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ORDINAMENTO GENITILIZIO
Le gentes caratterizzano l'ordinamento romano definito gentilizio. Una gens è composta da più famiglie che si riconoscono in un capostipite comune. Così ci dice Isidoro di Siviglia nelle "Origines", un'opera in cui tratta di definizioni e di etimologia delle parole. Delle gens ce ne parla anche lo stesso Cicerone nel "Topica", nel quale l'autore scrive che sono gentiles coloro che hanno lo stesso nomen. La rilevanza giuridica della gens sta anche sul piano sacrale, sempre intimamente connesso con quello giuridico. Le gens, infatti, erano accomunate da riti, chiamati anche sacra. A Roma, i sacra pubblica erano compiuti dal Rex per il popolo, i sacra privata erano compiuti dal pater familias, l'unico soggetto con capacità giuridica e capacità di agire. Quando moriva, il pater familias doveva tramandare, oltre ai cespiti e ai suoi beni, anche i sacra che per nessun motivo dovevano estinguersi.
I gruppi gentilizi potevano, dunque, nominare un pater genitis, il quale non è colui che ha generato la famiglia, ma è un capo che guidi la famiglia in casi di necessità, come ad esempio le guerre, alle quali le gentes dovevano partecipare.
Nel corso della storia, le gentes hanno instaurato rapporti con altri soggetti, chiamati clientes. Questi erano uomini liberi, postisi volontariamente in subordinazione presso una gens per cercare protezione. Fra le 2 parti intercorreva una fides, un rapporto di fiducia con grande rilevanza giuridica. Tale rilevanza giuridica del rapporto fra patrono e cliente è espressa anche nelle XII Tavole, la più grande codificazione del mondo antico, scritte fra il 450 e il 451 a.C. Dunque, i clienti erano obbligati ad alcuni comportamenti nei confronti dei patroni, come ad esempio l'accompagnare il patrono in guerra o contribuire alla costituzione della dote se il patrono dovesse sposare la figlia e le sue risorse economiche.
non adempia agli obblighi contrattuali, la fides viene violata e si può ricorrere alle vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito. La fides era un principio fondamentale nella società romana, che si basava sulla fiducia reciproca e sull'osservanza degli impegni presi. Questo concetto era presente in diversi ambiti della vita quotidiana, come ad esempio nei rapporti commerciali, nelle transazioni finanziarie e nei contratti matrimoniali. Nel diritto romano, la fides era considerata un valore morale e sociale di grande importanza. La sua violazione era considerata un grave reato e poteva comportare sanzioni legali. Oggi, il concetto di fides è ancora presente nel nostro sistema giuridico, anche se con modalità diverse. Ad esempio, nel contratto di fiducia si richiede la massima trasparenza e correttezza tra le parti, mentre nei rapporti di "buona fede" si richiede un comportamento leale e onesto. In conclusione, il concetto di fides era fondamentale nella società romana e ha ancora oggi una grande rilevanza nel nostro sistema giuridico. La fiducia reciproca e l'osservanza degli impegni presi sono valori fondamentali per il corretto funzionamento delle relazioni sociali e commerciali.abbia frodato la fides che vi era fra i 2, essa diventa sacer, il che lacaratterizza come una vittima sacrificale sfuggita al sacrificio e, dunque, chiunque la può impunemente uccidere, senza che ciò comporti sanzioni a carico dell’omicida.
Roma, situata al centro del Lazio, sul fiume Tevere, era circondata da altre popolazioni con le qualiera ostile o instaurava dei foedera, dei patti stipulati dai Fetiali, un collegio sacerdotale romano, iquali fecero in modo di creare quella che venne chiamata Lega latina. Se i foedera non venivanorispettati e Roma riteneva di avere subito un torto, si trovava risoluzione nello Ius Fetiale, quelloche noi chiameremmo al giorno d’oggi “Diritto internazionale di pace e di guerra”. Uno studio delloIus Fetiale è stato effettuato da Ugo Grozio nel “De iure belli ac pacis”. Se Roma costata che unacomunità straniera abbia violato i foedera, vengono mandati due sacerdoti: il pater patratus e
ilpater verbenarius, i quali chiedevano la rerum repetitio, la riparazione del torto, illustrando leragioni per cui Roma riteneva di aver subito un torto e dando un termine di 33 giorni perprovvedere. Trascorsi i "triginta tres dies iusti", iusti poiché sono conformi allo Ius Fetiale, edunque rigorosamente conformi alle procedure di rapporto internazionale controllate d Giovestesso, si dà inizio alle ostilità. Anche questa procedura ha rituali fissi, con i due sacerdoti che sirecano presso i confini della comunità ormai nemica, accompagnati da testimoni, e che lanciano unalancia, di materiale e caratteristiche ben precise, oltre il confine nemico. In tal modo, poiché conforme allo Ius Fetiale, il bellum a cui Roma ha dato inizio è un bellum iustum, il che da a Romatutta una serie di legittimazioni: - I prigionieri bellici diventano schiavi a Roma, condizione non possibile se il bellum nonfosse iustum. - La preda bellica, il bottino,viene legittimamente acquisito da Roma e depositato nell'aerarium, le casse statali situate presso il tempio di Saturno.PROVE DELL'ESISTENZA DEL REGNUM
Una delle prove dell'effettiva esistenza del regno è stata riportata da Giacomo Boni che nell'1899 ritrovò a Roma un'epigrafe su un tronco di tufo presso la sede dell'antica Curia romana, ovvero la sede del Senato Romano. La testimonianza sembra risalire all'epoca di Servio Tullio e vi è incisa la parola "Rex", scritta in latino arcaico.
Un'altra testimonianza fu il ritrovamento di una casa antichissima presso la sede del primo abitatore romano, che sembra essere la Regia di un rex. Ciò si denota dal fatto che vi sono dei locali con un altare sacrificale, il quale serviva al rex per compiere sacrifici, in ottemperanza alle sue funzioni sacrali.
Un'altra importante testimonianza è il c.d. Lapis Niger, un'iscrizione ritrovata presso il foro romano, che
Conteneva un esempio di lex regia, ovvero una prescrizione del capo politico, che conteneva anche la "sanzione" nel caso in cui venisse violato il precetto stabilito.
FALANGE OPLITICA
Tecnica di combattimento introdotta da Servio Tullio nella fase etrusca del Regnum. La caratteristica principale è lo scudo rotondo che protegge parte del corpo del soldato e parte dell'altro e le lance che permettevano alla testuggine di avanzare e difendersi. La falange oplitica, dal punto di vista giuridico ebbe importanza perché la stessa riforma dell'esercito istituì una nuova assemblea: i comitia centuriata.
Questa era composta dal populus, i combattenti (dal latino "populor", saccheggiare), guidati dal rex dotato di imperium. In quanto armati, non potevano riunirsi entro il pomerium, ma lo facevano nel Campo Marzio e potevano farlo solo se convocati da un titolare di imperium, che aveva il potere di "ius agendi cum populo".
L'assemblea era composta da 193 centurie suddivise in base alle funzioni e al censo. Questo perché a Roma, durante la monarchia etrusca, venne introdotta un'economia monetaria, con l'avvento delle prime monete di bronzo, le aes rude, che poi vennero pesate e quantificate e recanti un simbolo, le aes significatum. Tale simbolo era ciò che poteva essere scambiato con tale moneta, ad esempio una moneta recante una pecora (da cui il sost. pecunia), si scambiava con una pecora. L'introduzione della moneta, dunque, poneva un ulteriore criterio di classificazione delle centurie con l'unità di misura delle assi.
COMITIA CENTURIATA
Erano composte da:
- Equites: soldati ricchi che potevano permettersi un cavallo e di mantenerlo.
- Pedites: soldati a piedi.
- Inermi: soldati non armati ma che svolgevano funzioni tecniche (genio) o suonavano per incitare i soldati (fanfara).
I cavalieri componevano 18 centurie, gli inermi 5, le restanti erano composte dai pedites.
che si dividevano in 5 classi:
- I classe: 80 centurie di uomini con patrimonio superiore a 100.000 assi.
- II classe: 20 centurie, 75.000 assi.
- III classe: 20 centurie, 50.000 assi.
- IV classe: 20 centurie, 25.000 assi.
- V classe: 30 centurie, 11.000 assi.
In quanto assemblea, aveva funzione legislativa, dunque approvavano la rogatio, ovvero la proposta di legge ad opera del magistrato. Tuttavia, equites e la I classe dei pedites avevano il potere di costituire la maggioranza dell'assemblea (98 centurie su 193), la quale non si formava per voto nominale ma per centuria. Inoltre, le classi più ricche erano le prime a votare, e se già si raggiungeva una maggioranza le classi ulteriori non venivano neanche chiamate. A dare maggior potere alle classi più ricche era il loro basso numero di componenti, che gli permetteva di raggiungere più facilmente la maggioranza. I comizi centuriati avevano anche competenze elettorali, in quanto eleggevano i magistrati maggiori,
E giurisdizionali, in materia di giudizio sull'airrogazione della pena capitale.
PASSAGGIO ALLA LIBERA RES PUBBLICA
Secondo Tito Livio, le fonti della storiografia romana sono ricche di leggende e bisogna prendere con le pinze alcuni eventi. Uno fra questi è l'episodio della cacciata di Tarquinio il Superbo che, secondo la tradizione, fu cacciato a causa dell'oltraggio di un membro della famiglia reale nei confronti di una donna appartenente ad un'importante famiglia dell'aristocrazia latino-sabina. L'evento sembra fittizio in quanto questo schema, appartenente al modello greco, è stato ritrovato numerose altre volte nel corso della storia romana. La vera causa della cacciata fu probabilmente la piega tirannica che prese il governo dell'ultimo dei Tarquini, che venne infatti visto come una vera e propria dominazione etrusca. In seguito, la figura del rex venne sostituita da 2 consoli eletti dai c. centuriati con carica annuale, che davano il nome
All'anno attraverso un'epigrafe registrata nei fasti consolari. EXCURSUS SUI RE ROMANI
Dalla fondazione di Roma fino al IV sec. a.C i negozi giuridici del diritto privato romano venivano trasmessi oralmente. Più tardi venne introdotto l'uso della scrittura che aveva però soltanto valore probatorio, ovvero testimoniante in modo tale da porre correttamente in essere il valore costitutivo del giudizio.
Fonti scritte sono addirittura testimoni della reale esistenza del periodo monarchico romano: il ritrovamento di una lex regia con la menzione di uno degli storici re di Roma, assieme al ritrovamento di una tazza con incisa la parola rex, ne sono la prova. I primi usi della scrittura riguardano, come scritto da Cicerone nel "De oratore" e da Servio, le tavole consolari, con incisi il nome dei consoli assieme agli eventi naturali, politici e bellici degni di memoria. Molte fonti sono invece molto poco attendibili: i primi annalisti del III e II secolo a.C,
sposando una tradizione filo-patrizia, attinsero agli "Annales Maximi Ponteficum" con un occhio di riguardo a seconda delle