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ATTI LECITI

Meri atti giuridici Atti giuridici di autonomia

provvedimenti negozi giuridici

Presupposti generali dell'attività giuridica sono: a) la soggettività giuridica(" capacità

giuridica"); b) la capacità di intendere e di volere (cd. capacità di agire). La capacità giuridica è la

capacità riconosciuta dall'ordinamento a un individuo (o a un ente immateriale ed individuato) di

essere soggetto di(alcune) situazioni giuridiche. Essa, in astratto, spetta a tutti gli esseri umani

esistenti nella cerchia dello Stato. Tuttavia è raro che un ordinamento giuridico si astenga

dall'apporre " limitazioni di capacità giuridica " a certe categorie di soggetti o certi soggetti singoli

da denominare, pertanto, come "soggetti giuridici limitati "; i soggetti giuridici limitati possono

essere tali per ragioni sociali o economiche.

“ La capacità di agire" è la capacità psico-fisica di intendere e di volere l'atto giuridico che si

compie: un requisito di cui non è pensabile sia dotato un ente immateriale e di cui anche un essere

umano può temporaneamente o permanentemente mancare. Questo il motivo per cui la

capacità di agire:a) appartiene solo ai soggetti giuridici individuali (in quali agiscono nel proprio

interesse o nell'interesse di soggetti immateriali); b) in casi eccezionali può essere riconosciuta

anche a esseri umani sprovvisti della soggettività giuridica(es. schiavi dell'antichità) ma che dia

garanzie sufficienti e concrete di provvedere adeguatamente agli interessi di un soggetto giuridico

per conto del quale agiscono:, ipotesi questa denominata della "mera capacità di agire". La

presunzione di capacità connessa alla presenza dei requisiti della cd. capacità astratta di

agire cede di fronte alla prova che un atto fu compiuto in stato di, sia pur momentanea, incapacità

di intenderlo o volerlo, cioè fu compiuto in stato di " incapacità concreta di agire". In questo caso

l'atto viene posto nel nulla, fatto eccezione per l'ipotesi che l'incapacità sia stata astutamente

preordinata dal soggetto(cd. actio libera in causa).

Gli atti giuridici di autonomia si dividono anzitutto in due categorie fondamentali: quella degli "atti

di autonomia pubblica" (o" provvedimenti " ) che vengono posti in essere dagli organi di governo

per l'attuazione di finalità di pubblico interesse; e quella degli " atti di autonomia

privata" (solitamente detti " negozi giuridici") che vengono posti in essere da privati cittadini per

l'attuazione di finalità di interesse privato. Per" negozio giuridico" si intende: un atto lecitamente

produttivo di effetti giuridici ordinativi conformi alla volontà manifestata da chi lo compie ed alla

funzione pratica che obiettivamente in grado di svolgere. Gli elementi essenziali di ogni negozio

giuridico sono:a) la" volontà " dell'autore (o degli autori) che è indirizzata da chi lo pone in

essere, non solo al compimento dell'atto in sé, ma anche alla determinazione dei suoi effetti

ordinativi; b) la forma (o manifestazione)che riveste esteriormente la volontà e la rende perciò

conoscibile agli altri; c) la causa(o causa finale) cioè la funzione che l’atto è obiettivamente in

grado di svolgere ai fini della realizzazione degli effetti.

La volontà può anche non promanare da un solo autore (cioè nell'ipotesi di" negozio

unisoggettivo" o “unilaterale”), ma può essere espressione del concorso di due o più soggetti: nel

qual caso l'unico negozio risultante si dice"negozio plurisoggettivo ". A sua volta il negozio

plurisoggettivo può essere: a) il risultato di due o più volontà che esprimono interessi convergenti e

che sono perfettamente conformi tra loro (negozio |unilaterale| collettivo: es. la deliberazione dei

partecipanti ad una comunione); b) il risultato di due o più volontà che esprimono interessi

convergenti, ma di diverso contenuto e pertanto si integrano l'una con l'altra (" negozio |

unilaterale| complesso" es. la volontà di un soggetto incapace di compiere un atto e quella

integratrice del suo curatore); c) il risultato di due o più volontà(o insiemi di volontà) che

esprimono interessi divergenti (cioè interessi di " parti "contrapposte) e si conciliano tra loro in

un" accordo", in un " consensus in idem placitum " tra coloro che lo determinano " (negozio bi-

o plurilaterale: es. Contratto di vendita). I negozi bilaterali o plurilaterali, detti anche

convenzioni, vengono spesso denominati contratti per il fatto che tale è il nome che si usa dare alla

manifestazione più diffusa(ma non l'unica) nella categoria. La loro formazione si apre con una

proposta di una delle parti e si chiude con l'accettazione dell'altra ho delle altre parti; fino a che la

proposta non è stata ricevuta dalla controparte o dalle controparti colui che l'ha formulata è libero

di revocare punti pervenga alla controparte o alle controparti almeno contemporaneamente a

quella della proposta. I negozi unilaterali(semplici oppure plurisoggettivi) sono perfetti e

irrevocabili dal momento in cui la volontà dell'unico autore ho tutte le volontà dei coautori sono

manifestate. Possono esserci però " negozi unilaterali recettizi " i quali di vengono perfetti nel

momento ora indicato, ma producono i loro effetti solo al momento in cui sono stati ricevuti da un

determinato destinatario.

La forma del negozio (o in generale di un atto giuridico) è il primo dato della sua riconoscibilità

esteriore. Essa può essere: a) una forma libera, cioè rimessa alla libera iniziativa dell'autore o

degli autori del negozio; b) una forma vincolata, la quale ultima può dipendere o da imposizione

dell'ordinamento (es. cambiale o Testamento) o da preventiva decisione dello stesso autore(o

degli stessi autori) del negozio. La forma libera è semplice mezzo di individuazione del

negozio; quella vincolata può essere invece richiesta: sia a puri scopi di individuazione (ad

probationem negoti): solo quella determinata forma può valere ad individuare il negozio, a

provarne l'esistenza); sia a scopi esistenziali (ad substantiam negotii ) cioè elemento costitutivo del

negozio, che in sua mancanza risulta invalido. La forma può essere vincolata " ad substantiam " in

tre i misure di diversa intensità: a) come elemento concorrente (negozi meramente formali: sono

quelli a forma vincolata puramente con corrente: la loro individuazione dipende non da meno

dall' accertamento della volontà e della causa); b) come elemento dominante(negozi

processualmente astratti, che sono quelli a forma vincolata dominante |es. promessa di

pagamento|); c)come elemento assorbente (negozio materialmente astratto| es. cambiale|) se la

forma ha carattere di " elemento concorrente " con gli altri elementi del negozio (volontà

manifestata,causa) non prevale sugli stessi. Se essa ha il carattere di " elemento dominante " la

sua esistenza fa presumere l'esistenza degli altri requisiti: dei quali quindi non occorre accertare

l'esistenza e la regolarità. Se ha infine il carattere di " elemento assorbente " essa riassume in sè il

negozio, togliendo ogni rilevanza agli altri elementi, la cui mancanza o il cui vizio non possono

essere in nessun caso adulti per far risultare la invalidità del negozio, ma possono solo costituire

oggetto di un accertamento giudiziale al fine di una eliminazione degli effetti già prodotti dal

negozio

La causa del negozio è la sua "causa finale" cioè la" funzione oggettiva", lo scopo cui esso è

effettivamente in grado di pervenire. Un negozio privo di causa finale (o meglio privo di una causa

finale individuabile) è invalido,così come è invalido (ed eventualmente determinativo di

responsabilità a carico del suo autore) un negozio con causa illecita, cioè diretto ad uno scopo

ingrato all'ordinamento giuridico. La causa del negozio consiste, in senso tecnico, nella funzione

che questo è positivamente in grado di svolgere nella vita sociale, ed essa non va confusa né con

la volontà né con i motivi dell'autore o degli autori.

Negozi tipici sono quelli caratterizzati, tipizzati da una certa causa e da quella soltanto; negozi a

causa plurima sono quelli posti al servizio di due o più cause; cause a negozi plurimi sono quelle

funzioni sociali, il cui adempimento può essere effettuato con diversi negozi: si tratta di cause

senza un preciso riferimento negoziale, ma adattabili a strutture negoziali svariate e quindi per così

dire autonome.

A proposito dei negozi a causa illecita (cd. negozi illeciti) vi sono vari gradi di illiceità: a) illiceità

"piena" che implica l'invalidità del negozio (ed eventualmente anche una sanzione di responsabilità

per il suo autore o i suoi autori); b) illiceità "semipiena" che indica la sola sanzione di

responsabilità per chi ha posto in opera il negozio irregolare, mantenendo tuttavia il negozio

irregolare valido; c) illiceità generica che determina solo una riprovazione formale(e sociale), del

negozio irregolare senza conseguenze giuridiche di altro genere.

Dal punto di vista della causa occorre far differenza tra:a) negozi (unilaterali e plurilaterali) "a

titolo oneroso" anche detti" di corresponsione "; b) negozi(unilaterali o plurilaterali) "a titolo

gratuito", anche detti di " gratificazione". i primi hanno per scopo di determinare uno scambio tra

un vantaggio che si dice che è un sacrificio che si compie(es. compravendita, i secondi hanno per

scopo di far acquistare a taluno un vantaggio senza un suo corrispondente

sacrificio (es. Prestito di denaro senza interessi, donazione).

Una suddivisione importante dei negozi plurilaterali di corresponsione, a titolo oneroso, è quella tra

negozi sinallagmatici e non sinallagmatici. Sinallagmatici (negozi a prestazioni

corrispettive) sono quei negozi plurilaterali a titolo oneroso che implicano una interdipendenza tra

gli obblighi (e le prestazioni) delle parti. A seconda del modo in cui tale interdipendenza si

verifica, si distinguono

tre specie di sinallagma: a) il sinallagma genetico, che sia quando l'obbligo di una parte verso le

altre sorge solo se ed in quanto sorgano gli obblighi reciproci delle altre parti; b) "il sinallagma

condizionale" che si ha quando l'obbligo assunto da una parte verso le altre si estingue se si

esting

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alexsoreca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni e storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Giannini Giuseppe.