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DIRITTO PUBBLICO
CAPITOLO 1
1. DIRITTO E LA SOCIETA’ : il diritto è un insieme di regole di cui si sente l’esigenza a cui si ricorre nel
momento in cui avvengono forme di aggregazione umana (fenomeni sociali: un insieme di individui
decida di condividere la convivenza e nessuna convivenza regge se non si basa su delle regole condivise,
regole di comportamento). Il fenomeno giuridico appare dove si presenta il fenomeno sociale, se l’uomo
vive isolato non si pone l’esigenza di regole di diritto perché ciascuno regola il proprio comportamento
senza tener conto di altri soggetti.
Integrazione sociale : individui che condividono delle finalità : individui che decidono di perseguire
stesse finalità, che si possono avere imponendosi delle regole che valgono per tutti. Vi è quindi uno
stretto legame del diritto con il fenomeno sociale.
Sono varie le regole che possono governare la vita degli individui di un’aggregazione umana, non ci sono
solo regole giuridiche, ma ce ne sono altre che noi accettiamo. Oggi in occidente gli ordinamenti si
basano sul principio della laicità, ciò significa che le regole giuridiche sono distinte dagli altri sistemi di
regole, non ci sono quindi commistioni.
Come distinguiamo la regola giuridica dalle altre regole (etiche, religiose, filosofiche ecc ) :
REGOLE GIURIDICHE ALTRE REGOLE
Fini di interesse generale : la regola giuridica è Fini particolari
pensata per perseguire fini generali , mentre le altre
regole permette il perseguimento di fini particolari
rilevanti per il singolo individuo, mentre il diritto si
occupa di fini rilevanti di interesse generale
Valori immanenti: valori trascendentali
Possibilità di applicazione coattiva: coattività o Adesione spontanea :
obbligatorietà : alla regola giuridica io mi
sottopongo obbligatoriamente. Comportamenti
imposti ai soggetti nel momento in cui loro fanno
parte di quella aggregazione.
Libro :
Diritto : complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra membri di una certa
collettività. In un dato momento storico.
Ciò significa affermare l’esistenza di un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale;
come il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, così lo
sviluppo della società si svolge all’interno delle regole che disciplinano i rapporti tra soggetti che la
compongono.
Il fenomeno giuridico consiste in sintesi , nella nascita di un complesso di regole che si applicano
all’interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un’organizzazione
dotata di un minimo di stabilità, mentre possono essere assai vari i fini e i contenuti delle norme che
quelle regole contengono. Il legame intercorrente tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale è così stretto
che essi appaiono come due aspetti di un unico processo. L’esigenza di avere regole di comportamento
obbligatorie per tutti i membri della comunità, nasce con l’affermazione delle prime forme di
aggregazione umana stabile. È la nascita delle così dette “città-stato”. L’emergere di finalità comuni
pone le premesse per l’avvio di un processo evolutivo nelle strutture sociali, per la formazione di un
tessuto di regole, di norme giuridiche, sempre più complesso e articolato. Ha origine così quello che oggi
chiamiamo STATO, un’entità cioè che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i
2
soggetti (popolo) individuali e collettivi, che vivono in un determinato ambito spaziale (territorio dello
stato) rivendicando l’originarietà del proprio potere (sovranità). Un’entità che partecipa inoltre alla
formazione di altre regole di comportamento dirette a disciplinare i rapporti con gli altri stati con i quali
intrattiene relazioni, sia pacifiche, sia ostili.
La storia successiva dimostra che lo sviluppo del fenomeno giuridico ha come presupposto l’esistenza di
una comunità di soggetti, legati da una comunanza di interessi e che tale fenomeno varia col variare della
caratteristiche strutturali della società e dei fini che essa si propone di raggiungere. Da quanto ora detto
consentono di operare una netta distinzione tra le regole del diritto statale e le altre regole pure attinenti
al comportamento dei membri di una data comunità, come regole religiose, morali o filosofiche.
Le regole giuridiche non sempre sono contenute in particolare atti (il c.d. diritto scritto) , ma a volte
hanno origine dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una certa società (c.d.
diritto non scritto o consuetudinario).
2. CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO
EFFETTIVITA’ : convinzione sociale della sua obbligatorietà. Deve essere diffusa in quella
• aggregazione umana la convinzione che quelle regole siano da rispettare. Se non c’è effettività è un
diritto che va a morire, che va a perdersi quindi non c’è la convinzione che quella regola debba essere
rispettata.
C ON IL TERMINE EFFETTIVITÀ SI VUOLE SOTTOLINEARE IL FATTO CHE IN TANTO UNA REGOLA DI DIRITTO
, , ’
PUÒ CONSIDERARSI DAVVERO ESISTENTE IN QUANTO I MEMBRI DELLA SOCIETÀ ALL INTERNO DELLA
,
QUALE ESSA È DESTINATA A PRODURRE I SUOI EFFETTI LE RICONOSCANO UN VALORE OBBLIGATORIO E
,
COLLEGHINO ALLA SUA VIOLAZIONE LA IRROGAZIONE DI DETERMINATE SANZIONI DI NATURA GIURIDICA
. N
O SOCIALE ON È CIOÈ SUFFICIENTE CHE UNA DETERMINATA REGOLA SIA PREVISTA COME TALE MA A
’
CIÒ DEVE ACCOMPAGNARSI L EFFETTIVO ADEGUAMENTO DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E SOCIALI
. L ,
ALLA NORMA STESSA A DISAPPLICAZIONE DELLE REGOLE GIURIDICHE OVE TOCCHI IL NUCLEO
’ ,
ESSENZIALE SU CUI POGGIA L ORDINAMENTO PUÒ ADDIRITTURA ESSERE IL SINTOMO DI UN PROCESSO DI
.
TIPO RIVOLUZIONARIO
CERTEZZA : a prescindere dall’effettività deve esserci la certezza per tutti i membri dell’aggregazione
• à
umana, che comunque la regola verrà fatta rispettare esistenza di strutture (ordinamento giudiziario) e
di istituti (conoscibilità delle regole e sanzioni) che garantiscono la concreta applicazione delle regole di
comportamento.
Ci devono essere strumenti che garantiscono il rispetto della regola anche se manca la convinzione
(anche se sono in pochi convinti che quella regola sia da rispettare).
Come l’aggregazione umana riesce a rendere coattiva la norma che gode di poca effettività? : il potere
giudiziario che usa strumenti come sanzioni, detenzioni . gli strumenti per garantire che la legga venga
applicata sono dei controlli e se non viene rispettata si arriva alla detenzione carceraria. Chi si pone
davanti la legge sa che se la legge non viene applicata vi sono degli strumenti utilizzati per rendere
coattiva la norma .
S ’
E È VERO CHE L EFFETTIVITÀ DI UNA REGOLA DI DIRITTO È ASSICURATA SOPRATTUTTO DALLA
,
CONVINZIONE SOCIALE DELLA SUA OBBLIGATORIETÀ È ALTRETTANTO VERO CHE TALE OBIETTIVO SI
CERCA DI RAGGIUNGERE ATTRAVERSO STRUMENTI CHE GARANTISCONO LA CONOSCIBILITÀ DELLE
, ( )
REGOLE NONCHÉ MEDIANTE PARTICOLARI STRUTTURE ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PARTICOLARI
( ),
ISTITUTI SANZIONI CHE VENGONO APPLICATI NEI CASI DI ACCERTATA INFRAZIONE DELLA REGOLA
. S
STESSA I TRATTA DI STRUTTURE E ISTITUTI ATTRAVERSO I QUALI SI CERCA APPUNTO DI DARE
“ ” ,
CERTEZZA AL DIRITTO CERTEZZA DELLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI
.
COMPORTAMENTO CHE LA SOCIETÀ SI È DATA
RELATIVITA’: mutevolezza del contenuto e dell’estensione delle regole a seconda delle diverse
• à
esigenze che ogni singola società deve affrontare in un certo momento storico. in quel momento
storico l’aggregazione umana si dà delle regole per arrivare a dei fini comuni. In un altro periodo di
tempo ci saranno esigenze diverse, quindi il diritto è soggetto a una continua manutenzione.
L ,
A RELATIVITÀ DEL DIRITTO STA A SIGNIFICARE DA UN LATO COME LE REGOLE DI DIRITTO POSSANO
,
AVERE UN CONTENUTO MUTEVOLE A SECONDA DELLA COMUNITÀ SOCIALE A CUI SI RIFERISCONO A
, ’ ,
SECONDA DEI FINI CHE ESSA SI PROPONE DI RAGGIUNGERE DALL ALTRO COME POSSA MUTARE
3
’ ,
L AMBITO DI ESTENSIONE DEL DIRITTO A SECONDA DELLE ESIGENZE E DEI PROBLEMI NUOVI E DIVERSI
CHE LO SVILUPPO DI UNA SOCIETÀ VIA VIA PONE E A CUI SI RITIENE DEBBA DARSI SOLUZIONE SUL PIANO
.
GIURIDICO
Q ,
UANTO OGGI È DISCIPLINATO DAL DIRITTO PUÒ IN UN MOMENTO SUCCESSIVO RITENERSI NON PIÙ
.
BISOGNOSO DI DISCIPLINA GIURIDICA E VICEVERSA
E , , ,
FFETTIVITÀ CERTEZZA E RELATIVITÀ CONFERMANO DUNQUE LA STRETTA CONNESSIONE TRA FENOMENO
’ ’
GIURIDICO E FENOMENO SOCIALE SOTTOLINEANDO IN PRIMO LUOGO L IMPORTANZA CHE PER L ESISTENZA
;
EFFETTIVA DI UNA REGOLA DI DIRITTO HA LA CONVINZIONE SOCIALE DELLA SUA OBBLIGATORIETÀ IN SECONDO
, ’
LUOGO EVIDENZIANDO LA MUTEVOLEZZA DEL CONTENUTO E DELL ESTENSIONE DEL DIRITTO A SECONDA DELLA
.
STORIA DEL CONSORZIO SOCIALE CUI ESSO SI RIFERISCE E DELLA SUA EVOLUZIONE
3. IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE
Per imporre un determinato comportamento è necessario avere preliminarmente determinato :
a) Quale ordine di fatti si intende regolare ;
Consiste in una selezione dell’ambito degli innumerevoli aspetti della vita umana, di quelli che
vengono assunti nella sfera del diritto.
b) Quali effetti si intendono riconnettere a tali fatti, una volta assunti ad oggetto di una norma giuridica.
Comporta la determinazione degli effetti obbligatori che a tale assunzione nella sfera del diritto si
collegano, di effetti cioè che si impongono al di là e anche contro la volontà dei destinatari della
norma giuridica che si è posta.
NORMA GIURIDCA : regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata
società.
CONTENUTO DELLA NORMA GIURIDICA e struttura:
F scelta e descrizione degli eventi che essa intende disciplinare (fattispecie astratta). Stabiliscono in
relazione alla realtà concreta, delle conseguenze giuridiche, cioè effetti giuridici.
Si parla quindi di una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici. Tali fatti
costituiscono la fattispecie astratta che la norma intende disciplinare; essa può consiste o in un’attività,
espressione della volontà dell’uomo (ad es atti giuridici come un contratto) o in un fatto preso in
considerazione di per sé, e non in quanto determinato da una espresse manifestazione di volontà (es fatti
giuridici come morte o nascita).
à
descrizione evento realtà fattispecie giuridica da cui deriveranno degli effetti. Al verificarsi di
questa fattispecie, il diritto ci dice quali sono le conseguenze ed effetti.
F Scelta degli effetti giuridici ( posizioni giuridiche di vantaggio e di svantaggio ) che conseguono
obbligatoriamente al verificarsi della fatti specie astrattamente prevista dalla norma.
Essi possono consistere nella attribuzione ai destinatari della norma dell’obbligo di svolgere (o di
astenersi dallo svolgere) una determinata attività (in questo caso si parla di posizioni soggettive di
svantaggio), ma anche il diritto di esigere da altri un comportamento confermo a quello imposto dalla
norma giuridica (in questo caso si parla allora di posizioni soggettive di vantaggio).
Le norme giuridiche producono posizioni giuridiche nei confronti dei soggetti coinvolti che possono essere
di vantaggio (si produce una situazione giuridica di vantaggio, cioè o viene ampliata la sfera giuridica di un
soggetto in cui o entra un bene che prima non c’era oppure questo soggetto può tenere un comportamento
che prima non poteva tenere ) o di svantaggio (restrizione della sfera giuridica : un bene esce dalla mia sfera
giuridica oppure un comportamento che prima potevo tenere ora non posso tenerlo ). 4
POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO : ampliano la sfera giuridica
F Diritto soggettivo (assoluti o relativi) : (più nei rapporti tra privati, ma anche nel diritto costituzionale come le libertà
pretesa che ha un soggetto a vedere soddisfatto un proprio interesse.
che la costituzione ci riconosce )
L’interesse del singolo è tutelato direttamente imponendo un obbligo ad altri soggetti. Dove c’è un
diritto ci sarà l’obbligo . se io ho diritto di avere una macchina, un altro ha l’obbligo di consegnarmi una
macchina. Diritto soggettivo e obbligo sono le due facce di una medesima medaglia.
NE È TITOLARE COLUI IL CUI INTERESSE RICEVE UNA TUTELA DIRETTA DA PARTE DELLA NORMA
, ’
GIURIDICA MEDIANTE L IMPOSIZIONE DI UN OBBLIGO DI RISPETTO DI TALE INTERESSE AD ALTRI
. (terzi, pluralità di soggetti indistinti)
SOGGETTI IN QUESTO AMBITO SI DISTINGUONO DIRITTI ASSOLUTI
’ ’
LÀ DOVE L INTERESSE INDIVIDUALE È TUTELATO ATTRAVERSO L IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI NEI
(ad es. nel caso del proprietario rispetto agli
CONFRONTI DI UNA PLURALITÀ INDISTINTA DI SOGGETTI
obblighi imposti ai terzi con riferimento al rispetto del diritto di proprietà) E NON SOLO NEI CONFRONTI
(come ad es. nel caso dell’interesse del creditore di fronte agli obblighi del
DI SOGGETTI DETERMINATI
debitore : , cioè per soggetti determinati).
SI PARLERÀ IN QUESTA IPOTESI DI DIRITTI RELATIVI
F Interessi legittimi : l’interesse del singolo è tutelato indirettamente . (diritto amministrativo) sorge per
ciascuno di noi quando entriamo in relazione con la pubblica amministrazione : siamo portatori di
interessi che non si qualificano come diritti soggettivi ma come una forma più debole che chiamiamo
interesse legittimo.
POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO
F Doveri : comportamenti dovuti nell’interesse generale , interesse quindi della collettività e non solo per
un singolo soggetto. ( es : pagare le tasse, che per interesse della collettività , per sostenere le spese pubbliche ; dovere di
fedeltà alle leggi della costituzione ; leva obbligatoria (dovere di difesa della patria) è quindi per interesse generale .
F Obblighi : comportamenti dovuti nell’interesse di un altro soggetto .
F Oneri : comportamenti necessari per un interesse proprio .
4. IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA’ DEGLI
ORDINAMENTI
Nel momento in cui le regole di diritto si presentano con i caratteri di complessità e stabilità dettati dalla
complessità e dalla stabilità di un certo gruppo sociale esse possono essere considerate come un sistema o come
un ordinamento giuridico.
ORDINAMENTO GIURIDICO (sistema di regole) : l’insieme delle regole di diritto dotate dei caratteri
• della complessità e della stabilità e dei fini che rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo
sociale .
Pluralità di regole di comportamento che vengono tenute insieme da una logica interna, di permettere ai
consociati di perseguire i fini che si sono dati.
’ ,
L INSIEME DELLE REGOLE GIURIDICHE HA BISOGNO DI UN APPARATO ORGANIZZATIVO DI SOGGETTI
, (sono gli organi che pongono le regole),
ISTITUZIONALI CHE NE ASSICURINO LA PRODUZIONE
’ ’ (sono gli organi chiamati ad assicurare l’esecuzione delle regole e il
L APPLICAZIONE E L OSSERVANZA
loro rispetto da parte di tutti i consociati).
PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
• Sono possibili tanti diversi ordinamenti giuridici quanti sono i fini che in concreto possono determinare
una aggregazione di più individui.
Un singolo soggetto può partecipare a vari ordinamenti giuridici, cioè sottoporsi a regole di vari sistemi.
Quindi vale la regola che gli ordinamenti giuridici che ci fronteggiano e di cui possiamo fare parte sono
tanti quante sono le finalità per le quali noi ci aggreghiamo, ma a noi sorge la necessità di distinguere
questi ordinamenti giuridici.
La natura dei fini non serve ad attribuire il carattere di giuridicità ad un dato ordinamento, ma vale invece
a distinguere gli ordinamenti giuridici particolare da quelli generali. 5
Gli ordinamenti giuridici possono essere
Particolari : sistemi di norme che consentono il perseguimento di specifici scopi, di quegli scopi
o e non di altri. Perseguono quindi interessi specifici. (es università : soddisfare il nostro bisogno
di vita di formarci). (società sportiva : fine ordinamento fare un’attività sportiva) . ,
SONO QUELLI CHE SI PROPONGONO IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ PIÙ VARIE MA
,
COMUNQUE DELIMITATE AD UN CERTO SETTORE DIRETTE CIOÈ AL SODDISFACIMENTO DI
, , , ,
SPECIFICI INTERESSI CHE POSSONO ESSERE DI NATURA ECONOMICA CULTURALE SPORTIVA
.
RELIGIOSA O DI ALTRO GENERE
Generali o politiche : perseguono finalità tendenzialmente omnicomprensive (bene comune) di
o tutti i possibili interessi sociali . V. Stato. (oggetto del nostro corso).
(generalmente individuata nel “bene
SI PROPONGONO IL SODDISFACIMENTO DI UNA FINALITÀ
comune”) .
TENDENZIALMENTE ONNICOMPRENSIVA DI TUTTI I POSSIBILI INTERESSI SOCIALI TRA
QUESTI ORDINAMENTI GENERALI SI DISTINGUONO POI QUELLI ORIGINARI CARATTERE DI
( )
SOVRANITÀ È IL CASO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DA QUELLI
DERIVATI CHE VICEVERSA RIPETONO I LORO POTERI DA UN ALTRO ORDINAMENTO AD ESSI
( , , ).
SOVRAORDINATO AD ESEMPIO PROVINCE COMUNI REGIONE ECC
Esempi di ordinamenti giuridici generali e politici; unico politico è lo Stato.
Ø Lo Stato è l’unico ordinamento giuridico a fini generale , cioè sistema di regole che è capace di dare
risposte a qualsiasi bisogno. Ordinamento giuridico a fini generali o unico ordinamento giuridico di
natura politica. Deriva dalla polis greca : prima e unica e
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