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Decadenza delle legis actiones, Pugliese Pag. 1
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Il processo formulare e l'importanza delle formule

Aprire le vie del processo e quindi della sentenza con una formula del tutto nuova o almeno non prevista dall'editto. Una svolta importante nell'elaborazione delle formule dovette aversi quando i cittadini romani cominciarono a servirsi del nuovo processo anche per tutelare le loro situazioni soggettive fondate sul ius quiritum o ius civile e tutelabili con l.a. Le formule dovettero allora recepire i punti essenziali dei formulari di quelle actiones, in ispecie la solenne enunciazione del suo diritto fatta dall'attore.

La possibilità di redigere la formula con riferimento specifico al caso da decidere, e in generale la sua flessibilità o adattabilità accrebbero i poteri del magistrato, il quale, mentre nelle l.a. aveva una funzione prevalentemente di controllo formale, divenne nel processo formulare arbitro del tenore della formula e della stessa possibilità per l'attore di far svolgere il processo e di conseguire la tutela processuale. Nel

contempo si accentuò la dipendenza di vari aspetti del processo dall'avolontà delle parti, e in particolare da quella del convenuto. Non solo il processo non aveva inizio e non proseguiva se non per volontà dell'attore, ma inoltre la scelta delle persone chiamate a giudicare avveniva col concorso delle parti, e soprattutto il passaggio dalla fase in iure a quella apud iudicem avveniva per effetto della litis contestatio, la quale era un accordo delle parti sulla formula e sulla persona del giudice dopo che quella era stata rilasciata o approvata e questa nominato dal magistrato. Senza accordo delle parti, e quindi senza la volontà del convenuto, l'organo giudicante non entrava in funzione e non si poteva avere pronunzia di una sentenza. MATERIE E TERRITORI IN CUI SI APPLICAVA IL PROCESSO FORMULARE Il processo per formulas inizialmente si poté applicare solo a controversie per le quali non era esperibile una l.a. E' ovvio che il processo

praticato del tutto naturalmente fuori diroma,sia in italia , sia nei territori provinciali.I MAGISTRATI E LE PARTII principali magistrati erano naturalmente quelli che del processo formulare erano stati i creatori :ilpretore ubrano e il pretore peregrino. Essi erano competenti, l'uno per le controversie tra cittadiniromani, l'altro per quelle in cui fosse parte un peregrino. Se la fase in iure si svolgeva dinanzi alpretore urbano, mentre competente sarebbe stato il pretore peregrino o viceversa, la litiscontestatio, gli atti processuali compiuti dinanzi all'organo giudicante e la sentenza da questopronunziato erano nulli. La competenza di ciascun pretore era delimitata , non soltanto sulla basedella cittadinanza delle parti,ma anche territorialmente. In linea di principio la sua competenza siestendeva a tutta l'italia, ma se il convenuto risiedeva in un municipium, una colonia o altrecircoscrizioni minori in cui esistessero magistrati muniti di iurisdictio, la

sua competenza rimaneva solo riguardo a quelle controversie che, per ragioni di valore o di materia, non potessero essere trattate da quei magistrati locali. A Roma, oltre i pretori, avevano la iurisdictio gli edili curuli, limitatamente alle controversie nascenti da vendite di schiavi o animali nei mercati e da lesioni a persone o danni a cose causati in luogo pubblico da cani, maiali o animali selvatici altrui. Nelle provincie, magistrati dotati di iurisdictio furono fin dall'inizio dell'organizzazione provinciale i
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Publisher
A.A. 2009-2010
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Privato Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Peppe Leo.