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ELEMENTI ESSENZIALI (DETTI ANCHE COSTITUTIVI)
Affinché il negozio giuridico produca degli effetti sono necessari alcuni elementi definiti
essenziali o costitutivi. L’omissione di uno di questi elementi può determinare l’inefficacia
del negozio. Questi elementi aventi carattere essenziale (essenziali perché riguardano tutti i
negozi giuridici) sono :
1) manifestazione e dichiarazione di volontà: rappresenta il modo in cui le parti
rappresentano la propria volontà. Questo primo elemento è sicuramente l’elemento
centrale del negozio giuridico. La volontà può essere espressa in diversi modi:
a parole verbis
-
scritta litteris
- tacitamente facta concludentia
-
- in tutti gli altri modi che permette di far emergere la volontà delle parti
C’è una sottile ma importante distinzione tra dichiarazione e manifestazione di volontà.
La dichiarazione di volontà rappresenta uno degli aspetti esteriori che la manifestazione
di volontà può assumere. Diversamente, la manifestazione di volontà rappresenta
intrinsecamente quel comportamento che dimostra la volontà delle parti.
2) la causa: definita come l’obbiettivo che le parti vogliono dare alla conclusione del
negozio giuridico. La causa non va confusa con i motivi. L’ordinamento giuridico
moderno non attribuisce importanza ai motivi per cui nasce un negozio giuridico a
meno che i motivi stessi siano illeciti (se vado a comprare un giornale, al giornalaio
non interessa il motivo per cui io compro un giornale)
3) il contenuto: all’interno di qualsiasi negozio giuridico vi sono degli interessi. Il
contenuto rappresenta proprio il regolamento degli interessi che devono essere
leciti(non contrari alle norme). Ragion per cui l’ordinamento stesso ritiene il negozio
meritevole di tutela. Questo regolamento di interessi si concretizza con l’esecuzione
della prestazione a cui le parti si obbligano
la forma (non è un elemento generico ma speciale!!): Riguarda il modo in cui viene a
4) manifestarsi la volontà. Ci sono dei negozi giuridici che subordinano la loro validità
alla forma. Nell’ordinamento giuridico viene prescritto che per la validità di
determinati negozi giuridici è richiesta una determinata forma. Qualora sia richiesta
dalla legge una determinata forma si parla di forma vincolata o forma ad sustantiam.
Le parti sono cosi obbligate ad adottare quella determinata forma prevista dalla
legge. Quando, invece, la forma ha come unica finalità quella di dimostrare
l’esistenza del negozio giuridico questa è denominata forma ad probationem. In tutti
gli altri casi nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di libertà.
Questi elementi danno luogo alla nascita del negozio giuridico. Le parti possono comunque
inserire altri elementi i cosiddetti elementi accidentali.
ELEMENTI ACCIDENTALI
Questi elementi, se vengono inseriti dalle parti, influenzano il negozio giuridico ma non
sono obbligatori. Vengono anche definite clausole, proprio per il loro carattere non
obbligatorio.
1) Termine: evento futuro e certo dal quale, per volontà delle parti, si fa decorrere
l’inizio o la fine degli effetti del negozio giuridico. Abbiamo la distinzione tra
termine iniziale, detto anche sospensivo, dal quale si fanno decorrere gli effetti del
negozio (ad esempio: concludo oggi, 5 novembre, il negozio giuridico ma appongo
l’elemento accidentale del termine dicendo che solo dal 7 novembre il negozio
giuridico produrrà gli effetti). Il termine sospensivo, quindi, sposa gli effetti del
negozio giuridico. Viceversa, il termine finale, o risolutivo, è quel termine in forza
del quale il negozio cessa la produzione di effetti.
Condizione: evento futuro ma incerto dal quale le parti fanno dipendere o la
2) produzione degli effetti o la cessazione degli stessi. Nel termine abbiamo un evento
futuro e certo mentre la condizione è un evento futuro ma incerto. Anche qui viene
fatta una distinzione fra condizione sospensiva e condizione risolutiva. La condizione
è sospensiva se da essa dipende la produzione degli effetti del negozio giuridico. Si
ha quando il negozio giuridico è valido ed efficace e lo stesso inizia a produrre i suoi
effetti quando la condizione si avvererà. Diversamente, la condizione risolutiva si ha
quando il negozio giuridico è immediatamente efficace e gli effetti dello stesso
cesseranno quando la condizione si verificherà.
La condizione deve essere lecita e possibile.
Mortis causa non apposta
Condizione illecita
Inter vivos nullità
Mortis causa non apposta
Condizione impossibile
Sospensiva nullità
inter vivos
risolutiva non apposta (il negozio
ha già prodotto effetti)
3) Modo: se inserito all’interno del negozio giuridico vincola la produzione degli effetti
dello stesso. È considerato come un onere (=obbligo) a carico del beneficiario di un
atto di liberalità. L’atto di liberalità può essere definito sia in senso di negozio
giuridico inter vivos o mortis causa. È considerato come un dovere morale.
VIZI DELLA VOLONTA’
Possono comportare l’annullamento o la nullità del contratto.
- Errore: considerato come una falsa conoscenza della realtà equiparata all’ignoranza.
Abbiamo l’errore vizio e l’errore ostativo. L’errore vizio è quel particolare tipo di
errore che cade sul processo interno della manifestazione della volontà. L’errore
ostativo, invece, è quello che cade sulla dichiarazione (esempio tipico è il dissenso).
Può succedere che entrambe le parti danno un significato diverso alla medesima
dichiarazione di volontà. In questo caso sia una che l’altra parte può chiedere
l’annullamento del contratto stesso. L’errore porta generalmente l’annullamento del
negozio giuridico solo se:
- è riconoscibile dall’altra parte
- è essenziale. Il codice civile definisce essenziale un errore quando questo
cade su una persona, sull’oggetto del negozio o quando cade sulle qualità
essenziali del negozio giuridico [art 1429 cod. civ: “ l’errore è essenziale: 1)
quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2)quando cade
sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello
stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze,
deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle
qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano
state determinanti del consenso; 4)quando, trattandosi di errore di diritto è
stato la ragione unica o principale del contratto”]