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1. LA COSTITUZIONE ECONOMICA E LO STATO DI DIRITTO
Apparizione dello Stato di diritto nella dialettica tra le assemblee
rappresentative e Corona
Secondo gli storici, l’economia di mercato si è affermata attraverso un conflitto
sociale in cui la borghesia mercantile e industriale si contrappone ai tradizionali centri
di potere della monarchia feudale. Le assemblee derivano dalle originarie assemblee
nobiliari con la partecipazione del clero, poi allargate alla rappresentanza dei borghi.
Esse sono convocate dal sovrano episodicamente, principalmente per far fronte a
straordinarie esigenze di cassa dell’erario. Con l’estensione della libertà di
movimento e di azione in campo economico e, al contempo, la crescita
dell’importanza politica dei borghesi, rafforzano il ruolo di questi proto-parlamenti;
questo porta al riconoscimento a città, borghi e borghesi di statuti particolari e di
libertà in precedenza accordate solo ai nobili. Questa dinamica istituzionale presenta
tre varianti:
a) Spagna: le Coortes perdono potere in quanto sono le ricchezze coloniali a
rifornire l’erario imperiale, non le risorse della debole borghesia nazionale;
b) Regno Unito: la progressiva estensione degli Statuti nobiliari ai ceti borghesi è
il risultato di una plurisecolare contrattazione che modifica sostanzialmente i
centri di potere politico lasciandone invaiate le forme istituzionali;
c) Francia: il passaggio allo Stato di diritto si realizza in modo traumatico
attraverso la Rivoluzione francese.
L’esperienza inglese dimostra come la garanzia dei diritti passi attraverso la
stabilizzazione del ruolo dei parlamentari e il riconoscimento alla borghesia del
diritto di esservi rappresentata in modo proporzionale al suo peso economico.
Affinchè vi sia una “Costituzione economica” è necessario che le libertà economiche
e il diritto di proprietà privata siano riconosciuti come posizioni giuridiche
fondamentali. Occorre quindi munire il Parlamento di un potere espresso con la legge
che impedisca l’eventuale esercizio arbitrario di un potere sovrano limitativo delle
libertà economiche. Per garantire queste ultime è necessario assicurare la libertà
politica alla borghesia riconoscendo il diritto di voto ai tax payers. Rapporto tra diritti
politici e diritti economici: i diritti politici sono strumentali alla garanzia del pieno
godimento degli altri diritti.
Stato di diritto in equilibrio naturale: dualismo dei campi di forza e tripartizione
dei poteri
Dal punto di vista delle istituzioni, la stabilizzazioni delle assemblee rappresentative
è un passaggio rivoluzionario: la nascita dello Stato di diritto comporta il
riconoscimento dei fondamentali diritti economici e, oltre a coincidere con l’avvento
dell’economia di mercato, fonda la costituzione economica liberale. Lo Stato di
diritto è sottoposto al diritto, infatti la garanzia dei diritti individuali si realizza nella
soggezione dello Stato alla legge del Parlamento. Questo equilibrio si raggiunge
“naturalmente” con le rivoluzioni liberali e per il fatto che Stato e Parlamento sono
due istituzioni contrapposte. Il modello teorico di funzionamento che si ricava dalla
concreta esperienza storica dello Stato di diritto: il Parlamento esercita il potere
legislativo in materia di libertà individuale e diritti economici ì. Tale riserva di legge
non può essere violata dal Governo o dal Re a meno che il Parlamento non li
autorizzi. Se però gli atti sconfinano o eccedono i limiti, il giudice ripristina il diritto
violato. Si creano quindi due campi di forza contrapposti (società civile e Stato) in
equilibrio dinamico su tre punti: Parlamento, Corona e giudice. Si spiega in questo
modo, facendo emergere (dietro la tripartizione dei poteri dello Stato) i campi di forza
in opposizione delle due sovranità, l’effettivo funzionamento del meccanismo di
equilibrio (checks and balances) su cui la tripartizioni dei poteri si basava.
Forza e struttura delle legge a guarentigia della libertà
La garanzia è assicurata dalla forza delle legge, la quale prevale sulla forza giuridica
degli atti del Governo e dell’amministrazione. La struttura logica-giuridica della
norma di legge integra la tutela delle libertà assicurando l’uguaglianza
dell’applicazione del diritto impedendo cioè discriminazioni tra i cittadini.
a) Generalità ed astrattezza;
b) Bilateralità della legge.
Inoltre, il cittadino si vede attribuite le libertà fondamentali: ne consegue che i
cittadini possono fare tutto quello che non è loro espressamente vietato (mentre nello
Stato, in relazione all’altrui sfera di libertà, può fare solo quello che gli è
espressamente consentito dalla legge)
2. LA COSTITUZIONE ECONOMICA LIBERALE
Garanzia legale dei diritti economici
Sulla piattaforma istituzionale dello Stato di diritto si trova la costituzione economica
liberale la cui base è il principio del laissez-faire. Spetta alla legge del Parlamento, da
un lato garantire il libero esercizio dei diritti economici, e dall’altro promuovere le
condizioni per la loro effettiva realizzazione. In particolare, la libertà d’iniziativa
economica e il diritto di proprietà, in quanto libertà negative, sono tutelati nel loro
contenuto negativo eliminando gli ostacoli giuridici e amministrativi che ne
impediscono la libera affermazione. Pertanto, la legge non conforma le modalità del
loro esercizio e pone limiti al loro svolgimento solo se in contrasto con latri diritti
fondamentali della persona (principio del neminem ledere). Regola sovrana è
l’autonomia privata, la quale si manifesta come libertà contrattuale. La legge è quindi
relegata ad una fondamentale ma residuale funzione di garanzia, strumentale alla
fissazione delle regole generali di uniformazione tipologica che facilitino lo
svolgimento dell’autonomia contrattuale.
Legge di bilancio e autorizzazione al prelievo fiscale
Un nuovo profilo di tutela è, nella costituzione economica liberale, la garanzia del
capitale e del risparmio privato nei confronti dello Stato. A tal fine, l’imposizione
fiscale deve essere contenuta in modo da incidere parzialmente sul profitto e sulla
rendita del capitale: sottoponendo l’autorizzazione alla riscossione delle imposte
all’approvazione della legge di bilancio, il Parlamento ha raggiunto quest’obiettivo.
3. ROTTURA DELL’EQUILIBRIO NATURALE DELLO STATO DI DIRITTO
LIBERALE
Campo di forza della sovranità popolare come unica fonte di legittimazione del
potere politico
L’equilibrio naturale entra in crisi: la crisi è effetto dell’interazione tra due diverse
dinamiche. La prima riguarda la contrapposizione tra i due campi di forza, la seconda
è interna al campo di forza della sovranità popolare. In particolare, la sovranità regia
cede terreno per la pressione dell’opposto campo di forza della sovranità popolare. La
pressione cresce per effetto dell’allargamento del suffragio elettorale e per la presenza
di nuove classi sociali. Il sovrapporsi di queste dinamiche determina un nuovo assetto
costituzionale fondato unicamente sulla sovranità popolare e comporta l’avvento
dello Stato democratico. A questo punto c’è una grande scissione tra i sistemi a
common law e sistemi a civil law: nella variante angloamericana si conserva il
dualismo della contrapposizione dei campi di forza, mentre in quella europea
continentale si afferma il monismo del potere pubblico.
Conservazione dell’equilibrio dualista nel modello angloamericano di Stato
democratico di diritto
Nell’esperienza statunitense, la salvaguardia dell’equilibrio dualista avviene
riproducendo nella costituzione formale la posizione, reciprocamente autonoma e
paritaria, che assumono i poteri legislativo ed esecutivo: entrambi i poteri derivano
dalla sovranità popolare. Quest’assetto istituzionale deriva storicamente dalla
separazione dal Regno Unito a seguito della guerra d’indipendenza. I coloni,
ribellandosi, fondano un nuovo stato che, nella sostanza, mantiene l’organizzazione
dualistica della costituzione liberale inglese, sostituendo al Monarca il Presidente
degli Stati Uniti. I rapporti e i riparti di competenza tra legislativo ed esecutivo
restano invariati e entrambi, godono di pari dignità costituzionale. Su un gradino
intermedio si colloca il potere giudiziario. L’esperienza inglese è simile ma più
complessa e rappresenta il trait d’union tra l’esperienza costituzionale statunitense e
quella dell’Europa continentale. La forma di “governo di gabinetto” si differenzia da
quella del governo parlamentare presentando un sistema elettorale uninominale e una
base “two parties system”: il capo di governo è il leader del partito di maggioranza,
quindi è investito direttamente dal suffragio universale. Centrale qui è il ruolo del
giudice il quale ha impedito l’estensione dell’attività legislativa del Parlamento
Sovranità parlamentare e transizione allo Stato democratico secondo il livello
monista
Nel modello monista la transizione allo Stato democratico è sintetizzabile
nell’affermazione dello Stato parlamentare. Il Parlamento si pone al vertice relegando
la Corona a mero potere formale oppure sostituendola al Presidente della Repubblica.
In entrambi i casi, la sovranità popolare diviene l’unica fonte di legittimazione e il
Parlamento il vero Sovrano. Dalla sovranità del Parlamento poi deriva la
legittimazione scalare degli altri poteri costituzionali. Come potere supremo dello
stato, il Parlamento finisce per cumulare il potere legislativo e quello politico: questa
unificazione determina una contaminazione ed estensione dello strumento legislativo
al campo della politica. Ciò comporta che le decisioni politiche operate dal
Parlamento diventano più forti di quelle in precedenza adottate da Governo e Corona,
in quanto non sono sindacabili dinanzi al giudice. Quest’onnipotenza parlamentare
mette in crisi lo Stato di diritto poiché elimina la garanzia legislativa delle libertà
negative: la maggioranza può distruggere, con legge, la costituzione economica dello
Stato liberale e trasformarsi in strumento che nega i diritti economici e le libertà
individuali. Osservando le vicende da più vicino, la supremazia parlamentare segue
l’allargamento del suffragio universale e generalmente si afferma tramite il
consolidamento di due istituti parlamentari: la fiducia al Governo e l’approvazione
con legge del bilancio. L’approvazione del bilancio diventa un atto d’indirizzo
politico e non solo una mera autorizzazione