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DIRITTI SINDACALI
Ratio storico-politica dei diritti sindacali nell'impresa
Il titolo II si apre con l'art. 14, ove si prevede il diritto di associazione e di attività sindacale, per cui
tutti i lavoratori possono aderire o costituire soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
L'attività di associazione o di costituzione di soggetti sindacali può avvenire anche durante l'orario
di lavoro purché non porti pregiudizio alla produzione. Inoltre, quest'attività può avvenire durante il
tempo libero dei lavoratori o durante permessi, cioè tempo dedicato espressamente a questo.
L'art. 15 rende ancora più forte l'art. 14 sostenendo che chi agisce attivamente, associandosi o
costituendo un sindacato, non può essere discriminato né in fase di assunzione, è durante il rapporto
di lavoro, né può avere pregiudizio ai fini delle promozioni, né può subire l'adibizione a mansioni
dequalificanti.
Art. 39 Costituzione:
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
L'art. 39 della Costituzione serve grazie all'art. 14 dello Statuto, che introduce la libertà sindacale.
D'altra parte però, l'art. 14 da solo non basta: bisogna avere protezione contro gli atti di ritorsione
del datore per fare in modo che i lavoratori si associno → art. 15.
L'art. 14 e l'art. 15 si applicano in tutte le realtà aziendali e in tutti i luoghi di lavoro.
Nella pratica però, questi diritti sono meno effettivi nei luoghi di lavoro più piccoli perché i piccoli
datori non possono sopportare il peso economico del sindacato in azienda.
E' per questo motivo che il legislatore stabilisce la soglia dei 15 dipendenti anche per i diritti
sindacali.
Il titolo III, quindi, si applica solo nelle unità produttive con più di 15 dipendenti perché riguarda
diritti costosi per il datore.
La dottrina li nomina pati, parola di origina latina che indica un dovere di sopportare del datore di
lavoro più grande.
Diritti sindacali classici, concessi ai singoli lavoratori.
Art. 20 = diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea nell'unità produttiva dove prestano la propria opera
sia fuori dall'orario di lavoro, sia durante l'orario di lavoro per 10h annue retribuite o per le migliori
condizioni previste dai contratti collettivi.
Le assemblee devono avere per oggetto materie di interesse sindacale e del lavoro (molto vago), e
vengono convocate o dalle RSA, o dai membri della RSU.
Le assemblee non sono obbligatorie → il sindacato decide di farla ed i lavoratori possono decidere
se partecipare o meno.
Possono succedere due situazioni estreme:
• ad un certo punto dell'anno, può essere tutti i lavoratori abbiano già usato le 10h di
permesso.
Da quel momento in poi, per partecipare ad ulteriori riunioni, potranno richiedere permessi
non retribuiti al datore di lavoro che, salvo oggettive ed evidenti ragioni produttive, sarà
tenuto a concedere.
• Può essere che tutti i lavoratori partecipino contemporaneamente all'assemblea, anche se ciò
comporta un blocco della produzione.
Solo nel caso di servizi pubblici essenziali o nel caso in cui la contemporanea assenza di
tutti i lavoratori determini un pericolo per l'impresa, potranno essere contingentati, cioè
potranno essere indicati i quantitativi numerici dei lavoratori che devono continuare a
lavorare.
Art. 21 = diritto di referendum
Il referendum è una consultazione dei lavoratori. Di norma si svolge fuori dall'orario di lavoro, ma è
possibile effettuarlo durante un'assemblea.
Il referendum è indetto dai rappresentanti dei lavoratori (RSA o RSU) su materie inerenti l'attività
sindacale (ancora più vago) ed è in genere utilizzato quando si vuole:
• conoscere l'opinione dei lavoratori relativamente ad un accordo di carattere generale
• far votare i lavoratori sulle diverse proposte possibili, in periodi di crisi aziendale
Il referendum si svolge in locali messi a disposizione dal datore di lavoro, il quale deve predisporre
locali idonei.
N.B. = locale idoneo può essere anche nelle vicinanze (es: 500m) e in questo caso il datore non è
tenuto a predisporre delle navette.
Un locale idoneo non è una palestra senza sedie o senza riscaldamento.
Il referendum è utilizzato spesso di recente per conoscere l'opinione dei lavoratori relativamente a
nuovi contratti collettivi peggiorativi rispetto alla situazione precedente.
Es: contratti collettivi Fiat di Pomigliano e Mirafiori. In questi casi, per la prima volta, sono stati
conteggiati insieme i voti dei lavoratori dei reparti produzione, che erano i diretti interessati dei
peggioramenti contrattuali, con i voti degli impiegati e quadri aziendali, che non erano toccati dalle
modifiche contrattuali. I quadri hanno permesso i peggioramenti contrattuali degli operai.
L'art. 21 non vieta questa modalità ma la scoraggia, chiedendo si voti per unità produttive e per
categorie particolarmente interessate.
Art. 26 = Proselitismo e collette sindacali nei luoghi di lavoro
I lavoratori hanno il diritto di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo (=procurare
nuovi affiliati al sindacato) anche durante l'orario di lavoro purché non si rechi pregiudizio
all'attività sindacale.
A richiesta dei lavoratori, era inoltre previsto che il datore di lavoro dovesse effettuare delle
trattenute sullo stipendio e versarle al sindacato secondo il sistema della quota tessera. I lavoratori
cioè potevano obbligare il datore a versare mensilmente una cifra al sindacato in nome e per conto
loro.
Questa previsione è stata eliminata con il referendum del 1995 in quanto era una previsione molto
onerosa per il datore.
Questa previsione però è stata prevista dai contratti collettivi, per cui il datore che applica il
contratto collettivo è tenuto ad effettuare la trattenuta e versarla al sindacato a sue spese e anche con
conseguenti costi organizzativi e burocratici.
Oggi, questa è materia di contrattazione tra datore e sindacato.
Art. 23 = Permessi retribuiti
I dirigenti sindacali possono godere di permessi retribuiti in proporzione al numero dei lavoratori
operanti nei luoghi di lavoro.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi (che di solito ci sono), i dirigenti sindacali
hanno diritto a 8h al mese per ogni lavoratori nelle unità produttive fino a 3mila dipendenti.
Dato che in unità produttive così grandi vi sono molti dirigenti sindacali, si prevede i permessi
spettino ad un certo numero di loro:
• lettera A: i permessi spettano ad un dirigente per ogni rappresentanza sindacale nelle unità
produttive fino a 200 dipendenti;
• lettera B: i permessi spettano ad un dirigente ogni 300 dipendenti per ogni rappresentanza
nelle unità produttive fino a 3mila dipendenti.
Nelle unità produttive ancora più grandi, cioè quelle con + di 3mila dipendenti, avrà diritto ai
permessi un dirigente per ogni rappresentanza sindacale ogni 500 (o frazione di 500) dipendenti.
In queste unità produttive, i permessi retribuiti non possono essere meno di 1h l'anno per
dipendente.
Il sistema complicato dell'art. 23 è generalmente superato dalle previsioni più semplici e favorevoli
dei contratti collettivi.
Inoltre, si sottolinea che le unità produttive con più di 3mila dipendenti, oggi sostanzialmente non
esistono.
Art. 24 = Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali godono anche di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8giorni
all'anno per partecipare a trattative sindacali oppure a congressi e convegni.
In tal modo si vuole favorire la formazione dei sindacalisti ed il legame tra il sindacato nazionale ed
il sindacato nei luoghi di lavoro.
Si tratta di un diritto potestativo, quindi è sufficiente comunicare al datore la propria futura assenza
con almeno 3gg di preavviso.
Il datore non ha diritto a rifiutare al dirigente sindacale il permesso, ma potrà controllare che il
dirigente abbia effettivamente partecipato all'evento o trattativa. Questo perché pur trattandosi di
permessi non retribuiti, vi è sempre un'interesse aziendale a che i lavoratori non si assentino senza
previo accordo.
Art. 27 = Locali delle RSA
I datori di lavoro devono garantire un locale, ossia uno spazio adeguato, alle rappresentanze
sindacali aziendali.
Se l'unità produttiva ha + di 200 dipendenti, il locale dev'essere concesso in via permanente.
Se l'unità produttiva ha – di 200 dipendenti, il locale viene concesso a richiesta delle oo.ss.
Nel caso in cui non vi sia un locale idoneo nel luogo di lavoro, il datore deve procurarsene uno nelle
immediate vicinanze e a sue spese.
Art. 25 = diritto di affissione
La bacheca sindacale è il mezzo ordinario di comunicazione del sindacato e, nei contratti collettivi
attuali, si prevede anche una bacheca sindacale on-line.
Il sindacato, attraverso la bacheca sindacale, esercita il diritto di affissione previsto dall'art. 25 dello
Statuto.
La bacheca dev'essere in un luogo accessibile a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva e il
sindacato, attraverso essa, può comunicare testi, immagini e pubblicazioni su materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Il datore di lavoro non dispone della bacheca, cioè non può staccare ed eliminare comunicazioni o
immagini sgradite (condotta anti-sindacale), a meno che non si tratti di immagini o comunicazioni
che nulla hanno a che vedere con materie di interesse sindacale e del lavoro.
L'atteggiamento più prudente per il datore è sopportare anche un'affissione ritenuta molesta ed
effettuare una querela, chiedendo all'autorità penale di perseguire chi ha violato il nostro onore.
Art. 30 = permessi ai dirigenti provinciali e nazionali
I contratti collettivi, individuano l'attività sindacale esterna che dev'essere sostenuta con permessi
retribuiti al carico del datore.
In genere, i contratti collettivi prevedono una certa quantità di minuti all'anno per ogni dipendente,
da desti