Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 98
Diritto romano Pag. 1 Diritto romano Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto romano Pag. 91
1 su 98
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IUS HONORARIUM

sempre di più lo (diritto pretorio meno rigido dato appunto dato dall'autorità del pretore + l'autorevolezza dei giuristi):

Le tre funzioni degli IUS HONORARIUM (di tipo casistico in base a ciò che il pretore individua sul caso), erano dettate dalla necessità di integrazione con il ius civile:

  1. Corrigere: "corregge" in alcuni casi le regole riferite a quelle del passato
  2. Adiuvare: aiutare
  3. Supplere: supplire

Il bisogno di regole giuridiche ad esempio nel settore del commercio, permettevano in un primo momento, la possibilità di intendersi in base a diverse lingue attraverso i gesti. (nel 3 secolo)

Nel 242 a.C alla figura del pretore, si affianca un secondo "praetor peregrinus" (pretore degli stranieri) soggetto allo Ius honorarium, che si giustapponeva a quell'altro, diventando un praetor Urbanus (pretore dei cittadini)

ISTITUTI GIURIDICI

L'attività processuale

a Roma, detta 'prospettiva processualistica', prevedeva l'applicazione di due norme specifiche, ovvero le norme di Diritto processuale (ossia l'insieme delle norme di diritto sostanziale volte a risolvere una controversia) e le norme di diritto sostanziale (norme che individuano i diritti soggettivi che un individuo possiede). Lo IURIS DICTIO rappresentava il 'dire il diritto' che poteva avvenire mediante azione e processo, ossia i due punti di vista sullo stesso fenomeno. Ma analizziamoli singolarmente: Processo: deriva dal verbo latino 'procedere' e avveniva lungo una serie di tappe (inizio, continuo e fine) in esito delle quali ne fuoriusciva qualcosa; si trattava pertanto di un processo di trasformazione della realtà individuale, attraverso il quale un soggetto incidere nella situazione giuridica altrui (es. nell'ambito industriale ne esce il prodotto). Nel nostro caso è visto come un percorso che parte da una controversia, dettata datre fasi: - INIZIO = rappresentato da due che sono in conflitto e quindi non sono riusciti a mettersi d'accordo (detto paxio). - CONTINUO = Essi diventano parti processuali; infatti colui che si reca dall'autorità per manifestare la lesione di un suo diritto giuridicamente tutelato, detto parte (adisce il tribunale detto 'actor'), dà inizio al processo, mentre invece l'altra parte citata in giudizio, è detta controparte (detto 'convenuto' da 'cum venire' o 'reus' cioè colpevole contro colui si fa valere un proprio diritto). Essi si troveranno di fronte all'auctoritas della civitas (giudice) che ha come competenza specifica quella della Ius dictio, e con l'aiuto del pretore procederanno secondo una serie di passaggi, cercando di capire la situazione e usufruendo di tutti gli elementi predisposti da entrambi le parti, al fine di definire i contorni della loro.

controversia.- sentenzaFINE: si arriva alla , in cui chi è stato preposto alla decisione deve prendere unastatuizione autoritaria sulla controversia(ossia decidere chi ha ragione). Emanata lasentenza, le parti saranno cosi divise in parte vincitrice(che ha un determinato dirittosostanziale) e parte sconfitta(privata di esso)

Azione: Ad ogni diritto soggettivo corrisponde l’azione (spesso ha una sfumaturasoggettiva), ossia il potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni.‘‘Il processo è il meccanismo utilizzato quandosorge un conflitto a causa di una serie di azionidiversificate sulle quali si interviene.’’Le tre grandi categorie di processi, nel diritto romano sono:

Processi di accertamento (3): processo che mirava ad effettuare degli accertamenti su undeterminato fatto giuridicamente rilevante. Essi sono di diverso tipo:- mero accertamento(puro): con la quale si chiedeva al giudice di affermare o meno

undeterminato fatto. In questo caso anche la sentenza prendeva il nome di ‘’sentenza mera’’che possedeva un contenuto puramente dichiarativoes. verificare se un uomo fosse uno schiavo o un uomo libero- accertamento con condanna : mediante essi si doveva accertare se un cittadino avessecommesso un illecito ed in seguito condannarlo a seguito di una determinata azione perripristinare la lesione di un diritto(debito, galera ecc..)- accertamento costitutivo: oltre all’accertamento, veniva chiesto al giudice di verificare seun atto fosse stato fatto con raggiro e in tal caso, annullarloEs. sono stata indotta a compiere un acquisto con il raggiro, il giudice si accerta dell’effettivoraggiro e chiedo che dichiari nella sentenza che la compravendita sia stata nulla.

  • Processi di esecuzione(2): si tratta di un processo attraverso il quale si impone l'applicazione di una sentenza già emanata dal tribunale nei confronti di un soggetto per
farvalere dei diritti già accertati precedentemente. (ho già un diritto certo per natura) 9es. diritto che su carta è stato firmato da entrambe le parti (gia certo). Qualcuno ha firmato un documento in cui afferma che si assume quel debito nei miei confronti; se ciò non avviene io posso presentare una cambiale in cui dico al giudice che non mi è stata data alcuna somma • Processi cautelari: si trattava di processi utilizzare sia in ambito civile, sia in ambito penale, per cautelarsi sulla conservazione di un bene oggetto di processo oppure in caso di furto per evitare che il convenuto potesse fuggire con il bene in oggetto (premunirsi rispetto una situazione) Es. dibattiamo di un bene prezioso che si trova presso l'altra persona. Può essere che l'altro si porti con sé la roba = pertanto viene chiesto che il bene nella more del giudizio di accertamento, venga consegnato ad un custode nominato di proteggerlo sino a giudiziorealtà processuale romanistica Nella storia del diritto romano abbiamo tre diverse metodologie processuali (schemi processuali) a seconda dell'epoca, partendo da quella arcaica fino ad arrivare alla più recente, ovvero: • per legis actiones: si tratta di una metodologia processuale (usata fino al II sec a.C., probabilmente nel periodo dei 7 re, in quanto implicavano anche l'azione giuridica del re, di cui non si ha molta certezza) che utilizzava specifici schemi processuali (ovvero le legis actiones, le quali erano 5 a seconda della situazione temporale) nella quale il giudice, detto anche iudex, applicava la legge delle XII tavole per la risoluzione delle controversie tra i cives. Questo processo era basato sul principio dell'azione per "Certa verba", ossia l'uso di parole e gesti solenni e prestabiliti che potevano pronunciare solo i romani e che servivano per individuare il tipo di richiesta nei confronti del giudice (formalismo giuridico = ossia unarigidità di forme che se non venivano rispettate non producevano i loro effetti ma anzi le rendevano negativi). Questo faceva sì che il processo potesse avvenire in maniera rituale, ma se avveniva un errore da parte di una delle parti nella pronuncia delle parole o nell'effettuazione dei gesti, questo poteva causare la perdita della causa all'attore. Es. ''Dearboribus succisis'' se dico al posto di alberi la parola viti, avrò torto e perderò il processo in quanto rappresenta un atto empio (atto empio + perdita della causa). Il processo per legis actiones era costituito particolarmente da 3 aspetti: - Formalismo: rappresentato dalla rigidità delle procedure - Ritualità: rappresentato dall'uso di vocaboli specifici - Sacralità: rappresentato dalla formula di celebrazione del processo Lo svolgimento del processo aveva uno schema di svolgimento preciso e specifico, diviso in due fasi: - in iure: La fase

Trattava di una fase preceduta da un'azione per certa verba, dove un soggetto affermava solennemente i propri diritti davanti al pretore e sfida davanti alle 10 divinità e al tribunale;

Il convenuto a sua volta poteva fare una confessio in iure e il processo terminava oppure poteva accettare e si dava inizio al processo. Il pretore in seguito dava una qualificazione giuridica alla controversia (fissando i termini giuridici della lite) davanti alla presenza di entrambe le parti processuali.

Quando la formula veniva approvata da entrambe le parti detta IUDICIUM, ad essa seguiva la fase della litiscontestatio, che segnava la fine della fase in iure.

Dopo l'approvazione del iudicium, il pretore nominava un iudex da un albo di notabili (detto album iudex) non ha bisogno di competenze giuridiche ma ha un grande senso di equità e giustizia. Si basa sulla parte data dal magistrato e assumerà le parti necessarie per formare il "proconvincimento" ossia una sentenza.

udicem) della decisione finale sulla controversia. Tale provvedimento era chiamato "iussum indicandi" e rappresentava l'incarico affidato al iudex di pronunciare una sentenza equitativa, basata sulle prove e le testimonianze presentate dalle parti durante la fase in apud iudicem.iùdicem) del potere di giudicare, emettendo in relazione alla controversia, un provvedimento conclusivo (condanna, assoluzione) conforme alla regola di giudizio che aveva concluso la fase in iure. Forme legis actio ’Legis actio sacramento La prima forma di Legis Actio è la ‘legis actio sacramento’ (attraverso il sacramento) = la sua prima forma processuale era costituita dalla L.A. Sacramento in rem (ovvero sulla cosa). Essa rappresentava la trasposizione di un contro fatto di gesti e parole, nonché la matrice che riguardava i rapporti di appartenenza tra persona e cosa: ‘in rem’ per tutelare i diritti reali della persona sulla cosa, e avveniva quando una parte (auctor) citava in giudizio l’altra o entrambi si citavano in giudizio, in quanto proprietari di quella cosa in ‘res mea est’ compiendo un giuramento solenne davanti agli dei a cui le parti si sfidavano reciprocamente. Quest’ultima Formattazione del testo

prima di arriv

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
98 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dalila26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Biscotti Barbara.