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OBBLIGAZIONE CON PLURALITA DI SOGGETTI

l’obbligazione ha generalmente due soggetti, un soggetto passivo, sul quale

l’obbligazione grave e che solitamente ha il nome di debitore, ed un soggetto attivo, a

cui compete il diritto soggettivo corrispondente, chiamato creditore.

Casi in cui si può chiedere l’intero ad il singolo debitore di un gruppo di creditori, ecc…

RAPPORTO GIURIDICO DI FAMIGLIA

Solitamente designa il capo casa e le persone che ne dipendono.

Al centro dei vari significati della parola familia, vi è il pater familias, che nega ai

discendenti, finché vive, ogni capacità di possedere o acquistare, e livella in qualche

modo figli e schiavi, uomini e cose, tutto sotto la volontà del capo.

La persona sotto altrui potestà è definita alieni iuris, il capocasa invece è sui iuris.

Alla morte del pater, tutti i suoi discendenti diventano tutti persone sui iuris, e da una

famiglia ne vengono fuori tante nuove.

Il vincolo familiare è chiamato agnatio, l’agnazione sussiste fra coloro che discendono

da un capostipite comune maschio attraverso altri maschi.

IL MATRIMONIO

Il matrimonio ha una duplice importanza nei modi d’acquisto della potestà. Con il

matrimonio ( perlomeno in antichità ) si acquista la manus ( che inizialmente

esprimeva ogni forma di potestà su persone o cose, ma che con il tempo è diventata la

sola potestà sulla moglie ) , in secondo luogo l’acquisto della familia proprio iure, cioè

come presupposto della patria potestà.

Nella più antica forma di matrimonio la donna esce dalla propria famiglia per entrare

in quella dello sposo. Gli atti giuridici predisposti a tal fine sono due: confarreatio e

coemptio.

Nel primo caso si tratta di un rito religioso, davanti a dieci testimoni, che consiste nel

dividersi una focaccia di farro tra gli sposi, come simbolo dell’inizio della vita comune.

La seconda è invece una delle applicazioni della mancipatio, consiste in un’effettiva

vendita che l’avente potestà sopra la donna fa al marito, o all’avente potestà del

marito. La manus può essere anche acquistata per usus, in un anno.

La conventio in manu fa si che a donna perda ogni relazione di dipendenza e di

parentela civile con la famiglia di origine, questo la sottrae alla tutela degli agnati, che

venga meno ogni aspettativo sulla loro eredità. Questo passaggio creava problemi

anche perché veniva tolta all’agnatus proximus ogni aspettativa sull’eredità di lei. Si

arrivò ad un tipo di convivenza che impediva il verificarsi dell’usus, ovvero bastava

che la donna dormisse fuori di casa anche solo 3 notti in un anno ( usurpatio trinoctii ).

Ma quando tale pratica fu accolta dalla legge, si dovette rimediare al fatto che il

matrimonio sine manu comportava l’illegittimità dei figli e alla posizione sociale della

donna stessa.

Venne così introdotto il matrimonio sine manu, e fin dagli ultimi secoli della repubblica,

divenne il matrimonio tipico romano. Il matrimonio sine manu non è quindi come

confarreatio e coemptio, un negozio giuridico che si compie una volta tanto, ma è una

relazione continuativa, che mentre crea effetti permanenti da certi punti di vista

produce in altri campi i suoi effetti solo per il tempo della sua durata, e che può esser

cessato dalle parti quando si voglia. È in un certo senso simile al possesso. Si basa su

due elementi: la convivenza stabile, e l’affectio maritalis ( l’intenzione di trattarsi

come marito e moglie ).

Requisito essenziale del matrimonio per essere valido, è la reciproca capacità

matrimoniale ( connubium ): ad essa è necessaria l’età pubere. Manca il connubium

agli schiavi ed agli evirati. È vietato il matrimonio tra parenti, agnati, ecc… in epoca

classica è vietato in linea retta, in linea collaterale i confini sono più ristretti. In linea

retta anche la parentela adottiva è d’impedimento alle nozze.

Infine il connubio può mancare per ragioni di cittadinanza, non esisteva in origine se

non fra cittadini, ed era escluso il matrimonio misto, sia fra romani e stranieri, sia fra

patrizi e plebei. In seguito alla legge Canuleia questo punto di vista tra i due ordini

venne parificato, e venne esteso il connubio agli stranieri.

Il matrimonio sine manu non modificava lo status civitatis, la straniera che sposa un

romano rimane straniera, e viceversa.

Non tutte queste caratteristiche hanno le stesse conseguenze, se ad esempio un

matrimonio è contratto tra uomini liberi e schiavi, questo è considerato inesistente,

allo stesso modo uno incestuoso. Se invece il matrimonio è fra persone non aventi il

connubium per ragioni di nazionalità è pur sempre un matrimonio, ma iuniustum.

Ultimo requisito è la volontà degli avente potestà, che è più importante e necessaria di

quella degli sposi stessi.

GLI SPONSALI

Nel periodo in cui la donna era oggetto di compravendita, era naturale che fosse

oggetto di obbligazioni. L’obbligazione nasceva mediante sponsio, da cui prende il

nome l’istituto, ovvero la promessa di matrimonio. L’obbligazione contratta dal pater

della donna era perseguibile. In seguito divenne predominante l’idea che la scelta

circa la convenienza del collocamento della propria discendente fosse libero fino

all’ultimo momento, e da questo periodo non ci furono più obbligazioni.

Una forma simile tornò nel diritto postclassico, che si esercitava mediante le arrhe

sponsaliciae. Gli sponsali ora consistevano in una donazione all’avente potestà della

donna, e se il matrimonio non si fosse fatto per colpa dello sposo questa donazione

rimaneva alla famiglia della donna, una sorta di caparra, se invece la colpa era della

donna, andava restituita nel doppio.

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO: IL DIVORZIO

Morte del coniuge è la sola causa di scioglimento del matrimonio, secondo i principi

cattolici. Accanto ad essa hanno valore quei fenomeni che si riconnettono al venir

meno della capacità matrimoniale, o al venir meno della volontà matrimoniale, ovvero

dell’affectio maritalis.

Capitis deminutio maxima ( perdita status libertatis ) : scioglie il matrimonio.

Capitis deminutio media ( perdita status civitatis ) il matrimonio diventa iuniustum, e

per conseguenza i figli successivi non cadono sotto la potestà del padre. In caso di

ri-acquisto della cittadinanza è restituito nella sua precedente validità.

Capitis deminutio minima ( muta lo status familiae ) essa dovette esser causa di

scioglimento solo nel matrimonio cum manu, ma con l’avvento del matrimonio cum

manu questa perdita non ebbe più alcun effetto.

Il matrimonio può sciogliersi, per diritto classico, anche se per via di adozione i coniugi

vengono a trovarsi in una situazione di parentela inconciliabile con il matrimonio (

incestium superveniens).

Infine il matrimonio può sciogliersi per volontà dei coniugi, o di uno fra essi.

Per l’antico matrimonio cum manu bisogna distinguere confarreatio da coemptio. Nel

primo caso il matrimonio si scioglie con un atto contrario, chiamato diffareatio. Invece

la manus acquistata mediante coemptio è rinunciabile mediante una re-mancipatio al

pater.

Per il matrimonio libero, così come l’atto solenne di costituzione è sostituito dal

semplice stabilirsi dell’unione coniugale, così l’atto che distrugge la potestà è

sostituito dal venir meno dell’affectio maritalis. Il divorzio di verifica dunque ogni qual

volta viene meno l’affectio maritalis.

In origine il divorzio era guardato con disfavore, a meno che non ci fossero delle

ragioni valide.

Il divorzio poteva essere : bona gratia se è disposto per ragioni non imputabili ai

coniugi e che pongono impossibile il raggiungimento dei fini normali del matrimonio,

come un voto di castità, l’impotenza, e la presunzione di morte dal non aver notizie

dell’altro per 5 anni. È invece ex iusta causa il ripudio per fatto imputabile, così per la

donna l’adulterio, l’essere andata a banchettare o a far bagni con estranei, l’abitare

fuori casa con persone non legate da vincoli di parentela… per l’uomo il tenere una

concubina, l’aver tentato di prostituire la moglie, una falsa accusa di adulterio.

DOTE

Inizialmente nella strutta della coemptio era la famiglia del marito a pagare l’altra per

avere la donna, solo in seguito si trasformò l’idea della donna come oggetto e merce

di scambio, ed in tal caso venne meno questo fatto. Il matrimonio divenne la

cooperazione dei coniugi nella vita economica e morale della famiglia. La coemptio si

ridusse ad una vendita immaginaria, e si introdusse l’idea della dote. Inizialmente la

dote era data solo dalla donna sui iuris, in questo caso il marito o l’avente potestà di

questi le succedeva nei rapporti trasmissibili. Questa serviva in parte ad indennizzare

la donna che nel matrimonio in manu perdeva aspettative d’eredità, ed in parte era un

contributo al marito per le spese che avrebbe dovuto sostenere. Passò nel matrimonio

sine manu con il solo scopo di aiutare il marito.

La dote può essere costituita dal pater della donna ( profecticia ) o da un ‘estraneo o

dalla donna stessa se sui iuris ( adventicia ). I negozi per la costituzione della dote

sono diversi :

- dotis dictio: contratto verbale che si perfeziona mediante una dichiarazione

solenne del costituente

- promissio dotis : fatta mediante stipulazione

- dactio dotis: consistente nell’effettuare tutti gli atti destinati a rendere il marito

titolare dei beni che si vogliono costituire in dote.

Inizialmente nasceva l’obbligo di restituzione nasceva solamente con un’apposita

stipulazione che veniva fatta dal marito, sorgeva, in questo caso, tale obbligo in favore

del costituente. Quest’obbligo poteva farsi valere anche dagli eredi e sugli eredi, la

dote prende quindi il nome di recepticia, stando ad indicare quella dote che dev’essere

restituita in caso di scioglimento.

Venne quindi conferita alla donna un’azione per ottenere la restituzione della dote:

actio rei uxoriae, nella quale il giudice doveva valutare caso per caso, era quindi molto

vicina alle azioni di buona fede. L’azione spetta alla donna se è sui iuris o se la dote è

adventicia, spetta al padre ( ma con il consenso della figlia ) se la donna è alieni iuris o

se la dote è profecticia.

La restituzione può essere imposta in parte o per il tutto, si tenne conto però delle

condizioni ecnomiche e delle circostanze. Vi erano alcune “clausole” che stabi

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher notte25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.
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