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D

IRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Diritto:

- indica una posizione soggettiva di una persona costituita da aspettative, pretese

(usato in senso soggettivo); in inglese right

- indica un insieme di regole che disciplinano un ordinamento (in senso oggettivo); in

inglese law

Pubblico: l’ordinamento giuridico si divide in due grossi rami:

 Pubblico: regola l’organizzazione/rapporto dei pubblici poteri ed i loro

rapporti con i privati cittadini. (es. diritto penale, diritto del lavoro se

pubblico, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto regionale,

diritto tributario)

 (Privato: rapporti tra privati cittadini. (es. diritto di famiglia, diritto civile, diritto

commerciale, diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro se presso privati))

S TATO

Di Stato in Europa se ne parla a partire dal 1400 quando nasce lo Stato moderno.

Prima c’era un’organizzazione feudale in cui il potere era disperso, suddiviso in tanti

feudatari etc, il potere era gestito sulla base del diritto privato tra signore e sudditi.

Dal 1400 si afferma lo Stato che viene definito moderno, il quale è caratterizzato da

tre elementi costitutivi: il popolo, il territorio, sovranità (la sovranità è quello che

contraddistingue lo Stato diversamente da regione e comune, i quali hanno

autonomia ma non sovranità).

 S :

OVRANITÀ

 esterna, ogni Stato è indipendente dagli altri; di fatto negli ultimi

decenni gli Stati (europei soprattutto) hanno preso degli accordi e

hanno creato delle organizzazioni comuni internazionali a cui hanno

trasferito una parte della loro sovranità (processo di cessione della

propria sovranità), es. Unione Europea, Onu (organizzazione

mondiale), Corte Europea di Strasburgo dei diritti umani

 interna: lo Stato ha il supremo comando sul suo territorio e sul suo

popolo.

 T

ERRITORIO

 tutta la parte di terra emersa compresa nei confini, che spesso possono

essere naturali

 1

mare e i fondali marini (prima che arrivino gli abissi)

 spazio atmosferico.

 navi e aeromobili che hanno la bandiera italiana

 sedi diplomatiche all’estero, es. ambasciate (italiane o europee, in

quanto cittadini dell’Unione Europea è un nostro diritto)

1 Importanti per i giacimenti 1

Il modo in cui questi tre elementi costitutivi si combinano tra di loro dà vita a diversi

tipi di Stato. L’elemento chiave è sempre la sovranità:

- sovranità/popolo (quanto potere è riconosciuto ai cittadini): Forme di Stato

- territorio e sovranità (quanto potere al territorio o allo stato centrale): Tipi di Stato

F S

ORME DI TATO

Nella storia si sono succedute tre grandi forme di Stato:

 Assoluto:

Prima forma di Stato moderno che si afferma nella storia (dal 1400 circa alla

metà del 1700). Un solo sovrano che detiene il potere assoluto, nel monarca si

concentravano tutti e tre i poteri. Il sovrano era scelto per ereditarietà o per

designazione divina. Lo scopo di questo stato era espandere il potere della

corona. Quod principi laquit, legis abeat rigore. Princeps legibus absolutus.

 Liberale di Diritto:

Si afferma nella seconda metà del 1700 per effetto dei grandi cambiamenti

economici e sociali del periodo: rivoluzione industriale che fa affermare

l’economia di mercato (richiede delle regole certe, che siano uguali per tutti);

rivoluzione francese e americana che fa affermare una nuova classe sociale

che ha potere economico e pretende di avere un peso anche a livello politico,

ovvero la borghesia.

Caratteristiche:

 Scopo dello Stato Liberale di Diritto è quello di tutelare i diritti dei cittadini,

soprattutto la libertà della persona e il diritto di proprietà; cercando però di

intervenire il meno possibile nella loro vita (infatti viene anche chiamato stato

minimo).

 Si afferma la separazione dei poteri: i tre poteri dello Stato non possono più

essere affidati alla stessa persona ma devono essere affidati a organi/soggetti

diversi (legislativo al parlamento, esecutivo al governo, giudiziario alla

magistratura)

 Principio di legalità: solo la legge approvata dal parlamento può organizzare

i pubblici poteri e limitare i diritti dei cittadini. La legge deve però avere tre

caratteristiche: deve essere approvata dal parlamento, deve essere generale

(deve applicarsi a tutti nello stesso modo), deve essere astratta (deve

applicarsi nello stesso modo a tutte le situazioni uguali).

 Principio rappresentativo: tutto il popolo deve essere rappresentato nelle sedi

del potere, in particolare il parlamento, quindi gli organi devono essere eletti

dai cittadini, ma il diritto di voto era su censo e genere. (In Piemonte solo il

2% votava)

 Di Democrazia pluralista

Dal 1900 (in Italia da dopo la seconda guerra mondiale). Si afferma

dall’allargamento della base elettorale, del diritto di voto: convinzione che

tutti devono poter esprimere la loro opinione. Ciò fa sì che gli organi dello

Stato non esprimano solo le idee di una certa classe sociale ma tanti interessi

diversi, da qui il nome di democrazia pluralista. 2

 Scopo: tutela degli interessi di tutti, in particolare non solo più libertà e

proprietà ma anche diritti sociali (es. scuola, sanità). Per fare questo però lo

Stato deve diventare più interventista anche nella sfera economica.

 Devono essere assicurate le elezioni periodiche e segrete con scadenza fissa;

un sistema pluripartitico (per rappresentare tutti gli interessi); garanzia di

altri canali di partecipazione alla vita pubblica (es. sindacati.).

 Garantire la libertà di manifestazione del pensiero e quindi libertà dei mezzi

di comunicazione e di informazione.

I I

N TALIA

L’Italia si unisce nel 1861 sotto la monarchia dei Savoia (re Vittorio Emanuele II

come primo re d’Italia mantiene comunque il II proprio a sottolineare una

continuità). I Savoia avevano già concesso al popolo una sorta di Costituzione

ovvero lo Statuto Albertino nel 1848, per rispondere ai moti del popolo: in vari stati

fu così ma altri vennero poi ritirati.

Negli anni 20 si afferma il Fascismo che elimina dall’organizzazione dello Stato

quasi tutti i sistemi democratici. Mussolini è a capo del governo, gli organi del

partito fascista si sostituiscono agli organi dello Stato (soprattutto alla camera del

parlamento si sostituisce la camera dei fasci e delle corporazioni).

Alla fine degli anni 30 entra in guerra affianco della Germania di Hitler e al

Giappone. Vi è una politica di espansionismo delle colonie.

Il 25 luglio del 1943 il re Vittorio Emanuele III depone Mussolini da capo del

governo e nomina al suo posto il generale Badoglio. Egli elimina gli organi fascisti

ma la sua idea è che finita la guerra rimanga la monarchia dei Savoia.

L’8 settembre del 1943 Badoglio firma l’armistizio con le forze alleate. Il sud Italia

viene occupato dalle forze alleate e lo liberano dai tedeschi ma al nord i fascisti

riescono a mantenere il potere e si istituisce la Repubblica di Savoia: nel frattempo

nasce la resistenza dei partigiani contro i fascisti (CLN comitato di liberazione

nazionale).

Il CLN ha una visione totalmente diversa da Badoglio: vuole che la monarchia lasci

il posto ad una repubblica.

Nell’aprile 1944 Badoglio e CLN fatto il patto di tregua istituzionale con cui

decidono di rimandare le decisioni sullo stato da creare in Italia a dopo la fine della

guerra. Nel frattempo il re Vittorio Emanuele III nomina come luogotenente,

sostituto, suo figlio Umberto II.

Nell’aprile del 1945 l’Italia viene liberata e si prendono decisioni importanti:

- si decide di eleggere un’assemblea costituente che scriva una nuova Costituzione;

- si decide di affidare la scelta tra monarchia e repubblica al popolo.

Finita la guerra cominciano ad esserci tensioni all’interno del CLN (costituito da

diverse idee di sinistra, destra e cattolici).

Nel marzo 1946 avvengono le prime elezioni libere nei comuni e il re Vittorio

Emanuele II abdica lasciando il trono al figlio (sperando che il popolo sia più

favorevole a lui).

Il 2 giugno 1946 avviene il referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e

repubblica e le elezioni dell’assemblea costituente: per la prima volta in Italia in

un’elezione politica anche le donne votano. Vince la Repubblica, ma di poco. 3

A C

SSEMBLEA OSTITUENTE

L’elezione dell’assemblea costituente ha portato all’elezione di 556 membri di

provenienza politica diversa: 207 dalla democrazia cristiana DC, 115 dal partito

socialista PSI, 104 dal partito comunista PCI, più altri partiti di centro destra.

L’assemblea costituente riceve quattro compiti:

 scrivere la Costituzione

 scrivere la Legge Elettorale e approvare i trattati con gli stati vincitori

 eleggere un capo dello Stato provvisorio, De Nicola (con la nuova

Costituzione poi se ne rielegge un altro)

 esercitare il controllo politico sul governo

Tutte le altre leggi continua a farle il governo.

Nel giugno 1946 l’assemblea comincia i lavori per la Costituzione ma i contrasti

politici all’interno rallentano il lavoro della Costituzione, finché nel marzo del 1947

viene nominata all’interno dell’Assemblea una commissione di 75 membri che tra

marzo e dicembre scrive la Costituzione. Tutta l’Assemblea poi la vota e la approva

al 90%.

Nell’approvare la Costituzione si dice che i nostri partiti di allora abbiano agito sotto

il così detto “velo di ignoranza”: andando ad approvare istituti nuovi e non sapendo

quale partito si sarebbe trovato ad essere al governo si è cercato di scriverla in modo

che né vincitori né perdenti si trovassero in situazioni di vantaggio.

Per l’epoca era una costituzione lunga e riflette il compromesso di idee molto

diverse.

Entra in vigore il 1 gennaio del 1948.

C

OSTITUZIONE 2

Cos’è una Costituzione ?

 Costituisce le fondamenta di un’organizzazione, lo Stato

 3

Insieme di norme , regole, che stanno a capo di tutte le altre norme giuridiche

(regole coercitive, che deve essere rispettata da cittadini poiché data dallo

Stato) di quello Stato

 Manifesto politico: esprime i valori e principi nei quali lo Stato e i cittadini si

riconoscono e che perseguono.

All’interno della Costituzione possiamo distinguere diversi modi di interpretarla.

Troviamo:

 Le disposizioni: il testo scritto, le singole frasi così come sono scritte.

 Dalle disposizioni si ricavano delle norme: interpretazione che si ricava da

una disposizione.

 le norme possono essere di principio: esprimere il principio, fine

ultimo che deve guidare il legislatore (es. art. 3)

 esprimere regole precise (es. art 12)

2 Comma: il capoverso nell’articolo

3 Norma e non legge: la legge si riferisce ad una legge particolare 4

4

Le Costituzioni possono essere:

 scritte / non scritte (es. Regno Unito: è data da un insieme sparpagliato di

leggi e da alcune regole che si ripetono per consuetudine).

 flessibili / rigide: quando può essere modificata da qualunque legge

successiva (es. statuto albertino) – per modificarla occorre un apposito

procedimento, inoltre vi è un organo di garanzia che garantisca il rispetto

della Costituzione (in Italia Corte Costituzionale)

C I

OSTITUZIONE TALIANA

E’ costituita da 139 articoli ed è divisa in tre parti:

 Principi fondamentali: enunciazione di principi e valori a cui lo Stato si ispira

 Parte I: parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, divisi in quattro titoli

chiamati rapporti (parte da situazioni più vicini alla persona

 Rapporti civili (legati alla persona fisica, libertà della persona)

 Rapporti etico-sociali (riguardo i diritti sociali, famiglia, salute,

scuola)

 Rapporti economici (lavoro, previdenza, sciopero, impresa)

 Rapporti politici (partecipazione alla vita pubblica, diritto di voto e

doveri, tasse)

 Parte II:

 Parlamento

 Presidente della Repubblica (PdR)

 Governo

 Magistratura

 Enti territoriali

 Garanzie costituzionali (corte e revisione costituzionale)

Art. I: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro → questa virgola è

stata voluta dalle anime di centro destra per separare le due questioni più di anima di

sinistra. Al lavoro nel nostro stato è riconosciuta una grande importanza.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della

Costituzione → anima di sinistra ma specificazione di centro destra

Art. 2: prevede diritti e doveri dell’uomo. Principio di solidarietà e anima cattolica.

Art. 3: principio di eguaglianza

Art. 4: si ritrova il lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto → è una norma

di principio (o programmatica), lo Stato deve cercare di creare le condizioni affinché

tutti possano lavorare ma non significa che ha l’obbligo di procurare il lavoro a tutti.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria

scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale

4 Diritto Costituzionale: costituito dalla costituzione, da altre leggi (es. legge elettorale etc), la

giurisprudenza (le scelte) della corte costituzionale e le consuetudini. 5

della società → obbligo di contribuire alla società; anima cattolica in riferimento al

clero (“spirituale”).

Art. 5: garantisce l’autonomia territoriale agli enti territoriali e il decentramento,

ovvero le funzioni statali sono svolte su tutto il territorio

Art. 6: garantisce che quei gruppi riconosciuti con minoranze linguistiche possano

parlare la loro lingua (es. Val d’Aosta e Trentino)

Art. 7 e 8: disciplinano i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose; il 7 della

chiesa cattolica e l’8 di tutte le altre confessioni (con lo Statuto Albertino lo stato era

cattolico, ora c’è separazione). Es. il matrimonio in chiesa vale anche per lo stato.

Nell’art. 7 la chiesa è sovrana, ma non le altre confessioni: perché la chiesa cattolica

ha lo stato del Vaticano. [Art. 19 e 20: libertà di professare in qualunque forma la

propria fede religiosa, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (molto

difficile da definire e che negli anni è mutato). Insieme al 7 e all’8 garantiscono che

in Italia tutte le religioni siano trattate nello stesso modo.]

In Francia lo stato si proclama laico e tutto ciò che riguarda la religione è considerato

un fatto privato dei cittadini; separazione netta tra stato e religione, divorziati (≠ in

Italia separati).

Art. 9: lo Stato con le sue azioni e con le leggi deve cercare di favorire la ricerca, la

diffusione della cultura e deve tutelare il nostro patrimonio naturale e artistico;

favorire il progresso con la diffusione della cultura.

5

Art. 10 e 11: rapporto con altri stati. L’Italia deve rapportarsi con gli altri stati che

sono ugualmente sovrani. Vi sono delle regole per accordo accettate da tutti gli stati e

anche l’Italia si adegua a queste leggi (anche regole non scritte, ma tradizionalmente

condivise, es. trattamento di protezione riservato ad alcune categorie di persone

durante le guerre). Condizione giuridica dello straniero tutelato dalle norme

internazionali, diritto d’asilo per persecuzione politica. Nell’11: rinuncia alla guerra

come strumento offensivo e come mezzo di risoluzione delle controversie

interazionali. Ma è concessa la guerra per difesa. L’Italia può limitare la propria

sovranità per cederla ad una organizzazione internazionale a condizione che

l’organizzazione abbia scopi di pace e che avvenga in situazioni di parità con gli altri

stati appartenenti all’organizzazione (es. Unione Europea, Onu, Nato)

Art. 12: regola sul tricolore italiano.

5 Non esiste un elenco preciso dei principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti. Due

categorie: consuetudini internazionali e quelli che derivano dai trattati internazionali (nella maggior

parte dei casi non prevalgono sulla nostra Costituzione, perché rapporto tra pari). 6

E LEZIONI

La democrazia si può esercitare attraverso due forme:

 Diretta: il popolo esercita direttamente il potere, compie direttamente le

scelte (es. referendum, petizione)

 Indiretta: si basa sull’istituto di rappresentanza, il popolo designa un numero

ristretto di persone che decideranno per lui. L’esercizio della democrazia

indiretta funziona grazie all’elezione di appositi organi.

Elezioni:

1. Elettorato attivo: chi può votare (art. 48)

 Cittadini italiani: ius saguis, chi è nato da almeno un genitore italiano

/ ius soli, nascita sul territorio italiano solo se si è stati abbandonati o

figli di apolidi o se i genitori non possono trasmettere la loro

cittadinanza, quindi se rimarrebbero privi di cittadinanza / per fatto

volontario, facendone richiesta se ci si ritrova nelle condizioni

previste dalla legge: matrimonio, residenza di dieci anni, figlio di

genitori stranieri nato in Italia che viva in Italia ininterrottamente per

18 anni.

 Maggiorenni

 6

Che non abbia perso il diritto di voto: per incapacità civile

(interdizione, incapacità di intendere e volere) / per sentenza penale

(delitti legati alla pubblica amministrazione, mafia, fascismo) / casi di

indegnità morale

2. Voto:

 è personale, deve essere espresso di persona senza deleghe etc.

 è eguale, ogni voto ha lo stesso peso

 libero, la scelta deve essere libera

 segreto, nessuno deve vedere il voto espres

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DellaFilosofia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e legislazione sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cerruti Stefania.
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