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Forme di governo nella democrazia pluralista e il sistema dei partiti

Nelle democrazie pluraliste, il funzionamento e l'efficacia della forma di governo sono legati a:

  • Regole costituzionali e legali: per regolare la forma di governo da un punto di vista "formale"
  • Caratteristiche del sistema politico: per regolare la forma di governo dal punto di vista "sostanziale"

Il sistema dei partiti è centrale nell'interpretazione della forma di governo. Quando si parla di sistema dei partiti si intende essenzialmente riferirsi al numero dei partiti e al tipo di rapporto che si instaura tra di essi.

  • Sistema bipartitico: moderato
  • Sistema multipartitico: esasperato

In base al numero di partiti e al rapporto instauratosi tra i partiti, si possono avere sistemi bipolari con ridotte distanze ideologiche e elevato potenziale di coalizione (alle elezioni due sole coalizioni o due soli partiti coalizzati) o sistemi multipartitici con una maggiore varietà di partiti e possibilità di coalizioni più ampie.

partiti)• sistema multipolare: molteplici poli politici, anche con forti differenze ideologiche (sistema polarizzato), rischio di partiti antisistema, minore possibilità di aggregazione Torna alla prima pagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 3 - Par. 4

IL PRESIDENZIALISMO

C - GOVERNO PRESIDENZIALE: il caso degli Stati Uniti d’America

Il Presidente:

  • è eletto, insieme al Vicepresidente, per 4 anni con un sistema elettorale in cui, in ogni Stato, vengono eletti gli “elettori presidenziali” i quali si riuniscono successivamente in un collegio ad hoc per nominare il Presidente. In realtà, i cittadini, votando per gli elettori presidenziali, esprimono, implicitamente, la propria preferenza per un candidato alla Presidenza.
  • è a capo dell’amministrazione dello Stato federale e nomina i propri collaboratori (chiamati segretari di Stato,

in quanto non esiste neppure un organo chiamato Governo).

  • dirige la politica estera e comanda le Forze Armate.
  • ha potere di veto sospensivo delle leggi approvate dal Congresso: in tal caso, il Congresso, per superare l'opposizione presidenziale, deve approvare nuovamente la legge con la maggioranza dei 2/3.
  • nomina i membri della Corte Suprema nonché altre cariche pubbliche.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 3 - Par. 4

IL PRESIDENZIALISMO

Il Congresso:

  • è eletto mediante un sistema elettorale fortemente maggioritario: al Congresso è diviso tra rappresentanti del Partito democratico e rappresentanti del Partito repubblicano
  • possiede una struttura bicamerale: il Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato membro, parzialmente rinnovato ogni due anni e la Camera dei Rappresentanti, formata su base nazionale

Il Congresso degli Stati Uniti è il ramo legislativo del governo federale degli Stati Uniti. È composto da due camere: il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

Il Senato è composto da 100 senatori, due per ogni stato. I senatori sono eletti per un mandato di sei anni. Il Senato ha il potere di ratificare i trattati internazionali, confermare le nomine presidenziali e giudicarle in caso di impeachment.

La Camera dei Rappresentanti è composta da 435 rappresentanti, proporzionalmente alla popolazione di ciascuno stato. I rappresentanti sono eletti per un mandato di due anni. La Camera dei Rappresentanti ha il potere di proporre e votare leggi, approvare il bilancio annuale e mettere in stato d'accusa il Presidente.

Il Congresso ha il potere di approvare le nomine presidenziali di alcune alte cariche pubbliche, come quella di giudice della Corte Suprema. Ha anche la facoltà di convocare funzionari dell'amministrazione al fine di controllare l'operato presidenziale.

I rapporti tra il Congresso e il Presidente sono caratterizzati da un dualismo paritario. Il Presidente trae la propria legittimazione direttamente dall'investitura popolare e non esiste un rapporto fiduciario con il Congresso. Allo stesso modo, il Congresso non può sfiduciare il Presidente nel corso del suo mandato e il Presidente non ha il potere di sciogliere anticipatamente il Congresso. Ciò può portare a casi di coabitazione, in cui la maggioranza parlamentare fa capo a un partito diverso da quello di cui fa parte il Presidente.

È espressione il Presidente). Torna alla primapagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 3 - Par. 5

SEMIPRESIDENZIALISMO:

GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

È un sistema ibrido che unisce caratteristiche della forma di governo parlamentare con elementi peculiari del governo presidenziale:

  • il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo elettorale e dura in carica per un periodo prestabilito.
  • Il Capo dello Stato non ha bisogno della fiducia del Parlamento
  • Il Capo dello Stato non ha funzioni di governo. Tuttavia, nomina il Capo del Governo e i Ministri, che devono ottenere la fiducia del Parlamento.

La forma di governo semipresidenziale classica è presente in Austria, Portogallo, Irlanda, Islanda.

In tali realtà si sono prodotti:

  • la bipolarizzazione del sistema politico
  • la coincidenza nella medesima persona della carica di primo ministro e
del ruolo di leader dell'amaggioranza• i partiti candidano convenzionalmente alla Presidenza personalità politiche di secondo piano• in realtà, l'elezione diretta del Presidente non comporta uno scostamento sostanziale dalle regole del governo parlamentare. Torna alla prima paginaSINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 31 - Par. 52SEMIPRESIDENZIALISMOLO STATOUn caso particolare di semipresidenzialismo: il governo franceseIn Francia esiste un sistema semipresidenziale con connotazioni particolari, in cui il Presidente gode di ampi poteri (alcuni parlano di iperpresidenzialismo):• può sciogliere autonomamente l'Assemblea Nazionale• presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri• è il responsabile della politica estera• nomina tre membri del Consiglio Costituzionale, al quale può deferire una legge prima della sua promulgazione.

al fine di verificarne la legittimità costituzionale• può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei pubblici poteri.

Il fenomeno della coabitazione:

In Francia, Presidente e Parlamento vengono eletti in momenti diversi. Ciò può comportare periodi incui la maggioranza parlamentare sia detenuta da uno schieramento politico diverso da quello chesostiene il Capo dello Stato. Ciò è accaduto dal 1986 al 1988 (Presidente della Repubblica Mitterand -socialista - e Primo ministro Chirac - neogollista) dal 1993 al 1995 (Presidente della RepubblicaMitterand e Primo ministro Balladur) e dal 1997 al 2002 (Presidente della Repubblica RepubblicaChirac - neogollista - e Primo ministro Jospin - socialista).

Al fine di mitigare tali situazioni di impasse, nel 2000 una riforma ha parificato la durata in carica delPresidente (riducendola da 7 a 5 anni) con quella dell’Assemblea nazionale. Torna alla

ALTRE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEO

Oltre alle tipologie appena analizzate, esistono altre due forme di governo, sebbene godano di una diffusione particolarmente ridotta: governo neoparlamentare e governo direttoriale.

Il governo neoparlamentare si caratterizza per:

  • rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
  • elezione diretta del primo ministro e Parlamento
  • governo di legislatura: una eventuale crisi provoca lo scioglimento automatico del Parlamento e nuove elezioni.

L'unico esempio storico riconducibile a tale tipologia è rappresentata dallo Stato di Israele, a seguito della riforma costituzionale del 1992.

Il governo direttoriale si caratterizza per:

  • esistenza di un direttorio, formato da 5 membri nominato ma non revocabile dal Parlamento. Esso svolge funzioni di governo
  • a turno, i 5 membri del direttorio assumono la carica di capo del governo per un periodo determinato.

Membri del direttorio svolgono le funzioni di Capo dello Stato. Torna alla prima pagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 3 - Par. 7

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO

La legislazione elettorale: in essa confluiscono tre diverse componenti:

  • le norme che definiscono l'elettorato attivo e passivo
  • le regole del sistema elettorale
  • la legislazione elettorale di contorno (modalità di svolgimento delle campagne elettorali, finanziamento della politica, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, par condicio, conflitti d'interessi)

L'elettorato attivo e passivo:

Il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista ha comportato l'introduzione del suffragio universale. L'articolo 48 comma 1 della Costituzione recita: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età."

È In tal senso si disciplina il cosiddetto elettorato attivo. Si può perdere l’elettorato attivo in tre casi:

  • per cause di incapacità civile
  • per effetto di sentenze penali irrevocabili
  • per cause di indegnità morale

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 3 - Par. 7

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

L’articolo 48 della Costituzione, al secondo comma, recita inoltre:

“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.

La legge costituzionale 1/2000, inoltre, ha introdotto il voto degli Italiani all’estero, che eleggono 12 deputati e 6 senatori.

L’elettorato passivo, invece, consiste nella capacità di essere eletti. Tutti gli elettori godono di tale capacità, ma la Costituzione prevede particolari restrizioni:

    Per essere eletti alla Camera dei Deputati occorre aver compiuto 25 anni.

    Per essere eletti al Senato della Repubblica occorre aver compiuto 40 anni.

    Inoltre la Costituzione richiede la mancanza di talune condizioni negative, che possono comportare l'ineleggibilità e l'incompatibilità (articolo 65 Cost.).

    Cause di ineleggibilità: la Corte Costituzionale ha sempre affermato che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (sent. 42/1961). La legislazione ordinaria vigente in materia è costituita dal DPR 361/57 e individua tre gruppi di cause:

    • Titolari di cariche di governo negli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali
    • Soggetti aventi rapporti di impiego con governi esteri
    • Soggetti aventi peculiari
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
25 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Stella Giuliana.