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PROCEDIMENTO

Fase in iure, Il pretore avvia il rito, L’attore prende la parola e fa la sua dichiarazione

che la cosa è sua; alla fine della sua dichiarazione chiede conferma al convenuto (vero

che è mia?) questa prima parte ci arriva dalla vindicatio.Rispetto alla vindicatio, poi,

c’è una modifica procedurale: il convenuto fa la CONTROVINDICATIO, affermando a sua

volta che la cosa è sua. E’ a questo punto che le parti si scambiano il giuramento,

chiamato appunto SACRAMENTO, perché derivante proprio da formule religiose. Prima

di concludere la fase in jure, è necessario affidare a qualcuno la cosa contesa. Il

pretore affiderà la res controversia a chi fornirà i garanti più affidabili che solo per

questa fase del processo si chiamano PRAEDES. Questi garanti in caso di perdita della

parte alla quale il magistrato aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa,

avrebbero garantito la restituzione della cosa avversario insieme con i frutti maturati

durante il processo. Quindi in base all’affidabilità de PRAEDES il pretore affida la cosa

contesa fino al momento della sentenza.

Fase apud iudicem, Il giudice, privato cittadino, sentiti i giuramenti delle parti, non

deciderà chi ha ragione ma quale dei due sacramenti fosse giusto. Sa parte

soccombente non restituisce la cosa contesa, chi vince si rifarà sui PRAEDES (garanti)

LA LEGIS ACTIO MANUS INIECTIONEM Di carattere esecutivo, quindi quando la

controversia era stata già risolta con sentenza e dobbiamo costringere la parte

soccombente se è inadempiente. Noi oggi conosciamo l’esecuzione patrimoniale, dove

chi non paga rischia il pignoramento dei beni. Si agisce direttamente sulla persona, è

dunque azione di carattere personale, si agisce sul debitore. Presupposti giuridici: c’è

già una decisione del giudice, c’è un giudicato, ma la sentenza, alla quale è stato dato

un tempo massimo entro il quale la parte soccombente doveva provvedere

all’esecuzione, resta disattesa. Esempio : il soccombente non salda il debito entro 30

giorni. Il creditore e il debitore si dovranno presentare davanti al pretore.

ATTENZIONE in questa fase non si chiamano più attore e convenuto, perché il processo

è finito: questa è l’azione esecutiva della sentenza che è già avvenuta e ha già

accertato chi è creditore e chi è debitore. Il creditore deve recitare ESATTAMENTE la

formula (fatta di VERBA) prevista per chiedere l’esecuzione della sentenza davanti al

pretore: se sbaglia anche solo una parola, perde la causa. In questa formula egli farà

riferimento alla sentenza ed affermerà che il debitore gli deve dei soldi.

IL DEBITORE NON PUO’ DIFENDERSI DA SOLO. I casi sono due:

1 – riesce a trovare un garante chiamato VINDEX

2 – non riesce a trovare nessuno che garantisca per lui.

Caso 1 – trova il VINDEX Se il debitore trova qualcuno che gli faccia da garante,

esce di scena e da quel momento la questione si svolge tra Vindex e creditore. Il

Vindex non può contestare la sentenza: non può dire non è vero. Nel processo romano

non è previsto appello e ciò che è deciso dalla sentenza è definitivo proprio per la

natura arbitraria del giudizio espresso dal giudice civile. C’è il massimo rispetto del

giudizio espresso. Tuttavia il Vindex può sostenere che il tempo massimo non sia del

tutto trascorso, oppure trovare altri agganci. Si viene così a creare UNA NUOVA

SITUAZIONE: non più la situazione già decisa con la sentenza (su quella non si

discute), bensì una nuova questione sollevata dal Vindex

Ci sarà bisogno di una nuova Legis Actio per risolvere la nuova controversia. Quindi si

innesca una nuova Legis Actio Sacramenti. Se verrà considerato giusto il sacramento

del Vindex, saranno considerate chiuse le due cause. Se si evincerà che il Vindex ha

mentito, il debitore dovrà pagare il doppio del suo debito.

Caso 2 – non trova il garante Abbiamo già detto che il debitore non ha la facoltà di

difendersi da solo. O paga o il pretore procede con la ADDICTIO. Il pretore affida il

debitore al creditore, materialmente, in modo che questi possa, esporlo, tenendolo

incatenato, per tre mercati consecutivi, in modo da consentirgli di pagare, nel caso

amici o parenti o qualche benefattore desiderino aiutarlo. Se nessuno lo riscatterà, il

creditore lo potrà vendere come schiavo. Attenzione che stiamo parlando di azioni che

si svolgono tra cittadini romani. Era considerato un disonore per la società romana,

che un romano diventasse schiavo. Pertanto la legge delle XII tavole prescriveva che

venisse venduto fuori da Roma ( trans Tiberim.)

Settima lezione

Il processo formulare si affianca al processo per Legis Actiones.Alcuni aspetti li

abbiamo già visti. Da dove nasce: facciamo un passo indietro. Dalla caratteristica della

Legis Actiones sappiamo che vale solo per cittadini romani. Per il forte radicamento

dello jus civile, disciplina solo cause dello jus civile (ampiezza: solo questioni

civili)Questo fa si che dal IV secolo a.C. il pretore URBANO, istituito dopo il 242 a.C.)

svolga opera di juristitio che interessa lo jus civile e si trova a risolvere controversie

che coinvolgono anche cittadini non romani e per questo motivo non può utilizzare la

Legis Actio. Deve così individuare il diritto sostanziale in base al quale risolvere la

controversia. Questo compito viene assolto indipendentemente da qualsiasi

provvedimento legislativo. Il pretore lo fa sulla base dei suoi propri poteri. Si apre un

capitolo che descrive i poteri del pretore, che è dotato di imperio, cioè esplicazione,

facoltà del pretore di esercitare la COERCITIO, matrice dell’essere titolare del potere di

costringere le parti a tenere un determinato comportamento. NON è compito

legislativamente determinato ma è facoltà del pretore. Nelle controversie tra non

cives, deve individuare il diritto sostanziale adatto e dare istruzione al giudice che

deve decidere della controversia. Non potendosi giovare delle legis actiones, dove ciò

che si fa nella fase in judivem è già deciso in realtà nella fase in jure. Questo

programma scritto in cui il Pretore indica al giudice è la MATRICE, la genesi della

formula (IV secolo a.C.)

* Jus civile - cives: legis actiones

* Jus gentio - non cives: formulare

Dopo il 242 a.C. il processo subisce una trasformazione. Preso atto del fatto che le

controversie che coinvolgono anche non cives sono sempre più numerose, si affianca

anche il pretore Peregrinus. Il processo accelera con le tipizzazioni scritte e si assiste

rapidamente al modificarsi delle situazioni. Si cristallizzano gli schemi ripetitivi a cui si

fa riferimento in casi analoghi. Vengono così tramandati di Pretore in pretore

attraverso gli editti, in cui vengono inglobati. Si realizza una tipizzazione delle

istruzioni, cioè delle serie di formule inserite nell’editto.2° metà del secondo secolo a.

C. (controlla registrazione) Le formule contenute nell’editto sono formule pretorie non

disciplinate dallo jus civile. Le controversie che riguardano cives sono ancora trattate

con la legis actiones, per ora. Le situazioni previste dallo jus civile continuano ad

essere così regolate. Quando poi il processo per legis actiones verrà esautorato,

avremo il processo formulare diviso in pretorio e civile. Aumentano intanto anche le

controversie tra cives. Il sistema economico fondato sulla proprietà terriera viene

meno, aumentano i rapporti commerciali. Cominciano ad essere stipulati contratti.

Nasce il problema che le cinque legis actiones sono poche per risolvere questi tipi di

processo. Brevemente ricordiamo che tra le fonti dello jus civile, mores, legis e

interpretatio, sono le legis che disciplinano le legis actiones. Si avverte così l’esigenza

di disciplinare rapporti nuovi, per motivi di lungaggini, aspetti pratici, un esasperato

formalismo risultava ormai anacronistico in un periodo di piena espansione economica.

L’iter da seguire nel caso in cui il proprietario di un fondo avesse visto la sua proprietà

invasa dal vicino era davvero lungo. Gaio ci dice che con processo formulare, era

accaduto che un tale avesse perduto la causa, perché nel pronunciare la formula

anziché usare la parola alberi, prevista in formula, aveva usato la parola vite, che era

più appropriata, ma non quella che il giudice, trovandola poteva assolverlo! Ogni volta

che si disciplina una controversia nuova, anche tra cives, ci si rende conto che le legis

actiones sono vetuste. Quindi si può optare in alternativa al processo formulare anche

per questioni tra cives. Per esempio, l’in rem, nella contesa per la res, fino al 3° secolo

a.C. solo legis actiones, dopo convivono le due formule. Se nel momento in cui

compaiono anche le formule ad hoc xxxx vedere registrazione.Alla metà del 2° secolo

a. C. la Lex Julia sancisce la fine delle legis actiones. Nasce nell’editto la formula

corrispondente che è la REI VINDICATIO già citata in altre formule pretorie. Nascono

le formule CIVILI fondate sullo jus civile.

Differenza tra pretoria e civile, - in rem reali - in personam relativi

Risposta a domanda riguardante i giuristi romani I giuristi sono anche dei letterati,

creano raccolte, diritto commerciale, civlistico, mettono per iscritto consuetudini, ecc

ecc Quando i giuristi di Giustiniano compongono il Digesto e all’inizio di ogni

frammento indicarono il nome del giurista e l’opera da cui era tratto il frammento

stesso.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO FORMULARE(Costruzione//parti//strutture delle

formule//tipi) Come di svolge un processo formulare Il punto in comune con il processo

per legis actiones è che vi è la bipartizione in due fasi, la fase in jure e la fase apud

judicem, ma tra le due si inserisce un momento chiamato LITIS CONTESTATIO.

La fase in jure

A) Inizia con l’atto di citazione, l’IN JUS VOCATIO, in cui l’attore si rivolge al convenuto

e lo invita a seguirlo davanti al pretore. Resta inalterato il carattere privatistico. Non

c’è l’intervento del pubblico ufficiale come avviene oggi che consegna l’atto di

citazione, nel processo formulare è l’attore che cita in giudizio. Tuttavia l’attore con

questo procedimento non può più trascinare fisicamente in giudizio il convenuto se

questi si rifiuta, ma potrà agire con altri mezzi per convincerlo a presentarsi. (ne

diremo meglio in seguito**1) **1 Facciamo ora un passo indietro. Abbiamo lasciato in

sospeso cosa può fare l’attore se all’atto di citazione il convenuto non si presenta.IN

DEFENSI = quando il

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luisa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Liva Stefano.