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ERIT della sentenza
La condemnatio poteva essere limitata da una TAXATIO che stabilisse un tetto massimo della pena.
ADIUDICATIO: solo nelle formule di azioni divisorie e azioni per il regolamento di confini. Autorizzava il giudice ad aggiudicare la comunione di una parte del bene con efficacia costitutiva.
ALTRE PARTI
PRAESCRITIO a favore dell'attore - limitava la litis contestatio alla questione voluta dall'attore. Esempio: Nel caso di un debito per l'affitto, se l'attore avesse voluto indietro i soldi per l'affitto, a causa dell'effetto preclusivo della litis contestatio non avrebbe più potuto chiamare in giudizio il convenuto per un possibile nuovo debito.
EXCEPTIO a favore del convenuto - imponeva al giudice di verificare una situazione positiva (l'accusa dell'attore) e una negativa (l'exceptio del convenuto), se quest'ultima corrispondeva a verità avveniva l'assoluzione, anche se l'azione...
dell'attore fosse fondata: faceva parte della litis contestatio e per questo alla fine, l'azione non si sarebbe più potuta ripetere.
Esempio. Se risulta che numerio Negidio è obbligato a dare cento ad auloagerio, e se al riguardo non vi è stato alcun dolo da parte di aulo agerio, tu giudice condanna.
CLASSIFICAZIONI DELLE AZIONI
GIUDIZI CIVILI GIUDIZI PRETORI (creati dal pretore)
Fondati sulle XII Tavole e confermati dal pretore Ius Honorarum (adiuvare, supplere, corrigere)
- STRICTI IURIS
- BONA FIDEI
- ARBITRARIE
- PRAEIUDICIA
- CON TRASPOSIZIONE DEI SOGGETTI
- UTILI
L'appartenenza all'una o all'altra categoria si stabiliva dall'intentio della formula che fosse fondata o meno sullo ius civile (ex iure Quiritum; spettanza in ius; obbligazione con l'espressione oportere)
- GIUDIZI CIVILI DI STRETTO DIRITTO (ACTIO STRICTI IURIS)
L'indicazione del diritto è molto stringente, si
Può decidere guardando e tenendo conto solo di alcuni dettagli. Esempio. A non paga B perché ha un credito nei confronti di C. A viene condannato a risarcire B.
2) GIUDIZI CIVILI DI BUONA FEDE (IUDICIA BONA FIDEI)
Azioni in personam (formula con intentio incerta a cui erano aggiunte le parole ex fide bona (esteso poi anche ai peregrini)
Riguardavano quattro tipi di contratto: compravendita, locazione, società, mandato e si chiedeva al giudice di giudicare in base alla buona fede, tenendo conto di fattori che le actiones stricti iuris impedivano di considerare. Può guardare anche fattori non all'interno della litis contestatio.
3) AZIONI ARBITRARIE
Azioni nelle quali è assegnata al giudice una particolare discrezionalità nell'valutazione dell'oggetto conteso (azioni in rem) - giudice valuta quindi entità della condanna.
4) PRAEIUDICIA
Azioni meramente dichiarative che si concludevano con una sentenza di accertamento, senza condanna. Erano quindi
finta che la cerimonia si fosse verificataActio serviana; in integrum restitutio; actio publiciana.8)AZIONI CON TRASPOSIZIONE DEI SOGGETTIIn queste azioni si citava una persona nell'intentio ed un'altra nellacondemnatio–>frequentissimo con schiavi.Ad un certo momento Roma si riempie di schiavi con alcuni padroni che neposseggono a centinaia. Spesso gli schiavi erano prigionieri di guerra ed erano anchepiù colti dei padroni e per questo motivo venivano spesso incaricati di compierecompravendite o gestire esercizi commerciali.Qualora però lo schiavo compisse un fatto illecito, non poteva essere chiamato ingiudizio in quanto era una cosa e, se il padrone non accettava di consegnare loschiavo al suo debitore avveniva una sentenza in cui nell'intentio veniva citato loschiavo mentre nella condemnatio veniva citato il dominus.Diventava quindi un'azione adiettizia in quanto produceva in capo al padrone unaresponsabilità aggiuntiva.9)AZIONI
UTILIPretore adatta gli schemi già esistenti a nuove cose necessarie
RIMEDI PRETORI-INTERDICTA: letteralmente proibire, in realtà erano ordini pretori condizionati (prohibitoria vietavano; restitutoria ordinavano di restituire; exhibitoria ordinavano di esibire). L'intimato se riconosceva l'esistenza dei presupposti doveva obbedire all'ordine del magistrato, nel caso in cui non li riconoscesse si accertava che ciò fosse vero. Frequente era l'interdictum del possesso (restituisci il fondo a tizio se è stato espropriato con la forza)
STIPULATIONES PRETORIAE (supplere): qualora mancasse un obbligo da sanzionare e fosse equo che esso venisse sanzionato, il pretore obbligava il convenuto a promettere con stipulatio il futuro avvenimento della sanzione. (prometti che pagherai la sanzione? Prometto) - evoluzione della sponsio, la stipulatio non era altro che una promessa foriera di obbligazioni e tutelata dall'actio ex stipulatu
INTEGRUM RESTITUTIO (corrigendi) - ripristino della situazione giuridica pertornare ad uno status quo ante, dal momento che era stata compiuto un atto i cui effetti giuridici andavano eliminati per equità
PROCESSO ESECUTIVO
Con l'arrivo del processo formulare si perdono le azioni di esecuzione (manus iniectio) e si inizia ad agire sul patrimonio del creditore insolvente.
ACTIO IUDICATI - è un'actio in personam che aveva come presupposti una condanna pecuniaria non pagata entro trenta giorni. Consiste in diverse fasi:
- OBLIGATIO IUDICATI - il convenuto poteva negare che esistessero i presupposti (non c'era nessuna valida sentenza; il debito era stato ripagato oppure il limite di tempo non era ancora trascorso) e con questa azione si verificava la sussistenza del fatto. Nel caso di contestazione infondata il convenuto doveva pagare il doppio della pena. Questa fase poteva essere evitata se il convenuto avesse ammesso l'esistenza dei presupposti.
- MISSIO IN BONA:
PROSCRIPTIO: il magister affigge nel foro l'avviso del debito e del procedimento giudiziario in corso per avvisare tutti i possibili debitori, trascorsi trenta giorni si procedeva alla vendita.
BONORUM VENDITIO: tutto il patrimonio del debitore veniva venduto in blocco (non importava quale fosse l'ammontare del debito) in un'asta pubblica dove otteneva tutti i beni la persona (bonorum emptor) che offriva di pagare la percentuale maggiore dei crediti vantati dai creditori. Era frequente che essi non ottenessero indietro l'intera quantità.
Il bonorum emptor diventava inoltre il successore universale del debitore (intervivos- a rutiliana; mortis causa- a serviana), ottenendone tutti i diritti attivi e passivi. Il debitore non esisteva più giuridicamente.
In età imperiale a partire con Augusto, le decisioni giuridiche vengono prese.dal princeps e dai suoi officia: diventano fondamentali le prove scritte, si può ricorrere in appello fino al giudizio del princeps stesso ed avvengono i processi in contumacia. SOGGETTI GIURIDICI Un uomo libero era dotato di capacità giuridica e capacità d'agire. Capacità giuridica (idoneità di essere titolari di diritti, obblighi e soggetti a situazioni giuridiche -> status libertatis + status civitatis) Capacità d'agire (da diciotto anni, capacità di compiere atti giuridici -> status libertatis + civitatis + familiae). Si otteneva quindi per morte del pater familias, emancipatio (estromissione del soggetto dalla linea famigliare) oppure quando il pater familias vendeva per tre volte consecutive il figlio. Status libertatis = situazione dell'uomo libero (ingenui: nati da madre libera; liberti: schiavi che erano stati liberati) Status civitatis = possessore di cittadinanza romana (tutti lo desideravano: si diventava cittadini del mondo eci si poteva avvalere dello ius civile). Cittadinanza la otteneva il nato da padre cittadino (se procreato con matrimonio legittimo), il nato da madre cittadina, il liberto, per concessione dello Stato (socii italici, constitutio Antoniniana). Oltre ai cives vi erano i PEREGRINI: liberi ma non cives, avevano lo ius gentium oppure veniva loro concesso il ius commercii (capacità di acquistare ed alienare con la mancipatio) e il Ius Connubii (possibilità di sposarsi con cittadini romani). Tra i peregrini vi erano i LATINI PRISCI ovvero i peregrini nel Lazio, antichi alleati che godevano di ius migrandi (possibilità di avere cittadinanza se si fossero trasferiti stabilmente a Roma), ius commercii e ius connubii. All'ultimo posto c'erano i PEREGRINI DEDITICII, membri di collettività straniere che si erano arrese senza condizioni all'impero che godevano quindi del solo ius gentium. Status familiae = tipico del pater familias o di persona non soggetta a
potestà (sui iuris)
EMANCIPAZIONE
Padre vende il figlio ad un terzo di sua conoscenza che viene trasferito in CAUSAMANCIPI (nel suo mancipium) e il terzo ne ottiene la DOMINICA POTESTAS. Se il terzo lo libera con la MANUMISSIO, il figlio ritorna sotto il padre che ne detiene ancora la patria potestas che non è vendibile. Risuccede una seconda volta, se anche alla terza volta viene liberato egli diventa un liberto, non più soggetto alla patria potestas. È però in continua relazione col PATRONUS (salutatio, assistenza economica e giuridica).
Se si vuole che il figlio sia libero, il terzo vende il figlio al pater familias che esegue la MANUMISSIO e non ne diventa il patronus perché è presente la COGNATIO (vincolo famigliare che viaggia nel sangue), mentre si scioglie l'