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1. Tributi

Il termine tributo non viene definito dal nostro ordinamento giuridico tuttavia sappiamo che tributo è

termine che indica un genus giuridico che delinea un’imposizione economica coattiva che attuata

dalla pubblica amministrazione e quindi previsto da un atto giuridico. Il tributo è finalizzato a

finanziarie la spesa pubblica (es. le imposte di scopo hanno finalità specifiche).

Secondo la classificazione tradizionale rientrano in questo genus (solitamente sono asseriti nella

classificazione solo i primi tre punti in quanto il monopolio fiscale non è da tutti considerato un

tributo):

• Imposta (tributo per eccellenza), il suo presupposto è un fatto economico posto in essere al

soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente

pubblico; le imposte sono dovute a titolo di solidarietà

Art. 2 Cost

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 53 Cost.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

• Tassa, il suo presupposto è un’atto o un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un

provvedimento o lo svolgimento di un servizio pubblico specificatamente riguardati un

determinato soggetto (principio del beneficio);

• Contributo speciale, il suo presupposto è l’arricchimento che determinate categorie di soggetti

ritraggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata, di per sè, alla collettività in modo

indistinto. Sono una figura intermedia tra la casa e l’imposta, non riguardano né il singolo

individuo né la generalità;

• Monopolio fiscale, solitamente non viene asserito tra i tributi perché non è altro che un

corrispettivo versato per un atto di vendita. Tuttavia se analizziamo le finalità del gettito ottenuto

dallo stato da questi versamenti osserviamo che sono interamente impiegati per finanziare la

spesa pubblica perciò può essere inserito in questa classificazione;

Come abbiamo detto non viene definito il termine tributo ma possiamo trovarne spiegazione nelle

norme Art. 75 Costituzione che afferma che la nozione id tributo è caratterizzata dalla ricorrenza di

due elementi essenziali:

Art. 75 Cost.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare

trattati internazionali.

1. sacrificio economico, l’imposizione di un sacrificio economico individuale realizzato attraverso

un atto autoritario di oblatorio;

2. destinazione del gettito, la destinazione del gettito ha lo scopo di apprestare i mezzi per il

fabbisogno finanziario necessario a coprire le spese pubbliche;

Servizi pubblici indivisibili (finanziati attraverso contributi) e divisibili (finanziati dalle tasse)…. 1

2. Fonti

2.1 Riserva di legge

La Costituzione dispone che

Art. 23 Costituzione

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La norma contiene quindi una riserva di legge riproducendo uno dei principi classici della

democrazia classica “No taxation without representation”.

Nello specifico l’interpretazione della norma ci contrappone diverse problematiche:

1. il termine legge assunto da questo articolo non racchiude solamente la legge statale ordinaria,

ma anche gli atti aventi forza di legge (Decreto legge & Decreto legislativo), le leggi regionali e

nelle province di Bolzano e Trento anche le leggi provinciali. Inoltre questa riserva di legge non

impedisce che in maniera tributaria possano esservi fonti dell’Unione Europea quindi non si

pongono in contrasto con la riserva di legge;

2. tale riserva di legge non riguarda tutte le norme tributarie ma solamente quelle di diritto

sostanziale in quanto oggetto della riserva sono solo le norme impositrici;

3. la riserva di legge in questione è una riserva di legge relativa di conseguenza è richiesta

solamente una base legislativa quindi essa deve determinare solamente: i soggetti passivi, il

presupposto e la misura del tributo (Corte Cost. 435/2001);

4. questo articolo inoltre tutela tutte le “prestazioni personali e patrimoniali imposte” che è una

categoria più ampia del concetto di tributo. Riassumendo la Corte considera compresi in

questo insieme sia i tributi sia i corrispettivi di fonte contrattuale;

Inoltre le norme di imposizione tributaria (Art. 75 Cost) posseggono una determinata peculiarità

ossia non possono essere abrogate con referendum popolare poiché potrebbe essere finalizzate

ad operazioni demagogiche che provocherebbero ripercussioni negative sul bilancio.

2.2 Statuto del contribuente 212\2000

Questo testo unico è un’importante disposizione in materia di leggi tributarie. Gli articoli in esso

mantenuto sono da suddividere in:

1. dal 1 al 4, legge tributaria;

2. dal 5 al 21, rapporti tra la pubblica amministrazione (fisco) e il contribuente;

Nell’Art. 1 sono contenute due autoqualificazioni che tuttavia non significa che non hanno rango

costituzionale ma non sono nemmeno norme ordinarie quindi sono fonti normative interposte:

Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi

generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

1. non possono essere abrogate tacitamente

2. non possono essere abrogate con leggi speciali

Questa autoqualifica ha un alto rilievo per l’interprete in quanto le norme dello statuto sono a tutti

gli effetti criteri-guida vincolanti per l’interprete.

2.3 Decreti legge

I decreti legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge adottabili dal governo in casi

straordinari di necessità ed urgenza che perdono efficacia se non convertiti in legge entro 60 giorni

dalla pubblicazione. Questo atto viene utilizzato frequentemente perché questa materia affronta

temi tecnici e nei momenti in cui è necessario far fronte ad esigenze finanziarie urgenti. inoltre c’è

la necessita di intervenire in maniera pronta per finanziare la spesa pubblica.

Contrasto:

Art. 4 dello Statuto del contribuente 2

Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre

categorie di soggetti.

2.4 Decreti legislativi

Il parlamento, tramite una legge delega, delega al governo l’esercizio della funzione legislativa

previa determinazione di principi e criteri direttivi, solamente per un tempo limitato e per oggetti

definiti. Anche questo strumento è molto usato per la delicatezza e l’elevata complicanza della

materia.

2.5 Altre fonti

Altre fonti normative di diritto tributario sono rappresentate da:

• testi unici;

• regolamenti statali;

• regolamenti ministeriali;

2.6 Potestà legislativa

Secondo l’Art. 117 Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 119 Cost.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed

entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario.

La potestà legislativa non ha una divisione netta, è quindi ripartita tra Stato e regione in tale modo:

• potestà dello stato, sistema tributario e contabile e perequazione delle risorse finanziarie;

• potestà della regione, è concorrente e residuale. Concorrente perché la legiferazione della

materia trova limite nei principi fondamentali fissati da leggi dello stato;

Le regioni possono quindi legiferare in materia di contributi regionali

2.7 Diritto dell’unione Europea

L’ordinamento dell’unione europea ha una posizione di primato aspetto all’ordinamento nazionale.

In caso di incompatibilità tra una norma interna e una norma europea vale la norma europea.

Le basi del diritto dell’Unione Europea sono contenute nel TUE, TFUE e nella “Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione Europea”.

Il diritto europeo “derivato” è costituito dagli atti normativi emessi dagli organi dell’unione:

• Regolamenti (corrispondono alle leggi negli ordinamenti statali), riguardano tutti gli stati

membri, hanno portata generale e non necessitano il recepimento attraverso norme interne a

meno che non sia previsto dal regolamento stesso quindi sono direttamente applicabili e sono

obbligatorie in tutti i loro elementi;

• Direttive, si rivolgono solo ai singoli stati membri quindi sono strumenti di legislazione indiretta

(o a due studi) che necessitano dunque di recepimento da parte degli stati membri. Tuttavia nel

caso in cui le direttive non siano recepito viene riconosciuto a questi atti viene riconosciuto un

EFFETTO DIRETTO, quando contengono disposizioni precise e incondizionate, la cui

applicazione non richieda l’emanazione ulteriore di disposizioni (self executing);

• Decisioni, sono atti dell’Unione Europea che riguardano casi specifici, esse sono simili ai

provvedimenti che hanno effetto diretto e sono obbligatorie per i destinatari in esse indicate.

Interessano in modo particolare il diritto tributario le decisioni della Commissione, che ordinano

agli stati di revocare i benefici fiscali in quanto aiuti di Stato non compatibili con il TFUE;

• Sentenze, sono atti emessi dalla Corte di giustizia e hanno eretto diretto negli ordinamenti degli

Stati membri;

Si aggiunga inoltre anche la Soft Law, rappresentata da raccomandazioni e pareri. 3

2.8 Le convenzioni internazionali

Nel diritto internazionale pubblico vi sono norme tributarie che derivano da convenzioni la cui

ratifica deve essere autorizzata con legge.

Art. 80 Cost.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o

regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Inoltre le norme di legge che non rispettano gli obblighi derivanti dalla convenzione internazionale

(tra cui la CEDU ) non sono disapplicatili ma incostituzionali per per violazione dell’Art. 117

1

Costituzione.

Art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Infine di regola le norme delle convenzioni, in quanto norme speciali, prevalgono sulle norme

interne.

2.9. Efficacia delle norme tributarie nel tempo

Iter legis ordinario: i disegni di legge, dopo l’approvazione parlamentare e la promulgazione da

parte del Presidente della Repubblica diventano a tutti gli effetti leggi che, però, devono essere

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno

successivo alla pubblicazione.

Tuttavia è necessario distinguere “l’entrata in vigore” o “l’inizio dell’obbligatorietà” della “efficacia

nel tempo”; di regola la data di entrata in vigore è anche la data a partire dalla quale inizia

l’efficacia. Nonostante ciò possono essere casi in cui entrata in vigore e efficacia non coincidono e

si tratta dei casi in cui il momento dell’entrata in vigore indica soltanto che un testo normativo è

perfetto e vale com tale ma i suoi effetti sono differiti o retroagiscono.

Art. 11 Preleggi

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Inoltre per le leggi tributarie lo Statuto stabilisce che le nuove disposizioni non possono prevedere

adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo

giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3 Statuto del contribuente

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai

tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza

sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti

di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

In secondo luogo con questo articolo viene vietata la cosiddetta piccola retroattività. Infatti è

previsto che le modifiche dei tributi periodici si applichino dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso alla data in cui entrano in vigore. La norma tuttavia è da intendersi riferita a

modiche peggiorative per il contribuente.

La regola generale è dunque l’irretroattività. ma è regola che può essere derogata da altre norme

di legge.

La retroattività può concernere a:

- fattispecie, quando viene istituito un tributo che colpisce fatti del passato;

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

1 4

- effetti, quando ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in vigore della legge, sono collegati effetti

che invece riguardano il passato (es. legge condono…);

- fattispecie e effetti, quando la nuova legge considera fatti del passato e a tali fatti collega effetti

ex tunc (es. leggi che disciplinano gli effetti dei decreti legge non convertiti…);

2

Le leggi cessano di essere efficaci con:

• abrogazione, con essa l’efficacia della legge abrogata cessa ex nunc mentre continua a

3

regolare i fatti avvenuti nel tempo che va dalla sua entrata in vigore alla propria abrogazione.

Dal punto di vista tributario, una legge abrogata continua ad essere applicabile ai fatti avvenuti

prima dell’abrogazione e continua ad essere dovuti i tributi sorti in relazione a presupposti

d’imposta avvenuti sotto il suo vigore.

L’abrogazione può essere: per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le

nuove disposizioni e le recedente o per nuova la nuova regolamentazione dell’intera materia;

• dichiarazione dei incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, questa dichiarazione ne

fa cessare l’efficacia ex tunc quindi la legge giudicata illegittima è da considerarsi come mai

esistita e tutti gli efferenti relativi ad essa devono considera4si come mai venuti ad esistenza.

Dal punto di vista tributario, i tributi già riscossi debbono essere rimborsati se il rimborso non sia

impedito;

• scade il termine previsto;

Inoltre le norme nazionali pur rimanendo formalmente vigenti cessano di essere applicabili quando

la materia è regolamentata da norme dell’Unione Europea direttamente applicabili o dotate di

effetto diretto.

In secondo luogo come già notato, per le disposizioni dello Statuto non vale il disposto dell’Art. 15

delle Preleggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le

nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Inoltre lo Statuto del Contribuente non può essere abrogato da leggi specifiche ma solo da leggi

generali. Infine le leggi tributarie non possono abrogate con referendum (Art. 74 Cost.) con leggi si

intendono sia le leggi sostanziali sia quelle strumentali.

2.10 Efficacia delle norme tributarie nello spazio

La legge tributaria esplica i suoi effetti in tutto il territorio politico nazionale (principio di

territorialità). Tuttavia certe imposte prescindono da ciò tassando anche fatti accaduti all’estero

dando rilievo determinante ad altri elementi (es. imposte sui redditi che fa riferimento alla

residenza fiscale dell’individuo per i redditi prodotti anche all’estero).

Le imposte personali sui redditi sono informate al principio per cui, nei confronti dei soggetti

fiscalmente residenti, si tassa il complesso dei redditi posseduti indipendentemente dal luogo di

produzione. Mentre nei confronti dei non residenti si tassano soltanto i redditi prodotti nello stato .

4

Concetto di residenza fiscale, un soggetto si considera fiscalmente residente se è inscritto per la

maggior parte del periodo dei posta alle anagrafi dei comuni. Per evitare spostamenti fittizi nel

momento in cui si dovesse spostare in un paese black list c’è un onere di tassazione del 100%.

agisce fin dall'inizio rimuovendo retroattivamente gli effetti della legge anteriore come se essa non fosse mai esistita

2 vuol dire "da allora", e sta a indicare che una determinata azione oppure giudizio agisce da quel momento. È quindi utilizzata come

3

sinonimo di non retroattività

4 IVA non imponibilità delle esportazioni

L’imposta di registro si applica agli atti giuridici formati nello stato e agli atti forniti all’estero ma che esplichino effetti nel territorio interno

L’imposta sulle successioni si applica su tutti i beni, se il de cuius è residente, e solo sui beni situasti nel territorio interno se esso non è

residente in Italia 5

3. Interpretazione

Non esistono criteri interpretativi peculiari al diritto tributario. Non esiste alcun canone che imponga

di sviluppare l’interpretazione in modo da pervenire ad una estensione o restrizione della materia

imponibile. Tuttavia si ritiene che le norme che accordano esenzioni o agevolazioni, in quanto

norme di deroga, siano da interpretare res

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher massimo.donazzon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Stevanato Dario.
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