DIRITTO PUBBLICO:
27/02/18
Il diritto pubblico studia le leggi che regolano i rapporti dei singoli con gli istituti
pubblicistici, cioè tra istituzioni e coloro che devono obbedire alle istituzioni. La
logica consensuale del diritto privato viene abbandonata perchè esiste un’altra
logica. Disciplina inoltre il funzionamento delle istituzioni.
I soggetti privati sentono il bisogno di darsi delle regole quando cominciano a
interagire, cioè quando si crea il fenomeno sociale; finchè il soggetto è da solo
non c’è bisogno del diritto, l’esigenza nasce quando i soggetti entrano in
relazione sociale. Sono regole di comportamento alla quale si assoggettano
tutti i partecipanti di quel corpo sociale e funzionano se tutti vi si assoggettano.
Le regole di tipo giuridico hanno la caratteristica di essere obbligatorie: il
fenomeno giuridico si vede dal fatto che la regola non scegliamo
spontaneamente se seguirla o meno, ma siamo obbligati ad obbedire anche se
ci sembrano sbagliate o che non condividiamo. Ognuno deve rispettare molte
regole ma quelle giuridiche sono coercitive.
Altre caratteristiche del fenomeno giuridico: 1) l’effettività del fenomeno
giuridico o del diritto: non tutte le regole sono dotate di effettività, cioè se una
regola gode di effettività è perchè in tanti sono convinti che vada rispettata,
ma ci sono anche altre regole che non sono ritenute da seguire quindi dotate di
bassa effettività. Effettività= grado di attuazione delle regole. 2) Il diritto oltre
ad essere dotato di effettività deve essere dotato di esecutività= il sistema
deve sviluppare strumenti e meccanismi per ottenere l’adempimento del diritto
anche da coloro che non rispettano le regole sanzioni= strumenti per ovviare
alla scarsa effettività del diritto perché va garantita la coercitività del diritto. 3)
Relatività: il fenomeno giuridico è costituito da un serie di regole che non
valgono per sempre ma proprio perchè serve a regolare il comportamento in un
contesto sociale, se il contesto muta, va cambiato il diritto viene cambiato
tutto il diritto a partire dalla Costituzione.
Le norme giuridiche individuano una fattispecie, cioè un fenomeno della realtà
a cui si vuole dare una disciplina: individua fenomeno ed effetti. La fattispecie è
sempre astratta, cioè deve essere descritta non in un modo specifico legato a
determinati contesti o persone, ma astrattamente. Cioè la regola deve poi
poter essere applicata in qualsiasi fattispecie. Se poi si verifica quella
fattispecie, la norma indica le conseguenze di obbligo o di diritto in capo ai
soggetti di quella fattispecie. Gli effetti delle norme giuridiche vengono indicati
in termini di condizioni favorevoli (di vantaggio) o sfavorevoli (di svantaggio).
Quelle di vantaggio sono diritti, interessi legittimi che le norme giuridiche
possono generare. Quelle sfavorevoli sono obblighi e doveri: il termine obbligo
è tipico dell’ambito privatistico, nel diritto pubblico nascono doveri; in entrambi
i casi è una condizione sfavorevole, siamo tenuti a fare qualcosa non a nostro
vantaggio: con l’obbligo, il vantaggio va verso soggetti ben individuati,
specifici; con il dovere è un comportamento a cui il soggetto è tenuto senza
sapere verso chi va quel beneficio, cioè si dice che va verso la collettività.
Le norme giuridiche sono destinate primariamente alle persone fisiche, poi alle
persone giuridiche perché se un gruppo di soggetti persegue una determinata
e comune finalità, trova beneficio a imputare la volontà ad un’entità astratta=
persona giurdica. Quando vi sono questi soggetti nello Stato, essi si chiamano
organi costituzionali= parti del sistema giuridico vitali per l’esistenza del
sistema giuridico.
I sistemi di norme interagiscono tra di loro: le convivenze umane attuali
(=stati) non si occupano di singole norme ma ci si occupa di un insieme di
norme giuridiche perseguendo un insieme di finalità perseguito da tutti
componenti dello stato.
Ordinamento giuridico= sistema di norme che cercano di perseguire
coerentemente quell’insieme di finalità per quell’insieme di uomini che hanno
finalità comuni; soni vari: Stato, UE, autonomie territoriali. Sono sistemi di
norme che sono ispirate da finalità comuni a tutti i facenti parte
dell’ordinamento. Poi ci sono altri ordinamenti: università, società sportiva…
Ognuno di noi partecipa ad una quantità di ordinamenti giuridici ma ce n’è uno
diverso: lo Stato. Esso è diverso da qualsiasi altro ordinamento giuridico,
perché ha caratteristiche diverse; la differenza è che noi consideriamo lo Stato
l’unico ordinamento giuridico a fini generali mentre consideriamo tutti gli altri
ordinamenti a fini particolari= solo lo stato è capace di perseguire qualsiasi
finalità e dare risposta a qualsiasi bisogno; qualsiasi altro ordinamento dà
risposte solo a bisogni specifici quindi ha finalità particolari. Lo stato nasce dal
500 in avanti. Un altro ordinamento a fini generali è considerato anche il
comune.
Lo stato è formato da popolo, territorio e sovranità; vale a dire che è formato
da un territorio fisico su cui sono stanziate delle persone, ma il terzo elemento
è fondamentale cioè su quel popolo è esercitata una sovranità= potere che
adesso appartiene al popolo, cioè potere coercitivo che non aveva inizialmente
limite (derivava da Dio), poi cambia nel corso dei secoli trovando dei limiti che
oggi sono rappresentati dalla Costituzione ma è comunque sempre assoluto. È
“superiorem non recognosces”
un potere originario (dato da nessuno) ed è cioè
non esiste niente al di sopra di lui anche se ora non è più effettivamente così a
causa delle Costituzioni che limitano la sovranità dei singoli stati e a causa
dell’appartenenza ad esempio all’UE, pur restando una limitazione scelta
volontariamente. La sovranità non è concessa a nessun altro ordinamento se
non allo Stato.
02/03/18
Gli ordinamenti giuridici statali sono di due tipologie, la distinzione porta a
diverse origini del diritto: ordinamenti di civil law e common law:
-civil law: la regola della produzione del diritto è che vi sia un organo preposto
alla produzione del diritto= Parlamento, Governo; il diritto nasce come
produzione di norme generali, non legate a casi concreti e la funzione della
magistratura è quella di vigilare sulla corretta applicazione del diritto ma senza
la capacità di produrre a sua volta del diritto. Non c’è l’idea che gli organi
giurisdizionali producano regole giuridiche perché esse (le regole) si formano in
sede parlamentare. Sono norme astratte e generali che si applicano poi nei casi
concreti e quando vengono applicate male, esiste la magistratura che ha il
compito di vedere caso per caso se le norme giuridiche sono state applicate
correttamente o meno e risolvono i singoli casi.
-common law: il diritto si forma nei tribunali ad opera della magistratura, in
sede di giudizio non nelle sedi parlamentari; quando sorge una controversia tra
due soggetti e si va dal giudice, il giudice decide il caso, risolve il caso concreto
e la sua decisione diventa norma giuridica che andrà applicata a tutti i casi in
cui sorgerà una controversia analoga. Questo è reso possibile perché vale la
regola del vincolo giurisprudenziale= i giudici che si troveranno a dirimere
controversie simili alla prima che è stata giudicata, saranno vincolati a decidere
nello stesso modo in cui ha deciso il primo giudice che se n’è occupato. I giudici
sono fonti di diritto.
Questa differenza porta ad una diversa concezione della produzione delle
regole; in realtà oggi questa differenza è più blanda, anche nella common law
molto diritto si forma in sede parlamentare perché nel tempo si è rafforzato il
potere del Parlamento. In Italia non usiamo la regola dello stare decisis, cioè la
regola della common law, ma la magistratura tende a seguire indirizzi uniformi
che di solito sono dati dalla corte di cassazione che è l’ultima istanza di
giudizio, quindi sorge una sorta di common law mista alla civil law.
FONTI GIURIDICHE: possono essere degli atti o dei fatti fonti atto e fonti
fatto.
Fonti fatto: ci sono avvenimenti della realtà al verificarsi dei quali teniamo un
certo comportamento. Ci potrebbero essere dei fatti giuridici a partire dei quali
scaturiscono degli effetti nel senso che i soggetti privati ritengono che vada
tenuto quel comportamento in quella specifica situazione, anche se non c’è
una regola scritta. Es: usi…
Fonti atto: atti scritti che nascono per effetto di una specifica procedura. Dalla
fonte atto, i destinatari delle norme, desumono il comportamento che devono
tenere. Si dividono in fonti atto di produzione e fonti atto di cognizione: 1) di
produzione sono le regole che disciplinano come si adottano le regole cioè che
governano la produzione delle regole, i passaggi per produrre altre fonti atto; 2)
le fonti di cognizione si rivolgono a noi: da quelle regole veniamo a conoscere il
comportamento che ci si aspetta da noi, veniamo a conoscenza delle regole
che si aspettano che noi seguiamo.
Le fonti giuridiche del nostro ordinamento: sono disposte secondo una
struttura gerarchica: gradi di diversa forza, si distribuiscono gerarchicamente
perché ogni fonte giuridica presenta una forza diversa. La forza di una norma
giuridica è la sua capacità di imporsi su una norma inferiore, una norma
inferiore non può infatti modificarne una superiore.
1) norma costituzionale: Costituzione che ha 139 disposizioni e altre norme
costituzionali che non stanno dentro la costituzione ma hanno la medesima
forza es: gli statuti delle regioni speciali; norme di natura internazionale
generalmente riconosciute (=non sono in forma atto ma sono norme che nel
tempo gli stati si sono adeguati a rispettare, legate a situazioni belliche)
2) fonti di natura primaria: sono elencate dalla costituzione che ne prevede
e ne regola l’adozione, sono un numero chiuso, sono solo quelle che la
costituzione individua e non possono essercene altre; sono leggi formali o
ordinarie che sono quelle prodotte dal parlamento, poi vi sono altre leggi come
le leggi regionali; poi altre due categorie: decreti legge e decreti legislativi che
sono detti atti aventi forza di legge= non sono leggi in alcun modo ma hanno la
stessa forza; poi vi sono gli statuti delle regioni ordinarie; norme di diritto
internazionale messe in forma scritta come trattati internazionali.
3) fonti di natura secondaria: regolamenti amministrativi: non possono
derogare la legge. Ce ne sono tanti, possono essere adottati dal governo
centrale e sono detti governativi oppure adottati dalle pubbliche
amministrazioni e sono detti amministrativi oppure dalle regioni e sono detti
regionali. Sono diversi dai regolamenti parlamentari, che non sono una fonte
secondaria ma una fonte speciale; possono provenire anche dall’UE, ma in
questo caso non sono collocati nelle fonti secondarie.
Importante è sapere come si rapportano le regole giuridiche: criteri che ci
permettono di rapportare le norme tra di loro in funzione della risoluzione di
potenziali conflitti tra norme: si segue un criterio gerarchico determinato dalla
forza delle norme giuridiche; se invece sono della stessa forza si usa un criterio
temporale (o della successione delle norme nel tempo) che si basa sulla regola
che la norma più recente prevale su quella più obsoleta. Il criterio della
gerarchia produce il criterio della illegittimità: ad esempio se una legge va
contro la costituzione, nel momento in cui facciamo prevalere la costituzione, la
fonte più bassa viene dichiarata illegittima. Se invece si usa il criterio
temporale viene prodotta una abrogazione della norma più antica.
L’abrogazione può essere fatta in forma espressa o implicita.
Criterio della competenza: a volte affidiamo a delle fonti giuridiche la capacità
di disciplinare specifiche materie, e può succedere che sorga contrasto tra
norme di pari grado che si risolve guardando quale sia la norma competente; è
il criterio con cui si risolve il contrasto tra leggi dello stato e delle regioni.
Chi deve interpretare le leggi: giudici, operatori pubbliche amministrazioni.
Sono continuamente reinterpretate.
Riserva di legge: certe materie nella nostra costituzione sono riservate alla
legge, ciò significa che possono essere disciplinate solo dalla legge, quindi altre
fonti saranno escluse dalla disciplina di quella materia tipo i regolamenti che
stanno sotto alla legge. In materia dei diritti e delle libertà, cioè quei
comportamenti che siamo liberi di tenere, vi è una riserva di legge cioè
possono essere disciplinate solo da leggi del parlamento e mai se ne potrebbe
occupare il governo con dei regolamenti. È molto importante che non possano
essere disciplinate dal governo bensì solo dal parlamento perché in parlamento
ci sono forze di entrambe le parti quindi la maggioranza non può imporsi
completamente come farebbe il governo, perché troverà comunque sempre il
limite della minoranza contrapposta. Le riserve sono tecniche per pretendere
che di certe materie se ne occupi solo il parlamento.
LE FORME DI STATO:
Per forma di stato si intende un concetto che descrive il rapporto tra i singoli
individui e chi ha il potere. Per forma di governo si intende come il potere si
riparte tra le varie istituzioni di vertice cioè tra i vari organi in cui è suddiviso:
criterio di ripartizione delle funzioni pubbliche e come si rapportano tra loro.
Le prime forme di stato sono del 1400, ma le vere forme di stato iniziano nel
Il Principe,
1500. La parola stato deriva da Machiavelli, da che vedendo come
regnava il figlio del papa Borgia, descrive la forma primitiva di stato: stato
patrimoniale che significa che tutto ciò che sta sotto il potere di questo Principe
è come se fosse il suo patrimonio e solo il principe stesso realizza un bene
comune con un potere che si afferma su tutto e su tutti. Ma non si parla ancora
di diritti, i soggetti sono sudditi, totalmente in balia della volontà di chi governa
ma convinti che solo obbedendo possa esserci pace e protezione.
Si passa poi allo stato assoluto tra 1500-1600.
Montesquieu (1700) poi dice invece che i poteri vanno divisi, non bisogna fare
come nello stato assoluto dove il capo dello stato era fonte del diritto che
aveva potere legislativo, esecutivo e giudiziario; i poteri si devono limitare l’un
l’altro secondo Montesquieu e ancora oggi ci si basa su questo criterio.
Poi con la rivoluzione francese si arriva al messaggio che il potere va limitato:
nascita dello stato di diritto (1800) cioè il potere si esercita secondo la legge,
vista come manifestazione delle volontà del parlamento che inoltre limita il
potere del re. Nasce l’idea di cittadino ma è diversa dalla nostra idea, lì è
cittadino del mondo, vengono riconosciuti i diritti in generale ma in realtà sono
ancora sudditi; l’unico passo in avanti è la garanzia della legge. In pieno 800 lo
stato è influenzato dalla teoria economia dominante di Smith. La teoria
economica porta all’idea che non debba esserci interferenza tra i rapporti
economici e quelli sociali da parte dello stato quindi i pubblici poteri devono
astenersi, devono fare poco stato liberale: la società pretende che lo stato
stia ai margini.
La prima guerra mondiale decreterà la morte dello stato liberale perchè viene
coinvolto anche il popolo era cambiato anche l’assetto sociale, tutte le
masse popolari chiedono di essere riconosciute, portando alla nascita dei
grandi partiti.
Poi la crisi del 29 mette in crisi del tutto il potere politico, si capisce che lo stato
liberale non riesce più a dare risposte adeguate alle richieste del popolo quindi
nasce lo stato sociale in cui siamo tuttora; lo stato sociale si contraddistingue
per la concezione che lo stato non può più astenersi, deve intervenire. È una
teoria economica che mette le basi a questa idea: la teoria keynesiana che
prevede una serie di interventi pubblici che possano risanare l’economia; passa
il concetto dei fallimenti di mercato, cioè alcune situazioni in cui il mercato non
distribuisce equamente le risorse, si cerca l’uguaglianza dopo aver ottenuto
una serie di libertà. Si pensa che i pubblici poteri non possano ignorare la
disuguaglianza, devono risanare le differenze. Al centro dello stato sociale vi è
infatti l’obiettivo di perseguimento dell’uguaglianza.
06/03/18
Forma di stato sociale: si consolida nella prima metà del 900, è quella che si
sviluppa in paesi come Italia, con regime totalitario, e come UK e USA che sono
democratici. Sociale non vuol dire democratico, infatti lo stato sociale è
compatibile anche con lo stato totalitario. L’obiettivo centrale è giungere
all’uguaglianza dando una particolare forma alle strutture dello stato sociale,
detto anche interventista, al contrario di quello precedente che era detto
astensionista, non più adatto alla situazione del 900. Il metodo è il diretto
intervento dello stato nel sistema economico, lo stato non è più neutrale, è
chiamato a intervenire e correggere l’andamento economico se esso non
genera benessere per tutti: si sa che il mercato presenta dei fallimenti, che non
è in grado di distribuire le risorse economiche e dove non arriva il mercato vi è
l’idea che debbano intervenire i pubblici poteri, entrando col capitale nel
mercato, in imprese che rischierebbero di fallire e fallend
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