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REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Il rilievo dell'art. 28 Stat. Lav. nel diritto sindacale
L'art. 28 che prevede la repressione della condotta antisindacale, garantisce l'effettiva tutela giurisdizionale della libertà e attività sindacale e del diritto di sciopero nei confronti del datore di lavoro. Mira a tutelare prevalentemente il sindacato e non il singolo lavoratore.
Nozione di condotta antisindacale comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero. La condotta antisindacale può essere tipica se lede i diritti sindacali tipici previsti da fonti negoziali o legali, atipica se lede in altro modo la libertà sindacale, o può configurarsi come condotta plurioffensiva se altera non solo il rapporto tra datore e sindacato ma anche quello tra datore
Esingoli lavoratori.Affinché si abbia condotta antisindacale, occorre valutare quello che è oggettivamente la condotta oè rilevante anche l’intenzione del datore di ledere l’interesse sindacale? Occorre distinguere da unlato le condotte consistenti nella violazione di diritti sindacali tipici per le quali conta solo l’elementooggettivo e non l’intenzione, e dall’altro lato i comportamenti in se leciti o contrastanti solo con dirittidel singolo lavoratore che possono acquistare valenza antisindacale solo se viene provatal’intenzione concreta perseguita dal datore di lavoro.Procedimento di repressione della condotta antisindacaleIl ricorso contro la condotta antisindacale può essere proposto solo dai sindacati nazionali attraversoi propri organismi locali, ossia quegli organismi vicini al territorio in cui si è verificata la condottalesiva. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti lesive il tribunale
del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, avvia una fase sommaria e quindi convoca le parti ed assume sommarie informazioni. Qualora ritenga sussistente la violazione ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo (tutela inibitoria) e la rimozione degli effetti (tutela ripristinatoria). Il giudizio o si conclude con la fase sommaria, se non viene proposta alcuna opposizione (entro 15 giorni), o in caso di opposizione prosegue come giudizio a cognizione piena che si conclude con sentenza. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso Tribunale che ha deciso la fase sommatoria: su tale opposizione il Tribunale decide il giudizio con sentenza immediatamente esecutiva. Sanzione penale per inottemperanza all'ordine del giudice Quando il datore non si attieneAll'ordine del Tribunale si ricorre alla tecnica penale in giunzionaleinosservanzache consiste nell'increiminare il datore per violazione dell'art. 650 c.p. annotato comedei provvedimenti dell'autorità. In base a tale articolo, chiunque non osserva un provvedimentolegalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico od'igiene, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
Condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni
Attualmente, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, si può ritenere che l'azionecontro la condotta antisindacale sia ammissibile in tutte le pubbliche amministrazione, congiurisdizione del giudice del lavoro, mentre la giurisdizione del giudice amministrativo può sussisteresolo nei rapporti di lavoro pubblico non privatizzati (es: magistrati, avvocati dello Stato, militari, etc).
LAVORO
Il lavoro subordinato è il prestatore di lavoro subordinato. La nozione di lavoro subordinato può ricavarsi dall'art. 2094 c.c.: chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Inoltre, l'art. 2104 comma 2 stabilisce che il lavoratore subordinato deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Dall'art. 2222 c.c. si ricava la diversa nozione di lavoro autonomo: lavoratore autonomo è colui che opera senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e quindi organizza liberamente la propria attività.
Il lavoratore occupa una posizione molto debole, in cui è coinvolta la sua persona, trovandosi in una posizione di assoggettamento al
Il lavoro subordinato è caratterizzato da un rapporto di dipendenza tra il lavoratore e il datore di lavoro. Per questo motivo, tutte le principali tutele a difesa del lavoratore sono state predisposte per il lavoro subordinato. Il metodo per capire se un rapporto lavorativo è subordinato o meno deve essere quello sillogistico, ossia verificare se la situazione concreta corrisponde alla situazione astratta del lavoro subordinato. Per verificare questa corrispondenza occorre verificare il requisito dell'eterodeterminazione della prestazione. Si ha lavoro subordinato se la prestazione lavorativa non è autodeterminata dal lavoratore, ma è determinata dal datore di lavoro, attraverso specifiche direttive e controlli sulle prestazioni.
Il lavoro autonomo, invece, è quello svolto senza vincolo di subordinazione, con una prestazione autodeterminata dal lavoratore. Per quanto riguarda le disposizioni del codice civile, vi sono gli articoli 2222 e seguenti che disciplinano il contratto d'opera, che si configura quando una persona
siobbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; art. 2229 relativo alle libere professioni (avvocato, commercialista, etc) in base al quale la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi e l'accertamento dei requisiti da parte dello Stato. Il lavoratore autonomo ha poche tutele rispetto al subordinato, e solo sul piano previdenziale hanno ottenuto una legislazione protettiva che prevede l'apposita iscrizione all'INPS di coltivatori diretti, artigiani, commercianti, e lavoratori parasubordinati. Recentemente, è stata introdotta, con la legge 92/2012 una disciplina che tende a reprimere eventuali abusi del lavoro autonomo. L'art. 69bis di tale legge prevede che si deve presumere che il lavoratore autonomo che operi per un dato committente,sia in realtà, salvo prova contraria, un collaboratore parasubordinato, se ricorrono almeno due delle tre condizioni: - la collaborazione con il committente dura per più di otto mesi anni e per due anni consecutivi - il corrispettivo ricevuto da quel committente supera l'80% dei corrispettivi complessivi ricevuti da lavoratore da altri soggetti, nell'arco di due anni solari consecutivi - il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente Lavoro parasubordinato collaborazione continua Si ha lavoro parasubordinato se il lavoratore presta: una (basta un contratto collaborazione in cui l'attività personale prevale su altri fattori di apprezzabile durata); una ; una collaborazione coordinata senza vincolo di subordinazione. La tutela dei lavoratori parasubordinati è abbastanza modesta e consiste nell'applicazione del processo del lavoro, nell'applicazione della disciplina sulle rinunce e sulle transazione.E nella tutela previdenziale pensionistica, per la maternità, negli assegni familiari e contro gli infortuni sul lavoro, nella libertà sindacale, nel diritto di sciopero e nella possibilità di stipulare accordi collettivi. Ogni altra tutela legale prevista per il lavoro subordinato non si estende al lavoro parasubordinato. In ogni caso, con la riforma attuata dal d.lg.276/2003, il lavoro parasubordinato è stato ridimensionato, essendo ricondotto al lavoro a progetto. Per garantire gli stessi diritti ai lavoratori, sarebbe necessario tutelare i lavoratori non in base alla concreta situazione di debolezza socio-economica del modello di rapporto di lavoro, ma in base all' singolo lavoratore. Lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 d.lg. 276/2003, i rapporti di "collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione" ammessi nel settore privato sono quelli "riconducibili a uno o più"
gestitiautonomamente dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempoimpiegato nell'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto è un'attività ben identificabile e collegata al risultato finale per il quale è sostanziale la collaborazione del prestatore, mentre il programma è un'attività non direttamente riconducibile a un risultato finale a cui la collaborazione del prestatore contribuisce solo parzialmente. Il lavoratore a progetto può avere una pluralità di committenti. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità di lavoro. In caso di malattia e infortunio il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo e senza proroga della durata. In caso di gravidanza la sospensione senza retribuzione si accompagna ad una proroga di 180 giorni. Il contratto si estingue con la realizzazione del progetto o programma, mentre il recesso anticipato è consentito.'utilizzo dei tag html per formattare il testo fornito:solo per giusta causa o nelle 12 ipotesi pattuite nel contratto individuale. Il controllo giudiziale sull'effettività del lavoro a progetto deve limitarsi all'