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La decadenza delle legis actiones e le leggi Aebutia e Iulia iudiciorum privatorum

Quello sopra indicato fu, a quanto sembra, l’ultimo caso in cui le legis actiones videro ampliata per legge la loro sfera d’azione pratica. Subito dopo, la loro decadenza, che era inevitabile in quanto per la loro struttura non potevano servire a tutelare le situazioni giuridiche derivanti dalle attività economiche più moderne e facenti capo ai gruppi sociali più attivi, si manifestò nettamente.

Così intorno al 130 a.C. fu emanata una legge (la Lex Aebutia), che cominciò a smantellare la vecchia procedura. In ogni caso, dopo la Lex Aebutia le legis actiones, tranne quella per condicionem, continuarono in qualche misura a praticarsi. Ma esse erano venute in odio per l’eccessivo formalismo. I tempi erano maturi perché il processo formulare sostituisse completamente le l.a. e questo avvenne con la Lex Iulia iudiciorum privatorum, che molti indizi fanno ritenere di Augusto e datare al 17 a.C.

Gaio parla di due leggi iulie, una per il processo a Roma, una per il processo nei municipia (fuori Roma). Di questa seconda legge la lex irnitana sembra offrire un rilevante indizio. La Lex Iulia iudiciorum privatorum a Roma da un lato soppresse le l.a., salvo due eccezioni, dall’altro legalizzò il processo formulare, ossia gli attribuì gli stessi effetti delle l.a. Le eccezioni furono la l.a. damni infecti, e la l.a. sacramento in rem.

Quanto alla legalizzazione essa fu disposta per quei casi in cui ricorrevano tre presupposti esteriori propri delle l.a.: cittadinanza romana delle parti, svolgimento del processo a Roma entro un miglio dal suo pomerium, deferimento del compito di giudicare a un singolo giudice cittadino romano. Si aveva allora un iudicium legitimum, il giudice doveva pronunziare la sentenza nel termine fissato dalla stessa legge (18 mesi) e in cui gli effetti della litis contestatio erano effetti civili.

Se invece una o entrambe le parti erano peregrine o il processo si svolgeva fuori di Roma o si deferiva il compito di giudicare a un giudice peregrino oppure a un collegio di recuperatores, si aveva allora un iudicium imperio continens in quanto l’organo giudicante poteva pronunziare la sentenza solo finché il magistrato che l’aveva nominato conservava l’imperium: la durata del processo era racchiusa entro l’imperium di quel magistrato. In tale iudicium gli effetti della litis contestatio e quelli della sentenza erano pretori o onorari.

Caratteri del processo formulare

Tra essi il carattere preminente fu quello di deferire il giudizio su una data controversia a un organo giudicante, scelto per questa e accettato dalle parti, e di determinare il suo compito e il suo potere con precisione.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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