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LA RAPPRESENTANZA SINDACALE SUI LUOGHI DI LAVORO

La rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro può essere a canale doppio o unico. Nel sistema del doppio canale nella stessa azienda coesistono due organismi, di natura e con funzioni distinte: l'uno elettivo, di rappresentanza generale che ha funzione di consultazione e di partecipazione; l'altro associativo che riproduce all'interno dei luoghi di lavoro la struttura di rappresentanza a base volontaria e che ha il potere negoziale. Nel sistema a canale unico invece la struttura di rappresentanza è sindacale associativa sia all'interno sia all'esterno dei luoghi di lavoro e cumula tutte le funzioni. L'espressione più antica di questa forma di rappresentanza è costituita dalle commissioni interne le quali furono soppresse durante il periodo fascista e ripristinate immediatamente dopo la caduta del regime, durante il governo Badoglio. Dopo la liberazione il loro funzionamento fu

regolato da un accordo interconfederale che sottrasse a tali strutture ogni potere contrattuale riconoscendo solo funzioni di controllo sull'applicazione di alcune discipline collettive e di composizione, in prima istanza delle controversie aziendali individuali e collettive. Le commissioni interne sono state poi progressivamente sostituite dalle nuove forme di rappresentanza costituite spontaneamente dai lavoratori nel ciclo delle lotte sindacali del 1968-69. Nel corso degli anni 1968-69 si verifica un radicale mutamento nella struttura organizzativa del movimento sindacale italiano, seguita dalla nascita e dalla rapida affermazione di nuove strutture di rappresentanza dei lavoratori all'interno delle imprese: i delegati e i consigli di fabbrica (o dei delegati). Il delegato era eletto direttamente e rappresentava tutti i lavoratori appartenenti a uno stesso gruppo omogeneo, cioè ad un gruppo individuato sulla sua collocazione nel processo produttivo. In genere.l'elezione era libera e non era neanche prescritto che il delegato fosse iscritto al sindacato. L'insieme di tutti i delegati di una certa unità produttiva costituiva il consiglio di fabbrica. Cgil Cisl e Uil nel 72 strinsero un patto federativo e riconobbero questi organismi come la propria struttura di base all'interno dei luoghi di lavoro, attribuendo loro potere di contrattazione sui posti di lavoro. Il primo intervento in materia è stato realizzato nel 1970 con lo statuto dei lavoratori: con esso il legislatore sostiene la presenza di essi nei luoghi di lavoro purché si tratti di unità produttive con più di 15 dipendenti. L'articolo 19 di questa legge si limita ad identificare le rappresentanze sindacali aziendali titolari dei diritti sindacali, ma rinuncia a prescriverne una forma organizzativa determinata. Infatti l'articolo 19 si limita a prescrivere 2 requisiti: che la sua costituzione avvenga ad iniziativa dei lavoratori ecooperi nell'ambito delle associazioni sindacali che soddisfino il criterio di rappresentatività indicati nella stessa norma. I consigli di fabbrica sono entrati in crisi nel corso degli anni 80 e dopo vari tentativi non riusciti la mediazione è stata realizzata con le rappresentanze sindacali unitarie RSU, e il testo unico prevede che in ogni unità produttiva con più di 15 dipendenti possa essere adottata una sola forma di rappresentanza, cioè o le RSA o le RSU, precisando però che le RSA possono essere costituite solo nelle unità produttive nelle quali non vi sia mai stata alcuna forma di rappresentanza sindacale. Per le realtà produttive nelle quali invece le RSA siano già presenti, l'accordo prevede che il passaggio alla RSU possa avvenire solo alla duplice condizione che sia deciso dalle organizzazioni sindacali che a livello nazionale rappresentino la maggioranza dei lavoratori e comunque con il consenso.

Il testo unico disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della RSU. L'iniziativa per la loro costituzione può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente da ciascuna delle associazioni sindacali firmatarie del testo unico (cgil cisl uil), da quelle firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva e dalle altre associazioni sindacali che raccolgono un numero di firme non inferiore al 5% dei lavoratori aventi diritto di voto nelle aziende con più di 60 dipendenti. L'iniziativa per il rinnovo triennale delle RSU può essere assunta anche dalle RSU di cui sta per scadere il mandato. Rimangono esclusi i gruppi occasionali di lavoratori. La durata

del mandato della RSU è rigidamente determinata in 3 anni senza possibilità di proroghe. Il testo unico prevede che i suoi componenti subentrano ai dirigenti delle RSA nell'esercizio delle funzioni attribuite alle RSA. Solo 2 terzi dei seggi erano ripartiti in proporzione ai voti conseguiti tra tutte le liste regolarmente; sull'altro terzo il cosiddetto terzo riservato concorrevano, comunque in proporzione al numero di voti ottenuti, solo le liste presentate dai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva. La regola del terzo riservato però è stata ampiamente criticata e superata prevedendo che le RSU siano elette con voto proporzionale. Il cambiamento di appartenenza sindacale di un componente della RSU determinava la sua decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti nella lista cui inizialmente apparteneva. Nella PA La disciplina oggi è dettata dall'articolo 42.

del decreto legislativo 165 del 2001. I primi 2 commi affermano l'applicabilità anche all'interno delle pubbliche amministrazioni delle norme in tema di libertà e di attività sindacale contenute nello statuto dei lavoratori e tra essi in particolare dell'articolo 19. Viene dunque riconosciuto ai sindacati maggiormente rappresentativi del settore pubblico il diritto a costituire proprie RSA. La legge però dichiara anche obbligatoria la costituzione di RSU in ciascuna amministrazione o ente o struttura amministrativa che abbia almeno 15 dipendenti. L'articolo 46 della costituzione riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell'azienda nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Ma è mancata la legge ordinaria prevista dalla norma costituzionale, anche se sono state avanzate diverse proposte. Queste proposte però non hanno mai avuto l'effettivo appoggio delle forze sociali non incontrando mai il consenso.

degli imprenditori, che non potevano vedere con favore intromissioni nel loro potere unilaterale di gestione dell'attività produttiva, ma neanche da parte della Cgil che temeva un coinvolgimento dei lavoratori nella responsabilità gestionali senza reali posizioni di potere. In realtà l'attività di impresa coinvolge certamente l'interesse dell'imprenditore ma anche quello dei lavoratori. L'articolo 46 della costituzione impone che l'ordinamento giuridico riconosca l'interesse dei lavoratori per le decisioni dell'impresa riconoscendo loro il diritto di influire su di esse. Nulla però dice sugli strumenti per esercitare questo diritto.

Possono essere considerate applicazione e svolgimento del principio della norma costituzionale in esame le numerose norme dei contratti collettivi che prevedono diritti di informazione e di consultazione, di esame congiunto in favore dei sindacati e/o delle rappresentanze sindacali unitarie.

ma anche le norme di legge che subordinano l'assunzione di alcune decisioni imprenditoriali alla preventiva consultazione del soggetto collettivo. Non possono invece essere ricondotto alla norma costituzionale le tecniche e manageriali che tendono meramente ad incentivare i lavoratori a una più intensa collaborazione alla realizzazione dei fini dell'impresa attraverso forme di partecipazione economica. Il concetto che l'impresa non sia un fatto privato dell'imprenditore ma un fenomeno sociale, che coinvolge gli interessi di una pluralità di soggetti è proprio anche dell'ordinamento dell'unione. Vengono in rilievo alcune direttive che hanno ad oggetto il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori delle imprese e nei gruppi di imprese e dimensioni comunitarie. La definizione di impresa o di gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e data sulla base di 2 parametri: il numero complessivo dei lavoratori occupati nei diversi stati.

Dell'unione di almeno 1000 e una presenza significativa in più di uno Stato membro di almeno 150. In queste imprese o gruppi di imprese deve essere istituito un comitato aziendale europeo (CAE) attraverso un accordo in forma scritta tra la direzione e una delegazione speciale di negoziazione, formata in modo da garantire la rappresentanza dei lavoratori dei diversi Stati membri interessati. La costituzione del CAE non è obbligatoria; le parti infatti possono nell'accordo prevedere in via alternativa una o più procedure per l'informazione e la consultazione.

Il diritto comunitario prende in considerazione anche un secondo tipo di impresa, quella esercitata dalla società europea (SE). Il consiglio dell'unione ha ritenuto necessario prevedere accanto alle società di diritto nazionale, la costituzione e il funzionamento di società di capitali disciplinate direttamente dal diritto comunitario, destinato ad operare sulla dimensione europea.

Caratteristica essenziale della SE è il coinvolgimento dei lavoratori che viene definito come qualsiasi meccanismo ivi comprese le informazioni, la consultazione e la partecipazione mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società. È affidato agli Stati membri il compito di determinare le modalità di esercizio di questo diritto, prescrivendo che l'informazione debba avere ad oggetto l'evoluzione della situazione economica e occupazionale, nonché i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e nei contratti di lavoro utilizzati. Il nostro paese ha dato attuazione a questa direttiva nel 2007 attribuendo la titolarità dei diritti di informazione e di consultazione alle RSU rinviando ai contratti collettivi la determinazione delle modalità di esercizio. Una forma specializzata di rappresentanza dei lavoratori è quella del.

La rappresentanza per la sicurezza è creata dal decreto legislativo 626/94. La rappresentanza per la sicurezza deve essere istituita a livello territoriale o di comparto, aziendale o di sito produttivo. L'articolo 47 del decreto rende obbligatoria la formazione di questa rappresentanza in tutte le

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A.A. 2021-2022
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EmanueleM98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle relazioni industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Guarriello Faustina.