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Importanza diritto romano

Primo diritto scientificamente elaborato sui dettami della generalità ed astrattezza a cui gli attuali diritti si ispirano.

Va dal 753 a.C. al 565 d.C., anno della morte di Giustiniano che crea il Corpus iuris civilis, che sarà in vigore in Europa, con alcune modifiche tra stati, fino all’età napoleonica → grazie alla Chiesa, mercanti, bizantini.

Storia del diritto romano

Periodi: età arcaica, preclassica, classica, postclassica, giustinianea.

Età arcaica

Monarchia + prima fase repubblicana.

  • Società semplice agricola → legata a tradizioni e superstizioni religiose.
  • Mores maiorum + leges.
  • Mores → costumi giuridici creati dai pontefici che erano i più importanti interpreti del diritto. Ideavano leggi e norme in base agli specifici casi giuridici secondo il principio di ragionevolezza: epoca in cui diritto e religione erano un tutt’uno.

Leges → in seguito alle lotte tra patrizi e plebei, i primi concedono ai secondi di poter avere delle leges publicae, populus-poplicus, di due tipi: date e rogate.

Le prime leggi date, concesse, furono le XII Tavole, nucleo originario del diritto privato romano nonché trasposizione dei Mores più importanti.

Le leggi rogate erano proposte da un magistrato e approvate o respinte da un’assemblea popolare di patrizi e plebei.

  1. Ius Quiritum: nucleo più antico del diritto romano → tutta formazione consuetudinaria: posizioni giuridiche soggettive, diritti soggettivi + potestà. Riconosce situazioni di carattere assoluto, patria potestas, manus, mancipium.
  2. Ius civile: evoluzione del diritto precedente → riguarda solo i cives, cittadini. Composto da → Mores + Leges + interpretatio dei pontefici + una parte del ius Quiritum.

Età preclassica

Repubblica, apogeo e declino, 367 a.C. - 27 a.C. con Augusto al potere.

  • Società commerciante → arricchita dalle guerre di espansione e raffinata.
  • Spiritualmente dalla conquista della Grecia.
  • Laicizzazione del diritto → i giuristi diventano dei privati esperti di diritto, iuris prudentes, le cui opinioni entravano a far parte del ius civile. Pontefici persero importanza quando divenne pubblico il procedimento decisionale.
  • Necessità di avere un diritto anche per i non cittadini romani → Ius gentium generato per la gran parte dal iudicium bonae fidei del giudice che rimandava ai comuni criteri di correttezza.
  1. Ius honorarium: evoluzione dello ius civile → Ius civile era legato alla dimensione sacrale e le parole potevano essere pronunciate solo dai cittadini romani stretti.

Giuristi laici cercano di rendere più funzionali i dettami dello Ius civile integrandolo allo ius honorarium con queste tre funzioni:

  1. Corrigere → correggerlo quando dà soluzioni inique.
  2. Adiuvare → per semplificare l’attuazione di una norma dello ius civile.
  3. Supplere → aggiungere in caso di mancanza, per tutelare o punire nuove situazioni giuridiche.

Coesistono quindi due diritti: Ius civile per i soli romani, Ius honorarium per i “peregrini”.

  • Casistico → si costruisce caso per caso.
  • Fonte principale → editto del pretore urbano.

Si creano due pretori: Urbanus, risiede a Roma e opera nelle controversie tra cittadini romani, e Peregrinus, opera nelle controversie tra stranieri o tra un romano e uno straniero.

Il pretore era una carica annuale a cui spettava lo ius edicendi ovvero il potere di emanare un editto destinato a durare un anno → conteneva un programma in cui si indicavano i modelli dei provvedimenti giudiziari che avrebbe applicato, che si integravano così allo ius civile.

Processo

Età arcaica

I Romani hanno un approccio processualistico alla controversia → prima si chiedono se c’è una formula processuale per risolverla e poi la attuano ottenendo in cambio il riconoscimento dei propri diritti.

Una parte o attore mette in scena una discussione da cui deve difendersi una controparte o convenuto o reus.

Legis actiones → unico tipo di processo privato.

Si seguono le regole delle XII Tavole. Si agisce per certa verba: quelle facenti parte del rito dei pontefici.

Tre tipi di processo di:

  1. Accertamento: sacramenti; per iudicis arbitrive postulationem; per condictionem. Per verificare e comprendere una situazione: il pretore definisce il tipo di controversia e la delega ad un giudice scelto dalle parti o da lui medesimo che formula la condanna.
  2. Esecuzione: per manus iniectionem; per pignoris capionem. Al fine di realizzare posizioni giuridiche certe.
  3. Cautelari. Al fine di cautelarsi rispetto al rischio di perdere il bene oggetto della controversia.

Caratteristiche

  • Formalismo.
  • Ritualità.
  • Sacralità.

Processo di accertamento suddiviso in due fasi

  1. In iure → fissava i termini giuridici della lite davanti al magistrato con riti solenni. Per passare alla fase successiva si compiva la litis contestatio: invocazione dei testimoni che attestassero il rito compiuto e l’avvenuta individuazione degli estremi della controversia, se non avveniva confesso in iure: imputato dichiarava di essere colpevole. Pretore nomina un giudice tramite lo iussum iudicandi con cui gli attribuisce il diritto di giudicare.
  2. Apud iudicem → giudice era un privato cittadino che analizzando le prove, orali per lo più, emetteva una sentenza sacra quindi non confutabile, di solito per paura di punizioni divine, colui che sapeva o temeva di avere torto non effettuava nemmeno il giuramento. Non sappiamo come avvenisse questa fase → probabilmente con prove ordaliche.

Legis actio sacramento in rem o in personam

In rem: riconosceva i diritti reali, sulla res.

  1. I due contendenti si presentavano davanti al magistrato insieme alla cosa controversa.
  2. L’attore prendeva la vindicta e con quella toccava la cosa o lo schiavo che gli apparteneva e diceva “hunc ego hominem ex iure Quiritum meum esse aio” → vindicatio.
  3. Il convenuto faceva la stessa azione con le stesse parole controvindicatio.
  4. Esecuzione del sacramentum: solenne giuramento poi diventato una scommessa da pagare all’erario.
  5. Pretore vindicias dicebat: assegnava momentaneamente la cosa controversa alla parte che offriva il garante più affidabile → praedes litis et vindiciarum.
  6. Pretore nomina il giudice ed avviene la litis contestatio.
  7. Giudice, raccolte le prove, decretava quale dei due sacramenti fosse iustum, ius, e iniustum.
  8. Soccombente pagava l’erario e il vincitore otteneva il possesso permanente della cosa.

In personam: riconosceva i diritti personali od obbligatori, ob ligatus nei confronti di una persona.

In questa fase il processo avveniva nei confronti di affari di credito.

  1. Il creditore agisce in iure contro il creditore.
  2. Il debitore può ammettere o negare il debito: confessio in iure lo ammette e si interrompe il rito; non lo ammette e avvengono i medesimi procedimenti della L.A.S. in rem.
  3. Se il debitore è colpevole deve risarcire il credito, altrimenti il giudice dovrà eseguire la legis actio per manus iniectionem.

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem

Attraverso la richiesta di un giudice, privato coscienzioso, o di un arbitro, privato con conoscenze specifiche in un ambito.

Posteriore ma presente nelle XII Tavole. Eseguita per crediti da stipulatio; divisione di eredità; divisione di beni comuni.

Medesimo processo della legis actio sacramenti in personam: non c’è più il giuramento.

Probabilmente nasce con la laicizzazione del diritto → passaggio monarchia-repubblica.

Probabilmente è qui che nasce la fase apud iudicem, prima bastava un giuramento.

Legis actio per condicionem

III sec. a.C., per crediti di una somma determinata di denaro o di altre cose → condicio = diritto ad avere il pagamento di una forma di denaro.

C’è un debito: lo si ammette davanti al giudice e si paga la somma, non si può pagare: si hanno 30 giorni altrimenti interviene la manus inectio.

Processo di legis actio di esecuzione

Per manus inectionem

Eseguito dopo un accertamento, attraverso sacramento in personam o no → diritto certo passato in giudicato, iudicatum: non controvertibile.

Pretore comprende i motivi, causae cognitio, ed eseguiva l’addictio: provvedimento con il quale il pretore assoggettava il debitore al potere del creditore insoddisfatto, pronunciando uno dei tre verbi in cui tradizionalmente si esplicava la sua giurisdizione, do, dico, addico.

L’attore mantiene per 30 giorni il convenuto a casa sua, portandolo in 3 fori con un cartello con su scritta l’entità del debito → se lui non può pagare, qualcun altro pagherà per lui, vindex.

Se nessuno paga il convenuto ha tre sorti possibili:

  1. Venduto come schiavo al di là del Tevere, arcaico.
  2. Ucciso, per mantenere l’equilibrio con gli dèi, arcaico.
  3. Lavorava per conto dell’attore fino a ripagare il proprio debito.

Per pignoris capionem

Avvenivano in epoca tarda, anche in giorni nefas → riguardavano i soldati, non sempre presenti a Roma.

Se contraevano un debito il creditore prendeva in possesso beni del debitore tenendoli in pegno; poteva avvenire nei giorni nefasti e in assenza del magistrato e del convenuto.

Processo formulare

Per le relazioni tra romani e stranieri e solo stranieri si iniziarono ad usare formule, create ex novo per nuove controversie → più utili e meno rigorose: Augusto abolisce nel 17 a.C. tutte le legis actiones.

Carattere unitario: un solo procedimento impiegato per l’esercizio delle varie actiones.

Struttura non molto rigida: azioni tipiche, numerose, ognuna con una formula diversa messa per iscritto.

Diviso in due fasi: in iure e apud iudicem → le parti in entrambe potevano esprimere le loro ragioni.

Momenti del processo

  1. Editio actionis: scelta dell’azione che l’attore intraprende per il diritto che vuole far valere.
  2. In ius vocatio: chiamata in giudizio dell’attore al convenuto → atto privato non più religioso che invitava il convenuto a seguire l’attore in iure. Se il convenuto rifiutava l’attore non poteva fare ricorso alla forza → pretore con missio in bona. Il convenuto poteva rimandare la chiamata in giudizio offrendo un garante, vindex, che avrebbe dovuto risarcire l’attore qualora il convenuto non si presentasse. Poteva inoltre offrire un vadimonium che il convenuto si impegna a pagare nel caso in cui non giunga in giudizio.
  3. Fase in iure: le due parti nel foro davanti ai magistrati competenti, pretore urbano, peregrino, l’edile curule per mercato, municipali per cause locali di minore importanza e i governatori provinciali in età imperiale.
  4. L’attore indicava all’avversario la formula che voleva intraprendere con la postulatio actionis presa dall’albo pretorio.
  5. Il pretore con la causae cognitio analizza la validità della postulatio procedendo ad una denegatio actionis o ad un dato iudicii fatta eccezione per tre casi:
  • Confessio in iure: convenuto riconosce la sussistenza del diritto rivendicato dall’attore.
  • Interrogatio in iure: pretore concede all’attore di far domande al convenuto per forzare una confessio in iure.
  • Ius iurandum in lite: evoluzione del sacramento = giuramento pecuniario che una parte fa all’altra invitandola a fare la stessa “scommessa” che avrebbe portato alla perdita economica della parte sconfitta.
  1. Se i tre casi non portano direttamente ad una fase in iudicio, il magistrato può procedere in due direzioni:
  • Denegatio actionis: la pretesa dell’attore è infondata e il giudizio non ha un seguito.
  • Datio iudicii: concessione del giudizio che porta alla litis contestatio.
  1. Litis contestatio: discussione della controversia. Individuazione della formula ovvero l’azione che verrà consegnata al giudice: tutte le parti hanno ruoli attivi. Dare iudicium = pretore autorizza il procedimento sulla base della formula. Iudicium dictare = attore recita il contenuto della formula. Accipere iudicium = convenuto accettava il contenuto della formula. Diversi effetti → esclusori: l’azione non poteva più essere ripetuta; conservativi: l.c. blocca la fattispecie dedotta in giudizio nel momento in cui avviene, giudice deve seguire la l.c. alla lettera; effetto estintivo: estingue erga omnes il diritto posto in giudizio, il diritto si estingue con effetti novatori.
  2. Iudicis nominatio: all’interno della formula della litis contestatio si nomina un giudice che debba giudicare la controversia a cui viene dato lo iussum iudicandi → scelto dalle parti e approvato dal giudice oppure scelto dal giudice all’interno di un albo.
  3. Fase apud iudicem: davanti al giudice, privato cittadino → nessuna formalità: l’attore esponeva le proprie ragioni adducendo prove, il convenuto si difendeva. Il convenuto poteva essere condannato o assolto; non c’era l’appello → effettuato da un organo superiore ma il giudice non era un organo ma un privato.
  4. Condanna: quasi sempre pecuniaria sia per azioni in rem che per ad personam, si tendeva a calcolare il danno e a far pagare al convenuto un certo multiplo di quel danno.

Formula

Constava di quattro partes principali:

  1. Intentio: pretesa vantata dall’attore; caratterizzava la formula denunciandone la natura consentendo di stabilire il tipo dell’azione. Intentio certa → individua il motivo primo dell’azione esaurendone il concetto; si trattava di cose facilmente quantificabili pecuniariamente dato che la condanna era sempre monetaria, diritti reali. Esempio. Si paret rem, qua de agitur, ex iure Quiritum Auli Agerii esse. Intentio incerta → non ne esaurisce il concetto poiché non è quantificabile, sempre presente una demonstratio. Esempio. quidquid.
  2. Demonstratio: indica la causa dell’azione ovvero le motivazioni che vi avevano dato vita. Esempio. Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio fundum Cornelianum emit, qua de re agitur.
  3. Condemnatio: l’attore invitava quindi il giudice a condannare il convenuto o ad assolverlo se non sussistevano le condizioni indicate nella formula. Condemnatio certa se intentio certa; incerta se intentio incerta. Non necessaria in caso di processo di accertamento o adiudicatio. La condanna era sempre di tipo pecuniario, se è vero che… tu giudice condannalo al pagamento di…: quanti ea res → fuit condanna del valore che la cosa aveva; est condanna del valore che la cosa ha durante la litis contestatio; erit condanna del valore che la cosa avrà dopo l’emanazione della sentenza. La condemnatio poteva essere limitata da una taxatio che stabilisse un tetto massimo della pena.
  4. Adiudicatio: solo nelle formule di azioni divisorie e azioni per il regolamento di confini. Autorizzava il giudice ad aggiudicare la comunione di una parte del bene con efficacia costitutiva.

Altre parti

  • Praescritio a favore dell’attore → limitava la litis contestatio alla questione voluta dall’attore. Esempio. Nel caso di un debito per l’affitto, se l’attore avesse voluto indietro i soldi per l’affitto, a causa dell’effetto preclusivo della litis contestatio non avrebbe più potuto chiamare in giudizio il convenuto per un possibile nuovo debito.
  • Exceptio a favore del convenuto → imponeva al giudice di verificare una situazione positiva, l’accusa dell’attore, e una negativa, l’exceptio del convenuto, se quest’ultima corrispondeva a verità avveniva l’assoluzione, anche se l’azione dell’attore fosse fondata: faceva parte della litis contestatio e per questo alla fine, l’azione non si sarebbe più potuta ripetere. Esempio. Se risulta che Numerio Negidio è obbligato a dare cento ad Aulo Agerio, e se al riguardo non vi è stato alcun dolo da parte di Aulo Agerio, tu giudice condanna.

Classificazioni delle azioni

Giudizi civili Giudizi pretori, creati dal pretore
Fondati sulle XII Tavole e confermati dal pretore. Ius honorarum, adiuvare, supplere, corrigere.
1. Stricti iuris 5. A. edittali
2. Bona fidei 6. A. decretali
3. Arbitrarie 7. A. ficticiae
4. Praeiudicia 8. Con trasposizione dei soggetti 9. Utili

L’appartenenza all’una o all’altra categoria si stabiliva dall’intentio della formula che fosse fondata o meno sullo ius civile, ex iure Quiritum; spettanza in ius; obbligazione con l’espressione oportere.

Giudizi civili di stretto diritto, actio stricti iuris

L’indicazione del diritto è molto stringente, si può decidere guardando e tenendo conto solo di alcuni dettagli.

Esempio. A non paga B perché ha un credito nei confronti di C. A viene condannato a risarcire B.

Giudizi civili di buona fede, iudicia bona fidei

Azioni in pe

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuri2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Biscotti Barbara.
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