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ESCLUSIONE DEL SOCIO

Snc: escluso di diritto è il socio dichiarato fallito e quello il cui creditore abbia ottenuto

la liquidazione della quota; esclusione facoltativa interviene quando:

1. Gravi inadempienze di obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale;

2. Interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione

anche temporanea dai pubblici uffici (evitando discredito e partecipazione di

terzi non graditi);

3. Sopravvenuta impossibilità di conferimento per causa non imputabile agli

amministratori;

l’esclusione è decisa a maggioranza demografica e deve essere comunicata al socio

escluso, che entro 30 gg può fare ricorso al Tribunale; se accolto, il socio è reintegrato

con effetto retroattivo, cioè può partecipare alla distribuzione degli utili ottenuti medio

tempore.

Srl: come nelle società di persone, l’atto costitutivo può prevedere casi di esclusione

per giusta causa; consegue in ogni caso ad una decisione dei soci. Per il rimborso si

applica la disciplina di liquidazione del recesso, tranne la riduzione del capitale: se le

riserve sono insufficienti o indisponibili, l’esclusione deve ritenersi priva di effetto.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE

Snc: In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi

ne ha il diritto. In particolare ha il diritto soltanto ad una somma di denaro che

RAPPRESENTI il valore della quota: non può pretendere la restituzione dei beni conferiti

in proprietà o in godimento. Il valore della quota è determinato in base alla situazione

patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; si

attribuisce ai beni il loro valore effettivo e non quello che risulta da bilancio. Il

pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data dello scioglimento del

rapporto. Il socio uscente o gli eredi continuano a rispondere delle obbligazioni sociali

fino al giorno dello scioglimento.

Srl: come nelle Spa, obiettivo è contemperare gli interessi del socio uscente con la

tutela dell’integralità del capitale e dei creditori: la quota deve prima essere offerta ai

soci oppure ad un terzo concordemente individuato da essi. Se non vi sono acquirenti,

si rimborsa attingendo alle riserve disponibili o tramite riduzione di capitale sociale; se

anche questa è impossibile la società si scioglie.

Il creditore particolare del socio debitore non può richiedere la liquidazione della quota

finché la società dura!

RIDUZIONE DI CAPITALE:

Snc: la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto dopo 3

mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine

nessun creditore anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione; può essere effettuata

tramite rimborso delle quote pagate ai soci oppure mediante liberazione dei soci

dall’obbligo di ulteriori versamenti.

Srl: con le stesse modalità può avere luogo la riduzione di capitale nei limiti del

minimo stabilito (10000 euro per le Srl e 120000 euro per le Spa); in questo caso si

dice riduzione volontaria.

Quando invece hanno luogo perdite che diminuiscono il capitale di oltre un terzo, la

riduzione si rende obbligatoria: gli amministratori devono convocare senza indugio

l’assemblea dei soci per sottoporvi una relazione che illustra la situazione patrimoniale

della società con osservazioni professionali. Inoltre devono dare conto dei fatti

avvenuti dopo la redazione e il deposito di tale relazione. Come nelle Spa, l’assemblea

può decidere di ridurre immediatamente il capitale oppure di rimandarla all’esercizio

successivo: se poi le perdite no risulteranno diminuite a meno di un terzo, l’assemblea

convocata per il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate o

lo farà comunque il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato.

Come nelle Spa, la riduzione del capitale non è procrastinabile quando le perdite

abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale: se non è immediatamente

ricostituito il capitale al di sopra del minimo legale, la società si deve sciogliere.

AUMENTO DEL CAPITALE

Srl: quando si tratta di aumento di capitale a pagamento, è espressamente disciplinata

la delega agli amministratori per dar loro la facoltà di aumentare il capitale; devono

essere determinati i limiti e le modalità di esercizio (periodo massimo della delega è 5

anni). La decisione degli amministratori deve poi risultare da verbale redatto da notaio

e iscritta nel registro.

Come nelle Spa, è vietato aumentare il capitale fino a che i conferimenti

precedentemente dovuti non siano stati tutti versati. Se entro il termine stabilito, poi,

l’aumento di capitale non sia sottoscritto per intero, il capitale può essere aumentato

dell’importo pari alle sottoscrizioni raccolte, soltanto se ciò era stato espressamente

previsto nella deliberazione. Altrimenti l’aumento è inscindibile e i sottoscrittori sono

liberati dall’obbligo di conferimenti, acquisendo diritto alla restituzione delle somme

già versate.

Per i conferimenti in sede di aumento del capitale sociale i versamenti del 25% devono

essere effettuati direttamente alla società alla sottoscrizione. Per i conferimenti in

natura si richiede la normale procedura di valutazione con stima giurata.

Se si tratta di aumento di capitale GRATUITO, ci si riferisce al passaggio di riserve a

capitale: la società aumenta il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi

iscritti in bilancio in quanto disponibili; la quota di partecipazione di ogni socio resta

immutata!

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

Società di persone: le cause sono elencate nel codice civile:

Decorso del termine fissato nell’atto costitutivo, senza che vi sia stata proroga

 espressa o tacita (i soci continuano a compiere le operazioni sociali);

Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

 Venir meno della pluralità dei soci, se entro 6 mesi non viene ricostituita;

 Fallimento della società;

 Volontà di tutti i soci;

 Altre cause stabilite nel contratto sociale.

Tutte le cause operano automaticamente per il solo fatto che si siano verificate!

Prima di estinguersi la società attraversa un processo di liquidazione, durante il quale i

creditori sociali trovano soddisfacimento e ai soci è distribuito l’eventuale residuo

attivo. Il passaggio dalla gestione attiva alla liquidazione ha però già da subito degli

effetti: gli amministratori sono incaricati di occuparsi solo più degli affari urgenti,

tralasciando di intraprendere nuove operazioni, pena responsabilità solidale e

personale; resta fermo l’obbligo dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, nei

limiti di quanto occorre per estinguere i debiti sociali.

All’unanimità i soci possono ratificare e autorizzare nuove operazioni amministrative

oppure revocare lo stato di liquidazione.

I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, o in caso di disaccordo dal

tribunale. Questi prendono il posto degli amministratori: devono avere consegnati i

beni e i documenti sociali, rendiconto delle vicende successive all’ultimo bilancio

approvato; insieme poi redigono l’inventario di inizio liquidazione. I poteri dei

liquidatori sono definiti: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori,

ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. In conseguenza, possono anche

alienare i beni aziendali in blocco, e procedere a transazioni e compromessi. Inoltre

rappresentano la società in giudizio. Limiti: non possono intraprendere nuove

operazioni non finalizzate alla liquidazione (contratti non vincolanti per la società se la

liquidazione è stata pubblicizzata); non possono ripartire i beni sociali tra i soci fino a

che tutti i creditori non siano stati pagati.

Nella ripartizione dell’attivo i liquidatori devono attenersi alle modalità convenute tra i

soci: prima sono restituiti i beni in godimento nello stato in cui si trovano (se rovinati o

periti risarcito danno a carico del patrimonio sociale); l’eventuale attivo residuo è

convertito in denaro, a meno che non sia stabilito che si ripartisca in natura (divisione

dei beni comuni). Il rimborso è pari al valore nominale che i soci avevano assegnato in

contratto, o comunque che i beni avevano al momento del conferimento in società.

Per concludere la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di

liquidazione e il piano di riparto, ossia una proposta di divisione dell’attivo residuo tra i

soci. Questi documenti sono comunicati ai soci, e si intendono approvati se non

impugnati entro 2 mesi. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di

fronte ai soci.

L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ regolare non coincide con la chiusura della procedura

liquidativa: è prescritta la cancellazione dal registro delle imprese, compito dei

liquidatori, i quali devono anche depositare tutti gli atti sociali al registro dove saranno

conservati per 10 anni. Può essere effettuata anche d’ufficio.

Dalla cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti

contro i soci o i liquidatori; prima, invece, possono ancora agire contro la società.

I creditori possono chiedere il fallimento della società ENTRO UN ANNO dalla

cancellazione secondo il nuovo art.10 legge fall., e la domanda è accolta se

l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno

successivo! Non si fa più decorrere l’anno dalla cessazione dell’attività perché questa

occorreva solo all’estinzione dell’ultimo debito, quindi anche dopo anni dalla

liquidazione. Ciò non vale per le società irregolari, che possono essere dichiarate fallite

senza limiti di tempo.

Società di capitali: le cause possono essere:

Decorso il termine di durata dell’atto costitutivo senza proroga;

 Conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di

 conseguirlo;

Impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea tale da

 precludere l’adozione delle delibere necessarie al funzionamento della società;

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza alcun intervento dei

 soci;

Delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento anticipato;

 Scioglimento a seguito del recesso del socio a cui è impossibile rimborsare le

 relative azioni!

Altre cause previste dall’atto costitutivo

Dettagli
A.A. 2011-2012
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crimildetranchero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.