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Il regno di Nerone e i Flavi

Nerone era figlio di Domizio Enobarbo e di Agrippina. Anche lui, come Caligola, fu inizialmente un buon imperatore ma tentò poi di instaurare una monarchia ellenistica di carattere assoluto. Concesse la cittadinanza romana ai Greci. Nel 64 si assiste alla svalutazione della moneta d'oro (impiegata per la tesaurizzazione) rispetto a quella d'argento (impiegata per i commerci): ciò comportò la rovina di molte famiglie Senatorie. Il 69 fu l'anno dei "quattro imperatori", Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano. Alla morte di Nerone, infatti, seguirono vari pronunciamenti, sia militari che Senatori, che ebbero il valore di una rivincita contro il regno di tipo ellenistico. Galba era un vecchio Senatore, restò pochissimo al potere e morì in una sommossa. A lui la tradizione attribuisce un discorso - il manifesto ideologico della futura età aurea dell'impero - riguardo all'adozione del

successore da parte del principe. Caratteristica di Galba è il tentativo di conciliare il potere Senatorio e la costituzione del Principato: ma i tempi non sono maturi e Galba verrà ucciso durante un tumulto della plebe urbana.

Otone e Vitellio

Otone [nel riquadro], uomo ricchissimo, restò pochissimo al potere perché contemporaneamente si sollevarono gli eserciti stanziati sul Reno, che elessero imperatore Vitellio, e quelli stanziati in Palestina che elessero imperatore Vespasiano. Vitellio sconfisse Otone nei pressi di Cremona ma a sua volta venne sconfitto da Vespasiano.

Vespasiano

Vespasiano è il fondatore della dinastia dei Flavi: di origini modeste, è il prototipo dell’imperatore eletto dal suo esercito. Con Vespasiano, a capo dell’apparato burocratico creato da Claudio cominciarono a trovarsi – affiancati dai liberti imperiali – i cavalieri. Nel 70 Gerusalemme fu conquistata e iniziò la diaspora ebraica. Fu concessa la

Cittadinanza anche agli spagnoli e iniziò a delinearsi la divisione fra Occidente romano e Oriente non romano.

Vespasiano riassestò le finanze statali, applicando un severo regime di economie nelle pubbliche spese e vendendo i beni accumulati dai Giulio-Claudi; non si appoggiò ufficialmente all'esercito ma anzi tentò di farlo rientrare nei limiti della necessaria disciplina; non approfittò della forza militare, e restituì formalmente al Senato e ai comizi la potestà di eleggere i principi.

Risale a Vespasiano la famosa lex de imperio Vespasiani risalente al 69 o al 70:

  • discusso è il suo contenuto e il suo significato, perché mentre secondo alcuni fu un atto unitario di attribuzione dell'imperium, altri negano tale interpretazione;
  • rimane dubbio se essa vada intesa come attribuzione al solo Vespasiano di speciali poteri, o come conferma dei poteri già attribuiti ai principi a partire da Augusto;
può essere vista come prima sanzione legislativa del nuovo ordinamento costituzionale, oppure come tentativo di inserire il principato nell'ordinamento equiparandolo ad una magistratura. Tito e Domiziano Tito [nel riquadro], figlio di Vespasiano, è noto come "delizia del genere umano"; la novità del suo regno è la penetrazione del Cristianesimo in ambienti molto vicini all'imperatore. Suo fratello, Domiziano, è stato dipinto invece come un principe crudele; fu nemico del Senato che indebolì concedendo sempre più potere al consilium principis, un organo senza importanza introdotto da Augusto con funzioni consultive. Riprese la politica espansionistica e creò i campi decumati, avamposti militari. Con Domiziano si ebbe la seconda grande persecuzione cristiana dove vi morirono personaggi illustri come Flavio Clemente, cugino dell'imperatore e console. Morì in una congiura di palazzo nel 96. L'ETA'

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L'età aurea: gli Antonini.

L'età aurea è caratterizzata dalla successione adottiva degli imperatori che, come si è detto, viene ascritta da Tacito a Galba per un discorso da questi pronunciato in occasione dell'adozione di Pisone. Ogni imperatore adotta il suo successore davanti al Senato e con il consenso del Senato.

Nerva

Sotto Nerva – anziano Senatore eletto con l'iniziale opposizione dei pretoriani – si ebbe l'ultima attività legislativa delle assemblee. Egli cercò la conciliazione con il Senato, limitò la pratica dei processi per maiestas, fece applicare con minore rigore le leggi di Domiziano contro i cristiani e operò una politica di sgravi fiscali.

Traiano

Traiano, adottato da Nerva, era spagnolo e fu il primo provinciale assurto alla dignità imperiale. Integrò il Senato con provinciali e concesse la cittadinanza a tutta la parte occidentale dell'impero.

Riprese la politica espansionistica tant'è che sotto di lui l'impero conobbe la sua massima espansione con la conquista della Dacia, dell'Armenia, della Mesopotamia e della Siria. Le conquiste in occidente segnarono una forte ripresa dei traffici commerciali e infatti, in questo periodo, si svilupparono il diritto della navigazione e quello delle obbligazioni contrattuali.

Con Traiano abbiamo il primo documento imperiale che si occupa dei Cristiani. Plinio il giovane, in qualità di governatore della provincia d'Asia, chiede all'imperatore come comportarsi con i Cristiani. Traiano risponde che il governatore deve agire solo su denuncia e che i Cristiani vanno condannati non in quanto tali, ma per aver commesso reati comuni o per essersi rifiutati di far sacrifici davanti all'immagine dell'imperatore.

Adriano Con Adriano si ha la maggiore concentrazione di poteri nelle mani del principe. Egli fu alieno da conquiste esterne e si limitò

A fortificare i confini. Egli tentò un avvicinamento tra il mondo occidentale e quello orientale; fu il primo imperatore filosofo, ammiratore della cultura greca.

Con Adriano l’editto perpetuo divenne definitivo, codificato dal giurista Salvio Giuliano nel 130: è la fine dello ius honorarium. Cessata l’attività normativa del pretore, rimasero quella del Senato e quella dell’imperatore, senza dubbio più importante, consistente nelle costituzioni.

Quest’ultime vengono a specificarsi in una tipologia definitiva:

  • gli editti, disposizioni a carattere generale valide per tutto l’impero;
  • i mandati, ordini a funzionari e a magistrati in campo amministrativo e penale;
  • i rescritti e le epistole, risposte date dall’imperatore a domande scritte rivolte rispettivamente da magistrati e da privati;
  • i decreti, decisioni dell’imperatore in un processo su domanda delle parti, dei magistrati o di propria iniziativa.

Italia la giurisdizione venne divisa fra quattro consulares che si occupavano della giustizia amministrativa e civile. Antonino Pio e Marco Aurelio Il successore di Adriano, Antonino Pio, si limita a continuare l'opera del suo predecessore salvo l'abolizione dei consulares. Maggiore importanza riveste Marco Aurelio [nel riquadro], imperatore e filosofo per eccellenza. Sotto di lui viene codificato l'Editto provinciale che diventa la fonte unica del diritto per tutte le province. Egli introdusse al posto dei consulares cinque iuridici con il compito di amministrare la giustizia civile. Alla morte di Marco Aurelio, nel 180, gli succederà il figlio Commodo – anziché il suo associato Lucio Vero che morì nel 168 – e si perderà così il principio della successione adottiva. L'ordinamento giudiziario e i giuristi nel principato. In quest'epoca si assesta la riforma dell'ordinamento giudiziario iniziata da Augusto. Mentre

In età repubblicana esistevano varie forme di repressione criminale, nell'età imperiale si afferma la cognitio extra ordinem quale tipo di repressione criminale proprio del principato. Le leggi istitutive delle quaestiones perpetuae sono leggi processuali: esse definiscono molto sinteticamente l'oggetto del reato e fissano un rito processuale particolare per ciascuna quaestio. Tuttavia la quaestio è un organo giudiziario che può funzionare solo a Roma mentre adesso i cittadini romani sono ormai in tutta Europa: cambia quindi il rito processuale che va unificandosi: i reati politici vengono assunti sotto la competenza del Senato; nelle province, la giurisdizione civile viene esercitata dai funzionari imperiali, in Italia dai consulares e in seguito dagli iuridici.

Con l'unificazione dei riti processuali, delle leggi istitutive delle quaestiones perpetue rimangono in vigore solo le definizioni dei reati, arricchite e specificate per mezzo dei Senatoconsulti.

Una volta che la quaestio perpetua esiste solo come ipotesi di reato, decade il sistema accusatorio proprio dell'età repubblicana: ora il cittadino può solo sporgere denuncia al magistrato imperiale, che apre un'inchiesta. L'unificazione dei riti processuali rende inoltre possibile la contestazione di più reati davanti allo stesso organo giudicante; avviene anche una dilatazione enorme del concetto di interesse pubblico: così l'azione civile viene assorbita in parte da quella criminale. Nel campo del diritto privato, come si è detto, l'ingresso della cognitio extra ordinem provoca la decadenza del processo formulare: la formula viene sostituita dal c.d. libello, cioè da un documento scritto presentato dall'attore al magistrato. Riguardo alla giurisprudenza assistiamo ad un cambiamento di tendenza: non si mira più a creare concetti giuridici attraverso un processo diairetico, ma si esalta la casistica. Ormail'evoluzione del diritto dipende dalle costituzioni imperiali e dall'opera di interpretazione e armonizzazione dei giuristi che fanno parte del consilium principis. Tuttavia, attraverso quest'ultimo organo, ai giuristi non è dato solo di interpretare, bensì di creare norme. I Severi. L'età dei Severi è un periodo di transizione in cui si conclude il Principato e si preannunzia il Dominato. Nell'età dei Severi, le fonti normative romane tradizionali si vanno perdendo: restano solo le costituzioni imperiali. Anche l'epoca classica della giurisprudenza, iniziata con Augusto, volge al termine. L'unica opera della giurisprudenza del Principato che ci sia giunta direttamente sono le "Istitutiones" di Gaio: si tratta di una breve opera di esposizione, in forma scarsamente problematica, degli istituti privatistici del diritto romano. Il giurista di quest'epoca non crea mezzi tecnici nuovi, ma partecipa,mediante il consiliumprincipis, alla stesura delle costituzioni. Può inoltre emanare respo
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A.A. 2007-2008
22 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.