Diritto romano: soggetti del diritto
Tutti quegli esseri che l’ordinamento considera come possibili titolari di diritti e di obblighi.
Caput e status
Caput, deriva dal “capitis deminutio”, che originariamente significava la perdita da parte del gruppo del singolo, così il populus romano quando un cittadino perdeva lo status civitatis, o la familia quando un membro veniva emancipato o quando la figlia passava all’altra famiglia con la conventio in manu. Solo più tardi la parola caput avrebbe coinciso con il significato di “posizione giuridica”.
Status
Status: esprime posizione o situazione, e quindi, con riferimento alla persona fisica, la situazione dell’individuo di fronte all’ordinamento giuridico, come uomo libero (status libertatis) o come cittadino (status civitatis) o come padre di famiglia (status familiae).
Capacità giuridica e capacità d'agire
Capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti.
Capacità d’agire: l’attitudine, riconosciuta all’individuo dall’ordinamento, a porre in essere dichiarazioni di volontà. Con l’effetto di modificare i rapporti esistenti. Si può possedere l’una senza avere l’altra. Così un pupillo sui iuris possiede la capacità giuridica, ma non quella d’agire. Allo stesso modo, un servo possiede la capacità giuridica ma non quella giuridica.
Lo status libertatis
Si nasce liberi se si nasce da madre libera, altrimenti, se la madre è schiava, si nasce schiavi. Se si nasce schiavi, si può acquistare la libertà solamente attraverso una “manomissione” fatta dal proprio dominus, con la quale si diventa un liberto. Rimangono degli obblighi nei confronti del manomissore.
La servitù prenderà piede a Roma solo a partire dalle grandi guerre vittoriose, e soprattutto negli ultimi secoli dell’impero, quando i commercianti approdarono al mercato degli schiavi della Grecia e dell’Asia. Vennero addirittura limitato il numero di manomissioni, per impedire che la prevalenza numerica si trasformasse in predominio politico. Il servo era considerato un oggetto, ed in quanto tale venduto e comprato. Viene classificato nelle diverse classificazioni delle cose con il nome di “homo”.
Il servo può compiere validamente atti di ACQUISTO delle cose, o dei diritti reali, o dei crediti. Rendendone titolare il padrone (dominicus). Può essere istituito erede da un estraneo, con l’effetto che il patrimonio vada al suo padrone, può ottenere dal suo dominus un patrimonio (peculium), che obbligherà comunque il padrone a rispondere dei crediti di quest’ultimo verso i terzi.
Ingenui e libertini
- Ingenui: Coloro che sono nati liberi e sempre sono rimasti tali.
- Libertini: Coloro che nacquero servi o comunque subirono una iusta servitus, dalla quale furono affrancati.
Lo status civitatis
Coincide con la cittadinanza. Oltre che ai singoli cittadini romani, era concesso uno status simile ai Latini, gli abitanti del Lazio, nelle zone limitrofe alla città di Roma. Si tratta del Ius commerci, ovvero la possibilità di commerciare con i romani, si ammise inoltre che potessero essere rispettivamente tutori e pupilli. Tutti gli altri erano peregrini, e non potevano usare lo ius civile, ma dovevano usare tra loro solamente gli istituti dello ius gentium. Nel 212 d.C. Caracalla concesse la cittadinanza ad ogni abitante dell’impero. Tranne ovviamente ad alcune categorie.
Lo status familiae
- Sui iuris: coloro che non hanno ascendenti legittimi, o che sono stati affrancati (emancipato) dall’ascendente da cui dipendevano. Vengono detti pater familias.
- Alieni iuris: è il filius familias, discendente legittimo o adottivo di un pater vivente. Oppure una donna sottoposta alla manus. Infine, le persone in causa mancipi, uomini liberi che per ragioni speciali (delitti commessi, o in garanzia di obbligazioni del pater, sono stati trasferiti ad estranei in una posizione quasi servile).
La posizione del filius familias era simile a quella dello schiavo inizialmente, poteva acquistare ma senza obbligare. Solo in seguito, a partire da Augusto, divenne la prassi che il filius possedesse il cosiddetto peculio castrense, ovvero la proprietà dei beni acquistati sotto il servizio militare, o i beni donati o ricevuti in eredità. Beni sui quali il pater aveva il solo usufrutto.
Cause minoratrici della capacità giuridica
Infamia
Sono quei casi in cui il cittadino è colpito da una nota censoria. Ovvero quando nell’atto di censimento, il magistrato (basandosi su precedenti politici o privati), lo cancella dalla lista dei senatori, o lo trasporta da una classe più elevata ad una più inferiore. Può essere ritenuta irricevibile la testimonianza di una persona “infame”, è agevolato l’uso della querela inofficiosi testamenti da chi si vede preferire un infame, oppure vengono preferiti tutori non infami, anche se gli infami sono disposti ad offrire cauzione. Queste limitazioni trovano luogo non solo per chi è infame, ma anche per coloro che svolgono mestieri equivoci o ripugnanti (pubblici banditori, becchini, mercanti girovaghi).
Addicti
Appartiene solamente al diritto antichissimo. Vi appartengono i debitori contro i quali è stata usata la manus iniectio, e debitori vari.
Auctorati
Uomini liberi che hanno locato i loro servigi ad un impresario di gladiatori.
Redemptus ab hostibus
Cittadino che è stato riscattato da altri dalla prigionia, grava un vincolo verso il liberatore.
Religione
Dopo la vittoria del Cristianesimo e la sua diffusione, vennero poste in condizioni inferiori le altre religioni, in base ai gruppi.
- Pagani ed ebrei: Sono colpiti soprattutto nei diritti politici. Esclusi dalle cariche ed uffici, gli ebrei inoltre non possono avere schiavi cristiani, né contrarre matrimonio con i cristiani. Per gli apostati (cristiani diventati pagani o ebrei) ed eretici, all’esclusione dalle cariche si aggiunge l’incapacità di testare o donare.
L’appartenenza a date classi o ceti o professioni
Divieto di matrimonio tra due ordini di cittadini diversi (poi abolito).
Sesso
A parte l’incapacità politica, la donna non può in diritto classico adottare figli o essere tutrice d’impuberi. È limitata nella capacità di succedere.
Le persone giuridiche
Ogni ente diverso dall’uomo, al quale l’ordinamento riconosce la capacità di diritti e di obblighi. Alcuni fini perseguiti dall’uomo, non sono però individuali o tali da potersi raggiungere nell’ambito dell’attività del singolo. Ai fini umani è spesso necessaria l’attività associata di più uomini. L’evoluzione dell’idea di persona giuridica nel pensiero romano è graduale, e comporta due fenomeni. Il primo è che il diritto classico riuscì solo a personificare gli enti che rappresentavano il raggruppamento di persone (oggi intese come “corporazioni”), mentre enti come le “fondazioni” hanno avuto vita solo nel diritto Giustinianeo. Il secondo è che il concetto stesso di corporazione ebbe a svolgersi faticosamente attraverso la lotta con una concezione assai più elementare, secondo la quale diritti ed obblighi del gruppo non erano concepiti come propri dell’ente, ma come appartenenti a pro parte, o se indivisibili, a ciascuno dei componenti.
Le corporazioni
Sono quelle persone giuridiche che risultano dall’aggruppamento di più uomini, tenuti insieme dalla comunanza dei fini che perseguono.
Popolus Romanus
È la denominazione dello Stato, considerato come persona. La caratteristica è la sovranità, non esistono rapporti di diritto privato con lo stato, ovunque subentri quest’ultimo si tratta di diritto pubblico. Ha il suo patrimonio, denominato “aerarium”.
Gruppi minori sono i collegia e le sodalitates. I collegia sono aggruppamenti formatisi a scopo di culto.
Il negozio giuridico
La manifestazione individuale di volontà, o la risultante di più manifestazioni, diretta al raggiungimento di fini pratici e rivestita dal diritto oggettivo di effetti il più possibile conformi a quei fini, attraverso la creazione di nuovi rapporti giuridici o la modificazione di quelli già esistenti.
Negozi UNI / BI / PLURI laterali
Indica il numero di manifestazioni di volontà atte a concludere il negozio. I negozi bilaterali sono la maggioranza, appartengono ad essi i contratti, gli atti di trasmissione della proprietà, l’adozione, ecc.
Negozio "inter vivos" / "mortis causa"
I primi esplicano la normale efficacia in vita, mentre i secondi sono destinati a far norma per il tempo dopo la morte.
Negozio solenne / non solenne
Nel primo caso bisogna rispettare determinate forme, che se ignorati invalidano il negozio. Nel secondo caso basta la semplice manifestazione di volontà. Nei negozi solenni non ha alcuna importanza l’indagine sulla reale volontà delle parti, difatti il rispetto delle forme implica la “Presunzione di volontà”.
Negozi formali / causali
I primi sono quelli in cui la manifestazione vale per sé stessa, e l’esigenza di un’intenzione delle parti è sentita solo in quanto la sua assoluta mancanza rende nullo il negozio. Nei secondi invece la manifestazione è solo il semplice mezzo per stabilire l’intenzione delle parti.
Elementi accidentali del negozio giuridico
Condizione
È così chiamata la clausola del negozio giuridico, in forza della quale, l’efficacia del negozio è subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Esistono due tipi di condizione, la condizione sospensiva, e la condizione risolutiva. La prima permette di rimandare l’inizio degli effetti del negozio al verificarsi del determinato evento, ovvero il negozio non produrrà alcun effetto finché non si verifica l’evento, da quel momento inizierà a produrli. La seconda invece agisce in modo contrario, il negozio inizierà immediatamente a produrre effetti, e cesserà di produrli al verificarsi del suddetto evento. Le condizioni inoltre possono essere affermativa o negativa, in base al fatto che oggetto della condizione sia rispettivamente il verificarsi o meno di un determinato evento.
L’ultima distinzione ricade tra:
- Condizione potestativa: Nella quale il verificarsi del dato evento dipende dal comportamento di una delle parti.
- Causali: Nelle quali il verificarsi è casuale, e non dipende dal comportamento delle parti.
- Miste.
Il problema sorge nel caso in cui avvenga una condizione potestativa negativa, ovvero quando oggetto della condizione è il non tenere un certo comportamento da parte di una delle parti. In questo caso si ha la certezza del rispetto della condizione solo alla morte dell’individuo, in tale caso viene stipulata una clausola, con la quale la parte da cui dipende il verificarsi dell’azione si impegna a pagare una determinata penale in caso. Le condizioni impossibili o illecite rendono il contratto nullo se inter vivos, o viene considerata come non apposta in un contratto mortis causa. (Provvedimento volto al mantenimento della volontà del testatore, vista l’impossibilità di ripetizione dell’atto data la morte del testatore).
Il termine
Viene definito termine la clausola secondo la quale gli effetti del negozio inizieranno o cesseranno al verificarsi di un determinato evento. (Futuro e certo). Anche in questo caso, come nelle condizioni, il termine può essere sospensivo o risolutivo.
Modus
Viene definita così la clausola di un negozio giuridico a titolo gratuito con la quale al destinatario della liberalità si impone di tenere un certo comportamento. Ha in comune con la condizione potestativa il fatto che il destinatario deve adempiere, però nel caso della condizione il godimento della “donazione” è subordinato al verificarsi, in questo caso invece è immediato. La fiducia fu usata come “garanzia”, in modo che se non veniva tenuto il comportamento la cosa dovesse essere restituita. Veniva dunque concessa: l’Actio fiduciae. Altre volte il donante si faceva fare una solenne promessa. Il diritto giustinianeo concede al donante i rimedi concessi ai contratti innominati.
La rappresentanza
Può essere necessaria o volontaria. La rappresentanza è necessaria quando la persona in cui si vogliono prodotti gli effetti del negozio è incapace d’agire, e deve essere sostituita da qualcun altro capace. I casi più tipici sono il curator furiosi e del tutor pupilli. Si ha invece rappresentanza volontaria quando una persona capace di agire si fa sostituire da altra nel compimento di un negozio o nello svolgimento di una più o meno larga categoria di affari.
Mandato e gestione d’affari
È mandatario colui che si è obbligato per contratto a condurre a termine un determinato affare a vantaggio di altri (mandante). È invece gestore d’affari colui che tratta utilmente affari altrui senza averne ricevuto l’incarico. Ricerche recenti però mettono in dubbio che fosse questa la reale negotiorium gestio. Sembra invece che alla figura del mandatario, si sia contrapposto il procurator, persona di rango inferiore e subordinato che amministrava i beni del cittadino facoltoso nella loro totalità, o in una delle branche in cui il patrimonio si ripartiva.
I due tipi di rappresentanza sono:
- Che il rappresentante agisca in nome e per conto del rappresentato. Nel senso che gli effetti giuridici del negozio si producano in persona al rappresentato, e che questi divenga titolare della proprietà, debitore, ecc.
- Che il rappresentante agisca solo per conto del rappresentante, ma in suo nome. In questo caso gli effetti giuridici si producono in persona al rappresentante, il quale “rigirerà” poi gli effetti.
Il mandatario può e deve essere rimborsato delle spese sostenute nel portare a compimento l’affare. È esclusa la rappresentanza diretta, ma a questa non sono mancati i rimedi, infatti bisogna tener presente che il più delle volte bastava che fossero dei sottoposti del pater familias a compiere gli atti. Infatti, questi potevano acquistare, ma non obbligarsi. L’avvenire di un sistema di azioni, dette adiecticiae qualitatis, facevano sì che il pater rimanesse obbligato ogni qual volta che le obbligazioni nascevano da negozi che lui aveva autorizzato, o dai quali lui traeva vantaggio.
Azioni addiatizie
Funzionano con la trasposizione dei soggetti, nella intentio compare il nome del filius, mentre nella comdamnatio compare il nome del dominus.
Responsabilità illimitata
- Actio quas iussu: quando il pater autorizza il terzo a trattare con il figlio.
- Actio exercitoria: se aveva preposto il figlio all’azienda commerciale marittima.
- Actio institoria: se azienda terrestre.
Responsabilità limitata
- Actio de peculio: rispondeva nei limiti del peculio se il sottoposto contraente ne era provveduto.
- Actio tributoria: se aveva concesso speculazione.
- Actio de in rem verso: nei limiti del ricavato del negozio onde il debito era stato destinato a spese necessarie per la sua azienda domestica.
Volontà e manifestazione
Finora si è dato per scontato che la manifestazione corrisponde esattamente alla volontà del dichiarante, ma accade che non sia così. Può avvenire che una manifestazione non corrisponda ad una volontà reale.
Per i classici, parole e gesti delle parti vengono sempre interpretati secondo il criterio oggettivo, l’eventualità che l’interno volere sia diverso è rischio dell’interessato. Per il diritto giustinianeo invece è più importante sviscerare la manifestazione e prendere in esame le circostanze, pur di cogliere il reale volere dell’individuo. La divergenza ha rilevanza quando una manifestazione apparentemente seria ha luogo allo scopo di indurre in equivoco la controparte (riserva mentale), o quando d’accordo tra le parti per ingannare gli estranei (simulazione). In genere la riserva mentale va a scapito di chi la fa, lasciando intatta l’efficacia della manifestazione. Quanto alla simulazione, la si distingue in “assoluta” (quando si compie la volontà di concludere un determinato negozio, senza però la volontà di concluderne nessuno) e “relativa” (quando invece si compie la simulazione relativa al negozio A, volendo invece concludere il negozio B). Secondo il diritto giustinianeo il negozio simulato non ha effetto, mentre in linea di massima può averne quello dissimulato.
Errore
Un altro caso rilevante, è quando la volontà, pur essendo conforme alla manifestazione, è viziata da falsa conoscenza, raggiro o violenza.
L’errore è la falsa conoscenza, sia che cada sull’oggetto sia che verta sulla concomitante volontà della controparte. I casi più tipici sono: error in negotio (quando le parti non sono d’accordo sull’atto da compiere), error in persona (quando si conclude un negozio con persona diversa da quella con la quale s’intendeva stringerlo), error in corpore (quando le parti sono in disaccordo su quale sia l’oggetto del negozio).
Per quanto riguarda i negozi formali, per la stipulazione specialmente, i giuristi non hanno riconosciuto rilevanza ad altri errori. Nel contratto consensuale di compravendita invece, che si basa totalmente su una perfetta volontà delle parti, vi è anche: l’error in substantia: si è d’accordo sull’individuare la cosa, ma si è in disaccordo sulle sue caratteristiche essenziali.
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