DIRITTO SINDACALE
Il diritto sindacale è un diritto che si occupa degli aspetti collettivi del lavoro, ossia di:
• soggetti collettivi che si occupano del lavoro (= sindacati + organizzazioni dei datori)
• strumenti collettivi (=contratto collettivo di lavoro)
La peculiarità del diritto sindacale è che è un diritto per lo più senza leggi. L'unica grande legge è lo
Statuto dei Diritti dei Lavoratori, che traduce in termini operativi i principi fondamentali del diritto
sindacale, principi fondamentali che si trovano nella Costituzione, in particolare in tre norme
fondamentali:
• art. 39: organizzazione sindacale e contrattazione collettiva
• art. 40: diritto di sciopero
• art. 46: partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.
La Costituzione materiale è in realtà molto più ristretta rispetto a quella formale. Infatti solo una
minima parte di questi articoli è operativa:
• primo comma art. 39 (e non i successivi)
• prima parte del primo (e unico) comma dell'art. 40
• l'art. 46 è completamente inattuato.
FONTI DIRITTO SINDACALE
Fonti internazionali
A livello internazionale abbiamo due importanti convenzioni OIL, entrambe ratificate in Italia ed
entrate in vigore nel 1958:
• convenzione n. 87/1948
prevede una libertà dalle ingerenze esterne, cioè una libertà sindacale rispetto le
intromissioni dall'esterno (cioè rispetto le autorità pubbliche).
E' una libertà da l'intromissione dei pubblici poteri.
• convenzione n. 98/1949
declina la libertà come possibilità di fare qualcosa. E' una libertà di contrattare, negoziare, in
particolar modo con il datore di lavoro.
Inoltre:
• nella Carta di Nizza del 2000 sui diritti fondamentali, sono previsti due diritti importanti:
i. libertà di associazione sindacale
ii. libertà di negoziazione, ossia libertà di stipulare contratti collettivi
Fonti Costituzionali
• art. 17: diritto di riunione → i cittadini hanno il diritto a riunirsi
• art. 18: diritto di associazione → i cittadini hanno diritto ad associarsi
Questi diritti sono generici e quindi valgono per tutti i cittadini.
Il legislatore costituente voleva però garantire in modo forte la possibilità di riunirsi e associarsi per
fini sindacali e voleva proteggere al massimo le riunioni e le associazioni per scopi sindacali, perché
erano state discriminate e combattute durante il fascismo. A questo è dedicato l'art. 39
• art. 39
ARTICOLO 39 COSTITUZIONE
E' attuato solo il primo comma.
Primo comma art. 39 Costituzione = libertà di organizzazione sindacale.
Il primo comma tutela e protegge la libertà di organizzazione sindacale.
Mentre l'art. 18 parla di una libertà di associazione e si riferisce a tutti i cittadini, l'art. 39 parla del
fenomeno sindacale e usa la parola organizzazione.
La differenza sta nel fatto che organizzazione è una parola più ampia, che oltre a comprendere tutti i
fenomeni integrati come associazione, contiene anche altre forme di stare insieme improvvisate e
non permanenti, come ad esempio: assemblee, comitati di lotta, movimenti,...
Organizzazione implica il massimo di libertà e comprende ogni cosa che implica lo stare insieme.
Questa libertà protegge sia i singoli, sia i gruppi.
Di conseguenza, è una libertà che può essere rivendicata sia dai singoli lavoratori, sia dai gruppi
organizzati di lavoratori.
La libertà di organizzazione sindacale protegge una doppia dimensione:
• la dimensione positiva, di fare organizzazioni sindacali e di svolgere e aderire ad attività
sindacali
• la dimensione negativa, di non fare, di non iscriversi al sindacato, di non scioperare.
Il legislatore ovviamente si preoccupa di proteggere maggiormente il fare, perché presuppone
l'esporsi e perché, rafforzando la tutela in questa dimensione, la Costituzione ha l'obiettivo di
incentivare la partecipazione sindacale.
Di conseguenza, la libertà sindacale positiva è protetta da quasi tutti gli articoli dello Statuto, in
particolare:
• Titolo II: art. 14 – art. 16 – art. 17
• Titolo III: art. 19 e seguenti
La libertà sindacale negativa è invece protetta da un unico articolo dello Statuto = art. 15.
Corollari (= effetti applicativi) primo comma art. 39
• La libertà di organizzazione sindacale implica la libertà di scelta, per il sindacato, dei
soggetti da proteggere, ossia di scegliere liberamente il proprio ambito di operatività o
campo di azione.
Prima, nel regime fascista/corporativo, vi era l'art. 2070 cc che forniva una nozione
ontologica di categoria professionale, nozione che comportava che l'ambito del sindacato
fosse determinato dal datore come dato naturale e non dal sindacato.
Es: se il sindacato aveva come riferimento i dipendenti di un datore che operava nel settore
metalmeccanico, loro erano un sindacato dei metalmeccanici.
Ora, invece, il sindacato può scegliere la categoria di riferimento e potrebbe quindi
occuparsi di figure professionali eterogenee contemporaneamente (es: camionisti e
infermieri). Vi è libertà di scelta del proprio ambito di riferimento.
Nella prassi però, il sindacato tiene conto della teoria merceologica in cui opera.
• La libertà di organizzazione sindacale ha come conseguenza una libertà di azione del
sindacato.
Il sindacato ha cioè la libertà di agire nei confronti dell'azienda e dell'imprenditore.
Inoltre, nelle concertazioni sociali il sindacato agiva anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, del governo, dello stato.
La più grande libertà di azione per il sindacato è rappresentata dall'azione contrattuale, ossia
dalla possibilità di firmare contratti collettivi.
N.B.: libertà di azione contrattuale ≠ diritto a trattare o stipulare contratti collettivi.
L'art. 39 riconosce la libertà di contrattazione collettiva ma non costringe né i datori né i
sindacati a firmarli.
La firma dipende dai rapporti di forza. Il contratto collettivo ci sarà se e solo se il sindacato,
o il datore, riescono ad ottenere la firma.
Questo è un elemento tipico del diritto sindacale = contano i rapporti e le posizioni di forza,
conta tantissimo lo scenario socio-economico, lo sfondo.
Se il sindacato è in crescita (anni '70) conquista grandi tutele e diritti, se è in contesto di crisi
(oggi), diventa debole.
Il diritto sindacale risente cioè dell'andamento dell'economia.
L'unica cosa che il sindacato può pretendere nell'azione contrattuale, e quindi l'unica
garanzia che il sindacato ha, è che il datore negozi in buona fede.
• La libertà di organizzazione sindacale implica la libertà di lotta, ossia la libertà del
sindacato di porre in essere azioni sindacali.
Nonostante l'esistenza dell'art. 40 sul diritto allo sciopero, questo corollario serve perché lo
sciopero è una forma di lotta, ma non l'unica. Ci possono essere altre forme di lotta non
coperte dal diritto allo sciopero che quindi risultano coperte dall'art. 39 della Costituzione.
Nell'ambito dell'art. 39 Costituzione, si può parlare di due volti della libertà:
• libertà di
• libertà da, definibile anche come immunità del sindacato.
Si ritiene, a tal punto, che al sindacato non si applichi l'art. 18 Statuto.
Vi è un unico divieto per i sindacati = art. 17 Statuto. E' vietato il sindacato di comodo, o
sindacato giallo (giallo perché metafora dell' antipatico). E' vietato il sindacato falso, non genuno,
quel sindacato dei lavoratori costituito e sostenuto dal datore di lavoro o indirettamente da loro
associazioni.
L'idea è che il sindacato non possa essere servo del padrone, ma al contrario debba essere una
contro-parte, un'antagonista rispetto al datore.
Dal secondo comma in poi art. 39 = inattuati.
Prima parte art. 39 (primo comma) = libertà + limiti sindacato.
Il sindacato è libero, ma può agire solo con gli strumenti del diritto privato. Di conseguenza, quando
firma i contratti collettivi, questi hanno un'efficacia soggettiva limitata: si applicano solo ai
lavoratori iscritti al sindacato. I contratti collettivi non hanno efficacia erga omnes.
Seconda parte art. 39 =le associazioni sindacali (non si parla più di organizzazioni ma di
associazioni sindacali, ossia quelle più stabili) possono ottenere la personalità giuridica, cioè
diventare erga omnes. La condizione per ottenerla è registrarsi presso uffici locali o centrali ed il
requisito per registrarsi è avere un ordinamento interno a base democratica.
L'idea è che per essere equiparato al legislatore, il sindacato deve accettare un controllo.
Questa è una scelta libera che il sindacato può fare o può non fare.
Dal pdv giuridico, questo significa che la personalità giuridica è un onere e non un obbligo.
E' un onere per firmare i contratti collettivi erga omnes, ma il sindacato non è obbligato a registrarsi
e a seguire questo percorso.
Questa norma non è mai stata attuata perché manca una legge che dica quali sono gli uffici
competenti presso cui si può registrare.
Inoltre, il sindacato, all'indomani del varo della Costituzione non voleva questa norma in quanto,
scottato dall'esperienza fascista, non voleva l'intromissione dello Stato.
A differenza del primo comma, che è precettivo e quindi subito attuato, il secondo comma è
programmatico per cui richiede una legge, mai emanata, per essere attuato.
All'inizio si parla quindi di “felice inattuazione” della seconda parte dell'art. 39, considerandola
troppo vicina al regime fascista.
Di conseguenza il legislatore non è mai più intervenuto, lasciando il problema aperto. Oggi quindi, i
contratti collettivi sono di diritto comune, e quindi non hanno efficacia erga omnes.
Lavoratori e datori che non sono iscritti alle organizzazioni che li firmano, possono quindi
chiamarsi fuori.
Il problema diventa quello di inserire tutti all'interno del sindacato, perché in situazioni di crisi, in
cui i contratti collettivi possono essere al ribasso, essi hanno efficacia solo sulle persone iscritte.
L'art. 39 Costituzione va coordinato con:
• art. 40: diritto allo sciopero
• art. 41: libertà di iniziativa imprenditoriale + vincoli per il datore
L'art. 39 risulta rafforzato con l'art. 40 e impoverito con l'art. 41.
La libertà sindacale spetta sia ai lavoratori del settore privato, sia a quelli del pubblico impiego.
La libertà sindacale però non è proprio per tutti, soprattutto per quanto riguarda:
• lavoratori della polizia → hanno un sindacato separato autonomo, e non possono scioperare
• militari di carriera → non possono usufruire di una piena libertà sindacale come gli altri
lavoratori.
Veste giuridica sindacati
I sindacati non hanno personalità giuridica.
La loro veste, per avere il massimo dell'autodeterminazione delle regole e quindi per avere il
massimo di libertà, è una veste privatistica.
La norma del diritto privato che è parsa più adatta alle esigenze del sindacato è stata l'art. 36 cc e
seguenti.
L'art. 36 è una norma che disciplina le associazioni non riconosciute, cioè quelle senza personalità
giuridica.
Per queste associazioni, le norme legali sono pochissime e scarne: l'ordinamento interno e
l'amministrazione dipendono dall'autonomia degli associati, dagli statuti e dai regolamenti.
Sono quindi gli associati che decidono autonomamente le regole.
L'art. 36 cc è stato quindi scelto perché permette la massima autonomia ai sindacati.
I criteri scelti dai nostri sindacati sono stati per lo più:
• il principio elettivo delle cariche sociali, per cui i dirigenti sindacali si eleggono
• il principio di maggioranza
La base dei sindacati è quindi una base democratica, e quindi i sindacati rispettano il requisito che
costituiva l'unico vincolo per potersi registrare e acquisire personalità giuridica.
L'associazione non riconosciuta, rispetto a quella conosciuta, non ha personalità giuridica e quindi
nei fatti non ha un'autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza, rimane una responsabilità dei
soggetti che agiscono in nome e per conto del sindacato (=dei dirigenti sindacali).
Questo principio non è però mai stato applicato, quindi anche se in teoria se il sindacato non fosse
in grado di rispondere ai debiti dovrebbe risponderne il dirigente, in pratica ciò non è mai successo.
Le associazioni non riconosciute (e quindi anche i sindacati), inoltre, non possono stare in giudizio
ed essere parte di un processo. O meglio, possono essere in giudizio solo in caso di condotta anti-
sindacale (art. 28 Statuto).
I sindacati, orfani della disciplina costituzionale in quanto per lo più inattuata, si sono evoluti
sfruttando l'art. 36 cc muovendosi come associazioni non riconosciute.
La stessa veste giuridica è stata scelta dai partiti politici.
SINDACATI = PARTITI POLITICI perché sono entrambi formazioni sociali per cui entrambi sono
protetti dall'art. 2 della Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
SINDACATI ≠ PARTITI POLITICI.
• All'inizio si è detto che erano diversi gli scopi perseguiti.
Si era detto che il sindacato perseguiva la tutela degli interessi collettivi di lavoro;
mentre il partito perseguiva il miglioramento delle condizioni generali dei cittadini.
Questa distinzione è caduta quando la corte costituzionale ha considerato legittimo lo
sciopero per fini politici.
• Si è cercata quindi un'altra distinzione, per cui la diversità sta negli strumenti usati:
il sindacato utilizza come strumento lo sciopero e la contrattazione collettiva,
il partito politico utilizza la rappresentanza politica, ossia la partecipazione alle elezioni.
Questa tesi regge però in molti momenti storici, specie per quanto riguarda i partiti e i
sindacati della sinistra, c'è stato un forte legame al punto che il sindacato è diventato la
cinghia di trasmissione del partito.
In questi momenti quindi si confondevano anche gli strumenti di lotta sindacale e
rappresentanza politica.
• Da ultimo si dice che il grande elemento di distinzione è impregnato sul profilo soggettivo
dell'autotutela, cioè si va a vedere chi sono i soggetti tutelati ed il tipo di azione portata
avanti.
Questa distinzione permette di dire che non sono coperti dalla libertà sindacale i movimenti
di opinione che si muovono in ambito extra-sindacale.
Es: se ci fosse un movimento di opinione che raccoglie firme per annullare il Jobs Act,
sarebbe un movimento politico.
Organizzazione e struttura del sindacato
La struttura del sindacato italiano, come nella maggior parte d' Europa, si basa su una duplice linea
organizzativa: una verticale e una orizzontale.
L'organizzazione verticale ha come elemento di aggregazione l'appartenenza dei lavoratori, e delle
imprese da cui questi dipendono, allo stesso settore o categoria produttiva.
Es: sindacato dei metalmeccanici, sindacato dei bancari,...
L'organizzazione orizzontale dei sindacati dei lavoratori e imprenditoriali comprende tutti i
lavoratori e le imprese (e gli organismi verticali) dei vari settori merceologici presenti in un
determinato ambito geografico.
Es: camera provinciale del lavoro; unione sindacale regionale.
Le due linee coesistono in ogni sindacato e consistono ciascuna di varie strutture di diversa
dimensione, dal luogo di lavoro, alla zona territoriale circoscritta fino all'ambito nazionale.
La linea verticale, imperniata sul dato
dell'appartenenza alla categoria, si modula a sua
volta sulla base del livello: strutture territoriali
(provinciali) alle regionali e alle nazionali
(federazioni); la linea orizzontale, imperniata sul
dato territoriale, raccoglie ai vari livelli strutture
di tipo intercategoriale che assumono diversa
denominazione (per la CGIL: camere del lavoro;
per la CISL: Unione sindacale territoriale; per la
UIL: Camera sindacale).
Organizzazioni territoriali orizzontali e federazioni nazionali di categoria confluiscono, al vertice,
nelle Confederazioni = CGIL, CISL, UIL.
L' unità di base è l'organizzazione nel luogo di lavoro = RSA, RSU.
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Si possono individuare due diversi modelli teorici di rappresentanza sindacale:
• modello del doppio canale di rappresentanza
Secondo questo modello, nelle unità produttive aziendali convivono due organi diversi con
due funzioni diverse:
➢ organo elettivo = eletto da tutti (iscritti e non iscritti) i lavoratori dell'azienda.
Ha compiti di rappresentanza generale dei lavoratori d'azienda: compiti di mera
consultazione (funzione consultiva) oppure rappresenta l'organo di co-gestione, nei paesi
dove c'è.
➢ Organo associativo = può essere individuato solo dagli iscritti al sindacato, per cui ha un
collegamento forte con il sindacato esterno all'azienda.
E' una longa manus con il sindacato esterno e viene gestito solo da chi è iscritto al
sindacato.
Ha un potere negoziale, per cui può firmare i contratti collettivi
• modello di canale unico
Vi è un unico organo che nello stesso tempo rappresenta tutti i lavoratori, e i sindacati.
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