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Contratti collettivi di lavoro

Fonti del diritto espressione di autonomia collettiva, disciplinano i rapporti di lavoro fra datori di lavoro e lavoratori.

Controfirma

Apposta da un componente del governo, senza la quale gli atti del presidente della Repubblica non sono riconosciuti come validi (art. 89 Cost.).

Conversione

Procedimento attraverso il quale il titolare di un potere sostituisce l'atto fonte adottato da un altro potere, che non ne è titolare, dando luogo a novazione della fonte, come nel caso della legge di conversione (approvata dal Parlamento) di un decreto legge (adottato dal governo).

Cooperazione rafforzata (UE)

Strumento previsto dai trattati che serve a permettere a una parte degli stati forme di integrazione più strette rispetto agli altri in determinati settori di non esclusiva competenza dell'Unione.

Corpo elettorale

Parte del popolo cui l'ordinamento riconosce la capacità giuridica politica, ossia il diritto

Costituzionalismo - insieme di valori, principi e tecniche per limitare il potere, sviluppatisi dall'esperienza britannica del XVII secolo e dalle costituzioni scritte di fine Settecento negli Stati Uniti e in Francia.

Costituzione materiale - fini e valori su cui convergono le forze politiche prevalenti nel momento in cui fondano l'ordinamento costituzionale (Costantino Mortati).

Costituzione rigida - si considera quella costituzione che si può modificare solo con procedimento di revisione aggravato (rispetto al modo di produzione della legge ordinaria).

Criterio cronologico - criterio che regola la successione delle norme poste da atti normativi aventi il medesimo rango, in base al quale la norma precedente è abrogata da quella successiva.

Criterio della competenza - criterio in base al quale le antinomie devono essere risolte dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare la fattispecie concreta, con esclusione di qualsiasi altro atto.

  1. Fonte: Criterio gerarchico - criterio in base al quale il conflitto fra norme aventi una diversa posizione gerarchica viene risolto nel senso che prevale la norma posta dalla fonte superiore o sovraordinata.
  2. Decreto legge: atto normativo adottato dal governo in casi di straordinaria necessità e urgenza e avente la stessa forza della legge ordinaria. Deve essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni.
  3. Decreto legislativo: atto normativo adottato dal governo e avente la stessa forza della legge ordinaria. Non può essere adottato senza una previa legge di delegazione.
  4. Delegazione (legislativa): procedimento duale di produzione del diritto che vede protagonisti sia il Parlamento, cui spetta approvare mediante legge la delega, sia il governo, cui spetta approvare sulla base di quella legge il decreto legislativo delegato.
  5. Delegificazione (regolamenti di): regolamenti che svolgono la funzione di ridurre l'area delle materie disciplinate dalla legge, allo scopo di semplificare e
razionalizzare i processi di produzione del diritto.
Democrazia diretta (istituti di) - strumenti di decisione popolare diretta (referendum) e altri istituti di partecipazione politica (petizione, iniziativa legislativa popolare).
Democrazia rappresentativa - distinta dalla democrazia diretta, è quella in cui il popolo delega l'esercizio della sovranità a rappresentanti eletti dal corpo elettorale.
Direttiva (Ue) - atto che vincola lo stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.
Direzione collegiale (governo a) - in riferimento alla posizione del vertice dell'esecutivo nelle forme di governo parlamentari, è dove il primo ministro è solo un "primus inter pares" e deve la sua nomina agli accordi fra i partiti politici, o in riferimento per definizione alla forma di governo direttoriale.
Direzione monocratica (governo a) - forma di governo in cui il titolare del potere esecutivo ha un controllo assoluto sulle decisioni.

Il potere esecutivo è un organo costituito da una sola persona (governo presidenziale) o in cui il primo ministro è il vero leader del governo essendo la persona che ha portato il proprio partito o coalizione alla vittoria elettorale (governo parlamentare).

Diritti civili sono libertà fondate sulla rivendicazione per l'individuo di una sfera propria e autonoma in cui potesse essere del tutto libero da interferenze dello stato (libertà dallo stato).

Diritti inviolabili dell'uomo sono diritti che la Costituzione della Repubblica italiana "riconosce e garantisce... sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2).

Diritti della personalità sono diritti che trovano espresso riconoscimento in Costituzione (capacità giuridica, cittadinanza, nome) e nuovi diritti individuati sulla base di una lettura dell'art. 2 Cost. quale disposizione a fattispecie aperta (fra cui: vita e integrità fisica).

Onore e identità personale, libertà sessuale, riservatezza). Diritti sociali diritti di prestazione da far valere nei confronti dello stato, che valgono come pretese del singolo affinché i poteri pubblici intervengano per renderli effettivi (libertà attraverso lo stato): nella nostra Costituzione il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione.

Diritti umani diritti che l'ordinamento internazionale si sforza di riconoscere a tutti i popoli e a tutte le persone: ciascun essere umano in quanto tale è titolare di un patrimonio di diritti che gli stati hanno il dovere giuridico di tutelare.

Diritto costituzionale studia l'ordinamento costituzionale nel suo complesso: ad esso appartiene la scelta di come perseguire i fini e i valori fondamentali dell'ordinamento.

Diritto di difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado di un procedimento giudiziario (art. 24.2)

  • Costituzione: Diritto internazionale, il "diritto della comunità degli stati", ossia dell'ordinamento internazionale.
  • Diritto naturale: Insieme di norme inderogabili e immutabili al di sopra del diritto posto dalla comunità politica.
  • Diritto parlamentare: Branca del diritto costituzionale costituita dal complesso delle disposizioni, contenute in fonti costituzionali e in fonti di autonomia parlamentare, nonché delle consuetudini e delle prassi che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle Camere.
  • Diritto soggettivo: Situazione a tutela di un interesse attuale e concreto: il titolare esercita il diritto soggettivo in via diretta ed immediata; l'ordinamento giuridico gli riconosce non solo determinate facoltà, ma anche la pretesa di condizionare il comportamento degli altri soggetti.
  • Diritto dell'Unione: Chiamato anche diritto comunitario secondo la terminologia prima del Trattato di Lisbona, esso si fonda prima di tutto sui trattati.

Poi sul complesso di norme adottate sulla base di questi dalle istituzioni Ue.

Disapplicazione potere esercitato dal giudice ordinario, il quale, presupponendo un vizio dell'atto, può disapplicare un regolamento governativo in contrasto con una norma di legge.

Doveri costituzionali doveri previsti dalla Costituzione, contenuti nei "principi fondamentali" (artt. 2 e 4) e nella prima parte "diritti e doveri dei cittadini" (artt. 30, 52, 53, 54).

Eguaglianza formale eguaglianza basata sul principio secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3 comma 1 Cost.).

Eguaglianza sostanziale eguaglianza basata sul principio secondo cui "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

L'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese" (art. 3 comma 2 Cost.).

Elettorato attivo: diritto di votare.

Elettorato passivo: diritto di essere votati e dunque di essere candidati.

Esternazioni: dichiarazioni informali rilasciate dal presidente della Repubblica in pubbliche occasioni, senza impegnare l'istituzione che rappresenta, ma come semplice manifestazione di personali opinioni.

Fatti normativi: fatti intervenuti in un certo momento della storia (l'instaurazione di un nuovo ordinamento, una rivoluzione, l'affermarsi di una consuetudine o altro), produttivi di norme giuridiche.

Fonte atto: ogni atto al quale l'ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche: le norme sono prodotte da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste.

Dalle fonti sulla produzione.

Fonte fatto: ogni fatto al quale l'ordinamento riconosce la capacità di produrre norme giuridiche: le norme sono prodotte dal corpo sociale in via autonoma, senza che vi provvedano istituzioni a ciò espressamente deputate, e dunque senza che siano seguite procedure particolari né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà.

Fonte primaria: storicamente la legge del parlamento, nello stato liberale la fonte di produzione che esprimeva il più alto comando normativo ("espressione della volontà generale"); atti normativi primari previsti dalla Costituzione sono le leggi ordinarie dello Stato, i decreti legislativi e i decreti legge, i regolamenti parlamentari, gli statuti delle regioni ordinarie, le leggi regionali.

Fonte secondaria: il regolamento, espressione del potere normativo esercitato dal governo nel rispetto e in esecuzione della legge; atti normativi secondari sono i...

regolamenti dell’esecutivo(governativi, ministeriali, interministeriali), i regolamenti delle autorità amministrativeindipendenti, i regolamenti regionali e degli enti locali.

Fonti specializzate (o atipiche)fonti legislative caratterizzate da: a) competenza a disciplinare in via esclusiva determinatematerie; b) procedimenti di formazione rinforzati rispetto alla legge ordinaria; c) forza attiva epassiva particolare.

Fonti derivate (Ue)il complesso delle norme prodotte nel rispetto delle fonti sulla produzione fissate nei trattati,attraverso gli atti giuridici dell’Unione elencati dall’art. 288 Tfue.

Fonti originarie (Ue)i trattati sui quali si fonda l’ordinamento dell’Unione, conclusi «per una durata illimitata».

Fonti di produzione (del diritto)quei fatti (eventi naturali o anche comportamenti umani non volontari) o quegli atti(comp

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A.A. 2021-2022
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carolina.zen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bologna Chiara.