DIRITTO SOCIETARIO
programma comune
Per eseguire un a due o più soggetti è svolta un’attività
impresa: scopo-mezzo.
qualificabile come rapporto
Il fenomeno associativo è tipico (art.2249): si ha tutte le volte che si rilevano le
suddette condizioni e si manifesta nelle strutture societarie previste dall’ordinamento,
ossia: Società = programma lucrativo egoistico
Consorzi con attività esterna finalizzati ad un vantaggio per i consorziati in
termini di costi di produzione o prezzi di vendita
GEIE = struttura del consorzio su scala europea
Rete di imprese = strumento di cooperazione
Associazioni e fondazioni che svolgano un’attività produttiva
Il principio di tipicità nasce dal fatto che le strutture si originano dalla stipulazione di
un contratto ASSOCIATIVO, che ha effetti molto particolari: obbligatori =
comportamentali a carico dei soci; reali = entificazione, nascita di un soggetto di
diritto distinto dalle parti contraenti: la società è un centro di imputazione di diritti e
doveri, trattato come una persona fisica; infatti può essere titolare di un patrimonio
(autonomia patrimoniale), che è composto da crediti e debiti di cui la società in sé è
soggettività giuridica
beneficiaria e responsabile! In questo senso si parla di ,
acquisita dalla struttura societaria grazie alla volontà espressa dai suoi soci nel
società di persone,
contratto che sottoscrivono; caratteristica delle mentre le società
persone giuridiche
di capitali e le cooperative sono definite = complessi organizzati
di persone ed i beni a cui l’ordinamento attribuisce capacità giuridica facendone
soggetto di dirittooccorre un riconoscimento formale da parte del legislatore o un
provvedimento amministrativo (registro imprese).
contratto di società conferiscono
Art.2247: “con il due o più persone beni o servizi per
un’attività economica divederne gli utili”:
l’esercizio comune di (2082) allo scopo di
I. CONTRATTO: può mancare la pluralità di contraenti perché è riconosciuta
dall’ordinamento la società unipersonale nella forma di spa e srl, anche se
fittizia in quanto permette di svolgere attività imprenditoriale con la limitazione
del rischio.
II. CONFERIMENTI: ogni socio alla stipula partecipa con una prestazione
patrimoniale che consiste nell’impegnare beni o servizi per lo svolgimento
dell’impresa in società; si può conferire qualsiasi entità utile alla realizzazione
del programma societario: materiale o immateriale, e pure opere di fare. Unico
suscettibili di valutazione
vincolo è che almeno alcuni dei conferimenti siano
economica capitale sociale
per la formazione del = modalità di disposizione
del patrimonio della società per la quale la parte corrispondente al c.s. è
indisponibile e stabilmente destinata a finanziare l’impresa; è
inferiore
rappresentato da una cifra che deve essere al valore complessivo del
patrimonio o uguale
al più (effettività)->nella fase di costituzione il capitale
sociale è pari alla somma dei conferimenti dei soci, tra i quali almeno uno
deve essere valutabile per non creare vincolo fittizio (capitale annacquato) nel
caso in cui il patrimonio sociale risultasse inferiore al c.s.! A differenza del
capitale, il patrimonio si modifica nel corso dello svolgimento dell’attività: se
differenziale positivo
si genera un = utile, questo è patrimonio disponibile che i
soci possono dividere oppure lasciare ad utilizzo dell’impresa
controllo patrimonio netto >=
(autofinanziamento); il sulla diseguaglianza,
capitale sociale scritture contabili.
, è continuativa mediante le
Funzioni del capitale sociale: vincolistica nei confronti dei soci, a garanzia
indiretta dei creditori che sono tutelati in via diretta dal patrimonio netto
organizzativa poteri
positivo; in quanto misuratore della partecipazione sociale (
e doveri di ogni socio), ma soltanto quando tutti i conferimenti sono
computati nel capitale sociale ( = valutabili economicamente) e non vi siano
conferimenti a patrimonio.
III. ATTIVITA’ SOCIALE: deve essere un’attività produttiva, altrimenti sarebbe di
una comunione;
mero godimento e si formerebbe economica (R>=C), altrimenti
associazione o fondazione;
si ha dubbio se deve anche essere professionale e
organizzata ex art.2082: in realtà sono ammessi i seguenti casi
Attività occasionale complessa, es. unico affare di compravendita di un
immobile
Attività non organizzata, cioè di lavoro autonomo, con conferimenti della
propria opera (anche se di solito assumono forma di soc. semplice perché
non commerciali)
Società tra professionisti dal 2012 (prima solo STA) in qualsiasi forma
soci finanziatori,
societaria, con la partecipazione anche di a cui è comunque
soci
preclusa l’esecuzione della prestazione; questa spetta soltanto ai
professionisti, valida abilitazione
a cui è richiesta alla professione.
responsabilità:
Problematica resta la questione della la società è chiamata a
contratto d’opera
rispondere per le prestazioni dei soci, ma il richiede che il
esecutore
professionista risponda del risultato della prestazione, che deve
personalità
eseguire con perizia e diligenza, a regola d’arte; la della
prestazione ha impedito per molto tempo di accettare un collegamento tra
rimedio
libera professione e struttura societaria tentato = obbligo di
polizza assicurativa
stipulare una a carico delle nuove STP per eventuali
danni da prestazione mal eseguita; il danno coperto però è spesso soltanto
quello causato dolosamente, e inoltre è stabilito un tetto massimo di
copertura! divisione degli utili lucro egoistico,
IV. SCOPO SOCIETA’: la tra i soci è una finalità di
ossia i soci traggono vantaggio dalla spartizione del surplus realizzato
nell’esercizio dell’impresa (metodo del tornaconto e della massimizzazione
mutualistico, in
dell’utile); lo scopo può anche essere ma comunque egoistico:
senso stretto, permette al socio di conseguire vantaggio in termini di risparmi di
(cooperative di consumo) (cooperative di
spesa o incremento del profitto
lavoro); consortile, imprenditori
riguarda un patto tra che si associano per
cooperare fasi di impresa:
nello svolgimento di una o più l’accentramento
dell’attività comporta riduzione di costi unitari di produzione o incremento dei
ricavi di vendita.
ATTENZIONE: lo scopo altruistico = non egoistico è ammesso soltanto in alcuni
casi specificamente previsti dalla legge, perché non è consentita
l’eterodestinazione dell’utile ovvero il divieto di divisione degli utili tra i
società di diritto speciale
soci come vincolo statutario di una società :
FONDI MUTUALISTICI: favoriscono le imprese aderenti al fondo, per lo più
finanziarie qualificazione del
cooperativeprestazioni (prestiti agevolati) e di
personale (corsi di formazione)
SOCIETA’ DI GESTIONE DEI MERCATI: ad esempio la società di gestione della
borsa valori (Borsa Italiana SpA)
SOCIETA’ DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI: esempio è
Monte Titoli SpA
SOCIETA’ GESTIONE DI UN’IMPRESA SOCIALE (d.lgs.155/2006):
senza scopo di lucro via stabile
organizzazioni private che esercitano e in e
principale utilità
attività di impresa per la produzione e lo scambio di beni ad
sociale; gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento
dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio , fermo restando il
divieto di distribuzione degli utili anche in caso di cessazione dell’impresa.
TIPI DI SOCIETA’ previsti dall’ordinamento:
semplice, in nome collettivo, in
a) Società di persone: società soc. soc.
accomandita semplice->impegno a restare parte della compagine societaria a
modifichi l’atto costitutivo, l’unanime
meno che non si cosa per cui è necessario
consenso contratto
in quanto l’atto di costituzione è un per il quale vale la prassi di
rapporto fiduciario
diritto comune; base della società è il tra i contraenti.
in accomandita per azioni, per azioni, a
b) Società di capitali: soc. soc. soc.
responsabilità limitata->la acquisto o vendita
compagine dei soci varia tramite
persona
della partecipazione sociale individuale, dato che la del socio è considerata
quota di denaro.
al pari di una
c) COOPERATIVE: regola della mutualità spuria per cui il servizio è concesso anche
ai non soci; mediante ristorno periodico è rimborsata al socio la differenza tra il
prezzo di mercato e il prezzo agevolato per i soci; le cooperative sono adeguate
anche a soddisfare lo scopo consortile, ossia la mutualità tra imprese/ MUTUE
ASSICURATRICI: oggetto sociale è l’impresa di assicurazione, svolta secondo
regola della mutualità pura, per la quale il servizio è prodotto e destinato soltanto
ai soci che per legge devono conseguire un vantaggio diretto e simultaneo alla
fruizione del servizio.
d) Società consortile con cui si può perseguire una scopo mutualistico, ottenendo
risultati similari a quelli del consorzio ad attività esterna (diverso se con attività
mista:
interna, cartello). È sottoposta a disciplina per i profili formali si fa
riferimento alle norme societarie; per quelli sostanziali la disciplina dei consorzi
disciplina della forma
(rapporti tra soci e con terzi), anche se in realtà si segue la
societaria clausole
prescelta e si inseriscono poi finalizzate a perseguire l’interesse
compatibili.
consortile in quanto Nell’atto costitutivo è dichiarata espressamente la
finalità consortile e anche il non perseguimento dello scopo di divisione dell’utile
tra i soci (non il divieto!).
Non sono ammesse forme societarie atipiche: anche nel caso in cui si realizzi una
società di fatto è attratta in uno dei tipi di società previsti dalla legge: società
semplice non commerciale, in nome collettivo.
se attività altrimenti società Non è
necessaria espressa scelta, ma suffit il fatto concludente per rientrare in uno dei tipi
residuali. Gli altri sono considerati tipi societari superiori, ma è necessaria scelta
esplicita in quanto non possono rivestire una società di fatto: stipula di un contratto
espresso e a scelta univoca; richiesto un contenuto minimo essenziale legale.
ELEMENTI ESSENZIALI dei tipi superiori:
SRL: patto di limitazione del rischio per cui delle obbligazioni sociali risponde
unicamente la società; la partecipazione non è standardizzata ed è diretta, ossia il
senza
socio partecipa direttamente alla vita sociale tramite di una struttura
organizzativa corporativa.
SAS: distinzione nella compagine sociale tra accomandatari (gestori) e
nominati espressamente
accomandanti (finanziatori); tra gli accomandatari sono
amministratori.
nell’atto costitutivo gli
SAPA: almeno un azionista accomandatario e di diritto amministratore, gli altri
requisiti soc. per azioni.
semplici azionisti; rispetta poi tutti i richiesti alle
SPA: richiede la presenza congiunta di un patto di limitazione del rischio;
partecipazione sociale standardizzata nella forma di azione = documento cartolare che
incorpora lo status minimo del socio, ossia pacchetto base di diritti e obblighi
sociali, identico per ogni socio e indivisibile, solamente cumulabile; organizzazione
assemblea
corporativa composta da organi: = insieme dei soci con funzione
governance
deliberatoria, organo di = 3 tipologie: regola
TRADIZIONALE: tipico di Francia Spagna Italia, adottato ex lege come
suppletiva amministrativo controllo
nel silenzio delle parti-> organo e quello di
impulso assembleare,
nascono su cioè sono nominati dai componenti
dell’assemblea; amministrativo
DUALISTICO: di matrice tedesca, consiste in un organo soltanto,
consiglio di sorveglianza
all’interno del quale si individuano il (da assemblea) e
consiglio di gestione (da sorveglianza); amministrativo
MONISTICO: tipico dei paesi anglosassoni, prevede un organo
comitati, uno di controllo
articolato in più tra i quali almeno ha funzione sugli
amministratori esecutivi.
COSTITUZIONE
SNC: se l’impresa è commerciale, è sufficiente il fatto concludente perché è un tipo
residuale! Altrimenti è necessario un contratto espresso:
Forma libera, salvo conferimento di beni che ne richiedano una particolare
Condizione per applicare la disciplina della soc. regolare è la pubblicità
commerciale nel registro delle imprese: in questo caso è richiesta la forma scritta,
in particolare atto pubblico (il notaio si impegna a renderlo accessibile a chi ne ha
interesse nelle conservatorie notarili) o scrittura privata autenticata; è compito dei
soci provvedervi
L’atto costitutivo deve contenere informazioni minime ex art.2295: generalità soci,
ragione sociale (deve contenere il nome di almeno un socio e l’indicazione del
rapporto sociale), oggetto sociale, sede sociale = contenuto minimo richiesto
dall’art.2196 per la pubblicità; sono superflue altre indicazioni perché esistono
regole suppletive per conferimenti, durata e amministratori/rappresentanti
I soci possono essere persone fisiche o giuridiche; se una persona fisica non è
capace di agire vale la disciplina dell’impresa dell’incapace.
SRL: necessario il patto di limitazione del rischio = richiamo alla disciplina delle Spa;
può essere costituita con contratto o con atto unilaterale, che deve contenere le
indicazioni richieste all’art.2463: generalità dei soci, denominazione sociale (non è
necessario il patronimico, può essere di fantasia con l’indicazione del rapporto
sociale), oggetto sociale, sedi sociali = contenuto minimo per la pubb. con in più:
capitale sociale sottoscritto >10000 euro (salvo caso di impresa fittizia con capitale di
1 euro per gli under 35), conferimenti e partecipazione sociale di ogni socio (se non
indicato si intende proporzionale al conferimento), amministratori/rappresentanti* e
revisore dei conti, spese approssimative per la costituzioni, durata (se omessa, si
presume a tempo indeterminato). Per le regole di funzionamento della società spesso
si allega all’atto costitutivo uno STATUTO, documento formalmente separato ma
sostanzialmente integrante, che deve avere la forma di atto pubblico, sottoporsi a
controllo notarile ed essere letto per l’accettazione delle parti.
*devono essere indicati obbligatoriamente dai soci perché non vi è regola suppletiva:
se organizzata per persone occorre cambiare l’atto costitutivo per variare i nominativi
degli amministratori; se invece per uffici, l’amministrazione è affidata ad un organo,
periodicamente sottoposto a cambio di membri per semplice decisione dei soci
In ogni caso l’atto costitutivo deve essere redatto nella forma di atto pubblico redatto
da notaio, al quale è delegato il controllo per accertare la legalità sostanziale
dell’iniziativa societaria: ha il compito di verificare che ricorrano i requisiti essenziali
del tipo societario prescelto e che non vi siano delle clausole che contrastino con le
norme inderogabili dello stesso!
Se il notaio non accoglie la volontà dei soci si instaura una controversia che è risolta
dall’intervento di un giudice, incaricato di un giudizio di omologazione (conformità): se
l’azione dei soci è respinta, questi sono obbligati a cambiare l’atto costitutivo; al
contrario l’atto è dichiarato valido a prescindere dalla verifica notarile: al tribunale
spetta la decisione di ultima istanza.
Il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del
registro per l’iscrizione (non spetta ai soci!). Prima che questa avvenga l’ufficio è
incaricato di un controllo ulteriore in termini formali (2189): autenticità della
sottoscrizione dei soci e condizioni ex art.2329 = CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:
1. Che sia sottoscritto il capitale sociale integralmente (>=10000)
2. Adempimento delle disposizioni in materia di conferimenti (relazione di stima per i
conferimenti in natura)
3. Sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni per l’attività che si desidera
svolgere;
art.2331 = effetti dell’iscrizione: “Con l’iscrizione nel registro la società acquista
personalità giuridica. Per le operazioni compiute prima per la società rispondono
illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito e chi ha consentito o autorizzato
il compimento dell’atto”. Non è ammessa l’esistenza di una srl irregolare!
Art.2332 = nullità della società: “ avvenuta l’iscrizione la nullità della società può
essere dichiarata SOLTANTO nei seguenti casi: mancanza dell’atto pubblico, oggetto
sociale illecito, mancanza di qualsiasi indicazione su denominazione sociale, capitale
sociale, conferimenti, oggetto sociale (principio della salvaguardia dei processi
produttivi)” elenco di cause tassativo!
Per far valere le cause occorre rivolgersi al Tribunale e può farlo chiunque ne abbia
interesse concreto; la sentenza che dichiara la nullità del atto costitutivo nomina
anche i liquidatori, ma non libera i soci dall’obbligo di conferimento fino a quando non
sono ripagati i creditori sociali.
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