. L'obbligazione.

5.2.1. La relazione giuridica tra soggetto attivo e soggetto passivo. L'obbligazione tributaria.

5.1. L'art. 53 Cost. La partecipazione al finanziamento delle spese pubbliche e la capacità contributiva del soggetto passivo.

5.1.1.

L'esenzione del minimo vitale. I precetti che si ricavano dalla disposizione dell'art. 53 Cost. sul dovere di concorrere alle spese pubbliche e sulla parametrazione di tale dovere alla capacità contributiva del soggetto sono idealmente indirizzati al legislatore, il quale ne dà attuazione attraverso l'utilizzo di vari strumenti. Sono enunciate normative che, data la natura di fonti costituzionali, fissano parametri utili al giudizio di legittimità costituzionale di una norma. La prima indicazione riguarda un istituto già accennato relativamente alla progressività dell'imposta, ossia l'esenzione del minimo vitale. Se l'obbligazione è collegata a una disponibilità economica che rivela l'attitudine del soggetto a contribuire al finanziamento pubblico, si può ricavare per argomento contrario che i soggetti che non hanno questa attitudine, perché possessori di mezzi economici di tipo reddituale

Opinioni personali capaci di soddisfare i bisogni primari, ma non di contribuire ai bisogni della collettività, sono naturalmente esclusi dall'obbligazione. Se l'obbligazione imposta nasce da una capacità di contribuire al finanziamento delle spese pubbliche, ciò significa anche che quando manca tale capacità il legislatore non può imporre l'imposta. Si tratta di una indicazione importante che viene fedelmente riprodotta nell'imposizione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Nell'art. 11 si fa riferimento al caso di soggetti passivi TUIR possessori di redditi inferiori a un limite legislativamente stabilito (un importo di poco inferiore agli 8.000 €/annui) o soggetti possessori di redditi da pensioni, dunque di lavoro dipendente, o redditi fondiari inferiori a un certo livello che sono "esclusi" dal prelievo. Questi soggetti godono di un flusso di ricchezza, che si aggiunge a un patrimonio preesistente o meno.

e si qualificano più comedestinatari e beneficiari delle prestazioni di welfare erogate dallo Stato finanziate dai tributi prelevati da altri soggetti, dotati invece di capacità di contribuire con i propri mezzi. Quando manca dunque una capacità a contribuire, allora vi è un' esenzione del minimo vitale. Un' analoga esclusione si riscontra anche nell' imposizione patrimoniale, quando nella definizione del presupposto dell' imposta patrimoniale locale (IMU) viene previsto il possesso di beni immobili diversi dalla prima casa. Ciò significa che la capacità contributiva rivelata da una disponibilità patrimoniale può dar luogo alla nascita di un' obbligazione tributaria soltanto quando l' esigenza abitativa primaria del soggetto d' imposta, e del nucleo familiare, sia soddisfatta. Sotto tale livello, quando non vi è casa di proprietà o vi è solo la casa di abitazione familiare.

Allora l'obbligazione d'imposta non sorge; questa misura, oggetto di aspre critiche per gli effetti negativi che ha prodotto sulle casse degli enti locali, tuttavia può considerarsi assistita da una ragione giuridica di rango costituzionale. Si tratta proprio del primo precetto ricavabile dall'art. 53 Cost., connesso alla nozione di capacità contributiva, che si indica come "esenzione dall'onere di contribuzione" per soggetti che si trovino al di sotto di un determinato minimo, considerato come minimo vitale.

Il carattere di "effettività" della capacità contributiva.

Una seconda indicazione ricavabile dall'art. 53 Cost. porta a considerare le caratteristiche di tale capacità contributiva. Essa deve essere effettiva, non ipotetica, stimata, potenziale ovvero futura. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha quindi ricavato ex art. 53 Cost. il requisito della effettività, che peraltro, nella

La disciplina dell'imposizione sui redditi è sottoposta ad una serie di attenuazioni perché vi sono categorie reddituali sottoposte a tecniche di prelievo che fanno in parte a meno del requisito dell'effettività. A titolo di esempio si pensi ai redditi fondiari i quali sono determinati su base catastale: è il catasto che attribuisce ad ogni unità immobiliare una rendita che il possessore del bene immobile, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Queste rendite non sono un reddito effettivo, ma sono un "reddito medio ordinario", indicandosi con reddito medio quel reddito che un qualunque soggetto, con un grado "medio" di diligenza, sarebbe in grado di ricavare da quell'immobile svolgendo attività "ordinarie", sottoponendolo cioè all'utilizzo con modalità analoghe a qualunque altro soggetto.

che si trovi in relazione con quel bene.

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher F.arnaboldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Ragucci Gaetano.