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ATTI LECITI
Meri atti giuridici Atti giuridici di autonomia
provvedimenti negozi giuridici
Presupposti generali dell'attività giuridica sono: a) la soggettività giuridica(" capacità
giuridica"); b) la capacità di intendere e di volere (cd. capacità di agire). La capacità giuridica è la
capacità riconosciuta dall'ordinamento a un individuo (o a un ente immateriale ed individuato) di
essere soggetto di(alcune) situazioni giuridiche. Essa, in astratto, spetta a tutti gli esseri umani
esistenti nella cerchia dello Stato. Tuttavia è raro che un ordinamento giuridico si astenga
dall'apporre " limitazioni di capacità giuridica " a certe categorie di soggetti o certi soggetti singoli
da denominare, pertanto, come "soggetti giuridici limitati "; i soggetti giuridici limitati possono
essere tali per ragioni sociali o economiche.
“ La capacità di agire" è la capacità psico-fisica di intendere e di volere l'atto giuridico che si
compie: un requisito di cui non è pensabile sia dotato un ente immateriale e di cui anche un essere
umano può temporaneamente o permanentemente mancare. Questo il motivo per cui la
capacità di agire:a) appartiene solo ai soggetti giuridici individuali (in quali agiscono nel proprio
interesse o nell'interesse di soggetti immateriali); b) in casi eccezionali può essere riconosciuta
anche a esseri umani sprovvisti della soggettività giuridica(es. schiavi dell'antichità) ma che dia
garanzie sufficienti e concrete di provvedere adeguatamente agli interessi di un soggetto giuridico
per conto del quale agiscono:, ipotesi questa denominata della "mera capacità di agire". La
presunzione di capacità connessa alla presenza dei requisiti della cd. capacità astratta di
agire cede di fronte alla prova che un atto fu compiuto in stato di, sia pur momentanea, incapacità
di intenderlo o volerlo, cioè fu compiuto in stato di " incapacità concreta di agire". In questo caso
l'atto viene posto nel nulla, fatto eccezione per l'ipotesi che l'incapacità sia stata astutamente
preordinata dal soggetto(cd. actio libera in causa).
Gli atti giuridici di autonomia si dividono anzitutto in due categorie fondamentali: quella degli "atti
di autonomia pubblica" (o" provvedimenti " ) che vengono posti in essere dagli organi di governo
per l'attuazione di finalità di pubblico interesse; e quella degli " atti di autonomia
privata" (solitamente detti " negozi giuridici") che vengono posti in essere da privati cittadini per
l'attuazione di finalità di interesse privato. Per" negozio giuridico" si intende: un atto lecitamente
produttivo di effetti giuridici ordinativi conformi alla volontà manifestata da chi lo compie ed alla
funzione pratica che obiettivamente in grado di svolgere. Gli elementi essenziali di ogni negozio
giuridico sono:a) la" volontà " dell'autore (o degli autori) che è indirizzata da chi lo pone in
essere, non solo al compimento dell'atto in sé, ma anche alla determinazione dei suoi effetti
ordinativi; b) la forma (o manifestazione)che riveste esteriormente la volontà e la rende perciò
conoscibile agli altri; c) la causa(o causa finale) cioè la funzione che l’atto è obiettivamente in
grado di svolgere ai fini della realizzazione degli effetti.
La volontà può anche non promanare da un solo autore (cioè nell'ipotesi di" negozio
unisoggettivo" o “unilaterale”), ma può essere espressione del concorso di due o più soggetti: nel
qual caso l'unico negozio risultante si dice"negozio plurisoggettivo ". A sua volta il negozio
plurisoggettivo può essere: a) il risultato di due o più volontà che esprimono interessi convergenti e
che sono perfettamente conformi tra loro (negozio |unilaterale| collettivo: es. la deliberazione dei
partecipanti ad una comunione); b) il risultato di due o più volontà che esprimono interessi
convergenti, ma di diverso contenuto e pertanto si integrano l'una con l'altra (" negozio |
unilaterale| complesso" es. la volontà di un soggetto incapace di compiere un atto e quella
integratrice del suo curatore); c) il risultato di due o più volontà(o insiemi di volontà) che
esprimono interessi divergenti (cioè interessi di " parti "contrapposte) e si conciliano tra loro in
un" accordo", in un " consensus in idem placitum " tra coloro che lo determinano " (negozio bi-
o plurilaterale: es. Contratto di vendita). I negozi bilaterali o plurilaterali, detti anche
convenzioni, vengono spesso denominati contratti per il fatto che tale è il nome che si usa dare alla
manifestazione più diffusa(ma non l'unica) nella categoria. La loro formazione si apre con una
proposta di una delle parti e si chiude con l'accettazione dell'altra ho delle altre parti; fino a che la
proposta non è stata ricevuta dalla controparte o dalle controparti colui che l'ha formulata è libero
di revocare punti pervenga alla controparte o alle controparti almeno contemporaneamente a
quella della proposta. I negozi unilaterali(semplici oppure plurisoggettivi) sono perfetti e
irrevocabili dal momento in cui la volontà dell'unico autore ho tutte le volontà dei coautori sono
manifestate. Possono esserci però " negozi unilaterali recettizi " i quali di vengono perfetti nel
momento ora indicato, ma producono i loro effetti solo al momento in cui sono stati ricevuti da un
determinato destinatario.
La forma del negozio (o in generale di un atto giuridico) è il primo dato della sua riconoscibilità
esteriore. Essa può essere: a) una forma libera, cioè rimessa alla libera iniziativa dell'autore o
degli autori del negozio; b) una forma vincolata, la quale ultima può dipendere o da imposizione
dell'ordinamento (es. cambiale o Testamento) o da preventiva decisione dello stesso autore(o
degli stessi autori) del negozio. La forma libera è semplice mezzo di individuazione del
negozio; quella vincolata può essere invece richiesta: sia a puri scopi di individuazione (ad
probationem negoti): solo quella determinata forma può valere ad individuare il negozio, a
provarne l'esistenza); sia a scopi esistenziali (ad substantiam negotii ) cioè elemento costitutivo del
negozio, che in sua mancanza risulta invalido. La forma può essere vincolata " ad substantiam " in
tre i misure di diversa intensità: a) come elemento concorrente (negozi meramente formali: sono
quelli a forma vincolata puramente con corrente: la loro individuazione dipende non da meno
dall' accertamento della volontà e della causa); b) come elemento dominante(negozi
processualmente astratti, che sono quelli a forma vincolata dominante |es. promessa di
pagamento|); c)come elemento assorbente (negozio materialmente astratto| es. cambiale|) se la
forma ha carattere di " elemento concorrente " con gli altri elementi del negozio (volontà
manifestata,causa) non prevale sugli stessi. Se essa ha il carattere di " elemento dominante " la
sua esistenza fa presumere l'esistenza degli altri requisiti: dei quali quindi non occorre accertare
l'esistenza e la regolarità. Se ha infine il carattere di " elemento assorbente " essa riassume in sè il
negozio, togliendo ogni rilevanza agli altri elementi, la cui mancanza o il cui vizio non possono
essere in nessun caso adulti per far risultare la invalidità del negozio, ma possono solo costituire
oggetto di un accertamento giudiziale al fine di una eliminazione degli effetti già prodotti dal
negozio
La causa del negozio è la sua "causa finale" cioè la" funzione oggettiva", lo scopo cui esso è
effettivamente in grado di pervenire. Un negozio privo di causa finale (o meglio privo di una causa
finale individuabile) è invalido,così come è invalido (ed eventualmente determinativo di
responsabilità a carico del suo autore) un negozio con causa illecita, cioè diretto ad uno scopo
ingrato all'ordinamento giuridico. La causa del negozio consiste, in senso tecnico, nella funzione
che questo è positivamente in grado di svolgere nella vita sociale, ed essa non va confusa né con
la volontà né con i motivi dell'autore o degli autori.
Negozi tipici sono quelli caratterizzati, tipizzati da una certa causa e da quella soltanto; negozi a
causa plurima sono quelli posti al servizio di due o più cause; cause a negozi plurimi sono quelle
funzioni sociali, il cui adempimento può essere effettuato con diversi negozi: si tratta di cause
senza un preciso riferimento negoziale, ma adattabili a strutture negoziali svariate e quindi per così
dire autonome.
A proposito dei negozi a causa illecita (cd. negozi illeciti) vi sono vari gradi di illiceità: a) illiceità
"piena" che implica l'invalidità del negozio (ed eventualmente anche una sanzione di responsabilità
per il suo autore o i suoi autori); b) illiceità "semipiena" che indica la sola sanzione di
responsabilità per chi ha posto in opera il negozio irregolare, mantenendo tuttavia il negozio
irregolare valido; c) illiceità generica che determina solo una riprovazione formale(e sociale), del
negozio irregolare senza conseguenze giuridiche di altro genere.
Dal punto di vista della causa occorre far differenza tra:a) negozi (unilaterali e plurilaterali) "a
titolo oneroso" anche detti" di corresponsione "; b) negozi(unilaterali o plurilaterali) "a titolo
gratuito", anche detti di " gratificazione". i primi hanno per scopo di determinare uno scambio tra
un vantaggio che si dice che è un sacrificio che si compie(es. compravendita, i secondi hanno per
scopo di far acquistare a taluno un vantaggio senza un suo corrispondente
sacrificio (es. Prestito di denaro senza interessi, donazione).
Una suddivisione importante dei negozi plurilaterali di corresponsione, a titolo oneroso, è quella tra
negozi sinallagmatici e non sinallagmatici. Sinallagmatici (negozi a prestazioni
corrispettive) sono quei negozi plurilaterali a titolo oneroso che implicano una interdipendenza tra
gli obblighi (e le prestazioni) delle parti. A seconda del modo in cui tale interdipendenza si
verifica, si distinguono
tre specie di sinallagma: a) il sinallagma genetico, che sia quando l'obbligo di una parte verso le
altre sorge solo se ed in quanto sorgano gli obblighi reciproci delle altre parti; b) "il sinallagma
condizionale" che si ha quando l'obbligo assunto da una parte verso le altre si estingue se si
esting