Età monarchica
Leggende relative al periodo regio
Sia Livio che Dionigi di Alicarnasso raccontano di Enea e di suo figlio Ascanio, fondatore di Alba Longa. L'ultimo re di Alba ebbe due figli, Amulio e Numitore; Amulio detronizzò Numitore, ma dalla figlia di questʼultimo, Rea Silvia, nacquero due gemelli, Romolo e Remo. Romolo, esule da Alba Longa, avrebbe fondato Roma, ponendole a capo un Rex e suddividendone la popolazione in tre tribù (Ramnes, Tities, Luceres).
A lui risalirebbero anche i comizi curiati, il Senato composto da 100 membri e la divisione della popolazione in patrizi e plebei. Egli avrebbe governato come i magistrati repubblicani, vale a dire, presentando le leggi ai comizi e rispettando i pareri del Senato. Altrettanto avrebbero fatto i suoi successori latini: Numa Pompilio (cui sono attribuite le istituzioni religiose), Tullo Ostilio (che fondò Ostia e distrusse Alba Longa), Anco Marzio (che ingrandì la città).
Alla morte di quest’ultimo sarebbe salito al trono Tarquinio Prisco, di origine etrusca, che avrebbe dato alla regalità gli attributi esteriori del comando e governato dispoticamente. Successivamente avrebbe regnato Servio Tullio, non etrusco, al quale sono attribuite alcune riforme di carattere popolare. Infine sarebbe salito al trono Tarquinio il Superbo che avrebbe governato da tiranno. Quest’ultimo avrebbe recato offesa ad una matrona e sarebbe stato perciò detronizzato (509 a.C.) demarcando il passaggio dall’età monarchica a quella repubblicana.
In realtà i primi due re non sono mai esistiti ma sono eroi eponimi. Il numero di re che ci è stato tramandato è un numero sacro ma in realtà sono senz’altro stati più numerosi. A partire dalla dominazione etrusca la città si popola notevolmente e si assiste ad un cambiamento in senso commerciale dell’economia locale (trattato commerciale con Cartagine). Non c’è ancora espansione coloniale in quanto la città antica è “città-stato”.
L'origine storica di Roma
Ipotesi sulle origini storiche
Sulle origini storiche di Roma sono state avanzate molte ipotesi basate su ricerche archeologiche e glottologiche. Alcuni studiosi sostengono l’esistenza di Roma già prima della dominazione etrusca; altri propendono per l’origine etrusca.
Roma come città latino-sabina
Per gli studiosi che sostengono tale ipotesi, i primi stanziamenti nella zona latina risalgono al X secolo e la città sarebbe sorta, non per associazione, ma per successivi ampliamenti di un nucleo primitivo durante i secoli IX e XIII a.C.
Roma come città etrusca
Per i sostenitori di tale ipotesi esistono tracce di stanziamenti pre-etruschi sul Palatino ma questi rappresentavano solo confederazioni fra villaggi. Furono gli etruschi i primi a introdurre il tipo della “città-stato” in Italia. Comunque, se Roma non è propriamente di origine etrusca, è etrusca senz’altro la Costituzione cittadina.
Il processo formativo della città
Distinzione della popolazione fra patrizi e plebei
La storiografia moderna pone come organismo originario la familia, facendo derivare da questa organismi più ampi come la gens e la civitas. Questa opinione non tiene conto della circostanza che l’organizzazione primitiva non era la famiglia, ma la comunità indifferenziata.
L’ipotesi più probabile è quindi quella gentilizia – cioè di una federazione di gentes – che, pur non disconoscendo la possibilità di una formazione delle gentes nell’ambito di più vaste comunità, né la compresenza di organismi minori, riconosce alla gens il carattere di una organizzazione politica. Si ha una città stato solo se esiste una economia commerciale; infatti ad un’economia agricola corrisponde una struttura gentilizia, aristocratica, gerarchica, territoriale, che non conosce lo schiavo, ma solo il cliente che è elemento estraneo con esclusivi compiti di difesa.
La città-stato è un modello etrusco. Nel 754 a.C. gli etruschi ebbero la loro massima espansione territoriale a sud, e giunsero al Tevere; all’altezza dell’isola Tiberina fondarono la loro più avanzata base commerciale, trovandovi però una popolazione locale a struttura tribale (gentilizia). Nacque così un lunghissimo conflitto tra il modello etrusco importato della città-stato e quello latino locale (gentes).
In una prima fase la struttura gentilizia ebbe la meglio perché più solida (è il periodo in cui le assemblee sono divise per curie); nella seconda fase i re acquisirono maggior potere ed entrarono in contrasto con il Senato di origine gentilizia (è il periodo dei comizi centuriati divisi per censo). Si ebbe dunque un cambiamento sociale, politico ed economico, insomma il passaggio da un modello politico statico ad uno senatorio dinamico. In quel periodo i clienti si staccarono dalla gens e si unirono al resto della plebe di origine alluvionale.
L’elemento razziale può perciò essere preso in considerazione per spiegare la differenza tra patriziato e plebe, ma solo riguardo alla maggiore omogeneità del patriziato. Oltre alla struttura socio-politica, il divario tra patrizi e plebei era dovuto ai diversi culti e al “connubium”.
Organi e istituzioni dell'età monarchica
Divisione in due fasi
L’età monarchica si presenta divisa in due fasi. Nella prima fase si ritiene che non esistesse una vera e propria città ma un “sinecismo”, cioè una riunione di villaggi; solo nella seconda fase si ha una vera città-stato sotto l’influenza etrusca. Nella prima fase lo stato è federativo raggruppando numerosi insiemi di individui (gentes); in questa struttura il re deve esistere in quanto costituisce la forma più semplice di legame federativo. Tale figura va intesa come coordinatrice di funzioni religiose e militari.
Nella seconda fase i re vengono presentati come figure dispotiche poiché la storia di questo periodo è scritta da elementi aristocratici contrari al potere regio. I re etruschi immettono nel diritto romano il concetto di “imperium”. L’attribuzione del potere al re avveniva con la “lex curiata de imperio” in un primo tempo rappresentata da un giuramento di fedeltà e successivamente un vero e proprio atto di sottomissione al sovrano. L’unico ostacolo era rappresentato dal Senato comunque notevolmente indebolito a partire dalla dominazione etrusca.
Il comizio curiato
Il comizio curiato, costituito da tutto il popolo, rappresenta il più antico organo che la storia di Roma ricordi. Secondo la tradizione fu Romolo a dividere la popolazione in tre tribù ed ogni tribù in 10 curie. Quanto alle competenze possiamo certamente escludere le funzioni elettorali, legislative e giurisdizionali. In effetti, anche per quanto riguarda la lex curiata de imperio occorre precisare che non si tratta di una lex o di una investitura ma di un semplice atto con cui il popolo riconosce l’autorità del magistrato supremo e si obbliga a sottostare al suo imperium.
Il Senato
Il Senato era l’assemblea dei patres o degli anziani. La dottrina ritiene che il Senato avesse un carattere originario e fosse depositario della sovranità che veniva, solo in un secondo tempo, delegata al rex. Le tre funzioni più antiche del Senato erano:
- L’interregnum, che si attuava quando veniva a mancare il rex. Gli auspici tornavano al Senato e i Senatori esercitavano l’imperium a turno per cinque giorni ciascuno;
- L’auctoritas, che consisteva in una sorta di ratifica delle deliberazioni ma non sappiamo se popolari o regie;
- Lo ius belli et pacis, che consisteva nella titolarità del diritto di concludere foedera o di decidere le guerre.
I comizi centuriati
Creazione regia furono anche i comizi centuriati, attribuiti tradizionalmente a Servio Tullio. Essi erano ordinati in 193 centurie, ordinate gerarchicamente per censo, che erano al tempo stesso distretti di leva e unità di voto. Risultavano:
| Classe | Centurie | Milizia | Censo in assi |
|---|---|---|---|
| Equestre | 18 | Cavalleria | 100.000 |
| I | 80 | Fanteria pesante | 100.000 |
| II | 20 | Fanteria pesante | 75.000 |
| III | 20 | Fanteria pesante | 50.000 |
| IV | 20 | Fanteria leggera | 25.000 |
| V | 30 | Fanteria leggera | 11.000 o 12.000 |
| Extra classem I | 2 | Aggregati alla I classe | |
| Extra classem V | 2 | Aggregati alla V classe | |
| Extra classem | 1 | Proletari esclusi dal servizio militare e dai diritti politici |
La giurisdizione civile e quella penale
Nella giurisdizione civile i poteri del re riguardano la legis actio sacramento mediante la quale egli decideva su una causa tra due individui che avevano giurato. Nella giurisdizione penale i due reati principali sono la codardia che – in quanto reato militare riguarda sempre il re – e l’omicidio. Quanto a quest’ultimo, se riguardava l’uccisione di un uomo – in quanto soggetto politico – era di competenza del re; se riguardava l’uccisione di una donna era di competenza della famiglia. In quest’età primitiva alla base del processo penale stava il concetto di espiazione sacrale. I tipi di espiazione erano due: la consecratio, cioè l’esclusione dell’individuo dalla collettività; il deonecari, cioè l’uccisione del colpevole per reati molto gravi quali la proditio (il tradimento), la seditio (la ribellione), la defectio (la diserzione), la perduellio (alto tradimento) e il parricidium.
L'età repubblicana
Racconto tradizionale circa la caduta della monarchia
Nel 509, secondo la tradizione, si passa dalla monarchia alla Repubblica. Secondo alcuni (Arangio Ruiz) tale passaggio fu lento e graduale e il re divenne “sommo sacerdote” (rex sacrorum). Oggi si ritiene comunemente che il passaggio alla Repubblica fu traumatico. La tradizione parla di un oltraggio ad una matrona da parte di Tarquinio il Superbo e di una conseguente rivolta popolare. Questa sarebbe stata seguita immediatamente dall’elezione della prima coppia consolare, che avrebbe mantenuto ogni prerogativa regia (imperium) con in più il diritto di veto sulle decisioni del collega.
In realtà, nel 524 ad Ariccia vi fu una battaglia che segnò il declino irreversibile degli etruschi. Roma – con la cacciata dei Re – si scrollò di dosso il dominio regio di origine etrusca, estraneo ai propri schemi politici. In quest’ottica vanno visti gli scontri con Porsenna, re di Chiusi, che cercava di ripristinare a Roma la monarchia sostenuto dalla plebe urbana, da sempre monarchica e antiaristocratica.
Le secessioni della plebe
Nel 494 il contrasto tra patrizi e plebei causò la creazione dei tribuni della plebe: è la prima secessione plebea. La plebe faceva giuramento (sacramentum) ai suoi magistrati (tribuni plebis) e creava le leggi sacrate. In età monarchica i tribuni erano esistiti come tribuni militum, le forme di magistrati più vicine al popolo. La plebe si impegnava a difendere in armi i propri magistrati (coniuratio). I tribuni portavano aiuto alla plebe (auxilium) minacciando nuove secessioni e con il potere di intercessio. La prima secessione si concluse con l’ambasceria di Menenio Agrippa. Oltre a nuove terre e al riconoscimento delle proprie magistrature i plebei chiedevano l’accesso a tutte le magistrature dello Stato e l’abolizione del connubium.
Il decemvirato e le leggi delle XII tavole
Nel 451 sarebbero state soppresse, secondo la tradizione, tutte le magistrature, e sarebbe stato creato, su proposta del tribuno Trentilio Arsa, un collegio di 10 magistrati con il compito di legiferare (decemviri legibus scribundis). L’anno successivo, in un secondo collegio, sarebbero stati eletti anche alcuni plebei, ma a causa del loro comportamento tirannico i secondi decemviri sarebbero stati rovesciati. Lo scopo delle leggi delle XII tavole – opera dei decemviri – era quello di mettere alla pari tutte le classi dei cittadini: infatti le leggi contenute nelle tavole non erano nuove, ma essendo scritte erano certe.
Quanto alla natura del decemvirato, secondo il De Martino si tratterebbe di una magistratura permanente, e perciò avrebbe preso il posto dei consoli e dei tribuni della plebe. Le XII tavole si possono dividere per argomenti:
| Tavola | Argomento |
|---|---|
| I, II e III | Processo |
| IV | Diritto di famiglia |
| V | Eredità |
| VI | Negozi giuridici |
| VII | Norme sulla proprietà immobiliare |
| VIII e IX | Delitti e processo criminale |
| X | Norme di carattere Costituzionale |
| XI e XII | Appendici |
La prima legge delle tavole riguarda l’estinzione del debito e la punizione del debitore moroso (con garanzie per il debitore). Seguono leggi che riguardano l’emancipazione dei figli, la manus sulla moglie, la tutela di minori e incapaci, l’interpretazione restrittiva degli atti del contratto, la mancipatio e la in iure cessio. Vi sono poi leggi sui piccoli fondi, contro i procedimenti magici, contro il furto e l’omicidio, sulla sovranità del popolo.
Le norme a carattere costituzionale riguardano:
- Una legge sui rapporti tra patrono e cliente;
- Una legge contro l’irrogazione di privilegi;
- Una legge che attribuisce alla decisioni del popolo valore di legge;
- Una legge sulla provocatio ad populum.
Dalle leggi Valerie Orazie alle leggi Licinie Sestie
Le leggi Valerie Orazie – dal nome dei consoli del 449 – sono favorevoli alla plebe:
- Lex de provocatione: le magistrature ordinarie si ricostituiscono e va ribadito il principio della provocatio;
- Lex de tribunicia potestate: il patriziato accetta tale magistratura;
- Lex de plebiscitis: per la quale hanno valore di legge le deliberazioni del “concilium plebis” accolte dal Senato (sicuramente falsa);
- Una legge che affida agli edili plebei il controllo dei Senatoconsulti.
Con la successiva legge Canuleia del 445 cadono le tavole inique e si attua l’unità cittadina. Dal 449 al 367 non vi fu il consolato, che fu sostituito dal collegio dei tribuni militum con potestas consolare, tra i quali due erano eponimi (i loro nomi cioè, venivano scritti nei fasti capitolini). A partire dal 367 esistono per la storia del diritto romano dati sicuri.
Le leggi Licinie Sestie del 367 reintroducono il consolato – al quale venivano ammessi ora anche i plebei – introducono la nuova magistratura della pretura, stabiliscono l’estensione di agro pubblico che ogni privato può possedere, e dettano norme riguardanti l’aes alienum. Si è ormai arrivati alla completa fusione della classe dirigente patrizia con quella plebea: nasce così la nobilitas che sarà comunque una casta chiusa.
Le leggi Licinie Sestie
- La prima legge stabilisce definitivamente che gli auspici possono essere presi anche da plebei: anche se la divisione delle due cariche non fu sempre rispettata, il principio era stato posto;
- La legge sui debiti (aes alienum) fa parte di una lunga serie che si concluderà nel 326 con la lex Petelia Papiria (che abrogherà la schiavitù per i debiti);
- La legge sull’agro pubblico vietava di occupare una misura di agro pubblico superiore a 500 iugeri a persona (+250 per ogni figlio maschio), ma fu spesso frodata;
- La legge sul pretore riserva al mondo patrizio l’esercizio dell’attività giurisdizionale. Il potere del pretore si basa sulle leges actiones. Esse sono quattro:
- La legis actio sacramento e per iudicis arbitrive postulationem, a carattere cognitorio;
- Per manus iniectionem e per pignoris capionem, a carattere esecutivo.
Il tentativo di far rimanere le formule giudiziarie nell’ambito gentilizio terminò nel 337 con l’elezione alla pretura del plebeo Publio Filone.
Magistrature importanti
Magistrature importanti furono poi i censori, gli edili e i questori. Quanto al tribunato, esso non era ormai altro che il primo gradino della carriera politica. Con il principio della collegialità, infatti, la carica contestataria del tribunato decadde, perché, potendo ogni tribuno opporre il veto alle proposte di un collega, all’aristocrazia bastava controllarne uno. I magistrati supremi avevano la potestas e l’imperium:
- La potestas era la facoltà di esprimere la propria volontà come la volontà dello Stato e si manifestava nei seguenti poteri:
- Ius edicendi, cioè la facoltà di pubblicare nel foro gli edicta;
- Ius agendi cum populo o cum plebe, la facoltà di convocare i comitia e i concilia;
- Ius agendi cum patribus, la facoltà di convocare e presiedere il Senato;
- L’imperium consisteva nella supremazia assoluta e comprendeva:
- Il supremo comando militare;
- La potestà di fare la leva;
- Il diritto di presentare proposte di legge al comizio;
- La facoltà di arrestare e punire cittadini;
- L’amministrazione della giustizia.
Organi e istituzioni dell'età repubblicana
Le caratteristiche degli organi dell’ordinamento romano non devono essere intese come immutabili durante tutto il periodo repubblicano. Dal 367 al 283 si assiste infatti ad un periodo di assestamento caratterizzato dalla necessità di eliminare gli ultimi contrasti fra patrizi e plebei; tra il 283 e il 146 i vari organi di governo si armonizzarono e dettero vita al governo repubblicano; fra il 146 e il 27 la lunga crisi della repubblica determinò la corruzione e la scomparsa della armonia e dell’equilibrio del periodo precedente.
Il Senato nell’età repubblicana assume una posizione di notevole importanza: mentre teoricamente il suo parere non vincolava i magistrati, di fatto essi risultarono i meri esecutori di una volontà politica che si formava indipendentemente da loro nell’ambito senatorio.
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