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Estratto del documento

Per poter verificare la veridicità di tali informazioni, l’amministrazione finanziaria è titolare di alcuni

poteri, attraverso i quali possono essere istituite attività istruttorie, e possono essere classificate in:

- Controllo di tipo liquidatorio;

- Controllo di tipo formale;

- Controllo di tipo sostanziale;

Tali poteri, che trovano fonte normativa nel D.P.R. 600\1973, differiscono non solo per tipologia di

controllo ma anche per soggetti coinvolti, per modalità di attuazione e per rilevanza degli esiti.

Inoltre, dato che differiscono per analiticità del controllo, questi poteri possono essere utilizzati solo

in presenza di determinati presupposti.

10.1 Controllo di tipo liquidatorio

Innanzitutto dobbiamo stabilire cosa si definisce con liquidazione, termine che si riferisce all’azione

di calcolo dell’imposta. Quindi attraverso l’attività di liquidazione la pubblica amministrazione

calcola l’imposta in base all’aliquota e la base imponibile.

Questa è la tipologia di controllo più superficiale e perciò è la prima in ordine di effettuazione,

rispetto alle altre due.

Le peculiarità di tale controllo sono:

• Viene svolto attraverso procedure informatiche, quindi il controllo telematico viene svolto

attraverso software applicativi. Di conseguenza, da parte dell’amministrazione finanziaria non vi

è una grande attività in quanto è il software che verifica la coerenza rispetto ai dati presentati.

In seguito non viene svolto alcun tipo di verifica in merito a quello indicato dalla dichiarazione;

• In questo caso, data l’automaticità del controllo, esso viene esercitato sulla totalità delle

dichiarazioni presentate;

Questo potere, viene analizzato e normato analiticamente all’Art. 36-bis del D.P.R. 600\1973.

L’esito del controllo di tipo liquidatorio può essere:

1. L’importo autoliquidato è inferiore all’importo che si dovrebbe versare.

In questo caso l’amministrazione finanziaria non può emette l’avviso di accertamento in quanto

per poter fare ciò necessita di un controllo più specifico.

Quindi l’amministrazione procede solamente con la riscossione attraverso al notificazione di un

avviso bonario. Con il suddetto avviso l’amministrazione invita il contribuente a versare le

somme dovute comprensive di: imposta non dichiarata, interessi maturati sull’imposta non

dichiarata e le sanzioni pari al 30% dell’importo non dichiarato.

Il contribuente non può impugnare o contestare tale documento in quanto è una mera

comunicazione.

Il soggetto passivo può altresì decidere di versare quanto richiesto, tuttavia il contribuente

potrebbe inviare all’amministrazione finanzia uno scritto in cui si evidenzino delle circostanze

che si sono venute a creare e che potrebbero valere a sua discolpa, come potrebbe essere

l’evidenziazione di un’errore del controllo telematico. Oppure il contribuente potrebbe decidere

di non pagare quanto dovuto, in tal caso la somma dovuta e richiesta dall’amministrazione

viene iscritta a ruolo dalla stessa e viene emessa conseguentemente una cartella di

pagamento nei confronti del contribuente inadempiente; 34

2. L’importo autoliquidato è maggiore all’importo che si dovrebbe versare. In tal caso il contraente

si trova in posizione creditoria nei confronti dello stato e si dovrà quindi proseguire come

prevede la procedura di rimborso;

10.2 Controllo di tipo formale

Rispetto agli altri due controlli, questo si torva in una posizione intermedia perché questo controllo

ha per oggetto la verifica della dichiarazione ma anche i documenti conservati dal contribuente a

giustificazione di quanto redatto nella dichiarazione.

Questa tipologia di controllo viene normata e descritta dall’Art. 36-ter del D.P.R. 600\1973.

Ovviamente, rispetto alla precedente tipologia, l’attività richiesta in tal caso è più amplia da parte

dell’ufficio dell’amministrazione.

Un’ulteriore peculiarità è che i soggetti destinatari di tale controllo non sono tutti i contribuenti ma

bensì solamente ad alcuni contribuenti scelti in base a dei criteri stabiliti periodicamente dal

Ministero dell’Economia e della Finanza, tenendo conto di:

• Categorie di contribuenti più a rischio di evasione fiscale delle imposte;

• Capacità strutturale dell’ufficio atto a controllare questi determinati soggetti;

A questo punto l’ufficio periferico agisce inviando ai contribuenti delle richieste nelle quali viene

chiesto di produrre elementi giustificativi o di supporto della dichiarazione presentata dal

contribuente. Questo passaggio è molto Importante poiché rappresenta il primo contraddittorio tra i

due soggetti in questione (amministrazione finanziaria e contribuente) che avviene in via

preventiva.

Infine in analogia al controllo liquidatorio, l’ufficio non compie un controllo approfondito del merito

della questione (ossia sulla dichiarazione stessa) in quanto vengono richiesti elementi aggiuntivi

solo per alcuni quadri dell’imposta (es. deduzioni).

L’esito di tale controllo di tipo formale, può quindi essere quello di escludere in tutto o in parte le

deduzioni o le detrazioni o rideterminare i crediti d’imposta.

Anche in questo caso, come quello precedente, non è possibile emettere un’avviso di

accertamento ma solo un atto bonario nei quali sarà indicata l’imposta da versare e a partire da ciò

il contribuente ha la possibilità. Nel caso in cui esso decide di non adempiere l’imposta verrà

iscritta a ruolo unitamente alla alla sanzione.

Nella circostanza in cui la notifica dell’avvito (che obbligatorio) non fosse effettuata, al cartella di

pagamento risulta nulla.

10.3 Controllo di tipo sostanziale

Tale controllo prevede una maggiore attività da parte dell’ufficio e si fa a riferimento a delle

situazioni in cui vi è un ampio dialogo tra i due soggetti per ricavare informazioni ai fini

dell’accertamento.

Questa tipologia di controllo viene normata e descritta dall’Art.32 del D.P.R. 600\1973.

In questo caso, gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria, rappresentata sia

dall’agenzia delle entrate sia dalla guardia di finanza, sono:

• Anagrafe tributaria, la quale contiene informazioni inerenti al contribuente come dati finanziari,

precedenti dichiarazioni o precedenti controlli condotti sul contribuente da cui può emergere la

posizione fiscale del contribuente;

• Notizie di varie fonti, ossia dati desumibili dalla stampa o da internet nei limiti derivanti dal fine

del rilevamento;

Tuttavia non possono essere utilizzate prove la cui usufruibilità derivi da norme specifiche o se

l’utilizzo va a ledere diritti costituzionalmente inderogabili del contribuente, anche se a volte tali

diritti possono avere deroghe (es. giudizio di costituzionalità positivo per la lista Falciani). 35

Inoltre, l’amministrazione ha il potere di richiedere informazioni direttamente a terzi in alcuni

casi. Tali casistiche sono affrontate dai punti 2, 3 e 4 dello stesso articolo, e prevedono:

• Inviti a comparire, ossia un atto notificato il quale comunica che il contribuente o un suo legale

rappresenta dovrà presentarsi per fornire dati e notizie rilevanti, dell’esercizio di riferimento, ai

fini dell’accertamento nei suoi confronti;

• Trasmissione o esibizione di dati, in questo caso il contribuente non viene invitato presso la

sede dell’ufficio ma bensì viene richiesto di inviare all’ufficio o presentare atti o documenti, che

per coloro che sono soggetti a tale obbligo possono essere registri iva, scritture contabili.

Pare necessario evidenziare come, nel caso in cui l’ufficio proceda in questo modo, esso abbai

già formulato un’idea riguardo il contribuente e chieda tali documenti per controllare una

determinata informazione iscritta nella dichiarazione;

• Questionario specifico, ossia questionari relativi a dati o notizie specifiche rilevanti al fine

dell’accertamento;

Questa tipologia di potere, di inviare richieste, questionari o esibire documenti, è valido nei

confronti di altri soggetti (punti 5,6,7):

• Soggetti in veste pubblica, ossia le altre amministrazioni, enti pubblici non economici e organi

dello Stato;

• Soggetti di diritto privato, che possono essere:

- Società di assicurazione, enti che effettuano pagamenti e riscossioni per conto di terzi, o che

svolgono attività di intermediazione finanziaria;

- Notai, procuratori del registro, conservatori del registro immobiliare e ad ogni altro pubblico

ufficiale che possa detenere copie o estratti di atti detenuti presso di loro;

Per dire che questi primi poteri attengono alla richiesta di dati e documenti nei contenti del diretto

contribuente o nei confronti di terzi.

Un caso particolare, della nostra giurisprudenza, riguarda le indagini bancarie.

Infatti l’amministrazione può avere necessità di analizzare o vagliare i rapporti intrattenuti tra il

contribuente e soggetti finanziari in questione questo perché le richieste di informazioni possono

essere rivolte anche alle poste, alle società fiduciarie OCR, società di gestione del risparmio.

Ciò accade perché nel sistema italiano non è ammesso il cosiddetto “segreto bancario” su cui si è

pronunciata, attraverso la sentenza 51\1992, la corte costituzionale.

Tuttavia è necessario notare come questi terzi soggetti potrebbero non trasmettere o trasmettere

parzialmente i dati richiesti. Nonostante ciò l’ufficio dell’amministrazione finanziaria può disporre ai

proprio funzionari di accedere alla sede della banca per capire se i dati sono stati trasmessi in

modo coretto e veritiero ma solo previa un’autorizzazione a procedere.

Ovviamente di tale attività deve essere data conoscenza al contribuente attraverso l’ufficio

finanziario di competenza.

Riguardo al trattamento di tali dati, è necessario stabilire che l’ufficio finanziario agisce utilizzando

due importanti presunzioni, definite sempre all’Art. 32 del D.P.R. 600\1973, che sono:

• Presunzione generica, riguardo i dati bancari la normativa esprime che “se il contribuente non

dimostra che non ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o

che non hanno rilevanza allo stesso fine” i quali fanno prova di redditi conseguiti e non

dichiarati. Anche se il contribuente può sempre dimostrare di averne tenuto conto oppure che

non ne ha tenuto conto per determinati motivi;

• Presunzione specifica, l’ufficio può porre ricavi, alla base delle rettifiche e degli acce

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher massimo.donazzon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Stevanato Dario.