Cos'è la norma?
La norma è una regola di comportamento imposta all'individuo dall'ordinamento giuridico e concerne la norma giuridica.
- È inviolabile (es. non uccidere; se uccidi avrai una sanzione);
- Ha una forza effettiva;
- È cogente, ossia determina un obbligo inderogabile.
Tipi di norma
La norma può essere:
- Sociale: ha carattere consuetudinario, viene dal basso da usi e consuetudini (es. lasciare la mancia è un uso sociale, non ci sono leggi che impongono di farlo).
- Etica: nasce da convinzioni radicate nella nostra coscienza (es. aiutare le persone in difficoltà).
La norma giuridica è composta da:
- Precetto: la norma impone/prescrive un comportamento. Tale comportamento può avere una condotta positiva (fare qualcosa) o negativa (non fare qualcosa).
- Sanzione: conseguenze negative per la violazione del precetto, viola quanto prescrive la norma.
La portata della norma
- Generale: si applica a tutti i soggetti (è erga omnes) (es. legge nazionale/penale).
- Speciale: si applica solo a determinati soggetti. La validità è circoscritta per territorio o materia a determinati soggetti.
Il codice
Il codice (dal latino codex), è una raccolta ufficiale di norme giuridiche generali e vigenti. Nel passato il codex indicava un materiale scrittorio (es. pietre dove venivano incise le scritte), il codice è l'evoluzione del rotolo/pergamena.
Codici e codificazioni
L'idea di avere poche norme, certe e chiare, uguali per tutti, norme autoritative ed esaustive, nasce con il movimento dell'illuminismo. L'ultimo principio (quello esaustivo) è risultato nel tempo irrealizzabile, le risposte alle situazioni si sono modernizzate e il codice è stato integrato da delle norme. Nascono quindi le codificazioni.
L'evoluzione dei codici
- 1885: codice napoleonico in Francia
- 1/1/1900: codice civile tedesco (BGB)
- Diritto romano di Giustiniano
In Italia
- 1865: primo codice dopo l'unità d'Italia (non è più in vigore).
- 1942: secondo codice durante il fascismo (ancora in vigore).
I 4 tipi di codice
- Civile: norme sostanziali, regola i rapporti tra privati;
- Procedura civile: svolgimento processuale;
- Penale: norme carattere penale;
- Procedura penale: processo penale.
Le codificazioni nell'esperienza giuridica di Roma antica
- Leges XII tabularum (451-450 a.C.): le leggi delle 12 tavole rispondono all'esigenza del diritto di essere certo e chiaro;
- Edictum praetoris (codificato per volere di Adriano nel II secolo d.C.): editto del pretore regolava le liti tra privati. A volte il pretore applicava le norme, altre volte le inventava. L'editto era infatti emanato dal pretore all'inizio della carica e conteneva le norme che voleva applicare. Questo codice non poteva essere modificato. Con Adriano fu codificato, divenne una raccolta di norme esaustive;
- Codex Theodosianus (429 d.C.): codice teodosiano;
- Codex Justinianus o Codex Repetitae Praelectionis (534 d.C.): due codici di Giustiniano, raccolte di leggi emanate dagli imperatori. Giustiniano emana il secondo codice perché vuole che sia esaustivo e rende inattuale il precedente.
Il codice oggi non è più esaustivo, ma ci sono norme che lo integrano. I codici sono redatti da commissioni di giuristi, ognuno dei quali porta con sé la propria cultura e formazione, per questo nel codice civile permane molto del diritto romano.
Codice francese
- Liberale;
- Progressista;
- Moderno;
- Modello per gli altri paesi, si diffuse nel mondo.
Codice egiziano (1949)
- Punto di riferimento per i codici nordafricani;
- Misto.
Diritto romano in Cina
- 1978-1989: rapido sviluppo economico, completamento del sistema giuridico, riconoscimento dell'eredità giuridica del diritto romano.
Diritto romano
VIII sec a.C. - VI sec d.C.: esperienza storica di 14 secoli, esperienze sociali e giuridiche.
- Età monarchica (età arcaica);
- Età repubblicana (età arcaica);
- Prima età imperiale (età preclassica);
- Età del dominato;
- Età giustinianea.
Il diritto è frutto di un divenire storico.
Le fonti
- Di cognizione: strumenti da cui conosciamo le norme di diritto romano (es. tavoletta cerata);
- Di produzione: atti o fatti dai quali poteva essere prodotta una norma (es. il pretore creava norme).
La soggettività giuridica
La soggettività giuridica è la capacità di ciascun uomo di essere destinatario/titolare di situazioni giuridiche soggettive/individuali (diritti e obblighi).
A chi si estende la norma?
Esempio: Il divieto di uccidere può essere esteso anche a un animale? No, non è un soggetto giuridico, verrà accusato il padrone che non ha preso le giuste misure di sicurezza.
Esempio 2: Può essere destinatario del testamento un animale? No, però la signora può imporre alla nipote nel testamento di usare una parte di soldi per il gatto, per la nipote ci sarà quindi un onere (dovere che si rende necessario assolvere per conseguire un vantaggio), farà qualcosa non perché è costretta, ma perché ottiene un vantaggio (prendere l'eredità).
Gli animali non sono quindi soggetti giuridici, non sono quindi destinatari della norma.
Non rientrano solo i diritti nella soggettività giuridica, ma anche i doveri e gli oneri; ha un contenuto complesso; è riconosciuta a tutti gli esseri umani, l'unico requisito per essere destinatari di doveri e obblighi è la nascita in vita.
Esempio: Se il bambino nasce morto non può essere destinatario, se una donna è sposata con uomo che ha altri figli, la donna partorisce, il marito muore e l'eredità andrà ai figli e alla seconda moglie. L'eredità va solo ai tre figli se il bambino nasce morto, se nasce vivo si divide in quattro.
Requisiti richiesti dal diritto romano per la soggettività giuridica
- L'esistenza in rebus humanis, ossia il distacco dall'alveo materno (partus editus), in condizione vitale e con sembianze umane. Per loro i bambini morti non erano né nati, né procreati. Coloro che nascevano con delle malformazioni gravi (i contra naturam) erano considerati dei mostri (ostenta vel monstra), essi erano esclusi dal novero degli esseri umani e non erano riconosciuti dal diritto come soggetti giuridici;
- La nascita in condizioni di libertà, si guardava la condizione della madre (cioè da madre non schiava).
“La più importante divisione tra gli uomini è quella che li divide tra schiavi e liberi” (Gaio, giurista del secondo secolo d.C.).
La schiavitù nel mondo romano
- Ingenui (l'uomo nato libero);
- Liberti (liberto = ex schiavo liberato che conservava nei confronti del padrone degli obblighi, es. passare a salutarlo ogni mattina o lavorare per lui tot ore);
- Schiavi.
- L'autonomia personale o familiare: essere sui iuris, ossia non essere soggetti al potere del capo famiglia a sua volta non soggetto alla potestà del proprio padre. (Essere padre e non avere padre, soggetti sui iuris = di proprio diritto). La famiglia era strutturata su rapporti gerarchici (schiavi e liberti, figli e nuore, sposa/madre, capo famiglia e se era ancora in vita padre del capo famiglia/suocero). Quindi col padre vivente i figli non avevano libertà né autonomia patrimoniale (patria potestas). (Il figlio era alieni iuris).
La condizione all'altrui potere si aveva con la nascita in costanza di matrimonio legittimo. Per trasferire la proprietà di una cosa da venditore a compratore si utilizzava la emancipatio, questo strumento era un atto negoziale (per aes et libram) con effetti immediati che, attraverso l'adattamento della struttura dell'antica vendita reale (la mancipatio), consentiva la liberazione del figlio dalla patria potestà del padre. Il figlio poteva attraverso l'emancipazione liberarsi dalla potestà del padre. L'emancipatio consisteva nella vendita fittizia del figlio da parte del padre ad un amico di fiducia, ad ogni vendita il figlio veniva rivenduto al padre, per tre volte di seguito. Alla terza vendita il padre perdeva la patria potestà e il figlio diventava libero, quindi un soggetto di diritto autonomo. La emancipatio resiste fino ad inoltrata età imperiale e anche con l'imperatore Anastasio (fine del V e inizi del VI secolo d.C.)
Una forma semplificata di tale strumento fu introdotta da Anastasio nel 502 (emancipatio per rescriptum principis): l'imperatore concedeva la liberazione attraverso il rescritto ossia una sua legge (lex) particolare (il rescritto). Giustiniano confermò la emancipatio Anastasiana e abolì quella antica.
- Cittadinanza romana: comportava una soggettività giuridica piena per il diritto romano, la cittadinanza era un privilegio (es. votare), chi non aveva una cittadinanza piena (es. latini) o gli stranieri (peregrini) aveva una soggettività limitata (es. sine suffragi/sine matrimonio, non poteva sposarsi con una romana o non poteva votare). Ai peregrini era dato accesso solo ad alcune situazioni soggettive e atti del diritto romano:
- Avevano accesso a una forma diversa di proprietà, ossia riconosciuta dal pretore.
- Potevano accedere alla forma di processo formulare e non a quella più antica (le legis actiones).
- Non potevano compiere la sponsio, ma potevano ricorrere alla stipulatio.
Domande
- Cosa era la patria potestas?
- Cosa era l'emancipatio?
- Come si poteva liberare il figlio?
- I requisiti per la soggettività?
- Chi erano i liberti?
- Manomissioni, differenza tra quelle giuste e legittime e le altre? Nomi di quelle che fanno acquistare solo la libertà
La manomissione
La manomissione è una forma attraverso cui gli schiavi potevano essere liberati, la schiavitù non era perenne, c'era la possibilità che il dominus, o per affetto verso lo schiavo, o per utilità (poteva essergli utile perché si era arricchito) poteva liberarlo dalla potestà del suo dominus e immetterlo tra i liberi.
La manomissione è un atto negoziale che si compila secondo determinate modalità e che aveva determinati effetti giuridici. È un atto qualificato come negozio perché aveva specifici effetti giuridici; il suo contenuto era consentire la liberazione dello schiavo dalla potestà del proprio padrone e immetterlo tra i liberi.
La manomissione si poteva realizzare con diverse forme, per le sole forme legittime lo schiavo otteneva oltre alla libertà anche la cittadinanza.
Manomissione giusta e legittima
Aveva un'efficacia completa sia della libertà che della cittadinanza. Era un adattamento del mezzo attraverso cui il proprietario, di fronte a chi contestava il suo diritto di proprietà, rivendicava il bene in un processo.
- Manumissio vindicta: è un negozio formale e solenne, viene realizzata attraverso un finto processo. Il padrone con lo schiavo e l'adsertor libertatis (persona che prende le difese dello schiavo) andavano in tribunale e ponevano in essere una finta rivendicazione dello schiavo, l'adsertor diceva che lo schiavo era suo e lo toccava con un bastoncino, il padrone non dava luogo a una contesa e non diceva nulla così il magistrato metteva lo schiavo in libertà. Nel diritto giustinianeo si compirà invece una semplice dichiarazione della volontà resa dal dominus al magistrato.
- Censu: ogni 5 anni si procedeva al censimento della popolazione romana, i censori erano dei magistrati che catalogavano tutti i cittadini, la loro posizione, il loro patrimonio e le loro proprietà. Durante questa operazione il padrone poteva far liberare un proprio servo, il servo durante il censimento era scritto tra le cose di proprietà del dominus, se voleva liberarlo metteva lo schiavo nella lista dei liberi. Viene meno in età postclassica.
- Testamento: si realizzava al momento dell'apertura del testamento, il testamento aveva come disposizione più importante l'individuazione dell'erede. Il dominus poteva indicare che uno o più suoi schiavi acquistassero la libertà. Occorreva l'impiego di termini imperativi (voglio che il servo sia libero), e si potevano apporre condizioni sospensive o termini iniziali: durante la pendenza della condizione o prima della scadenza del termine il servo manomesso era detto statuliber. La più diffusa.
Altre manomissioni
Facevano acquistare solo la libertà non la cittadinanza:
- Manumissio inter amicos e per epistulam: furono introdotte da un pretore (magistrato che amministrava la giustizia). Creava o adattava dei negozi con nuove modalità e scopi. Sono forme più semplici di manomissioni, e non hanno gli stessi effetti di quelle civili.
- Manumissio inter amicos: avveniva con dichiarazione informale resa dal dominus, egli invitava degli amici a casa e dichiarava di voler liberare lo schiavo, gli amici erano testimoni di questa volontà.
- Manumissio epistulam: la volontà di liberare lo schiavo è espressa per iscritto, scriveva una lettera a degli amici.
- Manumissio per mensam: invitava il servo a sedersi al tavolo durante un banchetto (durante un convivio).
- Manumissio in ecclesia: il dominus dichiarava di voler rendere libero lo schiavo dinanzi all'assemblea dei fedeli presieduta dal vescovo, faceva acquistare anche la cittadinanza.
Tre condizioni personali
- Condizione di libero (status libertatis): con riguardo alla comunità degli uomini liberi;
- Di cittadino romano (status civitatis): con riguardo alla comunità cittadina;
- Di soggetto autonomo familiarmente, ha la patria potestà del padre (status familiae) (status personarum): con riguardo alla famiglia.
La capitis deminutio
= perdita di uno stato:
- Maxima: perdita della libertà, diventato schiavo perché fatto prigioniero di guerra;
- Media: perdita della cittadinanza;
- Minima: perdita dell'autonomia familiare.
Esempio: si otteneva con la abrogatio = atto particolare con cui un padre adottava un altro padre, uno rinuncia alla propria autonomia per sottoporsi alla potestà di un altro perché non ha un erede legittimo.
Su quali soggetti si esercitava la patria potestas?
- Sui figli legittimi e naturali: nati in costanza di matrimonio purché si trattasse di un matrimonio riconosciuto dal diritto (iustae nuptiae);
- Figlie femmine;
- Mogli dei figli: se il figlio è alieni iuris, c'è un pater familias e la nuora finisce sotto la potestà del suocero (e degli avi del marito), perché il figlio non è autonomo;
- Propria moglie;
- Figli adottivi: figli adottati secondo precisi rituali riconosciuti dallo stato, una volta parte della famiglia erano sottoposti alla volontà del capo, il pater familias, con adrogatio o adoptio;
- Liberi in mancipio: i figli non propri, erano persone libere sottoposti a questo potere (es. figlio di famiglia che fosse stato venduto dal padre ad un altro padre, dopo la vendita il figlio diventava libero in mancipio dell'acquirente, non diventava suo figlio).
La capacità di agire
Equivale all'idoneità ad operare nel mondo del diritto e quindi a compiere personalmente atti giuridici. È la capacità di muoversi nel mondo del diritto compiendo atti di rilevanza giuridica.
Il riconoscimento di tale capacità è importante per la validità degli atti che compie. La capacità giuridica si associava alla capacità di agire, tuttavia aveva la piena capacità di agire e la piena capacità giuridica solo chi è soggetto giuridico. La capacità giuridica era la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti e obblighi). Oggi viene riconosciuta anche alle persone giuridiche, prima solo a quelle fisiche. Gli schiavi non la avevano mai.
Si verificarono nel tempo delle situazioni dove a dei soggetti non giuridici venne riconosciuta la capacità di agire (es. figli). Le donne senza padre di famiglia avevano la capacità giuridica piena, ma avevano una limitata capacità di agire.
Il pater familias era l'unico soggetto ad avere:
- Soggettività giuridica piena;
- Capacità di agire piena.
Situazioni potestative del pater
- La patria potestas veniva esercitata dal pater sui figli legittimi, le figlie femmine, i figli adottivi e le mogli dei figli;
- Potestas sui liberi in mancipio: si esercitava sui figli altrui venduti al padre di un'altra famiglia; implicava una soggezione analoga a quella dei figli legittimi;
- Manus maritalis: potere del marito sulla donna, specifico del rapporto matrimoniale. Situazione attiva di un rapporto assoluto, analogo alla patria potestas e avente ad oggetto una donna esterna alla famiglia, entratavi per procreare figli al pater familias o al figlio di questi. Si esplicava sulle mulieres in manu, ovvero sulle donne entrate dall'esterno nella famiglia mediante il matrimonio accompagnato dalla conventio in manum.
La potestà
Era circoscritta ai soli maschi, puberi (aver raggiunto l'età in cui era in grado di procreare/la maturità sessuale), sui iuris e cittadini romani. Ne erano escluse le donne per il principio: “MULIER EST CAPUT ET FINIS FAMILIAE SUAE”. “La donna è origine e fine della sua famiglia”, la donna è colei che mette al mondo i figli ma non ha la patria potestas. Donne sui iuris.
Natura giuridica
Patria potestas = situazione potestativa (di potere) non...
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