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DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO 1

1. DIRITTO E LA SOCIETA’ : il diritto è un insieme di regole di cui si sente l’esigenza a cui si ricorre nel

momento in cui avvengono forme di aggregazione umana (fenomeni sociali: un insieme di individui

decida di condividere la convivenza e nessuna convivenza regge se non si basa su delle regole condivise,

regole di comportamento). Il fenomeno giuridico appare dove si presenta il fenomeno sociale, se l’uomo

vive isolato non si pone l’esigenza di regole di diritto perché ciascuno regola il proprio comportamento

senza tener conto di altri soggetti.

Integrazione sociale : individui che condividono delle finalità : individui che decidono di perseguire

stesse finalità, che si possono avere imponendosi delle regole che valgono per tutti. Vi è quindi uno

stretto legame del diritto con il fenomeno sociale.

Sono varie le regole che possono governare la vita degli individui di un’aggregazione umana, non ci sono

solo regole giuridiche, ma ce ne sono altre che noi accettiamo. Oggi in occidente gli ordinamenti si

basano sul principio della laicità, ciò significa che le regole giuridiche sono distinte dagli altri sistemi di

regole, non ci sono quindi commistioni.

Come distinguiamo la regola giuridica dalle altre regole (etiche, religiose, filosofiche ecc ) :

REGOLE GIURIDICHE ALTRE REGOLE

Fini di interesse generale : la regola giuridica è Fini particolari

pensata per perseguire fini generali , mentre le altre

regole permette il perseguimento di fini particolari

rilevanti per il singolo individuo, mentre il diritto si

occupa di fini rilevanti di interesse generale

Valori immanenti: valori trascendentali

Possibilità di applicazione coattiva: coattività o Adesione spontanea :

obbligatorietà : alla regola giuridica io mi

sottopongo obbligatoriamente. Comportamenti

imposti ai soggetti nel momento in cui loro fanno

parte di quella aggregazione.

Libro :

Diritto : complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra membri di una certa

collettività. In un dato momento storico.

Ciò significa affermare l’esistenza di un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale;

come il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, così lo

sviluppo della società si svolge all’interno delle regole che disciplinano i rapporti tra soggetti che la

compongono.

Il fenomeno giuridico consiste in sintesi , nella nascita di un complesso di regole che si applicano

all’interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un’organizzazione

dotata di un minimo di stabilità, mentre possono essere assai vari i fini e i contenuti delle norme che

quelle regole contengono. Il legame intercorrente tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale è così stretto

che essi appaiono come due aspetti di un unico processo. L’esigenza di avere regole di comportamento

obbligatorie per tutti i membri della comunità, nasce con l’affermazione delle prime forme di

aggregazione umana stabile. È la nascita delle così dette “città-stato”. L’emergere di finalità comuni

pone le premesse per l’avvio di un processo evolutivo nelle strutture sociali, per la formazione di un

tessuto di regole, di norme giuridiche, sempre più complesso e articolato. Ha origine così quello che oggi

chiamiamo STATO, un’entità cioè che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i

2

soggetti (popolo) individuali e collettivi, che vivono in un determinato ambito spaziale (territorio dello

stato) rivendicando l’originarietà del proprio potere (sovranità). Un’entità che partecipa inoltre alla

formazione di altre regole di comportamento dirette a disciplinare i rapporti con gli altri stati con i quali

intrattiene relazioni, sia pacifiche, sia ostili.

La storia successiva dimostra che lo sviluppo del fenomeno giuridico ha come presupposto l’esistenza di

una comunità di soggetti, legati da una comunanza di interessi e che tale fenomeno varia col variare della

caratteristiche strutturali della società e dei fini che essa si propone di raggiungere. Da quanto ora detto

consentono di operare una netta distinzione tra le regole del diritto statale e le altre regole pure attinenti

al comportamento dei membri di una data comunità, come regole religiose, morali o filosofiche.

Le regole giuridiche non sempre sono contenute in particolare atti (il c.d. diritto scritto) , ma a volte

hanno origine dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una certa società (c.d.

diritto non scritto o consuetudinario).

2. CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO

EFFETTIVITA’ : convinzione sociale della sua obbligatorietà. Deve essere diffusa in quella

• aggregazione umana la convinzione che quelle regole siano da rispettare. Se non c’è effettività è un

diritto che va a morire, che va a perdersi quindi non c’è la convinzione che quella regola debba essere

rispettata.

C ON IL TERMINE EFFETTIVITÀ SI VUOLE SOTTOLINEARE IL FATTO CHE IN TANTO UNA REGOLA DI DIRITTO

, , ’

PUÒ CONSIDERARSI DAVVERO ESISTENTE IN QUANTO I MEMBRI DELLA SOCIETÀ ALL INTERNO DELLA

,

QUALE ESSA È DESTINATA A PRODURRE I SUOI EFFETTI LE RICONOSCANO UN VALORE OBBLIGATORIO E

,

COLLEGHINO ALLA SUA VIOLAZIONE LA IRROGAZIONE DI DETERMINATE SANZIONI DI NATURA GIURIDICA

. N

O SOCIALE ON È CIOÈ SUFFICIENTE CHE UNA DETERMINATA REGOLA SIA PREVISTA COME TALE MA A

CIÒ DEVE ACCOMPAGNARSI L EFFETTIVO ADEGUAMENTO DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E SOCIALI

. L ,

ALLA NORMA STESSA A DISAPPLICAZIONE DELLE REGOLE GIURIDICHE OVE TOCCHI IL NUCLEO

’ ,

ESSENZIALE SU CUI POGGIA L ORDINAMENTO PUÒ ADDIRITTURA ESSERE IL SINTOMO DI UN PROCESSO DI

.

TIPO RIVOLUZIONARIO

CERTEZZA : a prescindere dall’effettività deve esserci la certezza per tutti i membri dell’aggregazione

• à

umana, che comunque la regola verrà fatta rispettare esistenza di strutture (ordinamento giudiziario) e

di istituti (conoscibilità delle regole e sanzioni) che garantiscono la concreta applicazione delle regole di

comportamento.

Ci devono essere strumenti che garantiscono il rispetto della regola anche se manca la convinzione

(anche se sono in pochi convinti che quella regola sia da rispettare).

Come l’aggregazione umana riesce a rendere coattiva la norma che gode di poca effettività? : il potere

giudiziario che usa strumenti come sanzioni, detenzioni . gli strumenti per garantire che la legga venga

applicata sono dei controlli e se non viene rispettata si arriva alla detenzione carceraria. Chi si pone

davanti la legge sa che se la legge non viene applicata vi sono degli strumenti utilizzati per rendere

coattiva la norma .

S ’

E È VERO CHE L EFFETTIVITÀ DI UNA REGOLA DI DIRITTO È ASSICURATA SOPRATTUTTO DALLA

,

CONVINZIONE SOCIALE DELLA SUA OBBLIGATORIETÀ È ALTRETTANTO VERO CHE TALE OBIETTIVO SI

CERCA DI RAGGIUNGERE ATTRAVERSO STRUMENTI CHE GARANTISCONO LA CONOSCIBILITÀ DELLE

, ( )

REGOLE NONCHÉ MEDIANTE PARTICOLARI STRUTTURE ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PARTICOLARI

( ),

ISTITUTI SANZIONI CHE VENGONO APPLICATI NEI CASI DI ACCERTATA INFRAZIONE DELLA REGOLA

. S

STESSA I TRATTA DI STRUTTURE E ISTITUTI ATTRAVERSO I QUALI SI CERCA APPUNTO DI DARE

“ ” ,

CERTEZZA AL DIRITTO CERTEZZA DELLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI

.

COMPORTAMENTO CHE LA SOCIETÀ SI È DATA

RELATIVITA’: mutevolezza del contenuto e dell’estensione delle regole a seconda delle diverse

• à

esigenze che ogni singola società deve affrontare in un certo momento storico. in quel momento

storico l’aggregazione umana si dà delle regole per arrivare a dei fini comuni. In un altro periodo di

tempo ci saranno esigenze diverse, quindi il diritto è soggetto a una continua manutenzione.

L ,

A RELATIVITÀ DEL DIRITTO STA A SIGNIFICARE DA UN LATO COME LE REGOLE DI DIRITTO POSSANO

,

AVERE UN CONTENUTO MUTEVOLE A SECONDA DELLA COMUNITÀ SOCIALE A CUI SI RIFERISCONO A

, ’ ,

SECONDA DEI FINI CHE ESSA SI PROPONE DI RAGGIUNGERE DALL ALTRO COME POSSA MUTARE

3

’ ,

L AMBITO DI ESTENSIONE DEL DIRITTO A SECONDA DELLE ESIGENZE E DEI PROBLEMI NUOVI E DIVERSI

CHE LO SVILUPPO DI UNA SOCIETÀ VIA VIA PONE E A CUI SI RITIENE DEBBA DARSI SOLUZIONE SUL PIANO

.

GIURIDICO

Q ,

UANTO OGGI È DISCIPLINATO DAL DIRITTO PUÒ IN UN MOMENTO SUCCESSIVO RITENERSI NON PIÙ

.

BISOGNOSO DI DISCIPLINA GIURIDICA E VICEVERSA

E , , ,

FFETTIVITÀ CERTEZZA E RELATIVITÀ CONFERMANO DUNQUE LA STRETTA CONNESSIONE TRA FENOMENO

’ ’

GIURIDICO E FENOMENO SOCIALE SOTTOLINEANDO IN PRIMO LUOGO L IMPORTANZA CHE PER L ESISTENZA

;

EFFETTIVA DI UNA REGOLA DI DIRITTO HA LA CONVINZIONE SOCIALE DELLA SUA OBBLIGATORIETÀ IN SECONDO

, ’

LUOGO EVIDENZIANDO LA MUTEVOLEZZA DEL CONTENUTO E DELL ESTENSIONE DEL DIRITTO A SECONDA DELLA

.

STORIA DEL CONSORZIO SOCIALE CUI ESSO SI RIFERISCE E DELLA SUA EVOLUZIONE

3. IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE

Per imporre un determinato comportamento è necessario avere preliminarmente determinato :

a) Quale ordine di fatti si intende regolare ;

Consiste in una selezione dell’ambito degli innumerevoli aspetti della vita umana, di quelli che

vengono assunti nella sfera del diritto.

b) Quali effetti si intendono riconnettere a tali fatti, una volta assunti ad oggetto di una norma giuridica.

Comporta la determinazione degli effetti obbligatori che a tale assunzione nella sfera del diritto si

collegano, di effetti cioè che si impongono al di là e anche contro la volontà dei destinatari della

norma giuridica che si è posta.

NORMA GIURIDCA : regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata

società.

CONTENUTO DELLA NORMA GIURIDICA e struttura:

F scelta e descrizione degli eventi che essa intende disciplinare (fattispecie astratta). Stabiliscono in

relazione alla realtà concreta, delle conseguenze giuridiche, cioè effetti giuridici.

Si parla quindi di una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici. Tali fatti

costituiscono la fattispecie astratta che la norma intende disciplinare; essa può consiste o in un’attività,

espressione della volontà dell’uomo (ad es atti giuridici come un contratto) o in un fatto preso in

considerazione di per sé, e non in quanto determinato da una espresse manifestazione di volontà (es fatti

giuridici come morte o nascita).

à

descrizione evento realtà fattispecie giuridica da cui deriveranno degli effetti. Al verificarsi di

questa fattispecie, il diritto ci dice quali sono le conseguenze ed effetti.

F Scelta degli effetti giuridici ( posizioni giuridiche di vantaggio e di svantaggio ) che conseguono

obbligatoriamente al verificarsi della fatti specie astrattamente prevista dalla norma.

Essi possono consistere nella attribuzione ai destinatari della norma dell’obbligo di svolgere (o di

astenersi dallo svolgere) una determinata attività (in questo caso si parla di posizioni soggettive di

svantaggio), ma anche il diritto di esigere da altri un comportamento confermo a quello imposto dalla

norma giuridica (in questo caso si parla allora di posizioni soggettive di vantaggio).

Le norme giuridiche producono posizioni giuridiche nei confronti dei soggetti coinvolti che possono essere

di vantaggio (si produce una situazione giuridica di vantaggio, cioè o viene ampliata la sfera giuridica di un

soggetto in cui o entra un bene che prima non c’era oppure questo soggetto può tenere un comportamento

che prima non poteva tenere ) o di svantaggio (restrizione della sfera giuridica : un bene esce dalla mia sfera

giuridica oppure un comportamento che prima potevo tenere ora non posso tenerlo ). 4

POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO : ampliano la sfera giuridica

F Diritto soggettivo (assoluti o relativi) : (più nei rapporti tra privati, ma anche nel diritto costituzionale come le libertà

pretesa che ha un soggetto a vedere soddisfatto un proprio interesse.

che la costituzione ci riconosce )

L’interesse del singolo è tutelato direttamente imponendo un obbligo ad altri soggetti. Dove c’è un

diritto ci sarà l’obbligo . se io ho diritto di avere una macchina, un altro ha l’obbligo di consegnarmi una

macchina. Diritto soggettivo e obbligo sono le due facce di una medesima medaglia.

NE È TITOLARE COLUI IL CUI INTERESSE RICEVE UNA TUTELA DIRETTA DA PARTE DELLA NORMA

, ’

GIURIDICA MEDIANTE L IMPOSIZIONE DI UN OBBLIGO DI RISPETTO DI TALE INTERESSE AD ALTRI

. (terzi, pluralità di soggetti indistinti)

SOGGETTI IN QUESTO AMBITO SI DISTINGUONO DIRITTI ASSOLUTI

’ ’

LÀ DOVE L INTERESSE INDIVIDUALE È TUTELATO ATTRAVERSO L IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI NEI

(ad es. nel caso del proprietario rispetto agli

CONFRONTI DI UNA PLURALITÀ INDISTINTA DI SOGGETTI

obblighi imposti ai terzi con riferimento al rispetto del diritto di proprietà) E NON SOLO NEI CONFRONTI

(come ad es. nel caso dell’interesse del creditore di fronte agli obblighi del

DI SOGGETTI DETERMINATI

debitore : , cioè per soggetti determinati).

SI PARLERÀ IN QUESTA IPOTESI DI DIRITTI RELATIVI

F Interessi legittimi : l’interesse del singolo è tutelato indirettamente . (diritto amministrativo) sorge per

ciascuno di noi quando entriamo in relazione con la pubblica amministrazione : siamo portatori di

interessi che non si qualificano come diritti soggettivi ma come una forma più debole che chiamiamo

interesse legittimo.

POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO

F Doveri : comportamenti dovuti nell’interesse generale , interesse quindi della collettività e non solo per

un singolo soggetto. ( es : pagare le tasse, che per interesse della collettività , per sostenere le spese pubbliche ; dovere di

fedeltà alle leggi della costituzione ; leva obbligatoria (dovere di difesa della patria) è quindi per interesse generale .

F Obblighi : comportamenti dovuti nell’interesse di un altro soggetto .

F Oneri : comportamenti necessari per un interesse proprio .

4. IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA’ DEGLI

ORDINAMENTI

Nel momento in cui le regole di diritto si presentano con i caratteri di complessità e stabilità dettati dalla

complessità e dalla stabilità di un certo gruppo sociale esse possono essere considerate come un sistema o come

un ordinamento giuridico.

ORDINAMENTO GIURIDICO (sistema di regole) : l’insieme delle regole di diritto dotate dei caratteri

• della complessità e della stabilità e dei fini che rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo

sociale .

Pluralità di regole di comportamento che vengono tenute insieme da una logica interna, di permettere ai

consociati di perseguire i fini che si sono dati.

’ ,

L INSIEME DELLE REGOLE GIURIDICHE HA BISOGNO DI UN APPARATO ORGANIZZATIVO DI SOGGETTI

, (sono gli organi che pongono le regole),

ISTITUZIONALI CHE NE ASSICURINO LA PRODUZIONE

’ ’ (sono gli organi chiamati ad assicurare l’esecuzione delle regole e il

L APPLICAZIONE E L OSSERVANZA

loro rispetto da parte di tutti i consociati).

PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

• Sono possibili tanti diversi ordinamenti giuridici quanti sono i fini che in concreto possono determinare

una aggregazione di più individui.

Un singolo soggetto può partecipare a vari ordinamenti giuridici, cioè sottoporsi a regole di vari sistemi.

Quindi vale la regola che gli ordinamenti giuridici che ci fronteggiano e di cui possiamo fare parte sono

tanti quante sono le finalità per le quali noi ci aggreghiamo, ma a noi sorge la necessità di distinguere

questi ordinamenti giuridici.

La natura dei fini non serve ad attribuire il carattere di giuridicità ad un dato ordinamento, ma vale invece

a distinguere gli ordinamenti giuridici particolare da quelli generali. 5

Gli ordinamenti giuridici possono essere

Particolari : sistemi di norme che consentono il perseguimento di specifici scopi, di quegli scopi

o e non di altri. Perseguono quindi interessi specifici. (es università : soddisfare il nostro bisogno

di vita di formarci). (società sportiva : fine ordinamento fare un’attività sportiva) . ,

SONO QUELLI CHE SI PROPONGONO IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ PIÙ VARIE MA

,

COMUNQUE DELIMITATE AD UN CERTO SETTORE DIRETTE CIOÈ AL SODDISFACIMENTO DI

, , , ,

SPECIFICI INTERESSI CHE POSSONO ESSERE DI NATURA ECONOMICA CULTURALE SPORTIVA

.

RELIGIOSA O DI ALTRO GENERE

Generali o politiche : perseguono finalità tendenzialmente omnicomprensive (bene comune) di

o tutti i possibili interessi sociali . V. Stato. (oggetto del nostro corso).

(generalmente individuata nel “bene

SI PROPONGONO IL SODDISFACIMENTO DI UNA FINALITÀ

comune”) .

TENDENZIALMENTE ONNICOMPRENSIVA DI TUTTI I POSSIBILI INTERESSI SOCIALI TRA

QUESTI ORDINAMENTI GENERALI SI DISTINGUONO POI QUELLI ORIGINARI CARATTERE DI

( )

SOVRANITÀ È IL CASO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DA QUELLI

DERIVATI CHE VICEVERSA RIPETONO I LORO POTERI DA UN ALTRO ORDINAMENTO AD ESSI

( , , ).

SOVRAORDINATO AD ESEMPIO PROVINCE COMUNI REGIONE ECC

Esempi di ordinamenti giuridici generali e politici; unico politico è lo Stato.

Ø Lo Stato è l’unico ordinamento giuridico a fini generale , cioè sistema di regole che è capace di dare

risposte a qualsiasi bisogno. Ordinamento giuridico a fini generali o unico ordinamento giuridico di

natura politica. Deriva dalla polis greca : prima e unica e

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paola.carioni.7 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Buzzacchi Camilla.
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