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Per poter verificare la veridicità di tali informazioni, l’amministrazione finanziaria è titolare di alcuni
poteri, attraverso i quali possono essere istituite attività istruttorie, e possono essere classificate in:
- Controllo di tipo liquidatorio;
- Controllo di tipo formale;
- Controllo di tipo sostanziale;
Tali poteri, che trovano fonte normativa nel D.P.R. 600\1973, differiscono non solo per tipologia di
controllo ma anche per soggetti coinvolti, per modalità di attuazione e per rilevanza degli esiti.
Inoltre, dato che differiscono per analiticità del controllo, questi poteri possono essere utilizzati solo
in presenza di determinati presupposti.
10.1 Controllo di tipo liquidatorio
Innanzitutto dobbiamo stabilire cosa si definisce con liquidazione, termine che si riferisce all’azione
di calcolo dell’imposta. Quindi attraverso l’attività di liquidazione la pubblica amministrazione
calcola l’imposta in base all’aliquota e la base imponibile.
Questa è la tipologia di controllo più superficiale e perciò è la prima in ordine di effettuazione,
rispetto alle altre due.
Le peculiarità di tale controllo sono:
• Viene svolto attraverso procedure informatiche, quindi il controllo telematico viene svolto
attraverso software applicativi. Di conseguenza, da parte dell’amministrazione finanziaria non vi
è una grande attività in quanto è il software che verifica la coerenza rispetto ai dati presentati.
In seguito non viene svolto alcun tipo di verifica in merito a quello indicato dalla dichiarazione;
• In questo caso, data l’automaticità del controllo, esso viene esercitato sulla totalità delle
dichiarazioni presentate;
Questo potere, viene analizzato e normato analiticamente all’Art. 36-bis del D.P.R. 600\1973.
L’esito del controllo di tipo liquidatorio può essere:
1. L’importo autoliquidato è inferiore all’importo che si dovrebbe versare.
In questo caso l’amministrazione finanziaria non può emette l’avviso di accertamento in quanto
per poter fare ciò necessita di un controllo più specifico.
Quindi l’amministrazione procede solamente con la riscossione attraverso al notificazione di un
avviso bonario. Con il suddetto avviso l’amministrazione invita il contribuente a versare le
somme dovute comprensive di: imposta non dichiarata, interessi maturati sull’imposta non
dichiarata e le sanzioni pari al 30% dell’importo non dichiarato.
Il contribuente non può impugnare o contestare tale documento in quanto è una mera
comunicazione.
Il soggetto passivo può altresì decidere di versare quanto richiesto, tuttavia il contribuente
potrebbe inviare all’amministrazione finanzia uno scritto in cui si evidenzino delle circostanze
che si sono venute a creare e che potrebbero valere a sua discolpa, come potrebbe essere
l’evidenziazione di un’errore del controllo telematico. Oppure il contribuente potrebbe decidere
di non pagare quanto dovuto, in tal caso la somma dovuta e richiesta dall’amministrazione
viene iscritta a ruolo dalla stessa e viene emessa conseguentemente una cartella di
pagamento nei confronti del contribuente inadempiente; 34
2. L’importo autoliquidato è maggiore all’importo che si dovrebbe versare. In tal caso il contraente
si trova in posizione creditoria nei confronti dello stato e si dovrà quindi proseguire come
prevede la procedura di rimborso;
10.2 Controllo di tipo formale
Rispetto agli altri due controlli, questo si torva in una posizione intermedia perché questo controllo
ha per oggetto la verifica della dichiarazione ma anche i documenti conservati dal contribuente a
giustificazione di quanto redatto nella dichiarazione.
Questa tipologia di controllo viene normata e descritta dall’Art. 36-ter del D.P.R. 600\1973.
Ovviamente, rispetto alla precedente tipologia, l’attività richiesta in tal caso è più amplia da parte
dell’ufficio dell’amministrazione.
Un’ulteriore peculiarità è che i soggetti destinatari di tale controllo non sono tutti i contribuenti ma
bensì solamente ad alcuni contribuenti scelti in base a dei criteri stabiliti periodicamente dal
Ministero dell’Economia e della Finanza, tenendo conto di:
• Categorie di contribuenti più a rischio di evasione fiscale delle imposte;
• Capacità strutturale dell’ufficio atto a controllare questi determinati soggetti;
A questo punto l’ufficio periferico agisce inviando ai contribuenti delle richieste nelle quali viene
chiesto di produrre elementi giustificativi o di supporto della dichiarazione presentata dal
contribuente. Questo passaggio è molto Importante poiché rappresenta il primo contraddittorio tra i
due soggetti in questione (amministrazione finanziaria e contribuente) che avviene in via
preventiva.
Infine in analogia al controllo liquidatorio, l’ufficio non compie un controllo approfondito del merito
della questione (ossia sulla dichiarazione stessa) in quanto vengono richiesti elementi aggiuntivi
solo per alcuni quadri dell’imposta (es. deduzioni).
L’esito di tale controllo di tipo formale, può quindi essere quello di escludere in tutto o in parte le
deduzioni o le detrazioni o rideterminare i crediti d’imposta.
Anche in questo caso, come quello precedente, non è possibile emettere un’avviso di
accertamento ma solo un atto bonario nei quali sarà indicata l’imposta da versare e a partire da ciò
il contribuente ha la possibilità. Nel caso in cui esso decide di non adempiere l’imposta verrà
iscritta a ruolo unitamente alla alla sanzione.
Nella circostanza in cui la notifica dell’avvito (che obbligatorio) non fosse effettuata, al cartella di
pagamento risulta nulla.
10.3 Controllo di tipo sostanziale
Tale controllo prevede una maggiore attività da parte dell’ufficio e si fa a riferimento a delle
situazioni in cui vi è un ampio dialogo tra i due soggetti per ricavare informazioni ai fini
dell’accertamento.
Questa tipologia di controllo viene normata e descritta dall’Art.32 del D.P.R. 600\1973.
In questo caso, gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria, rappresentata sia
dall’agenzia delle entrate sia dalla guardia di finanza, sono:
• Anagrafe tributaria, la quale contiene informazioni inerenti al contribuente come dati finanziari,
precedenti dichiarazioni o precedenti controlli condotti sul contribuente da cui può emergere la
posizione fiscale del contribuente;
• Notizie di varie fonti, ossia dati desumibili dalla stampa o da internet nei limiti derivanti dal fine
del rilevamento;
Tuttavia non possono essere utilizzate prove la cui usufruibilità derivi da norme specifiche o se
l’utilizzo va a ledere diritti costituzionalmente inderogabili del contribuente, anche se a volte tali
diritti possono avere deroghe (es. giudizio di costituzionalità positivo per la lista Falciani). 35
Inoltre, l’amministrazione ha il potere di richiedere informazioni direttamente a terzi in alcuni
casi. Tali casistiche sono affrontate dai punti 2, 3 e 4 dello stesso articolo, e prevedono:
• Inviti a comparire, ossia un atto notificato il quale comunica che il contribuente o un suo legale
rappresenta dovrà presentarsi per fornire dati e notizie rilevanti, dell’esercizio di riferimento, ai
fini dell’accertamento nei suoi confronti;
• Trasmissione o esibizione di dati, in questo caso il contribuente non viene invitato presso la
sede dell’ufficio ma bensì viene richiesto di inviare all’ufficio o presentare atti o documenti, che
per coloro che sono soggetti a tale obbligo possono essere registri iva, scritture contabili.
Pare necessario evidenziare come, nel caso in cui l’ufficio proceda in questo modo, esso abbai
già formulato un’idea riguardo il contribuente e chieda tali documenti per controllare una
determinata informazione iscritta nella dichiarazione;
• Questionario specifico, ossia questionari relativi a dati o notizie specifiche rilevanti al fine
dell’accertamento;
Questa tipologia di potere, di inviare richieste, questionari o esibire documenti, è valido nei
confronti di altri soggetti (punti 5,6,7):
• Soggetti in veste pubblica, ossia le altre amministrazioni, enti pubblici non economici e organi
dello Stato;
• Soggetti di diritto privato, che possono essere:
- Società di assicurazione, enti che effettuano pagamenti e riscossioni per conto di terzi, o che
svolgono attività di intermediazione finanziaria;
- Notai, procuratori del registro, conservatori del registro immobiliare e ad ogni altro pubblico
ufficiale che possa detenere copie o estratti di atti detenuti presso di loro;
Per dire che questi primi poteri attengono alla richiesta di dati e documenti nei contenti del diretto
contribuente o nei confronti di terzi.
Un caso particolare, della nostra giurisprudenza, riguarda le indagini bancarie.
Infatti l’amministrazione può avere necessità di analizzare o vagliare i rapporti intrattenuti tra il
contribuente e soggetti finanziari in questione questo perché le richieste di informazioni possono
essere rivolte anche alle poste, alle società fiduciarie OCR, società di gestione del risparmio.
Ciò accade perché nel sistema italiano non è ammesso il cosiddetto “segreto bancario” su cui si è
pronunciata, attraverso la sentenza 51\1992, la corte costituzionale.
Tuttavia è necessario notare come questi terzi soggetti potrebbero non trasmettere o trasmettere
parzialmente i dati richiesti. Nonostante ciò l’ufficio dell’amministrazione finanziaria può disporre ai
proprio funzionari di accedere alla sede della banca per capire se i dati sono stati trasmessi in
modo coretto e veritiero ma solo previa un’autorizzazione a procedere.
Ovviamente di tale attività deve essere data conoscenza al contribuente attraverso l’ufficio
finanziario di competenza.
Riguardo al trattamento di tali dati, è necessario stabilire che l’ufficio finanziario agisce utilizzando
due importanti presunzioni, definite sempre all’Art. 32 del D.P.R. 600\1973, che sono:
• Presunzione generica, riguardo i dati bancari la normativa esprime che “se il contribuente non
dimostra che non ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o
che non hanno rilevanza allo stesso fine” i quali fanno prova di redditi conseguiti e non
dichiarati. Anche se il contribuente può sempre dimostrare di averne tenuto conto oppure che
non ne ha tenuto conto per determinati motivi;
• Presunzione specifica, l’ufficio può porre ricavi, alla base delle rettifiche e degli acce