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REQUISITO SOGGETTIVO
I due termini dell’art 53 che identificano il soggetto sono:
• ®
Tutti Tutti coloro che hanno realizzato il presupposto del tributo (a prescindere da
residenza/cittadinanza, maggiore/minore età, persona fisica/giuridica).
Casi eccezionali:
Tributi individuali: utilizzano residenza
o Tributi reali: solo luogo in cui è esercitata l’attività
o
• ®
Loro Ognuno concorre per la sua capacità contributiva
Si credeva che la famiglia fosse un elemento di fatto, in cui solo uno era soggetto passivo, ma così
uno finiva per essere soggetto passivo di una capacità contributiva altrui.
La corte costituzionale l’ha dichiarata illegittima.
La famiglia (e gruppo societario) non esiste come soggetto passivo: concorrere alle spese presuppone
aver posto in essere un atto giuridico rilevante rispetto la quale nasce posizione di dovere.
Vi sono norme che pongono tributi a soggetti diversi da coloro cui è imputabile il presupposto, l’articolo 53
non è violato se il terzo è in grado di far ricadere l’onere economico del tributi su chi realizza il presupposto.
Ciò legittima:
• ®
Solidarietà Perché chi paga ha il diritto di regresso nei confronti dei coobbligati
• ®
Sostituzione Perché l’onere economico economico è riversato tramite ritenuta o rivalsa su colui
che realizza presupposto
• Accollo d’imposta
• Successione d’imposta
Inoltre il fisco non può trattenere prelievi avvenuti indebitamente, quindi in assenza di capacità contributiva,
perché il non poter riavere l’imposta viola il principio di capacità contributiva.
Progressività
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Indica che il sistema tributario non ha solo lo scopo di fornire mezzi finanziari allo stato, ma anche funzioni
redistributive per il raggiungimento di fini di giustizia sociale.
Non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso, il principio può essere raggiunto anche
attraverso un tributo sul reddito globale a carattere progressivo (Irpef).
Il legislatore non dice quanto progressivo deve essere, ma ci devono essere almeno due scaglioni di imposta
(attualmente 5).
La progressività è l’elemento visibile del principio del sacrificio
Se richiedo tasse in proporzione ai servizi non c’è alcun sacrificio, ma se richiedo tasse maggiori
senza un servizio in contropartita è un sacrificio, una riduzione patrimoniale senza corrispettivo.
Quindi il parametro non può essere solo la capacità contributiva ma anche il sacrificio.
Si sacrifica colui che ha un costo marginale della contribuzione crescente, ossia a reddito maggiore il
sacrificio è sempre maggiore. (chi ha 100 paga più del doppio di chi ha 50)
Il concorso non è solo alle spese pubbliche proprie, ma ad un sistema di spese a beneficio di tutti.
I servizi si dividono in:
• ®
Indivisibili Finanziati dalla fiscalità in generale, cioè con le imposte, non essendovi la possibilità
di individuare chi ne fruisce. Si applica principio capacità contributiva.
• ®
Divisibili E’ individuabile chi fruisce il servizio quindi il finanziamento può essere fondato su
principio di beneficio o controprestazione. Può essere imposto a carico di chi ne
friusce.
Un ulteriore distinzione:
• Essenziali (sanità, giustizia, istruzione..)
• Non essenziali
Solo per il finanziamento dei servizi pubblici non essenziali non vige il principio di capacità contributiva, ma
si usa il principio del beneficio.
®
Tributi commutativi Fondati sul principio della controprestazione (es: tributi ambientali)
Chi usa un bene è tassato non perché indice di capacità contributiva, ma perché chi usa quel
bene deve corrispondere un tributo.
CAPITOLO 5: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
L’obbligazione tributaria, non è concettualmente diversa da quella di diritto privato, ma si differenzia perchè
è un’obbligazione di diritto pubblico.
Si ricorre per analogia alle norme del codice civile quando:
• Disciplina tributaria presenta lacune
• Norme del codice civile siano suscettibili di essere estete oltre il diritto privato
• Norme del codice siano compatibili con peculiarità del diritto privato
L’obbligazione tributaria è un’obbligazione legale, essendo disciplinata da legge e altre fonti di rango
legislativo.
Il verificarsi del presupposto non sempre determina il nascere dell’obbligazione. Perché presuppone il
compimento, da parte dell’ente impositore o dei soggetti passivi di determinati atti (dichiarazione, avviso di
accertamento). ®
PRESUPPOSTO Evento che determina il sorgere, direttamente o indirettamente, dell’obbligazione
tributaria.
Il termine presupposto è preferito nei discorsi giuridici, mentre l’oggetto è utilizzato nei discorsi
economici.
Questo spiega perché certi tributi vengono classificati indiretti per chi tiene conto del profilo
giuridico, e diretti per chi tiene conto del profilo economico.
Le classificazioni più correnti di imposta hanno come riferimento il presupposto:
®
DIRETTE Colpiscono una manifestazione diretta della capacità contributiva, colpiscono quindi
o reddito e patrimonio.
®
INDIRETTE Colpiscono una manifestazione diretta della capacità contributiva e sono tutte le altre
o (imposte su consumi, trasferimenti, affari)
Le imposte sul reddito sono distinte in personali e reali a seconda che nella loro disciplina, abbia o non
abbia, rilievo qualche elemento che attiene alla persona del soggetto passivo (situazione familiare).
®
L’imposta personale principiale: IRPEF Colpisce tutti i redditi di un soggetto, con aliquote
progressive e tiene conto oltre che delle spese di
produzione del reddito, anche di situazioni personali.
Il presupposto può essere un fatto istantaneo o periodico, per cui si distingue tra:
®
IMPOSTE ISTANTANEE Hanno come presupposti fatti istantanei, ad esempio cui il presupposto è il
o patrimonio in un determinato istante (imposta di registro che tassa atti
giuridici e imposta sulle successioni).
®
IMPOSTE PERIODICHE Hanno come presupposto fatti che si calcolano in un determinato periodo
o (periodo d’imposta)
Ad esempio l’imposta sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto.
Base imponibile
Il presupposto è ciò che provoca l’applicabilità di un tributo, la base imponibile è ciò che ne determina la
misura.
La base imponibile è costituita per la maggior parte delle imposte da una grandezza monetaria.
®
Imposte dirette Importo netto: ciò che residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte deduzioni e
o riduzioni previste
®
Imposte indirette Varia da tributo a tributo
o Iva: corrispettivo cessioni o servizi
Imposta di registro: valore bene o diritto cui si riferisce contratto
Se gli elementi della base imponibile non sono entità monetarie, ma beni o servizi bisogna quantificarne il
valore in moneta.
Il legislatore non si limita a stabilire qual è la base imponibile di un tributo ma fissa norme che dettano la
composizione e i criteri di valutazione:
Se la base imponibile è un valore netto: si hanno norme sui componenti positivi e norme sui
componenti negativi.
Le detrazioni possono dipendere da ragioni di tecnica tributaria o extrafiscali.
La base imponibile può essere costituita da cose misurate nella loro misura o peso o considerate nella loro
unità. Tasso
®
Tasso fisso Ad esempio l’imposta fissa di registro dovuta in una certa misura per ogi atto di cui si chiede
la registrazione
®
Tasso variabile Costituito, quando la base imponibile è una grandezza monetaria, da una aliquota
(percentuale dell’imponibile) che può essere:
Proporzionale: fissa, non muta al variare dell’imponibile
Progressiva (per classi, per scaglioni, continua o per detrazione)
Irpef adotta progressività per scaglioni, ad ogni scaglione di reddito corrisponde un’aliquota
via via crescente
Regressiva: aliquota diminuisce all’aumentare della base imponibile
Graduale: la base imponibile è divisa in più gradi, ciascuna delle quali corrisponde una determinata
aliquota Sovraimposte
Vi è sovrapposizione di fattispecie quando la fattispecie imponibile di un tributo (imposta madre) viene usata
come fattispecie di un'altra imposta (imposta figlia).
Imposta figlia è denominata addizionale o sovraimposta.
E’ addizionale anche il tributo la cui misura è ragguagliata ad una frazione o multiplo di quanto dovuto per
imposta base. Esclusioni, esenzioni, agevolazioni
®
ESENZIONI Disposizioni che sottraggono del tutto all’applicazione di un tributo, ipotesi che sono
imponibili in base alla definizione generale del presupposto di quel tributo.
Vi possono essere esenzioni:
®
Soggettive Non opera più quando la proprietà del bene viene trasferita a un soggetto non
o esente
Esenzione da imu sugli immobili posseduti da stato o regioni
®
Oggettive Non vengono meno se muta proprietà cespite
o Esenzione da imu immobili classificabili in talune categorie catastali e terreni
agricoli in aree montane
®
Miste Esenzione dei redditi e dei terreni dello stato solo se destinati ad usi o servizi di
o pubblico interesse
Possono operare ex lege o solo a seguito di istanza di parte, o di apposito provvedimento
esonerativo.
Per individuare le fattispecie esenti si possono usare due criteri:
®
Logico Sono esenzioni tutti i casi che sono in rapporto di deroga rispetto alla norma che
o definisce il presupposto
®
Nominalistico Sono esenzioni quelle che il legislatore identifica come tali
o ®
ESCLUSIONI Se le esenzioni costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale del tributo, le
esclusioni risultano da enunciati con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicabilità del
tributo, senza derogare a quanto risulta dagli enunciati generali.
E’ dunque una norma che concorre a definire il presupposto ed a cui non corrisponde una
norma diversa da quella che definisce il presupposto.
Esempio:
Le plusvalenze da partecipazioni non sono tassate in quanto esenti
I dividendi non sono tassati in quanto esclusi
La distinzione rileva perché i costi inerenti ai proventi esclusi deducibili, mentre quelli
esenti no.
®
AGEVOLAZIONI Ogni norma che in deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il quantum
dell’imposta.
Strumenti tecnici sono molteplici: