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GLI ORGANI SOCIALI
La società in accomandita per azioni si fonda sulla presenza di 3 distinti organi:
1. Assemblea, all’assemblea si applicano le regole di funzionamento dettate per la società per azioni, tuttavia, gli
accomandatari non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci; le modificazioni dell’atto
costitutivo devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria e devono essere approvate da tutti i soci
accomandatari; nella competenza dell’assemblea straordinaria rientra anche la nomina e la revoca degli
amministratori.
2. Amministratori, i soci accomandatari designati nell’atto costitutivo sono di diritto amministratori; possono essere
revocati anche se non ricorre giusta causa e la revoca deve essere deliberata con le maggioranze prescritte per le
deliberazioni dell’assemblea straordinaria; gli accomandatari-amministratori possono rinunciare all’ufficio; la nomina
di nuovi amministratori in sostituzione di quelli cessati dalla carica deve essere deliberata dall’assemblea
straordinaria e deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore deve essere
scelto tra gli azionisti ed assume la qualità di accomandatario con l’accettazione della nomina.
Gli accomandatari-amministratori sono soggetti agli stessi obblighi degli amministratori di società per azioni; sono
personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali e sono tenuti al risarcimento dei
danni per violazione degli obblighi posti a loro carico verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o
terzi direttamente danneggiati.
Nessuna regola specifica è dettata per la pluralità di amministratori, si applica quindi la disciplina dettata per il
consiglio di amministrazione della società per azioni.
3. Collegio sindacale, l’unica deviazione dalla disciplina della società per azioni consiste nel divieto per gli
accomandatari di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Per la società in accomandita per azioni è prevista una causa di scioglimento tipica e ulteriore rispetto a quelle
dettate per la società per azioni.
La società si scioglie in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se nel termine di 6 mesi non si è
provveduto alla sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica; per questo periodo il collegio sindacale
nomina un amministratore provvisorio.
Fra le cause di scioglimento non è previsto, diversamente che per l’accomandita semplice, il venir meno di tutti gli
accomandanti; in tal caso la società può continuare l’attività con i soli soci accomandatari fino a quando non
insorgerà la necessità di adottare una delibera che per legge è riservata esclusivamente agli accomandanti (nomina e
revoca dei sindaci).
Dopo la cancellazione della società, i creditori rimasti insoddisfatti potranno far valere i loro diritti nei confronti degli
accomandatari e anche dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi.
A RESPONSABILITA’ LIMITATA
LA SOCIETA’
società a responsabilità limitata è una società di capitali in cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
La
società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Costituisce oggi il tipo di società di capitali più diffuso a causa di:
1. minori requisiti di capitale; il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società è di 10.000
euro e a partire dal 2013 può anche essere costituita con un capitale inferiore al minimo legale purché pari
ad almeno un euro e in questo caso i conferimento devono versarsi per intero e in denaro al momento della
sottoscrizione nelle mani degli amministratori ed è previsto un maggior accantonamento di utili per la
riserva legale;
2. minori costi di funzionamento; la presenza di un organo di controllo è obbligatoria solo per le s.r.l. che
superano determinate dimensioni e in questo caso possono limitarsi alla nomina di un solo sindaco o di un
revisore;
3. maggiore flessibilità organizzativa; nella s.r.l. è consentito adottare anche soluzioni organizzative proprie
delle società di persone;
4. minori costi di costituzione.
La costituzione della società a responsabilità limitata presenta alcune deviazioni dal regime della società per azioni:
- non è ammessa la stipulazione dell’atto costitutivo per pubblica sottoscrizione;
- il capitale sociale minimo richiesto è di 10.000 euro;
- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di s.r.l.
I conferimenti Nella s.r.l. possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica;
se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro. Se il capitale sociale è inferiore
al minimo legale può essere conferito esclusivamente denaro e deve essere interamente versato al momento della
costituzione. Il versamento del 25% in denaro va effettuato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo.
È consentito il conferimento di prestazioni d’opere o servizi purché l’intero valore sia garantito da una polizza di
assicurazione o da una fideiussione bancaria che possono essere sostituite dal socio con un versamento a titolo di
cauzione del corrispondente importo in denaro. I conferimenti in natura devono essere interamente liberati al
momento della sottoscrizione; l’esperto chiamato ad effettuarne la valutazione deve essere un revisore o una
società di revisione iscritti nell’apposito registro; non è prevista alcuna revisione della stima.
I titoli di debito L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di titoli di debito (art. 2483) e stabilisce se la
competenza ad emetterli spetti ai soci o agli amministratori; può anche prevedere che le condizioni e le modalità di
rimborso possano essere modificate con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.
I titoli di debito sono emessi a fronte di un apporto a titolo di prestito, ne consegue che il rimborso del capitale non
può essere condizionato dall’andamento economico della società. L’atto costitutivo può assimilare i titoli di debito
alle obbligazioni prevedendone l’emissione come titoli di massa, cioè come frazioni di uguale valore nominale e con
uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento, e la loro circolazione secondo la disciplina dei titoli di
credito, oppure come titoli individuali, cioè ciascun titolo rappresenta una distinta operazione di finanziamento. e
può esserne esclusa la circolazione.
Non ci sono limiti quantitativi all’emissione e i titoli di debito possono essere collocati direttamente presso il
pubblico dei risparmiatori, possono infatti essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale.
Le quote sociali Nella s.p.a. il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee che prescindono dalle persone dei
soci e dal loro numero mentre nella s.r.l. vi è un criterio personale dato che le quote di partecipazione non possono
essere rappresentate da azioni. Il capitale sociale della s.r.l. è diviso in parti in base al numero dei soci: il numero
iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio
diventa titolare di un’unica quota di partecipazione. Nella s.p.a. il socio riceve un certo numero di azioni di uguale
valore, ma nella s.r.l. diventa titolare di una sola quota del valore indicato nell’atto costitutivo.
Mentre le azioni attribuiscono pari diritti, le quote possono essere anche le une diverse dalle altre sotto tale profilo,
infatti, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
La quota di s.r.l. è unica ed esprime in modo unitario la posizione del socio nella società mentre nella s.p.a. il socio
può avere più partecipazioni sociali autonome e distinte tra loro. L’acquisto di altre quote non rende il socio titolare
di più quote distinte ma determina solo un incremento quantitativo dell’originaria ed unica quota.
A differenza dell’azione la quota è divisibile ma l’atto costitutivo può escluderne la divisibilità; se la quota è di
proprietà comune di più persone, deve essere nominato un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali.
Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito né possono formare oggetto di offerta al pubblico;
l’eventuale certificato di quota costituisce semplice documento probatorio della qualità di socio, non uno strumento
per la circolazione della stessa.
Le quote della s.r.l. sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte. L’atto
costitutivo può limitare e escludere il trasferimento delle quote (art. 2469) e può contenere clausole di prelazione, di
riscatto o di covendita delle stesse; può inoltre prevedere che il recesso non possa essere esercitato prima di un
certo termine non maggiore di 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota.
I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da
un documento informatico; il notaio, ovvero in caso di documento informatico un ragioniere o dottore
commercialista, devono depositare entro 30 giorni l’atto di trasferimento per l’iscrizione nel registro delle imprese
dopo la quale il trasferimenti produce effetti.
La legge non richiede più l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci dato che dal 2008 l’obbligo di tenuta di
questo libro è stato soppresso al fine di ridurre i costi amministrativi a carico delle società. Sono però legittime le
clausole dell’atto costitutivo che continuano a prevederne la tenuta.
Se la quota trasferita non è interamente liberata, l’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti
ancora dovuti per 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La quota può costituire oggetto
di pegno, usufrutto e sequestro e in tal caso si richiama la corrispondente disciplina dettata per le azioni. La quota
può inoltre formare oggetto di espropriazione da parte dei creditori personali del socio (art. 2471) con conseguente
vendita forzata o assegnazione della stessa al creditore precedente.
Alla s.r.l. è vietato l’acquisto delle proprie quote e non può accettarle in garanzia.
Recesso ed es