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Partizioni sistematiche del diritto oggettivo

Ius commune, ius singulare, privilegium: Si possono distinguere norme di diritto che hanno per destinatari tutti i soggetti di una comunità, ius commune; e norme di diritto speciale le quali contengono previsioni riservate, ius singulare. Sono, ad esempio, di diritto comune le norme che tutelano l'interesse di chiunque a disporre delle cose proprie per il periodo successivo alla morte, prescrivendo quindi un testamento scritto. Era di diritto speciale, la norma che non consentiva ai magistrati romani di essere perseguiti con azioni penali relative a reati nel corso dell'anno di esercizio della carica. Privilegium: era un provvedimento diretto a danneggiare una persona politicamente malvista. Successivamente durante l'età imperiale, i privilegia mutarono di significato, venendo ad assumere quello di trattamento normativo più favorevole.

Precisazioni terminologiche su stato, legge e norma: Se si considera che...

l'attuale concetto di Stato è diformazione relativamente moderna, si avverte come l'impiego di detto termine, in relazione all'esposizione generale del diritto, debba essere ridotto al minimo indispensabile. La norma non va in nessun caso confusa con la legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto.
  1. FONTI DEL DIRITTO: sono fonti del diritto i fatti o gli atti che producono o contengono le norme del diritto. Le fonti di produzione sono ciascun atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Le fonti di cognizione sono i documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale.
  2. Dal punto di vista dell'esposizione delle fonti di produzione, suddivideremo la storia romana in tre periodi. Il primo corre dalle origini tradizionali della città 753 A.C., al 150 A.C. quando...

Iniziò a svilupparsi stabilmente un diritto dei magistrati; il secondo periodo comprende gli anni che vanno dalla metà del 2° secolo A.C alla prima metà del 3° secolo D.C, quando si conclude il periodo della giurisprudenza classica quale fonte del diritto; il terzo periodo va dalla morte di Alessandro Severo fino alla morte nel 565 dell'imperatore Giustiniano, al quale è dovuta l'iniziativa della grande raccolta delle fonti di cognizione.

11-IL PERIODO ANTICO E IL IUS CIVILE: La costituzione romana del primo periodo si modellò sullo schema dello Stato-città. Magistrati, consiglio di anziani (senato) e assemblee dei cittadini (comizio), erano i tre organi costitutivi. Durante questo periodo, corrispondente a una civiltà di allevatori di bestiame e di contadini soldato, la fonte di gran lunga prevalente fu la mores. I mores erano fonte non autoritativa a carattere consuetudinario e tradizionale che si tramandava attraverso le

generazioni. L'insieme delle regole prodotte dai mores aveva per destinatari i quirites, antichissima denominazione dei cittadini romani e si chiamava perciò ius quiritium, il diritto dei quiriti. Il ius quiritium costituì il diritto oggettivo durante l'età della monarchia, nel corso della quale al vertice della città-stato, stava un magistrato unico avente la qualifica di rex. Dopo la transizione dalla monarchia alla repubblica, avvenuta verso la fine del 6° secolo A.C, il rex fu sostituito da una coppia di magistrati supremi denominati praetor maximus e praetor minor. L'inizio della repubblica coincise con l'insorgere di un grave conflitto sociale tra i patrizi e i plebei. Il complicarsi della vita sociale coincise con l'abbandono del termine quirites per il più generico cives, cittadini. Ai "pontefici-consulenti" venne affidato il compito sia di intervenire in caso di conflitti di interesse da compor reinterpretando.appunto i mores sia di tramandare gli stessi mores negli anni. Dopo l'avvento della fase repubblicana dello stato-città, alla fonte consuetudinaria delle norme si venne aggiungendo una fonte autoritativa, che fu denominata lex: essa consisteva in un provvedimento deliberato dall'assemblea del popolo su proposta di un magistrato, munita di approvazione del senato. Ciascuna lex conteneva una o più norme giuridiche, messe per iscritto in un testo. Quindi, possiamo affermare che nel primo periodo fino a tutta la repubblica, il diritto romano rimase nel suo complesso un ordinamento a carattere consuetudinario e giurisprudenziale. 12-LA GIURISDIZIONE DEL PRETORE E GLI EDITTI: Il compito primario della giurisdizione era la scelta e la dichiarazione delle norme secondo le quali ciascun conflitto avrebbe dovuto essere deciso. La funzione giurisdizionale era svolta in Roma da uno dei magistrati. Successivamente, questo compito passò nelle mani del pretore urbano il cuiper la creazione di nuove norme giuridiche. L'editto del pretore era quindi uno strumento fondamentale per garantire l'equità e la giustizia nel processo civile romano. Il processo civile romano coinvolgeva quattro soggetti principali: l'attore, che era colui che intentava la causa per far valere il proprio interesse individuale; il convenuto, che era l'altra parte coinvolta nella controversia; il magistrato, che aveva il compito di presiedere alla risoluzione della controversia; e infine il giudice privato, chiamato "iudex", che aveva il compito di esprimere un'opinione sulla causa. Il giudice privato, o iudex, era un soggetto privato incaricato di conoscere e giudicare la singola causa. Per garantire l'imparzialità e la correttezza del processo, il pretore rendeva pubblici i criteri che avrebbe seguito nell'istruire i giudici nominati per ogni causa. Queste promesse generali di istruzione ai futuri giudici erano chiamate editto. Secondo il giurista romano Papiniano, l'editto del pretore aveva lo scopo di completare, spiegare e migliorare il diritto civile, diventando un importante veicolo per la creazione di nuove norme giuridiche. L'editto del pretore rappresentava quindi un elemento chiave nel processo civile romano, garantendo l'equità e la giustizia nel sistema giuridico.

Per l'evoluzione del diritto civile romano. Nel tempo, dunque, si venne consolidando una serie di norme ripetute da ogni pretore che prese nome di edictum tralaticium, cioè di "editto trasmesso" quasi in via ereditaria da un pretore al proprio successore, che l'avrebbe quindi integrato e rinnovato.

13-IL IUS HONORARIUM NEL SISTEMA DEL DIRITTO OGGETTIVO: - Esempio di clausola edittale: "se taluno afferma che un altro gli è debitore di una somma di denaro, io rilascerò al giudice un'istruzione nei termini seguenti: se risulta che Caio è debito verso Tizio di una somma determinata, in conformità di una norma del diritto civile, il giudice condanni Caio a pagare quella somma a Tizio, se non risulta lo assolva." In questo caso l'editto pretorio viene a confermare una preesistente norma di ius civile. Ma l'editto perpetuo può anche contenere una clausola come la seguente: "se si presenterà taluno a reclamare"

che gli è stata negata la restituzione di una cosa che era stata affidata in custodia, io concederò contro colui che si era assunto la custodia della cosa un giudizio in questi termini: se risulta che per comportamento doloso di Caio la cosa di cui si discute non è stata restituita a Tizio, il giudice condanni Caio a pagare a Tizio il valore in denaro della cosa; se non risulta, assolva". Con tali parole il pretore non richiama a una norma già stabilita dalla ius civile, ma dal suo editto perpetuo. Il ius honorarium è il sistema di norme che nel periodo successivo al 367 a.C. venne introdotto dai magistrati romani al fine di colmare le lacune dell'ormai obsoleto ius civile, sempre più inadeguato a regolare la crescente società di Roma in un periodo di grande espansione geografica, militare ed economica. Definizione di azione civile e azione magistratuale: si parlerà di azione civile quando a fondamento del procedimento è portata.

Una regola di ius civile, che l'editto si limiterà a confermare e il processo che ne seguirà verrà appunto condotto secondo la struttura di un'azione civile; si parlerà di azione magistratuale quando il fondamento del processo non risiede nella ius civile ma dovrà essere il pretore, attraverso l'editto, a indirizzarlo verso giusta sentenza.

14-IUS CIVILE E IUS HONORARIUM: Sotto il profilo storico lo ius honoratium è stato di importanza fondamentale poiché molti rapporti sociali furono risolti grazie ad esso, e il diritto romano si arricchì di molti istituti e mezzi giuridici nuovi. Specialmente nel periodo della sua formazione, il diritto onorario è apparso come un diritto più agile e progressivo nei confronti del diritto civile. Ma dopo Adriano, nel 2° secolo D.C, il testo dell'editto perpetuo si fissa in modo definitivo non apportando quindi più alcuna fonte nel ius honoratium, mentre le nuove.

fonti che si vengono affermando confluiscono nel ius civile. Le posizioni quindi si invertono e il sistema più innovativo torna ad essere lo ius civile.

15-LE NORME ROMANE DI IUS GENTIUM:

Lo ius gentium è l'insieme di regole che ha la sua fonte nella ragione naturale. Esso si contrappone concettualmente allo ius civile quale diritto proprio di ciascun cittadino romano. I primi vagiti dello ius gentium posso essere collocati all'espansione vertiginosa in Roma dei traffici commerciali. Allorché a Roma si riversarono mercanti e peregrini da ogni città del mondo conosciuto si impose con immediata evidenza il problema del diritto applicabile alle controversie che riguardano gli stranieri. Inutilizzabile lo ius civile, il pretore potrà oltrepassare i limiti dello ius civile e applicare alle controversie tra i peregrini o tra peregrini e cives le regole nel suo editto. Questo tipo di controversie diventò così frequente nella prassi giudiziaria.

Che venne creato un secondo pretore, il pretore pellegrino, da affiancare a quello già esistente, che assunse il nome di praetor urbanus. Con il passare dei secoli, le norme codificate nell'editto del praetor peregrinus furono applicate anche ai rapporti tra i cives.

16-LE NORME CONSUETUDINARIE: La consuetudine può definirsi il comportamento costante dei consociati con il convincimento di ubbidire a una regola di diritto. La consuetudine consta di due elementi: un elemento obiettivo, il comportamento costante dei consociati, e un elemento subbiettivo, la convinzione di ubbidire a una regola di diritto.

17-LE NORME PRODOTTE DA FONTI AUTORITATIVE: l'evoluzione del sistema delle fonti, nelle varie fasi di sviluppo del sistema romano:

a)-primo periodo-Nella fase del diritto quiritario, sola fonte è dapprima la consuetudine, la quale non era fonte autoritativa, poi ricordiamo la legge comiziale, la quale legge trae origine dall'accordo tra il magistrato e l'assemblea.

delpopolo.b)-età classica(fine 1°A.C/metà del 3°secolo D.C)-Accanto al ius civile,la consuetudine e la legge comiziale,si pongono dapprima il ius gentium e successivamente il ius honorarium. Successivamente con l’avvento del principato ci furono conseguenze notevoli nel campo delle fonti del diritto: ricordiamo il senatoconsulto,

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A.A. 2008-2009
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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