Legge finanziaria 281/1970
Intitolata “provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”. Legge che all’articolo 17 contiene una norma di delega del trasferimento delle funzioni amministrative da stato a regioni. Le regioni infatti senza le competenze e le funzioni affidate loro dallo stato non potevano funzionare, pur avendo l’apparato autoritativo e risorse finanziarie. All’ultimo comma dell’articolo 17 modifica l’art 9 della legge 62/1953.
Legge Scelba 62/1953
Legge che ha attuato il titolo V della costituzione dando direttive alle regioni su come comportarsi. All’art 9 si dice che le regioni possono esercitare attività legislativa solo dopo che lo stato avesse emanato una legge quadro materia per materia. Era una legge fortemente antiregionalista /statalista. Questo articolo 9 viene modificato dall’art 17 rendendo possibili le funzioni legislative regionali senza leggi cornice a riguardo, purché i PF fossero desunti dalle leggi statali vigenti in materia. Le regioni hanno quindi oltre alla funzione amministrativa anche quella legislativa, quindi l’art 17 è importantissimo perché permette alle regioni di funzionare e di essere un organo legislatore e amministratore.
DPR 6/1972: Prima fase del regionalismo
Decreto del 14/01/1972 intitolato “trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale, in risposta all’art 17 della legge 281/1970. La cosa positiva che ha fatto è stata fornire per la prima volta i contenuti della materia turismo e industria alberghiera.
Articolo 1
“Le funzioni amministrative esercite dagli organi centrali e periferici dello stato in materia di TIA sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario”. Il trasferimento riguarda tutte le funzioni amministrative tra cui:
- Programmazione, sviluppo e incentivazione del turismo regionale (decisione politica)
- Organizzazione di manifestazioni turistiche
- EPT e AACST e controllo su tali enti, nomina e revoca degli amministratori
- Altri enti locali del settore
- Denominazione, delimitazione e classificazione delle località di interesse turistico al posto delle stazioni di cura
- ADV
- Classificazione strutture extra alberghiere
- Vincolo alberghiero
- Guide
- Ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello stato in materia di TIA.
È stato a lungo criticato perché c’erano troppe riserve a favore dello stato:
- L’elenco dell’articolo 1 sono le funzioni che passavano alle regioni, ma tutte le altre funzioni non presenti nell’elenco in base all’art 5 venivano considerate di competenza statale.
- L’articolo 2 introduceva una riserva sulla possibilità delle regioni di modificare, cambiare o sopprimere le EPT e AACST.
- La funzione di promozione all’estero dell’attività turistica venendo ritenuta riconducile all’ambito delle relazioni internazionali, è di competenza statale. Lo stato può istituire uffici di rappresentanza, di info e di frontiera.
- La funzione di indirizzo e coordinamento che limitava la funzione amministrativa regionale da parte dello stato (come i PF limitano la funzione legislativa) per motivi di unitarietà. Funzione prevista all’art 6 che prevede che questa funzione debba essere disciplinata dal parlamento, altrimenti dal governo con atti aventi forza di legge e successivamente ancora dal consiglio dei ministri d’intesa con il ministro o i ministri competenti o dal CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica). Ma la deliberazione del governo rappresenta comunque la maggioranza politica e le regioni con a capo un’autorità appartenente alla minoranza sono esclusi.
Il DPR 6 è stato un fallimento poiché si è assistito a:
- Decentramento burocratico statale con tutto nelle mani del ministero del turismo.
- Le regioni non sono riuscite a dedurre PF dalle leggi vigenti essendo datate; sono riuscite a occuparsi solo di manifestazioni e di legiferare sulle strutture alberghiere (erano inesperte e non si sono potute ribellare ad un così forte statalismo)
Per questo c’è bisogno di un nuovo trasferimento di funzioni amministrative, così nasce il DPR 616/1977.
DPR 616/1977: Seconda fase del regionalismo
Con la legge delega 382/1975 il governo doveva rivedere totalmente il sistema dei trasferimenti dallo stato alle regioni di tutte le materie dell’art 117 cost. Essa ha prodotto il DPR 616/1977.
Il DPR 616 ha due profili salienti:
- La massima semplificazione dei trasferimenti, abbandonando la molteplicità di decreti in favore di un unico decreto (il 616) e dell’accorpamento di tutte le materie oggetto di trasferimento in quattro settori organici
- Ordinamento ed organizzazione amministrativi
- Servizi sociali
- Sviluppo economico
- Assetto e utilizzazione del territorio
- Riassetto ordina mentale tra i livelli di governo, ossia statale, regionale e locale (province e comuni). Una materia è oggetto di più interventi da parte dei tre livelli di governo (ciò cambia la costituzione implicitamente, l’art 117). Ad ogni livello di governo viene assegnata una competenza:
- Stato ha competenza di determinare i grandi obiettivi di politica generale sostenuti da adeguata capacità finanziaria rispetto al complesso della spesa pubblica.
- Regioni hanno competenza programmatoria di servizi e attività nell’ambito degli obiettivi generali stabiliti dallo stato
- Comuni hanno competenza attuativa, ossia la funzione di gestione e produzione dei servizi
Il trasferimento delle materie avviene secondo istituti diversi: il trasferimento per le funzioni amministrative delle materie regionali e la delega per le altre funzioni amministrative di competenza statale. Solo che la delega è provvisoria e non passa la titolarità delle materie che restano assegnate allo stato. La regione perde la funzione amministrativa, ma acquista quella programmatoria, come previsto nell’art 11 del DPR 616.
Il turismo viene inserita nel settore organico di sviluppo economico, per trainare la politica economica dei vari territori, e all’art 56 si da la prima definizione espressa della materia ridisegnando i contenuti.
Al comma 1: le funzioni amministrative concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti:
- L’organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale
- I connessi aspetti ricreativi
- L’industria alberghiera
- Gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore e sul piano locale
Oltre a riconfermare le funzioni generali di programmazione e organizzazione del turismo, le regioni potranno sperimentare nuove forme organizzative con gli aspetti creativi della materia, in cui erano compresi l’attività sportiva ludica e la realizzazione delle attrezzature e impianti (≠ attività sportiva agonistica di cui è competente il CONI e il CIO).
Legge 217/1983: 1LQ
Le regioni si limitarono a produrre leggi dal contenuto necessitato e simili alle leggi statali, ciò perché non disponevano di una legge quadro. In attesa della sua emanazione, le regioni cercarono di auto coordinarsi e darsi leggi omogenee poiché sentivano l’esigenza di condividere standard di servizi come la classificazione alberghiera. Così si arrivò alla prima legge cornice in materia di TIA la legge n 217/1983.
La legge doveva essere rivolta solo alle RSO che dalla LQ potevano trarre i PF e legiferare di conseguenza. Ma in riferimento all’organizzazione turistica regionale la legge si riferisce esplicitamente anche alle RSS (province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) all’art 4, rimangiandosi di fatto quanto veniva detto nell’art 1 in cui veniva riconfermata la competenza esclusiva delle RSS. Le regioni ad autonomia speciale impugnano la legge davanti alla corte costituzionale ma essa si proclama a favore dello stato con la sentenza 195/1986 per cui la 1LQ viene considerata una grande riforma economico sociale e di interesse nazionale che prevale sulle loro competenze.
Nell’art 4 i PF relativi all’organizzazione turistica regionale riguardano tre contenuti:
- Gli aspetti strutturali
- L’attività di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali
- L’informazione e l’accoglienza del turista
Sempre in base a tale articolo si prevedeva lo scioglimento di EPT e AACST e la creazione di APT (aziende di promozione turistica = organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione). Le regioni dovevano:
- Istituire APT che a loro volta previa autorizzazione regionale, avrebbero dovuto istituire gli IAT (uffici di informazione e di accoglienza turistica) comma 1
- Individuare ambiti territoriali turisticamente rilevanti entro cui far operare le APT comma 2
- Individuare strumenti e modalità per collegare le APT con enti locali territoriali comma 2
- Disciplinare compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle APT comma 3
Problemi per cui le regioni non riescono ad orientarsi:
- Il legislatore non indica se le APT debbano essere organismi locali o regionali
- Non è indicato se le APT dovessero stare al centro dell’ambito territoriale turisticamente rilevante. Infatti alcune regioni hanno dichiarato:
- l’intero territorio ambito ed istituito un’unica APT (solo Emilia Romagna)
- più ambiti e più APT
- l’intero territorio ambito e più APT (la maggior parte delle regioni)
L’organizzazione turistica passa dal decentramento statale con EPT e AACST a regionale con le APT (non vengono coinvolti gli enti locali).
DPR 175/1993
Decreto che proclama l’esito referendario positivo. Il referendum abrogativo della legge che istituiva il ministero del turismo e dello spettacolo 617/1959 venne indetto poiché tale ministero occupava spazi e competenze che già dalla cost 1948 dovevano essere riservati alle regioni. Il DPR ha abrogato in maniera differita la 617/1959 in 60 giorni al termine dei quali avrebbe dovuto presentare un decreto legge per riorganizzare la materia. Il governo presenta un decreto legge 273/1993 intitolato “riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e→ d.l.sport”, 97/1995 viene reiterato ben 10 volte finché non viene convertito nella legge 203/1995.
Legge 203/1995
Legge che ribadisce il centralismo in materia e introduce (unico aspetto positivo) il metodo della residualità: “esiste un elenco di competenze espressamente attribuite all’amministrazione centrale, per sottrazione le competenze non riservate allo stato sono di competenza regionale”. La cosiddetta clausola residuale che viene poi estesa a tutte le materie fino ad essere poi costituzionalizzata con la riforma del 2001. Si rovescia la prospettiva perché per esempio nel DPR 6/72 la clausola era statalista, ossia che il residuo di un elenco di materie era di competenza statale.
Il metodo residuale impone che vi sia un elenco di riserve statali: ciò avviene nell’art 2 in cui vengono espresse ma sono in conflitto con l’esito referendario poiché troppo centraliste:
- Lo stato definisce la politica del turismo, ritagliandosi unilateralmente il compito di definizione della politica del turismo giustificandosi con l’esercizio di relazioni internazionali durante lo svolgimento di tale compito.
- Riconferma la sua funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni aggiungendo anche la promozione del turismo sociale e lo sviluppo del mercato turistico nazionale.
La legge 203/95 ha aggiunto il turismo non solo allo sviluppo economico previsto dal 616/77 ma anche al sociale. La legge oltre ad essere andata contro l’esito del referendum ha esteso le competenze statali, lasciando alle regioni il premio di consolazione di poter partecipare alla conferenza permanente per i rapporti stato-regioni per esprimere pareri su: predisposizione del programma turistico promozionale triennale, istituzione del fondo per la riqualificazione dell’offerta turistica italiana e adozione ed attuazione degli atti relativi al turismo delle istituzioni della comunità europea. In ogni caso alla fine decideva lo Stato.
Sentenza Kelly 360/1996
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