Negozio giuridico
Sia le situazioni di vantaggio che quelle di svantaggio nascono quando si incomincia a ritenere che da alcuni atti e da alcuni fatti ne derivano degli effetti giuridici. I fatti giuridici sono degli accadimenti naturali e involontari la cui nascita prescinde dalla volontà dell’uomo. Questi fatti giuridici producono degli effetti giuridici cui l’ordinamento giuridico attribuisce una propria tutela. Questi fatti giuridici, per la loro involontarietà, vengono denominati fatti giuridici involontari. Esempi tipici di fatti giuridici indipendenti dalla volontà delle parti sono la nascita, il decorso del tempo e la morte.
Atti giuridici
Altra importante definizione è quella degli atti giuridici. Gli atti giuridici, diversamente dai fatti giuridici, sono dei comportamenti umani consapevoli e quindi voluti dalla volontà dell’uomo. Gli atti riguardano sia le omissioni che le azioni. Quegli atti giuridici caratterizzati dal fatto che la volontà non riguarda solamente l’atto in sé ma anche la volontà delle parti vengono definiti negozio giuridico. La definizione giuridica del termine negozio giuridico è: il negozio giuridico è la manifestazione di volontà o un atto di autonomia privata con cui una o più parti pongono in essere un’attività idonea a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche.
Classificazione dei negozi giuridici
Esiste una classificazione dei negozi giuridici a seconda delle parti che lo costituiscono. In base alla struttura i negozi giuridici si dividono in:
- Negozi giuridici unilaterali (esempio: testamento)
- Negozi giuridici bilaterali (esempio: contratto)
- Negozi giuridici plurilaterali (esempio: società)
I negozi giuridici possono anche essere divisi in base alla loro funzione e alla loro causa in:
- Negozi giuridici inter vivos, quei particolari negozi giuridici che producono gli effetti tra le parti quando queste sono in vita.
- Negozi giuridici mortis causa, producono effetti nel momento in cui una delle due parti viene a mancare.
- Negozi giuridici a titolo oneroso, chiede che una o entrambe le parti debbano fare un sacrificio economico.
- Negozi giuridici a titolo gratuito, non richiedono alcun sacrificio per le parti. Producono effetti senza che nessuna delle due parti sia sottoposta a un sacrificio economico.
- Negozio giuridico lecito, quando non è contrario ai principi dell’ordinamento giuridico. Solo se un negozio giuridico è lecito può essere considerato valido ed efficace e può, quindi, produrre effetti.
- Negozi giuridici illeciti, quando non rispetta le prescrizioni legislative (negozio giuridico contra legem).
- Negozi giuridici a effetti reali, che hanno come finalità quella di costituire o di trasferire un diritto reale minore (servitù). Per questi tipi di negozi giuridici era prevista una tutela definita actio in rem. Colui che si vedeva spogliato del proprio diritto poteva utilizzare l’actio in rem.
- Negozi giuridici a effetti obbligatori, hanno come finalità la costituzione di un’obbligazione. Anche in questo caso era prevista un actio, definita actio in personam.
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Diritto romano - Negozio giuridico
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