D
IRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SOCIALE
Diritto:
- indica una posizione soggettiva di una persona costituita da aspettative, pretese
(usato in senso soggettivo); in inglese right
- indica un insieme di regole che disciplinano un ordinamento (in senso oggettivo); in
inglese law
Pubblico: l’ordinamento giuridico si divide in due grossi rami:
Pubblico: regola l’organizzazione/rapporto dei pubblici poteri ed i loro
rapporti con i privati cittadini. (es. diritto penale, diritto del lavoro se
pubblico, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto regionale,
diritto tributario)
(Privato: rapporti tra privati cittadini. (es. diritto di famiglia, diritto civile, diritto
commerciale, diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro se presso privati))
S TATO
Di Stato in Europa se ne parla a partire dal 1400 quando nasce lo Stato moderno.
Prima c’era un’organizzazione feudale in cui il potere era disperso, suddiviso in tanti
feudatari etc, il potere era gestito sulla base del diritto privato tra signore e sudditi.
Dal 1400 si afferma lo Stato che viene definito moderno, il quale è caratterizzato da
tre elementi costitutivi: il popolo, il territorio, sovranità (la sovranità è quello che
contraddistingue lo Stato diversamente da regione e comune, i quali hanno
autonomia ma non sovranità).
S :
OVRANITÀ
esterna, ogni Stato è indipendente dagli altri; di fatto negli ultimi
decenni gli Stati (europei soprattutto) hanno preso degli accordi e
hanno creato delle organizzazioni comuni internazionali a cui hanno
trasferito una parte della loro sovranità (processo di cessione della
propria sovranità), es. Unione Europea, Onu (organizzazione
mondiale), Corte Europea di Strasburgo dei diritti umani
interna: lo Stato ha il supremo comando sul suo territorio e sul suo
popolo.
T
ERRITORIO
tutta la parte di terra emersa compresa nei confini, che spesso possono
essere naturali
1
mare e i fondali marini (prima che arrivino gli abissi)
spazio atmosferico.
navi e aeromobili che hanno la bandiera italiana
sedi diplomatiche all’estero, es. ambasciate (italiane o europee, in
quanto cittadini dell’Unione Europea è un nostro diritto)
1 Importanti per i giacimenti 1
Il modo in cui questi tre elementi costitutivi si combinano tra di loro dà vita a diversi
tipi di Stato. L’elemento chiave è sempre la sovranità:
- sovranità/popolo (quanto potere è riconosciuto ai cittadini): Forme di Stato
- territorio e sovranità (quanto potere al territorio o allo stato centrale): Tipi di Stato
↓
F S
ORME DI TATO
Nella storia si sono succedute tre grandi forme di Stato:
Assoluto:
Prima forma di Stato moderno che si afferma nella storia (dal 1400 circa alla
metà del 1700). Un solo sovrano che detiene il potere assoluto, nel monarca si
concentravano tutti e tre i poteri. Il sovrano era scelto per ereditarietà o per
designazione divina. Lo scopo di questo stato era espandere il potere della
corona. Quod principi laquit, legis abeat rigore. Princeps legibus absolutus.
Liberale di Diritto:
Si afferma nella seconda metà del 1700 per effetto dei grandi cambiamenti
economici e sociali del periodo: rivoluzione industriale che fa affermare
l’economia di mercato (richiede delle regole certe, che siano uguali per tutti);
rivoluzione francese e americana che fa affermare una nuova classe sociale
che ha potere economico e pretende di avere un peso anche a livello politico,
ovvero la borghesia.
Caratteristiche:
Scopo dello Stato Liberale di Diritto è quello di tutelare i diritti dei cittadini,
soprattutto la libertà della persona e il diritto di proprietà; cercando però di
intervenire il meno possibile nella loro vita (infatti viene anche chiamato stato
minimo).
Si afferma la separazione dei poteri: i tre poteri dello Stato non possono più
essere affidati alla stessa persona ma devono essere affidati a organi/soggetti
diversi (legislativo al parlamento, esecutivo al governo, giudiziario alla
magistratura)
Principio di legalità: solo la legge approvata dal parlamento può organizzare
i pubblici poteri e limitare i diritti dei cittadini. La legge deve però avere tre
caratteristiche: deve essere approvata dal parlamento, deve essere generale
(deve applicarsi a tutti nello stesso modo), deve essere astratta (deve
applicarsi nello stesso modo a tutte le situazioni uguali).
Principio rappresentativo: tutto il popolo deve essere rappresentato nelle sedi
del potere, in particolare il parlamento, quindi gli organi devono essere eletti
dai cittadini, ma il diritto di voto era su censo e genere. (In Piemonte solo il
2% votava)
Di Democrazia pluralista
Dal 1900 (in Italia da dopo la seconda guerra mondiale). Si afferma
dall’allargamento della base elettorale, del diritto di voto: convinzione che
tutti devono poter esprimere la loro opinione. Ciò fa sì che gli organi dello
Stato non esprimano solo le idee di una certa classe sociale ma tanti interessi
diversi, da qui il nome di democrazia pluralista. 2
Scopo: tutela degli interessi di tutti, in particolare non solo più libertà e
proprietà ma anche diritti sociali (es. scuola, sanità). Per fare questo però lo
Stato deve diventare più interventista anche nella sfera economica.
Devono essere assicurate le elezioni periodiche e segrete con scadenza fissa;
un sistema pluripartitico (per rappresentare tutti gli interessi); garanzia di
altri canali di partecipazione alla vita pubblica (es. sindacati.).
Garantire la libertà di manifestazione del pensiero e quindi libertà dei mezzi
di comunicazione e di informazione.
I I
N TALIA
L’Italia si unisce nel 1861 sotto la monarchia dei Savoia (re Vittorio Emanuele II
come primo re d’Italia mantiene comunque il II proprio a sottolineare una
continuità). I Savoia avevano già concesso al popolo una sorta di Costituzione
ovvero lo Statuto Albertino nel 1848, per rispondere ai moti del popolo: in vari stati
fu così ma altri vennero poi ritirati.
Negli anni 20 si afferma il Fascismo che elimina dall’organizzazione dello Stato
quasi tutti i sistemi democratici. Mussolini è a capo del governo, gli organi del
partito fascista si sostituiscono agli organi dello Stato (soprattutto alla camera del
parlamento si sostituisce la camera dei fasci e delle corporazioni).
Alla fine degli anni 30 entra in guerra affianco della Germania di Hitler e al
Giappone. Vi è una politica di espansionismo delle colonie.
Il 25 luglio del 1943 il re Vittorio Emanuele III depone Mussolini da capo del
governo e nomina al suo posto il generale Badoglio. Egli elimina gli organi fascisti
ma la sua idea è che finita la guerra rimanga la monarchia dei Savoia.
L’8 settembre del 1943 Badoglio firma l’armistizio con le forze alleate. Il sud Italia
viene occupato dalle forze alleate e lo liberano dai tedeschi ma al nord i fascisti
riescono a mantenere il potere e si istituisce la Repubblica di Savoia: nel frattempo
nasce la resistenza dei partigiani contro i fascisti (CLN comitato di liberazione
nazionale).
Il CLN ha una visione totalmente diversa da Badoglio: vuole che la monarchia lasci
il posto ad una repubblica.
Nell’aprile 1944 Badoglio e CLN fatto il patto di tregua istituzionale con cui
decidono di rimandare le decisioni sullo stato da creare in Italia a dopo la fine della
guerra. Nel frattempo il re Vittorio Emanuele III nomina come luogotenente,
sostituto, suo figlio Umberto II.
Nell’aprile del 1945 l’Italia viene liberata e si prendono decisioni importanti:
- si decide di eleggere un’assemblea costituente che scriva una nuova Costituzione;
- si decide di affidare la scelta tra monarchia e repubblica al popolo.
Finita la guerra cominciano ad esserci tensioni all’interno del CLN (costituito da
diverse idee di sinistra, destra e cattolici).
Nel marzo 1946 avvengono le prime elezioni libere nei comuni e il re Vittorio
Emanuele II abdica lasciando il trono al figlio (sperando che il popolo sia più
favorevole a lui).
Il 2 giugno 1946 avviene il referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e
repubblica e le elezioni dell’assemblea costituente: per la prima volta in Italia in
un’elezione politica anche le donne votano. Vince la Repubblica, ma di poco. 3
A C
SSEMBLEA OSTITUENTE
L’elezione dell’assemblea costituente ha portato all’elezione di 556 membri di
provenienza politica diversa: 207 dalla democrazia cristiana DC, 115 dal partito
socialista PSI, 104 dal partito comunista PCI, più altri partiti di centro destra.
L’assemblea costituente riceve quattro compiti:
scrivere la Costituzione
scrivere la Legge Elettorale e approvare i trattati con gli stati vincitori
eleggere un capo dello Stato provvisorio, De Nicola (con la nuova
Costituzione poi se ne rielegge un altro)
esercitare il controllo politico sul governo
Tutte le altre leggi continua a farle il governo.
Nel giugno 1946 l’assemblea comincia i lavori per la Costituzione ma i contrasti
politici all’interno rallentano il lavoro della Costituzione, finché nel marzo del 1947
viene nominata all’interno dell’Assemblea una commissione di 75 membri che tra
marzo e dicembre scrive la Costituzione. Tutta l’Assemblea poi la vota e la approva
al 90%.
Nell’approvare la Costituzione si dice che i nostri partiti di allora abbiano agito sotto
il così detto “velo di ignoranza”: andando ad approvare istituti nuovi e non sapendo
quale partito si sarebbe trovato ad essere al governo si è cercato di scriverla in modo
che né vincitori né perdenti si trovassero in situazioni di vantaggio.
Per l’epoca era una costituzione lunga e riflette il compromesso di idee molto
diverse.
Entra in vigore il 1 gennaio del 1948.
C
OSTITUZIONE 2
Cos’è una Costituzione ?
Costituisce le fondamenta di un’organizzazione, lo Stato
3
Insieme di norme , regole, che stanno a capo di tutte le altre norme giuridiche
(regole coercitive, che deve essere rispettata da cittadini poiché data dallo
Stato) di quello Stato
Manifesto politico: esprime i valori e principi nei quali lo Stato e i cittadini si
riconoscono e che perseguono.
All’interno della Costituzione possiamo distinguere diversi modi di interpretarla.
Troviamo:
Le disposizioni: il testo scritto, le singole frasi così come sono scritte.
Dalle disposizioni si ricavano delle norme: interpretazione che si ricava da
una disposizione.
le norme possono essere di principio: esprimere il principio, fine
ultimo che deve guidare il legislatore (es. art. 3)
esprimere regole precise (es. art 12)
2 Comma: il capoverso nell’articolo
3 Norma e non legge: la legge si riferisce ad una legge particolare 4
4
Le Costituzioni possono essere:
scritte / non scritte (es. Regno Unito: è data da un insieme sparpagliato di
leggi e da alcune regole che si ripetono per consuetudine).
flessibili / rigide: quando può essere modificata da qualunque legge
successiva (es. statuto albertino) – per modificarla occorre un apposito
procedimento, inoltre vi è un organo di garanzia che garantisca il rispetto
della Costituzione (in Italia Corte Costituzionale)
↓
C I
OSTITUZIONE TALIANA
E’ costituita da 139 articoli ed è divisa in tre parti:
Principi fondamentali: enunciazione di principi e valori a cui lo Stato si ispira
Parte I: parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, divisi in quattro titoli
chiamati rapporti (parte da situazioni più vicini alla persona
Rapporti civili (legati alla persona fisica, libertà della persona)
Rapporti etico-sociali (riguardo i diritti sociali, famiglia, salute,
scuola)
Rapporti economici (lavoro, previdenza, sciopero, impresa)
Rapporti politici (partecipazione alla vita pubblica, diritto di voto e
doveri, tasse)
Parte II:
Parlamento
Presidente della Repubblica (PdR)
Governo
Magistratura
Enti territoriali
Garanzie costituzionali (corte e revisione costituzionale)
Art. I: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro → questa virgola è
stata voluta dalle anime di centro destra per separare le due questioni più di anima di
sinistra. Al lavoro nel nostro stato è riconosciuta una grande importanza.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione → anima di sinistra ma specificazione di centro destra
Art. 2: prevede diritti e doveri dell’uomo. Principio di solidarietà e anima cattolica.
Art. 3: principio di eguaglianza
Art. 4: si ritrova il lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto → è una norma
di principio (o programmatica), lo Stato deve cercare di creare le condizioni affinché
tutti possano lavorare ma non significa che ha l’obbligo di procurare il lavoro a tutti.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
4 Diritto Costituzionale: costituito dalla costituzione, da altre leggi (es. legge elettorale etc), la
giurisprudenza (le scelte) della corte costituzionale e le consuetudini. 5
della società → obbligo di contribuire alla società; anima cattolica in riferimento al
clero (“spirituale”).
Art. 5: garantisce l’autonomia territoriale agli enti territoriali e il decentramento,
ovvero le funzioni statali sono svolte su tutto il territorio
Art. 6: garantisce che quei gruppi riconosciuti con minoranze linguistiche possano
parlare la loro lingua (es. Val d’Aosta e Trentino)
Art. 7 e 8: disciplinano i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose; il 7 della
chiesa cattolica e l’8 di tutte le altre confessioni (con lo Statuto Albertino lo stato era
cattolico, ora c’è separazione). Es. il matrimonio in chiesa vale anche per lo stato.
Nell’art. 7 la chiesa è sovrana, ma non le altre confessioni: perché la chiesa cattolica
ha lo stato del Vaticano. [Art. 19 e 20: libertà di professare in qualunque forma la
propria fede religiosa, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (molto
difficile da definire e che negli anni è mutato). Insieme al 7 e all’8 garantiscono che
in Italia tutte le religioni siano trattate nello stesso modo.]
In Francia lo stato si proclama laico e tutto ciò che riguarda la religione è considerato
un fatto privato dei cittadini; separazione netta tra stato e religione, divorziati (≠ in
Italia separati).
Art. 9: lo Stato con le sue azioni e con le leggi deve cercare di favorire la ricerca, la
diffusione della cultura e deve tutelare il nostro patrimonio naturale e artistico;
favorire il progresso con la diffusione della cultura.
5
Art. 10 e 11: rapporto con altri stati. L’Italia deve rapportarsi con gli altri stati che
sono ugualmente sovrani. Vi sono delle regole per accordo accettate da tutti gli stati e
anche l’Italia si adegua a queste leggi (anche regole non scritte, ma tradizionalmente
condivise, es. trattamento di protezione riservato ad alcune categorie di persone
durante le guerre). Condizione giuridica dello straniero tutelato dalle norme
internazionali, diritto d’asilo per persecuzione politica. Nell’11: rinuncia alla guerra
come strumento offensivo e come mezzo di risoluzione delle controversie
interazionali. Ma è concessa la guerra per difesa. L’Italia può limitare la propria
sovranità per cederla ad una organizzazione internazionale a condizione che
l’organizzazione abbia scopi di pace e che avvenga in situazioni di parità con gli altri
stati appartenenti all’organizzazione (es. Unione Europea, Onu, Nato)
Art. 12: regola sul tricolore italiano.
5 Non esiste un elenco preciso dei principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti. Due
categorie: consuetudini internazionali e quelli che derivano dai trattati internazionali (nella maggior
parte dei casi non prevalgono sulla nostra Costituzione, perché rapporto tra pari). 6
E LEZIONI
La democrazia si può esercitare attraverso due forme:
Diretta: il popolo esercita direttamente il potere, compie direttamente le
scelte (es. referendum, petizione)
Indiretta: si basa sull’istituto di rappresentanza, il popolo designa un numero
ristretto di persone che decideranno per lui. L’esercizio della democrazia
indiretta funziona grazie all’elezione di appositi organi.
Elezioni:
1. Elettorato attivo: chi può votare (art. 48)
Cittadini italiani: ius saguis, chi è nato da almeno un genitore italiano
/ ius soli, nascita sul territorio italiano solo se si è stati abbandonati o
figli di apolidi o se i genitori non possono trasmettere la loro
cittadinanza, quindi se rimarrebbero privi di cittadinanza / per fatto
volontario, facendone richiesta se ci si ritrova nelle condizioni
previste dalla legge: matrimonio, residenza di dieci anni, figlio di
genitori stranieri nato in Italia che viva in Italia ininterrottamente per
18 anni.
Maggiorenni
6
Che non abbia perso il diritto di voto: per incapacità civile
(interdizione, incapacità di intendere e volere) / per sentenza penale
(delitti legati alla pubblica amministrazione, mafia, fascismo) / casi di
indegnità morale
2. Voto:
è personale, deve essere espresso di persona senza deleghe etc.
è eguale, ogni voto ha lo stesso peso
libero, la scelta deve essere libera
segreto, nessuno deve vedere il voto espres
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Appunti lezioni Diritto pubblico e della legislazione sanitaria