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VINCOLI DI SCOPO
Il contratto aziendale può esercitare questi suoi poteri straordinari se lo fa per:
1) Mantenere livelli occupazionali.
2) Migliorare competitività dell’impresa.
3) Consentire o incentivare investimenti sull’impresa. Es. Marchionne decide di investire su un’azienda
ma voleva una resa dell’investimento cambiando i ritmi di lavoro, ecc. 26
4) Evitare riduzione di personale.
Il vincolo di scopo è molto blando perché tutti questi contratti che modificano le disposizioni del contratto
nazionale potranno sempre dimostrare che quelle modifiche garantiscono all’impresa una maggiore facilità
di movimento. Riducendo le garanzie si riduce il costo del lavoro.
ELENCO DI MATERIE
Questi poteri possono essere esercitati solo in certi ambiti molto estesi.
1) Modalità di assunzione del personale: se il datore di lavoro vuole assumere in un determinato
modo particolare (contratto a progetto, part time, ecc), tutti questi contratti sono regolati da una
legge ad hoc e prevedono una serie di requisiti. Il contratto a termine non è libero perché ha il
contratto a forma scritta ad substantiam e deve indicare la ragione dell’assunzione. Se essa non è
indicata o è indicata a modo generico il giudice converte il contratto a tempo determinato in un
contratto a tempo indeterminato. Il contratto aziendale può derogare in materia di legge nel senso
che può facilitare delle assunzioni.
2) Gestione della forza lavoro con riguardo allo ius variandi: spostamento dei lavoratori da una
mansione ad un'altra (anche in peius).
3) Conseguenze derivanti dal licenziamento illegittimo. C’è una legge che determina queste
conseguenze che si producono se il licenziamento è illegittimo. L’art. 8 dice che in sede aziendale il
sindacato può neutralizzare quelle conseguenze.
4) Installazione di impianti con finalità di controllo, anche a distanza, dei lavoratori. La materia dei
controlli dell’attività lavorativa è molto delicata, perché prima ci voleva l’autorizzazione dei
sindacati, mentre ora si decide tutto dentro l’azienda.
5) Tante altre materie.
RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
Visto che l’ampiezza delle materie ha fatto molto discutere in sede di conversione è stata introdotta una
parte che dice che cmq il contratto aziendale, pur esercitando la facoltà di deroga, non può violare i
principi costituzionali in materia di lavoro, comunitari ed internazionali.
Le norme costituzionali in materia di lavoro sono:
Art. 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue organizzazioni.
Art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente.
La voce retributiva che nel tempo è stata ritenuta l’unica in grado di soddisfare questo principio è quella
dei minimi tariffari. I minimi in questo modo dovrebbero essere protetti ma ci sono dei soggetti che dicono
che i minimi non sono quelli indicati dai contratti collettivi, che non necessariamente sono gli unici a
garantire il principio sancito dall’art. 36. Inoltre l’art. 36 prevede l’irrinunciabilità delle ferie ed il massimo
di orario: devono essere stabiliti orari massimi al di là dei quali la prestazione lavorativa non può andare
relativamente (se ne fai di più sono straordinari) o assoluti (non può proprio fare più di tot ore). I massimi
non sono massimi rigidi ma sono delle medie che possono valere in una settimana o in periodi più vasti.
Art. 37: è la norma da cui scaturisce il diritto di parità tra uomini, donne e minori.
Sono principi di grande significato per i quali però è difficile capire quando si può lamentare una violazione.
Per quanto riguarda il diritto internazionale è contenuto nella convenzione OIL che contiene istituti
riguardanti le ferie, ecc. In materia di retribuzione e gestione del personale non ce ne sono.
A livello comunitario ancora meno perché come limite alla propria competenza si è data questi limiti: la
retribuzione non si tocca. Cerca di armonizzare il diritto pubblico del lavoro. L’UE cerca di dare una
disciplina minima armonica alle discipline flessibili. L’Italia è stata sempre molto avanzata in diritto del
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lavoro per cui quasi tutte le garanzie italiane sono più favorevoli delle norme comunitarie. Es. in materia di
tutela della maternità in Italia ci sono 5 mesi di astensione obbligatoria che sono circa 20 settimane ma
possono essere anche di più perché i mesi successivi la parto vengono considerati dal momento effettivo del
parto e non da quello presunto. Per armonizzare l’UE è partita dal basso ed infatti prevede come minimo
comunitario come 16 settimane. Quindi possiamo dire che la norma comunitaria ci fa da cornice però è
una cornice peggiorativa. Quando il legislatore italiano attua una direttiva di armonizzazione sui minimi di
lavoro prevede una clausola di non regresso perché con la clausola di attuare la direttiva il legislatore
potrebbe ridurre i minimi previsti dalla legge interna peggiorando la situazione effettiva dei lavoratori.
Quindi questi principi internazionali, costituzionali e comunitari possono essere usati ma non sono molto
affidabili.
Per neutralizzare le possibilità eversive dell’art. 8 il 21 settembre le confederazioni si sono incontrate per
sottoscrivere definitivamente l’accordo 28 giugno 2011 e nell’occasione hanno introdotto una postilla nella
quale assumevano l’obbligo reciproco di influire sui sindacati di categoria (sindacati nazionali) affinché
stabilissero regolamentazioni di carattere soprattutto procedurale per la stipulazione dei contratti collettivi
nazionali di categoria e per il coordinamento tra i livelli. Invitavano i sindacati di categoria ad introdurre
quei limiti e condizioni alla contrattazione collettiva aziendale per poterla guidare nelle eventuali
esperienze derogatorie. Abbiamo già detto che è un vincolo molto fragile perché l’obbligo è assunto dalle
confederazioni nei confronti delle confederazioni. Questo è un obbligo che viene ricavato dal lato dei
rapporti soggettivi tra i sindacati nazionali, i quali devono introdurre delle regole che introducano delle
condizioni per i sindacati federali. Questa è la trasmissione di un obbligo contrattuale e che quindi può solo
generare effetti di carattere risarcitorio, ma mai degli effetti di carattere reale (effetto invalidante del
contratto). Già prima dell’art 8 il contratto collettivo era perfettamente valido, perché un contratto non
può invalidare un altro contratto, solo la legge ha effetti reali. Però oggi l’art. 8 ha rafforzato il contratto
aziendale perché l’art. 8 è sostenuto da una norma di legge che attribuisce l’effetto erga omnes sulla base
di una norma di legge. Questa postilla fino ad oggi ha funzionato perché comunque le RSA ed RSU sanno di
non poter essere completamente indipendenti dai sindacati che cmq possono condurre una pressione
indiretta.
Nel luglio 2013, a seguito delle vicende FIAT , la corte costituzionale si è pronunciata per l’ennesima volta
sull’art. 19 e per la prima volta l’ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella misura in cui la lettera b)
prevede l’accesso ai diritti sindacali solo ai sindacati firmatari di contratto collettivo applicato all’unità
produttiva.
Alla lettera b) dell’art. 19 è stata aggiunta la parte che dice che non è giusto che una norma finalizzata a
introdurre un criterio di riconoscimento della rappresentatività sindacale lo faccia con un meccanismo che
nega la rappresentatività sindacale a chi ce l’ha senz’altro.
Si tratta di rappresentatività sopravvenuta: una volta lo era, però oggi non lo è più perché è stata usata
per togliere i diritti sindacali ad un sindacato senza dubbio rappresentativo.
Con la lettera b) precedente il datore poteva dire che se non viene firmato il contratto non si è firmatari
per cui non deve concedere i diritti sindacali.
La sentenza con cui la corte ha dichiarato l’incostituzionalità della lettera b) dell’art. 19 è una sentenza di
accoglimento additiva. Ora la corte dice che è possibile fare le RSA se si ha partecipato alla stipulazione
della contrattazione in azienda per il contratto collettivo. In questo modo però il filtro ha perso selettività.
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18/10
LE FONTI DEL DIRITTO
Dove troviamo le regole che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato e l’attività dei soggetti collettivi?
C’è una grande tripartizione:
la fonte eteronoma legislativa: vi possiamo trovare dalla costituzione, ordinamento comunitario,
regolamenti, leggi, ecc.
il contratto collettivo: è la fonte caratterizzante il diritto del lavoro. E’ subordinata gerarchicamente alle
fonti eteronome legislative.
Il contratto individuale di lavoro.
Noi studiamo i rapporti tra queste tre fonti.
All’interno della fonte contrattuale collettiva autonoma possiamo trovare diverse articolazioni date dai
livelli di contrattazione collettiva i quali assumono al loro volta una diversa denominazione a seconda che si
parli di settore privato o settore pubblico.
Fonti del settore privato:
1) Contratto collettivo federale.
2) CCNL: contratto collettivo nazionale di categoria.
3) Contratto collettivo aziendale.
Fonti nel settore pubblico:
1) CCNQ: contratto collettivo nazionale quadro.
2) Contratto collettivo nazionale di comparto..
3) Contratto individuale
Il contratto individuale è di importanza fondamentale per l’esistenza del rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro è la stessa cosa di contratto di lavoro perché sono la stessa cosa in quanto il rapporto nasce da un
contratto. Dal punto di vista della disciplina il contratto individuale è considerato la cenerentola del diritto
del lavoro perché limita e comprime l’autonomia contrattuale per quanto riguarda l’introduzione delle
clausole peggiorative.
Come si rapportano queste fonti?
RAPPORTO TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO
Ci sono 3 modelli che convivono:
modello classico: la legge costituisce il minimo inderogabile che può essere sempre modificato in meius dal
contratto collettivo.
modello dei tetti massimi legislativi: in un materia importante come la materia della contingenza, per
problematiche collegate al contenimento dell’inflazione, negli anni ‘70 il legislatore è intervenuto con dei
provvedimenti che impedivano al contratto collettivo di derogare sia in peius che in meius.
modello de regolativo: in base a questo modello il contratto collettivo viene autorizzato dalla legge a
introdurre deroghe alla di