Decadenza delle legis actiones, Pugliese
Anteprima
ESTRATTO DOCUMENTO
La decadenza delle legis act iones e le leggi AEBUTIA e Iulia Iudiciorum privato
rum
Quello sopra indicato fu , a quanto sembra, l’ultimo caso in cui le legis actiones videro ampliata per
legge la loro sfera d’azione pratica. Subito dopo, la loro decadenza, che era inevitabile in quanto
per la loro struttura non potevano servire a tutelare le situazioni giuridiche derivanti dalle attività
economiche più moderne e facenti capo ai gruppi sociali più attivi, si manifestò nettamente. Cosi
intorno al 130 a.c. fu emanata una legge (la lex aebutia), che cominciò a smantellare la vecchia
procedura. In ogni caso, dopo la lex Aebutia le legis actiones, tranne quella per condicionem,
continuarono in qualche misura a praticarsi. Ma esse erano venute in odio per l’eccessivo
formalismo. I tempi erano maturi perché il processo formulare sostituisse completamente le l.a. e
questo avvenne con la lex iulia iudiciorum privatorum, che molti indizi fanno ritenere di augusto e
datare al 17 a.c. Gaio parla di due leggi iulie, una per il processo a roma, una per il processo nei
municipia(fuori roma). Di questa seconda legge la lex irnitana sembra offrire un rilevante indizio. La
lex iulia iudiciorum privatorum a roma da un lato soppresse le l.a., salvo due eccezioni, dall’altro
legalizzò il processo formulare , ossia gli attribui’ gli stessi effetti delle l.a. le eccezioni furono la l.a.
damni infecti, e la l.a. sacramento in rem. Quanto alla legalizzazione essa fu disposta per quei casi
in cui ricorrevano tre presupposti esteriori propri delle l.a: cittadinanza romana delle parti,
svolgimento del processo a roma entro un miglio dal suo pomerium, deferimento del compito di
giudicare a un singolo giudice cittadino romano. Si aveva allora un iudicium legitimum, il giudice
doveva pronunziare la sentenza nel termine fissato dalla stessa legge(18 mesi) e in cui gli effetti
della litis contestatio erano effetti civili. Se invece una o entrambe le parti erano peregrine o il
processo si svolgeva fuori di Roma o si deferiva il compito di giudicare a un giudice peregrino
oppure a un collegio di recuperatores, si aveva allora un iudicium imperio continens in quanto
l’organo giudicante poteva pronunziare la sentenza solo finchè il magistrato che l’aveva nominato
conservava l’imperium: la durata del processo era racchiusa entro l’imperium di quel magistrato. In
tale iudicium gli effetti della litis contestatio e quelli della sentenza erano pretori o onorari.
CARATTERI DEL PROCESSO FORMULARE
Tra essi il carattere preminente fu quello di deferire il giudizio su una data controversia a un organo
giudicante,scelto per questa e accettato dalle parti, e di determinare il suo compito e il suo potere
con preposizioni( appunto la formula), le uci parole, pur seguendo di solito in pratica dati schemi
,erano liberamente precisabili e combinabili dal magistrato su richiesta delle parti.
FORMULA= insieme di parole combinate liberamente in vista della finalità di dare una
qualificazione giuridica che conceda al giudice di decidere ,si deve cercare di utilizzare il minor
numero di parole.
Mentre le l.a. constavano di formulari ricalcati su precetti dei mores, delle XII tavole o di altre leggi
e pronunziati alla lettera dalle parti e dallo stesso magistrato,con limitati spazi per gli elementi
variabili, quali i nomi delle parti e l’indicazione dell’oggetto, le formule erano estranee in origine a
qualsiasi modello legislativo e rimasero sempre flessibili e malleabili al punto da potere essere
congegnate specificamente per una singola controversia .
Il processo per formula venne costruito dai pretori proprio per rendere possibile la tutela di
situazioni soggettive e la correlativa decisione di controversie, che non trovavano il loro
fondamento ne nel ius quiritum ,ne nel ius civile. Gaio parla di certa verba a proposito delle l.a. e di
concepta verba a proposito del processo formulare. Gradualmente si formarono , attraverso la
ripetizione dei casi e la corrispondente esperienza , vari modelli, e i pretori cominciarono a indicarli
a conclusione delle loro clausole edittali. Il pretore comunque poteva su richiesta dell’attore ,
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Privato Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Peppe Leo.
Acquista con carta o conto PayPal
Scarica il file tutte le volte che vuoi
Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato