vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL NEGOZIO GIURIDICO
Prima di dare la definizione di Negozio giuridico, specifichiamo la differenza tra FATTO GIURIDICO e ATTO GIURIDICO.
Il fatto giuridico può essere:
- Volontario e coincide con l'atto giuridico;
- Involontario e nel momento in cui l'ordinamento giuridico ricollega degli effetti esso può essere NATURALE (atti giuridici), derivato da PERSONE, dovuto a un TERZO (atto del terzo e di per sé).
L'atto giuridico è ciò che dipende dalla volontà dell’autore su cui ricadono gli effetti più essere.
- I leciti;
- Illeciti che si dividono in:
- mero atto giuridico, cioè l'atto in cui si hanno gli effetti a prescindere dalla volontà;
- atto giuridico d'autonomia che può essere PRIVATO o PUBBLICO, cioè il negozio giuridico.
Lezione n. 11 - 23/10/2019
La differenza sostanziale tra mero atto giuridico e atto giuridico di autonomia, e che il MERO ATTO GIURIDICO è un atto a cui l'effe gli effetti, a prescindere dalla volontà degli autori. Ad esempio se prendo una cosa abbandonata per strada, cioè una RES DELICTA, RES NULLIUS cioè di nessuno (il pesce di mare, una sedia abbandonata), nel momento in cui la prendo ne divento automaticamente proprietario, anche se io non voglio esserlo. Nel mero atto giuridico, dunque, ciò che realmente conta è la velocità di compiere l'atto. Il contrario.
L'ATTO GIURIDICO DI AUTONOMIA PRIVATA, chiamato anche NEGOZIO GIURIDICO o, ridiventa non anche produttivo di effetti che sono confermati non solo dalla velocità dell'autore manifestati, ma anche allo scopo pratica che effettivamente è in grado di sufficiente l'atto. Il negozio giuridico ha ben due (elementi essenziali):
- La VOLONTÀ. Affinché il negozio sia valido deve essere necessariamente volto; la velocità non è compro la stessa, il negozio giuridico può scaturire dalla volontà di un unico soggetto (negozio giuridico unisoggettivo) e della volontà di più soggetti (negozio giuridico plurisoggettivo). Questi ultimi.
La volontà viene considerata solo nel I secolo, in particolar modo nell’80 a.C., vengono considerati
quegli atti più sotto minaccia pensi ai romani.
Questo negozio giuridico può essere di vari modi: viene definito atto collettivo se le negozio
è il risultato di due o più volontà aventi stesso contenuto e stesso interesse, perché in nome di
alto complesso – due negozi e il risultato di due o più volontà che esprimono gli stessi interessi
ma hanno contenuto diverso (ad es. la volontà di un soggetto incapace di compiere un atto per
quella integrante del suo curatore); c’è anche l’atto plurilaterale, che è il risultato di due
o più volontà aventi stesso contenuto ma interessi divergenti (ad es. l’atto della compravendita, in
cui c’è il venditore che desidera vendere un oggetto e il compratore che invece desidera acquistarlo–
l’atto è lo stesso della compravendita– è ma di interesse di due soggetti sono diversi). Tra i soggetti
protagonisti dell’atto plurilaterale c’è un accordo chiamato consensus in idem placitum.
2- La FORMA è la manifestazione della volontà: se negozio giuridico può essere a forma
libera o vincolata. Se negozio a forma libera è quel negozio in cui la volontà può essere
espressa in qualunque modo (se ad es. voglio vendere il mio appartamento decido di esprimere
la forma per iscritto, la compravendita sul foglio vale tra di noi ma nei confronti di terzi
potrebbe non valere nulla). Se negozio a forma vincolata, invece, quel negozio che deve avere
quella determinata forma altrimenti non vale nulla. Nel Diritto romano, la forma vincolata
rappresentava la provenienza di popoli semini: poteva essere di due tipi: ad substitutionem
che era la forma vincolata per la validità dell’atto, e ad probationem che era la forma
vincolata per provare (in alcuni casi, per provare un atto è necessaria una forma scritta).
Ad esempio, facciamo un atto in forma vincolata ad substitutionem su un foglio, con la pre-
sa di dieci testimoni. Con un soffio di vento però, il foglio vola e cade in un falo e si
incendia: colui che nell’atto si rimetteva fa finta che l’atto non ci sia mai stato e che
ha ottenuto un vantaggio giacché contro l’altro. Ricordando in giudizio però vince comunique
chi ottiene uno svantaggio in quanto non c’è prova che l’atto esista.
Infatti, la forma vincolante può essere forma vincolate concorrente, forma vincolata
riminente, forma vincolata assorbente (ad es. le cambiali, cioè il foglio con su scritto
un valore da pagare: se chi fa le cambiale gioca contro di me, io posso dire qualcosa con–
ma delle popete). Rispetto le firme era l’unica elemento essenziale ad essere considerato
sin dalla origine di forma fino al III secolo a.C.
3- La CAUSA è lo scopo pratica del negozio. Ad esempio, nella compravendita, si vende la
borsa a 30 €, la causa è lo scambio delle merce con il denaro. A Roma, c’erano anche
liceo pagare la sanzione prevista a (nel senso che la sanzione non veniva prevista per il numero dei ragazzetti, ma quindi o liceo pagava e somma totale). In particolare, la sanzione era un supplum in questo caso e dunque si decideva pagare esclusivamente il voto dei ragazzi (accadde lo stesso con i tedeschi, ma per loro la sanzione era doppia).
L’ecitio di der, quella veniva un'azione infamante, portava cioè all’infamia (che era una pena accessoria).NB: Perché è molto importante questa pena accessoria aumentando forse più potere? Perché il legislatore non riconosceva, era subdolo, meno conosciuto. Era perciò necessario evidenzare e segnalare una tale persona in ambito sociale.
Inoltre, poiché portava l’infamia, l’ecitio di der, era un’azione usurioria, veniva cioè usata solo se mancavano altri mezzi, solo se non c’era possibilità di tutelarsi attraverso altri mezzi. C’erano però altri due rimedi: il primo era exceptio doli (simile all’“exceptio metium”). Si ricorreva ad essa se non c’era ancora eseguito la prestazione; il deceptus era spinto ad agire in giudizio contro il deceptus, e quindi poteva paralizzare l’azione affermando di essere stato raggirato. Se egli riusciva a dimostrarlo, veniva assolto ed esempio, riprendendo quelle fatto precedentemente, immaginiamo di prendere il braccialetto e di promettersi di dare i soldi; una parte di essi di pietero dopo. Non partiamo però scopto che non ero d’oro bianco ma d’argento; si decide di non pagarlo e venditore mi cita in giudizio: fin vino le cause se, affermando di essere stato ingannato, riesce a dimostrarlo, “altro rimedio” era “irrelevant restituto ob dolui” (anch’esso simile al “in integrum restituto ab metum”), secondo cui si andava dal prete che ordinava la ripristinare la situazione che c’era in precedenza.
3- error de facto: L’ignoranza e la falsa conoscenza della realtà che portava il soggetto a compiere l’azione (è manifestato di specificare che error iurii non exusium, cioè se si sbagliava (e se si sbaglia, viggiamo anche così), considerare una norma giuridica ed in base a questa errare e compiere un’azione, quest’ultima era (ed è) perfettamente valida, non sare (e non si ) giustificali.
I romani facevano eccezioni per questa tipologia di errore solo nel compatiti di alcune categorie di persone, quali : compatta in quanto, non vivendo in città ma in campagna, potevano non conoscere le norme più recenti e determinati aggiornamenti; i militari che potevano essere opera tenziai dalla guerra e non erano al corrente degli ultimi aggiornamenti; le donne in quali erano considerados in forme mentale, particolari. Riuscivante queste eccezioni è più diore regole e non tutte, non per le più radicali e basilari che pensiamo.