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DIRITTO SOCIETARIO

programma comune

Per eseguire un a due o più soggetti è svolta un’attività

impresa: scopo-mezzo.

qualificabile come rapporto

Il fenomeno associativo è tipico (art.2249): si ha tutte le volte che si rilevano le

suddette condizioni e si manifesta nelle strutture societarie previste dall’ordinamento,

ossia: Società = programma lucrativo egoistico

 Consorzi con attività esterna finalizzati ad un vantaggio per i consorziati in

 termini di costi di produzione o prezzi di vendita

GEIE = struttura del consorzio su scala europea

 Rete di imprese = strumento di cooperazione

 Associazioni e fondazioni che svolgano un’attività produttiva

Il principio di tipicità nasce dal fatto che le strutture si originano dalla stipulazione di

un contratto ASSOCIATIVO, che ha effetti molto particolari: obbligatori =

comportamentali a carico dei soci; reali = entificazione, nascita di un soggetto di

diritto distinto dalle parti contraenti: la società è un centro di imputazione di diritti e

doveri, trattato come una persona fisica; infatti può essere titolare di un patrimonio

(autonomia patrimoniale), che è composto da crediti e debiti di cui la società in sé è

soggettività giuridica

beneficiaria e responsabile! In questo senso si parla di ,

acquisita dalla struttura societaria grazie alla volontà espressa dai suoi soci nel

società di persone,

contratto che sottoscrivono; caratteristica delle mentre le società

persone giuridiche

di capitali e le cooperative sono definite = complessi organizzati

di persone ed i beni a cui l’ordinamento attribuisce capacità giuridica facendone

soggetto di dirittooccorre un riconoscimento formale da parte del legislatore o un

provvedimento amministrativo (registro imprese).

contratto di società conferiscono

Art.2247: “con il due o più persone beni o servizi per

un’attività economica divederne gli utili”:

l’esercizio comune di (2082) allo scopo di

I. CONTRATTO: può mancare la pluralità di contraenti perché è riconosciuta

dall’ordinamento la società unipersonale nella forma di spa e srl, anche se

fittizia in quanto permette di svolgere attività imprenditoriale con la limitazione

del rischio.

II. CONFERIMENTI: ogni socio alla stipula partecipa con una prestazione

patrimoniale che consiste nell’impegnare beni o servizi per lo svolgimento

dell’impresa in società; si può conferire qualsiasi entità utile alla realizzazione

del programma societario: materiale o immateriale, e pure opere di fare. Unico

suscettibili di valutazione

vincolo è che almeno alcuni dei conferimenti siano

economica capitale sociale

per la formazione del = modalità di disposizione

del patrimonio della società per la quale la parte corrispondente al c.s. è

indisponibile e stabilmente destinata a finanziare l’impresa; è

inferiore

rappresentato da una cifra che deve essere al valore complessivo del

patrimonio o uguale

al più (effettività)->nella fase di costituzione il capitale

sociale è pari alla somma dei conferimenti dei soci, tra i quali almeno uno

deve essere valutabile per non creare vincolo fittizio (capitale annacquato) nel

caso in cui il patrimonio sociale risultasse inferiore al c.s.! A differenza del

capitale, il patrimonio si modifica nel corso dello svolgimento dell’attività: se

differenziale positivo

si genera un = utile, questo è patrimonio disponibile che i

soci possono dividere oppure lasciare ad utilizzo dell’impresa

controllo patrimonio netto >=

(autofinanziamento); il sulla diseguaglianza,

capitale sociale scritture contabili.

, è continuativa mediante le

Funzioni del capitale sociale: vincolistica nei confronti dei soci, a garanzia

indiretta dei creditori che sono tutelati in via diretta dal patrimonio netto

organizzativa poteri

positivo; in quanto misuratore della partecipazione sociale (

e doveri di ogni socio), ma soltanto quando tutti i conferimenti sono

computati nel capitale sociale ( = valutabili economicamente) e non vi siano

conferimenti a patrimonio.

III. ATTIVITA’ SOCIALE: deve essere un’attività produttiva, altrimenti sarebbe di

una comunione;

mero godimento e si formerebbe economica (R>=C), altrimenti

associazione o fondazione;

si ha dubbio se deve anche essere professionale e

organizzata ex art.2082: in realtà sono ammessi i seguenti casi

Attività occasionale complessa, es. unico affare di compravendita di un

 immobile

Attività non organizzata, cioè di lavoro autonomo, con conferimenti della

 propria opera (anche se di solito assumono forma di soc. semplice perché

non commerciali)

Società tra professionisti dal 2012 (prima solo STA) in qualsiasi forma

 soci finanziatori,

societaria, con la partecipazione anche di a cui è comunque

soci

preclusa l’esecuzione della prestazione; questa spetta soltanto ai

professionisti, valida abilitazione

a cui è richiesta alla professione.

responsabilità:

Problematica resta la questione della la società è chiamata a

contratto d’opera

rispondere per le prestazioni dei soci, ma il richiede che il

esecutore

professionista risponda del risultato della prestazione, che deve

personalità

eseguire con perizia e diligenza, a regola d’arte; la della

prestazione ha impedito per molto tempo di accettare un collegamento tra

rimedio

libera professione e struttura societaria tentato = obbligo di

polizza assicurativa

stipulare una a carico delle nuove STP per eventuali

danni da prestazione mal eseguita; il danno coperto però è spesso soltanto

quello causato dolosamente, e inoltre è stabilito un tetto massimo di

copertura! divisione degli utili lucro egoistico,

IV. SCOPO SOCIETA’: la tra i soci è una finalità di

ossia i soci traggono vantaggio dalla spartizione del surplus realizzato

nell’esercizio dell’impresa (metodo del tornaconto e della massimizzazione

mutualistico, in

dell’utile); lo scopo può anche essere ma comunque egoistico:

senso stretto, permette al socio di conseguire vantaggio in termini di risparmi di

(cooperative di consumo) (cooperative di

spesa o incremento del profitto

lavoro); consortile, imprenditori

riguarda un patto tra che si associano per

cooperare fasi di impresa:

nello svolgimento di una o più l’accentramento

dell’attività comporta riduzione di costi unitari di produzione o incremento dei

ricavi di vendita.

ATTENZIONE: lo scopo altruistico = non egoistico è ammesso soltanto in alcuni

casi specificamente previsti dalla legge, perché non è consentita

l’eterodestinazione dell’utile ovvero il divieto di divisione degli utili tra i

società di diritto speciale

soci come vincolo statutario di una società :

FONDI MUTUALISTICI: favoriscono le imprese aderenti al fondo, per lo più

 finanziarie qualificazione del

cooperativeprestazioni (prestiti agevolati) e di

personale (corsi di formazione)

SOCIETA’ DI GESTIONE DEI MERCATI: ad esempio la società di gestione della

 borsa valori (Borsa Italiana SpA)

SOCIETA’ DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI: esempio è

 Monte Titoli SpA

SOCIETA’ GESTIONE DI UN’IMPRESA SOCIALE (d.lgs.155/2006):

 senza scopo di lucro via stabile

organizzazioni private che esercitano e in e

principale utilità

attività di impresa per la produzione e lo scambio di beni ad

sociale; gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento

dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio , fermo restando il

divieto di distribuzione degli utili anche in caso di cessazione dell’impresa.

TIPI DI SOCIETA’ previsti dall’ordinamento:

semplice, in nome collettivo, in

a) Società di persone: società soc. soc.

accomandita semplice->impegno a restare parte della compagine societaria a

modifichi l’atto costitutivo, l’unanime

meno che non si cosa per cui è necessario

consenso contratto

in quanto l’atto di costituzione è un per il quale vale la prassi di

rapporto fiduciario

diritto comune; base della società è il tra i contraenti.

in accomandita per azioni, per azioni, a

b) Società di capitali: soc. soc. soc.

responsabilità limitata->la acquisto o vendita

compagine dei soci varia tramite

persona

della partecipazione sociale individuale, dato che la del socio è considerata

quota di denaro.

al pari di una

c) COOPERATIVE: regola della mutualità spuria per cui il servizio è concesso anche

ai non soci; mediante ristorno periodico è rimborsata al socio la differenza tra il

prezzo di mercato e il prezzo agevolato per i soci; le cooperative sono adeguate

anche a soddisfare lo scopo consortile, ossia la mutualità tra imprese/ MUTUE

ASSICURATRICI: oggetto sociale è l’impresa di assicurazione, svolta secondo

regola della mutualità pura, per la quale il servizio è prodotto e destinato soltanto

ai soci che per legge devono conseguire un vantaggio diretto e simultaneo alla

fruizione del servizio.

d) Società consortile con cui si può perseguire una scopo mutualistico, ottenendo

risultati similari a quelli del consorzio ad attività esterna (diverso se con attività

mista:

interna, cartello). È sottoposta a disciplina per i profili formali si fa

riferimento alle norme societarie; per quelli sostanziali la disciplina dei consorzi

disciplina della forma

(rapporti tra soci e con terzi), anche se in realtà si segue la

societaria clausole

prescelta e si inseriscono poi finalizzate a perseguire l’interesse

compatibili.

consortile in quanto Nell’atto costitutivo è dichiarata espressamente la

finalità consortile e anche il non perseguimento dello scopo di divisione dell’utile

tra i soci (non il divieto!).

Non sono ammesse forme societarie atipiche: anche nel caso in cui si realizzi una

società di fatto è attratta in uno dei tipi di società previsti dalla legge: società

semplice non commerciale, in nome collettivo.

se attività altrimenti società Non è

necessaria espressa scelta, ma suffit il fatto concludente per rientrare in uno dei tipi

residuali. Gli altri sono considerati tipi societari superiori, ma è necessaria scelta

esplicita in quanto non possono rivestire una società di fatto: stipula di un contratto

espresso e a scelta univoca; richiesto un contenuto minimo essenziale legale.

ELEMENTI ESSENZIALI dei tipi superiori:

SRL: patto di limitazione del rischio per cui delle obbligazioni sociali risponde

unicamente la società; la partecipazione non è standardizzata ed è diretta, ossia il

senza

socio partecipa direttamente alla vita sociale tramite di una struttura

organizzativa corporativa.

SAS: distinzione nella compagine sociale tra accomandatari (gestori) e

nominati espressamente

accomandanti (finanziatori); tra gli accomandatari sono

amministratori.

nell’atto costitutivo gli

SAPA: almeno un azionista accomandatario e di diritto amministratore, gli altri

requisiti soc. per azioni.

semplici azionisti; rispetta poi tutti i richiesti alle

SPA: richiede la presenza congiunta di un patto di limitazione del rischio;

partecipazione sociale standardizzata nella forma di azione = documento cartolare che

incorpora lo status minimo del socio, ossia pacchetto base di diritti e obblighi

sociali, identico per ogni socio e indivisibile, solamente cumulabile; organizzazione

assemblea

corporativa composta da organi: = insieme dei soci con funzione

governance

deliberatoria, organo di = 3 tipologie: regola

TRADIZIONALE: tipico di Francia Spagna Italia, adottato ex lege come

 suppletiva amministrativo controllo

nel silenzio delle parti-> organo e quello di

impulso assembleare,

nascono su cioè sono nominati dai componenti

dell’assemblea; amministrativo

DUALISTICO: di matrice tedesca, consiste in un organo soltanto,

 consiglio di sorveglianza

all’interno del quale si individuano il (da assemblea) e

consiglio di gestione (da sorveglianza); amministrativo

MONISTICO: tipico dei paesi anglosassoni, prevede un organo

 comitati, uno di controllo

articolato in più tra i quali almeno ha funzione sugli

amministratori esecutivi.

COSTITUZIONE

SNC: se l’impresa è commerciale, è sufficiente il fatto concludente perché è un tipo

residuale! Altrimenti è necessario un contratto espresso:

Forma libera, salvo conferimento di beni che ne richiedano una particolare

 Condizione per applicare la disciplina della soc. regolare è la pubblicità

 commerciale nel registro delle imprese: in questo caso è richiesta la forma scritta,

in particolare atto pubblico (il notaio si impegna a renderlo accessibile a chi ne ha

interesse nelle conservatorie notarili) o scrittura privata autenticata; è compito dei

soci provvedervi

L’atto costitutivo deve contenere informazioni minime ex art.2295: generalità soci,

 ragione sociale (deve contenere il nome di almeno un socio e l’indicazione del

rapporto sociale), oggetto sociale, sede sociale = contenuto minimo richiesto

dall’art.2196 per la pubblicità; sono superflue altre indicazioni perché esistono

regole suppletive per conferimenti, durata e amministratori/rappresentanti

I soci possono essere persone fisiche o giuridiche; se una persona fisica non è

 capace di agire vale la disciplina dell’impresa dell’incapace.

SRL: necessario il patto di limitazione del rischio = richiamo alla disciplina delle Spa;

può essere costituita con contratto o con atto unilaterale, che deve contenere le

indicazioni richieste all’art.2463: generalità dei soci, denominazione sociale (non è

necessario il patronimico, può essere di fantasia con l’indicazione del rapporto

sociale), oggetto sociale, sedi sociali = contenuto minimo per la pubb. con in più:

capitale sociale sottoscritto >10000 euro (salvo caso di impresa fittizia con capitale di

1 euro per gli under 35), conferimenti e partecipazione sociale di ogni socio (se non

indicato si intende proporzionale al conferimento), amministratori/rappresentanti* e

revisore dei conti, spese approssimative per la costituzioni, durata (se omessa, si

presume a tempo indeterminato). Per le regole di funzionamento della società spesso

si allega all’atto costitutivo uno STATUTO, documento formalmente separato ma

sostanzialmente integrante, che deve avere la forma di atto pubblico, sottoporsi a

controllo notarile ed essere letto per l’accettazione delle parti.

*devono essere indicati obbligatoriamente dai soci perché non vi è regola suppletiva:

se organizzata per persone occorre cambiare l’atto costitutivo per variare i nominativi

degli amministratori; se invece per uffici, l’amministrazione è affidata ad un organo,

periodicamente sottoposto a cambio di membri per semplice decisione dei soci

In ogni caso l’atto costitutivo deve essere redatto nella forma di atto pubblico redatto

da notaio, al quale è delegato il controllo per accertare la legalità sostanziale

dell’iniziativa societaria: ha il compito di verificare che ricorrano i requisiti essenziali

del tipo societario prescelto e che non vi siano delle clausole che contrastino con le

norme inderogabili dello stesso!

Se il notaio non accoglie la volontà dei soci si instaura una controversia che è risolta

dall’intervento di un giudice, incaricato di un giudizio di omologazione (conformità): se

l’azione dei soci è respinta, questi sono obbligati a cambiare l’atto costitutivo; al

contrario l’atto è dichiarato valido a prescindere dalla verifica notarile: al tribunale

spetta la decisione di ultima istanza.

Il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del

registro per l’iscrizione (non spetta ai soci!). Prima che questa avvenga l’ufficio è

incaricato di un controllo ulteriore in termini formali (2189): autenticità della

sottoscrizione dei soci e condizioni ex art.2329 = CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:

1. Che sia sottoscritto il capitale sociale integralmente (>=10000)

2. Adempimento delle disposizioni in materia di conferimenti (relazione di stima per i

conferimenti in natura)

3. Sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni per l’attività che si desidera

svolgere;

art.2331 = effetti dell’iscrizione: “Con l’iscrizione nel registro la società acquista

personalità giuridica. Per le operazioni compiute prima per la società rispondono

illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito e chi ha consentito o autorizzato

il compimento dell’atto”. Non è ammessa l’esistenza di una srl irregolare!

Art.2332 = nullità della società: “ avvenuta l’iscrizione la nullità della società può

essere dichiarata SOLTANTO nei seguenti casi: mancanza dell’atto pubblico, oggetto

sociale illecito, mancanza di qualsiasi indicazione su denominazione sociale, capitale

sociale, conferimenti, oggetto sociale (principio della salvaguardia dei processi

produttivi)” elenco di cause tassativo!

Per far valere le cause occorre rivolgersi al Tribunale e può farlo chiunque ne abbia

interesse concreto; la sentenza che dichiara la nullità del atto costitutivo nomina

anche i liquidatori, ma non libera i soci dall’obbligo di conferimento fino a quando non

sono ripagati i creditori sociali.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crimildetranchero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.
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