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ARTICOLI COSTITUZIONALI SULL'ECONOMIA (TITOLO III; RAPPORTI ECONOMICI)

Gli artt. 35-47 cost. riguardano i diritto dei lavoratori, dei proprietari e degli imprenditori e dei risparmiatori.

La Costituzione economica italiana è mista: è interventista (intervento dello stato nell'economia) ma il tenore delle clausole adottate si sposa con entrambe le ideologie liberal democratiche e social democratiche;

ART. 4 COST.: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 35 COST.: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad

affermano e regolano i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Lo stato è chiamato a rendere operativa la dimensione dell'Italia come Repubblica fondata sul lavoro; non è quindi uno stato meramente assistenzialista. Nella costituzione sono presenti i diritti sociali (diritto ad una prestazione; lo Stato interviene quando gli altri falliscono), che non sono solo quelli della sfera economica, ma anche ad es. i diritti di famiglia (artt. 29-30). I nostri diritti sociali sono conformati in modo diverso tra loro, in modo da rendere concreta la definizione dell'art. 2 e dell'art. 3 comma II; ci sono diritti che puntano ad una prestazione da parte di soggetti sociali, dei datori economici o dello Stato. Abbiamo una pluralità di impostazioni sulla definizione dei diritti sociali: ci sono delle norme (es. art 32) cheindividuano un vero e proprio diritto alla prestazione, altri individuano un diritto alla prestazione da parte di un soggetto terzo. La costituzione interviene con norme programmatiche, che individuano un programma operativo per l'intervento dello stato (es. art. 31); altre norme non sono meramente programmatiche (es. art. 34) perché lo stato è chiamato ad intervenire con la legge (delega al legislatore ad intervenire per regolamentare il tema). Aspetto economico vero e proprio dei diritti sociali: - Lo stato interviene normativamente, cercando di superare quelle asimmetrie informative (fallimento del mercato) e favorendo un risultato ottimale; le asimmetrie informative vengono superate quando gli attori riescono ad arrivare ad un risultato efficiente accordandosi. - Lo Stato interviene soltanto con una delega legislativa, attribuendo il diritto e regolamentando per superare il potere di mercato (il datore di lavoro non deve sfruttare i dipendenti). - Lo stato, quindi,

non sostituisce il datore di lavoro, ma delimita la libertà di negoziazione all'interno del mercato (art. 36) - Ci può essere un mix di intervento dello stato e del privato (art. 38) - Lo stato determina le ipotesi, le regole per l'esercizio del diritto di sciopero: uno dei diritti sociali che non prevede una prestazione da un terzo (art. 40) - L'organizzazione sindacale è libera: il cittadino ha il diritto di decidere se aderire o meno ad un sindacato (art. 39); si crea il mercato della libertà sindacale e il mercato delle idee interne del sindacato - Contratto collettivo: fonte extraordinem; ha valore di legge per tutti - Artt. 45-46 insistono su aspetti peculiari, non sono all'interno del diritto del lavoro vero e proprio, ma sono articoli che ineriscono più alle dinamiche produttive. - Art. 46 di nuovo delega al legislatore e si ha l'elevazione economica del lavoro ed un'ottimizzazione

del mercato, laddove sia configurabile delle modalità che rendono la partecipazione dei lavoratori "armoniosa e coerente con le esigenze della produzione". L'obiettivo è instaurare delle dinamiche lavorative non conflittuali, favorire il superamento di asimmetrie informative. Ancora una volta lo stato interviene solo in modo regolatorio per appianare i problemi di funzionamento del mercato. I diritti del lavoro e dei lavoratori sono diritti sociali che prevedono l'intervento dello stato. Queste sono tutte le norme che riguardano la costituzione economica dello Stato italiano. Ma sono solo queste? No, ce ne sono molti altri: - art. 23 - art. 28 (strettamente legato all'art. 97) - art. 47 (rapporti economici) - art. 53 - art. 97; parla dell'amministrazione - art. 81; il bilancio, prima della riforma del 2012, era molto snello. In un'ottica liberal-democratica, allo Stato interviene solo sulla base di un'iniziativa.

legislativa (il Parlamento decide quando redarlo con legge). Il Governo predispone la legge di bilancio ma è il Parlamento che la valida, se quest'ultimo non intervenisse allora il Governo dovrebbe fermarsi; il bilancio è, ed era, un documento contabile: tante sono le uscite, tante sono le entrate, e alla fine bisogna arrivare a 0-0. La legge di bilancio assieme a quella finanziaria permettono le entrate e le uscite, e la seconda permette anche una micro-spesa: a lungo andare ciò può causare un debito troppo alto.

Con la nascita dell'Unione Monetaria, la UE mette dei paletti perché vengono a crearsi i parametri di Maastricht (finanza pubblica, tasso di interesse, tasso di cambio, stabilità dei prezzi) per rientrare nella zona Euro; quando arriva la crisi economica (2008) il banco salta, per tutti, e viene adottato il fiscal compact (non basta più il 3% dell'indebitamento, ma che l'indebitamento non dev'essere

superiore allo 0,5% del PIL) ed ogni Stato interviene nellacostituzione -> in Italia viene allungato l’articolo in questione.

art. 99; Consiglio dell’economia e del lavoro: è un organo ausiliare del Governo che mira asuperare la cause di fallimento del mercato e dello Stato, di modo da evitare le asimmetrieinformative; gli esperti che ne fanno parte devono dare consulenza al Governo in meritoalle esigenze economiche della comunità; è uno strumento istituzionale di ausilio delGoverno.

art. 100; la Corte dei conti è un altro strumento di ausilio del Governo, esercitando un→obiettivocontrollo sul bilancio. principale: armonizzazione del bilancio (moltoimportante quando gli importi di spesa sono molteplici).

REGIONI E BILANCIO

Il nostro sistema di governo è regionale, che si basa su un pluralismo politico territoriale fatto disoggetti, di enti autonomi, con competenze proprie attribuite dalla costituzione e che quindinecessitano

di risorse per operare→ tema del federalismo fiscale. Come viene strutturato il nostro sistema? Art. 5 cost. Art. 114 ss., vi è la struttura delle regioni: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato."; le regioni hanno autonomia decisionale, quindi hanno potestà legislativa autonoma su determinate competenze. Le regioni a statuto speciale hanno dei regimi fiscali speciali rispetto alle regioni ordinarie, in cui lo Stato finanzia l'esercizio delle funzioni perché quello che non viene coperto dai tributi regionali viene coperto dal contributo dello Stato. 2001, riforma del titolo V. Art. 119: se l'economia va male lo Stato si può indebitare, ma le regioni non possono andare in deficit strutturale; possono indebitarsi prevedendo una copertura complessiva delle spese. L'autonomia impositiva in base alla ricchezza che la regione produce è coordinata

confrontano con dei parametri standard per determinare i finanziamenti alle regioni. Inoltre, la legge 42/2009 prevede anche la possibilità per le regioni di stipulare accordi di programma con lo Stato per la realizzazione di interventi di interesse comune. Successivamente, nel 2012, viene approvata la legge di stabilità che introduce ulteriori modifiche al sistema di finanziamento delle regioni. Viene introdotto il concetto di "fondo perequativo", che ha l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità produttiva tra le regioni. Questo fondo viene alimentato da una quota delle entrate fiscali dello Stato e viene redistribuito alle regioni in base a criteri di perequazione. In conclusione, il sistema di finanziamento delle regioni in Italia è stato oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni. Dalla spesa storica si è passati ai costi standard, introducendo anche il concetto di compartecipazione delle regioni in base alla capacità produttiva. Inoltre, sono stati introdotti fondi ad hoc e accordi di programma per interventi specifici, oltre al fondo perequativo per ridurre le differenze tra le regioni.

Le regioni sostengono determinate funzioni, come ad esempio il tema della sanità. In modo più concreto, si può vedere quanto una regione spende per un determinato servizio, come ad esempio un lotto di siringhe. Si definisce il costo standard per l'esercizio di un servizio e si dà alla regione l'equivalente, raddoppiato per abitanti. Per capire quanto la regione spende è necessario conoscere con esattezza le cifre spese, quindi è necessaria un'armonizzazione dei bilanci, che serve sia per capire sia per finanziare. Gli unici vincoli che si hanno in Italia derivano dal vincolo di bilancio a livello europeo.

La struttura istituzionale dello Stato è configurata come soggetto economico, essendo formata da una pluralità di soggetti che sono rappresentati dalla pubblica amministrazione. Secondo le disposizioni della P.A. (Pubblica Amministrazione):

  1. Art. 28: responsabilizzazione delle proprie azioni. In tema economico si sta sulla responsabilità civile, quindi se si sbaglia si paga. Lo Stato fa allocare il bene al cittadino, che

Potrà chiedere i danni, ma ci sarà un ingresso dello Stato che pagherà il risarcimento, coprendo il pubblico funzionario che viene deresponsabilizzato. Questo porta a una non funzionalità della responsabilizzazione del funzionario.

2) Art. 97, imparzialità dell'amministrazione pubblica. La P.A. non ha un'investitura politica per decidere cosa rispondere alle esigenze della comunità politica, infatti per essere efficiente deve essere imparziale. Per garantire l'imparzialità si introduce il concorso per accedervi, che seleziona il più bravo così si garantisce l'assicurazione del buon andamento ed imparzialità della P.A. Il funzionario pubblico esegue decisioni politiche, ma come? Art. 97 riformato nel 2012, era composto dagli ultimi 3 commi; viene integrato. In costituzione ci sono anche gli organi ausiliari, che sono un elemento di controllo dell'operato del decisore politico; servono a

consigliare il decisore pubblico sull'adozione di determinati provvedimenti e a controllare che il governo abbia ben operato. Consiglio di stato: è
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Erica.Corrias di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Tosi Dario Elia.