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Diritto romano privato

Parte I - Le persone

  • Liberi e schiavi
  • Manumissioni (e rapporto di patronato)
  • Persone sui iuris-alieni iuris (e il c.d. mancipium)
  • Figli in potestà e matrimonio
  • Adozione (adrogatio e adoptio)
  • Conventio in manum
  • Persone in mancipio
  • Da alieni iuris a sui iuris (emancipazione)
  • Tutela
  • Curatela

1. Liberi e schiavi

Nell’esporre le persone, Gaio attua subito una prima distinzione fondamentale tra liberi e schiavi. Nell’ambito dei liberi fa un’ulteriore distinzione tra gli ingenui (ossia coloro che erano nati liberi), e i liberti (ossia coloro che erano nati schiavi e che successivamente sono divenuti liberi). I liberti potevano a loro volta essere distinti in: cittadini romani, latini, o assimilati ai dediticii.

Nelle istituzioni di Giustiniano si parte invece dalle cause della schiavitù, tra cui quella principale era rappresentata dalla cattura come prigionieri di guerra, oppure la nascita da madre schiava. Giustiniano inoltre, definisce altre due ipotesi dove questa volta era lo stesso cittadino romano che veniva ridotto in schiavitù: la prima ipotesi era quella in cui un soggetto volesse frodare qualcuno fingendosi schiavo e facendosi vendere allo scopo di dividere il prezzo con i suoi complici; l’altra ipotesi, invece, era quella in cui una donna aveva avuto rapporti sessuali con uno schiavo altrui e non li avesse interrotti dopo tre intimazioni da parte del padrone di quest’ultimo.

2. Manumissioni (e rapporto di patronato)

I modi con cui era possibile manomettere uno schiavo erano tre: la manumissio vindicta, quella censu, e quella testamento:

  • La manumissio vindicta era una sorta di finto processo nel quale, l’adsertor libertatis (dopo essersi messo d’accordo con il padrone dello schiavo che rimaneva in silenzio), affermava solennemente davanti al pretore, tenendo in mano una verghetta, che il soggetto che si voleva manomettere era in effetti libero; il pretore allora con una dichiarazione solenne (addictio) dava praticamente la libertà allo schiavo.
  • La manumissio censu consisteva invece nel fare iscrivere lo schiavo come libero nelle liste dei cittadini al momento del censimento, che si faceva però ogni cinque anni.
  • La manumissio testamento si verificava, invece, quando lo schiavo veniva dichiarato libero nel testamento del proprio padrone; quest’ultima doveva essere disposta in forma solenne e imperativa, poiché altrimenti lo schiavo non acquistava la libertà, poiché la concessione aspettava all’erede del de cuius.

Accanto a questi modi legittimi se ne affiancarono altri non solenni, realizzati ad esempio senza una dichiarazione solenne del dominus, che veniva fatta invece in modo informale. In questi casi lo schiavo per lo ius civile non diventava libero, ma era autorizzato a comportarsi come se lo fosse. La lex Iunia Norbana riconobbe valide queste manumissioni, a patto che il dominus e lo schiavo avessero rispettivamente un’età di 20 e di 30 anni. Tuttavia attraverso la lex Aelia Sentia, gli schiavi così liberati non divenivano cittadini romani ma erano considerati latini, ossia nella stessa situazione degli antichi abitanti del Lazio. Questi potevano disporre nella vita del loro patrimonio, ma non potevano fare testamento, tantomeno poter essere nominati eredi o beneficiari di un legato. Tale situazione venne abolita da Giustiniano, il quale abolì anche la lex Fufia Canina, adottata da Augusto allo scopo di limitare gli schiavi che potevano essere manomessi per testamento (circa 100 per chi era in possesso di 500 schiavi, venivano considerate nulle le manumissioni eccedenti).

Quanto ai dediticii, ossia ad esempio schiavi che erano stati mandati a combattere le bestie feroci, questi anche se divenuti liberi venivano assimilati ai dediticii, ossia ai nemici di Roma; a questi era inoltre vietato farsi vedere a Roma, pena la vendita come schiavi pubblici. Con Giustiniano la libertà tornò invece a presentarsi unica, come era stato alle origini di Roma (fra le quali la più importante era quella compiuta in Chiesa).

Tra il “padrone manumittente” e lo schiavo liberato si instaurava poi un rapporto, detto di patronato, che comportava il divieto per il liberto di agire in giudizio contro il manumittente, oltre che il prestare servigi a quest’ultimo, servigi che potevano essere oggetto di contratto (come nel caso della stipulatio).

3. Persone sui iuris - alieni iuris (e il c.d. mancipium)

Dopo la distinzione tra libere e schiave, Gaio passa alla distinzione tra persone sui iuris, ossia in grado di disporre di se stessi e per altri, e alieni iuris, cioè sottoposti a qualcun altro.

A questo proposito è opportuno parlare di status familiae, cioè la posizione nell’ambito della famiglia, ed utile per la distinzione tra cittadini romani, latini e peregrini (stranieri). Ma comunque, i tre status necessari perché si avesse oggi quella che chiamiamo “capacità giuridica” sono gli status di libero, cittadino, e sui iuris. Gaio viene poi a parlare di casi in cui lo status di una persona poteva cambiare: ciò avveniva per capitis deminutio maxima, nel caso in cui si perdeva la libertà e la cittadinanza, media, nel caso in cui si perdeva solo la cittadinanza, e minima nell’ipotesi in cui cambiava lo status hominis (cioè la posizione nell’ambito della famiglia).

Ritornando alla distinzione fatta da Gaio, le persone alieni iuris, potevano a loro volta essere distinti:

  • In potestate, erano ad esempio i figli sia naturali che adottivi nei confronti del padre, e gli schiavi nei confronti del loro padrone;
  • In manu, erano considerate invece le mogli;
  • In mancipio, erano invece considerate quelle persone libere che erano state oggetto di un atto solenne costituito dalla “mancipatio”.

Secondo alcuni studiosi, tale tripartizione è il frutto di una evoluzione verificatasi nel tempo. Infatti originariamente, secondo tali studiosi, esisteva un’unica forma di assoggettamento al capo di casa, rappresentata dal “mancipium”. Solo successivamente tale forme si sarebbe scissa in patria potestas sui figli e dominica sugli schiavi, in manus sulle mogli, e in dominium sulle cose.

4. Figli in potestà e matrimonio

Riguardo alla potestà, dal punto di vista di Gaio erano in potestà del dominus i figli, sia naturali che adottivi, e gli schiavi. In riferimento ai figli, Gaio spiega che i figli naturali entravano nella potestà del padre solo se questi fossero nati da iustae nuptiae cioè da matrimonio (i figli nati fuori dal matrimonio erano fin dalla nascita sui iuris). Ciò però affinché il padre non fosse a sua volta sotto la potestà dell’avo: in questo caso solo dopo la morte di quest’ultimo, il padre, divenuto sui iuris, avrebbe acquistato la potestà sui figli.

Mentre i figli alla morte del padre sarebbero divenuti sui iuris, gli schiavi, invece, sarebbero passati nella potestà dell’erede del de cuius. Riguardo al matrimonio, Gaio comincia la trattazione soffermandosi sui casi in cui non era consentito, sia in ragione della diversa cittadinanza dei soggetti, sia in ragione dei vincoli di parentela che potevano esserci. Egli si sofferma inoltre sulla possibilità di far ricadere sotto la potestà del padre i figli che fossero nati da unioni tra cittadini romani e peregrini, o schiavi. Infatti in quest’ultimo caso il figlio, nato fuori dal matrimonio, seguiva la condizione della madre: pertanto se questa fosse stata libera prima del parto, ma schiava al momento del parto, il figlio sarebbe nato schiavo.

Secondo Gaio affinché si avesse matrimonio giusto, occorreva un requisito giuridico, ossia il c.d. conubium. Esso mancava tra romani e peregrini, tra persone libere e schiave (l’unione tra gli schiavi era invece rappresentata dal contubernium), o tra soggetti legati da vincoli di parentali di sangue (cognati) o civile (adgnati), o da un rapporto di affinità (cioè un vincolo che lega un soggetto ai parenti di un altro).

Affinché il matrimonio potesse sussistere, accanto al conubium, occorrevano:

  • Il raggiungimento dell’età pubere, fissata ai 12 anni per le ragazze e 14 anni per i maschi (ciò tuttavia secondo i Proculiani, poiché per i Sabiniani si doveva ricorrere, almeno per i maschi, ad una inspectio corporis);
  • Il consenso sia dei nubendi, che dell’avente potestà;
  • E secondo alcuni studiosi, la coabitazione;

L’elemento più importante era comunque rappresentato dal consenso, cioè vale a dire l’affectio maritalis, l’intenzione di stare insieme come marito e moglie. Quando infatti tale affectio veniva a mancare, si aveva automaticamente il divorzio. Alcune norme limitatrici al riguardo si ebbero per la prima volta con Costantino (IV sec. d.C.), quando si iniziò a punire il divorzio unilaterale. Quello consensuale rimase sempre.

Il fidanzamento era chiamato “sponsalia”, ciò appunto perché veniva posto in essere mediante “sponsio”, ossia un vero e proprio contratto dal quale scaturiva, mediante un’apposita domanda e una risposta, l’obbligo per il padre della sposa di dare la figlia in moglie, e l’obbligo dello sposo (o di chi ne aveva la potestà) di prenderla in moglie: tali obblighi erano sanzionati con apposite arrae sponsaliciae, ossia somme di denaro che i due nubendi si scambiavano, e che venivano perdute a scapito di una delle parti che senza giustificato motivo non avesse mantenuto la promessa.

Riguardo al regime patrimoniale fra coniugi, c’è da dire che nel matrimonio non accompagnato dal passaggio della moglie nella manus del marito, questa continua a far parte della famiglia di origine se alieni iuris, o ad essere titolare dei propri beni se sui iuris. Per contribuire ai pesi del matrimonio, poi, il padre della donna, la donna stessa nell’ipotesi in cui fosse sui iuris, o un debitore di questa, prometteva al marito una quantità di beni che costituivano la dote. Fino ad un certo periodo tali beni furono considerati di proprietà del marito; successivamente venne riconosciuta alla moglie un’apposita azione (actio rei exoriae) che le consentiva la restituzione da parte del marito, nell’eventualità di scioglimento del matrimonio. Il marito poteva tuttavia attuare delle “trattenute”, qualora lo scioglimento fosse dipeso dalla moglie, in caso di figli ecc. Con Giustiniano si arrivò invece a pensare che la dote non appartenesse più al marito, avendo questo solo la facoltà di usarla e percepirne i frutti, ma alla moglie stessa.

5. Adozione (adrogatio e adoptio)

Sotto la potestà del dominus, aggiunge Gaio, ricadevano anche coloro che fossero adottati. Gaio distingue due tipi di adozione:

  • L’adrogatio, che si poneva di fronte ad un’assemblea popolare (chiamata così per via delle rogationes, le domande, che venivano poste ai vari soggetti dell’atto, quali l’adottante, l’adottato, e il popolo).
  • L’adoptio, quella vera e propria, che veniva effettuata invece ricorrendo al magistrato.

Il primo caso era quello in cui un uomo pubere sui iuris, consentiva davanti alla più antica delle assemblee popolari, quella dei comizi curiati, di passare in qualità di filius presso un altro pater familias; in questo caso anche i suoi eventuali figli entravano nella nuova famiglia, inoltre, contraeva vincoli di parentela civile con gli adgnati dell’adottante, e il suo patrimonio passava a questi.

Il secondo caso, invece, era quello in cui un filius alieni iuris, indifferentemente dal sesso o dall’età, veniva reclamato presso il magistrato come proprio figlio dall’adottante (previa estinzione della potestà dal padre naturale, realizzata attraverso 3 mancipationes per i figli maschi, e 1 per le figlie femmine e per i nipoti). Il pretore allora, di fronte al silenzio del padre naturale, assegnava il filius all’adottante, il quale filius entrava nella patria potestas di quest’ultimo.

L’unico limite all’adozione era rappresentato dal fatto che le donne non potessero adottare. Per Gaio rimaneva, tuttavia, il dubbio se si potessero adottare persone più grandi di età rispetto all’adottato. Giustiniano arriva, a questo proposito, all’idea che l’adozione deve imitare la natura, pertanto l’adottato non può essere più grande dell’adottante, il cui ultimo deve anzi avere 18 anni in più dell’adottato.

6. Conventio in manum

Gaio nelle sue istituzioni passa poi alla trattazione della c.d. conventio in manum, sulla quale ci sono oggi vedute diverse. Secondo alcuni studiosi, esistevano due tipi di matrimonio, uno sine manu (in cui se la donna è sui iuris rimane tale, e se alieni iuris rimane nella potestas del padre, non diventando in questo caso né adgnata del marito né dei figli), e uno cum manu (in cui la moglie sarebbe passata automaticamente sotto la manus del marito come sottoposta alla sua potestas, o a quella dell’avo se il marito era alieni iuris). Secondo altri invece, in particolar modo Volterra, ha sostenuto che i romani conoscevano un solo tipo di matrimonio, cioè quello basato sull’affectio maritalis, attraverso cui si sarebbe potuto avere solo la conventio in manum, ossia il passaggio della moglie nella manus del marito o dell’avo di questo.

Gaio sostiene poi che il passaggio della moglie nella manus del marito poteva aversi in tre modi:

  • Usus, consistente nella permanenza per un anno della donna sposata nella casa maritale, pertanto si aveva una sorta di usucapione.
  • Coemptio, che era una sorta di mancipatio fatta dalla moglie con il marito; questo tipo di coemptio va distinta da quello fatto dalla donna per cambiare il tutore, infatti, lo stesso Gaio sottolinea che in caso di matrimonio si ha coemptio matrimoni causa, in caso di cambio di tutore si ha coemptio fiduciae causa.
  • Confarreatio, che invece era una sorta di rito religioso in cui si sacrificava a Marte una focaccia di farro, e si pronunciavano determinate parole solenni alla presenza di 10 testimoni; in questo modo la donna passava automaticamente sotto la manus del marito.

Riguardo al divorzio c’è da dire che questo non faceva uscire automaticamente la moglie dalla manus del marito, infatti era necessario effettuare una emancipatio; in qualsiasi caso il marito poteva essere obbligato dal pretore a concedere tale emancipatio.

Ai tempi di Gaio, c’è inoltre da sottolineare, che l’usis (con la facoltà per la moglie di evitare di passare sotto la manus del marito, se questa si allontanava per tre notti da casa) era poco utilizzato, così anche la confarreatio, poiché richiedeva che i Flamines, cioè coloro che effettuavano il matrimonio, fossero nati da nozze confarreate e che fra loro fossero pure legati dalla confarreatio.

Per quanto riguarda la coemptio fiduciae causa, questa forma si verificava quando una donna, allo scopo di sostituire il tutore, si faceva coemere (cioè acquistare) da uno, che la trasmetteva poi mediante mancipatio ad un altro soggetto, che la manometteva diventandone patrono e quindi tutore (ciò perché avendola acquistata era assimilabile ad uno schiavo).

7. Persone in mancipio

Con l’espressione persone in mancipio (o causa mancipii) ci si riferiva alla situazione quasi servile in cui venivano a trovarsi anche le persone libere qualora venissero sottoposte a mancipatio. Tale mancipatio, oltre ad essere posta in essere dal padre nei confronti dei figli, o dal marito nei confronti della moglie (che attraverso la coemptio si trovava ad essere sottoposta al marito coemptionator), poteva essere effettuata anche dallocoemptionator fiduciae causa, ossia da colui con cui, come abbiamo già detto, la donna avesse fatto la coemptio fiduciae causa per sostituire il tutore. Come sottolinea Gaio, la mancipatio nei confronti dei figli e della moglie avveniva quando si voleva che questi uscissero dalla potestà di chi li aveva sotto di sé. Inoltre la situazione di persone in mancipio era in genere momentanea, tranne nel caso in cui il padre avesse trasferito il figlio, tramite mancipatio, alla persona offesa, allo scopo di liberarsi dalla responsabilità per il delitto commesso dal figlio.

8. Da alieni iuris a sui iuris (emancipazione)

Secondo Gaio le persone potevano passare da alieni iuris a sui iuris in diversi modi. Ad esempio il figlio, sarebbe potuto divenire sui iuris alla morte del padre, o qualora il padre avesse subito una capitis deminutio maxima o media: in tali casi il figlio maschio diveniva anche pater familias, e quindi acquistava la potestà sui figli e sugli eventuali discendenti. Ciò non avveniva invece nell’ipotesi in cui il padre fosse stato catturato dai nemici, poiché esisteva un principio, il c.d. postliminium, secondo il quale si consideravano sospesi tutti i diritti del cittadino fatto prigioniero.

I figli potevano poi uscire dalla potestà paterna attraverso l’emancipazione, la quale avveniva mediante le finte vendite ad una persona, la quale poi avrebbe effettuato una manomissione dell’emancipando, rendendolo così sui iuris. Poiché per i figli maschi erano richieste tre mancipationes è logico che se l’acquirente fiduciario avesse effettuato una manomissione dell’emancipando solo dopo la prima o la seconda mancipatio, l’effetto non sarebbe stato quello di farlo diventare sui iuris, ma quello di farlo ricadere nuovamente nella potestà paterna. Tale situazione venne semplificata con Giustiniano, quando ormai non esistevano più persone in manu in mancipio, e emanc... (testo troncato per lunghezza).

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rock-mitic di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pietrini Stefania.
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