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Il rex e i collegi sacerdotali

Il rex è il capo politico e religioso di Roma ma è anche il sommo giudice, che ha il compito di risolvere le controversie fra i privati in materia di diritto privato e diritto criminale. Questa funzione può, tuttavia, essere esercitata solo nei cosiddetti dies fasti, giorni in cui è “lecito” compiere atti giuridicamente rilevanti. Ai fasti si contrapponevano i dies nefasti. I dies fasti e nefasti venivano indicati nel calendario romano con delle sigle. Alcuni giorni, inoltre, erano anche appositi per la convocazione delle assemblee popolari (comizi curiati e centuriati), coinvolgendo in tal modo il popolo ad intervenire su atti giuridici.

Il rex era anche a capo dei collegi sacerdotali, i quali si distinguevano gerarchicamente in:

  • Pontefici: interpreti del diritto.
  • Auguri: depositari di auspicia e auguria.
  • Feziali: curavano i rapporti internazionali.
  • Flamini: maggiori e minori.
  • Salii: curavano le feste del passaggio dalla pace alla guerra e viceversa.
  • Arvalii: protezione dei campi.
  • Vestali: mantenevano viva la fiamma della dea Vesta.

I più importanti erano sicuramente i primi due: i Pontefici, erano patrizi, discendenti dei patres, i componenti del primo senato, ed erano gli interpreti del diritto. Esso, infatti, non era comprensibile a tutti e i Pontefici venivano spesso interrogati su questioni giuridiche da parte dei privati, ai quali davano un responsum diretto e senza spiegazioni. I Pontefici avevano anche il compito di redarre gli annales, registri che contenevano tutte le attività rilevanti di Roma.

Gli Augures, invece, erano depositari della conoscenza dell’interpretazione dei segnali divini tramite gli auspicia e gli auguria. I primi indicavano se gli dei erano d’accordo a compiere atti in un determinato giorno, i secondi esprimevano il parere degli dei sulle qualità personali di un soggetto (importanti nella “inauguratio” del rex).

Sulla figura del rex

Theodor Mommsen, premio Nobel per la letteratura con “Diritto pubblico romano”, lo identificava come una sorta di magistrato. Tuttavia, sappiamo che la carica di rex era non ereditaria, non elettiva, monocratica e vitalizia, caratteri completamente opposti a quelli di un magistrato dell’epoca repubblicana. Il rex è inoltre considerabile come fonte del diritto, in quanto irrogava regole di condotta per fattispecie specifiche.

Secondo il giurista romano Pomponio, autore del “Liber Singularis Enchiridii”, tutte le cose erano governate dalla mano del re. Ciò si riferisce al termine manus, che indica il potere del paterfamilias sulla moglie, ma è anche una importante forma delle leges actiones, nonché vi era la manumissio, ovvero il procedimento di liberazione di uno schiavo. Altri importanti termini riguardanti il potere a Roma sono: potestas, ovvero “ciò che si può fare”, e imperium, termine riguardante anche il periodo repubblicano ma di origine della fase etrusca. L’imperium era un potere che dava il comando al rex di impartire ordini ai singoli cittadini e di irrogare sanzioni immediate in caso di mancato adempimento. Tali sanzioni venivano inferte dai littori, guardie armate di bastoni di legno legati da un nastro di cuoio rosso e con all’interno le scuri. I tipi di sanzione erano la verberatio, cioè la fustigazione, e nei casi più gravi la securi percussio, la decapitazione con le scuri. L’imperium dal 509 a.C. si scinderà in domi, esercitabile dentro le mura e senza scuri, e militiae, fuori dall’Urbe con le scuri.

Leges regiae

La legge romana antica non ha i caratteri di generalità e astrattezza come oggi li intendiamo. Il termine “lex” viene dal greco “lego”, ovvero “parlare”. Le leges erano, infatti, originariamente orali e vennero poi messe per iscritto da Numa Pompilio ed esposte nel Foro per informare il popolo sui comportamenti da seguire. Ad eccezione del lapis niger noi non conosciamo il contenuto delle leges regiae, tuttavia abbiamo alcune testimonianze tra cui: quella di Papiniano, giurista del II secolo d.C., il quale riportava notizie su una legge regia che dava potere di vita e di morte al padre nei confronti del figlio; quella di Dionigi di Alicarnasso riguardo ad una legge che permetteva al padre di vendere il figlio fino a tre volte. Questa legge è stata, tuttavia, limitata dalle XII Tavole, che sancivano che dopo la terza vendita il figlio veniva sciolto dalla potestà del padre e acquisiva capacità giuridica.

Importante in merito è l’interpretazione delle leges regiae, ad opera dei Pontefici che si dice operassero una interpretazione creatrice. I Pontefici, infatti, chiarivano il contenuto delle leggi poiché queste erano molto concise e sorgevano molti dubbi presso il popolo che, nella maggior parte dei casi, non sapeva neanche leggere. Le leges regiae vennero raccolte da un certo Papirius nel Ius civile papirianum, il cui titolo originale sembra essere stato Mos ritusque sacrorum. Il termine rito è stato utilizzato perché praticamente tutte le leges regiae hanno contenuto sacrale e, dunque, dettano regole di condotta soprattutto nel campo dello ius sacrum.

Investitura del rex

Il procedimento ci è descritto da Tito Livio riguardo l’investitura di Numa Pompilio. Morto Romolo, il primo rex, si apre la fase dell’interregnum, nel quale “auspicia ad patres redeunt”, gli auspici tornano ai patres, i quali sono i naturali detentori. Da qui in poi vi sono tre fasi:

  • Creatio: i patres si riuniscono nelle decuriae, gruppi di 10 che esercitano il potere del rex ciascuno per cinque giorni in attesa che venga individuato il successore, il quale prende il nome di rex creatus.
  • Inauguratio: il re “creato” ha bisogno dell’approvazione degli dei. Egli viene portato dal sacerdote presso l’arce capitolina e lì quest’ultimo disegna una porzione del cielo (templum) con un bastone ricurvo (lituo), tenendo in mano la testa del rex e chiedendo al dio di dare dei segni certi entro la porzione di cielo disegnata se ad egli fosse gradito il nuovo rex.
  • Lex curiata de imperio: il rex, ora chiamato inauguratus, viene presentato ai comizi curiati, i quali emanano la “lex curiata de imperio”. Essa non è un vero atto normativo, ma era frutto di una “votazione”, che era chiamata suffragium e constava nel battere le lance e gli scudi da parte dei membri dell’assemblea, che attribuiva così l’imperium al rex che ora può intendersi in senso pieno.

Periodizzazione del diritto privato romano

È una periodizzazione che non coincide sempre con quella del diritto pubblico, in quanto talvolta ha limiti cronologici diversi. Si divide in:

  • Età arcaica (753 a.C.): inizia con la fondazione di Roma e finisce con la battaglia delle Egadi e la conquista prima della Sicilia Punica (occidentale) e poi della Sicilia greca (orientale). Uno stacco viene identificato anche con l’istituzione del praetor peregrinus, un pretore che risolve le controversie fra i romani e gli stranieri (peregrini). Il tipo di diritto applicato non è lo ius civile, in quanto questo è definito “ius proprium civium romanorum”, ovvero diritto proprio ed esclusivo dei cittadini romani, ma una nuova forma di processo privato che, al contrario del principio di esclusività del diritto precedente, coinvolge anche lo straniero e determina, in questo senso, una nuova epoca del diritto.
  • Età Preclassica (conquista della Sicilia, prima provincia): finisce quando, nel 27 a.C., Augusto diventa princeps e la giurisprudenza romana raggiunge l'acmè, e si darà inizio all’età Classica. Roma si è affermata come potenza dominatrice e il diritto, fecondato anche dalla filosofia greca e stoica, raggiunge il massimo splendore.
  • Età Classica (27 a.C., nascita del principato di Augusto): finisce con la morte di Alessandro Severo nel 235. Nasce un diritto guardato con sguardo negativo poiché frutto della frattura e decadenza delle forme splendide dell’età Classica.
  • Età Postclassica (235, morte di Alessandro Severo): questo diritto definito anche “Tardoantico” si spingerà fino alla formulazione del Codice Giustinianeo, che si considera come la conclusione del diritto privato romano. A seguire vi sarà il cosiddetto diritto bizantino, poiché fatto in lingua greca nelle regioni orientali dell’ormai decadente Impero romano.

Diritto privato arcaico

Basato su una società pastorale e patriarcale, caratterizzata da ruralità e povertà di strutture giuridiche. Il diritto era orale ed esercitato attraverso riti fatti di parole e gesti. Le “Certa Verba” erano necessarie affinché un negozio giuridico potesse considerarsi valido. Ciò avviene soprattutto per i negozi giuridici che hanno oggetto beni di importante valore, i cosiddetti res mancipi, i quali hanno bisogno di procedure particolari in presenza di almeno cinque testimoni che abbiano raggiunto la maturità sessuale. Inoltre, deve essere presente un libripens, un uomo con in mano una bilancia dove veniva pesato il bronzo usato per pagare. Il negozio, infine, avviene con parole e gesti particolari che devono essere rispettati a pena di nullità del negozio.

Altrettanta importanza rituale ha il credito, nella quale il creditore presta una somma sulla fides che il debitore gliela restituisca. Nel caso in cui la fides non venga rispettata, il creditore può citare in giudizio il debitore inadempiente presso un terzo “super partes”, che analizzi la pretesa del creditore ma anche le eventuali contestazioni del debitore che può impugnare il negozio come viziato, mai avvenuto (poiché ad esempio era stato sbagliato un elemento del rituale) o estinto. Il terzo imparziale deve emettere un giudizio (iudicatum) in cui decide il diritto da applicare. Il processo successivo sembra fosse presieduto dal rex stesso, che era sommo giudice e poteva intervenire nelle controversie poiché la comunità era ancora di piccole dimensioni.

Nel caso, invece, di diritti reali, i quali possono essere vantati erga omnes in quanto appartenenti alla categoria dei diritti assoluti, la procedura è diversa. Andando in giudizio per lesione di diritto reale significa, innanzitutto, farsi riconoscere come titolare di quel diritto in seguito al quale bisogna operare un accertamento fra l’attore e il convenuto, chi ha leso il diritto, ad opera del giudice, ovvero il rex, che esamini le prove ed emetta una sentenza.

Una volta accertata l’esistenza di un diritto, il giudice doveva fare in modo che chi lo ha leso paghi. Ciò avviene coinvolgendo il debitore anche senza la sua cooperazione: egli verrà sottoposto ad un processo esecutivo nella quale verrà soddisfatta la posizione dell’attore cui è stato leso un diritto. Tale esecuzione, in età antica, non era sul patrimonio bensì sulla persona, la quale veniva reclusa nella casa dell’attore che poteva venderlo come schiavo o addirittura, nei casi di inadempienze verso creditori plurimi, si poteva squartare il corpo del debitore e dividerlo in parti uguali ai creditori che potevano soddisfarsi in tal modo.

Forma più antica di processo privato

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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