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La società per azioni

La società per azioni (s.p.a.) forma con la società in accomandita per azioni e con la società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali. In essa:

  • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325); ciò differenzia la s.p.a. dalla s.a.p.a. nella quale vi sono i soci accomandatari responsabili solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
  • La partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346); ciò differenzia la s.p.a. dalla s.r.l. in cui le quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni e non possono formare oggetto di offerta al pubblico.

Caratteristiche della s.p.a.

La s.p.a. è caratterizzata da:

  1. Personalità giuridica; la s.p.a. in quanto dotata di personalità giuridica è per legge trattata come soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. La società è qualificabile come imprenditore.
  2. Responsabilità limitata dei soci; i soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali poiché di queste risponde la società col suo patrimonio. I soci sono solo obbligati ad eseguire i conferimenti promessi e possono perciò determinare quanta parte della propria ricchezza personale intendono esporre al rischio dell’attività sociale.
  3. Organizzazione corporativa; è un’organizzazione basata cioè sulla necessaria presenza di distinti organi quali l’assemblea, un organo di gestione e un organo di controllo.
  4. Quote di partecipazione rappresentate da azioni; le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore e che conferiscono ai possessori uguali diritti. La divisione del capitale sociale è operata secondo un criterio astratto-matematico che prescinde dal numero dei soci; è il risultato di una divisione del capitale sociale sottoscritto secondo un’unità di misura liberamente predeterminata che costituisce il valore delle azioni. Le azioni sono liberamente trasferibili favorendo lo smobilizzo del capitale investito e il ricambio dei soci.

La limitazione del rischio individuale dei soci e la pronta mobilitazione dell’investimento costituiscono strumenti che favoriscono la raccolta degli ingenti capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa. Si rende così possibile la compartecipazione di un ristretto numero di soci che assumono l’iniziativa economica e sono animati da spirito imprenditoriale, i c.d. azionisti imprenditori, con una gran massa di piccoli azionisti animati dal solo intento di investire il proprio risparmio, i c.d. azionisti risparmiatori, rassicurati dalla possibilità di pronto disinvestimento.

Composizione dell'azionariato

La composizione dell’azionariato delle società quotate si è significativamente modificata a partire dalla metà degli anni Ottanta per la comparsa di una nuova figura di investitori, cioè gli organismi di investimento collettivo. All’investimento diretto in azioni da parte dei piccoli risparmiatori si è infatti affiancato l’investimento indiretto tramite operatori professionali specializzati che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio di diversificazione del rischio.

Problematiche della s.p.a.

La società per azioni presenta due principali problematiche:

  • Nelle società a ristretta base azionaria i problemi principali sono quelli della tutela dei soci di minoranza e dei creditori contro possibili abusi dei soci di maggioranza; la partecipazione attiva dei soci alle assemblee assicura che chi ha più conferito e più rischia ha più potere.
  • Nelle società che fanno appello al pubblico risparmio, con quindi una larghissima base azionaria, il naturale disinteresse degli azionisti investitori per la vita della società favorisce il dominio della stessa da parte di gruppi minoritari di controllo e rende quindi il controllo minoritario un fenomeno istituzionale, fisiologico e irreversibile. Si creano così le premesse per possibili operazioni truffaldine poiché chi decide è chi rischia meno e può sempre defilarsi nel tempo vendendo le azioni lasciando ad "affondare" i creditori e i piccoli azionisti risparmiatori.

L'evoluzione della disciplina

La disciplina della s.p.a. ha subito dal 1942 ad oggi una serie di interventi legislativi sotto la spinta di una duplice esigenza di dare risposta ai problemi che il codice del 1942 non aveva saputo risolvere e di dare attuazione alle direttive emanate dall’Unione Europea. Le principali linee di tendenza sono:

  1. In primo luogo, è stato posto un freno al proliferare di minisocietà per azioni con capitale irrisorio poiché il codice del 1942 fissava a un milione di lire il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione. Il capitale sociale minimo per la costituzione della s.p.a. è stato portato a 200 mln di lire nel 1977 (100.000 euro con il cambio della valuta), elevato a 120.000 euro e ridotto poi a 50.000 nel 2014.
  2. La seconda linea di tendenza riguarda la presa in atto che la disciplina del codice del 1942 era inidonea ad assicurare il corretto funzionamento delle s.p.a. che fanno appello sistematico al pubblico risparmio e presentano perciò una larghissima base azionaria. Si è quindi dettata una specifica disciplina per le società con azioni quotate in mercati regolamentati; un primo intervento si è avuto nel 1974 con la possibilità di emettere la categoria delle azioni di risparmio prive del diritto di voto, poi con la certificazione del bilancio da parte di un’autonoma società di revisione e infine con l’istituzione di un organo pubblico di controllo ovvero la Consob.
  3. Dal 1983 vi è una progressiva riforma della disciplina del mercato mobiliare con l’introduzione di nuove figure di intermediari (la società di intermediazione mobiliare), di organismi di investimento collettivo (fondi comuni, società di investimento a capitale variabile, fondi pensione).
  4. L’esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie ha dato l’avvio a partire dal 1996 ad un’ulteriore riforma della disciplina delle società quotate per rendere più efficiente la gestione delle stesse e per rafforzare la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza attraverso una crescente rilevanza della gestione collettiva del risparmio oggi costituita anche da potenti investitori istituzionali nazionali ed esteri.
  5. La riforma organica della disciplina generale delle società di capitali del 2003 sostituisce le originarie disposizioni in materia del codice civile al fine di semplificare la disciplina e di ampliare lo spazio riconosciuto all’autonomia statuaria per favorire la nascita, crescita e competitività delle imprese italiane. La disciplina del 2003 prevede una differenziazione per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, categoria che include le società con azioni quotate e quelle con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Ne consegue che tra le società per azioni si articolano le società chiuse, le società che fanno ricorso al capitale di rischio e le società quotate.

Sono stati introdotti degli statuti speciali per le società operanti in settori di particolare rilievo economico e sociale per le quali l’adozione della forma di s.p.a. è imposta per legge, tra cui le società bancarie, assicurative, editoriali, ecc...

La costituzione

La costituzione della s.p.a. si articola in 2 fasi:

1. Stipulazione dell'atto costitutivo

Può avvenire in 2 diversi procedimenti:

  • Stipulazione simultanea, l’atto costitutivo è stipulato immediatamente dai soci fondatori che provvedono contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale iniziale.
  • Stipulazione per pubblica sottoscrizione, la stipulazione dell’atto costitutivo avviene al termine di un procedimento di raccolta tra il pubblico del capitale iniziale:
    • I promotori predispongono un programma della società che deve essere depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico;
    • Pubblicato anche il prospetto informativo, si aprono le adesioni al programma con le sottoscrizioni delle azioni che devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sottoscritto l’intero capitale, i promotori devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a 30 giorni per il versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso una banca;
    • Completato il versamento i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori la quale è validamente costituita con la presenza della metà degli stessi e per le delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
    • Si arriva alla stipulazione dell’atto costitutivo da parte di tutti gli intervenuti in assemblea anche in rappresentanza dei sottoscrittori assenti.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società. I requisiti di contenuto sono fissati dall’art. 2328. L’omissione di una o più indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo; devono indicare:

  • Cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione, domicilio o sede e cittadinanza dei soci e di eventuali promotori e il numero di azioni assegnate a ciascuno di essi;
  • Denominazione e comune delle sedi della società; la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di s.p.a. e non può essere simile a quella di società concorrenti; la sede sociale è il luogo dove risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi della società;
  • L’oggetto sociale, cioè il tipo di attività economica;
  • L’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
  • Numero e valore nominale delle azioni;
  • Valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
  • Le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti;
  • Benefici dei promotori o soci fondatori;
  • Sistema di amministrazione adottato;
  • Numero dei componenti del collegio sindacale;
  • Nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • Importo delle spese di costituzione a carico della società;
  • Durata della società.

2. Iscrizione nel registro delle imprese

Il controllo del notaio è un controllo di legalità volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società; se egli ritiene che sussistono le condizioni di legge, redige l’atto costitutivo e, contestualmente al deposito dello stesso e degli allegati, richiede l’iscrizione della società al registro delle imprese il quale verifica prima la regolarità della documentazione ricevuta. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza.

Può verificarsi che tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione vengano compiute altre operazioni necessarie per le quali sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. La società è vincolata se le operazioni compiute in suo nome sono necessarie per la costituzione, è invece libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie alla costituzione.

La nullità delle società per azioni

Il procedimento di costituzione della società per azioni e l’atto costitutivo possono essere affetti da vizi e anomalie. Prima della registrazione vi è solo un contratto di società che produce effetti solo tra i contraenti; tale contratto può essere dichiarato nullo o annullato con la disciplina generale dei contratti. Dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese esiste una società, cioè un’organizzazione di persone e di mezzi abilitata ad operare con terzi, entrata nel traffico giuridico.

La possibilità di dichiarare invalida una società per azioni dopo l’iscrizione nel registro delle imprese resta circoscritta a pochi casi vistosi e di difficile accadimento. Intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere dichiarata nulla nei casi di:

  • Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
  • Illiceità dell’oggetto sociale;
  • Mancanza nell’atto costitutivo dell’indicazione della denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità di un contratto ha effetto retroattivo mentre la dichiarazione di nullità della società per azioni non tocca l’attività già svolta, operando solo per il futuro (art. 2332). La nullità del contratto è insanabile, mentre la nullità della società iscritta non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. È comunque sufficiente una modifica dell’atto costitutivo deliberata a maggioranza dall’assemblea straordinaria per sanare l’illiceità dell’oggetto sociale.

I conferimenti

I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società per dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa (funzione produttiva dei conferimenti). Il valore in denaro dei conferimenti costituisce il capitale sociale nominale della società. Funzione primaria dei conferimenti è quella di dotare la società dei mezzi utili per lo svolgimento dell’attività produttiva non quella di formare un patrimonio aggredibile dai creditori (funzione di garanzia).

A ciascun socio deve essere assegnato un numero di azioni proporzionale alla quota del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in denaro se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo. Per garantire l’effettività del capitale, è disposto l’obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero ammontare se si tratta di una società unipersonale.

Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti. Qualora il socio non esegua il pagamento delle quote dovute, non può esercitare il diritto di voto. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci; in mancanza di offerte la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato; se la vendita non ha esito, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo i conferimenti già versati. Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può tentare di rimetterle in circolazione entro l’esercizio della decadenza. Svanita anche quest’ultima possibilità, la società deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo l’ammontare corrispondente del capitale sociale.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi (art. 2342) a causa della difficoltà di dare una valutazione oggettiva e attendibile di tali prestazioni. Le prestazioni di opera o di servizi possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti ovvero di apporti dei soci non imputabili a capitale ma che possono dar luogo all’emissione di speciali strumenti finanziari diversi dalle azioni.

È ammissibile il conferimento di diritti di godimento con cui la società acquista l’effettiva disponibilità del bene per trarne tutte le utilità senza ulteriore cooperazione da parte del socio. È conferibile ogni prestazione suscettibile di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società, come i brevetti e know-how, poiché si tratta di valori immateriali iscrivibili in bilancio e imputabili a capitale.

La valutazione

I conferimenti diversi dal denaro, quindi conferimenti in natura e conferimento di crediti, sono soggetti a uno specifico procedimento di valutazione. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione di stima di un esperto designato dal tribunale del circondario in cui ha sede la società. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo e deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. L’omissione della relazione di stima non comporta la nullità della società né la nullità del singolo conferimento.

Il valore assegnato in base alla stima ha carattere provvisorio. Entro 180 giorni dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e se sussistono fondati motivi devono procedere alla revisione di stima. Se dalla revisione risulta un valore inferiore, la società deve ridurre il capitale sociale e annullare le azioni scoperte. Il socio può versare la differenza in denaro oppure può recedere dalla società con conseguente liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte.

Non è richiesta la stima del perito nominato dal tribunale quando il valore attribuito al conferimento in natura è pari o inferiore:

  • Per i titoli quotati nel mercato dei capitali, al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti il conferimento;
  • Nei casi dei titoli non quotati, al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello del conferimento o al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento.

Chi intende realizzare un conferimento in natura, può far redigere una stima da un perito indipendente per assicurarsi che il conferimento sia valutato correttamente e che vi sia conformità con i requisiti di legge.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jessfrat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto societario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Niccolini Giuseppe.
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