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IL NEGOZIO GIURIDICO

Prima di dare la definizione di Negozio giuridico, specifichiamone la differenza tra FATTO GIURIDICO e ATTO GIURIDICO.

Il FATTO giuridico può essere:

  • volontario e coincide con l'atto giuridico;
  • involontario ed è accadimento a cui l'ordinamento giuridico ricollega degli effetti. Ecco può essere NATURALE (atti giuridici) derivato a PERSONE derivato a un TERZO (atto del terzo e dei propri)

L'ATTO giuridico è ciò che dipende dalla volontà dell'autore su cui ricadono gli effetti. Può essere:

  • illeciti
  • leciti che si dividono in:
    • mero atto giuridico: cioè l'atto in cui si hanno gli effetti a prescindere dalla volontà
    • atto giuridico d'autonomia che può essere PRIVATO o PUBBLICO

cioè il negozio giuridico, cioè l'atto che produce effetti, cioè gli ordinamenti componenti della volontà e dello scopo dell'autore

Lezione n° 11 - 23/10/2019

La differenza sostanziale tra mero atto giuridico e atto giuridico di autonomia, è che il MERO ATTO GIURIDICO è un atto in cui l'legge ricollega direttamente degli effetti, a prescindere dalla volontà dell'autore. Ad esempio se prendo una cosa abbandonata per strada, cioè una RES DELICTA, RES NULLIUS cioè di nessuno (il pesce dal mare, una sedia abbandonata), nel momento in cui la prendo ne divento automaticamente proprietario, anche se io non voglio essere. Nel mero giuridico, dunque ciò che realmente conta è la velocità di compiere l'atto. Al contrario, l'ATTO GIURIDICO DI AUTONOMIA PRIVATA, chimato anche NEGOZIO GIURIDICO, è l'atto in cui il diritto non anche produttivo di effetti che essa confermi non solo della volontà dell'autore manifestati, ma anche dello scopo precisa che effettivamente è in grado di svolgere l'atto. Il negozio giuridico ha ben tre elementi essenziali:

  1. La VOLONTÀ affinché il negozio sia valido, deve essere necessariamente voluto, la volontà non è sempre la stessa. Il negozio giuridico può scaturire dalla volontà di un unico soggetto (negozio giuridico unisoggettivo) e dalla volontà di più soggetti (negozio giuridico plurisoggettivo). Questi ultimi

IL NEGOZIO GIURIDICO

Prima di dare la definizione di Negozio giuridico, specifichiamo la differenza tra FATTO GIURIDICO e ATTO GIURIDICO.

Il Fatto giuridico può essere:

  • Volontario e coincide con l'atto giuridico;
  • Involontario e di accadimento a cui l'ordinamento giuridico ricollega degli effetti, esso può essere LEGALE (atto giuridico) derivato da persone dovuto a un terzo (atto del terzo e dei privati)
  • L'atto giuridico, cioè che dipende dalla volontà dell'autore su cui ricadono gli effetti, può essere:
    • Ileciti
    • Leciti che si dividono in:
      • mero atto giuridico, cioè l'atto in cui si hanno gli effetti a prescindere della volontà;
      • atto giuridico di autonomia che può essere privato o pubblico

Cioè il negozio giuridico, cioè l'atto che produce effetti. cui gli ordinamenticonformi alla volontà e allo scopo dell'autore

Lezione n° 11 - 23/10/2019

La differenza sostanziale tra mero atto giuridico e atto giuridico di autonomia, e che il MEROATTO GIURIDICO è un atto a cui l'esito si scollega totalmente dagli effetti, a prescindere dalla volontà

degli autori. Ad esempio se prendo una cosa abbandonata per strada, cioè una RES DELICTA,PES NULIUS, cioè di nessuno (es: pesce al mare, una sedia abbandonata), nel momento in cuila prendo ne divento automaticamente proprietario, anche se io non voglio, esso. Nel merogiuridico, dunque, ciò che realmente conta è la velocità di compiere l'atto. Il contrario

è l'ATTO GIURIDICO DI AUTONOMIA PRIVATA, chiamato anche NEGOZIO GIURIDICO, è unatto anche produttivo di effetti che sono conformi non solo alla volontà dell'autore manifesti,ma anche allo scopo pratico che effettivamente è in grado di svolgere l'atto. Il negozio giuridico

ha ben tre elementi essenziali:

  • 1 - la VOLONTÀ affinché il negozio sia valido deve essere necessariamente voluto; la volontà non 2compria lo stesso.

Il negozio giuridico può scaturire dalla volontà di un unico soggetto (negozio giuridico unisoggettivo) e dalla volontà di più soggetti (negozio giuridico plurisoggettivo). Quest'ultima

La volontà viene considerata solo nel I secolo, in particolar modo nel 80 a.C., vengono considerati quelli atti felici sotto minaccia, e presi in somma. Tipo di negozio giuridico più estesa i vori modi: viene definito atto celtellatizio se il negozio è risultato di due più volenti aventi stesso contenuto e stesso interesse; prende il nome di atto complesso se il negozio è risultato di due o più volenti che esprimono gli stessi interessi ma hanno contenuto diverso (ad es. la volontà è un soggetto incapace di compiere un atto e quella integratrice del suo curatore), c

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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