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ESCLUSIONE DEL SOCIO
Snc: escluso di diritto è il socio dichiarato fallito e quello il cui creditore abbia ottenuto
la liquidazione della quota; esclusione facoltativa interviene quando:
1. Gravi inadempienze di obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
2. Interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici (evitando discredito e partecipazione di
terzi non graditi);
3. Sopravvenuta impossibilità di conferimento per causa non imputabile agli
amministratori;
l’esclusione è decisa a maggioranza demografica e deve essere comunicata al socio
escluso, che entro 30 gg può fare ricorso al Tribunale; se accolto, il socio è reintegrato
con effetto retroattivo, cioè può partecipare alla distribuzione degli utili ottenuti medio
tempore.
Srl: come nelle società di persone, l’atto costitutivo può prevedere casi di esclusione
per giusta causa; consegue in ogni caso ad una decisione dei soci. Per il rimborso si
applica la disciplina di liquidazione del recesso, tranne la riduzione del capitale: se le
riserve sono insufficienti o indisponibili, l’esclusione deve ritenersi priva di effetto.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE
Snc: In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi
ne ha il diritto. In particolare ha il diritto soltanto ad una somma di denaro che
RAPPRESENTI il valore della quota: non può pretendere la restituzione dei beni conferiti
in proprietà o in godimento. Il valore della quota è determinato in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; si
attribuisce ai beni il loro valore effettivo e non quello che risulta da bilancio. Il
pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data dello scioglimento del
rapporto. Il socio uscente o gli eredi continuano a rispondere delle obbligazioni sociali
fino al giorno dello scioglimento.
Srl: come nelle Spa, obiettivo è contemperare gli interessi del socio uscente con la
tutela dell’integralità del capitale e dei creditori: la quota deve prima essere offerta ai
soci oppure ad un terzo concordemente individuato da essi. Se non vi sono acquirenti,
si rimborsa attingendo alle riserve disponibili o tramite riduzione di capitale sociale; se
anche questa è impossibile la società si scioglie.
Il creditore particolare del socio debitore non può richiedere la liquidazione della quota
finché la società dura!
RIDUZIONE DI CAPITALE:
Snc: la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto dopo 3
mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine
nessun creditore anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione; può essere effettuata
tramite rimborso delle quote pagate ai soci oppure mediante liberazione dei soci
dall’obbligo di ulteriori versamenti.
Srl: con le stesse modalità può avere luogo la riduzione di capitale nei limiti del
minimo stabilito (10000 euro per le Srl e 120000 euro per le Spa); in questo caso si
dice riduzione volontaria.
Quando invece hanno luogo perdite che diminuiscono il capitale di oltre un terzo, la
riduzione si rende obbligatoria: gli amministratori devono convocare senza indugio
l’assemblea dei soci per sottoporvi una relazione che illustra la situazione patrimoniale
della società con osservazioni professionali. Inoltre devono dare conto dei fatti
avvenuti dopo la redazione e il deposito di tale relazione. Come nelle Spa, l’assemblea
può decidere di ridurre immediatamente il capitale oppure di rimandarla all’esercizio
successivo: se poi le perdite no risulteranno diminuite a meno di un terzo, l’assemblea
convocata per il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate o
lo farà comunque il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato.
Come nelle Spa, la riduzione del capitale non è procrastinabile quando le perdite
abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale: se non è immediatamente
ricostituito il capitale al di sopra del minimo legale, la società si deve sciogliere.
AUMENTO DEL CAPITALE
Srl: quando si tratta di aumento di capitale a pagamento, è espressamente disciplinata
la delega agli amministratori per dar loro la facoltà di aumentare il capitale; devono
essere determinati i limiti e le modalità di esercizio (periodo massimo della delega è 5
anni). La decisione degli amministratori deve poi risultare da verbale redatto da notaio
e iscritta nel registro.
Come nelle Spa, è vietato aumentare il capitale fino a che i conferimenti
precedentemente dovuti non siano stati tutti versati. Se entro il termine stabilito, poi,
l’aumento di capitale non sia sottoscritto per intero, il capitale può essere aumentato
dell’importo pari alle sottoscrizioni raccolte, soltanto se ciò era stato espressamente
previsto nella deliberazione. Altrimenti l’aumento è inscindibile e i sottoscrittori sono
liberati dall’obbligo di conferimenti, acquisendo diritto alla restituzione delle somme
già versate.
Per i conferimenti in sede di aumento del capitale sociale i versamenti del 25% devono
essere effettuati direttamente alla società alla sottoscrizione. Per i conferimenti in
natura si richiede la normale procedura di valutazione con stima giurata.
Se si tratta di aumento di capitale GRATUITO, ci si riferisce al passaggio di riserve a
capitale: la società aumenta il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili; la quota di partecipazione di ogni socio resta
immutata!
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Società di persone: le cause sono elencate nel codice civile:
Decorso del termine fissato nell’atto costitutivo, senza che vi sia stata proroga
espressa o tacita (i soci continuano a compiere le operazioni sociali);
Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
Venir meno della pluralità dei soci, se entro 6 mesi non viene ricostituita;
Fallimento della società;
Volontà di tutti i soci;
Altre cause stabilite nel contratto sociale.
Tutte le cause operano automaticamente per il solo fatto che si siano verificate!
Prima di estinguersi la società attraversa un processo di liquidazione, durante il quale i
creditori sociali trovano soddisfacimento e ai soci è distribuito l’eventuale residuo
attivo. Il passaggio dalla gestione attiva alla liquidazione ha però già da subito degli
effetti: gli amministratori sono incaricati di occuparsi solo più degli affari urgenti,
tralasciando di intraprendere nuove operazioni, pena responsabilità solidale e
personale; resta fermo l’obbligo dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, nei
limiti di quanto occorre per estinguere i debiti sociali.
All’unanimità i soci possono ratificare e autorizzare nuove operazioni amministrative
oppure revocare lo stato di liquidazione.
I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, o in caso di disaccordo dal
tribunale. Questi prendono il posto degli amministratori: devono avere consegnati i
beni e i documenti sociali, rendiconto delle vicende successive all’ultimo bilancio
approvato; insieme poi redigono l’inventario di inizio liquidazione. I poteri dei
liquidatori sono definiti: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori,
ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. In conseguenza, possono anche
alienare i beni aziendali in blocco, e procedere a transazioni e compromessi. Inoltre
rappresentano la società in giudizio. Limiti: non possono intraprendere nuove
operazioni non finalizzate alla liquidazione (contratti non vincolanti per la società se la
liquidazione è stata pubblicizzata); non possono ripartire i beni sociali tra i soci fino a
che tutti i creditori non siano stati pagati.
Nella ripartizione dell’attivo i liquidatori devono attenersi alle modalità convenute tra i
soci: prima sono restituiti i beni in godimento nello stato in cui si trovano (se rovinati o
periti risarcito danno a carico del patrimonio sociale); l’eventuale attivo residuo è
convertito in denaro, a meno che non sia stabilito che si ripartisca in natura (divisione
dei beni comuni). Il rimborso è pari al valore nominale che i soci avevano assegnato in
contratto, o comunque che i beni avevano al momento del conferimento in società.
Per concludere la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di
liquidazione e il piano di riparto, ossia una proposta di divisione dell’attivo residuo tra i
soci. Questi documenti sono comunicati ai soci, e si intendono approvati se non
impugnati entro 2 mesi. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di
fronte ai soci.
L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ regolare non coincide con la chiusura della procedura
liquidativa: è prescritta la cancellazione dal registro delle imprese, compito dei
liquidatori, i quali devono anche depositare tutti gli atti sociali al registro dove saranno
conservati per 10 anni. Può essere effettuata anche d’ufficio.
Dalla cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti
contro i soci o i liquidatori; prima, invece, possono ancora agire contro la società.
I creditori possono chiedere il fallimento della società ENTRO UN ANNO dalla
cancellazione secondo il nuovo art.10 legge fall., e la domanda è accolta se
l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno
successivo! Non si fa più decorrere l’anno dalla cessazione dell’attività perché questa
occorreva solo all’estinzione dell’ultimo debito, quindi anche dopo anni dalla
liquidazione. Ciò non vale per le società irregolari, che possono essere dichiarate fallite
senza limiti di tempo.
Società di capitali: le cause possono essere:
Decorso il termine di durata dell’atto costitutivo senza proroga;
Conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo;
Impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea tale da
precludere l’adozione delle delibere necessarie al funzionamento della società;
Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza alcun intervento dei
soci;
Delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento anticipato;
Scioglimento a seguito del recesso del socio a cui è impossibile rimborsare le
relative azioni!
Altre cause previste dall’atto costitutivo