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3. CAPITOLO III - ACQUISTI DI COMPLESSI DI COSE (PER UNIVERSITATEM)
3.1. Diverse forme di testamentato
Dopo la trattazione dei modi di acquisto delle cose singole, Gaio passa a trattare dei modi di acquisto delle
cose per “universitatem”. L’intero patrimonio di un soggetto, secondo Gaio, poteva infatti essere trasferito:
a colui che venisse nominato suo erede;
• a colui che avesse ricevuto dal pretore una diventando un erede fittizio;
bonorum possessio,
• a colui che ne avesse acquistato i beni in blocco (bonorum venditio);
• a colui che fosse diventato pater mediante adrogatio;
• a colui che avesse acquistato la della
manus donna sui iuris.
•
Secondo Gaio, eredi si poteva essere per testamento oppure ab intestato (cioè per legge qualora non fosse
stato fatto testamento). Secondo Gaio, inoltre, all’inizio c’erano stati solo due tipi di testamento, vale a dire
quello (posto in essere davanti ai comizi curiati che si riunivano due volte l’anno), e quella
calatis comitiis in
(che si faceva davanti all’esercito pronto a partire in battaglia); secondo alcuni studiosi, quello che
procintu
Gaio chiama altro non era che un adrogatio i cui effetti si sarebbero avuti alla
testamento calatis comitiis
morte del pater, cioè Secondo Gaio si sarebbe poi avuto anche un terzo tipo di testamento,
mortis causa.
cioè quello per aes et libram (attraverso il quale si utilizzava la e che sarebbe rimasto poi
mancipatio,
l’unico in vigore). Secondo la dottrina però non si sarebbe avuto sin da subito questo terzo testamento, ma
più che altro un atto tra vivi, chiamato per l’appunto , attraverso il quale quando il pater
mancipatio familiae
era in pericolo di morte, veniva trasferito il patrimonio ad una persona di fiducia che si sarebbe
familias
occupata poi di distribuirlo in base alle persone indicate dall’alienante. Da questa si
mancipatio familiae,
sarebbe poi arrivato col tempo, grazie alle aggiunte di Gaio, ad un vero e proprio testamento che
prevedeva la nomina di un erede, la riduzione della mancipatio ad un atto simbolico, e l’introduzione di una
dichiarazione solenne ( ) fatta davanti a vari testimoni, con la quale il testatore esprimeva la sua
nuncupatio
volontà su delle tavolette cerate (c.d. tavole testamentarie).
Queste tavolette, a seguito di un Senatoconsulto emanato sotto Nerone, venivano poi chiuse con dei fili di lino e
sigillate con gli anelli dei testimoni all’atto (i 5 della mancipatio, il libripens – cioè colui che reggeva la bilancia – e il
vale a dire l’erede). Inoltre non potevano essere testimoni colore che erano legati da vincoli di
familiae emptor,
parentela con il testatore.
Alcuni studiosi sogliono parlare di un tuttavia va osservato che in Gaio, si tratta solo
c.d. testamento pretorio:
di un intervento del pretore, il quale immetteva nel possesso delle cose colore che erano stati nominati
eredi in testamento, concedendo loro una .
bonorum possessio secundum tabulas
Nell’epoca giustinianea si arriva ad un testamento scritto, il c.d. tripertium, così chiamato perché
prevedeva tre requisiti, cioè:
la presenza dei testimoni all’atto;
• la sottoscrizione del testatore e dei testimoni;
• e i sette sigilli, previsti dal pretore come condizione per poter richiedere la bonorum possessio
• .
secundum tabulas
Accanto a questa forma scritta, Giustiniano ne ammette anche una forma orale, costituita sempre da una
dichiarazione solenne fatta in presenza di 7 testimoni: successivamente Giustiniano concede che tali
testimoni fossero 5 nei luoghi in cui non se ne potevano trovare di più, e che i testimoni non fossero
contemporaneamente presenti all’atto quando ci fosse stato pericolo di peste.
Tuttavia, la più grande libertà di testare venne riconosciuta da Augusto ai militari, i quali erano per lo più
peregrini: essi potevano istituire eredi, soggetti che altrimenti non avrebbero potuto esserlo, come i
stessi, o che pur potendolo non sarebbero poi stati capaci di raccogliere l’eredità, come nel caso
peregrini
dei celibi o coloro che non avessero figli nati dal matrimonio in corso. 14
3.2. Redazione e revoca del testamento
Gaio passo poi all’esposizione della , ossia la facoltà di poter fare testamento. Tale
c.d. testamenti factio
facoltà non spettava agli o a coloro che pur essendo sui iuris fossero o
alieni iuris, impuberi, pazzi,
semplicemente o (poiché questi non potevano dire le frasi solenni che occorrevano per la
muti sordi
realizzazione dell’atto); non potevano inoltre fare testamento alcuni liberti, quali i e coloro che
latini Iuniani
erano assimilati ai Inoltre, inizialmente non potevano fare testamento neanche le donne, sia che
dedictii.
fossero sui iuris che puberi: tuttavia successivamente un Senatoconsulto, tenutosi sotto Adriano, concesse
loro la facoltà di poter fare testamento, ma con del tutore.
l’auctoritas
Chi aveva la testamenti factio, Gaio aggiunge che per evitare che il testamento venisse considerato invalido,
egli doveva usare determinate cautele: egli doveva infatti utilizzare determinate formule solenni per
sempre le stesse formule solenni per dei discendenti in potestà, o che
l’istituzione di erede; l’istituzione
potessero nascere dopo la costituzione dell’atto o la morte del pater (postumi), con una particolare
osservanza però circa la che doveva essere fatta nominatim per i figli maschi (cioè singola),
diseredazione
mentre poteva essere fatta inter ceteros per tutti gli alti. Nell’ipotesi di “pretermissione”, cioè qualora un
discendente (in potestà) non veniva menzionato nel testamento (pertanto non era né istituito e né
diseredato), non comportava l’invalidità dell’atto, ma comportava il “diritto di accrescimento” ( ius
), cioè l’immissione anche di questi nell’eredità assieme agli eredi nominati in testamento.
adcrescendi
Per quanto riguarda la revoca del testamento, secondo lo non bastava la distruzione di questo, ma
ius civile,
occorreva creare un nuovo testamento per annullare il precedente.
3.3. Vari tipi di eredi, accettazione, e sostituzioni
Secondo Gaio, gli eredi potevano essere di 3 tipi:
, erano coloro che non potevano rifiutare l’eredità, generalmente schiavi istituiti eredi e
necessarii
• dichiarati liberi, allo scopo di addossare la situazione fallimentare del testatore ad un servo, sul
quale poi sarebbe ricaduta l’ignominia derivante dal processo esecutivo.
, erano i discendenti in capo al testatore (quindi figli e figlie, moglie in manu ecc),
sui et necessarii
• chiamati poiché e perché non potevano rifiutare l’eredità, seppure il pretore
sui heredes, necessarii
riconosceva loro un certo , cioè la facoltà di non immischiarsi nelle faccende
ius abstinendi
testamentarie, dimodoché ad asempio in caso di debiti sarebbe stato messo in vendita solo il
patrimonio del testatore, senza intaccare quindi i patrimoni dei singoli eredi.
, erano tutti gli altri; questi potevano scegliere di accettare o meno l’eredità, ma una volta
extranei
• accettata non potevano poi tornare indietro (ad eccezione dei minori di 25 anni).
Gaio stabilisce poi che per quanto riguarda dell’eredità, questa avveniva mediante una
l’accettazione
, cioè una dichiarazione solenne, fatta con determinate parole, che attestasse la volontà di
cretio
accettare: se non veniva fatta questa dichiarazione entro il termine che, generalmente, era di 100
giorni, si considerava esclusi dall’eredità. Se invece la cretio non era richiesta, l’accettazione avveniva
mediante , cioè un comportamento tenuto dall’erede da cui si desumesse l’intenzione
pro herede gestio
di accettare, entro comunque un determinato periodo di tempo stabilito dal pretore.
La , aggiunge Gaio, poteva essere:
cretio cioè se il termine dell’accettazione decorreva dal momento in cui l’erede era in grado
vulgaris,
• di accettare (per aver ad esempio saputo di essere stato nominato erede);
oppure nel caso in cui il termine decorreva dall’apertura del testamento.
continua,
•
Per quanto riguarda la “sostituzione”, Gaio spiega che essa si verificava nell’ipotesi in cui un erede rifiutava
l’eredità, il quale veniva diseredato, e al suo posto veniva nominato un altro erede (sostituto). Era prevista
inoltre un altro tipo di sostituzione, la , che si verificava quando il testatore
c.d. sostituzione pupillare
nominava erede il figlio, e al contempo un soggetto che sarebbe divenuto erede del figlio, per il caso in cui
il figlio morisse prima della pubertà e quindi prima di poter fare testamento a sua volta. 15
3.4. Legati
I legati sono delle disposizioni testamentarie volte a distribuire determinati peni a persone diverse dagli
eredi. Gaio distingue 4 tipi di legati, quali:
quelli , erano i legati in cui con determinate parole si attribuiva una cosa ad un
per vindicationem
• legatario, il quale, dopo che l’erede avesse accettato, diveniva proprietario della cosa con la facoltà
di rivendicarla come propria; i Sabiniani ritenevano che chi ignorasse di essere stato nominato
legatario, acquistava automaticamente la proprietà della cosa, i Proculeani invece – la cui tesi
secondo Gaio ha prevalso – ritenevano che occorreva invece un’accettazione per divenire
proprietari. Con i legati per , inoltre, si potevano attribuire uno degli ,
vindicationem iura in re aliena
quali uso, usufrutto, e servitù. Inoltre è da sottolineare che per le cose fungibili era necessario che
queste fossero appartenute al testatore al momento della morte, per tutte le altre cose invece
occorreva che fossero appartenute al testatore in due momenti (cioè al momento della morte, e al
momento della sottoscrizione del testamento).
quelli , erano legati attraverso i quali il testatore obbligava l’erede a trasferire al
per damnationem
• legatario anche una cosa non propria (pertanto se tale cosa non era presente nell’eredità, l’erede
doveva procurarsela e trasferirla poi al legatario), e perfino cose future (ad esempio i frutti che si
sarebbero venuti a creare da un fondo).
quelli , erano legati, pressoché simili a quelli , che facevano nascere
per damnationem
sinendi modo
• un’obbligazione in capo all’erede, consistente nel permettere che il legatario si impossessasse della
cosa legata, che poteva essere del testatore o dell’erede, ma non di terzi.
e quelli , erano legati consistenti nell’attribuire ad un soggetto il diritto di
per praeceptionem
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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