DIRITTO DEL LAVORO
Prof. Lunardon
Esonero su: appunti + subordinazione (libro II)+ alcuni capitoli del libro I
2-3 quesiti aperti con dei punti da trattare con Risposta da 4-5 righe + quiz (1 sola corretta). 26/09
Il diritto sindacale viene affrontato prima del diritto del rapporto di lavoro perché disciplina la stipulazione
dei contratti collettivi, i quali sono la fonte più importante della disciplina del rapporto di lavoro. Non è
chiaro se il contratto collettivo sia una fonte in senso formale, però si è sicuri che lo sia in senso
sostanziale.
Il diritto sindacale è diviso in 3 grandi aree:
1) Istituti dei soggetti collettivi: i sindacati.
2) Il contratto collettivo: è quella fonte particolare che regola, insieme ad altre fonti, il rapporto di
lavoro.
3) Il conflitto collettivo: si intende generalmente lo sciopero. Lo sciopero è uno strumento di
autotutela che si concretizza in una astensione. Lo sciopero è riconosciuto come un diritto dalla
costituzione (la serrata no).
Per il rapporto di lavoro subordinato (seconda parte del corso) invece ci sono i testi normativi.
Il diritto sindacale è quella parte dell’ordinamento che contiene le regole (per lo più di natura autonoma)
che disciplinano i soggetti collettivi, i contratti collettivi ed il conflitto.
Nel diritto sindacale ci sono delle categorie dette formanti: autonomia-eteronomia, pubblico-privato,
individuale-collettivo. Autonomia significa che la regola è prodotta dal soggetto che ne è destinatario,
mentre eteronomia è una regola che disciplina un comportamento di un soggetto ma che viene prodotta
da un altro soggetto. Nel diritto sindacale le regole sono quasi tutte di matrice autonoma. Il nostro diritto
sindacale deve scontare l’inattuazione del modello costituzionale, il quale conteneva delle indicazioni per
una regolamentazione su base legislativa. Questo modello è rimasto inattuato perché un sindacato non lo
ha approvato ed il legislatore ha sempre rispettato il rifiuto del sindacato. Il nostro sistema sindacale si è
sempre sviluppato in una situazione privatistica. La legge non c’è per cui c’è un’anomia di fondo che viene
colmata dalle regole di matrice autonoma (contenute negli accordi) prodotte dai sindacati che definiscono
essi stessi il sistema di produzione delle norme all’interno del sistema sindacale. il sistema sindacale si
attiene a regole prodotte da esso stesso, ma quando qualcosa non funziona è necessario che ci sia
qualcuno che imponga qualcosa. Dato che non ci sono regole la giurisprudenza è sempre stata creativa al
massimo, infatti ci sono delle regole create quasi dal nulla che hanno innovato il diritto sindacale. 1
Ci sono 4 provvedimenti di natura eteronoma che regolano il diritto sindacale:
1) Costituzione: artt. 39-40. Sono stati attuati solo per la metà perché il sindacato ha rifiutato
l’attuazione dell’art. 39.
2) Statuto dei lavoratori: legge 300/1970. E’ un provvedimento fondamentale della nostra materia sia
per il diritto sindacale. Ha matrice eteronoma in quanto è una legge. Questa legge conferma
l’astensionismo del legislatore. In questi anni il legislatore invece di inserire delle regole inserisce
dei diritti per i sindacati, per questo motivo lo statuto è detto astensionistico e promozionale. Non
abbiamo ancora le regole.
3) Legge 146/1990: legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Dopo 42 anni dall’emanazione
della costituzione viene emanata questa legge di regolamentazione ma solo nei servizi pubblici
essenziali (spe). Questa è una legge ma ha comunque una forza limitata. In quel settore è fatto
obbligo ai sindacati di individuare delle regole che garantiscono le prestazioni indispensabili. Questa
è una legge che da una “gabbia” eteronoma, ma poi all’interno c’è una componente autonoma
perché sono i sindacati che indicano le regole interne.
4) Art. 8 dl 138/2011 convertito con l.148/2011: è una legge che riguarda la contrattazione aziendale.
Questi sono gli unici elementi con forma eteronoma, tutti gli altri hanno forma contrattuale.
Nel diritto sindacale è importante capire qual è la fonte e sapere se si è nel settore privato o pubblico,
perché il nostro diritto sindacale ed il diritto del rapporto di lavoro nascono nel settore privato. Per
lunghissimo tempo il rapporto di pubblico impiego era considerato diritto amministrativo, mentre il
rapporto privato era considerato diritto del lavoro. Solo a partire dal decreto legislativo 29/1993 il diritto
del lavoro si è accorpato al pubblico impiego, il quale è contenuto nel testo unico dlgs 265/2001. Questo
decreto legislativo ha assorbito tutto il decreto del 93 e tutte le conseguenti modifiche. Anche i dipendenti
della pubblica amministrazione sono sottoposti al diritto del lavoro nella misura in cui esso è stato
privatizzato.
Nel diritto sindacale si parla di interessi collettivi perché i sindacati lavorano come soggetti in
rappresentanza di tutta la categoria (i sindacati sono detti soggetti collettivi). Es. il diritto di sciopero non
può essere esercitato da un unico lavoratore, ma solo collettivamente. Invece nel diritto del rapporto di
lavoro individuale la situazione si sposta sul piano del singolo individuo.
IL SISTEMA CORPORATIVO FASCISTA
Siamo in un sistema che si colloca agli antipodi del sistema attuale (se capovolgiamo le caratteristiche del
sistema corporativo fascista e le ribaltiamo teniamo quelle del sistema costituzionale attuale).
Punti importanti:
- Nel sistema corporativo fascista c'era una regolazione eteronoma organica dell'ordinamento
sindacale (sindacati, contratti e conflitti). La regolazione eteronoma era nota come la legge
sindacale fascista 563/1926, mentre oggi noi non abbiamo una legge sindacale.
- Nel sistema corporativo fascista poteva esistere un solo sindacato per categoria, quindi non c'era il
pluralismo dei sindacati che c'è ora che abbiamo la libertà di costituire sindacati.
- Questo singolo sindacato non era privato, ma aveva una personalità giuridica pubblica. Nel nostro
sistema invece i sindacati non hanno niente a che vedere col diritto pubblico e non sono nemmeno
persone giuridiche, ma sono associazioni non riconosciute.
- Il sindacato unico per categoria aveva la rappresentanza legale di tutta la categoria. Questo significa
che a prescindere dall'iscrizione dei lavoratori, quel sindacato poteva rappresentarli. Il potere che il
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sindacato aveva derivava direttamente dalla legge e non dal numero di iscrizioni. Oggi invece c'è
una rappresentanza volontaria, per la quale il sindacato rappresenta giuridicamente SOLO gli
iscritti.
- Dalla rappresentanza legale scaturisce l'effetto erga omnes del contratto collettivo, il quale vincola
tutti i rappresentanti della categoria (iscritti e non). Ancora oggi l’erga omnes è un problema
fondamentale del nostro contratto collettivo. Oggi possiamo dire che formalmente il nostro
contratto collettivo vincola solo gli iscritti, però si è fatto in modo che il contratto collettivo potesse
estendere la sua efficacia anche oltre gli iscritti senza creare un obbligo per i lavoratori di iscriversi.
Il nostro erga omnes non è formale ma sostanziale perché tutti i soggetti della materia del diritto
del lavoro hanno esteso il contratto collettivo anche ai non iscritti, ma lo hanno fatto
pragmaticamente altrimenti non avrebbero potuto.
- Nel sistema corporativo fascista la categoria era una nozione ontologica.
Il volontarismo
Nel nostro sistema la categoria è volontaristica. Es. la categoria dei metalmeccanici, in quanto ontologica,
preesisteva al sindacato che la rappresentava (ontologico significa che dotato di vita autonoma che esiste
indipendentemente da qualcosa); invece oggi è il contrario perché la categoria esiste se esiste il sindacato
che la rappresenta.
[Comparto: equivalente di categoria nel settore pubblico]. Es. nel comparto scuola ci sono rapporti di
lavoro di una serie di professionalità (presidi, insegnanti, ecc.). Visto che nel nostro sistema il comparto ha
una componente volontaristica, se una di queste professionalità riuscisse a organizzarsi in un sindacato
così forte da riuscire ad uscire dal comparto ottenendo un contratto collettivo proprio, il sindacato così
costituito, opponendosi alla controparte per costringerla a firmare un contratto diverso, creerebbe una
nuova categoria. Le categorie possono essere create sulla base della costituzione di un soggetto che tutela
interessi diversi. Es.2 se all’interno della categoria dei metalmeccanici una minoranza volesse creare un
sindacato che tuteli una parte di quei metalmeccanici ed avesse la forza di imporsi e stipulare un contratto
collettivo, ecco che si creerebbe una nuova categoria.
Ecco che il volontarismo è importante perché è l’essenza della libertà sindacale: qualsiasi lavoratore può
costituire un sindacato. L’unico problema è che il sindacato, per operare nel sistema, deve essere forte.
Visto che il nostro sistema non ha una regolamentazione eteronoma di base ed ha solo qualche regola (a
volte neppure così stringente) si muove sul piano dei rapporti di forza. Il rapporto di forza è fondamentale.
È forte il sindacato che ha tanti iscritti, che riesce a stipulare dei contratti con la controparte ed i quali
contratti vogliono essere applicati anche dai non-iscritti.
Il principio di effettività
Il principio di effettività è un portato della regola fondamentale del rapporto di forza dalla quale scaturisce
il principio di effettività. Il sindacato rappresentativo è quello che riesce con efficacia a tutelare gli interessi
del gruppo di riferimento, a prescindere che abbia o meno tanti iscritti.
La rappresentanza dipende dalle iscrizioni, invece l’effettività dipende dall’effettiva capacità del sindacato
di tutelare gli interessi.
Ultimo punto importante sistema corporativo fascista:
- Nel sistema corporativo fascista il conflitto era negato: lo sciopero e la serrata erano dei reati ex
codice penale Rocco. All’epoca non c’era disparità tra sciopero e serrata, invece oggi c’è disparità.
All’epoca erano considerati reati per il fatto che il conflitto non era riconosciuto. Il conflitto
proviene da una contrapposizione di interessi, la quale ci farà dire che il contratto di lavoro è un
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contratto sinallagmatico perché c’è contrapposizione di interessi e le prestazioni sono corrispettive.
Dalla contrapposizione di interessi che è sottesa dal contratto individuale di lavoro subordinato,
scaturisce nel nostro ordinamento il riconoscimento del conflitto perché se gli interessi sono diversi
ci può essere conflitto. Nel sistema corporativo fascista invece si diceva che gli interessi non erano
diversi e quindi non ci poteva essere conflitto. Era una mistificazione basata sul fatto che il
lavoratore avesse l’interesse di prestare la propria opera e di essere retribuito al massimo, mentre
l’imprenditore aveva interesse alla migliore prestazione del lavoratore ed al suo minor costo. Erano
interessi in contrasto però c’era un terzo interesse superiore, detto interesse della produzione
nazionale, all’interno del quale confluivano e venivano unificati gli interessi dei soggetti
contrapposti. Si diceva che sia il lavoratore che il datore di lavoro avessero questo unico interesse,
per cui il conflitto era un ostacolo alla realizzazione dell’interesse superiore. A partire dall’art.40
della costituzione lo sciopero è diventato un diritto, invece la costituzione non parla della serrata e
ci si affida alla giurisprudenza che sostiene che la serrata possa essere una libertà, ma non un
diritto. Nel nostro sistema quindi c’è un’asimmetria nell’esplicazione del conflitto.
IL MODELLO COSTITUZIONALE
Il modello costituzionale si pone come rivoluzionario rispetto al sistema precedente ed affida la carica a
due piccole norme che sono gli artt. 39 e 40.
Art. 40 riguarda lo sciopero: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
L’art. 39 è composto di due parti ideali: la prima parte coincide col primo comma mentre la seconda parte
coincide con il secondo, terzo e quarto comma. La prima parte è quella attuata, mentre la seconda parte è
rimasta inattuata sulla carta.
Art. 39 riguarda l’associazione sindacale: “L’organizzazione sindacale è libera".
In questo primo comma è contenuto tutto il nostro diritto sindacale: contiene pluralismo, libertà
d’iscrizione, libertà sindacale negativa, libertà di costituire sindacati diversi, categoria volontaristica.
Questa è la parte movimentista perché consente il movimento, ma poi il costituente era consapevole di
non potersi limitare al primo comma per il problema di organizzare il lavoro. Il costituente, per trasformare
un input pluralistico in un contratto collettivo il più unitario possibile, ha concesso il primo comma a favore
dei sindacati, poi ha lasciato gli altri 3 commi alle istituzioni creando un modello che avrebbe dovuto essere
equo.
Art. 39.2: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge”.
Per registrazione si intende il riconoscimento, solo che il costituente lo ha voluto chiamare con un nome
diverso. Già in questo secondo comma c’è una limitazione della libertà dei sindacati, che nel primo comma
sembra assoluta.
Art. 39.3: “è condizione per la registrazione che gli statuti interni dei sindacati siano ispirati alle regole
democratiche e sanciscano una democrazia interna”.
Qui si tratta del rapporto tra i sindacati e gli iscritti, il quale è un rapporto che i sindacati hanno sempre
voluto mantenere immune da influenze esterne. La registrazione implicava un controllo sugli interna
corporis del sindacato. 4
Art. 39.4: “I sindacati registrati hanno la personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alla categoria di riferimento”.
Quindi i nostri sindacati non hanno una personalità giuridica: non sono riconosciuti e si muovono
nell’ambito del diritto privato.
I nostri sindacati devono prima essere registrati in un’anagrafe (mai istituita) e poi sulla base degli iscritti si
entrava in questo organismo che doveva votare con metodo proporzionalistico (come se fosse un piccolo
parlamento). Anche i datori di lavoro avrebbero dovuto fare lo stesso. Successivamente i rappresentanti
delle due categorie, che avrebbero davvero rappresentato tutti, avrebbero contrattato e stipulato un
contratto collettivo con effetto erga omnes. Questo modello non è mai stato attuato ed il prezzo è quello
di non avere un contratto collettivo erga omnes positivamente configurato. 27/09
Ci sono stati disegni di legge nel 1952 tra i quali il disegno di legge Rubinacci che proponevano un modello
di sistema sindacale in attuazione dell’art. 39 e 40 Cost., però i sindacati hanno rifiutato questa attuazione
ed il legislatore ha rispettato questa posizione.
I rifiuti del sindacato sono dovuti a:
Motivo ideologico/politico
il modello degli artt. 39 e 40 era ancora un modello compromissorio perché è vero che il primo comma
prevede la libertà sindacale riconoscendola ad ampio raggio, ma gli altri commi prevedono una
istitualizzazione del sindacato e dettano criteri come la registrazione, la condizione dell’ordinamento
interno a base democratica, l’acquisizione della personalità giuridica e, visto che prediligono il criterio
proporzionale, prevedono che gli iscritti ai sindacati si contino. Tanto che questo disegno di legge era
propriamente previsto che si istituisse una anagrafe sindacale in cui i sindacati dichiarassero il numero di
iscritti. Invece i sindacati non volevano essere contati, ed ancora oggi ci si affida alle indicazioni che danno i
sindacati sul loro numero di iscritti.
La ragione ideologica è che non si voleva tornare al passato con nuove ipotesi di controllo e di repressione
statale. In principio i più grandi problemi erano quelli tra ingerenze dello stato nel sindacato.
Motivi tecnici
Attraverso il sistema proporzionali stico si sarebbe creato un “parlamento” di tutti i sindacati a seconda del
loro peso. All’esito delle trattative, quando si fosse giunti al punto che si doveva sottoscrivere il contratto si
sarebbe usato il criterio di maggioranza ed ovviamente i sindacati non erano sempre tutti d’accordo. Un
principio fondamentale del sindacato (arrivato fino al 2011) era il principio della unanimità: le 3
federazioni hanno sempre stipulato in modo unanime. Allo stesso modo era estranea la logica della
elezione, perché nei sindacati funzionava tutto per designazione.
L’Italia è sempre stato un sistema a canale unico, mentre gli altri paesi sono sistemi a canale doppio.
Nel sistema a canale doppio sono previste diverse strutture che agiscono per la tutela dell’interesse dei
lavoratori. Nelle aziende con sistema a canale doppio ci sono degli organismi formati da soggetti eletti dai
lavoratori a prescindere dall’affiliazione sindacale. L’organismo aziendale svolge la funzione di
partecipazione: il sindacato può rivendicare il suo diritto di essere informato delle strategie dell’azienda,
ecc. il tutto finalizzato a tutelare il lavoro. Le strutture sindacali all’esterno dell’azienda svolgono la
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funzione di contrattazione (stipulare contratti collettivi), la quale presuppone il conflitto perché c’è una
contrapposizione di interessi.
Questo sistema ha due sistemi: una associativa fuori dall’azienda ed una elettiva all’interno dell’azienda.
In Italia invece abbiamo il sistema a canale unico: in azienda la prima strutt
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