Capitolo 1: Il diritto romano e le sue fonti
Il diritto
Definizione difficile da dare e non univoca:
- Concezione normativa: diritto inteso come complesso di norme volte a regolamentare un sistema [Norma: regola di condotta astratta e generale, indirizzata genericamente a tutti i componenti di una collettività e volta a considerare situazioni astrattamente considerate. N.B. la norma deve essere anche coattiva, ovvero suscettibile di essere applicata anche con la forza]
- Concezione istituzionale: diritto inteso come ordinamento giuridico, che trascende le singole norme
Diritto oggettivo (norma agendi): indica l’insieme di norme (ex. diritto romano/civile)
Diritto soggettivo (facultas agendi): indica la pretesa riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo. Il diritto soggettivo trova il suo fondamento nel diritto oggettivo.
Legate al concetto di diritto soggettivo ci sono le nozioni di potestà e facoltà:
- Potestà: riguarda certi poteri che un soggetto può esercitare su altri soggetti, senza che essi vi si possano sottrarre
- Facoltà: sono le possibilità riconosciute e garantite al titolare di un diritto soggettivo
N.B. il diritto soggettivo è una posizione giuridica passiva, in quanto ad esso è sempre collegato un dovere giuridico corrispondente.
Si distingue in:
- Obbligo: il dovere di fare o non fare in relazione al diritto oggettivo
- Soggezione: situazione di sottomissione alla potestà di altri
- Onere: impegno richiesto a un soggetto, e previsto dal diritto oggettivo
Il diritto privato romano
Organizzava la collettività politica degli uomini liberi durante l’Impero romano, durò per oltre 1300 anni (dal VIII a.C.- VI d.C. morte imperatore Giustiniano). Tra i diritti dell’antichità fu l’unico che venne scientificamente elaborato, e da esso abbiamo ripreso numerosi schemi, concetti, situazioni giuridiche (il nostro codice civile è di matrice romanistica).
Termine ius utilizzato con diverse accezioni:
- Diritto oggettivo (ex ius civile)
- Diritto soggettivo: significato più utilizzato con cui si indica il diritto e il dovere insieme
- Luogo dove si svolge il processo
Distinzione (nel diritto oggettivo) tra ius publicum e privatum:
- Privato: parte di diritto che regola i rapporti tra individui in quanto tali
- Pubblico: regola il funzionamento e l’organizzazione della collettività, e i rapporti tra i singoli e collettività (publicus deriva da populus: il diritto publicum era quindi il diritto del populus Romanus)
Periodi della storia del diritto romano
Età arcaica
Età che va dalla fondazione (VIII) della città, fino alla metà III sec a.C., i cui regimi costituzionali furono:
- Monarchico (rex, affiancato dal Senato e da assemblea popolare)
- Repubblicano dalla fine del VI a.C: (basato su magistrature, Senato, assemblee popolari)
N.B. Roma da un insieme di agricoltori si espande nel resto della penisola e diventa una potenza militare.
I pontefici (casta sacerdotale)
Furono i primi giuristi romani, unici depositari del diritto a quel tempo. A loro si rivolgevano i cittadini, quando era necessaria un'interpretazione dello ius. N.B. non avevano solo una funzione interpretativa, ma anche davano impulso creativo allo ius romano: partendo da una mera interpretazione ne ricavavano nuovi istituti (vista la povertà di strutture giuridiche).
Caratteristiche del diritto:
- Povero di strutture: doveva soddisfare poche ed elementari esigenze
- Formalismo (elemento dominante del diritto romano): la realizzazione degli effetti giuridici è subordinata alla pronuncia di certa verba e al compimento di determinati gesti solenni
- È proprio ed esclusivo dei cives romani del diritto
Fonti (formazione prevalentemente consuetudinaria):
- Mores (i costumi degli antenati Romani)
- Leges publicae: provvedimenti normativi legati direttamente o meno alla volontà popolare, che andavano a integrare o limitare i mores [La più famosa delle leges publicae fu la legge delle XII Tavole: lex data, pronunciato da un magistrato di fronte il popolo riunito in assemblea]
- Leges rogatae: venivano solo proposte dal magistrato al popolo (patrizi + plebei), la proposta diveniva lex (con il nome del magistrato) una volta accettata dal popolo e ratificata dal Senato
- Plebisciti: norme votate soltanto dalla plebe su proposta dei tribuni. All’inizio avevano vigore solo per la plebe, ma la lex Hortensia del III a.C. equiparò i plebisciti alle leges, e quindi questi divennero vincolanti anche per i patrizi
Il diritto di questo periodo arcaico si qualifica prima come ius Quiritium, poi verrà compreso nello ius civile.
Ius Quiritium
1) Nucleo più antico del diritto romano. I quirites erano i membri di una delle prime collettività cittadine romane. Era tutto basato su consuetudini e prevedeva posizioni giuridiche soggettive assolute su persone o cose (per dire "questa cosa è mia": ex iure Quiritium; successivamente dominium ex iure Quiritium).
Ius civile
2) Riguarda i cives romani, ed essi soltanto. Basato su consuetudo; leges; interpretatio pontificale ricomprende lo ius Quiritium: mantiene le stesse situazioni giuridiche soggettive, ma amplia la casistica: ex. Introdotte posizioni giuridiche a carattere relativo, che poi prenderanno il nome di obbligazioni (vincolo giuridico per cui un soggetto debitore, è tenuto ad un certo comportamento verso un soggetto creditore; tale vincolo giuridico è indicato dal verbo oportere, vincolo non qualificato nello ius Quiritium).
Età preclassica
Corrisponde al III a.C., gli anni in cui c'è il massimo culmine e la crisi della repubblica:
- Inizio guerre puniche, grande espansione: Roma assoggetta tutto il Mediterraneo
- La società si affina e diventa sempre più ricca: influsso civiltà greca e apertura commercio
- I territori conquistati diventano provinciae
- Bisogna trovare un nuovo ordinamento giuridico che comprenda le nuove popolazioni assoggettate, stabilisca nuovi accordi commerciali, etc (necessità ampliamento codice civile)
Giurisprudenza laica
[Il monopolio pontificale finisce alla fine dell’età arcaica, quando vennero ammessi anche i plebei al pontificato e il 1° pontefice plebeo] Considerata con il significato di iuris prudentia: scienza del diritto (corrispondente alla nostra “dottrina”).
Nuovi esperti del diritto: gli iuris prudentes\ detti anche iuris consulti (consulta erano i pareri che esprimevano). La giurisprudenza è anche detta per questo interpretatio prudentium.
N.B. le opinioni espresse dai giuristi venivano considerate ius (fonti dello ius civile). I giuristi iniziarono anche a scrivere opere giuridiche con un rigoroso vocabolario tecnico, individuando i principi latenti alla base dei casi concreti, ed elaborando concetti normativi che consentissero di gestire meglio la realtà (Quinto Mucio Scevola fu il primo a proporre una trattazione sistematica dello ius civile).
Fonti:
- Antichi mores
- Leges
- Pretore: magistrato dotato di imperium e iuris dictio
- Giurisprudenza laica (i giuristi adeguavano il diritto alla nuova realtà)
Caratteristiche dello ius
- Smette di esserci una povertà di strutture: bisogna rispondere alle esigenze
- Individuate e tutelate nuove posizioni giuridiche soggettive
- Si riconobbero nuovi negozi giuridici e istituti
- Si iniziano a considerare coloro che cittadini non sono, i peregrini:
Ius gentium
1) Considerava i negozi e gli istituti estesi anche ai peregrini. Questi negozi erano costitutivi di obbligazioni, e l’obbligo del debitore di quei negozi era espresso dal verbo oportere (come nello ius civile) + l’espressione ex fide bona (erano definiti per questo “negozi di buona fede”) [Il principio della buona fede era un criterio di correttezza nella vita di relazione ed era considerato in senso oggettivo come criterio di metro di giudizio del giudice).
Ius honorarium (detto anche diritto pretorio)
2) La base principale erano gli editti del pretore, a cui poi ci si uniformava.
Organi giurisdizionali con iuris dictio:
- Pretore urbano: magistrato cum imperio (il cui unico limite erano i diritti essenziali dei cittadini e nelle garanzie assicurate dalle leges publicae)
- Pretore peregrino: istituito successivamente per via dell’intensificazione dei traffici commerciali; ha compito di dicere ius tra cittadini e peregrini, o solo tra peregrini; aveva il medesimo imperium del pretore urbano
- Edili curuli: magistrati sine imperio; spettava loro la vigilanza sui mercati e le controversie su animali e schiavi
- Governatori delle province: nati successivamente all’organizzazione in province
L’editto: Veniva emanato dal pretore (pubblicato nel foro) in virtù dello ius edicendi (potere spettante al pretore di emanare) e durava un anno, come la carica. Con esso veniva proposto un programma, nel quale erano indicati gli strumenti giudiziari e modelli di provvedimenti che si aveva intenzione di emanare durante quell’anno. N.B. man mano i pretori andarono confermando la parte dell’editto precedente che aveva dato buon esito. Si formò così un nucleo edittale che si trasmetteva inalterato: “edictum tralaticium”.
Come contenuti contemplava in parte i modelli di tutela giudiziaria dello ius civile, ma anche altri strumenti processuali, contenuti nelle clausole.
L’intervento pretorio si calibrava sullo ius civile, andando in tre direzioni:
- Agevolandone l’applicazione (nel caso in cui ci fossero mezzi poco idonei)
- Colmandone le lacune (tutelando nuovi rapporti e sanzionando nuovi illeciti)
- Correggendolo (denegatio actiones e l’exceptio)
N.B. L’intento del pretore era quello di attuare l’equitas (la giustizia del caso concreto), dal momento che iniqua poteva risultare l’applicazione dello ius civile.
Età classica
27 a.C.: fine Repubblica e avvento di principato di Ottaviano Augusto e si parla di età classica fino all’abdicazione di Diocleziano (305 d.C.).
Regime ibrido: organi repubblicani formalmente sopravvivono, ma ad essi si sovrappongono princeps e suoi funzionari. Roma si ingrandisce, sia dal p.d.v. territoriale che spirituale, economico, culturale.
Le fonti del diritto vengono ampliate:
- Senatoconsulti (emanazioni giuridiche del Senato)
- Costituzioni imperiali (espressione volontà giuridica del princeps)
N.B. si estingue l’attività legislativa del popolo: ultima lex comiziale è di periodo di Nerva (96-98 d.C.) il pretore perde il ruolo di innovatore creativo dello ius (Nel 130 d.C. l’imperatore Adriano incarica Salvio Giuliano di redigere il testo definitivo dell’editto pretorio: si ebbe così l’editto perpetuo).
I pretori mantennero la funzione giurisdizionale, ma lo ius edicendi perdette ogni significato sostanziale, dal momento che essi dovevano riprodurre il medesimo testo edittale.
La giurisprudenza classica
Così definita per:
- La purezza di forme
- La perfezione tecnica
- Metodo utilizzato dai giureconsulti additato come “universale”
I sec. d.C. – buona parte II sec. d.C.: antagonismo tra due sectae di giuristi, le cui ragioni di fondo non chiare, dato che non ci sono alla base diversi orientamenti generali.
Sabiniani:
- Capostipite Ateio Capitone, ma più eminente Masurio Sabino, autore di “tres libri iuris civilis”
- “Commentari ad sabinum” di giuristi successivi prendono opera di Sabino a modello
- Tra autori importanti: Cassio Longino, Giavoleno Prisco, Aristone, Salvio Giuliano
- Salvio Giuliano, autore di “Digesta” in 90 libri, sana il dissidio
Proculiani:
- Capostipite Marco Antistio Labeone, avverso a regime di Augusto
- Scuola prende nome da Proculo
- Tra autori importanti: Pegaso, Nerazio, Giuvenzio Celso
Giuristi successivi:
- Gaio, II sec.: autore di manuale di “Institutiones” poi ricalcato da Giustiniano, giunto a noi quasi intero
- Pomponio, II sec.: di lui ci è pervenuto squarcio di “liber singularis enchiridii”, in cui (unico) tenta storia di diritto romano
- Papiniano, II-III sec.: autore di ampie opere di casistica (“libri questionum” e “libri responsorum”); fatto uccidere da Caracalla
- Paolo ed Ulpiano, impero di Alessandro Severo (222-235): commentari “ad Sabinum” “ad edictum”, enciclopedie giuridiche in cui riassunto e portato a compimento pensiero di giuristi precedenti.
Età postclassica
Prima metà III sec. d.C.: attività giurisprudenziale si inaridisce. Si è soliti parlare di età postclassica dall’ascesa al trono di Costantino (312 d.C.): inizio IV secolo.
Regime: si consolida sistema di governo assoluto e dispotico, con a capo l’imperatore. Impero diviso in due parti per ragioni difensive, ognuna con un imperatore:
- Pars Occidentis: capitale Roma
- Pars Orientis: capitale Bisanzio
N.B. diversi fattori (interni ed esterni) indeboliscono l’impero fino ad arrivare alla deposizione di Romolo Augustolo e alla fine dell’impero d’Occidente (476 d.C.). 527 d.C.: Giustiniano sale al trono d’Oriente; riconquista l’Italia del diritto.
Caratteristiche:
- N.B. età di decadenza per il diritto
- Imperatore è unica fonte viva di produzione del diritto
- Le costituzioni imperiali (ora chiamate leges) rivelano uno scadimento di livello stilistico e tecnico
Studio del diritto sopravvive con rielaborazione di opere classiche e compilazione di raccolte: ex codice Teodosiano, compilazione ufficiale di costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II. Ex VI sec., quando torna un impulso agli studi giuridici, che porta alla compilazione del Corpus iuris civilis con il venir meno del pretore e del processo formulare, contrapposizione ius civile/honorarium quasi scompare.
Fonti del diritto:
- Giurisprudenza laica e pontificale
- Editti del pretore
- Mores
- Leges: plebisciti, senatoconsulti, costituzioni imperiali
- Consuetudo [La consuetudine: osservanza generale e costante da tempo di un comportamento da parte di una collettività, con la convinzione della sua necessità, come se fosse una norma giuridica. Concettualmente era un’attitudine simile a quella dei mores, ma si riferisce alle tradizioni giuridiche proprie delle popolazioni provinciali. Avevano un rilievo assai minore rispetto ai mores, dei quali non si metteva mai in dubbio l’efficacia. N.B.: purché al di fuori della legge (“praeter legem”) veniva riconosciuto il loro carattere vincolante, e si affermò l’equiparazione alle leges]
Fonti di cognizione
Ogni materiale che ci consente di conoscere forme e contenuti del diritto.
Corpus iuris civilis
VI secolo, Giustiniano ordina una monumentale compilazione di iura (giurisprudenza classica) e leges (costituzioni imperiali). Tra i suoi principali collaboratori troviamo Triboniano. Consta 4 parti:
- Le istitutiones: 4 libri. Scritte in forma di discorso diretto, tenuto dall’imperatore ai giovani che si avvicinavano agli studi giuridici. Ha funzione didattica e forza di legge. Attrae da opere di altri giuristi del tempo come Gaio, Fiorentino, Marciano, Ulpiano, materiale dei quali venne rielaborato e adattato.
- Il digesto o pandectae: 50 libri. Antologia giuridica, organizzata per materia, che raccoglie brani tratti da opere di giuristi classici. Aveva forza di legge. I brani utilizzati furono spesso modificati quanto alla forma e alla sostanza, per renderli compatibili con il diritto giustinianeo (in linguaggio tecnico: interpolazione).
- Il codex: 12 libri (a loro volta divisi in titoli, ovvero con una rubrica che ne indica il contenuto). Sono raccolte tutte le costituzioni imperiali precedenti, in ordine cronologico.
- Le novellae erano le costituzioni emanate da Giustiniano. Quando si ritenne necessario furono fatti interventi di interpolazione.
Le fonti pregiustinianee
- Le Istituzioni di Gaio: 4 libri, dei quali sono leggibili i 4\5. Il primo è dedicato alle persone; il 2° e 3° alle cose; il 4° alle azioni. Sono del V secolo e si ritiene che non abbiano subito grandi alterazioni.
- Il Codice Teodosiano: 16 libri. Conteneva, divise per materia, le costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II. V secolo.
- I Tituli ex corpore Ulpiani: opera di Ulpiano.
- Fragmenta Vaticana
- Lex Dei
- Lex Romana Wisigothorum: ampia compilazione fatta eseguire da Alarico II, re dei Visigoti nel 506 d.C., per i cittadini romani dell’impero visigotico.
Capitolo 2: Il processo
Processo privato
Complesso di attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi. A darvi impulso è il singolo tramite l’intervento di un organo giudiziario pubblico.
Nel nostro diritto:
- Diritto sostanziale: norme primarie che regolano direttamente i rapporti tra gli uomini nella vita associata. In esso hanno fondamento i diritti soggettivi e in esso ci sono le condizioni che portano alla possibilità di tutelarli.
- Diritto processuale: norme secondarie, strumentali, che regolano il processo. N.B. Azione: potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni, attribuito al titolare di un diritto soggettivo (diritto = prius; azione = posterius).
Nel diritto romano: rapporto inverso tra aspetto sostanziale/processuale:
- Se oggi ad ogni diritto corrisponde una possibilità di tutela, nel contesto romano nessuna ragione era tutelabile se non vi era un’apposita actio (= strumento processuale).
- Oggi l’azione presuppone il diritto soggettivo, prima il diritto soggettivo presupponeva l’azione.
- Il processo non ha un ruolo solo strumentale: ampiezza del diritto dipende da mezzi di tutela disposti. N.B. Le actiones erano strumenti per l’esercizio del potere di promuovere un giudizio, ed esse erano tipiche.
Tipicità del diritto romano:
N.B. indica la precisa correlazione tra situazione soggettiva e determinato mezzo processuale.
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