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COSA PIÙ IMPORTANTE.

Titolo (titolus) —> È paragonabile alla iusta causa nella traditio/consegna (funzione

economico-sociale del negozio giuridico). Il titolo più diffuso è il titolo pro emptore—> inizio a usucapire perchè

ho comperato. Titolo putativo pro suo—> si inizia a usucapire perchè si possiede la cosa e si crede propria (si

crede di essere il proprietario ma non è così);

Fides —> buona fede. Convinzione di non ledere un diritto altrui, in questo caso il possessore ha il possessio

ad usucapionem (legittimato all’actio publiciana in cui si fa finta che il tempo dell’usucapione sia già passato.).

La fides conta solamente nel momento iniziale —> (mala fides superveniens non nocet = la mala fede che

superviene non nuoce);

Possessio —> materiale disponibilità della cosa accompagnata dall’animus, dalla volontà di comportarsi come

se fossi il proprietario. Il possesso deve essere ininterrotto;

Tempus —> un anno per beni mobili, due per immobili come stabilito dalle 12 tavole. Poco tempo —> perchè il

requisito è integrato da requisiti ulteriore e dalla fides.

L’acquisto per usucapione vale solo per i cittadini!!

Il possessore ad usucapionem che agisce con l’actio publiciana che agisce contro un soggetto che gli ha tolto il

possesso della cosa, deve dimostrare che lo schiavo ha comprato la cosa e che gliel’ha consegnata (deve

dimostrare il titolo dell’usucapione). Il possessore ad usucapionem che dimostra il titolo è tutelato come se

posse il proprietario, anche se non lo è ancora.

(Il dominus che perde il possesso della cosa può agire anche con l’actio publiciana dimostrare il titolo (vendita e

consegna)).

La legge tutela il possesso anche quando non ha il titolo di usucapione (?). Tutela il possessore attuale nei

confronti di chi lo spossessa. Tutelato se possiede non violentemente, non clandestinamente e non a titolo di

precario. La tutela interdittale (con gli interdetti) tutela situazioni al momento. Possessore ad interdicta—> il

possessore che è stato privato del possesso, può presentarsi dal pretore e chiedere tutela. (Gli interdetti

nascono dopo la repubblica, quando vi era una situazione di violenza nel paese).

L’interdetto è un ordine dato dal pretore dato alla parte che non permette il pacifico possesso all’altra parte. Chi

non permette il pacifico possesso deve obbedire all’ordine del pretore, se non lo fa sarà obbligato a pagare una

determinata somma di denaro stimata nella stipulatio. 07/11/17

Per i romani non esistono i diritti reali perchè per loro esiste l’actio in rem, dalla quale poi scaturisce la nascita

dei diritti reali. I diritti reali sono diritti assoluti (fanno parte dei diritti assoluti), che sono diritti assoluti su una

cosa. I diritti assoluti e reali danno luogo entrambi all’actio in rem.

Diritti assoluti

Diritti reali Actio in rem

Diritti assoluti su

una cosa

I diritti reali indicano/esprimono l’appartenenza a un soggetto di una cosa materiale (dominium ex iure quiritio),

oppure l’idea di poteri diretti di un soggetto su una cosa altrui (diritti reali limitati).

In ogni ordinamento in materia di diritti reali si deve conciliare l’esigenza di certezza (in ogni ordinamento il

numero dei diritti reali è il minore possibile), ma anche l’opposta necessità dell’ordinamento di adeguarsi alle

esigenze del popolo.

Il possesso è una situazione di fatto (non è un diritto reale), tuttavia produce degli effetti giuridici:

• posessio ad interdicta

• Possessio per usucapione

Propietà fondiarie

Oltre alla proprietà pretoria e quella dei quiriti vi è anche la Proprietà nei fondi provinciali.

08/11/17

In ogni sistema in ogni periodo storico, il numero dei diritti reali e un numero chiuso.

Tipologia dei diritti reali.

In ogni momento, il sistema resta tipico (numero chiuso, ogni situazione è spiegata nell’editto). Un diritto reale

nasce quando nell’editto si trova un actio in rem (diritto soggettivo assoluto e reale, azione esperibile contro tutti)

, il pretore condece delle azioni a tutela di specifiche situazioni. interdetti.

La tutela dell’actio in rem è preceduta da una tutela possessoria, che il pretore concede attraverso gli

MONARCHIA:

La prima forma costituzionale di Roma è la

Tipi di “diritti reali” nella monarchia:

• mancipium: potere del Pater che lo paragona ad un potere di un sovrano assoluto. Potere indistinto su cose e

persone. Si specifica con la parola dominium quando riguarda delle cose. (A tutela di questo vi è legis actio

sacramento in rem). Il dominium si pratica sulle cose del Pater famiglia che servivano a praticare la forma di

economia che vi era (agricola);

• Ager publicus: dato che i romani praticavano il nomadismo, vi è una forma di usu (sfruttamento) comune/

pubblico dei terreni (per far pascolare i greggi...). Successivamente l’ager publicus viene assegnato in parti (in

singoli appezzamenti) ai Pater, ma non sono in suo dominium. Il Pater avrà l’uso sulla parte da lui assegnata;

REPUBBLICA:

La seconda è la

• prima fonte autoritativa di fonte di diritto 12 tavole (bruciate nell’incendio dei Galli). Nelle 12 tavole compaiono:

1 dominium ex iure quiritium 2) consortium ercto non cito

(proprietà dei cittadini romani, esente da tasse). 3)

—> alla morte del Pater, tutti i figli hanno un potere totale su tutto. Herus —> dominus inteso come signore.

iter 4) via 5)actus 6)aquedoctus —> servitù rustiche. Il proprietario di un fondo servente può dare la

possibilità ad un altro proprietario di un fondo dominante sul proprio terreno. Nasce una specie di diritto di

propietà della parte che serve per passare, la striscia di terreno è attaccata alla terra e inerente al fondo.

Diventa una qualità del fondo, non più una qualità della volontà del titolare. È costituita una serivitù rustica

quando vi è un’azione reale di actio in personam, esperibile contro tutti. Non è un accordo tra i proprietari, ma

res mancipi

una qualità del fondo. Le servitù rustiche sono delle (all’inizio le servitù rustiche non sono intese

come veri e propri diritti di passaggio, in quanto sono molto importanti e vengono considerate res). Le servitù

mancipatio in iure cessio

si costituiscono con la (perchè sono res, in quanto proprietà sulla striscia di terreno

di passaggio). Le servitù sono ammesse all’usucapione (lex scribonia—> legge che vieterà l’usucapione delle

servitù. Le servitù da qui diventeranno res incorporalis, quindi diritti). Successivamente nascono altre rustiche

chiamate urbane (con la nascita delle città)

• III e II secolo: proprietà

1. Roma inizia ad espandersi. Qui si crea un regime che viene chiamato di

provinciale—> sulle terre conquistate fuori dall’Italia non esiste il dominium ex iure quiritium.

Sui fondi provinciali vengono pagate delle tasse;

Assegnazioni di ager publicus vectigalisque—>

2. vengono conquistate dal popolo ma

vengono assegnate ai privati dietro pagamento di un canone (vectigal). Sfruttamento della

terra contro pagamento del canone allo stato. Le concessioni hanno una durata. Vi è la tutela

interdittale.

Usufrutto —>

3. conferisce al suo titolare il potere di utilizzare e di godere dei frutti di una cosa

altrui. È un diritto reale quando sarà tutelato attraverso un actio in rem, successivamente di

sarà l’actio usufrutto. (Utifrui —> il Pater nel suo testamento può lasciare non in eredità,

bensì in usufrutto alla moglie i beni). Alla morte del titolare del diritto, esso si estingue. Diritto

reale, minore, personale. Usufrutto è inerente alla persona.

Diritto di uso e abitazione —>

4. per il diritto di uso si ha solamente il diritto di usare senza il

godimento dei frutti, e quello di abitazione solo il diritto di abitare.

• I secolo: Proprietà pretoria —>

1. (tutelata dall’actio publiciana)

Pegno —>

2. necessità di tutelare il creditore in periodi di crisi; Diritti di garanzia

Ipoteca —>

3. necessità di tutelare il creditore in periodi di crisi;

4. (Superficies solo cedit —> diritto di proprietà si estende in senso verticale)

5. In questo periodo Roma si espande e si comincia a costruire case a più piani (le cosiddette

Insule). La proprietà per piani orizzontali non era ammessa (solo superficie in senso verticale

—> il proprietario del suolo è anche il proprietario dell’edificio). Necessità di avere delle

garanzie, dei nuovi diritti reali, per gli abitanti della casa. Tutela in personam per tutela del

proprietario del piano in superficie. Tutela interdittale per la proprietà dei piani. Actio de

superficie —> actio in rem, sarà un processo lento per arrivare al diritto reale. La proprietà

divisa in senso orizzontali era già esistente in Oriente. (Enfiteusi —> diritto reale di godimento

che riguarda le piantagioni. Enfiteuta —> garanzia).

PRINCIPATO:

(Guarda sopra) epoca in cui scrive Gaio.

La struttura dello Stato cambia.

DOMINATO:

Dal II al VI secolo —> L’impero si chiude con Giustiniano (sede a Costantinopoli).

Per i diritti reali è importante il periodo di Diocleziano.

Periodo di grande crisi economia e sociale. Diocleziano cerca di attuare delle riforme e tutte le proprietà

fondiarie sono soggette al regime di imposta. Le differenza tra dominium, proprietà provinciale e in bonis

scompaiono, si avrà un solo diritto di proprietà. Inizia a farsi strada l’idea che la terra (proprietà fondiaria) sia

dello Stato e che sia concessa ai privati. L’editto è diventato perpetuo dai tempi di Adriano, distinzione tra ius

civile e ius onorario non vi è più.

Giustiniano chiama tutte queste proprietà diverse con dominium (nozione unica di proprietà).

Ci saranno dei negozi ad effetti reali che trasferiscono il diritto di proprietà o costituiscono diritti reali minori.

La proprietà è caratterizzata dall’elasticità del dominio. La proprietà è estesa nel tempo.

Negozi ad effetti reali che costituiscono le servitù rustiche (res mancipi):

• mancipatio

• In iure cessio

Negozi che costituiscono l’usufrutto (non è una res mancipi):

La propietà si può acquistare con negozi:

• Modi di acquisto a titolo derivativo

• Modi

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A.A. 2018-2019
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JuliaLabollitaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e esegesi delle fonti del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.