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Stipulazioni Penali
Era una particolare stipulatio con la quale una parte prometteva all'altra di pagare una certa somma di denaro (poena) per l'eventualità che la prestazione non venisse effettuata come e quando stabilito. N.B. la prestazione in senso proprio era stabilita in denaro, ma il risultato atteso dal creditore era contemplato in una specie di condizione sospensiva e negativa del negozio. Si premeva in tal modo sul debitore perché adottasse il comportamento desiderato dal creditore. La POENA era diversa da quella delle azioni penali: 1) era considerata una "pena convenzionale", stabilita preliminarmente d'accordo tra le parti. 2) aveva un regime che seguiva le regole proprie delle obbligazioni da atto lecito. 3) era perseguibile con l'actio ex stipulatu (reipersecturia, non penale). Il creditore doveva avere INTERESSE alla prestazione. Si lega al divieto di stipulare contratti in favore di terzi, la cui giustificazione è nel fatto che se il- debitore promette adempimento della prestazione in favore di un terzo, non è appunto ravvisabile l'interesse all'adempimento da parte del creditore
- N.B. anche in questo caso poteva esserci il raggiro tramite la stipulatio poenae, ponendo la prestazione fatta al terzo nella condizione della formula (ex "prometti di darmi 200 se entro l'anno non darai 100 a Sempronio?") Prestazione da pagare come pena
- POSSIBILITA'
La prestazione doveva essere possibile (materialmente e giuridicamente)
Era considerato nullo il negozio che pone a carico del debitore una prestazione rivelatasi impossibile (tale regola si riferiva non all'impossibilità sopravvenuta, ma a quella iniziale)
LICEITA'
La prestazione doveva essere lecita, pena la nullità
Non era lecita la prestazione contraria al diritto oggettivo\al buon costume
DETERMINABILITA'
La prestazione doveva essere determinabile, anche se:
a)avesse fatto rinvio ad elementi esterni al
negozio (ex prezzo pagato in un altro momento)
la precisazione è affidata a un terzo
una delle due parti: egli doveva procedere con arbitrium boni viri (criterio dell'uomo onesto, con senso di giustizia ed equità e secondo comune metro di valutazione)
"Ab heredis persona obligatio incipere non potest" Regola per cui un'obbligazione non poteva avere inizio, né passivo né attivo, dall'erede (ciò comportava la nullità del negozio)
Vennero però proposti accorgimenti per eludere tale principio, ritenuto poco utile:
- ricorso alla figura dell'adstipulator
- si ritenne valida la stipulatio per cui il promittente adempie in punto di morte
- si ritenne valido mandato post mortem purché sia ravvisabile l'inizio dell'esecuzione quando era ancora invita il mandante (Giustiniano abolisce la regola)
Le OBBLIGAZIONI eDIVISIBILI INDIVISIBILI
La prestazione poteva essere o meno frazionata in più
-l'obbligazione alternativa cessa di essere tale: il debitore è tenuto ad adempiere alla prestazione possibile
-se la scelta spettava al creditore e l'impossibilità è imputata al debitore, il creditore può scegliere:
a)la prestazione possibile
b)aestimatio (stima) della prestazione impossibile
Le obbligazioni eGENERICHE SPECIFICHE
Obbl. Specifiche: la prestazione ha ad oggetto cose determinate, individuate nella specie
Obbl. Generiche: la prestazione ha ad oggetto cose individuabili per l'appartenenza ad una certa categoria
Il genus poteva essere +/- limitato
Il regime è simile a quello delle obbligazioni alternative:
a)scelta riservata sia al debitore che al creditore
b)ius variandi fino all'adempimento nel caso del debitore
MA nelle obbl. generiche l'obbligazione è unica, i singoli oggetti del genus non sono determinati
N.B. quando il genus era ampio era praticamente da escludere la possibilità che la
Ex "il vino della mia cantina"
Riguardo la res su cui esercitare la scelta:
- inizialmente non c'erano limitazioni: il debitore poteva scegliere la cosa peggiore, così come il creditore poteva pretendere le cose migliori
- con un rescritto, Settimio Severo afferma il principio per cui la scelta doveva orientarsi su cose di media qualità
La RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
Il debitore che non adempie la prestazione, se l'inadempimento è a lui imputabile, incorre in responsabilità (definita dalla dottrina moderna: "responsabilità contrattuale")
L'inadempimento poteva avvenire per SOPRAVVENUTA ALLA PRESTAZIONEIMPOSSIBILITA'
N.B. a)l'impossibilità iniziale non faceva sorgere l'obbligazione
b)l'impossibilità sopraggiunta non imputabile al debitore, estingueva l'obbligazione
c)l'impossibilità
sufficiente la semplice impossibilità oggettiva della prestazione, ma è necessario valutare se essa sia imputabile al debitore. Ci sono tre criteri per determinare se la responsabilità sia imputabile al debitore: 1) Factum debitoris: si riferisce al comportamento positivo e consapevole del debitore (indipendentemente dal fatto che sia stato intenzionale o meno) che causa l'impossibilità dell'adempimento nelle obbligazioni sanzionate da azioni di stretto diritto (come ad esempio l'actio ex stipulatu, l'actio ex testamento, la condictio). 2) Custodia: si verifica quando il debitore tiene a proprio vantaggio una cosa altrui che avrebbe dovuto restituire. Questo criterio di responsabilità è più rigoroso e il debitore viene liberato solo se l'impossibilità è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (eventi che sfuggono al controllo del debitore; il furto non è ammesso). 3) Dolo: si riferisce alla volontà deliberata del debitore che porta alla perdita o all'impossibilità dell'adempimento. È importante sottolineare che, in materia di responsabilità, non è sufficiente la semplice impossibilità oggettiva della prestazione, ma è necessario valutare se essa sia imputabile al debitore.inganno/comportamento iniquo ma volontarietà di avere un comportamento con un fine
comportamento derivato da negligenza e imperizia
COLPAN.B. l'autore pur agendo con volontarietà, non ha preso coscienza delle conseguenze della sua azione
Si formarono sottoclassi della colpa medesima gradazione dell'intensità
-culpa lata: atteggiamento colposo di maggiore intensità, vi incorre debitore che "non intende quello che tutti intendono"
-culpa levis: consiste in non adoperare diligentia propria del cosiddetto uomo medio
Detta anche colpa in abstracto, ovvero di chi non cura le cose altrui come le proprie
-culpa in concreto: categoria particolare, colpa di colui che nel caso specifico dovrebbe avere particolare competenza o atteggiamento
Negli iudicia bona fidei fu possibile adeguare la decisione riguardo la responsabilità alle varie circostanze del caso; il giudice poteva:
a) applica criterio di custodia
b) limitare la responsabilità al
dolo o colpa, l'altra parte potesse essere esonerata dalla propria obbligazione. La dottrina si divise in due posizioni: 1) Posizione restrittiva: secondo questa posizione, l'estinzione dell'obbligazione di una parte per dolo o colpa non esonera l'altra parte dalla propria obbligazione. In altre parole, anche se una parte ha agito in modo doloso o colposo, l'altra parte deve comunque adempiere alla propria obbligazione. 2) Posizione estensiva: secondo questa posizione, l'estinzione dell'obbligazione di una parte per dolo o colpa esonera anche l'altra parte dalla propria obbligazione. In altre parole, se una parte ha agito in modo doloso o colposo, l'altra parte non è più tenuta ad adempiere alla propria obbligazione. La legge italiana ha adottato la posizione restrittiva, stabilendo che l'estinzione dell'obbligazione di una parte per dolo o colpa non esonera l'altra parte dalla propria obbligazione, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o dal contratto.impossibilità sopravvenuta (nonimputabile al debitore), l’altra parte dovesse comunque adempiere la propria prestazione
La PERPETUATIO OBLIGATIONIS
Era un principio secondo il quale, divenuta impossibile la prestazione per causa imputabile al debitore, l’obbligazione non si estingueva, ma si “perpetuava come se la res non fosse perita” e quindi, in termini generali, come se la prestazione fosse ancora possibile, anche se è trascorso il termine
N.B. l’azione che il creditore poteva usare contro il debitore, a cui fosse imputabile l’impossibilità sopravvenuta, era la stessa che il creditore poteva usare se la prestazione fosse stata ancora possibile
L’azione è la medesima perché tanto la condanna è sempre pecuniaria
La MORA
Si tratta del ritardo colpevole dell’inadempimento della prestazione, che poteva essere imputata al creditore e al debitore
La MORA del DEBITORE
Il debitore cadeva in mora nel caso in cui,
consapevolmente e senza alcuna giustificazione, non adempiva il proprio debito. Per evitare ciò, si diffuse la prassi di invitare il debitore ad adempiere (l'interpellatio) e da un certo punto in poi, si affermò come regola giuridica un invito ad adempiere. Il debitore sarebbe caduto in mora dal momento dell'interpellatio. L'interpellatio si ritenne superflua in 2 casi: 1) obbligazioni con termine iniziale 2) obbligazioni nascenti da furto ("il ladro è sempre in mora"). Il debitore moroso era nella posizione più gravosa di tutte, dal momento che era responsabile per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche a lui non imputabile (rif. alla perpetuatio obligationis). N.B. eccezione alla regola della responsabilità in ogni caso del debitore moroso: negli iudicia bona fidei poteva liberarsi, se avesse provato che, eseguita tempestivamente la prestazione, la cosa sarebbe.