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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
L'opera da cui partire per iniziare lo studio del diritto romano sono le Institutiones di Gaio, composte tra il 138 e il 161 d.C. sotto l'impero di Antonino Pio. Le Institutiones era il manuale su cui si preparavano gli studenti dell'epoca, scritto in un latino semplice perché il linguaggio giuridico era semplice. Su questo manuale si sono formati i giuristi dell'epoca.
Secondo il manuale di Gaio, il diritto era organizzato in tre ambiti: persone, res e azioni. Le Institutiones di Gaio sono divise in 4 libri: il primo libro è dedicato alle persone, il secondo e il terzo alle res, ed il quarto alle azioni.
Nel primo libro Gaio dice che le PERSONE si dividono in libere e serve. Nel secondo e nel terzo libro, Gaio fa sempre una suddivisione e parla di: successioni, modi di acquisto della proprietà, obbligazioni e diritti reali. Nel quarto libro parla delle azioni processuali.
Giustiniano, poi, con l'emanazione del Digesto,
impose quest'ultimo con opera di riferimento, oscurando così le Institutiones di Gaio. Nel 1816, dopo il congresso di Vienna, in tema di diritto vi erano 2 correnti di pensiero. 1) Secondo un primo gruppo di intellettuali era necessario riscrivere la storia dell'Europa partendo dal diritto romano, cioè dalle sue radici storiche. 2) Secondo altri, invece, ci si doveva ispirare al diritto romano così come era stato codificato da Giustiniano. In questo clima storico un giurista tedesco, Nibur, trovò le lettere di San Girolamo e nello stesso manoscritto vi era anche il manuale "Institutiones" di Gaio. Nel 1816 Nibur, per riportare alla luce il manuale di Gaio, usò un potente solvente che purtroppo, però, distrusse circa 1/5 dell'opera di Gaio. Questo episodio è sintomo che l'opera di Gaio fu offuscata da quella di Giustiniano, tanto che sul manuale di Gaio erano state trascritte le lettere di San Girolamo. Dopol'età dei Severi (i Severi, tranne una breve interruzione, governarono tra la fine del II e i primi decenni del III secolo, dal 193 al 235) il diritto romano entrò in crisi, anche a causa della decadenza dell'impero romano. Non c'erano nuovi giuristi e si preferiva ripiegare su quelli precedenti. È in questi decenni che inizia a farsi strada il metodo casistico, che consiste nel vedere se in precedenza un giurista si fosse pronunciato su quell'argomento, ed il giudice si trovava vincolato a quella precedente sentenza nel caso in cui ci fosse. Fu così che Valentiniano nei III secolo "codificò" in una Costituzione il metodo casistico, stabilendo che nelle corti di giustizia potevano essere proposti i pareri solo di 5 giuristi dell'età classica quali Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino. Valentiniano stabilì 3 regole a cui dovevano attenersi gli avvocati. Solo le opinioni di questi 5 giuristi potevano.essere utilizzate dagli avvocati (primaregola).Nel caso in cui sulla controversia si aveva più un parere, valeva il parere della