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giovedì 7 ottobre 2021 Diritto Romano

Cos’è il diritto romano

In diritto romano la parola ‘Istituzioni’(apprendimenti) deriva dalla parola latina ‘instituere’,

ossia ‘porre i fondamenti di una determinata materia ed in questo caso del diritto’ .

Con diritto positivo si intende il diritto che è attualmente vigente: ma potremmo dire che il

diritto romano non è altro che una materia storica, in quanto apprendiamo in modo critico le

istituzioni del diritto degli antichi romani. il diritto di cui ci avvaliamo ora, è stato

Di fatto

costruito nel passato dagli antichi romani. (Farci intendere l’origine di ogni cosa). Molte cose

del diritto privato infatti sono analoghe al diritto privato romano, come per esempio i’’

Brocardi’’, che usiamo oggigiorno, sono proverbi latini giuridici utilizzati ancora oggi dai

giuristi ‘ignorantia non excusat’.

Dato che tutto l’ovest discende da una fusione tra matrice Romana e greca, possiamo dire che

il diritto è una cifra culturale dell’occidente.

Storia delle fonti del diritto

In Italia il codice civile è entrato in vigore nel 1942 e rappresenta il primo vero e proprio

codice del moderno stato italiano. Nell’emanazione del codice al paragrafo 12 (Guarda Sigilli,

ministro della giustizia) veniva spiegato come il diritto romano si sia evoluto nel tempo

plasmandosi e adeguandosi all’evoluzione della società, che rappresentava il primo vero

codice in pieno governo fascista. Prima di esso vi era lo Statuto Albertino e il codice di

commercio del 1865.

Codice civile vigente : -’’la riaffermazione delle moralità del nostro diritto non significa

immutabilità di esso. Esso ha mostrato come nei secoli e nella sua applicazione ai diversi

paesi, una totale forza di adattamento. Le varie generazioni hanno potuto interpretare le fonti

del diritto romano secondo le proprie esigenze ideali, concezioni e il proprio genio creatore.

Ma il diritto romano del secolo passato non può essere quello del popolo italiano del 20’

secolo. Il nostro diritto è il diritto dello stato romano ossia il diritto del buon senso umani e

universale.’’

Il codice è stato ricostruito partendo da diverse esperienze di codificazione da parte di altri

stati sempre in era moderna, come avvenne con il codice napoleonico (1804), primo vero

codice e la prima impresa codificata dalle nazioni

Altra grande tradizione di rielaborazione del diritto romano, avviene nel 1900 in Germania,

con la pubblicazione del codice civile BGB (LIBRO DEL DIRITTO DEL POPOLO); anche

questo si rifà alla struttura del codice napoleonico.

E’ giusto dire che tutti i codici della maggior parte dei Paesi deriva da queste esperienze, le

quali derivano a loro volta dall’applicazione del diritto romano, che nonostante la caduta

dell’impero romano non cessò d’esistere; esso infatti continua a tramandarsi in diverse forme:

- la Chiesa cristiana: che ha assorbito le istituzioni del diritto romano, svuotando quelli

passati e riempiendoli di quelli propri nelle forme del diritto ecclesiastico e canonico.

1

- Nella prassi commerciale: nel mercato infatti, il diritto romano diviene ‘Lex

mercatoria’ (la legge dei mercati ) nonché il diritto comune europeo che oggi abbiamo

sebbene in misura ridotta avendo l’EU.

Con l’arrivo dei barbari, essi iniziarono a mescolarsi con i romani, appropriandosi e

ribaltando le regole del diritto romano con le loro: sviluppando cosi una sorta di diritto

misto in continua evoluzione.

La Consuetudine è un comportamento che un certo popolo continua a mantenere

NB. da tempo e che tutti gli appartenenti di esso ritengono dovuto.

Impero d’oriente

E’ con Teodosio che viene scritto per la prima volta un codice di leggi noto come ‘’codice

Teodosiano’’, anche se poi arriva esclusivamente all’elaborazione di un codice imperiale(ossia

un codice in cui vengono elencate le leggi dettate dall’autorità dell’imperatore) che però

rappresenta la base dei giuristi giustinianei.

All’inizio del 6 secolo d.c nell’impero romano d’oriente, continuano a legiferare, tra il

1529-1534, l’imperatore Giustiniano (padre del diritto fino al 565 d.c) mise mano su tutto il

diritto romano (dal 754 a.c) cercando di riordinarlo nell’elaborazione di quello che è noto

con il nome di ‘Corpus Iuris Civilis ‘ (corpo del diritto civile) diviso in 4 testi , e che riassume

in sé tutto il diritto vigente in 13 diversi secoli di storia, fissandolo in un testo scritto che

divenne il sistema di riferimento del diritto per il mondo occidentale fino al 1800.La scuola

pandettistica(800esca in Germania), non elaborò un diritto applicabile secondo la relazione

del 2: il pandettismo infatti deriva da uno dei libri del corpus, intitolato ‘Digesta’ o

‘Pandectae’, due nomi dati a causa del bilinguismo orientale(con il latino come lingua ‘de

iure’ ma greco ‘de facto’). Gli altri tre libri sono:

I. Istituzioni: si tratta della parte più breve della compilazione giustinianea, scritta in

forma di discorso diretto predisposto per le scuole di diritto, in cui vennero riassunti in

modo semplificato tutti gli istituti del diritto romano. Al primo anno erano impartiti gli

insegnamenti con le istituzioni, poi il Codex, e negli ultimi anni il Pandette, al termine del

percorso gli studenti uscivano con una formazione completa

II. Il digesto(quella ufficiale)/ pandette: si tratta della parte di maggior pregio del C.Iuris

che racchiude la parte del diritto romano casistico e pertanto i responsi del giurista : dati

sul caso specifico dai giuristi romani da cui si prendeva riferimento e che veniva poi

adattato su altri casi futuri. Questo doppio nome è dovuto dal fatto che l’impero romano

era bilingue, ossia che si , il latino era la lingua madre e quella + colta , ma quella

parlata era quella greca (ordinati per argomento noto come raccolta di IURA=riferito alle

interpretazioni dati dai giuristi che di mestiere interpretano il diritto, fungendo da

consulenti.). Inoltre la commissione dei due produce il diritto vigente.

III. codex=‘CODICE’ : in cui vennero raccolte le costituzioni imperiali dal 1 secolo d.c in

ordine cronologico dettate dall’autorità personale dell’imperatore stesso (contratti,

processi), pertanto non costituivano tutto il diritto, ma solo quello imperiale, poiché il

resto proveniva da giuristi romani ed era di tipo casistico(elaborato in base al caso

concreto), come ad esempio avvenne negli Stati Uniti: es. ’Common low’ (sistema casistico)

che si forma su soluzioni concrete dai tribunali nelle fattispecie concrete.

IV. La costituzione emanata dopo la pubblicazione del codice civile(nel 566 d.C) e dopo la

morte di Giustiniano, furono raccolte nelle ‘novelle constitutiones’ che da quel momento

2 in poi rappresentarono la fonte del diritto romano. A cui veniva vietata ogni tipo di

traduzione e commento del libro

NB: 1 DIGESTO/PANDETTE

3 CODEX

I primi testi di giuristi sono del 1 secolo d.c , erano spesso fonti del diritto: ossia riflessioni,

responsi e soluzioni prodotte dai giuristi(volumi usati nelle corti) che si occupavano di

studiare il diritto e individuavano forme giuridiche che a poco a poco costruivano un diritto o

di carattere non normativo, cioè non dallo stato, ma un diritto casistico, elaborato sul caso

concreto e particolare.

Egli costruì uno studio del diritto su base quadriennale, oggi quinquennale; qui possiamo

notare la forte eredità da Roma:

- al 1 anno si studiavano le Istituzioni

- al 2 anno il Codex

- al 3 e 4 anno il Digesto

Nel mondo attuale vi sono due sistemi come:

• Il civil law (norme, codici, raccolte menate dal legislatore)

• Il common law (‘’ogni caso a sé e si basa su precedenti’’ ,fonti minoritarie) Sulla base dei

precedenti, il giudice decideva come risolvere il caso, determinando un altro precedente

che andava a comporre un altro diritto. Il responso del giurista veniva così immagazzinato

nella memoria comune dei giuristi che si rifanno a una risoluzione precedente, adattandolo

all’occorrenza= Questi responsi sono gli “iura’’

Certezza del diritto(conoscere le conseguenze di ciò che si fa) = presidio della libertà

L’autorevolezza dei secoli precedenti e la logica dei giuristi del passato è essenziale, i tribunali

romani decidevano rispettando l’auctoritas(ossia l’autorevolezza). Ma l’attività creativa del

diritto si esaurì nel corso del principato, poiché colui che detterà il potere e assumerà il ruolo

di legislatore sarà l’imperatore. In questo modo diventando l’imperatore l’ago dell’impero, egli

divenne fondamento del diritto, ponendo fine alla parte creativa del diritto.

Caratteristiche del diritto romano

Le regole del diritto, erano anch’esse permeate di religione. Osservando la natura i romani

sancirono alcune regole fondamentali della società primordiale, come quella della

cooperazione uomo-donna a seguito della sopravvivenza delle specie: l’uomo ha necessità

di avere una donna per garantire ai figli futuro e sostentamento=

Regole giuridiche e religiose condividono la

stessa natura.

3

Le regole degli dei che gli uomini percepiscono attorno a loro sono dette ‘fas’ ossia ‘’regole di

ciò che era lecito secondo gli dei’’ :

Ciò che è ‘fas’, equivaleva a ciò che era enunciato e indicava la volontà degli dei

Pertanto potremmo dire che gli uomini riconoscono l’insieme delle regole in qualcosa che è

frutto di una volontà dimostrata nella natura dagli dei. È chiaro cosi che gli uomini

dovevano creare delle regole conformi al fas affinché la comunità poteva stare al meglio.

Diritto privato romano

La regola (iura, singolare ius il cui radicale è ‘jug’ da cui deriva anche ‘iugum ‘ossia giogo) è

spesso un peso eppure non esiste una relazione fatta anche solo di due persone, che non

richieda una regola: Si tratta pertanto di qualcosa cui ci si assoggetta, poiché ogni regola

implica una rinuncia maggiore o minore alla mia volontà.

Per questo il diritto romano prende il nome di IUS presente in termini come ‘g-iuris-

prudenza’, ‘g-iu-stizia’. Nel concetto di ius originario, si tratta vi è l’idea per cui esso è

qualcosa in cui gli essere umani accettano di aggiogarsi (legarsi)tutti insieme, legando la

propria libertà per andare tutti nella stessa direzione

quella del bene comune (la sopravvivenza).

Le regole dello Ius vengono dedotte da quelle del fas, infatti all’inizio rappresentavano

un’unica cosa; se qualcosa infatti andava contro questi principi, come ad esempio l’impius,

per cui vi era qualcuno che violava le regole (non conforme alla religione), gli uomini

creavano un sistema di risposte come ad esempio la violenza, i sacrifici detti anche

‘expiatio’ (reazione violenta ma misurata: es.se qualcuno uccideva un uomo, egli doveva

sacrificare agli dei un ariete), la legge del taglione (un atto violento e misurato che ristabilisce

la parità dei torti): Es. io rompo un braccio ad X, X rompe il braccio a me

Lo step successivo era quello per cui si stabiliva che:

il colpevole non dover subire

il medesimo danno che aveva inflitto, ma che anzi,

poteva accordarsi con la parte lesa per offrire un

risarcimento.

Infatti la ricerca di soluzioni ai conflitti e alle controversie, era spesso dettata dalla necessità

di mantenere la ‘pax deorum’, perché se gli dei si sentivano disturbati dalla discordia degli

uomini, commettevano atti che creavano disagio agli uomini; per prevenire tali disagi infatti,

gli uomini eseguivano dei sacrifici, ossia delle espiazioni (rendere pio =ossia ciò che è

coretto religiosamente).

4

Romolo per primo istituì la città di Roma, tracciando una linea e creando l’archetipo della

Città, sancendo pertanto la nascita del concetto di “dentro e fuori”, ove all’esterno della quale

vi erano gli ‘’hostis’’ (perché lo straniero rappresentava un nemico per definizione, in quanto

non condivideva la stessa religione romana e pertanto il fas). Nacque così il concetto di

regola e sanzione: ma Remo superò tale solco che rappresentava una violazione alla regola e

di fatto venne ucciso(sanzione = fratricidio, ciò mostra infatti come le regole non guardino in

faccia neanche ai legami familiari.). Mediante questo concetto potremmo affermare

simbolicamente che essi rappresentino il concetto di duplice che si insidia dentro di noi

‘’rispettare le regole e/o trasgredirle’’, in cui ci troviamo siamo costretti a soggiogare la nostra

parte ribelle, per indirizzarci verso le regole.

Nonostante le misure violente, talvolta si percepiva il bisogno di un risarcimento ‘ ad esempio

con la donazione di pecore o una sanzione da parte del colpevole nei confronti del doloso. E’

cosi che percepiamo l’evoluzione della concezione di pena.

es. Lavoro ad esempio dedotto dai sacerdoti(feziali che si occupavano del rapporto tra Roma

e gli altri popoli), i quali interpretavano i segni divini, affinché gli dei non si potessero

arrabbiare. Infatti ruolo fondamentale assunse il ‘tempo’, diviso in giorni :

fasti (positivi) e nefasti (negativi)

Il collegio dei pontefici(patrizi aventi la maggior parte di privilegi e facenti parte delle

famiglie fondatrici) era un gruppo di sacerdoti che aveva la funzione specifica di guardarsi

intorno cercando di interpretare il mondo, deducendo le regole che gli uomini dovevano

applicare poi nel mondo. Pertanto potremmo dire che essi rappresentavano i primi giuristi di

natura religiosa(cosa che rimarrà valida fino al 4 secolo a.c). Il nucleo originario e le prime

fonti del diritto romano annunciate dai pontefici presero il nome di more maiorum, che nel

corso del tempo vennero rielaborati e arricchiti, fino a rappresentare il diritto ‘’proprium

civilis romanorum’’ (il diritto civile).

Come detto prima Roma era divisa tra patrizi (parte ricca) e plebei (parte povera). Risultava

inevitabile pertanto una lotta tra le due classi, in cui di fatto emerse il problema delle

rivendicazioni dei + poveri, di cui la principale fu la possibilità di poter conoscere il diritto,

riservato allora esclusivamente ai patrizi.

Vengono pertanto codificati i ‘’mores’’, accessibili a tutti, esposti all’interno del foro romano,

la cui codificazione era stata delegata e studiata da Solone. Quando nacque l’età

repubblicana(periodo dei comizi dal 510 al 33a.C che votavano sulle proposte che venivano

fatte dai magistrati) in cui vi erano le ‘’lex’’, venne nominato un decemvirato legislativo( 451

a.C terminato nel 449):Nacquero così le 12 tavole aventi valore universale, che costituirono

il nucleo originario del diritto civile romano, in cui venivano ribaditi i concetti fondamentali

della convivenza romana. Queste, unite ai preesistenti “mores” mediante l’interpretatio”

vennero raccolte nella “Iurisprudentia” (esperti nel diritto), cioè i giuristi ecclesiastici.

Diritto privato romano

Il diritto privato romano prevedeva due banche distinte, di cui la prima, era occupata dallo

Ius civile, dato dai mores, a loro volta basati sulle 12 tavole(basati sull’ interpretatio

prudentium); formato in un periodo monarchico e pervaso da un forte senso di sacralità e riti

magici. Si trattava inoltre di un diritto applicato solo ai cittadini romani. Esso era costituito

da:

5

- mores: ovvero le consuetudini dei più antichi cittadini romani(contenute all’interno delle

12 tavole)

- l’interpretatio prudentia: si trattava di fonti d’interpretazione, create dai giuristi romani,

sopra i mores

- Costituzioni imperiali: nell’età repubblicana esisteva la legge nota come ‘’lex’’ che

rappresenta la fonte del diritto di carattere autoritario (auctoritas) siamo nel periodo dei

comizi( dal 510 al 33a.C) i quali votavano sulle proposte che venivano fatte dai magistrati.

- IUS: insieme di tutte le regole in qualunque modo formatosi alla luce delle quale la civiltà

di Roma si comporta

Il concetto di Stato potrebbe essere chiamato come ‘’civitas’’ ossia il possesso della civiltà.

Tuttavia le leggi sono una fonte minoritaria durante l’epoca repubblicana perché nella

prospettiva in cui ancora la religione influenzava il diritto e i pontefici avevano ancora un

approccio di tipo casistico, cioè che non esisteva una norma generale ma si cercava di trovare

una soluzione per quel caso specifico, il diritto rimaneva ancora qualcosa che si creava ad hoc

per determinate situazioni.

Dalla metà dell’ 8 eccolo a.C alla fine del 6 secolo a.C, esistevano delle leggi rege, che

venivano emenate dal re=pertanto le leggi sono sempre esistite ma non hanno mai istituito il

nucleo del diritto, in particolare di quello privato, ossia quello che regola i rapporti tra

cittadini.

Piuttosto le leggi venivano chiamate in causa quando si trattava di regolare i rapporti tra

cittadini e Stato (anche se è meglio parlare di monarchia repubblica o impero etc, o usare

civitas, cioè il consesso dei cives). I rapporti invece tra cittadini e stato venivano regolati dal

Diritto pubblico, nome che deriva dal latino ‘’pubblicus’’ a sua volta dall’arcaico

‘’poplicus’’(del popolo) ha a che fare con i rapporti che i cives(gli uomini) intrattengono con il

popolus, tanto è vero che dal 510 al 30 a.C Roma si chiama Res Publica, cioè cosa del popolo,

proprio come noi.

Purtroppo però con il principato invece vi fu uno slittamento tra le lex del popolo a quello de

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dalila26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Biscotti Barbara.
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