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LA QUESTIONE DELLA TRASMISSIONE DEL COGNOME AI FIGLI IN ITALIA
a. Per consuetudine ai figli si dà il cognome del padre. Nel nostro ordinamento non è comunque consentito dare il cognome della madre ai figli anche se non vi sono disposizioni contrarie. Secondo la corte infatti dare il cognome del padre manterrebbe l'unità famigliare e consentirebbe la continuazione di eventuali casati.
b. Vi sono delle soluzioni a rimedio di ciò: riforma dell'ordinamento di stato civile: verrà dato il cognome del padre ma quando il figlio sarà maggiorenne potrà decidere se aggiungere il cognome della madre o no.
c. Maggior rilievo accanto alla parità marito-moglie assume il diritto del figlio maggiorenne di scegliere quale cognome adottare.
LA QUESTIONE DELLA TRASMISSIONE DEL COGNOME AI FIGLI IN EUROPA
- IN GERMANIA: dal 1976 al matrimonio i coniugi possono indicare se utilizzare il cognome del marito o della moglie. Una legge recente stabilisce che...
qualora non fosse indicato il cognome da adottare ognuno porterà il cognome che aveva prima della cerimonia. - IN SPAGNA: viene dato ai figli il nome di entrambi i genitori: prima padre poi madre: il figlio maggiorenne può decidere di invertire i 2 cognomi. - IN FRANCIA: alla maggiore età il figlio può aggiungere il nome della madre. - IN SVIZZERA: recente modifica ordinamento di stato civile: nuovo art. fa scegliere ai coniugi che cognome adottare come nome di famiglia: si può quindi dare anche il cognome della moglie alla famiglia. - CASO GARCIA-AVELLO: spagnolo che sposa una belga. Hanno 2 figli (quindi con doppia cittadinanza) in Belgio che vengono registrati col cognome Garcia. I coniugi fanno richiesta di aggiunta del nome materno come da tradizione spagnola ma l'autorità belga rifiuta. Garcia fa ricorso alla CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA che gli dà ragione in quando i 2 figli hanno doppia cittadinanza e privare questa.tradizioni sarebbe un atto discriminativo. 8. La parità nel lavoro pag. 115- LA QUESTIONE DELLA PARITÀ LAVORATIVA IN ITALIA: - donna stessi diritti lavorativi dell'uomo - la repubblica si impegna a garantire alla madre lavoratrice una protezione adeguata - PARITÀ DI RETRIBUZIONE solo negli anni 60 - Direttiva del '76 vieta qualsiasi discriminazione lavorativa fondata sul sesso - LA QUESTIONE DELLA PARITÀ LAVORATIVA IN EUROPA: - IN REGNO UNITO: anni 70. parità retributiva tra donne e uomini. 8 - Previsti 2 tipi di DISCRIMINAZIONE: a. DIRETTA: donna sfavorita rispetto all'uomo b. INDIRETTA: a parità di condizioni x entrambi di fatto perviene preferito l'uomo alla donna - IN FRANCIA: uguaglianza di remunerazione: per evitare discriminazione viene modificato IL CODICE PENALE: divieto ai datori di lavoro di fare offerte sessiste o licenziare senza giusta causa. - IN SPAGNA: divieto di ogni tipo di discriminazione lavorativa - In Europa leLe donne guadagnano meno degli uomini. La percentuale di donne che lavorano a tempo parziale è superiore rispetto agli uomini. La maternità, l'esclusione da lavori pericolosi e le limitazioni al lavoro rendono poco conveniente e onerosa l'assunzione di donne. Negli USA è stata approvata una legge che vieta al datore di lavoro di fare discriminazioni salariali in base al sesso. In Europa viene fatta la cosiddetta LEGGE DI PARITÀ che elimina le disparità e al tempo stesso protegge la lavoratrice madre. Le donne nelle Forze armate (pag. 125) - L'accesso delle donne alle Forze armate è sempre stato negato: gli uomini sono fisicamente più forti delle donne. Nel 1792 in Francia, le donne chiedono di partecipare alla difesa della Francia e fondano la SOCIETÀ DELLE CITTADINE REPUBBLICANE RIVOLUZIONARIE. Durante la Prima Guerra Mondiale, le richieste di arruolamento da parte delle donne vengono ignorate. Nel Regno Unito viene creato un corpo militare femminile di 40.000 donne, mentre negli USA l'ingresso delle donne nelle forze armate avviene gradualmente da quel periodo in poi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in Israele viene creato un apposito Corpo femminile e...introdurre l'obbligo di leva femminile- ITALIA: la Costituzione si rivolge al cittadino in generale contemplando quindi uomini e donne. In seguito a richieste di gruppi come l'ANADOS fu approvata legge per istituzione del SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO FEMMINILE nelle Forze Armate e Guardia di Finanza.- In caso di gravidanza la militare sarà esclusa da operazioni pericolose e faticose senza danneggiarne la carriera- OGGI: il compito prevalente dell'esercito italiano è quello di aiuto a popolazioni in difficoltà e mantenimento della pace; la carriera militare è dunque diventata più una PROFESSIONE che un obbligo. 9CAP. III VERSO LA DIFFERENZA: DALLA LEGISLAZIONE PROTETTIVA ALLE AZIONI POSITIVE 1. Eguaglianza e differenza pag. 135- LEGISLAZIONE DI TUTELA DELLA DONNA può essere suddivisa in 2 categorie: 1. LEGISLAZIONE PROTETTIVA: prima dell'apparità: le donne non possono votare, sono escluse da certi lavori. La finalità era diTutela della funzione famigliare e materna della donna. Percui i datori di lavoro trovando troppo dispendioso assumere donne le discriminavano.
2. LEGISLAZIONE PARITARIA: dopo la parità: le finalità sono di tutela della compensazione dello svantaggio della donna vs l'uomo: ciò è avvenuto in 2 modi:
- Tutela maternità: evitando che le donne avessero perdite economiche
- Introducendo misure che colmassero lo squilibrio in alcuni settori
Applicando una legislazione paritaria in campi dove è palese che vi siano differenze non si fa altro che aumentare la disparità: necessaria una TUTELA DIFFERENZIATA: come impegno a rimuovere ostacoli che si possono porre x l'uguaglianza, esprime il principio di uguaglianza in senso sostanziale mentre TUTELA PARITARIA DI TRATTAMENTO come divieto di discriminazione, esprime il principio di uguaglianza in senso formale. Le due tutele si compensano.
Ultimi decenni in ITALIA all'interno della stessa legge
Troviamo le 2 tutele2. La legislazione protettiva tra '800 e '900 pag. 140-
ITALIA:
- a. 1910: crisi di sovrapproduzione portò alla diminuzione lavoro femminile
- b. I G. M.: le donne vengono assunte di nuovo xke gli uomini sono in guerra: nuove disposizione per il reinserimento delle donne in alcuni lavori
- c. FASCISMO: con la scusa di tutela della maternità viene scoraggiata l'assunzione femminile
FRANCIA:
- a. Divieto di lavoro oltre le 11 ore al giorno con 1 ora di pausa
- b. Obbligo di avere a disposizione delle sedie per le lavoratrici
- c. 1915: introdotto un sussidio giornaliero inferiore al salario
USA:
- a. CASO MULLER: proprietario di lavanderia, chiese a una dipendente di fermarsi oltre l'orario: la legge vietava lavoro oltre le 11 ore al giorno e multò Muller. Fece ricorso alla corte d'appello sostenendo che tale legge limitava la libertà contrattuale: la corte rifiutò il ricorso motivando che non era un limite ma solo una tutela
Per le lavoratrici.
Tutela della parità e maternità nella Costituzione: eguaglianza formale e sostanziale (pag. 144)
La Costituzione garantisce la parità uomo-donna e tutela la maternità:
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
DIBATTITO SULL'ART.37 tra FEDERICI E MERLIN:
a. FEDERICI: propone l'aggiunta della parola "E MATERNA" volendo distinguere la maternità dalla funzione famigliare. Alla tutela della maternità si arriverebbe attraverso 2 procedimenti:
1. NEGATIVO: divieto lavori pesanti;
2. POSITIVO: istituzioni asili nido e prolungamento retribuito periodo di maternità da 6 a 10 settimane.
b. MERLIN: propone l'abolizione del termine "ESSENZIALE" per
evitareche sia sottolineato il profilo tradizionale che vede la donna solo nellafamiglia e aggiungervi "…e assicurare alla madre e al bambino una"speciale adeguata protezione .- MORO si schiera contro MERLIN e l'emendamento circa l'abolizione non vieneapprovato l'aggiunta invece viene accettata.- Art 37 oscilla tra parità e protezione:- FUNZIONE DI EGUAGL. SOSTANZIALE: garanzia di tutela speciale effettiva- FUNZIONE DI EGUAGL. FORMALE: disposizioni paritarie a tutela della lavoratrice- Legge di tutela LAVORATRICI MADRI nel 1950 non elimina le c.d. CLAUSOLE DINUBILATO con conseguente licenziamento in caso di matrimonio. Si pone rimedio solocon la legge del 1963 dove viene dichiarata l'illegittimità costituzionale.- Legge 1971: entra in sostituzione della legge del 1950 che riguardava l'istituzione di areedi allattamento nelle fabbriche di lavoro per le madri, istituendo asili-nido pubblici perbimbi con meno di 3 anni econsiderando tali strutture come un servizio sociale di interesse pubblico. - Nuove garanzie e tutele per il PADRE LAVORATORE con diritto di assentarsi dal lavoro ma la Corte Costituzionale dichiara illegittimità in quanto la figura del padre è solo una figura sussidiaria. - Nuove disposizioni permessi riguardanti la FORMAZIONE: completamento scuola obbligo e altri titoli di studio. 114. Tutela della parità e maternità in Europa. Lavoro notturno e congedi parentali pag. 155 - Problema UE sul LAVORO NOTTURNO - Prime leggi: divieto di lavoro notturno per donne e minori - Corte di giustizia UE dice riguardo alla Francia che non è più divieto il lavoro notturno femminile tranne in caso di gravidanza e maternità - Legge 2001 UE dà a donne e uomini uguaglianza per il lavoro notturno che non può superare le 8 ore (o 9 se è giustificato ed eccezionale) e controllando medicalmente ogni 6 mesi i lavoratori. - ITALIA non ha rispettato talelegge mantenendo nel proprio ordinamento il divieto di lavoro notturno per le donne. La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'incompatibilità di una norma nazionale con la disposizione UE.
Con il riconoscimento del RUOLO DEL PADRE sorge la questione relativa alla distinzione tra TUTELA MATERNA su gravidanza e allattamento che non può essere derogata ad altri e TUTELA FAMIGLIARE che può interessare sia la madre che il padre.
Possiamo trovare diversi casi che la Corte di giustizia UE ha affrontato:
- CASO FRANCIA: un lavoratore sosteneva che l'assegno dato in caso di congedo di maternità violasse il principio di parità di trattamento lavorativo. La nascita di un figlio era un evento che interessava l'intera famiglia e dunque anche il padre, quindi anche lui aveva diritto all'assegno.