DIVISIONES PERSONARUM: ci sono 3 Status:
1. Status Libertatis: divisione tra: → Liberi: - Liberti: schiavi liberati
- Ingenui: nati liberi
→ Schiavi
2. Status Civitatis: solo persone libere: → cittadini Romani
→ Stranieri
3. Status Familiae: posizione che un cittadino Romano occupava nel proprio nucleo familiare
→ Sui Iuris: tutti coloro che non avevano un ascendente maschio superstite da linea paterna
→ Alieni Iuris: chi ha ascendenti maschi in linea paterna
Godeva di Capacità Giuridica chi era:
libero
– cittadino
– sui iuris
–
Capacità Giuridica nella vita pubblica:
cittadino
– maschio
– libero
– sano di mente
– adulto (in questo caso 17 anni)
–
non era necessario essere Ius Iuris.
Godeva di Capacità d'Agire chi era:
maschio
– sano di mente
– adulto [M: 14/ F: 12]
–
Quindi gli Alieni Iuris avevano capacità d'agire ma non Giuridica quindi non avevano diritto al
patrimonio.
CAPITIS DEMINUTIO: il capite deminutus è colui che vede diminuita la propria posizione con
riferimento a un determinato gruppo.
capitis deminutio Maxima: è colui che perde lo status libertatis: se un romano è stato fatto
– prigioniero di guerra, quando ritorna a Roma riottiene Patria Potesta, Cittadinanza e la
Proprietà ma non riottiene il Matrimonio e il possesso sulle cose
capitis deminutio Media: si verifica quando un cittadino romano perde la cittadinanza
– romana
capitis deminutio Minima: quando: → un figlio veniva emancipato
– → un sui iuris veniva adrogato
→ una donna passava nella Manus del marito.
La TUTELA:
necessitano di un tutore coloro che avevano la capacità giuridica ma non d'agire. Quindi:
maschi impuberi
– donne fino ai 12 anni compiuti i quali passavano dalla tutela IMPUBERUM alla tutela
– MULIEBRE perchè continuavano a non avere la capacità d'agire
Tipi di tutore:
1. Tutore Legittimo: l'agnato prossimo. Era una tutela Potestativa più che protettiva poiché
nel caso il pupillo morisse prima di avere altri eredi, erediterebbe tutto. Quindi agisce anche
nel proprio interesse.
2. Tutore Testamentario: il Pater indicava nel testamento un tutore per il figlio impubere.
Quindi si trattava di un estraneo senza aspettative ereditarie nei confronti del pupillo
3. Tutore Atiliano: previsto dalla Lex Atilia del III sec aC. Era un tutore nominato dal pretore
nel caso non vi fosse un agnato prossimo ( valido fino al 6°grado) o un tutore testamentario.
Il compito del tutore varia al variare dell'età del pupillo:
se è un Infante ( quindi non sa nemmeno parlare) il tutore gestisce completamente il
– patrimonio → GESTIO
se è un Giovane o una Donna adulta il tutore li affianca e completa gli atti da loro compiuti
– → AUCTORITAS
in età Classica il tutore delle donne è OBTIVO: è scelto dalla donna e ha l'AUCTORITAS.
In età Post Classica le donne non sono più assogettate a un tutore.
La CURA:
ne sono assogettati i: → Furiosi: pazzi
→ Prodighi: coloro che sperperano il proprio patrimonio
Il curatore veniva nominato dal pretore che veniva chiamato da un erede del soggetto in questione.
Nel III sec sorge un problema riguardo gli adolescenti (14-25 anni) Sui Iuris: si chiedono se abbiano
davvero la capacità di agire. Quindi viene approvata una nuova legge: la Lex Laetoria de
Circumscritione Adulescentium. Secondo questa legge se i minori di 25 anni faceva un atto e poi se
ne pentiva o si accorgeva di essere stato imbrogliato poteva chiedere che venisse annullato
ottenendo la RESTITUTIO IN INTEGRUM. Questa legge vale nel caso l'adolescente non fosse
stato affiancato da un curatore. STATUS LIBERTATIS
1^ fase di Roma: vi eranno pochi schiavi poiché Roma era una società rurale basata
sull'agricoltura.
I modi per cui si poteva diventare schiavi erano:
prigionia di guerra: modalità che vale sia per gli stranieri sia per i Romani. Questi ultimi
– però non potevano diventare schiavi in patria secondo la regola del POST LIMINIUM.
Per nascita: il nuovo nato seguiva lo status del pater se nato nel matrimonio, se nato fuori dal
– matrimonio segue lo status della madre al momento della nascita.
Per debiti
– per penitenza a doveri militari
– per chi si sottraeva al censimento
– per evasione fiscale
– secondo le XII tavole un ladro colto in flagrante dal derubato poteva diventare schiavo se
– venduto all'estero perchè i romani a Roma non potevano essere schiavi.
I poteri del Dominus sul servo: DOMINICA POTESTAS: poteva:
farlo lavorare
– punirlo
– venderlo
– ucciderlo
– liberarlo con un atto: la MANOMISSIO
–
la MANOMISSIO:
3 possibili manomissio con cui lo schiavo otteneva libertà e la cittadinanza:
1. Manomissio Vindicta: si svolgeva davanti al pretore. Si svolgeva con un processo fittizio
poiché il padrone era d'accordo con un altro romano ( l'AD SERTOR LIBERTATIS) affinchè
andassero dal pretore per liberare lo schiavo.
2. Manomissio Censu: si liberava lo schiavo attraverso la sua iscrizione alle liste di censo.
Ogni 5 anni i cittadini venivano censiti e iscrivendo il servo nelle liste lo si liberava.
3. Manomissio Testamento: il dominus poteva istituire il servo erede così lo liberava. Quindi lo
schiavo veniva liberato con la morte del padrone.
In età classica il numero di schiavi aumenta perchè Roma si espande e quindi vi sono molti
prigionieri di guerra. Di conseguenza il loro valore diminuisce e le loro condizioni peggiorano.
Quindi si stabilisce che il nato da madre schiava era libero se la madre era libera al momento del
concepimento o della nascita.
In età augustea furono introdotte delle leggi affinchè aumentassero i cittadini romani per nascita e
non per manomissione:
Lex Fufia Caninia: 2aC. Stabiliva una proporzione tra gli schiavi che uno possedeva e quelli
– che si potevano liberare. Le manomissioni fatte in violazione erano nulle.
Lex Aelia Sentia: 4dC. Stabiliva l'età minima che un padrone doveva avere per liberare il
– proprio schiavo (20 anni) e l'età minima che lo schiavo doveva avere per poter essere
liberato (30 anni)
la manomissio non era però una lex Perfecta quindi lo schiavo manomesso diventava libero ma non
un cittadino Romano ma un Latino Aeliano (straniero privilegiato).
I padroni iniziarono anche a liberare gli schiavi in modo informale, cioè:
1. manomissio per Mensam: il padrone invitava lo schiavo al banchetto presentandolo come un
uomo libero
2. manomissio per Epistulam: il padrone scriveva una lettera allo schiavo manifestandogli la
sua intenzione di liberarlo
3. manomissio inter Amicos: il padrone presenta lo schiavo agli amici come un uomo libero
gli schiavi liberati con queste forme non erano però tutelati dal diritto quindi il padrone poteva
rivendicarli come schiavi. Ma ciò non era giusto per il pretore che quindi tenta di tutelare la loro
situazione con un nuovo editto del Ius Honorarium. Sulla scia di questo editto nel 18 dC venne
emanata una legge: Lex Iunia Norbana che sanciva definitivamente lo status di liberi dei soggetti
che erano stati manomessi informalmente. Tuttavia anche se liberi non erano cittadini romani ma
Latini Iuniani cioè vivevano da liberi ma morivano da schiavi quindi una volta morti il loro
patrimonio tornava al padrone poiché non potevano fare testamento.
In età Post Classica Roma finisce d'espandersi quindi i sono meno schiavi.
Nel 319 Costantino stabilisce che l'uccisione di uno schiavo da parte del dominus è omicidio.
Nel 334 Costantino vieta la separazione di famiglie di schiavi anche in seguito a divisioni ereditarie.
Viene meno la manodopera per la coltivazione quindi il sistema inizia a basarsi sul latifondo
Nel 328 Costantino emanò una constitutio imperiali con cui vietava a tutti coloro che alienavano un
fondo di allonatanare da esso i coloni che lo coltivavano.
STATUS CIVITATIS
1. Cittadini:
Come prendere la cittadinanza:
a. per nascita: → se fuori matrimonio il nato prende lo status della madre perchè non si può
individuare oggettivamente il padre
→ se nel matrimonio il nato prende lo status del padre
b. per manomissioni civili
Privilegi:
a. partecipare alla vita politica
b. ci si può appellare al popolo per una condanna irrogata nei loro confronti dai magistrati:
PROVOCATIO AD POPULUM
Perdita della cittadinanza per i seguenti motivi:
perdita della libertà
– acquisto di un'altra cittadinanza ( a Roma non vi era il concetto di doppia cittadinanza)
– condanna penale: chi veniva ritenuto Sacer cioè condannato alla sacertà
– partecipazione a una colonia latina
–
2. Stranieri:
Vi sono tre tappe in cui roma ha concesso la cittadinanza ad altre città:
a. 328 a.C.: roma la concede agli abitanti del lazio: latini
b. 90 a.C.: roma la concede a tutta italia
c. 212 d.C.: caracalla concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Peregrini erano
solo i barbari che vivevano al di là dei confini dell'impero.
Tra gli stranieri ce n'erano di privilegiati i LATINI PRISCI: erano degli abitanti del lazio quindi
erano degli stranieri, tuttavia avendo un uguale etnia ed essendo geograficamente vicino ai romani
vengono privilegiati.
Nel 493 - 338 roma fa una lega con loro: Lega Latina. I privilegi:
a. Ius Migrandi: potevano trasferirsi a roma diventando cittadini romani
b. Ius Suffragi: avevano diritto di voto. Se si trovavano a roma potevano partecipare ai comizi.
c. Ius Conubi: avevano diritto di sposare i romani.
d. Ius Commercii: avevano diritto di accedere al diritto di proprietà romano. Potevano quindi
partecipare alla mancipatio che era il più imprtante negotio giuridico romano.
MANCIPATIO (solo latini e romani):
serve per comprare le cose di maggiore importanza economico-sociale → Res Mancipi:
terre in suolo italico
– la casa
– schiavi
– servitù rustica
– determinati animali da tiro (bue) e da soma (somaro)
–
Era un negotio solenne perchè venivano vendute e comprate le cose più importanti per Roma quindi
lo stato voleva sapere che comprava e chi vendeva:
a. Mancipio Dans: chi vende
b. Mancipio Accipens: acquirente
c. Libripens: un cittadino romano che tenva la libra (la bilancia) per pesare il bronzo che
rapprensentava il prezzo poiché il denaro ancora non esisteva.
d. cinque testimoni romani liberi.
Un altro modo per comprare dei beni era: il processo IN IURE CESSIO. Era un