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RIFORMA DEL TITOLO V DI RENZI

Con questa riforma si passerebbe da un criterio ternario a uno binario: ci sarà una potestà esclusiva dello stato su un

certo elenco alfabetico di gruppi di materie e una potestà regionale senza aggettivi (ne concorrente o residuale) su

un altro elenco di materie.

Questo criterio verrebbe corretto in due modi:

1. Correzione del criterio binario a favore delle regioni, viene mantenuta la clausola residuale CORREZIONE

PROREGIONI

2. Clausola di supremazia = clausola che permetterà allo stato in ogni momento, ma in certe circostanze, di

riprendersi materie di competenza regionale. La costituzione fissa però dei limiti a questo potere che è una

novità assoluta rispetto al passato, la condizione per applicare la clausola di supremazia è quando

l’intervento è richiesto per la tutela dell’unità giuridica - economica della repubblica o dell’interesse

nazionale.

Conseguenze del criterio binario:

1. Scomparsa della potestà concorrente: le materie di competenza concorrente verranno ripartite tra stato e

regioni in maniera ineguale 12 ≠ 1.

La clausola residuale funzionerebbe in duplice maniera:

- La prima quella nota con cui le materie non elencate a favore dello stato vanno alle regioni

- La seconda per cui la responsabilità regionale scatterebbe per la parte non coperta dalle norme generali.

Quei profili di interesse regionale non coperti dalle norme generali dello stato andrebbero alla competenza

delle regioni

NORME GENERALI = disposizioni generali comuni che sono norme precettive, cioè capaci di esaurire in sé stesse la

loro operatività, anche nel dettaglio (esaurienti). Sono sorrette da esigenze unitarie, devono essere applicate allo

stesso modo su tutto il territorio. NORME CHIUSE

PRINCIPI FONDALMENTALI = non esauriscono in loro stessi la loro operatività perché sono rivolte alle regioni e poi

vengono attuate in materia molteplice in ogni regione secondo le proprie diverse esigenze. NORME APERTE

Lo stato è titolare ed ha competenza in maniera piena di decidere se le regioni potranno intervenire in determinate

materie legiferando. Lo stato decide lo spazio da dare alle regioni

Non è più competenza concorrente ma integrativa, ossia subordinata all’attività statale (come nella vecchia

costituzione del 1948).

Lo stato si riprende la materia turismo in maniera evidente perché ha la competenza esclusiva di predisporre

disposizioni generali e comuni sul turismo. Il blocchi di materie andranno 21 allo stato e 9 alle regioni. In parte viene

affidata alle regioni in via esplicita: le regioni sarebbero titolari in materia di disciplina per quanto di interesse

regionale, di disciplina delle attività culturali, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. (secondo la

prof la terminologia è scorretta, sarebbe meglio al posto di valorizzazione la promozione)

Il turismo viene spaccato in due tra Stato e Regioni in modo centralizzato perché lo stato ha sempre la spada di

Damocle sulla testa delle regioni. Quindi la materia turismo viene spaccata in due con baricentro verso lo stato, a

differenza dell’odierna competenza residuale che ogni regione ha.

La clausola di supremazia secondo alcuni sarebbe il punto di chiusura del sistema legislativo delle competenze così

da garantire la diversità degli interessi nell’unità dell’ordinamento; per far valere l’art 5 in cui si dice che la

repubblica è una ed indivisibile.

Qualcun altro ha associato questa clausola alla chiamata in sussidiarietà perché anche li lo stato richiama su di se le

competenze pur non essendone titolare. In verità son due realtà ben diverse perché:

- La chiamata in sussidiarietà viene fatta valere nell’ambito amministrativo e deve avere giustificazioni (3)

- La clausola di supremazia permette allo stato di agire nell’ambito legislativo ed è di carattere unilaterale,

ossia lo stato decide autonomamente e senza gli obblighi della chiamata (3).

L’unico modo di fermare lo strapotere politico dello stato è in side di senato che dovrebbe con la riforma avere più

rappresentatività delle regioni. Con 95 senatori dei consigli territoriali (regioni e sindaci) e 5 senatori di nomina

presidenziale, per un totale di 100 seggi. Se ci sarà questo nuovo tipo di senato rappresentativo dei territori, sarà

praticabile il confronto tra territori e stato ed in quella specifica sede politica si potranno nominare le competenze di

materie che altrimenti resterebbero allo stato.

Perché esiste questo progetto renzi? Lo stato verrà fortemente accentrato a causa di tutti gli scandali regionali che

hanno approfittato della loro autonomia e che quindi hanno perso la fiducia statale. In questo modo si avrà la

legislazione europea e statale, marginalizzando le regioni che diventano meri soggetti amministrativi e non politici,

dovranno solo attuare e non co-decidere.

Se la riforma passa avremo:

- Al comma 2, art 117, lettera s: competenza esclusiva dello stato in materia di disposizioni generali e comuni

sul turismo

- Al comma 3, art 117: competenza regionale (senza aggettivo) disciplina per quanto di interesse regionale

relativa alla valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

NB se lo stato lascia spazio di manovra alle regioni esse avranno una competenza integrativa (è una cosa potenziale)

Non ci sarebbe più la provincia, ma solo stato, città metropolitane e comuni.

D.LGS. 79/2011 - CODICE DEL TURISMO

Ha avuto un grande insuccesso grazie alla competenza residuale vigente.

Il codice del turismo è un atto normativo emanato con il decreto legislativo n79/2011 entrato in vigore il

21/06/2011.

È il risultato di due leggi delega:

1) Legge 96/2010: il parlamento ha delegato e chiesto al governo di attuare direttive comunitarie

(soprattutto 122/2008 CE in materia di contratti di multiproprietà) art 1

2) Legge 246/2005: il parlamento ha chiesto al governo di individuare con un elenco esplicito le leggi

statali pubblicate entro il 1/1/1970 da lasciare in vigore e armonizzare con quelle che si sarebbero

fatte dopo. Si tratta della cosiddetta legge taglialeggi, ossia una legge sulla semplificazione

legislativa (rivolta a qualsiasi materia non solo turismo, per togliere il diritto vecchio) art 14

Il d.lgs. 79/2011 è diviso in due parti:

1. Prima parte in cui si realizza la prima delega con la sostituzione del capi I del titolo IV del d.lgs. 206/2005 che

è il codice del consumo, recependo la norma UE sulla multiproprietà. Concerne il diritto privato e quindi di

competenza esclusivamente statale.

2. Seconda parte in cui viene realizzato il codice del turismo, applicando la legge taglialeggi.

Abbiamo due problemi con questa seconda parte del codice:

1) Problema di pertinenza: il codice è pertinente se e solo se il governo ha individuato delle leggi riguardanti il

turismo prima del 70 che restano in vigore. Se nulla prima del 70 viene tenuto è illecita la modifica delle leggi

sul turismo da parte del governo.

(Ci sono leggi precedenti al 1970 che sono state salvate: come il regio decreto legge del 23/11/1936 che

disciplinava le adv e il turismo, oppure la legge 702 del 4/8/1955 sull’aumento di stanziamento annuale di

contributi a favore delle iniziative di interesse turistico ecc …). Però leggendo il codice del turismo non si

trovano citate le leggi rimaste in vigore, infatti non ci è stata nessuna armonizzazione tra il vecchio e il

nuovo. Anzi lo stato ha scritto una nuova normativa su una materia che non era di sua competenza; non è

stata rispettata la legge delega.

Il codice del turismo non avrebbe dovuto emanato perché: non c’è stata alcuna operazione di

armonizzazione prevista dalla legge taglialeggi, ma è stato introdotto del diritto nuovo su una materia che

ormai era di competenza residuale delle regioni!

2) Pseudo-Problema di tempistica: sembrerebbe che il codice sia fuori dai tempi di delega perché dalla legge

246/2005 al decreto legislativo n79/2011 passano 6 anni. Ma in verità il codice ha rispettato i tempi di

delega. Come?

In data 13/12/2005 il comma 12 dell'art 14 della norma 246/2005

indica che il governo deve presentare la relazione di ricognizione

sulle leggi da abrogare e tenere al parlamento entro 24 mesi, ossia

entro il 13/12/2007

La realzione viene presentata l'11/12/2007 quindi entro il

13/12/2007. Il comma 14 dell'art 14 indica che il governo deve

emanare un decreto legislativo di ricognizione definitiva della

legislazione che rimane in piedi o viene eliminata entro altri 24 mesi,

e quindi entro l'11/12/2009.

L'1/12/2009 il governo emana il dlgs 179/2009 (decreto definitivo di

ricognizione della legislazione - la traduzione in legge della relazione

per il parlamento)e che rispetta il termine dell'11/12/2009. ma

sempre il comma 14 dell'art 14 prevedeva che antro ulteriori 2 anni

dall'entrata in vigore dei decreti legislativi ricognitivi il governo

potesse emanare ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Questo dlgs entra in vigore il 15/12/2009 e quindi il termine ultimo

per emanare i decreti integrativi è il 15/12/2011! essendo il codice

del 23/05/2001 è dentro il termine ultimo!

La toscana, la puglia, l’Umbria e il veneto e altre regioni hanno impugnato il codice dichiarandolo incostituzionale per

quanto riguarda la parte del codice del turismo davanti alla corte costituzionale.

La corte costituzionale con la sentenza 80/2012 ha dichiarato incostituzionale l’art 1 del decreto (che aveva solo 4

articoli: il primo sul codice del turismo, il secondo sul codice del consumo, il 3 abroga la 2LQ la 2LQ ed il decreto

7/2007 bersani sulla liberalizzazione delle professioni turistiche., il quarto da disposizioni finali).

Il codice del turismo viene dichiarato incostituzionale in quelle parti in cui lo stato si impone su competenze che sono

residuali delle regioni, mentre resta in vigore ciò che concerne materie concorrenti o esclusive dello stato.

La corte afferma che il codice non si è solo limitato a riordinare la normativa di competenze dello stato nel settore

turistico, ma ha ridisciplinato i rapporti con le regioni rivedendo la distribuzione delle competenze tra stato e regioni

prevista dall’art 117 della costituzione; lo stato non è rimasto nel suo campo di competenza!. utilizzo improprio

del principio di sussidiarietà avendo trasbordato questo principio dalla funzione amministrativa a quella legislativa

(ha fatto chiamata in sussidiarietà nell’ambito legislativo toccando i confini stato-regioni, mentre lo può fare solo

coinvolgendo le regioni).

La delega non consentiva il riassetto totale delle competenze. La corte non si è soffermata sul fatto che il codice non

fosse conforme alla delega o avrebbe dichia

Dettagli
A.A. 2015-2016
18 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carla.aguillonlopez di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Degrassi Lidianna.