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Rapporti giuridici

Ciascuna situazione giuridicamente rilevante costituisce oggetto della combinazione fra una norma direttiva ed un’altra sanzionatoria. Ciò prevede un certo tipo di rapporto (r.g.), che intercorra fra 2 o più soggetti (sogg.g.) in relazione ad un bene della vita sociale (ogg.g.). Per effetto di ciò si determinano situazioni attive, che permettono di pretendere l’osservanza dell’obbligo a carico del sogg. passivo, e passive (obblighi o doveri), che consistono nell’impegno ad obbedire alle norme direttive (obbligo), e in caso contrario di sottostare alle eventuali sanzioni.

Tipi di rapporti giuridici

Rapp.giuridici assoluti intercorrono tra 1 o più sogg. attivi e tutti gli altri sogg.g., i quali sono tenuti a sottostare al sogg. attivo. Relativi: intercorrono tra 1 o più sogg. (attivi o passivi) che devono avere un comportamento satisfattorio nei confronti dei sogg. attivi e passano, in caso d’inosservanza ad essere sogg. passivi di un rapp. di responsabilità.

Di debito (assoluti o relativi) consistono in un vincolo che si costituisce per effetto di un fatto giuridico involontario, cioè non determinati dalla volontà degli attuali o futuri titolari del rapp. giuridico che influenzano. Di responsabilità (relativi, mai assoluti), vincolo che si pone a carico di uno o più soggetti passivi determinati, a titolo di responsabilità, per aver compiuto atti illeciti (prevede il risarcimento, cioè un rapporto giuridico ad esecuzione coatta), questi ultimi due prevedono rapp. giuridici ad esecuzione libera, che prevede la pretesa del sogg. attivo del rispetto dell’obbligo del sogg. passivo.

Pubblici, relativi all’esplicazione delle funzioni di governo e privati, per il soddisfacimento d’interessi estranei alla politica.

Il diritto romano arcaico e ordinamento della civitas quiritaria

Le origini della civiltà romana risalgono alla metà del VIII sec. a.C., epoca in cui ebbe inizio la formazione della società romana. Da allora, essa mantenne inalterate alcune caratteristiche inconfondibili, tant’è vero che i primi 4 sec. della storia romana si conoscono come civiltà quiritaria. La ragione per cui lo stato fu considerato un unicum in differenziabile va ricercata nella struttura che fu essenzialmente quella di civitas, e la sua cittadinanza ristretta ai soli membri delle gentes patriciae, cioè ai Quirites; questo stato, quindi, è diverso da quello formatosi nei secoli successivi, cioè della vera e propria repubblica.

I Quirites, erano di stirpe latino-sabina, subirono in un primo momento le famiglie etrusche. Gli etruschi appartenevano ad una stirpe non aria dell’Asia Minore. Impadronitisi della Toscana (poi Etruria), assorbirono facilmente gli italici, grazie ad un’organizzazione politico-religiosa efficiente e di un’esperienza di civiltà arricchita dai contatti coi Greci. Essi si riversarono rapidamente nella pianura padana e nell’entroterra campano.

Conflitti e integrazioni

Vinti gli etruschi, essi dovettero combattere con i Latini, facendo largo ricorso, per integrare l’esercito, alla massa di residenti non quiriti, denominata plebs, che si trovava in posizione di sudditanza e quindi esclusa dal governo cittadino. Convinta della propria indispensabilità, la plebs si riunì internamente, mettendo in atto una vera rivoluzione contro i quiriti, riuscendo poi ad ottenere l’equiparazione degli stessi nell’ambito di un nuovo stato patrizio-plebeo, la Respublica Romanorum.

Organizzazione della civitas

Altro elemento essenziale che caratterizzò il fenomeno della civitas, oltre al riconoscimento della cittadinanza ai soli patrizi, fu la concentrazione dei cives in un piccolo centro urbano (urbs) dominato dall’acropoli (arx, parte più alta e fortificata di una città, comprendente anche edifici religiosi) e circondato da un contado (villaggio); questo era il territorio dell’antica civitas. Nella c.q. i cittadini erano esclusivamente i Quirites o patricii, raccolti in un certo numero di gentes, che avevano fondato Roma o erano discendenti.

Classificazioni dei cittadini

  • Cives di piena capacità, ammessi a partecipare a tutte le funzioni di governo della civitas ed in particolare a far parte del senatus.
  • Cives di capacità limitata, ammessi soltanto ai comitia curiata, ed esclusi dalle altre funzioni di governo (maschi delle familiare sottoposti alla potestas del pater familias).
  • Cittadini nominali (mulieres) assoggettate alla potestas di un pater familias senza prospettive di liberazione.

La plebe e i clientes

In una posizione di sudditanza vi erano i plebeii e i clientes. I clientes (da cliére, obbedire) erano sudditi delle singole gentes quiritarie (o gruppi gentilizi), ed erano tenuti ad obbedire solo ad un pater familias, cui erano fiduciariamente affidati e dal quale ricevevano in cambio della protezione (patronatus). Qualora il cliente avesse tradito o abbandonato la gens o viceversa, s’incorreva in un illecito gravissimo, perché si spezzava la fides, cioè il rapporto fiduciario, dando luogo alla sanzione, la sacerta; il pater, qualora fosse stato tradito, poteva sacrificare il cliente.

Essi portavano il nomen gentilicium e partecipavano ai culti, e davano aiuto ai fini dell’economia della gens. I plebei erano tutti quelli che non avevano nobili origini; le famiglie residenti nel contado, le tribù rustiche ecc. Al di fuori vi erano gli stranieri o nemici (hostes), potenziali avversari della civitas.

Forme aggregative

Nella civiltà quiritaria erano conosciute due forme aggregative: la familia e le gens. La familia romana regolava i rapporti interni in base al criterio dell’adgnatio (ad natus, nato dopo), cioè il pater gentis, che dettava leggi, irrogava sanzioni, era padrone assoluto di vita e di morte dei suoi sottoposti. Queste regole erano dettate dai decreta gentilicia. Quindi, l’ord.g. era composto, oltre che dei decreta, anche dai mores, cioè le consuetudini.

La gens può essere accostata alla nozione di stato perché comprendeva una sua popolazione perché era composta di più famiglie. Inoltre, alle gens si univano anche i sudditi, cioè i clienti. Il governo della civitas quiritaria fu di natura patriarcale, e fu un tipo di governo chiuso, cioè al quale erano ammessi solo determinati cittadini. La partecipazione alla vita politica era consentita solo ai Quirites, e la capacità a pieno titolo riconosciuta solo ai patres familiarum, membri del senato.

Organi di governo

Organi del governo quiritario furono: il rex, il consiglio superiore direttivo (senato), l’assemblea popolare (comitia curiata) e gli uffici esecutivi e direttivi. Nella fase latino-sabina il rex era il capo civile e religioso e rappresentava il fiduciario dei patres. Il senato nacque dalla stabile e costante riunione dei patres gentium. I Comitia curiata erano le assemblee dei membri delle gentes. Nella fase etrusco-latina il rex acquisì maggiori poteri, soprattutto militari (imperium), il senato fu costituito anche dai pater familiarum, e i comitia curiata furono convocati anche solo per ricevere il formale impegno d’obbedienza al rex.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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