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DIRITTO DEL LAVORO

Prof. Lunardon

Esonero su: appunti + subordinazione (libro II)+ alcuni capitoli del libro I

2-3 quesiti aperti con dei punti da trattare con Risposta da 4-5 righe + quiz (1 sola corretta). 26/09

Il diritto sindacale viene affrontato prima del diritto del rapporto di lavoro perché disciplina la stipulazione

dei contratti collettivi, i quali sono la fonte più importante della disciplina del rapporto di lavoro. Non è

chiaro se il contratto collettivo sia una fonte in senso formale, però si è sicuri che lo sia in senso

sostanziale.

Il diritto sindacale è diviso in 3 grandi aree:

1) Istituti dei soggetti collettivi: i sindacati.

2) Il contratto collettivo: è quella fonte particolare che regola, insieme ad altre fonti, il rapporto di

lavoro.

3) Il conflitto collettivo: si intende generalmente lo sciopero. Lo sciopero è uno strumento di

autotutela che si concretizza in una astensione. Lo sciopero è riconosciuto come un diritto dalla

costituzione (la serrata no).

Per il rapporto di lavoro subordinato (seconda parte del corso) invece ci sono i testi normativi.

Il diritto sindacale è quella parte dell’ordinamento che contiene le regole (per lo più di natura autonoma)

che disciplinano i soggetti collettivi, i contratti collettivi ed il conflitto.

Nel diritto sindacale ci sono delle categorie dette formanti: autonomia-eteronomia, pubblico-privato,

individuale-collettivo. Autonomia significa che la regola è prodotta dal soggetto che ne è destinatario,

mentre eteronomia è una regola che disciplina un comportamento di un soggetto ma che viene prodotta

da un altro soggetto. Nel diritto sindacale le regole sono quasi tutte di matrice autonoma. Il nostro diritto

sindacale deve scontare l’inattuazione del modello costituzionale, il quale conteneva delle indicazioni per

una regolamentazione su base legislativa. Questo modello è rimasto inattuato perché un sindacato non lo

ha approvato ed il legislatore ha sempre rispettato il rifiuto del sindacato. Il nostro sistema sindacale si è

sempre sviluppato in una situazione privatistica. La legge non c’è per cui c’è un’anomia di fondo che viene

colmata dalle regole di matrice autonoma (contenute negli accordi) prodotte dai sindacati che definiscono

essi stessi il sistema di produzione delle norme all’interno del sistema sindacale. il sistema sindacale si

attiene a regole prodotte da esso stesso, ma quando qualcosa non funziona è necessario che ci sia

qualcuno che imponga qualcosa. Dato che non ci sono regole la giurisprudenza è sempre stata creativa al

massimo, infatti ci sono delle regole create quasi dal nulla che hanno innovato il diritto sindacale. 1

Ci sono 4 provvedimenti di natura eteronoma che regolano il diritto sindacale:

1) Costituzione: artt. 39-40. Sono stati attuati solo per la metà perché il sindacato ha rifiutato

l’attuazione dell’art. 39.

2) Statuto dei lavoratori: legge 300/1970. E’ un provvedimento fondamentale della nostra materia sia

per il diritto sindacale. Ha matrice eteronoma in quanto è una legge. Questa legge conferma

l’astensionismo del legislatore. In questi anni il legislatore invece di inserire delle regole inserisce

dei diritti per i sindacati, per questo motivo lo statuto è detto astensionistico e promozionale. Non

abbiamo ancora le regole.

3) Legge 146/1990: legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Dopo 42 anni dall’emanazione

della costituzione viene emanata questa legge di regolamentazione ma solo nei servizi pubblici

essenziali (spe). Questa è una legge ma ha comunque una forza limitata. In quel settore è fatto

obbligo ai sindacati di individuare delle regole che garantiscono le prestazioni indispensabili. Questa

è una legge che da una “gabbia” eteronoma, ma poi all’interno c’è una componente autonoma

perché sono i sindacati che indicano le regole interne.

4) Art. 8 dl 138/2011 convertito con l.148/2011: è una legge che riguarda la contrattazione aziendale.

Questi sono gli unici elementi con forma eteronoma, tutti gli altri hanno forma contrattuale.

Nel diritto sindacale è importante capire qual è la fonte e sapere se si è nel settore privato o pubblico,

perché il nostro diritto sindacale ed il diritto del rapporto di lavoro nascono nel settore privato. Per

lunghissimo tempo il rapporto di pubblico impiego era considerato diritto amministrativo, mentre il

rapporto privato era considerato diritto del lavoro. Solo a partire dal decreto legislativo 29/1993 il diritto

del lavoro si è accorpato al pubblico impiego, il quale è contenuto nel testo unico dlgs 265/2001. Questo

decreto legislativo ha assorbito tutto il decreto del 93 e tutte le conseguenti modifiche. Anche i dipendenti

della pubblica amministrazione sono sottoposti al diritto del lavoro nella misura in cui esso è stato

privatizzato.

Nel diritto sindacale si parla di interessi collettivi perché i sindacati lavorano come soggetti in

rappresentanza di tutta la categoria (i sindacati sono detti soggetti collettivi). Es. il diritto di sciopero non

può essere esercitato da un unico lavoratore, ma solo collettivamente. Invece nel diritto del rapporto di

lavoro individuale la situazione si sposta sul piano del singolo individuo.

IL SISTEMA CORPORATIVO FASCISTA

Siamo in un sistema che si colloca agli antipodi del sistema attuale (se capovolgiamo le caratteristiche del

sistema corporativo fascista e le ribaltiamo teniamo quelle del sistema costituzionale attuale).

Punti importanti:

- Nel sistema corporativo fascista c'era una regolazione eteronoma organica dell'ordinamento

sindacale (sindacati, contratti e conflitti). La regolazione eteronoma era nota come la legge

sindacale fascista 563/1926, mentre oggi noi non abbiamo una legge sindacale.

- Nel sistema corporativo fascista poteva esistere un solo sindacato per categoria, quindi non c'era il

pluralismo dei sindacati che c'è ora che abbiamo la libertà di costituire sindacati.

- Questo singolo sindacato non era privato, ma aveva una personalità giuridica pubblica. Nel nostro

sistema invece i sindacati non hanno niente a che vedere col diritto pubblico e non sono nemmeno

persone giuridiche, ma sono associazioni non riconosciute.

- Il sindacato unico per categoria aveva la rappresentanza legale di tutta la categoria. Questo significa

che a prescindere dall'iscrizione dei lavoratori, quel sindacato poteva rappresentarli. Il potere che il

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sindacato aveva derivava direttamente dalla legge e non dal numero di iscrizioni. Oggi invece c'è

una rappresentanza volontaria, per la quale il sindacato rappresenta giuridicamente SOLO gli

iscritti.

- Dalla rappresentanza legale scaturisce l'effetto erga omnes del contratto collettivo, il quale vincola

tutti i rappresentanti della categoria (iscritti e non). Ancora oggi l’erga omnes è un problema

fondamentale del nostro contratto collettivo. Oggi possiamo dire che formalmente il nostro

contratto collettivo vincola solo gli iscritti, però si è fatto in modo che il contratto collettivo potesse

estendere la sua efficacia anche oltre gli iscritti senza creare un obbligo per i lavoratori di iscriversi.

Il nostro erga omnes non è formale ma sostanziale perché tutti i soggetti della materia del diritto

del lavoro hanno esteso il contratto collettivo anche ai non iscritti, ma lo hanno fatto

pragmaticamente altrimenti non avrebbero potuto.

- Nel sistema corporativo fascista la categoria era una nozione ontologica.

Il volontarismo

Nel nostro sistema la categoria è volontaristica. Es. la categoria dei metalmeccanici, in quanto ontologica,

preesisteva al sindacato che la rappresentava (ontologico significa che dotato di vita autonoma che esiste

indipendentemente da qualcosa); invece oggi è il contrario perché la categoria esiste se esiste il sindacato

che la rappresenta.

[Comparto: equivalente di categoria nel settore pubblico]. Es. nel comparto scuola ci sono rapporti di

lavoro di una serie di professionalità (presidi, insegnanti, ecc.). Visto che nel nostro sistema il comparto ha

una componente volontaristica, se una di queste professionalità riuscisse a organizzarsi in un sindacato

così forte da riuscire ad uscire dal comparto ottenendo un contratto collettivo proprio, il sindacato così

costituito, opponendosi alla controparte per costringerla a firmare un contratto diverso, creerebbe una

nuova categoria. Le categorie possono essere create sulla base della costituzione di un soggetto che tutela

interessi diversi. Es.2 se all’interno della categoria dei metalmeccanici una minoranza volesse creare un

sindacato che tuteli una parte di quei metalmeccanici ed avesse la forza di imporsi e stipulare un contratto

collettivo, ecco che si creerebbe una nuova categoria.

Ecco che il volontarismo è importante perché è l’essenza della libertà sindacale: qualsiasi lavoratore può

costituire un sindacato. L’unico problema è che il sindacato, per operare nel sistema, deve essere forte.

Visto che il nostro sistema non ha una regolamentazione eteronoma di base ed ha solo qualche regola (a

volte neppure così stringente) si muove sul piano dei rapporti di forza. Il rapporto di forza è fondamentale.

È forte il sindacato che ha tanti iscritti, che riesce a stipulare dei contratti con la controparte ed i quali

contratti vogliono essere applicati anche dai non-iscritti.

Il principio di effettività

Il principio di effettività è un portato della regola fondamentale del rapporto di forza dalla quale scaturisce

il principio di effettività. Il sindacato rappresentativo è quello che riesce con efficacia a tutelare gli interessi

del gruppo di riferimento, a prescindere che abbia o meno tanti iscritti.

La rappresentanza dipende dalle iscrizioni, invece l’effettività dipende dall’effettiva capacità del sindacato

di tutelare gli interessi.

Ultimo punto importante sistema corporativo fascista:

- Nel sistema corporativo fascista il conflitto era negato: lo sciopero e la serrata erano dei reati ex

codice penale Rocco. All’epoca non c’era disparità tra sciopero e serrata, invece oggi c’è disparità.

All’epoca erano considerati reati per il fatto che il conflitto non era riconosciuto. Il conflitto

proviene da una contrapposizione di interessi, la quale ci farà dire che il contratto di lavoro è un

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contratto sinallagmatico perché c’è contrapposizione di interessi e le prestazioni sono corrispettive.

Dalla contrapposizione di interessi che è sottesa dal contratto individuale di lavoro subordinato,

scaturisce nel nostro ordinamento il riconoscimento del conflitto perché se gli interessi sono diversi

ci può essere conflitto. Nel sistema corporativo fascista invece si diceva che gli interessi non erano

diversi e quindi non ci poteva essere conflitto. Era una mistificazione basata sul fatto che il

lavoratore avesse l’interesse di prestare la propria opera e di essere retribuito al massimo, mentre

l’imprenditore aveva interesse alla migliore prestazione del lavoratore ed al suo minor costo. Erano

interessi in contrasto però c’era un terzo interesse superiore, detto interesse della produzione

nazionale, all’interno del quale confluivano e venivano unificati gli interessi dei soggetti

contrapposti. Si diceva che sia il lavoratore che il datore di lavoro avessero questo unico interesse,

per cui il conflitto era un ostacolo alla realizzazione dell’interesse superiore. A partire dall’art.40

della costituzione lo sciopero è diventato un diritto, invece la costituzione non parla della serrata e

ci si affida alla giurisprudenza che sostiene che la serrata possa essere una libertà, ma non un

diritto. Nel nostro sistema quindi c’è un’asimmetria nell’esplicazione del conflitto.

IL MODELLO COSTITUZIONALE

Il modello costituzionale si pone come rivoluzionario rispetto al sistema precedente ed affida la carica a

due piccole norme che sono gli artt. 39 e 40.

Art. 40 riguarda lo sciopero: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

L’art. 39 è composto di due parti ideali: la prima parte coincide col primo comma mentre la seconda parte

coincide con il secondo, terzo e quarto comma. La prima parte è quella attuata, mentre la seconda parte è

rimasta inattuata sulla carta.

Art. 39 riguarda l’associazione sindacale: “L’organizzazione sindacale è libera".

In questo primo comma è contenuto tutto il nostro diritto sindacale: contiene pluralismo, libertà

d’iscrizione, libertà sindacale negativa, libertà di costituire sindacati diversi, categoria volontaristica.

Questa è la parte movimentista perché consente il movimento, ma poi il costituente era consapevole di

non potersi limitare al primo comma per il problema di organizzare il lavoro. Il costituente, per trasformare

un input pluralistico in un contratto collettivo il più unitario possibile, ha concesso il primo comma a favore

dei sindacati, poi ha lasciato gli altri 3 commi alle istituzioni creando un modello che avrebbe dovuto essere

equo.

Art. 39.2: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali

o centrali, secondo le norme di legge”.

Per registrazione si intende il riconoscimento, solo che il costituente lo ha voluto chiamare con un nome

diverso. Già in questo secondo comma c’è una limitazione della libertà dei sindacati, che nel primo comma

sembra assoluta.

Art. 39.3: “è condizione per la registrazione che gli statuti interni dei sindacati siano ispirati alle regole

democratiche e sanciscano una democrazia interna”.

Qui si tratta del rapporto tra i sindacati e gli iscritti, il quale è un rapporto che i sindacati hanno sempre

voluto mantenere immune da influenze esterne. La registrazione implicava un controllo sugli interna

corporis del sindacato. 4

Art. 39.4: “I sindacati registrati hanno la personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli

appartenenti alla categoria di riferimento”.

Quindi i nostri sindacati non hanno una personalità giuridica: non sono riconosciuti e si muovono

nell’ambito del diritto privato.

I nostri sindacati devono prima essere registrati in un’anagrafe (mai istituita) e poi sulla base degli iscritti si

entrava in questo organismo che doveva votare con metodo proporzionalistico (come se fosse un piccolo

parlamento). Anche i datori di lavoro avrebbero dovuto fare lo stesso. Successivamente i rappresentanti

delle due categorie, che avrebbero davvero rappresentato tutti, avrebbero contrattato e stipulato un

contratto collettivo con effetto erga omnes. Questo modello non è mai stato attuato ed il prezzo è quello

di non avere un contratto collettivo erga omnes positivamente configurato. 27/09

Ci sono stati disegni di legge nel 1952 tra i quali il disegno di legge Rubinacci che proponevano un modello

di sistema sindacale in attuazione dell’art. 39 e 40 Cost., però i sindacati hanno rifiutato questa attuazione

ed il legislatore ha rispettato questa posizione.

I rifiuti del sindacato sono dovuti a:

Motivo ideologico/politico

il modello degli artt. 39 e 40 era ancora un modello compromissorio perché è vero che il primo comma

prevede la libertà sindacale riconoscendola ad ampio raggio, ma gli altri commi prevedono una

istitualizzazione del sindacato e dettano criteri come la registrazione, la condizione dell’ordinamento

interno a base democratica, l’acquisizione della personalità giuridica e, visto che prediligono il criterio

proporzionale, prevedono che gli iscritti ai sindacati si contino. Tanto che questo disegno di legge era

propriamente previsto che si istituisse una anagrafe sindacale in cui i sindacati dichiarassero il numero di

iscritti. Invece i sindacati non volevano essere contati, ed ancora oggi ci si affida alle indicazioni che danno i

sindacati sul loro numero di iscritti.

La ragione ideologica è che non si voleva tornare al passato con nuove ipotesi di controllo e di repressione

statale. In principio i più grandi problemi erano quelli tra ingerenze dello stato nel sindacato.

Motivi tecnici

Attraverso il sistema proporzionali stico si sarebbe creato un “parlamento” di tutti i sindacati a seconda del

loro peso. All’esito delle trattative, quando si fosse giunti al punto che si doveva sottoscrivere il contratto si

sarebbe usato il criterio di maggioranza ed ovviamente i sindacati non erano sempre tutti d’accordo. Un

principio fondamentale del sindacato (arrivato fino al 2011) era il principio della unanimità: le 3

federazioni hanno sempre stipulato in modo unanime. Allo stesso modo era estranea la logica della

elezione, perché nei sindacati funzionava tutto per designazione.

L’Italia è sempre stato un sistema a canale unico, mentre gli altri paesi sono sistemi a canale doppio.

Nel sistema a canale doppio sono previste diverse strutture che agiscono per la tutela dell’interesse dei

lavoratori. Nelle aziende con sistema a canale doppio ci sono degli organismi formati da soggetti eletti dai

lavoratori a prescindere dall’affiliazione sindacale. L’organismo aziendale svolge la funzione di

partecipazione: il sindacato può rivendicare il suo diritto di essere informato delle strategie dell’azienda,

ecc. il tutto finalizzato a tutelare il lavoro. Le strutture sindacali all’esterno dell’azienda svolgono la

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funzione di contrattazione (stipulare contratti collettivi), la quale presuppone il conflitto perché c’è una

contrapposizione di interessi.

Questo sistema ha due sistemi: una associativa fuori dall’azienda ed una elettiva all’interno dell’azienda.

In Italia invece abbiamo il sistema a canale unico: in azienda la prima strutt

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabbo92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Lunardon Fiorella.
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