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Partizioni, fonti, interpretazione del diritto

Partizioni sistematiche del diritto oggettivo

Il diritto può essere considerato da due punti di vista, pubblico e privato. Il diritto pubblico si riferisce all’assetto della comunità di Roma, mentre il diritto privato attiene all’interesse delle singole persone.

Il diritto privato

È l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti fra cittadini o altri soggetti privati. Es: io ho diritto a disporre di una cosa che mi appartiene (diritto di proprietà).

Il diritto pubblico

È l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti fra Stati, nonché fra Stato e altri enti pubblici. Es: l’interesse dello Stato a mantenere l’ordine al proprio interno. Anche i diritti qualificati come pubblici perseguono in realtà il fine di proteggere interessi di persone singole. Ad esempio, l’uccisione di una persona, se prima era considerato un fatto strettamente privato e lesivo all’individuo e alla sua famiglia, successivamente con i romani mutò questa concezione e si sottolineò come la vita umana fosse un valore di tutti poiché il popolo romano era appunto composto da singole persone.

È principio romano quello che recita: il diritto pubblico non può essere modificato dalle convenzioni concluse dai privati. Il senso di questo principio è che mentre i privati possono regolare liberamente i propri interessi mediante la composizione volontaria dei conflitti di interesse, la volontà dei privati non può derogare a norme di diritto pubblico (es. non potranno concludere accordi in cui una persona dia all’altra, dietro compenso, l’incarico di uccidere un terzo). In relazione al principio che “la volontà dei privati non può derogare a norme di diritto pubblico”, può richiamarsi la tripartizione, operata dalla dottrina moderna: norme imperative che sono inderogabili; norme dispositive che possono essere derogabili da parte di privati; norme suppletive che operano solo quando i privati non abbiano fatto ricorso alla composizione volontaria dei conflitti.

Nella concezione romana, diversamente che in quella odierna, ogni volta che il popolo romano (o Stato) si trovava ad agire in rapporto con gli altri, la sua attività veniva disciplinata dalle norme di diritto pubblico. Oggi per valutare se un rapporto giuridico sia regolato dal diritto pubblico o dal diritto privato ci si riferisce alla natura, prevalentemente collettiva o prevalentemente individuale. Quando lo Stato agisce per attuare in modo immediato un pubblico interesse, il rapporto giuridico in questione rientra nella disciplina normativa di diritto pubblico, nella quale la parte pubblica viene a trovarsi in posizione di supremazia rispetto alla parte privata.

Partizioni sistematiche del diritto oggettivo ius commune, ius singulare, privilegium

Si possono distinguere norme di diritto che hanno per destinatari tutti i soggetti di una comunità, ius commune; e norme di diritto speciale le quali contengono previsioni riservate, ius singulare. Sono, ad esempio, di diritto comune le norme che tutelano l’interesse di chiunque a disporre delle cose proprie per il periodo successivo alla morte, prescrivendo quindi un testamento scritto. Era di diritto speciale, la norma che non consentiva ai magistrati romani di essere perseguiti con azioni penali relative a reati nel corso dell’anno di esercizio della carica.

Privilegium: era un provvedimento diretto a danneggiare una persona politicamente malvista. Successivamente durante l’età imperiale, i privilegia mutarono di significato, venendo ad assumere quello di trattamento normativo più favorevole.

Precisazioni terminologiche su Stato, legge e norma

Se si considera che l’attuale concetto di Stato è di formazione relativamente moderna, si avverte come l’impiego di detto termine, in relazione all’esposizione generale del diritto, debba essere ridotto al minimo indispensabile. La norma non va in nessun caso confusa con la legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto.

Fonti del diritto

Sono fonti del diritto i fatti o gli atti che producono o contengono le norme del diritto. Le fonti di produz...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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