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Successioni e donazioni

Introduzione terminologica

Patrimonio ereditario e successione

Alla morte del pater → a chi spettava il patrimonio ereditario (a Roma chiamato familia e pecunia) del de cuius? → de cuius hereditate agitur = della cui eredità si tratta. Il patrimonio era formato da: res + crediti + debiti. L'unica forma di successione in epoca romana era quella di subentrare nel complesso dei diritti e degli obblighi facenti capo ad altra persona (oggi successione a titolo universale).

Oggi abbiamo anche la successione a titolo particolare: si subentra nella titolarità di un singolo rapporto. Due soluzioni:

  • Successione intestata o legittima: i beni del defunto vengono devoluti a persone appartenenti al suo nucleo familiare, rispettando una preferenza per i parenti più stretti e via via a parenti di grado ulteriore.
  • Successione testamentaria: i beni vengono devoluti rispettando la volontà manifestata dal de cuius in atto mortis causa chiamato testamentum.

Successioni intestate

Problemi di origine

Non sappiamo con esattezza quale sia stata la prima forma di testamento a Roma e la regola presente sulle XII Tavole è dibattuta → dalla combinazione di due regole si ricava il seguente ordine: heredes sui, adgnati proximi, gentiles.

Gli eredi intestati

Gli heredes sui

Erano i discendenti immediati del de cuius che a seguito della sua morte diventavano sui iuris: figli e figlie, figli e figlie dei figli maschi eventualmente premorti, moglie in manu e moglie dei figli eventualmente morti. I beni del de cuius venivano considerati come un blocco unico, la comunione = consortium ercto → poteva essere sciolta con una actio familiae erciscundae, con cui ciascuno acquisiva la titolarità di una quota ideale (persone).

La successione degli heredes sui era per stirpes e non per capita. Ad esempio, se erano 3 heredes: 1 figlio del de cuius, altri due i figli di un figlio premorto → l’eredità si divideva in 2 → 50% al figlio e 50% ai figli del figlio premorto.

Gli heredes necessarii

Se i debiti superavano l’attivo patrimoniale, l’erede era tenuto a rispondere anche ultra vires hereditatis (al di là dell’attivo patrimoniale ereditato). Solo alcuni eredi potevano sottrarsi: heredes voluntarii, ovvero parenti collaterali e gli estranei istituiti eredi per testamento.

I discendenti e gli schiavi del de cuius acquistavano l’eredità automaticamente:

  • Discendenti = heredes sui et necessarii = eredi di diritto e costretti ad essere tali.
  • Schiavi = heredes necessarii = eredi solo se istituiti tali nel testamento cum libertate.

Gli adgnati

In mancanza di sui, i beni spettavano all’adgnatus proximus = parente più stretto in linea maschile (es. fratelli). Se vi erano più adgnati dello stesso grado, l’eredità era divisa in parti uguali. Se l’adgnatus di grado più vicino non prendeva possesso dei beni, il diritto di prenderne possesso non si trasmetteva agli adgnati di grado ulteriore.

I gentiles

In mancanza di adgnati o se quelli più prossimi non prendevano il possesso, i beni andavano agli appartenenti alla stessa gens. Le laudationes funebres: l’elogio delle virtù del defunto pronunziato in occasione del suo funerale e a volte inciso sulla sua tomba.

La successione ab intestato in età classica

Inizio: ancora in vigore le norme delle XII Tavole. Con l’evolversi della società queste norme non si accordavano più con il modo di concepire la parentela e la familia. Si dava importanza ai rapporti di sangue anche se non considerati dal diritto. Rimedio: intervento del pretore con la bonorum possessio e di altri atti normativi.

La successione intestata dal secolo III d.C. all’età di Giustiniano

Continua a svilupparsi → sistema di norme difficili da collegare. Giustiniano emanò una costituzione le cui disposizioni diedero ordine alla materia (Novellae 118). Il nuovo sistema prevedeva 4 classi di successibili, sia dal lato paterno che materno → succedevano:

  • Discendenti legittimi, per stirpes.
  • Ascendenti (succedevano per linea paterna o materna) in concorrenza con i fratelli e sorelle germani (nati da stesso padre e stessa madre), che succedevano per stirpes, e i loro discendenti.
  • Fratelli e sorelle consanguinei o uterini (da stesso padre o stessa madre), discendenti → successione per stirpes, e nello stesso grado per capi.
  • Cognati.

Alcune regole: alla successione delle classi ulteriori si faceva luogo solo in mancanza o in caso di non accettazione da parte dei successori delle classi precedenti. Fra marito e moglie se ne occupava la bonorum possessio unde vir et uxor. In mancanza di figli, alla vedova spettava la proprietà di questa quota.

Successioni testamentarie

Le più antiche forme di testamento: il testamentum calatis comitiis e il testamentum in procinctu

Il testamento più antico era:

Testamentum calatis comitiis

Testamento-adozione dinanzi ai comizi che poteva essere fatto 2 volte all’anno (24 marzo e 24 maggio). Atto analogo a quello dell’adrogatio → unica differenza era che l’adrogatio produceva effetti immediati mentre il testamentum produceva effetti solo alla morte del de cuius.

Testamentum in procinctu

Si svolgeva dinanzi all’esercito armatus et expeditus (armato e in tenuta da combattimento, pronto alla partenza). Consentiva ai soldati che non avessero provveduto a tempo debito (attraverso il testamentum calatis comitiis), di disporre dei loro beni prima di recarsi in guerra. I commilitoni schierati sostituivano i comizi curiati.

La mancipatio familiae e le origini del testamentum per aes et libram

Dalle Istituzioni di Gaio veniamo a sapere che esisteva un sistema grazie al quale un pater poteva disporre dei propri beni senza bisogno di fare un vero e proprio testamento → attraverso un’applicazione della mancipatio = mancipatio familiae. Un pater mancipava i suoi beni a un terzo (familiae emptor = compratore del patrimonio) dandogli l’incarico di trasmettere, alla sua morte, una parte di questi beni a colui/coloro ai quali il “venditore” voleva destinarli. Non era un testamento: il familiae emptor non era un erede. Essa si trasformò in un vero e proprio testamento = testamentum per aes et libram.

Progressivo prevalere della successione testamentaria e perdita dei privilegi degli heredes sui

Nella disposizione delle XII Tavole, il pater poteva far ricorso al testamento solo se non aveva heredes sui. Per questo fu escogitato uno strumento = exheredatio: consisteva in una solenne dichiarazione del pater che esplicitamente e con parole prestabilite privava questi eredi, o alcuni, della loro qualifica a succedere → utilizzata sicuramente nella mancipatio familiae. Una volta diseredati gli eredi, il testatore era libero di destinare il suo patrimonio a chi voleva (anche a persone non appartenenti alla famiglia).

Con il tempo la successione testamentaria divenne sempre più praticata. Dobbiamo ricordare la regola secondo la quale “nessuno può morire in parte avendo fatto testamento, in parte senza averlo fatto”. Non era ammesso che la vocazione testamentaria concorresse con quella legittima. Es. se il testatore aveva istituito degli eredi testamentari ai quali destinare solo il 50% dei suoi beni, l’altra metà non poteva andare agli eredi legittimi, ma sempre a quelli testamentari.

La successione testamentaria dal secolo III a.C. al secolo III d.C.

Dalla familia/pecunia alla hereditas

Con il passare del tempo si ritenne che della categoria di eredi facessero parte anche gli adgnati e i gentiles. Figura dell’erede coincide con quella del successore mortis causa → dal termine heres nasce hereditas (si sostituirà al termine familia per indicare il patrimonio). Hereditas = anche la successio nel patrimonio ereditario.

Formalità esterne

Le trasformazioni che hanno reso la mancipatio familiae un testamento furono:

  • Il fatto che il familiae emptor diventasse non solo un compratore ma anche un successore.
  • La solenne dichiarazione del pater che privava gli eredi della loro qualifica a succedere.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher irenetocchini.29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Pergami Federico.
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