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Diritto romano - negozio giuridico Pag. 1
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ELEMENTI ESSENZIALI (DETTI ANCHE COSTITUTIVI)

Affinché il negozio giuridico produca degli effetti sono necessari alcuni elementi definiti

essenziali o costitutivi. L’omissione di uno di questi elementi può determinare l’inefficacia

del negozio. Questi elementi aventi carattere essenziale (essenziali perché riguardano tutti i

negozi giuridici) sono :

1) manifestazione e dichiarazione di volontà: rappresenta il modo in cui le parti

rappresentano la propria volontà. Questo primo elemento è sicuramente l’elemento

centrale del negozio giuridico. La volontà può essere espressa in diversi modi:

a parole verbis

- 

scritta litteris

- tacitamente facta concludentia

-

- in tutti gli altri modi che permette di far emergere la volontà delle parti

C’è una sottile ma importante distinzione tra dichiarazione e manifestazione di volontà.

La dichiarazione di volontà rappresenta uno degli aspetti esteriori che la manifestazione

di volontà può assumere. Diversamente, la manifestazione di volontà rappresenta

intrinsecamente quel comportamento che dimostra la volontà delle parti.

2) la causa: definita come l’obbiettivo che le parti vogliono dare alla conclusione del

negozio giuridico. La causa non va confusa con i motivi. L’ordinamento giuridico

moderno non attribuisce importanza ai motivi per cui nasce un negozio giuridico a

meno che i motivi stessi siano illeciti (se vado a comprare un giornale, al giornalaio

non interessa il motivo per cui io compro un giornale)

3) il contenuto: all’interno di qualsiasi negozio giuridico vi sono degli interessi. Il

contenuto rappresenta proprio il regolamento degli interessi che devono essere

leciti(non contrari alle norme). Ragion per cui l’ordinamento stesso ritiene il negozio

meritevole di tutela. Questo regolamento di interessi si concretizza con l’esecuzione

della prestazione a cui le parti si obbligano

la forma (non è un elemento generico ma speciale!!): Riguarda il modo in cui viene a

4) manifestarsi la volontà. Ci sono dei negozi giuridici che subordinano la loro validità

alla forma. Nell’ordinamento giuridico viene prescritto che per la validità di

determinati negozi giuridici è richiesta una determinata forma. Qualora sia richiesta

dalla legge una determinata forma si parla di forma vincolata o forma ad sustantiam.

Le parti sono cosi obbligate ad adottare quella determinata forma prevista dalla

legge. Quando, invece, la forma ha come unica finalità quella di dimostrare

l’esistenza del negozio giuridico questa è denominata forma ad probationem. In tutti

gli altri casi nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di libertà.

Questi elementi danno luogo alla nascita del negozio giuridico. Le parti possono comunque

inserire altri elementi i cosiddetti elementi accidentali.

ELEMENTI ACCIDENTALI

Questi elementi, se vengono inseriti dalle parti, influenzano il negozio giuridico ma non

sono obbligatori. Vengono anche definite clausole, proprio per il loro carattere non

obbligatorio.

1) Termine: evento futuro e certo dal quale, per volontà delle parti, si fa decorrere

l’inizio o la fine degli effetti del negozio giuridico. Abbiamo la distinzione tra

termine iniziale, detto anche sospensivo, dal quale si fanno decorrere gli effetti del

negozio (ad esempio: concludo oggi, 5 novembre, il negozio giuridico ma appongo

l’elemento accidentale del termine dicendo che solo dal 7 novembre il negozio

giuridico produrrà gli effetti). Il termine sospensivo, quindi, sposa gli effetti del

negozio giuridico. Viceversa, il termine finale, o risolutivo, è quel termine in forza

del quale il negozio cessa la produzione di effetti.

Condizione: evento futuro ma incerto dal quale le parti fanno dipendere o la

2) produzione degli effetti o la cessazione degli stessi. Nel termine abbiamo un evento

futuro e certo mentre la condizione è un evento futuro ma incerto. Anche qui viene

fatta una distinzione fra condizione sospensiva e condizione risolutiva. La condizione

è sospensiva se da essa dipende la produzione degli effetti del negozio giuridico. Si

ha quando il negozio giuridico è valido ed efficace e lo stesso inizia a produrre i suoi

effetti quando la condizione si avvererà. Diversamente, la condizione risolutiva si ha

quando il negozio giuridico è immediatamente efficace e gli effetti dello stesso

cesseranno quando la condizione si verificherà.

La condizione deve essere lecita e possibile.

Mortis causa non apposta

Condizione illecita 

Inter vivos nullità 

Mortis causa non apposta

Condizione impossibile 

Sospensiva nullità

inter vivos 

risolutiva non apposta (il negozio

ha già prodotto effetti)

3) Modo: se inserito all’interno del negozio giuridico vincola la produzione degli effetti

dello stesso. È considerato come un onere (=obbligo) a carico del beneficiario di un

atto di liberalità. L’atto di liberalità può essere definito sia in senso di negozio

giuridico inter vivos o mortis causa. È considerato come un dovere morale.

VIZI DELLA VOLONTA’

Possono comportare l’annullamento o la nullità del contratto.

- Errore: considerato come una falsa conoscenza della realtà equiparata all’ignoranza.

Abbiamo l’errore vizio e l’errore ostativo. L’errore vizio è quel particolare tipo di

errore che cade sul processo interno della manifestazione della volontà. L’errore

ostativo, invece, è quello che cade sulla dichiarazione (esempio tipico è il dissenso).

Può succedere che entrambe le parti danno un significato diverso alla medesima

dichiarazione di volontà. In questo caso sia una che l’altra parte può chiedere

l’annullamento del contratto stesso. L’errore porta generalmente l’annullamento del

negozio giuridico solo se:

- è riconoscibile dall’altra parte

- è essenziale. Il codice civile definisce essenziale un errore quando questo

cade su una persona, sull’oggetto del negozio o quando cade sulle qualità

essenziali del negozio giuridico [art 1429 cod. civ: “ l’errore è essenziale: 1)

quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2)quando cade

sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello

stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze,

deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle

qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano

state determinanti del consenso; 4)quando, trattandosi di errore di diritto è

stato la ragione unica o principale del contratto”]

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stevemaister di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Gagliardi Lorenzo.