Diritto sindacale e del lavoro
Introduzione
Diritto del lavoro: studia quella parte dell’ordinamento avente ad oggetto il lavoro umano, che concorre al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 comma 2 Cost). Mira a tutelare il lavoratore subordinato con tre tipi di intervento:
- Diritto del lavoro in senso stretto: norme che tutelano direttamente il trattamento minimo da garantire al lavoratore
- Diritto sindacale: norme dirette alle organizzazioni che devono tutelare il lavoratore
- Diritto della previdenza sociale: riguarda l’intervento pubblico a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno
Per il suo essere riferito specificatamente alla persona del lavoratore, il diritto del lavoro si pone come una disciplina e come una scienza giuridica autonoma.
Cenni storici
Mondo romano: gli schiavi non erano considerati dei lavoratori ma come oggetti, mentre i lavoratori liberi erano considerati per l’attività che svolgevano, dando vita all’istituto della locatio operis.
Medioevo: erano molto importanti le corporazioni professionali di arti e di mestieri, ed il rapporto di lavoro era sottoposto ad una regolamentazione pubblicista, che prevaleva sull’autonomia contrattuale individuale.
Rivoluzione industriale: si diffuse la produzione di massa, la diffusione del lavoro, ma anche bassissimi costi di manodopera e salari molto bassi, vista l’enorme offerta di lavoro proveniente da coloro che si spostavano dalle campagne alla città. Ne derivò una tragica situazione per i lavoratori, caratterizzata dal divieto di associazioni professionali e dalla totale assenza di protezione legale. I lavoratori iniziarono a creare delle associazioni (sindacati) per meglio tutelare i propri interessi, ma tali iniziative erano considerate illecite fino agli inizi del ‘900, con il governo Giolitti.
Inizio ‘900: lo sciopero e la serrata non costituivano più illeciti penali ma solo civili. Nel 1906 si ebbe un pieno riconoscimento della libertà sindacale, quando i sindacati si riunirono nella Confederazione generale italiana del lavoro fondata sul principio della lotta di classe contro il capitalismo. Molto importante fu l’istituzione con legge del Collegio dei probiviri, avente la funzione di conciliare le controversie tra industriali e operai.
Fascismo: in base alla legge n. 563/1926, per ogni categoria di lavoro, poteva operare un solo sindacato dei lavoratori e un solo sindacato degli imprenditori, aventi personalità pubblica, ed entrambi riuniti nella Corporazione (organo dello Stato). L’ordinamento corporativo rispettava l’iniziativa privata, ma riteneva che imprenditori e lavoratori dovessero collaborare nel superiore interesse dello Stato, per cui erano penalmente vietati sia lo sciopero sia la serrata. La posizione del lavoratore veniva protetta con leggi e contratti collettivi, non era invece tutelata la libertà sindacale.
Principi costituzionali
- Art. 1: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
- Art. 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 4: la Repubblica fornisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, curando la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, e promuovendo le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- Art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata della giornata lavorativa è stabilita dalla legge, ed il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
- Art. 37: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, la parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
- Art. 38: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei messi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minori hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
- Art. 39: L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
- Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- Art. 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. La legge 350/2003 aveva istituito un Fondo per incentivare la partecipazione dei lavoratori alle scelte gestionali dell’impresa, ma la Corte Costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge per mancata previsione di qualsiasi strumento di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Altre misure di partecipazione dei lavoratori: legge 148/2011 sui contratti di prossimità in cui si parla di adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, legge 92/2012 che ha stabilito principi e criteri direttivi sulla cui base saranno emanati decreti legislativi atti a rafforzare la partecipazione dei lavoratori alle scelte dell’impresa.
Dopo la privatizzazione del 1993, il lavoro pubblico e privato godono di norme simili se non che al lavoro pubblico vi si accede tramite concorso e sono escluse promozioni automatiche per mansioni superiori.
Fonti
Tra le fonti del diritto del lavoro rientrano la Costituzione, che disciplina i rapporti civili, sociali ed economici, e la Corte Costituzionale, che può confermare o annullare le leggi, eliminando incoerenze interne al sistema legislativo. Originariamente, l’art. 117 prevedeva che il diritto del lavoro dovesse essere regolato con legge dello Stato, e solo eccezionalmente dalla legislazione regionale esclusiva o concorrente. Con la riforma costituzionale del 2001, le regioni hanno potestà legislativa esclusiva in materia di lavoro. La legge, in ogni caso, non è modificabile on peius dai contratti collettivi, e le modifiche peggiorative sono automaticamente sostituite dalle norme di legge.
Contratto collettivo
I contratti collettivi sono atti privatistici e non fonti del diritto. Essi contribuiscono a specificare i precetti generali della legge, e talvolta ad integrarla.
Giurisprudenza ordinaria
Alla formazione del diritto del lavoro contribuisce in modo determinante la giurisprudenza ordinaria che emana sentenze, interpretando la legge e talvolta colmandone i vuoti. Il giudice decide spesso secondo una nozione di equità integrativa, senza creare principi fuori dalle leggi, ma sviluppando quelli presenti in essa.
Usi
Usi normativi: sono fonti del diritto, caratterizzate dalla ripetizione generale e costante di una condotta, accompagnata dalla convinzione della necessità giuridica di osservarla. Tali usi operano solo in mancanza di norme di legge e di contratti collettivi.
Usi aziendali: operano solo sul piano del contratto individuale integrandone il contenuto.
Fonti internazionali e comunitarie
Le fonti internazionali danno vita al diritto internazionale che per essere efficace in Italia richiede specifiche leggi di ratifica. Le fonti comunitarie danno vita al diritto comunitario che può essere immediatamente efficace in Italia, senza leggi di ratifica. Trattato di Roma (1957), trattato di Maastricht (1992), trattato di Amsterdam (1997) e trattato di Lisbona (2009) contengono disposizioni fondamentali per il diritto del lavoro e mirano a proteggere il lavoratore, purché vi sia il consenso degli Stati membri e sia salvaguardata la competitività economica dell’Unione rispetto agli altri Paesi. Tale processo è terminato nel 2000 con l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali.
Situazione attuale e prospettive
L’esistenza di troppe norme crea gran confusione nel diritto del lavoro, che presenta due anime:
- Privatistica: fondata sulla tutela ad ogni costo del lavoratore
- Pubblicistica: tiene conto dei rapporti tra lavoro e impresa, e del fatto che il lavoro può funzionare bene, anche per gli stessi lavoratori, solo in un'economia sana e produttiva.
Questa, ha portato progressivamente a limitare molti diritti dei lavoratori (diritto di sciopero, all’assenza per malattie, alla stabilità del posto di lavoro, alla pensione e al risarcimento per danni). Nella società attuale, la contrattazione collettiva deve mirare non solo a tutelare le condizioni dei lavoratori ma anche a garantire l’occupazione, anche a costo di ridurre le tutele dei lavoratori, spesso in conflitto tra loro, pur di garantire adeguati livelli di occupazione. Nelle condizioni attuali, non è più possibile tutelare il lavoratore solo perché è un lavoratore subordinato, perché esistono ormai tanti lavoratori non subordinati che si trovano in condizione di debolezza. È dunque necessario intervenire non sul tipo astratto di rapporto, ma direttamente sulla regolazione del singolo rapporto, con precetti specifici e non clausole troppo generali. Pertanto i sindacati devono essere autorizzati dalla legge ad assistere la volontà individuale dei singoli lavoratori, già nella fase della disciplina specifica del rapporto di lavoro.
Gli esclusi dal mondo del lavoro possono avere una tutela seria, se si riconosce a tutti i disoccupati involontari un’indennità economica, per il solo fatto di mettersi a disposizione di qualsiasi datore di lavoro che richieda le sue prestazioni attraverso i centri per l’impiego.
L’attività e la libertà sindacale
Libertà sindacale
La libertà sindacale è regolata da fonti interne (art. 39 Cost.) e da fonti internazionali (convenzioni OIL 1948 e 1949, convenzione europea per i diritti dell’uomo 1950, patto internazionale ONU 1966), manca, invece, una norma vincolante nell’ambito dell’Unione Europea. Libertà sindacale vuol dire facoltà di coalizione e d’azione per la difesa di interessi collettivi professionali. Riguarda la posizione di ogni soggetto, nella sua facoltà di prendere una posizione, una scelta, un’adesione e una partecipazione all’attività della coalizione. Perciò è tutelata sia la libertà positiva di costituire o aderire ad un sindacato sia la libertà negativa di non affiliarsi a nessun sindacato. L’art. 39 si riferisce ai sindacati dei datori di lavoro, ai lavoratori autonomi ed anche ai dipendenti degli enti pubblici non economici dello Stato. La libertà sindacale è esclusa solo per i militari ed è, invece, ammessa per il personale di polizia di Stato a condizione che siano costituiti solo per tale categoria e privi di collegamenti con altri sindacati.
Interesse collettivo
Non è una semplice somma di interessi individuali, ma costituisce una sintesi, nella quale ciascun componente del gruppo sacrifica una parte del proprio specifico interesse. Resta sempre interesse di un gruppo particolare, da ciò è derivato il pluralismo sindacale, ossia la possibilità di costituire diversi sindacati per la stessa categoria professionale.
Libertà sindacale nei confronti dello Stato
La libertà sindacale è oggi riconosciuta nei confronti dello Stato, che non può, né vietare né ostacolare la costituzione di sindacati, come è accaduto in passato. Il complesso di regole, quali statuti sindacali e clausole dei contratti collettivi, ha dato vita all’ordinamento intersindacale, ossia un’organizzazione normativa autonoma delle relazioni tra imprenditori, sindacati e pubblici poteri.
Libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro
È disciplinata all’art. 15 stat. Lav. che sancisce il divieto, a pena di nullità, di atti discriminatori del datore di lavoro che colpiscano un lavoratore per motivi sindacali. L’art. 16 stat. Lav. pone il divieto per il datore di lavoro di erogare trattamenti economici collettivi discriminatori di maggior favore ai dipendenti che si astengano dall’affiliazione o dall’azione sindacale. La sanzione consiste nella cessazione del comportamento illecito e in una multa. Vi è inoltre il divieto per i datori di lavoro e per le loro associazioni di costituire o sostenere detti sindacati di comodo, ossia sindacati che hanno un atteggiamento benevolo verso i datori di lavoro.
Sindacato come associazione non riconosciuta
Il sistema dei sindacati (ex art. 39) non ha avuto attuazione per la registrazione. Le ragioni della mancata attuazione sono da ricercare nella volontà dei sindacati di sottrarsi ad un rigido controllo dello Stato e nella volontà dei sindacati minori di ritrovarsi in una situazione di formale inferiorità rispetto ai sindacati maggiori. Non essendovi la registrazione, i sindacati non hanno personalità giuridica, ma operano come associazioni non riconosciute, disciplinate dalle disposizioni degli artt. 36 e ss. del codice civile. I sindacati possono operare senza alcuna limitazione, come se avessero la personalità giuridica, con la sola esclusione del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale; inoltre, proprio in quanto associazioni non riconosciute, hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, e quindi i membri rispondono sia personalmente che solidalmente delle obbligazioni sociali assunte.
Statuti sindacali e organizzazioni complesse
Gli statuti sindacali individuano la categoria professionale da tutelare, regolano l’ordinamento del sindacato e i suoi organi e le rispettive modalità di formazione e competenze. Ogni singola associazione sindacale può unirsi ad altre associazioni, dando vita ad organizzazioni complesse.
Recesso
I singoli soci possono in qualsiasi momento recedere dall’associazione, senza però diritto ad esigere una quota di fondo comune. Il recesso ha efficacia immediata con piena facoltà del recedente di aderire ad altro sindacato.
Delibere
Esse possono essere impugnate dal singolo socio per contrarietà alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, in base all’art. 23 comma 1 c.c.
Scopi del sindacato
L’azione del sindacato è in ogni caso finalizzata a tutelare non solo gli iscritti, ma anche i non iscritti, almeno per coinvolgere anche questi ultimi nell’attuazione degli scioperi che vengono proclamati.
L’organizzazione sindacale in Italia
In Italia operano numerosi sindacati in concorrenza tra loro, coesistono sindacati per ramo d’industria e sindacati di mestiere. Per ogni ramo di industria operano più sindacati, e ciò deriva dalla divisione del movimento sindacale in diverse confederazioni che rispecchiano le diverse ideologie politiche esistenti nel Paese.
Organizzazione sindacale dei lavoratori sul territorio
All’interno delle grandi confederazioni si distinguono un’organizzazione verticale di categoria, composta da sindacati di primo grado e da federazioni regionali e nazionali, ed un’organizzazione orizzontale intercategoriale, a livello provinciale e regionale. Dopo molte scissione si arrivò nel 1950 all’assetto delle tre grandi confederazioni, CGIL (sinistra), CISL (centro) e UIL (destra).
Organizzazione dei lavoratori interna alle aziende
In Italia i primi organismi stabili di difesa sindacale all’interno delle aziende, furono le commissioni interne, in ordine alle quali era stabilita l’elezione a suffragio universale con voto favorevole a liste concorrenti presentate da sindacati o da altri soggetti. Furono sostituite negli anni ’60 dai delegati, eletti liberamente da gruppi di lavoratori. Ne derivò un grande rafforzamento delle grandi confederazioni. Con il referendum del ’95 è stato abrogato il privilegio di cui godevano le grandi confederazioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, e con il protocollo del 23 luglio ’93 sono state introdotte le rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.). Ciò che le caratterizza è l’unitarietà di rappresentanza, con il ritorno al sistema elettivo riconosciuto a tutti i lavoratori a prescindere dalla loro affiliazione sindacale.
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