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Personae e capacità giuridica

Capacità giuridica: capacità di essere soggetti a diritti e doveri secondo l'ordinamento giuridico.

Divisiones Personarum

Ci sono 3 status:

  • Status Libertatis: divisione tra:
    • Liberi:
      • Liberti: schiavi liberati
      • Ingenui: nati liberi
    • Schiavi
  • Status Civitatis: solo persone libere:
    • Cittadini Romani
    • Stranieri
  • Status Familiae: posizione che un cittadino Romano occupava nel proprio nucleo familiare
    • Sui Iuris: tutti coloro che non avevano un ascendente maschio superstite da linea paterna
    • Alieni Iuris: chi ha ascendenti maschi in linea paterna

Godeva di capacità giuridica chi era: libero – cittadino – sui iuris.

Capacità giuridica nella vita pubblica

Cittadino – maschio – libero – sano di mente – adulto (in questo caso 17 anni). Non era necessario essere Ius Iuris.

Capacità d'agire

Godeva di capacità d'agire chi era: maschio – sano di mente – adulto [M: 14/ F: 12]. Quindi gli Alieni Iuris avevano capacità d'agire ma non giuridica quindi non avevano diritto al patrimonio.

Capitis deminutio

Il capite deminutus è colui che vede diminuita la propria posizione con riferimento a un determinato gruppo.

  • Capitis deminutio Maxima: è colui che perde lo status libertatis. Se un romano è stato fatto prigioniero di guerra, quando ritorna a Roma riottiene Patria Potesta, Cittadinanza e la Proprietà ma non riottiene il Matrimonio e il possesso sulle cose.
  • Capitis deminutio Media: si verifica quando un cittadino romano perde la cittadinanza romana.
  • Capitis deminutio Minima: quando:
    • Un figlio veniva emancipato
    • Un sui iuris veniva adrogato
    • Una donna passava nella Manus del marito

La tutela

Necessitano di un tutore coloro che avevano la capacità giuridica ma non d'agire. Quindi: maschi impuberi – donne fino ai 12 anni compiuti, i quali passavano dalla tutela IMPUBERUM alla tutela MULIEBRE perché continuavano a non avere la capacità d'agire.

Tipi di tutore

  • Tutore Legittimo: l'agnato prossimo. Era una tutela potestativa più che protettiva poiché nel caso il pupillo morisse prima di avere altri eredi, erediterebbe tutto. Quindi agisce anche nel proprio interesse.
  • Tutore Testamentario: il Pater indicava nel testamento un tutore per il figlio impubere. Quindi si trattava di un estraneo senza aspettative ereditarie nei confronti del pupillo.
  • Tutore Atiliano: previsto dalla Lex Atilia del III sec aC. Era un tutore nominato dal pretore nel caso non vi fosse un agnato prossimo (valido fino al 6° grado) o un tutore testamentario.

Il compito del tutore varia al variare dell'età del pupillo:

  • Se è un Infante (quindi non sa nemmeno parlare) il tutore gestisce completamente il patrimonio → GESTIO
  • Se è un Giovane o una Donna adulta, il tutore li affianca e completa gli atti da loro compiuti → AUCTORITAS
  • In età classica il tutore delle donne è OBTIVO: è scelto dalla donna e ha l'AUCTORITAS.
  • In età post classica le donne non sono più assoggettate a un tutore.

La cura

Ne sono assoggettati i:

  • Furiosi: pazzi
  • Prodighi: coloro che sperperano il proprio patrimonio

Il curatore veniva nominato dal pretore che veniva chiamato da un erede del soggetto in questione. Nel III sec sorge un problema riguardo gli adolescenti (14-25 anni) Sui Iuris: si chiedono se abbiano davvero la capacità di agire. Quindi viene approvata una nuova legge: la Lex Laetoria de Circumscritione Adulescentium. Secondo questa legge, se i minori di 25 anni facevano un atto e poi se ne pentivano o si accorgevano di essere stati imbrogliati, potevano chiedere che venisse annullato ottenendo la RESTITUTIO IN INTEGRUM. Questa legge vale nel caso l'adolescente non fosse stato affiancato da un curatore.

Status Libertatis

1a fase di Roma: vi erano pochi schiavi poiché Roma era una società rurale basata sull'agricoltura.

I modi per cui si poteva diventare schiavi erano:

  • Prigionia di guerra: modalità che vale sia per gli stranieri sia per i Romani. Questi ultimi però non potevano diventare schiavi in patria secondo la regola del POST LIMINIUM.
  • Per nascita: il nuovo nato seguiva lo status del pater se nato nel matrimonio, se nato fuori dal matrimonio segue lo status della madre al momento della nascita.
  • Per debiti
  • Per penitenza a doveri militari
  • Per chi si sottraeva al censimento
  • Per evasione fiscale
  • Secondo le XII tavole un ladro colto in flagrante dal derubato poteva diventare schiavo se venduto all'estero perché i romani a Roma non potevano essere schiavi.

I poteri del Dominus sul servo

Dominica Potestas: poteva:

  • Far lavorare
  • Punirlo
  • Venderlo
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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